Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/05/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi
a seguito del deposito di note difensive ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa promossa da
Parte 1
rappresentata e difesa dall' avv. Massimo PISTILLI (codice fiscale Codice Fiscale 1 ), PEC: del foro di Viterbo, come da procura in calce al ricorso e Email 1 con elezione di domicilio presso il di lui studio in Viterbo (VT), via Belluno 69 RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, dell' Controparte_2 rappresentati e
), delegato dal difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. Lorenzo Calvi ( C.F. 2
CP 4 , legalmente domiciliato dirigente dell' Controparte_3
nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38, (tel. 010/8331218 - fax 010 8331221 - PEC ad uso
Email 2 - il esclusivo per le comunicazioni per il PCT con i Tribunali:
P.IVA 1 e quello dell' [...] codice fiscale dell' Controparte_2
) Controparte_5 P.IVA 2
Ogg.. Ricostruzione carriera servizio pre ruolo;
esclusione anno 2013
MOTIVAZIONE
dipendenze del assunta in ruolo il 1.9.2011 e confermata in Controparte_1 ruolo l'1 gennaio 2013, ha convenuto in giudizio il suo datore di lavoro per sentir accertare il diritto al riconoscimento pieno dell'anzianità di servizio maturata durante i contratti a tempo determinato, stipulati prima della sua immissione in ruolo. In sede di ricostruzione di carriera infatti il CP 1 applicava la decurtazione prevista dall'art 569 del dlgs 297/94 che prevede che “per i primi il periodo di precariato va computato a fini giuridici ed economici per intero e per i due terzi per il periodo eccedente" riconoscendo solo 7 anni, 11 mesi e 22 giorni, in luogo di quelli dovuti sulla base del servizio effettivo prestato pari a 9 anni, 11 mesi e 19 giorni (con una differenza di : 1 anno, 11 mesi e 27 giorni).
Da ciò conseguiva uno slittamento nella maturazione della fascia stipendiale effettivamente riconosciuta con conseguente diritto al pagamento degli scatti economici, con decorrenza il primo scatto dal 9..9.2012, e quindi quello successivo il 9.9.2018, ed infine il 9.9.2024, con un ritardo rispetto al dovuto esattamente coincidente con il periodo di anzianità illegittimamente decurtato.
Ha quindi lamentato l'esistenza di una discriminazione contraria ai principi euro unitari, recepiti anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 31150 del 28 novembre 2019, la quale, richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Motter c-466/17, la quale ha riconosciuto il diritto all'integrale riconoscimento del servizio preruolo, maturato anche nei periodi di precariato in ragione del principio del divieto di discriminazione del trattamento normativo ed economico fra lavoratori a termine e a tempo indeterminato.
Rivendicava le differenze retributive conseguenti, chiedendo una condanna del CP 1 convenuto.
Il CP 1 'si costituiva in giudizio, eccependo l'intervenuta prescrizione ante 5 anni dalla notifica del ricorso avvenuta il 24.2.2025 e rilevando la correttezza del proprio operato.
I periodi di lavoro della ricorrente risultano comprovati dallo stato matricolare in atti e non vi sono contestazioni al riguardo, sicché possono essere ritenuti accertati per come desumibili da tale documento (doc 1 del MIM).
La causa può quindi essere decisa allo stato degli atti.
Il ricorso è fondato e se ne impone l'accoglimento. Disciplina applicabile
Come osservato dalla Corte di Cassazione richiamando la Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18,
Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, Controparte_6 5.6.2018, causa C-677/16,
Montero Mateos)" la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione
....
da parte del giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356,
26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n.
27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
8.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Persona 1 ;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del
Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Persona 2 punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perchè, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56).
12. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, perchè la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto che la Corte ritiene di dovere enunciare nei termini che seguono: "il D.Lgs. n.
297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES,
UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato". (Cassazione 31150/2019).
Il principio è stato più recentemente ribadito dalla Cassazione con sentenza 3393/2023, che deve intendersi qui richiamata.
Poiché non risulta provato che gli assunti a tempo determinato abbiano svolto mansioni differenti rispetto agli assunti a tempo indeterminato, l'anzianità di servizio maturata va computata integralmente.
Esclusione dell'anno 2013
Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n.13619/2025 con cui la Corte ha stabilito che l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la 66
complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva."
La Corte di Cassazione ha quindi confermato le motivazioni già assunte in epoca precedente da questo Tribunale e che vengo qui riportate.
Infine, ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012,
l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti".
Si richiama sul punto l'argomentata sentenza del Tribunale di Genova, coerente con l'ordinanza della
Corte di Cassazione richiamata in ricorso che è ricostruito in modo più che esaustivo il quadro normativo ed interpretativo della disciplina in esame:
" E infatti:
ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010,
2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti"; tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R.
n. 122/2013;
l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014; soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile "ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti".
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti", costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi "I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.
Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni
2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.".
Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva ) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
-Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: la limitazione – ipotizzata da parte ricorrente - dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione.
La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001.
La stessa ordinanza della Corte di Cassazione invocata dal ricorrente (Cass. ord. 11 giugno 2024 n.
16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n.
297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici".
La Corte Costituzionale ha sancito in più occasioni la legittimità costituzionale della disciplina in esame (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n.
96/2016; Corte Cost. n. 200/2018), affermando:
- la ragionevolezza e proporzionalità della disciplina stabilita dall'art. 9 D.L. n. 78/2010 (e pertanto la sua conformità all'art. 3 Cost.), in ragione del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, giustificati da preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica (Corte Cost.
n. 310/2013, Corte Cost. n. 154/2014);
l'inconferenza di questioni relative alla disparità di trattamento tra lavoro pubblico e lavoro privato, in ragione delle profonde diversità dei rispettivi stati giuridici (quali la minore stabilità del rapporto) e di trattamento economico, che escludono ogni possibilità di comparazione (Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014);
l'inesistenza di un principio di omogeneità di retribuzione a parità di anzianità, essendo al contrario ammessa, in situazioni determinate, una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di qualifica e di anzianità, dovendo pertanto considerarsi non irragionevole un esercizio della discrezionalità legislativa che privilegi esigenze fondamentali di politica economica, a fronte di altri valori pur costituzionalmente rilevanti (Corte Cost.
n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016);
l'infondatezza delle censure relative agli artt. 36 e 97 Cost., perché la proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, mentre il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (Corte Cost. n. 304/2013).
Nella sentenza n. 310/2013 la Corte Costituzionale ha in particolare precisato che:
"...il quarto periodo del comma 21 stabilisce che «Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici». Rileva, quindi, anche nel caso in esame, quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 189 del
2012, laddove si è individuata la ratio legis dell'art. 9, comma 17, nella necessità di evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale o negoziale che abbia ad oggetto il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012, trasformandosi così in un mero rinvio della spesa.
A maggior ragione valgono tali considerazioni, circa la razionalità del sistema, per la misura incidente sulle classi e sugli scatti, poiché le disposizioni censurate non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco" (punto n. 13.3).
"Con particolare riferimento poi alla ragionevolezza dello sviluppo temporale delle misure, non ci si può esimere dal considerare l'evoluzione che è intervenuta nel complessivo quadro, giuridico- economico, nazionale ed europeo.
La recente riforma dell'art. 81 Cost, a cui ha dato attuazione la legge 24 dicembre 2012, n. 243
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), con l'introduzione, tra l'altro, di regole sulla spesa, e dell'art. 97, primo comma, Cost., rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n.
1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), ma ancor prima il nuovo primo comma dell'art. 119 Cost., pongono l'accento sul rispetto dell'equilibrio dei bilanci da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in ragione del più ampio contesto economico europeo.
Non è senza significato che la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), evidenzi come «la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale»
e che «Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide» (20° Considerando), tenuto conto che, come prospettato anche dalla difesa dello Stato, vi è
l'esigenza che misure strutturali di risparmio di spesa non prescindano dalle politiche economiche europee." (punto n. 13.4). "Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle
-
categorie che vi appartengono e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio” (punto n. 13.5).
Non è dunque costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore, che “è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili" (Corte Cost. n. 310/2013, punto n. 13.3) e cioè di “sterilizzare", ai fini economici, un intero periodo temporale, realizzando, appunto, un risparmio di spesa.
La Corte Costituzionale ha pertanto già esaminato la proiezione "strutturale” della misura incidente sulle classi e sugli scatti, escludendone qualsiasi profilo di irragionevolezza, nonostante l'idoneità dell'intervento legislativo a determinare effetti permanenti sotto il profilo economico, senza che ciò tuttavia venga ad intaccare il complessivo meccanismo di progressione economica "sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco" (Corte Cost. n. 310/2013, punto 13.3).
Poiché "non è prevista l'obbligatoria corrispondenza tra grado e funzioni e, conseguentemente, tra grado e trattamento economico collegato all'esercizio delle funzioni" (Corte Cost. n. 304/2013), non
è ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza in ragione della denunciata disparità di trattamento tra dipendenti che hanno conseguito una progressione di carriera raggiungendo un grado più elevato prima o dopo l'inizio del blocco stipendiale (Corte Cost. n. 154 del 2014).
Alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 9 co. 21 e co. 23 D.L. n. 78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina, l'annualità
2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
Il CP_1 deve quindi essere condannato a corrispondere al ricorrente - con riferimento ai periodi lavorati in forza di contratti a tempo determinato indicati in ricorso, esclusa l'utilità dei servizi prestati nell'anno 2013 le differenze retributive conseguenti alla progressione professionale
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retributiva di cui sopra.
I servizi prestati nell'anno 2013 restano comunque utili ai soli fini giuridici" (Tribunale di Genova nel procedimento 3863/2023 del 12 luglio 2024).
Sulla base di tali principi, correttamente il MIM ha escluso a fini economici il 2013, mentre ha considerato tale annualità per il futuro computo degli scatti. Prescrizione
Il MIM ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla ricorrnete.
Deve in proposito osservarsi che secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione:
"L'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando, piuttosto, la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi [Cass. n. 12756 del 01.09.2003; Cass. n.
10131 del 26.04.2018]>>
Pertanto, «l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione» [Cass. Civ. n. 2232/2020].
Si prescrivono invece nel limite quinquennale le differenze retributive maturate con decorrenza dal momento della loro maturazione, avuto riguardo -in questo caso- alla notifica del ricorso avvenuta il
24.2.2025.
Risultano quindi prescritte le differenze retributive dovute prima del 24.2.2020.
Statuizioni di cui al dispositivo
Applicando i principi fin qui illustrati, e poiché – richiamati i periodi di effettivo servizio già elencati
- l'anzianità riconosciuta risulta inferiore a quella riconoscibile alla docente assunta "ab origine" a tempo indeterminato, deve nella specie ravvisarsi un trattamento discriminatorio che deve essere disapplicato, in quanto contrario alla normativa euro unitaria sopra citata.
Il Controparte 1 deve conseguentemente essere condannato a ricostruire la carriera della ricorrente riconoscendo l'utilità - ai fini giuridici ed economici - di tutti i periodi di effettivo servizio prestati in forza di contratti a tempo determinato per un periodo complessivo di anni 9, mesi 11 e giorni 19, con conseguente diritto alla maturazione dello scatto retributivo corrispondente e delle differenze retributive corrispondenti all'accertata anzianità di servizio, medio tempore maturate.
Segue la condanna del CP 1 al pagamento del corrispondente importo, non quantificato in questo giudizio.. In ragione della soccombenza le spese di lite vanno poste a carico della convenuta, liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite ai limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della minima attività processuale svolta e della serialità del contenzioso), con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, con una compensazione in ragione di 1/5 in merito alla novità della questione in punto anno 2013
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, a seguito delle note difensive ex art 127 ter cpc respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione,
1. dichiara il diritto della ricorrente e conseguentemente condanna il […]
وin persona del Controparte 1 all'integrale Controparte 7 riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato, tenendo conto dell'integrale anzianità di servizio maturata dalla ricorrente come se il rapporto di lavoro fosse stato sin dall'inizio costituito a tempo indeterminato, con conseguente diritto alla progressione professionale come se fosse stata assunta sin dall'inizio a tempo indeterminato;
2. dichiara la prescrizione per le differenze retributive maturate ante 24.2.2020;
"in persona del CP 7 3. condanna il Controparte_1
[...] a collocare la ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata alla data del deposito del ricorso e per l'effetto condanna il Controparte_8 al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive conseguenti, nei limiti di cui alla dichiarata prescrizione, con esclusione dell'anno 2013 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4. compensa per un quinto le spese processuali;
5. Condanna il CP 1 convenuto a rifondere parte ricorrente della frazione residua di spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.685,60, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato, ed accessori di legge, con distrazione del difensore dichiarato si antistatario;
Genova, 28/05/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI