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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 09/06/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione civile - lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 168 R.G.L. del 2019, promossa
D A
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Canda n. 48 C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Giordano, per procura su C.F._1
foglio separato allegato al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Palazzi n.
84, Gela;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: Controparte_1
, con sede in Napoli, via Cartesio n.19, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Elviri, ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, Corso Secondigliano n. 230;
- resistente -
A seguito dell'udienza di discussione del 15/05/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., esaminate le conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12.02.2019, il ricorrente in epigrafe, premettendo di aver lavorato alle dipendenze dell' conveniva quest'ultima in giudizio per Controparte_1
chiederne la condanna al pagamento in proprio favore della somma di euro 12.107,51, di cui euro
11.110,88 per differenze retributive ed euro 875,94 per TFR maturato e non corrisposto, ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost.
A fondamento delle proprie pretese esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dall'1.12.2017 al 30.04.2018 con contratto a termine e “part-time”, stipulato per n. 24 ore settimanali, con la mansione di “addetto alla vigilanza” presso la sede di lavoro, sita in Gela via SS 117 bis (stabilimento della Tekra s.r.l.), inquadrato al 4° livello del C.C.N.L. per i dipendenti degli istituti e consorzi di vigilanza privata;
- di aver svolto un monte orario settimanale superiore a quello contrattualmente previsto, avendo lavorato, per l'intero periodo dedotto, per 48 ore settimanali (osservando, dal lunedì al sabato, un orario lavorativo andante dalle 18:00 alle 00:00 ovvero dalle 00:00 alle 6:00 e lavorando, inoltre, anche la domenica per complessive dodici ore, segnatamente dalle 00:00 alle 6:00 e dalle 12:00 sino alle 18:00);
- di non aver ricevuto la corresponsione del TFR.
Chiedeva dunque il correlato riconoscimento delle differenze retributive calcolate alla stregua del
CCNL applicabile in complessivi euro 12.107,51 (di cui € 11.110,88 per differenze retributive ed €
875,94 per TFR maturato e non corrisposto).
Con memoria dell'11.10.2019 si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per assoluta indeterminatezza della domanda (sul rilievo che la mancata indicazione delle mansioni svolte, dell'orario di lavoro effettivamente prestato e delle modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative non consentivano di individuare il petitum della domanda), nonché, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Espletato il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti offerti dalle parti, l'assunzione delle prove orali ammesse (interrogatorio formale della parte e prove testimoniali) nonché con l'espletamento di C.T.U. contabile;
indi decisa a seguito dell'udienza del 15/05/2025, sostituita con lo scambio di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto, per quanto di ragione.
Innanzitutto, la prova della sussistenza, della complessiva durata e della natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dal alle dipendenze società Pt_1 Controparte_1 dall'1.12.2017 al 30.04.2018, che la parte ricorrente ha posto a base delle proprie domande, può dirsi raggiunta sulla base del compendio documentale in atti (certificato Unilav e contratto di assunzione, allegati da ambo le parti in uno ai rispettivi atti introduttivi), delle deposizioni rese dal teste escusso (che ha asseverato le allegazioni di cui al ricorso introduttivo sia riguardo l'arco temporale entro il quale il ricorrente aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della società sia riguardo le mansioni dallo stesso svolte), nonché, in ogni caso, sulla base del difetto di contestazione da parte della società datoriale, la quale si è limitata a confutare unicamente la consistenza oraria reclamata dal lavoratore.
In ordine a tale ultimo aspetto, le dichiarazioni rese dal teste escusso su istanza del ricorrente,
(collega dello stesso nel periodo oggetto di causa e addetto alle medesime mansioni, Testimone_1
con il quale dunque si alternava nell'avvicendamento dei turni di guardiania) hanno pienamente asseverato le deduzioni attoree, risultando così comprovato che il avesse osservato – in Pt_1
spregio di quanto previsto dal contratto di lavoro – un orario di lavoro settimanale andante dal lunedì al sabato per un totale di sei ore al giorno, oltre al lavoro domenicale prestato per dodici ore al giorno.
Si riportano le dichiarazioni sul punto rese dal teste: “Conosco il ricorrente poiché abbiamo lavorato insieme per circa quattro-cinque mesi complessivamente alle dipendenze della
[...]
Credo che fosse il 2017 ma non ne sono certo. Io ho iniziato a lavorare prima del Controparte_1
ricorrente: quando lui venne assunto io lavoravo già per la Cooperativa da un 4-5 mesi. Io svolgevo attività di guardiano presso la sede della Tekra, come il ricorrente con il quale ci alternavamo nei turni. In particolare erano previsti due turni: uno dalle 18:00 alle 00:00 e l'altro dalle 00:00 alle
6:00 del mattino. Invece dalle ore 6:00 alle ore 18:00 non era previsto alcun turno, se non il sabato
e la domenica in cui erano previsti dei turni h24.Dunque io e il ricorrente ci incontravamo in corrispondenza del cambio turno, essendo noi gli unici ad avvicendarci (…) il ricorrente lavorava, dal lunedì al venerdì, dalle 18:00 alle 00:00 oppure, a seconda del turno, dalle 00:00 alle 6:00 del mattino. Invece il sabato e la domenica, essendo previsto il servizio di guardiania per tutto il giorno, ed essendo io e il ricorrente gli unici a ciò addetti, dovevamo in quel caso coprire, alternandoci, gli ulteriori due turni (dalle 6:00 alle 12:00 e dalle 12:00 alle 18:00) (…) Nei quattro- cinque mesi in cui il ricorrente ha lavorato per la cooperativa lavorava tutti i sabati e tutte le domeniche, con la cadenza oraria di cui ho riferito”.
Tale deposizione appare al Giudice adeguatamente attendibile, in ragione della posizione rivestita dal teste, dell'intrinseca coerenza delle dichiarazioni rese, dell'assenza di evidenti interessi nel giudizio nonché della mancanza di contraddizioni con le restanti fonti di prova, che di seguito verranno evidenziate.
In particolare, le suddette dichiarazioni, pur di per se già sole idonee ad acclarare la concreta entità del lavoro supplementare e straordinario espletato dal ricorrente, possedendo quel grado di sufficiente specificità richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cr. Da ultimo Cass. Sez. L - , Sentenza n.
16150 del 19/06/2018), risultano inoltre vieppiù documentalmente suffragate dai prospetti dei turni mensili prodotti in uno al ricorso (cfr. all. n.4), che sono stati al teste esibiti e dallo stesso riconosciuti e confermati siccome conformi ai turni rispettati dal lavoratore.
D'altro canto, l'efficacia probatoria dei richiamati prospetti turno (così come della restante documentazione prodotta dal ricorrente) non può in alcun modo essere scalfita dal disconoscimento operato, affatto genericamente, dalla società resistente, sia ai sensi dell'art. 214 c.p.c. che dell'art. 2719 c.c.
Invero, ai fini del disconoscimento di una scrittura privata, l'art. 214 c.p.c. non richiede formule sacramentali o speciali, purché la contestazione circa l'autenticità del documento sia «specifica e determinata» (cfr. C. 17313/2021), circostanza non rispettata nel caso di specie, avendo la società datoriale disconosciuto, in modo generico ed aspecifico, “tutta la documentazione prodotta”.
Similmente, il disconoscimento della veridicità della riproduzione ai sensi dell'art. 2719 c.c.
(operato in termini parimenti generici dalla resistente) è assoggettato alla medesima disciplina della contestazione dei fatti allegati in causa sicché, per essere efficace, deve essere specifico e non generico, dovendo dunque escludersi la rilevanza del disconoscimento consistito in una generica eccezione di difformità dall'originale, senza l'allegazione di ulteriori circostanze idonee a riscontrare la effettiva diversità dei documenti prodotti rispetto agli originali (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
02/10/2019, n. 24613).
Pertanto, il disconoscimento operato dalla società convenuta in seno alla memoria di costituzione non è suscettibile di elidere l'efficacia probatoria della documentazione prodotta ex adverso, in assenza di qualsivoglia allegazione circa elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta nonché, in ogni caso, in ragione della sua genericità.
Può trovare accoglimento, per i suesposti motivi, la domanda relativa al lavoro supplementare, straordinario e domenicale prestato dal ricorrente nonché al pagamento del T.F.R., non avendo d'altro canto la società datoriale, che ne aveva l'onere, dimostrato di aver erogato al lavoratore alcunché a tali titoli. Ed invero, la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, così come il diritto postulato a titolo di differenze retributive trova la sua causa genetica in un rapporto di lavoro svolto in eccesso rispetto a quello la cui retribuzione è stata riconosciuta dalla ricorrente. La relativa prova, di conseguenza, va fornita – come avvenuto nel caso di specie - in modo pieno e rigoroso dal lavoratore, su cui grava l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza (arg. ex Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 19/06/2018, n. 16150).
Venendo alla quantificazione delle somme dovute, si richiamano le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., il cui elaborato si presenta chiaro ed esaustivo in conformità dei quesiti posti, redatto alla stregua di criteri di calcolo precisi e corretti, che non sono stati fatti oggetto di specifiche contestazioni
(cfr. relazione in atti, depositata in data 19.10.2022).
In particolare, al c.t.u. è stato pertanto posto il seguente quesito:
“determini il Consulente, sulla base delle allegazioni di cui al ricorso, quanto eventualmente dovuto al ricorrente a titolo di differenze retributive e di T.F.R. per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della convenuta dal 01.12.2017 fino al 30.04.2018, Controparte_1
rispettando un orario di lavoro settimanale andante dal lunedì al sabato per un totale di sei ore al giorno, oltre al lavoro domenicale prestato per dodici ore al giorno con la qualifica di “addetto alla vigilanza,” di cui al 4° livello del CCNL dipendenti degli istituti e consorzi di vigilanza. Decurti dalla somma così computata quanto già percepito dal ricorrente così come risultante dal ricorso (in seno alle tabelle riepilogative delle differenze retributive ivi riportate). Il tutto con rivalutazione monetaria
e interessi legali sino alla data del deposito della relazione”.
La parte convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 8.668,34 (comprensiva di rivalutazione ed interessi alla data del deposito dell'elaborato), a titolo di differenze retributive per lavoro supplementare, straordinario e domenicale nonché di trattamento di fine rapporto. Su tali somme, ai sensi dell'art. 429 comma III c.p.c., vanno calcolati la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di deposito dell'elaborato peritale (19.10.2022) sino al saldo.
La soccombenza della società resistente regola la distribuzione delle spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 tenuto conto del decisum e dell'attività in concreto svolta [causa di valore ricompreso nello scaglione 5.200,00 – 26.000,00 euro, parametri medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale].
Vanno infine poste definitivamente le spese di C.T.U. contabile, già liquidate con separato decreto, a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso,
- condanna la società convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma Parte_1
complessiva 8.668,34, a titolo di differenze retributive per lavoro supplementare, straordinario e domenicale nonché di trattamento di fine rapporto;
il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal 19.10.2022 al soddisfo;
- condanna la società convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.388,00 per spese e compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- pone definitivamente le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, a carico della parte convenuta.
Così deciso in Gela, il 09.06.2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi