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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 14/04/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati
1) dott. Simone Medioli Devoto Presidente
2) dott. Paola Belvedere Giudice rel. e est.
3) dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa R.G. n. 3253/2021 promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Agnese Parte_1
Positano e Emanuela Bellante ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Parma, Borgo XX Marzo n. 1
nei confronti di
, contumace Controparte_1
con intervento del
Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza in data 5.11.2024
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza del
Tribunale di Parma n. 1032/2022, con riferimento alle ulteriori domande formulate da parte ricorrente relative alle statuizioni accessorie si rileva quanto segue.
In primo luogo, per quanto attiene al figlio minore nato il [...], dalla Per_1 relazione curata dai Servizi Sociali incaricati all'esito dell'indagine svolta sul nucleo familiare emerge una piena capacità genitoriale di entrambe le parti ed un ottimo rapporto di con ambo i genitori i quali sono in grado di accordarsi Per_1 liberamente e spontaneamente nella gestione quotidiana del figlio.
Pertanto, come anche indicato dai S.S., deve essere confermato l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, i quali si accorderanno liberamente, tenuto conto delle proprie esigenze lavorative e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di nella gestione quotidiana del minore. Per_1
Per quanto attiene agli aspetti economici, si osserva che le parti, nel ricorso per la separazione consensuale in data 14.11.2019, dopo aver premesso che il marito è socio unico della Tecnology Service S.r.l. e che la moglie è impiegata con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso detta società, hanno previsto l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di € 1.650,00 oltre al
100% delle spese straordinarie mentre non è stato convenuto alcun assegno di mantenimento in favore della moglie in quanto economicamente indipendente;
in aggiunta, le parti hanno concordato l'impegno del marito sia di farsi interamente carico del pagamento delle rate di un finanziamento contratto dai coniugi in costanza di matrimonio di complessivi € 73.141,36, pari ciascuna rata mensile ad € 597,92, sia di lasciare nella disponibilità della moglie una autovettura aziendale, comunque garantendo che la moglie sia sempre auto munita, e pagandone tutti i relativi costi.
Nel presente giudizio ha chiesto un aumento del contributo Parte_1 mensile da parte del padre nell'interesse del figlio, quantificandolo nella misura di €
2.000,00, assumendo che il resistente non si sarebbe attenuto alla regolamentazione concordata in sede di separazione dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore cosicché sarebbe la medesima a farsene interamente carico.
2 Rileva il Tribunale che l'indagine svolta dai Servizi Sociali a tal fine incaricati ha consentito di accertare l'infondatezza del motivo di doglianza esposto dalla ricorrente essendo al contrario emerso l'ottimo rapporto che vi è tra il padre ed il figlio, i quali si frequentano regolarmente.
Quanto poi alla situazione lavorativa delle parti, sempre dalla indicata relazione dei
S.S. emerge che non gestisce più la Tecnology Service S.r.l. ma è Controparte_1 responsabile di produzione in una azienda metalmeccanica mentre Parte_1
, come dalla stessa parte rappresentato all'udienza in data 25.6.2024, “ha
[...] perso il lavoro presso la società Tecnology Service S.r.l. all'inizio dell'anno 2022 percependo dal marzo 2022 sino al settembre 2023 l'indennità di disoccupazione”.
Deve, a questo punto, evidenziarsi che si è limitata a Parte_1 depositare nel presente giudizio il solo ricorso introduttivo e la comparsa conclusionale, senza offrire alcuna più puntuale deduzione in ordine alla propria situazione reddituale e patrimoniale e contenendo le produzioni documentali, versate in atti in modo del tutto sommario e parziale, solo a quanto ordinato più volte dal
Giudice Istruttore. Nessuna indicazione ha, inoltre, dedotto in relazione alla situazione economica del marito, per il quale il G.I. ha in ogni caso emesso l'invito ex art. 213
c.p.c. alla Agenzia delle Entrate di depositare le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi 5 anni di imposta, da cui appare emergere un quadro reddituale non proprio compatibile con gli impegni economici assunti dall'uomo in sede di separazione personale dei coniugi.
Alla luce di tutti elementi descritti, ritiene il Tribunale che possa essere confermata, in quanto già significativa, la misura della contribuzione del padre al mantenimento del figlio nei termini concordati dalle parti nell'ambito della separazione Per_1 consensuale, che ha di poco preceduto l'introduzione del presente giudizio.
Alcun assegno divorzile può, invece, riconoscersi in favore di Parte_1
.
[...]
In disparte ogni considerazione processuale avuto riguardo alla formulazione di detta domanda, in termini peraltro assai generici non avendo la parte neppure quantificato la misura dell'assegno richiesto, solo all'udienza in data 25.6.2024 e alla mancata riproposizione di tale domanda in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, si
3 rileva, in via assorbente secondo il principio giurisprudenziale della ragione più liquida, l'infondatezza della domanda spiegata alla luce dei noti parametri elaborati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 18287/2018 in ordine all'an e al quantum dell'assegno divorzile.
Evidenziato preliminarmente che non sussistono i requisiti per il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione compensativa e perequativa per non avere parte ricorrente allegato alcuna delle circostanze indicate nella richiamata pronuncia delle
SS.UU., ritiene il Tribunale che non vi siano neppure i presupposti per la previsione di un assegno divorzile in funzione assistenziale dovendosi a tale ultimo riguardo rilevare il totale deficit assertivo e probatorio da parte di anche in Parte_1 ordine agli elementi in fatto funzionali a tal fine tra i quali, in primo luogo, le proprie esigenze di vita e la mancanza di risorse economiche, oltre che reddituali anche patrimoniali, adeguate per farvi fronte, assumendo, a detti fini, particolare rilevanza la circostanza per cui la donna non ha neppure quantificato la misura dell'assegno richiesto, rimettendosi tout court alle determinazioni secondo giustizia del Tribunale, così non offrendo alcuna indicazione in ordine alle proprie esigenze di vita non coperte dalle risorse economiche di cui dispone.
In considerazione della natura e dell'esito del giudizio nulla può disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. conferma l'affido del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
2. dispone che i tempi di permanenza del figlio minore con il padre siano concordati tra i genitori tenuto conto delle esigenze lavorative delle parti e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di Per_1
3. conferma l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di € 1.650,00, da versarsi entro il 10 di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre al 100% delle spese straordinarie, da documentarsi, con le seguenti precisazioni:
4 SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO che non richiedono il previo accordo ai fini del rimborso:
SPESE MEDICHE: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal S.S.N., ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal S.S.N.; trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la CP_2 funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici
(motoria) se prescritti erogati dal S.S.N.; interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal S.S.N.; cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (B.E.S.) o ai disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della
5 separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
SPESE STRAORDINARIE che richiedono il previo accordo ai fini del rimborso:
SPESE MEDICHE: specialistiche non erogate dal S.S.N. o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal S.S.N.; trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal S.S.N.; interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia); cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici
(non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione
6 relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio.
PRECISAZIONI
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa richiederà il consenso all'altro genitore (tramite s.m.s., e - mail,
p.e.c.) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
la documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
4. rigetta la domanda di parte ricorrente volta alla previsione a carico di parte resistente di un assegno divorzile;
5. nulla sulle spese di lite.
Così è deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 10.4.2025.
IL GIUDICE REL. E EST. dott. Paola Belvedere IL PRESIDENTE
dott. Simone Medioli Devoto
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