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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/07/2025, n. 3723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3723 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
Il Giudice Dott.ssa Sabrina Bonanno
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 6878/2020 RG
Promossa da
, in persona del legale TE rappresentante pro tempore (C.F./P.IVA: , con l'Avv. Nicola P.IVA_1
Battaglia
ATTORE
Contro
(C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Chiara Bortoletto
CONVENUTA
E con la chiamata in causa del terzo
ARCH. (C.F. ) CP_2 C.F._1
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
In via principale, accertato e dichiarato che lo TE
, nella persona del legale rappresentante dott.
[...] CP_3
è creditore di , in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_1
tempore, della somma complessiva, al lordo della ritenuta d'acconto, di
€.43.177,45 per le prestazioni professionali di cui in premessa svolte a favore della convenuta, condannare , in persona del legale Controparte_1
1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dello
[...]
, nella persona del legale rappresentante arch. TE
della somma di €. 43.177,45, o la diversa somma maggiore o Controparte_3
minore che risulterà dovuta, oltre interessi ex art. 1284 I comma, c.c. dal dovuto alla domanda giudiziale ed ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda al saldo;
- in via subordinata, accertato e dichiarato che lo è legittimato a TE ricevere il pagamento per l'attività svolta in relazione alle prestazioni professionali dedotte in causa, pari ad €. 43.177,45, oltre interessi o la diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta, in denegata ipotesi di accertamento di estinzione totale o parziale dell'obbligazione di pagamento, mediante pagamenti effettuati dalla convenuta all'Arch. , anche per il CP_2 tramite della società Interno 11 srls, accertata e dichiarata l'indebita percezione ai danni dello , condannare l'Arch. alla restituzione a parte TE CP_2
attrice di tutte le somme indebitamente percepite oltre interessi dal giorno del ricevimento al saldo;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Giudice adito ritenesse che il rapporto contrattuale relativo alle prestazioni professionali dedotte in causa sia sorto esclusivamente tra e CP_1
l'Arch. in proprio e non nella sua qualità di associato dello , CP_2 TE condannare l'Arch. a rifondere allo tutti i danni da questo CP_2 TE subiti in conseguenza dell'attività di concorrenza sleale posta in esse dall'ex associato in costanza di vincolo associativo, pari ad €. 43.177,45, oltre interessi
o la diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta anche eventualmente in via equitativa;
In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie non accolte formulate con la propria memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 depositata in data 06.06.2022.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA
Nel merito, in via principale. Respingersi la domanda di pagamento avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, dichiarandosi che nulla è dovuto da
a per l'attività CP_1 TE
svolta in relazione alla progettazione, costruzione e direzione dei lavori
dell'edificio sito in San Dona' di Piave (VE), via Brusade, Foglio 42, mappali 35
e 169.
Nel merito, in via subordinata. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Giudice adito ritenesse lo TE legittimato al pagamento per l'attività svolta in relazione alla progettazione, costruzione e direzione dei lavori dell'edificio sito in San Dona' di Piave (VE), via Brusade, Foglio 42, mappali 35 e 169, accertato l'inadempimento all'obbligazione di direzione dei lavori da parte dell'arch. cui è CP_2 conseguito ad un danno pari ad € 32.352,26, accertata altresì Controparte_1
la mancata realizzazione di alcune attività riportate nel preavviso di parcella azionato nel presente giudizio, per la somma di € 5.000,00, come indicato in narrativa, accertato pertanto che avrebbe diritto al Controparte_1
risarcimento dei danni per € 37.352,26, eccepito in compensazione il predetto importo, dichiarare che nulla è dovuto da a CP_1 [...]
per l'attività svolta in relazione alla TE
progettazione, costruzione e direzione dei lavori dell'edificio sito in San Dona' di Piave (VE), via Brusade, Foglio 42, mappali 35 e 169.
Nel merito, in via subordinata ed in ogni caso. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse lo TE
legittimato al pagamento per l'attività svolta in relazione alla
[...] progettazione, costruzione e direzione dei lavori dell'edificio sito in San Dona' di Piave (VE), via Brusade, Foglio 42, mappali 35 e 169, sia nella misura richiesta dal ricorrente, sia nella minor somma che dovesse essere accertata nel corso del presente giudizio, condannarsi l'arch. a tenere indenne CP_2 da ogni importo che quest'ultima società dovesse essere Controparte_1
chiamata a corrispondere nei confronti di TE
. Si chiede altresì che il Giudice condanni direttamente ed
[...] esclusivamente l'arch. a corrispondere a CP_2 [...]
le somme che verranno ritenute di giustizia. TE
Nel merito, in via riconvenzionale. Qualora il Giudice ritenga infondata la pretesa di e ritenga che TE abbia correttamente pagato le competenze all'arch. Controparte_1 [...]
, ed abbia solo con lui instaurato un rapporto contrattuale, accertato che CP_2
l'arch. ha cagionato ad per tutte le ragioni CP_2 Controparte_1 esposte in narrativa, un danno pari a complessivi € 45.434,26, condannarsi
l'arch. al pagamento di tale importo nei confronti di a CP_2 CP_1 titolo di risarcimento conseguente all'inadempimento contrattuale.
In ogni caso. Spese e competenze di lite integralmente rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 23.09.2020, lo
[...]
(per brevità ”) TE TE
evocava in giudizio la società esponendo di essere una Controparte_1
associazione professionale costituita, in data 26.04.2005, mediante scrittura privata registrata all'Agenzia delle entrate, dai liberi professionisti , CP_4
e iscritti all'Albo degli Controparte_5 Controparte_3 CP_2
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, avente per oggetto l'esercizio in forma associata dell'attività di cui alla legge Professionale (cfr. doc.
1.a/b fasc. attoreo), e che, nell'anno 2017 aveva fornito alla conventa, per mezzo dei propri professionisti, in particolare tramite l'associato arch.
[...]
, quest'ultimo uscito dall'associazione il 06.08.2018, prestazione d'opera CP_2
professionale per la demolizione e progettazione di edificio, con incremento della volumetria sul fondo di proprietà della convenuta sito nel Comune di San
Donà di Piave (Ve), Via Brusade, distinto catastalmente al Foglio 42, mappali 35
e 119.
Nello specifico, l'attrice deduceva che l'attività svolta dallo studio associato per l'espletamento della suddetta pratica comprendeva: 1) Stesura di S.C.I.A.
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) depositata in data 05/10/2017 Prot.
n° 46633 rilasciata in data 19/10/2017 n° 00247/2017/SCIA per demolizione di due fabbricati adiacenti in precarie condizioni statiche per una immediata ricostruzione con ampliamento e sopraelevazione in Comune di San Donà di
Piave Via Brusade, immobile distinto catastalmente al Foglio 42 mappali 35 e
169 (cfr. doc. 2 e doc. 3 fasc. attoreo); 2) Stesura progetto per ricostruzione con incremento di volumetria (P.I., L.R. 14/2009 e credito edilizio) edificio residenziale in Comune di San Donà di Piave (VE), Via Brusade, distinto catastalmente al Foglio 42 mappali 35 e 169 (depositato in data 13/11/2017 Prot.
53733 domanda n° 00070/2017 rilasciato con Permesso di Costruire n°
00009/2018 del 15/02/2018); comprendente: progetto per demolizione di due fabbricati adiacenti, ricostruzione con incremento di volumetria (P.I., L.R.
14/2009 e credito edilizio) in Comune di San Donà di Piave (VE), Via Brusade, distinto catastalmente al Foglio 42 mappali 35 e 169 (presentato in data
20/06/2017 Prot. 28761): progetto respinto per superamento delle volumetrie ed altezze consentite (comunicazione 24/08/2017); rilievo stato di fatto e documentazione fotografica;
compilazione richiesta di P.C. e dichiarazione di asseverazione;
progetto: - estratto di mappa e estratto P.I.; - Tav. 2-2 – piante - parametri stato assentito;
- Tav. 3-3 – piante - progetto;
- Tav. 4-4 – sezioni - prospetti;
- Tav. 5-5 – tabella calcolo SNP e volumetria;
- Tav. 6-6 – planimetrie tabelle parametriche;
- Tav. 7-7 – comparativa;
- planimetria schema fognario;
- documentazione di rito: delega, dichiarazione attestante la proprietà, riferimenti edilizi precedenti, dichiarazione sostitutiva del parere igienico-sanitario, relazione tecnica, dichiara zione rete natura 2000, dichiarazione elettrico, dichiarazione termico, dichiarazione verifica impresa esecutrice, tabella parametri); integrazione e sostituzione documentazione pratica in data
21/12/2017, comprendente: relazione tecnica, tavole di progetto, prospetto parametri, conteggio contributo di costruzione;
integrazione e sostituzione documentazione pratica in data 11/01/2018, comprendente: relazione tecnica, tavole di progetto, conteggio contributo di costruzione, progetto degli impianti, relazione geologica, varie;
integrazione e sostituzione documentazione pratica in data 23/01/2018, comprendente: relazione tecnica, tavole di progetto, prospetto parametri, documentazione impatto acustico, modello Istat, relazione dimensionamento fognario, varie;
integrazione e sostituzione documentazione pratica in data 19/02/2018, comprendente: tavole di progetto;
comunicazione di inizio lavori e relativi allegati di rito. (cfr. doc. 4; doc. 5; doc. 6; doc. 7; doc. 8; doc. 9; doc. 10 e doc. 11 fasc. attoreo); 3) Stesura documentazione Legge 13 del
09/01/1989 recante disposizioni per favorire il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici residenziali, comprendente: certificazione, relazione tecnica, elaborato grafico (cfr. doc. 12 fasc. attoreo); 4)
Richiesta autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per insediamenti domestici e assimilati alla a in data 10/04/2018; comprendente: CP_6
richiesta; relazione tecnica per allaccio alla rete fognaria;
planimetria schema fognario in scala 1/200; estratto di mappa e estratto P.I. (cfr. doc. 13 fasc. attoreo); 5) Relazione tecnica di invarianza idraulica (cfr. doc. 14 fasc. attoreo);
6) Dichiarazione e asseverazione lavori in quota compreso elaborato tecnico (cfr. doc. 15 fasc. attoreo).
Esponeva l'attore come, a fronte delle attività espletate e tutte documentate la
Parte convenuta corrispondeva allo studio solamente un acconto di euro 2.500,00 al netto della ritenuta d'acconto, con pagamento effettuato in data 16.11.2017
(cfr. doc. 16 fasc. attoreo), lasciando invece inevaso il saldo della parcella di euro 36.376,47 (somma calcolata al netto della ritenuta d'acconto), inviata alla convenuta a mezzo pec in data 31.10.2018 ed emessa a fronte delle prestazioni professionali svolte dallo , nella persona del tecnico incaricato, TE
Arch Rilevava l'attore come detta pec veniva riscontata, seppur in CP_2
Parte ritardo dalla convenuta la quale evidenziava di aver conferito a (nella persona dell'Arch. solamente l'incarico di redigere il progetto di CP_2
demolizione, mentre per quel che riguardava la progettazione e la direzione dei lavori, questi sarebbero stati affidati sempre all'Arch. , ma in proprio, in CP_2
quanto nel frattempo sarebbe uscito dall'associazione, pertanto nulla era dovuto.
Si costituiva in giudizio la convenuta che, formulata la Controparte_1
chiamata in causa del terzo arch. , instava per il rigetto delle domande CP_2
avversarie, ritenendo in primo luogo applicabile la disciplina sul pagamento del creditore apparente e, deducendo inoltre, che la domanda era improcedibile per l'omessa notifica dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
eccepiva la compensazione dell'importo di euro 37.352,26 per risarcimento dei danni e per omessa realizzazione di alcune opere progettuali, la cui esecuzione era per tale motivo stata demandata ad altri professionisti;
in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea formulava domanda di manleva nei confronti dell'arch. con richiesta di condanna di CP_2
Parte quest'ultimo al pagamento diretto nei confronti dello studio;
infine, in via riconvenzionale chiedeva la condanna al pagamento di euro 45.434,26 nei confronti dell'arch. a titolo di risarcimento conseguente CP_2 all'inadempimento contrattuale, nell'ipotesi in cui il Giudice avesse ritenuto infondata la pretesa di . TE
A fondamento delle proprie contestazioni e deduzioni, affermava CP_1
che l'arch. si era presentato a come soggetto agente in CP_2 CP_1 proprio, e che mai aveva speso il nome dell'associazione professionale nell'accettazione dell'incarico, tanto è vero che a dicembre 2017 dimetteva preventivo per l'espletamento dell'attività di progettazione e direzione dei lavori su carta intestata propria;
che i compensi venivano regolarmente pagati all'arch. per l'attività svolta, in parte per il tramite della società Interno 11 CP_2
S.r.l.s., quale soggetto incaricato dell'attività di coordinamento delle incombenze per la redazione del progetto e, in parte, direttamente come documentato dalla contabile di bonifico a saldo del preventivo dimesso e accettato;
che l'arch.
[...]
, rilasciava in favore di una esplicita dichiarazione di CP_2 CP_1
manleva per il caso in cui lo studio professionale avesse reclamato diritti di credito nei confronti della società per l'attività prestata dallo stesso arch.
[...]
. CP_2
Eccepiva l'applicabilità della disciplina del creditore apparente, stante la macchinazione creata dall'arch. al fine di farsi corrispondere i CP_2 compensi dovuti per l'attività prestata nonostante egli appartenesse ancora ad una associazione professionale e, in merito agli importi richiesti dallo Pt_1
, ne veniva eccepita l'indeterminatezza, in quanto non giustificati da un
[...]
accordo sottoscritto dalle parti e/o da un tariffario;
venivano infine elencati e quantificati i danni cagionati dall'omessa vigilanza dell'arch. CP_2 nell'esecuzione delle opere, nonché le attività non realizzate dal professionista, nonostante fossero previste nel preventivo dallo stesso rilasciato.
Con provvedimento del 30.09.2021 (quale verbale di prima udienza tenutasi tramite note di trattazione scritta), veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo ed assegnato termine per l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita che non sortiva esito positivo.
L'arch. , regolarmente citato, non partecipava alla negoziazione assistita né CP_2
si costituita in causa, tanto che, nel procedimento di cui è causa, ne veniva dichiarata la contumacia.
Mutato il rito da sommario a ordinario, atteso che le difese delle parti imponessero un'istruzione non sommaria della causa, assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. art. 183 VI c. c.p.c. la causa veniva istruita con assunzione di prova orale.
Riassegnato a questo Giudice il procedimento con decreto del 19.02.2024, sentiti i testi ammessi, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione fissava udienza di p.c. all'esito della quale venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e relative repliche.
La domanda attorea va accolta in quanto fondata.
Parte attrice ha provato per tabulas con la produzione in giudizio dei docc. 1a e
1b del fascicolo di parte che in data 25.04.2005 è stata costituita tra i professionisti iscritti all'albo degli Architetti e Controparte_7
, e
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_3 CP_2
l' avente ad oggetto l'esercizio delle attività Controparte_8 di cui alla “legge Professionale .. entro i limiti imposti dall'ordinamento professionale” con sede in San Donà di Piave (Ve), Via Vizzotto n. 21 avente durata a tempo indeterminato e che, come previsto dall'art. V dell'atto costitutivo (“conferimenti”) “tutti gli associati.. cesseranno la loro opera come soggetti singoli per esercitarla unicamente ed esclusivamente a favore dell'associazione” e che “Gli incarichi professionali possono essere attribuiti indifferentemente agli associati o all'associazione. In ogni caso i compensi degli incarichi professionali anche se conferiti ad personam, sono di competenza dell'associazione”, come previsto dal successivo art. VII.
Con detta statuizione (art. IX (“Pubblicità”) gli associati si obbligavano a “… rendere nota, nel corso dello svolgimento dei loro incarichi professionali,
l'appartenenza all'associazione” e che “..Tutte le spese sostenute dagli associati per conto dell'associazione saranno a carico di questa. Così pure tutte le somme di denaro, a qualunque titolo riscosse sono di pertinenza dell' , CP_8
confluendo in un unico fondo comune da utilizzare per il pagamento dello Studio
e per le erogazioni agli associati” (cfr. art. X “Introiti costi rimborsi”), ed infine che gli associati erano tenuti a portare a conoscenza della clientela la loro appartenenza all'associazione.
E' altresì documentato (doc. 16 fasc. attoreo) – ed in ogni caso, non contestato -
l'espletamento di attività professionale in favore della odierna convenuta da parte Parte dello studio per quanto riguarda la redazione del progetto di demolizione di due fabbricati adiacenti, ricostruzione con incremento di volumetria in Comune di San Donà di Piave, Via Brusade, distinto catastalmente al fg. 42 mappali 25 e
169, a fronte del quale la convenuta corrispondeva allo studio associato la somma di euro 2.500,00 al netto della r.a..
E' pure non contestato e documentalmente provato, l'espletamento dell'attività in favore della convenuta da parte dell'arch. avente ad oggetto la CP_2
realizzazione di pratiche edilizie relative alla progettazione di edificio, con incremento della volumetria sul fondo sito nel Comune di San Donà di Piave
(Ve), Via Brusade, distinto catastalmente al Foglio 42, mappali 35 e 119, attività questa resa dal professionista a decorrere dal mese di giugno 2017 e fino al mese di luglio 2018, data quest'ultima di uscita dell'arch. dalla associazione CP_2
Parte
.
Stante quanto sopra, esaminata la domanda attorea, si può affermare che lo agisce nei confronti della convenuta esclusivamente per la richiesta TE
dei compensi afferenti alla attività progettuale e autorizzativa dell'esecuzione del suddetto progetto di demolizione e ricostruzione (comprensiva dell'autorizzazione all'allacciamento fognario e alla relazione di invarianza idraulica) sino alla comunicazione di inizio lavori ed asseverazione dei lavori in quota, senza invece nulla pretendere per la fase esecutiva di Direzione dei
Lavori, svolta dall'Arch. successivamente alla sua fuoriuscita CP_2 dall'associazione. Ciò posto, emerge indiscutibilmente come l'arch. abbia CP_2
reso attività professionale in favore della convenuta in un arco temporale durante il quale egli risultava essere parte integrante dell'associazione e, come tale, soggetto agli obblighi derivanti dall'atto costitutivo e sopra richiamati, tra i quali, come ricordato, l'obbligo di rivelare la propria appartenenza all'associazione, alla quale spetta, in ogni caso, il compenso per l'esecuzione del mandato professionale, anche se incassato per mezzo del professionista scelto, nello specifico l'arch. . CP_2
La difesa della convenuta ha eccepito però che la progettazione, a cui si è aggiunta anche la direzione lavori, relativi all'immobile di San Donà di Piave,
Via Brusade, sono state espletate esclusivamente dall'arch. al quale la CP_2
prima avrebbe conferito incarico in proprio e non quale associato dello studio attoreo.
Come già accennato, a tal fine, risulta provato e non contestato che dall'01.07.2018 (cfr. doc.7 fasc. convenuta) l'arch. cessò di far parte dello CP_2
Studio Associato.
Ciò nonostante, la documentazione allegata dall'attore con l'atto introduttivo
(cfr. docc. da 3 a 15 fasc. attoreo) prova che l'opera afferente alla demolizione e alla progettazione di edificio, con incremento della volumetria sul fondo allora di proprietà della convenuta, sito nel Comune di San Donà di Piave (Ve), Via
Brusade, distinto catastalmente al Foglio 42, mappali 35 e 119, veniva posta in essere tra giugno 2017 e aprile 2018, periodo questo in cui l'arch. operava CP_2
quale associato dello , ed infatti, la documentazione in possesso TE dell'attrice e da lei dimessa, contenente intestazioni, recapiti e mail dello studio Parte
, rappresenta un elemento che di per sé depone nel senso che l'opera provenga dallo studio associato ed è pacificamente riferibile all'arco temporale riferito (2017-2018) durante il quale l'arch. era associato di . CP_2 Pt_1
Aggiungasi poi che l'essere lo Studio Associato in possesso della documentazione attestante l'espletamento dell'opera professionale è un elemento che, di per sé, già depone nel senso che l'opera provenga appunto dallo Pt_1
stesso.
Avvalora e conferma quanto sopra la testimonianza resa dalla signora , e Tes_1
della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, ex dipendente dello studio attoreo, la quale ha confermato che lo , ricevuto nel mese di giugno TE
2017 l'incarico da di eseguire le prestazioni professionali relative CP_1
al progetto di demolizione e progettazione dell'edificio sopra indentificato effettuò tutta l'attività elencata ai punti da 1 a 5 indicati nel doc. 17 di parte attrice (cfr. capp. subb. 1 e 2 memoria istruttoria attorea), che l'attività progettuale in questione fu realizzata a decorrere dal giungo 2017 e che all'epoca dell'esecuzione delle prestazioni sia l'Arch. che CP_2 Testimone_2
operavano per conto dello , usufruendo della strumentazione dello TE
studio e della collaborazione e supporto della segretaria dello stesso (cfr. Pt_1
capp. subb. 3, 4, 5, 6 alla memoria istruttoria attorea).
Tanto basta a non rendere credibile il preventivo di data 20.12.2017 (cfr. doc. 5 fasc. convenuta) dimesso dalla convenuta. Ed infatti, trattandosi di preventivo di spesa, esso avrebbe dovuto avere la finalità di esporre anticipatamente, prima dell'effettuazione dell'opera e/o del servizio, gli elementi di costo dell'opera da eseguire. Esaminando invece i documenti dimessi da parte attrice si evince come l'attività progettuale e autorizzativa, dalla presentazione della SCIA in avanti, sia stata posta in essere dal professionista in data precedente al preventivo dimesso dalla convenuta di cui al doc. 5, documento questo peraltro sprovvisto di prova quanto a sicura provenienza da parte dell'arch. , mancando qualsivoglia CP_2
sua firma (il doc. reca solo il timbro di accettazione della convenuta). Ritiene questo Giudice come detto doc. 5 preventiverebbe costi di attività ampiamente poste in essere e adempiute mesi prima dal professionista rispetto alla data ivi indicata;
basti analizzare il doc. 11 dell'attrice ed evincere che il progetto per la ricostruzione con incremento di volumetria fu depositato in data 13.11.2017, pertanto è dato presumere che tutte le prestazioni e pratiche ad esso relativo fossero già state svolte dall'Arch. , così pure la stesura della relazione e CP_2 documentazione della Legge 13/89 redatta dall'Arch. in data 13.06.2017 e CP_2
firmata digitalmente in data 20.06.2017 (cfr. doc. 12 fasc. parte attrice), relazione che evidentemente può essere elaborata previo sviluppo del progetto costruttivo, che si ritiene essere stato posto in essere.
Inoltre, detto preventivo contiene ulteriori attività che esulano dall'oggetto di causa, come la direzione lavori, le prove geotecniche, l'accatastamento, la richiesta di agibilità.
Trattasi queste ultime di prestazioni esulanti dalla presente pronuncia e per le quali lo non ha svolto alcuna opera e, di conseguenza, non ha TE
proposto alcuna domanda di pagamento e la parcella posta a base della presente domanda giudiziale ne sia prova;
la parcella di cui al doc. 17 fasc. attoreo non prevede compensi per detta attività.
Destituito di prova anche l'assunto di parte convenuta in merito al pagamento della fattura emessa dall'Arch. di data 24.04.2018 per l'importo di euro CP_2
10.688,00 al netto della ritenuta d'acconto per la stesura del progetto immobiliare di proprietà, all'epoca dei fatti, della convenuta.
A ben vedere, nessuna quietanza di pagamento da parte dell'arch. è CP_2
possibile rinvenire tra i documenti dimessi dalla convenuta non potendo la contabile provvisoria dimessa da questa col doc. 6 fasc. di parte attestare la piena prova dell'avvenuto pagamento;
a tal uopo, infatti, come noto, la contabile provvisoria attesta l'avvio di un bonifico bancario, ma non il suo completamento, non fornendo la prova che il denaro sia stato effettivamente trasferito. Nessun estratto conto di addebito sulle provviste della società convenuta è dato scorgere tra i documenti dimessi dalla parte.
Sprovvisto di prova è dunque l'assunto di parte convenuta avuto riguardo al pagamento della somma per la progettazione nelle mani dell'arch. . CP_2
Per le medesime motivazioni non andrà accolta l'eccezione della convenuta rispetto al pagamento di euro 20.000,00 all'arch. , per l'opera progettuale CP_2
svolta in favore della convenuta, per mezzo della Società Interno 11 srls, a detta Contr della convenuta, società indicata dal alla società successivamente CP_2 alla realizzazione del progetto di demolizione, “al fine di dare corso al coordinamento delle attività necessarie alla realizzazione del complesso edilizio
(il ruolo di questa società è stato sostanzialmente quello di un General
Contractor). Tale società aveva infatti incaricato lo stesso arch. della CP_2 realizzazione del progetto” (v. comparsa costituzione).
La fattura di Interno 11 (cfr. doc. 4 parte convenuta) per euro 20.000,00 non può assumere alcun rilievo probatorio nel presente giudizio;
detta fattura infatti riporta genericamente come oggetto “attività di consulenza immobiliare”, che nulla ha a che fare col presente giudizio, senza qualsivoglia accenno ad opere progettuali specificatamente rese, il tutto in linea con la descrizione in atti della convenuta la quale ha chiaramente evidenziato come il legale rappresentante di
Interno 11, , era quello di “soggetto incaricato alla vendita” Controparte_9
(cfr. pag. 15, ultimo capoverso, comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta).
A tal fine nessun elemento nuovo ha aggiunto la deposizione testimoniale resa dal legale rappresentante di Interno 11, signor il quale ha riferito di CP_9
essere stato incaricato nel novembre 2017 da di dar corso al CP_1
coordinamento delle attività necessarie alla realizzazione del complesso edilizio da erigersi in via Brusade a San Donà di Piave senza però indicare, per come già accennato, l'effettiva attività progettuale resa.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, le opere indicate dallo studio associato di cui al doc. 17 fasc. attoreo devono ritenersi realizzate dallo stesso studio per mezzo dell'allora associato arch. e il quantum preteso CP_2
dall'attore deve ritenersi congruo, considerato che la stessa parte convenuta riferisce di avere pattuito tra l'architetto e, per esso, tramite la società CP_2
Interno 11, un corrispettivo sostanzialmente analogo (v. doc 4 e doc. 6 fasc. convenuta) e di averlo anche pagato (ma di ciò non v'è prova).
Sull'importo liquidato di euro 43.177,45, al lordo della r.a., saranno dovuti gli interessi al tasso ex art. 1284, comma primo, c.c. dal 31.10.2028 (data della costituzione in mora) fino alla proposizione della domanda e poi al tasso ex art. 1284, comma quarto, c.c. dalla proposizione della domanda al saldo.
Quanto invece alla domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale da parte convenuta essa non può essere accolta, mancando ogni elemento probatorio in punto an e in punto quantum; le doglianze di parte convenuta, riferibili a eventuali vizi/difformità legati all'esecuzione dei lavori e non a vizi progettuali sono destituiti di prova il cui onere gravava sulla parte stessa.
Va invece accolta la domanda formulata da parte convenuta nei confronti del terzo chiamato architetto rimasto contumace, in forza dell'obbligo CP_2
da questi assuntosi con la dichiarazione di cui al doc. 8 di parte convenuta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al DM 147/2022, seguono la soccombenza e vengono liquidati come da dispositivo sulla base delle tariffe vigenti di cui al D.M. 55/14 aggiornati al D,M. 147/22 tenuto conto del valore effettivo della controversia dell'attività effettivamente svolta, per cui si attestano sui valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 26.001 a euro 52.000) per la fase di studio, introduttiva, istruttoria, e la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa civile N.
6878/2020 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così decide:
1. condanna al pagamento di euro 43.177,45, al lordo della r.a., Controparte_1
in favore di , oltre interessi TE
come in parte motiva;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
, spese che si liquidano in euro TE
7.616,00 complessivamente per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre ad euro 286,00 per spese;
3. condanna il terzo chiamato architetto al pagamento, in favore di CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, di quanto CP_1 [...]
deve allo in CP_1 TE
base ai punti 1 e 2 del presente dispositivo.
Venezia, 17.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bonanno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
Il Giudice Dott.ssa Sabrina Bonanno
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 6878/2020 RG
Promossa da
, in persona del legale TE rappresentante pro tempore (C.F./P.IVA: , con l'Avv. Nicola P.IVA_1
Battaglia
ATTORE
Contro
(C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Chiara Bortoletto
CONVENUTA
E con la chiamata in causa del terzo
ARCH. (C.F. ) CP_2 C.F._1
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
In via principale, accertato e dichiarato che lo TE
, nella persona del legale rappresentante dott.
[...] CP_3
è creditore di , in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_1
tempore, della somma complessiva, al lordo della ritenuta d'acconto, di
€.43.177,45 per le prestazioni professionali di cui in premessa svolte a favore della convenuta, condannare , in persona del legale Controparte_1
1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dello
[...]
, nella persona del legale rappresentante arch. TE
della somma di €. 43.177,45, o la diversa somma maggiore o Controparte_3
minore che risulterà dovuta, oltre interessi ex art. 1284 I comma, c.c. dal dovuto alla domanda giudiziale ed ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda al saldo;
- in via subordinata, accertato e dichiarato che lo è legittimato a TE ricevere il pagamento per l'attività svolta in relazione alle prestazioni professionali dedotte in causa, pari ad €. 43.177,45, oltre interessi o la diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta, in denegata ipotesi di accertamento di estinzione totale o parziale dell'obbligazione di pagamento, mediante pagamenti effettuati dalla convenuta all'Arch. , anche per il CP_2 tramite della società Interno 11 srls, accertata e dichiarata l'indebita percezione ai danni dello , condannare l'Arch. alla restituzione a parte TE CP_2
attrice di tutte le somme indebitamente percepite oltre interessi dal giorno del ricevimento al saldo;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Giudice adito ritenesse che il rapporto contrattuale relativo alle prestazioni professionali dedotte in causa sia sorto esclusivamente tra e CP_1
l'Arch. in proprio e non nella sua qualità di associato dello , CP_2 TE condannare l'Arch. a rifondere allo tutti i danni da questo CP_2 TE subiti in conseguenza dell'attività di concorrenza sleale posta in esse dall'ex associato in costanza di vincolo associativo, pari ad €. 43.177,45, oltre interessi
o la diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta anche eventualmente in via equitativa;
In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie non accolte formulate con la propria memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 depositata in data 06.06.2022.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA
Nel merito, in via principale. Respingersi la domanda di pagamento avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, dichiarandosi che nulla è dovuto da
a per l'attività CP_1 TE
svolta in relazione alla progettazione, costruzione e direzione dei lavori
dell'edificio sito in San Dona' di Piave (VE), via Brusade, Foglio 42, mappali 35
e 169.
Nel merito, in via subordinata. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Giudice adito ritenesse lo TE legittimato al pagamento per l'attività svolta in relazione alla progettazione, costruzione e direzione dei lavori dell'edificio sito in San Dona' di Piave (VE), via Brusade, Foglio 42, mappali 35 e 169, accertato l'inadempimento all'obbligazione di direzione dei lavori da parte dell'arch. cui è CP_2 conseguito ad un danno pari ad € 32.352,26, accertata altresì Controparte_1
la mancata realizzazione di alcune attività riportate nel preavviso di parcella azionato nel presente giudizio, per la somma di € 5.000,00, come indicato in narrativa, accertato pertanto che avrebbe diritto al Controparte_1
risarcimento dei danni per € 37.352,26, eccepito in compensazione il predetto importo, dichiarare che nulla è dovuto da a CP_1 [...]
per l'attività svolta in relazione alla TE
progettazione, costruzione e direzione dei lavori dell'edificio sito in San Dona' di Piave (VE), via Brusade, Foglio 42, mappali 35 e 169.
Nel merito, in via subordinata ed in ogni caso. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse lo TE
legittimato al pagamento per l'attività svolta in relazione alla
[...] progettazione, costruzione e direzione dei lavori dell'edificio sito in San Dona' di Piave (VE), via Brusade, Foglio 42, mappali 35 e 169, sia nella misura richiesta dal ricorrente, sia nella minor somma che dovesse essere accertata nel corso del presente giudizio, condannarsi l'arch. a tenere indenne CP_2 da ogni importo che quest'ultima società dovesse essere Controparte_1
chiamata a corrispondere nei confronti di TE
. Si chiede altresì che il Giudice condanni direttamente ed
[...] esclusivamente l'arch. a corrispondere a CP_2 [...]
le somme che verranno ritenute di giustizia. TE
Nel merito, in via riconvenzionale. Qualora il Giudice ritenga infondata la pretesa di e ritenga che TE abbia correttamente pagato le competenze all'arch. Controparte_1 [...]
, ed abbia solo con lui instaurato un rapporto contrattuale, accertato che CP_2
l'arch. ha cagionato ad per tutte le ragioni CP_2 Controparte_1 esposte in narrativa, un danno pari a complessivi € 45.434,26, condannarsi
l'arch. al pagamento di tale importo nei confronti di a CP_2 CP_1 titolo di risarcimento conseguente all'inadempimento contrattuale.
In ogni caso. Spese e competenze di lite integralmente rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 23.09.2020, lo
[...]
(per brevità ”) TE TE
evocava in giudizio la società esponendo di essere una Controparte_1
associazione professionale costituita, in data 26.04.2005, mediante scrittura privata registrata all'Agenzia delle entrate, dai liberi professionisti , CP_4
e iscritti all'Albo degli Controparte_5 Controparte_3 CP_2
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, avente per oggetto l'esercizio in forma associata dell'attività di cui alla legge Professionale (cfr. doc.
1.a/b fasc. attoreo), e che, nell'anno 2017 aveva fornito alla conventa, per mezzo dei propri professionisti, in particolare tramite l'associato arch.
[...]
, quest'ultimo uscito dall'associazione il 06.08.2018, prestazione d'opera CP_2
professionale per la demolizione e progettazione di edificio, con incremento della volumetria sul fondo di proprietà della convenuta sito nel Comune di San
Donà di Piave (Ve), Via Brusade, distinto catastalmente al Foglio 42, mappali 35
e 119.
Nello specifico, l'attrice deduceva che l'attività svolta dallo studio associato per l'espletamento della suddetta pratica comprendeva: 1) Stesura di S.C.I.A.
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) depositata in data 05/10/2017 Prot.
n° 46633 rilasciata in data 19/10/2017 n° 00247/2017/SCIA per demolizione di due fabbricati adiacenti in precarie condizioni statiche per una immediata ricostruzione con ampliamento e sopraelevazione in Comune di San Donà di
Piave Via Brusade, immobile distinto catastalmente al Foglio 42 mappali 35 e
169 (cfr. doc. 2 e doc. 3 fasc. attoreo); 2) Stesura progetto per ricostruzione con incremento di volumetria (P.I., L.R. 14/2009 e credito edilizio) edificio residenziale in Comune di San Donà di Piave (VE), Via Brusade, distinto catastalmente al Foglio 42 mappali 35 e 169 (depositato in data 13/11/2017 Prot.
53733 domanda n° 00070/2017 rilasciato con Permesso di Costruire n°
00009/2018 del 15/02/2018); comprendente: progetto per demolizione di due fabbricati adiacenti, ricostruzione con incremento di volumetria (P.I., L.R.
14/2009 e credito edilizio) in Comune di San Donà di Piave (VE), Via Brusade, distinto catastalmente al Foglio 42 mappali 35 e 169 (presentato in data
20/06/2017 Prot. 28761): progetto respinto per superamento delle volumetrie ed altezze consentite (comunicazione 24/08/2017); rilievo stato di fatto e documentazione fotografica;
compilazione richiesta di P.C. e dichiarazione di asseverazione;
progetto: - estratto di mappa e estratto P.I.; - Tav. 2-2 – piante - parametri stato assentito;
- Tav. 3-3 – piante - progetto;
- Tav. 4-4 – sezioni - prospetti;
- Tav. 5-5 – tabella calcolo SNP e volumetria;
- Tav. 6-6 – planimetrie tabelle parametriche;
- Tav. 7-7 – comparativa;
- planimetria schema fognario;
- documentazione di rito: delega, dichiarazione attestante la proprietà, riferimenti edilizi precedenti, dichiarazione sostitutiva del parere igienico-sanitario, relazione tecnica, dichiara zione rete natura 2000, dichiarazione elettrico, dichiarazione termico, dichiarazione verifica impresa esecutrice, tabella parametri); integrazione e sostituzione documentazione pratica in data
21/12/2017, comprendente: relazione tecnica, tavole di progetto, prospetto parametri, conteggio contributo di costruzione;
integrazione e sostituzione documentazione pratica in data 11/01/2018, comprendente: relazione tecnica, tavole di progetto, conteggio contributo di costruzione, progetto degli impianti, relazione geologica, varie;
integrazione e sostituzione documentazione pratica in data 23/01/2018, comprendente: relazione tecnica, tavole di progetto, prospetto parametri, documentazione impatto acustico, modello Istat, relazione dimensionamento fognario, varie;
integrazione e sostituzione documentazione pratica in data 19/02/2018, comprendente: tavole di progetto;
comunicazione di inizio lavori e relativi allegati di rito. (cfr. doc. 4; doc. 5; doc. 6; doc. 7; doc. 8; doc. 9; doc. 10 e doc. 11 fasc. attoreo); 3) Stesura documentazione Legge 13 del
09/01/1989 recante disposizioni per favorire il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici residenziali, comprendente: certificazione, relazione tecnica, elaborato grafico (cfr. doc. 12 fasc. attoreo); 4)
Richiesta autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per insediamenti domestici e assimilati alla a in data 10/04/2018; comprendente: CP_6
richiesta; relazione tecnica per allaccio alla rete fognaria;
planimetria schema fognario in scala 1/200; estratto di mappa e estratto P.I. (cfr. doc. 13 fasc. attoreo); 5) Relazione tecnica di invarianza idraulica (cfr. doc. 14 fasc. attoreo);
6) Dichiarazione e asseverazione lavori in quota compreso elaborato tecnico (cfr. doc. 15 fasc. attoreo).
Esponeva l'attore come, a fronte delle attività espletate e tutte documentate la
Parte convenuta corrispondeva allo studio solamente un acconto di euro 2.500,00 al netto della ritenuta d'acconto, con pagamento effettuato in data 16.11.2017
(cfr. doc. 16 fasc. attoreo), lasciando invece inevaso il saldo della parcella di euro 36.376,47 (somma calcolata al netto della ritenuta d'acconto), inviata alla convenuta a mezzo pec in data 31.10.2018 ed emessa a fronte delle prestazioni professionali svolte dallo , nella persona del tecnico incaricato, TE
Arch Rilevava l'attore come detta pec veniva riscontata, seppur in CP_2
Parte ritardo dalla convenuta la quale evidenziava di aver conferito a (nella persona dell'Arch. solamente l'incarico di redigere il progetto di CP_2
demolizione, mentre per quel che riguardava la progettazione e la direzione dei lavori, questi sarebbero stati affidati sempre all'Arch. , ma in proprio, in CP_2
quanto nel frattempo sarebbe uscito dall'associazione, pertanto nulla era dovuto.
Si costituiva in giudizio la convenuta che, formulata la Controparte_1
chiamata in causa del terzo arch. , instava per il rigetto delle domande CP_2
avversarie, ritenendo in primo luogo applicabile la disciplina sul pagamento del creditore apparente e, deducendo inoltre, che la domanda era improcedibile per l'omessa notifica dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
eccepiva la compensazione dell'importo di euro 37.352,26 per risarcimento dei danni e per omessa realizzazione di alcune opere progettuali, la cui esecuzione era per tale motivo stata demandata ad altri professionisti;
in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea formulava domanda di manleva nei confronti dell'arch. con richiesta di condanna di CP_2
Parte quest'ultimo al pagamento diretto nei confronti dello studio;
infine, in via riconvenzionale chiedeva la condanna al pagamento di euro 45.434,26 nei confronti dell'arch. a titolo di risarcimento conseguente CP_2 all'inadempimento contrattuale, nell'ipotesi in cui il Giudice avesse ritenuto infondata la pretesa di . TE
A fondamento delle proprie contestazioni e deduzioni, affermava CP_1
che l'arch. si era presentato a come soggetto agente in CP_2 CP_1 proprio, e che mai aveva speso il nome dell'associazione professionale nell'accettazione dell'incarico, tanto è vero che a dicembre 2017 dimetteva preventivo per l'espletamento dell'attività di progettazione e direzione dei lavori su carta intestata propria;
che i compensi venivano regolarmente pagati all'arch. per l'attività svolta, in parte per il tramite della società Interno 11 CP_2
S.r.l.s., quale soggetto incaricato dell'attività di coordinamento delle incombenze per la redazione del progetto e, in parte, direttamente come documentato dalla contabile di bonifico a saldo del preventivo dimesso e accettato;
che l'arch.
[...]
, rilasciava in favore di una esplicita dichiarazione di CP_2 CP_1
manleva per il caso in cui lo studio professionale avesse reclamato diritti di credito nei confronti della società per l'attività prestata dallo stesso arch.
[...]
. CP_2
Eccepiva l'applicabilità della disciplina del creditore apparente, stante la macchinazione creata dall'arch. al fine di farsi corrispondere i CP_2 compensi dovuti per l'attività prestata nonostante egli appartenesse ancora ad una associazione professionale e, in merito agli importi richiesti dallo Pt_1
, ne veniva eccepita l'indeterminatezza, in quanto non giustificati da un
[...]
accordo sottoscritto dalle parti e/o da un tariffario;
venivano infine elencati e quantificati i danni cagionati dall'omessa vigilanza dell'arch. CP_2 nell'esecuzione delle opere, nonché le attività non realizzate dal professionista, nonostante fossero previste nel preventivo dallo stesso rilasciato.
Con provvedimento del 30.09.2021 (quale verbale di prima udienza tenutasi tramite note di trattazione scritta), veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo ed assegnato termine per l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita che non sortiva esito positivo.
L'arch. , regolarmente citato, non partecipava alla negoziazione assistita né CP_2
si costituita in causa, tanto che, nel procedimento di cui è causa, ne veniva dichiarata la contumacia.
Mutato il rito da sommario a ordinario, atteso che le difese delle parti imponessero un'istruzione non sommaria della causa, assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. art. 183 VI c. c.p.c. la causa veniva istruita con assunzione di prova orale.
Riassegnato a questo Giudice il procedimento con decreto del 19.02.2024, sentiti i testi ammessi, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione fissava udienza di p.c. all'esito della quale venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e relative repliche.
La domanda attorea va accolta in quanto fondata.
Parte attrice ha provato per tabulas con la produzione in giudizio dei docc. 1a e
1b del fascicolo di parte che in data 25.04.2005 è stata costituita tra i professionisti iscritti all'albo degli Architetti e Controparte_7
, e
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_3 CP_2
l' avente ad oggetto l'esercizio delle attività Controparte_8 di cui alla “legge Professionale .. entro i limiti imposti dall'ordinamento professionale” con sede in San Donà di Piave (Ve), Via Vizzotto n. 21 avente durata a tempo indeterminato e che, come previsto dall'art. V dell'atto costitutivo (“conferimenti”) “tutti gli associati.. cesseranno la loro opera come soggetti singoli per esercitarla unicamente ed esclusivamente a favore dell'associazione” e che “Gli incarichi professionali possono essere attribuiti indifferentemente agli associati o all'associazione. In ogni caso i compensi degli incarichi professionali anche se conferiti ad personam, sono di competenza dell'associazione”, come previsto dal successivo art. VII.
Con detta statuizione (art. IX (“Pubblicità”) gli associati si obbligavano a “… rendere nota, nel corso dello svolgimento dei loro incarichi professionali,
l'appartenenza all'associazione” e che “..Tutte le spese sostenute dagli associati per conto dell'associazione saranno a carico di questa. Così pure tutte le somme di denaro, a qualunque titolo riscosse sono di pertinenza dell' , CP_8
confluendo in un unico fondo comune da utilizzare per il pagamento dello Studio
e per le erogazioni agli associati” (cfr. art. X “Introiti costi rimborsi”), ed infine che gli associati erano tenuti a portare a conoscenza della clientela la loro appartenenza all'associazione.
E' altresì documentato (doc. 16 fasc. attoreo) – ed in ogni caso, non contestato -
l'espletamento di attività professionale in favore della odierna convenuta da parte Parte dello studio per quanto riguarda la redazione del progetto di demolizione di due fabbricati adiacenti, ricostruzione con incremento di volumetria in Comune di San Donà di Piave, Via Brusade, distinto catastalmente al fg. 42 mappali 25 e
169, a fronte del quale la convenuta corrispondeva allo studio associato la somma di euro 2.500,00 al netto della r.a..
E' pure non contestato e documentalmente provato, l'espletamento dell'attività in favore della convenuta da parte dell'arch. avente ad oggetto la CP_2
realizzazione di pratiche edilizie relative alla progettazione di edificio, con incremento della volumetria sul fondo sito nel Comune di San Donà di Piave
(Ve), Via Brusade, distinto catastalmente al Foglio 42, mappali 35 e 119, attività questa resa dal professionista a decorrere dal mese di giugno 2017 e fino al mese di luglio 2018, data quest'ultima di uscita dell'arch. dalla associazione CP_2
Parte
.
Stante quanto sopra, esaminata la domanda attorea, si può affermare che lo agisce nei confronti della convenuta esclusivamente per la richiesta TE
dei compensi afferenti alla attività progettuale e autorizzativa dell'esecuzione del suddetto progetto di demolizione e ricostruzione (comprensiva dell'autorizzazione all'allacciamento fognario e alla relazione di invarianza idraulica) sino alla comunicazione di inizio lavori ed asseverazione dei lavori in quota, senza invece nulla pretendere per la fase esecutiva di Direzione dei
Lavori, svolta dall'Arch. successivamente alla sua fuoriuscita CP_2 dall'associazione. Ciò posto, emerge indiscutibilmente come l'arch. abbia CP_2
reso attività professionale in favore della convenuta in un arco temporale durante il quale egli risultava essere parte integrante dell'associazione e, come tale, soggetto agli obblighi derivanti dall'atto costitutivo e sopra richiamati, tra i quali, come ricordato, l'obbligo di rivelare la propria appartenenza all'associazione, alla quale spetta, in ogni caso, il compenso per l'esecuzione del mandato professionale, anche se incassato per mezzo del professionista scelto, nello specifico l'arch. . CP_2
La difesa della convenuta ha eccepito però che la progettazione, a cui si è aggiunta anche la direzione lavori, relativi all'immobile di San Donà di Piave,
Via Brusade, sono state espletate esclusivamente dall'arch. al quale la CP_2
prima avrebbe conferito incarico in proprio e non quale associato dello studio attoreo.
Come già accennato, a tal fine, risulta provato e non contestato che dall'01.07.2018 (cfr. doc.7 fasc. convenuta) l'arch. cessò di far parte dello CP_2
Studio Associato.
Ciò nonostante, la documentazione allegata dall'attore con l'atto introduttivo
(cfr. docc. da 3 a 15 fasc. attoreo) prova che l'opera afferente alla demolizione e alla progettazione di edificio, con incremento della volumetria sul fondo allora di proprietà della convenuta, sito nel Comune di San Donà di Piave (Ve), Via
Brusade, distinto catastalmente al Foglio 42, mappali 35 e 119, veniva posta in essere tra giugno 2017 e aprile 2018, periodo questo in cui l'arch. operava CP_2
quale associato dello , ed infatti, la documentazione in possesso TE dell'attrice e da lei dimessa, contenente intestazioni, recapiti e mail dello studio Parte
, rappresenta un elemento che di per sé depone nel senso che l'opera provenga dallo studio associato ed è pacificamente riferibile all'arco temporale riferito (2017-2018) durante il quale l'arch. era associato di . CP_2 Pt_1
Aggiungasi poi che l'essere lo Studio Associato in possesso della documentazione attestante l'espletamento dell'opera professionale è un elemento che, di per sé, già depone nel senso che l'opera provenga appunto dallo Pt_1
stesso.
Avvalora e conferma quanto sopra la testimonianza resa dalla signora , e Tes_1
della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, ex dipendente dello studio attoreo, la quale ha confermato che lo , ricevuto nel mese di giugno TE
2017 l'incarico da di eseguire le prestazioni professionali relative CP_1
al progetto di demolizione e progettazione dell'edificio sopra indentificato effettuò tutta l'attività elencata ai punti da 1 a 5 indicati nel doc. 17 di parte attrice (cfr. capp. subb. 1 e 2 memoria istruttoria attorea), che l'attività progettuale in questione fu realizzata a decorrere dal giungo 2017 e che all'epoca dell'esecuzione delle prestazioni sia l'Arch. che CP_2 Testimone_2
operavano per conto dello , usufruendo della strumentazione dello TE
studio e della collaborazione e supporto della segretaria dello stesso (cfr. Pt_1
capp. subb. 3, 4, 5, 6 alla memoria istruttoria attorea).
Tanto basta a non rendere credibile il preventivo di data 20.12.2017 (cfr. doc. 5 fasc. convenuta) dimesso dalla convenuta. Ed infatti, trattandosi di preventivo di spesa, esso avrebbe dovuto avere la finalità di esporre anticipatamente, prima dell'effettuazione dell'opera e/o del servizio, gli elementi di costo dell'opera da eseguire. Esaminando invece i documenti dimessi da parte attrice si evince come l'attività progettuale e autorizzativa, dalla presentazione della SCIA in avanti, sia stata posta in essere dal professionista in data precedente al preventivo dimesso dalla convenuta di cui al doc. 5, documento questo peraltro sprovvisto di prova quanto a sicura provenienza da parte dell'arch. , mancando qualsivoglia CP_2
sua firma (il doc. reca solo il timbro di accettazione della convenuta). Ritiene questo Giudice come detto doc. 5 preventiverebbe costi di attività ampiamente poste in essere e adempiute mesi prima dal professionista rispetto alla data ivi indicata;
basti analizzare il doc. 11 dell'attrice ed evincere che il progetto per la ricostruzione con incremento di volumetria fu depositato in data 13.11.2017, pertanto è dato presumere che tutte le prestazioni e pratiche ad esso relativo fossero già state svolte dall'Arch. , così pure la stesura della relazione e CP_2 documentazione della Legge 13/89 redatta dall'Arch. in data 13.06.2017 e CP_2
firmata digitalmente in data 20.06.2017 (cfr. doc. 12 fasc. parte attrice), relazione che evidentemente può essere elaborata previo sviluppo del progetto costruttivo, che si ritiene essere stato posto in essere.
Inoltre, detto preventivo contiene ulteriori attività che esulano dall'oggetto di causa, come la direzione lavori, le prove geotecniche, l'accatastamento, la richiesta di agibilità.
Trattasi queste ultime di prestazioni esulanti dalla presente pronuncia e per le quali lo non ha svolto alcuna opera e, di conseguenza, non ha TE
proposto alcuna domanda di pagamento e la parcella posta a base della presente domanda giudiziale ne sia prova;
la parcella di cui al doc. 17 fasc. attoreo non prevede compensi per detta attività.
Destituito di prova anche l'assunto di parte convenuta in merito al pagamento della fattura emessa dall'Arch. di data 24.04.2018 per l'importo di euro CP_2
10.688,00 al netto della ritenuta d'acconto per la stesura del progetto immobiliare di proprietà, all'epoca dei fatti, della convenuta.
A ben vedere, nessuna quietanza di pagamento da parte dell'arch. è CP_2
possibile rinvenire tra i documenti dimessi dalla convenuta non potendo la contabile provvisoria dimessa da questa col doc. 6 fasc. di parte attestare la piena prova dell'avvenuto pagamento;
a tal uopo, infatti, come noto, la contabile provvisoria attesta l'avvio di un bonifico bancario, ma non il suo completamento, non fornendo la prova che il denaro sia stato effettivamente trasferito. Nessun estratto conto di addebito sulle provviste della società convenuta è dato scorgere tra i documenti dimessi dalla parte.
Sprovvisto di prova è dunque l'assunto di parte convenuta avuto riguardo al pagamento della somma per la progettazione nelle mani dell'arch. . CP_2
Per le medesime motivazioni non andrà accolta l'eccezione della convenuta rispetto al pagamento di euro 20.000,00 all'arch. , per l'opera progettuale CP_2
svolta in favore della convenuta, per mezzo della Società Interno 11 srls, a detta Contr della convenuta, società indicata dal alla società successivamente CP_2 alla realizzazione del progetto di demolizione, “al fine di dare corso al coordinamento delle attività necessarie alla realizzazione del complesso edilizio
(il ruolo di questa società è stato sostanzialmente quello di un General
Contractor). Tale società aveva infatti incaricato lo stesso arch. della CP_2 realizzazione del progetto” (v. comparsa costituzione).
La fattura di Interno 11 (cfr. doc. 4 parte convenuta) per euro 20.000,00 non può assumere alcun rilievo probatorio nel presente giudizio;
detta fattura infatti riporta genericamente come oggetto “attività di consulenza immobiliare”, che nulla ha a che fare col presente giudizio, senza qualsivoglia accenno ad opere progettuali specificatamente rese, il tutto in linea con la descrizione in atti della convenuta la quale ha chiaramente evidenziato come il legale rappresentante di
Interno 11, , era quello di “soggetto incaricato alla vendita” Controparte_9
(cfr. pag. 15, ultimo capoverso, comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta).
A tal fine nessun elemento nuovo ha aggiunto la deposizione testimoniale resa dal legale rappresentante di Interno 11, signor il quale ha riferito di CP_9
essere stato incaricato nel novembre 2017 da di dar corso al CP_1
coordinamento delle attività necessarie alla realizzazione del complesso edilizio da erigersi in via Brusade a San Donà di Piave senza però indicare, per come già accennato, l'effettiva attività progettuale resa.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, le opere indicate dallo studio associato di cui al doc. 17 fasc. attoreo devono ritenersi realizzate dallo stesso studio per mezzo dell'allora associato arch. e il quantum preteso CP_2
dall'attore deve ritenersi congruo, considerato che la stessa parte convenuta riferisce di avere pattuito tra l'architetto e, per esso, tramite la società CP_2
Interno 11, un corrispettivo sostanzialmente analogo (v. doc 4 e doc. 6 fasc. convenuta) e di averlo anche pagato (ma di ciò non v'è prova).
Sull'importo liquidato di euro 43.177,45, al lordo della r.a., saranno dovuti gli interessi al tasso ex art. 1284, comma primo, c.c. dal 31.10.2028 (data della costituzione in mora) fino alla proposizione della domanda e poi al tasso ex art. 1284, comma quarto, c.c. dalla proposizione della domanda al saldo.
Quanto invece alla domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale da parte convenuta essa non può essere accolta, mancando ogni elemento probatorio in punto an e in punto quantum; le doglianze di parte convenuta, riferibili a eventuali vizi/difformità legati all'esecuzione dei lavori e non a vizi progettuali sono destituiti di prova il cui onere gravava sulla parte stessa.
Va invece accolta la domanda formulata da parte convenuta nei confronti del terzo chiamato architetto rimasto contumace, in forza dell'obbligo CP_2
da questi assuntosi con la dichiarazione di cui al doc. 8 di parte convenuta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al DM 147/2022, seguono la soccombenza e vengono liquidati come da dispositivo sulla base delle tariffe vigenti di cui al D.M. 55/14 aggiornati al D,M. 147/22 tenuto conto del valore effettivo della controversia dell'attività effettivamente svolta, per cui si attestano sui valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 26.001 a euro 52.000) per la fase di studio, introduttiva, istruttoria, e la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa civile N.
6878/2020 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così decide:
1. condanna al pagamento di euro 43.177,45, al lordo della r.a., Controparte_1
in favore di , oltre interessi TE
come in parte motiva;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
, spese che si liquidano in euro TE
7.616,00 complessivamente per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre ad euro 286,00 per spese;
3. condanna il terzo chiamato architetto al pagamento, in favore di CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, di quanto CP_1 [...]
deve allo in CP_1 TE
base ai punti 1 e 2 del presente dispositivo.
Venezia, 17.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bonanno