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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/04/2024, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dello scambio di note del 9.4.2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 728/ 2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GUASTAFIERRO Parte_1
PASQUALE presso il cui studio elettivamente domicilia in PIAZZA PACE , 20
80041 BOSCOREALE
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti CAPANNOLO EMANUELA con il CP_1 quale elettivamente domicilia in VIA SAVORITO 1/8 CASTELLAMMARE DI
STABIA
Resistente
E rapp. e difesa dall'avv. Perrina Crescenzo Controparte_2 resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7.2.2022 ha impugnato l'intimazione di Parte_1 pagamento 071 2021 90038878 56000 (contenente l'invito a pagare entro 5 giorni, la somma di € 32.435,30), notificatagli dall' Controparte_2
il 23.11.2021, nella parte relativa al mancato pagamento di
[...] contributi IVS per l'importo di € 18.057,82, derivante da 7 (sette) avvisi di addebito in esso ricorso specificati, citando in giudizio la Società concessionaria della Riscossione, nonché l' . CP_1
Eccepisce, come motivo di opposizione, che sarebbe maturata la prescrizione quinquennale dei crediti riportati nei 7 avvisi, perché – a suo dire - mai notificati e perché, anche a ritenere provata la notifica di quegli avvisi, la prescrizione sarebbe nuovamente maturata dalla notifica degli stessi per intervenuta maturazione di un ulteriore quinquennio.
Si sono costituite entrambe le parti convenute che hanno contro dedotto e concluso per il rigetto del ricorso.
In particolare hanno entrambe eccepito la tardività dell'impugnativa in quanto oltre il termini di venti giorni per l'opposizione alle irregolarità formali e oltre i quaranta gg per l'opposizione sul merito delle debenze. In particolare l' ha anche eccepito il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva e concluso per il rigetto del ricorso.
La domanda deve essere accolta.
Preliminarmente va superata l'eccezione di tardività del ricorso: il ricorrente contesta la sussistenza di un valido titolo esecutivo e, pertanto, trattasi di azione non sottoposta a termini di decadenza. Infatti pone alla base della nullità del titolo esecutivo l'omessa notifica degli avvisi di pagamento e la prescrizione dei crediti;
pertanto sostiene l'invalidità del titolo posto base dell'esecuzione. Superata l'eccezione di tardività dell'azione va ora esaminata la sussistenza della prescrizione dei crediti. A tal riguardo l'azione è fondata. L' ha CP_1 prodotto le notifiche degli avvisi impugnati nel presente ricorso. Tali notifiche, per una buona parte non sono regolari, ma, in ogni caso, sono antecedenti di oltre un quinquennio rispetto alla data di notifica dell'intimazione in questa sede impugnata. Non risultano depositati validi atti interruttivi nelle more, pertanto tutti i crediti di cui agli avvisi impugnati vanno dichiarati prescritti. Spese secondo soccombenza carico dell'
[...]
essendo ad essa imputabile il ritardo della procedura esecutiva. CP_2
Spese compensate l' CP_1
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e così provvede: Parte_1 CP_1 CP_3
accoglie il ricorso e dichiara prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito nn.: n. 37120120002638380000; n. 3712012001565188000; n.
37120130002765028000; n. 37120130017189732000; n.
37120140005939240000; n. 37120140012327532000; n.
37120150011076459000 e, pe,r l'effetto annulla l'intimazione impugnata nella sola parte relativa ai predetti atti;
condanna alla refusione delle spese di lite in misura di Controparte_2 euro 2000,00 oltre accessori di legge con attribuzione.
Compensa le spese con l' . CP_1
Torre Annunziata,10/04/2024 Il giudice del lavoro