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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 11/12/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona di FR GI, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 639/2021 promossa da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.07.1949, residente in [...], c. da Colle Rosa n.16
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
07.03.1969 residente in [...], c. da Colle Rosa, n. 16 rappresentati e difesi dall'avv. Davide Pascalucci, presso il cui studio in
Campobasso, Via Umberto I n. 18/A, hanno eletto domicilio contro
(P.IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale dott. con sede legale in Torino – via Corte Controparte_2
d'Appello n.11, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Mastroianni, presso il cui studio in Caserta, alla via Giotto n.28, ha eletto domicilio
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t. con sede in Isernia, via Umbria s.n.c. - contumace
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Controparte_4 C.F._3 ivi residente in c. da Breccelle s.n.c. - contumace
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767
(rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
A seguito dell'incidente verificatosi il 12 agosto 2020, nel centro storico di
Isernia, e hanno convenuto avanti codesto Parte_1 Parte_2
Tribunale la la e il Controparte_1 Controparte_3 conducente del veicolo , chiedendo che venisse accertata la Controparte_4 responsabilità del sinistro e conseguentemente disposta la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni fisici, patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Il sinistro è occorso mentre gli attori si trovavano in Corso Marcelli, appena usciti da un panificio, e venivano urtati dal veicolo Infiniti QX30 targato FS096XG, di proprietà della assicurato con e condotto dal Controparte_3 CP_1
, il quale muovendo in retromarcia, li ha investiti causandone la caduta a CP_4 terra e le successive lesioni documentate nei certificati medici e nelle consulenze specialistiche depositate in atti.
Gli attori hanno descritto un quadro clinico significativo. Il è stato Pt_1 trasportato in ambulanza al nosocomio di Isernia, dove gli sono state riscontrate plurime alterazioni spondilo-artrosiche e, successivamente, tramite indagini di secondo livello, una compromissione del ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato posteriore, possibile compromissione del LCA, limitazione funzionale, difficoltà alla deambulazione e necessità di trattamenti riabilitativi prolungati. La ha riportato invece trauma contusivo al ginocchio e alla Pt_2 colonna lombo-sacrale, per poi ricevere diagnosi di frattura dello scafoide destro in sede differita, con successiva immobilizzazione e trattamento fisioterapico.
Entrambi hanno allegato spese mediche, trattamenti riabilitativi e valutazioni medico-legali dalle quali si evincono postumi permanenti.
Le istanze risarcitorie sono state inoltrate alla compagnia assicurativa in data
03.09.2020, con quantificazione del danno pari ad euro 44.415,57 per l'attore
2 ed euro 11.897,04 per l'attrice , imputando quanto già liquidato Pt_1 Pt_2 solo quale acconto non satisfattivo.
Gli attori hanno quindi chiesto:
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione Controparte_4 del sinistro e, per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., l in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_3 il sig. , in solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, Controparte_4 della somma di € 31.665,57 in favore del sig. e di € 7.297,04 in favore della Parte_1 sig.ra , oltre interessi compensativi, quantificabili mediante Parte_2
l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto e successivamente sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, o, in via gradata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento sino all'effettivo soddisfo;
- in subordine, previo accertamento e declaratoria dell'esclusiva responsabilità del sig.
nella causazione del sinistro, determinare, anche a seguito Controparte_4 dell'espletamento di un CTU, il complessivo pregiudizio patito dagli attori e condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, previa personalizzazione del danno ex artt.
1226, 2059 e 2792 c.c., da determinarsi eventualmente anche in via equitativa, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., oltre interessi compensativi, quantificabili mediante
l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto e successivamente sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, o, in via gradata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento sino all'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare il diritto al rimborso delle spese legali stragiudiziali sostenute e documentate dagli attori e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 3.717,58, oltre interessi moratori dalla data di corresponsione (26.5.21) sino all'effettivo soddisfo;
- in subordine, previo accertamento e declaratoria del diritto al rimborso delle spese legali stragiudiziali sostenute e documentate dagli attori, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adìto non dovesse ritenere congrui i parametri utilizzati per la loro quantificazione, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dalla data di corresponsione (26.5.21) sino
3 all'effettivo soddisfo;
- condannare la (P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c. o, in subordine, ex art. 96, comma 3, c.p.c., da quantificarsi nella misura ritenuta di giustizia;
- in caso di accoglimento della domanda principale o, comunque, in caso di condanna al risarcimento del danno per un importo superiore al doppio di quello offerto, anche per singolo danneggiato, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, trasmettere, ex art.
148, comma 10, C.d.A., contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni concernenti le procedure liquidative di cui al d.lgs. 209/2005;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale di causa.
La , costituendosi in giudizio, ha opposto un quadro difensivo CP_1 diametralmente opposto, sostenendo innanzitutto che la dinamica del sinistro non risulterebbe provata in modo pieno e che il modello CAI costituirebbe una dichiarazione valutabile liberamente e non dimostrerebbe di per sé la responsabilità del conducente. Ha inoltre eccepito la possibile corresponsabilità degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c., assumendo che non avrebbero attraversato sulle strisce né sostato sul marciapiede al momento dell'impatto. La compagnia ha poi affermato di avere già integralmente risarcito il danno, avendo provveduto a corrispondere euro 12.750,00 al ed euro 4.600,00 alla , Pt_1 Pt_2 somme che ritiene adeguate in base alla valutazione medico-legale del proprio fiduciario, escludendo ulteriori spettanze sia per danno morale sia per personalizzazione del danno, non essendo a suo avviso state dimostrate circostanze eccezionali tali da giustificare aumenti risarcitori.
Ha infine contestato la debenza delle spese legali stragiudiziali quantificate dagli attori come non conformi ai criteri di liquidazione e non giustificate.
Gli altri convenuti sono rimasti contumaci.
La causa è stata istruita con prove testimoniali e una CTU medico legale.
Con ordinanza del 17 dicembre 2024 il giudice ha sottoposto alle parti la definizione della controversia ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. L'assicurazione convenuta ha accettato la proposta, parte attrice non ha accettato articolando i motivi del rifiuto in occasione dell'udienza del 2 aprile 2025.
All'udienza del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza
4 la concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
Sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità, in diritto, nella fattispecie, vanno poste in rilievo due circostanze: il fatto che la vettura procedeva in retromarcia e che l'incidente è avvenuto con un pedone.
Non essendo contestato il fatto che la vettura condotta da procedeva CP_4 in retromarcia nel momento in cui è avvenuto l'incidente oggetto di controversia, deve essere evidenziato che è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante (Cass. pen., Sez. IV, Sentenza,
07/11/2017, n. 8591; Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 27/06/2013, n. 35824).
Recentemente Cassazione penale sez. IV, 24/06/2025, n. 23939 ha affermato:
"in tema di colpa nella circolazione stradale, che la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante;
ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per i terzi (Sez. 4, n. 8591 del 07/11/2017, dep.
2018, , Rv. 272485 -01; n. 35824 del 27/06/2013, Rv. 256959 - Per_1 Per_2
01). Egli, tenuto a osservare detta particolare prudenza nell'eseguire tale manovra, non potrà dunque fare affidamento sul fatto che gli altri utenti prestino a loro volta attenzione, giacché l'eventuale imprudenza di costoro, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente a escludere la responsabilità dello stesso conducente (Sez. 4, n. 33385 del 08/07/2008, , Rv. 240899 -01). Per_3
Peraltro, in maniera coerente con tali principi, si è, anche successivamente, precisato che l'utente della strada è responsabile del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità, in tal modo venendosi a temperare, in materia di circolazione stradale, il principio dell'affidamento (ex multis: Sez. 4, n.
24414 del 06/05/2021, Rv. 281399 -01; n. 7664 del 06/12/2017, dep. Per_4
2018, Bonfrisco, Rv. 272223 -01; n. 27513 del 10/05/2017, Rv. 269997 - Per_5
01; n. 5691 del 02/02/2016, Rv. 265981 -01)”. Per_6
Dunque, l'automobilista in retromarcia è tenuto a osservare particolare prudenza nell'eseguire la manovra e non può fare affidamento sulla prudenza degli altri utenti della strada. Tuttavia, il comportamento altrui, quando
5 sopravvenuto e incauto tanto da essere imprevedibile, tempera la responsabilità del conducente del veicolo acquisendo l'efficacia di causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso.
Viene dunque in rilievo l'altro profilo sopra evidenziato: l'incidente ha coinvolto, oltre alla vettura condotta dal convenuto, due pedoni.
Occorre dunque osservare che, in caso di investimento pedonale, per vincere la presunzione della sua responsabilità esclusiva, ex art. 2054, co. 1°, c.c., il conducente
• deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (ovvero fatto tutto il possibile per evitare il danno;
nella fattispecie è richiesta la speciale cautela dettata dalla retromarcia) e
• che la condotta del pedone abbia concorso in maniera colposa, anormale e imprevedibile (rendendo impossibile la previsione del comportamento e l'adozione di condotte atte a evitare il sinistro).
In tal senso si è più volte espressa la suprema corte: Cass. n. 3964 del 2014;
Cass. n. 24472 del 2014; Cass. n. 4551 del 2017; Cass. n. 8663 del 2017; Cass.
n. 9856 del 2022; Cass. n. 11175 del 2025.
Sulla base di tali premesse, nel merito i rapporti tra le responsabilità devono essere regolati alla luce degli art. 2054 c.c., che pone a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie la presunzione di responsabilità, e l'art. 1227 c.c., che pone a carico del danneggiato la responsabilità e le conseguenze che derivano dalla sua condotta colposa. L'onere della prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore.
In motivazione, punto A.1.1, Cass. civ., Sez. III, Ord., 29/07/2025, n. 21761 ha affermato: “In altre parole, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito, occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass. n. 2241 del 2019; Cass. n. 20137 del 2023; Cass. n. 2433 del 2024)”. Naturalmente, a fronte della presunzione della responsabilità, resta a carico del conducente della
6 vettura l'onere della prova del concorso del pedone ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Nulla è stato provato da parte convenuta circa la condotta incauta e imprevedibile dei convenuti, la responsabilità deve dunque essere posta integralmente a carico di parte convenuta.
La consulenza tecnica d'ufficio non risulta essere stata oggetto di contestazioni.
Meglio, per precisione, il CTU riferisce di aver ricevuto osservazioni per conto di parte attrice dal dott. senza tuttavia produrne copia, fatto questo che, Per_7 in sé, determinerebbe un profilo di nullità della relazione per violazione dell'art. 195, co. 2°, cpc.
Tuttavia, parte attrice ha provveduto al deposito di tali note consentendo così all'atto il conseguimento dello scopo. Ma la lettura delle note critiche a firma del dott. determina un dubbio circa i criteri di valutazione del danno Per_7 adottati dal CTU. Alla diversa e maggiore valutazione il CTU perviene alla luce delle affermazioni del CTP, che suggerisce un incremento nella valutazione del danno alla luce della “preesistente spondiloartrosi”.
La preesistenza non è infatti un elemento di aggravamento del danno, determinando, al contrario, la necessità di un approfondimento per potersi procedere alla valutazione del danno cosiddetto differenziale. In particolare, stimata prima l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito, e poi quella preesistente all'illecito, si sarebbe dovuto procedere alla determinazione dell'invalidità derivata dall'evento attraverso il calcolo della differenza tra la lesione totale e quella preesiste: danno differenziale.
In assenza delle condizioni per procedere a tale calcolo logico giuridico, ritiene questo giudice di potersi far riferimento alle valutazioni operate in sede di relazione dal CTU e non a quelle che emergono dalle risposte alle osservazioni ricevute dal CTP.
Parte attrice chiede anche la personalizzazione del danno e il risarcimento del danno morale.
Quanto al danno morale, è noto che, dopo un periodo in cui la giurisprudenza ha negato recisamente l'autonoma risarcibilità del danno del danno morale,
7 recentemente è andato emergendo – ed è ormai accreditata - l'affermazione secondo cui il danno morale non costituisce duplicazione risarcitoria, ma il frutto della differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, tanto in virtù del richiamo alla sentenza n. 235 del 2014 della Corte costituzionale.
Tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico- fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali,
l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. 10/11/2020,
n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.) (Cass. civ., Sez.
III, Ord., 01/03/2024, n. 5547 – in motivazione, punto 4.4).
In altre parole, presupposto del danno morale è lo sconvolgimento o .. debordante devastazione della vita psicologica individuale, condizione difficilmente verificabile in casi di lesioni rientranti nelle cosiddette micropermanenti. Per questo la domanda di danno morale merita una doverosa particolare attenzione nell'accertamento e nella liquidazione.
Peraltro, recentemente, Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/05/2025, n. 13383, dopo aver ritenuto che, in caso di lesioni micropermanenti, il danno morale vada incluso in una valutazione unitaria nella personalizzazione del danno, in motivazione afferma: “
6.5. Tuttavia, questa Corte ha avuto anche modo di
8 chiarire che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità deve corrispondere un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo in caso contrario ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. Sez. 3, ord. n. 5547 del 1 marzo 2024)”.
Per valutare l'allegazione e la prova del danno morale o della personalizzazione del danno biologico, occorre evidenziare che, nella fattispecie, all'udienza del 31 marzo 2023 sono stati escussi due testimoni: sulle Testimone_1 conseguenze subite dal e sulle conseguenze Pt_1 Testimone_2 subite dalla . Pt_2
Il ha riferito che prima dell'incidente il provvedeva Tes_1 Pt_1 personalmente a interventi di installazione e riparazione di impianti termici e di condizionamento, dopo l'incidente ha delegato gli interventi ai dipendenti, che ha difficoltà a camminare, a guidare e a flettersi sulle ginocchia. Si tratta, tuttavia, i primi di profili di danno patrimoniale (non altrimenti provati né quantificati), i secondi di danno biologico. Si aggiunga poi, e non è senza rilievo sotto il profilo della valutazione della prova, il fatto che il è dipendente del . Tes_1 Pt_1
La ha riferito che la dopo l'incidente, per evitare di mostrare Tes_2 Pt_2 una cicatrice, ha smesso di indossare gonne sopra il ginocchio. Ma la CTU ha dato un'espressa valutazione in termini di danno biologico della Cicatrice cutanea sotto rotulea in estetica in giovane donna. Tale danno è stato stimato nella misura dello 0,5%.
Logica vuole che la valutazione di una lesione di così ridotto valore come danno biologico esclude la possibilità della valutazione della stessa anche a titolo di personalizzazione del danno. Né può qualificarsi come sconvolgimento il rifiuto di indossare gonne sopra il ginocchio.
Ne deriva la pressoché integrale conferma delle valutazioni già proposte alle parti con l'ordinanza ex art. 185 bis cpc. Di fatto, alla valutazione operata in sede di ordinanza ex art. 185 bis vanno soltanto aggiunte le spese mediche, stimate dal
CTU come congrue.
9 Dunque:
• per il risarcimento ammonta a € 15.187,49 (Danno Parte_1 biologico permanente € 13.530,29, Invalidità temporanea parziale al 75%
€ 828,60, Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40 e Invalidità temporanea parziale al 25% € 276,20). Pertanto detratta la somma ricevuta in conto (€ 12.750,00) a può essere liquidata la Parte_1 somma di € 2.437,49, oltre € 2.614,15 per spese mediche;
• Per il risarcimento ammonta a € 5.157,17 (Danno Parte_2 biologico permanente € 3.292,82, Invalidità temporanea parziale al 75% €
1.242,90, Invalidità temporanea parziale al 50% € 414,30 e Invalidità temporanea parziale al 25% € 207,15). Pertanto detratta la somma ricevuta in conto (€ 4.600,00) a può essere liquidata Parte_2 la somma di € 557,17, oltre € 1.586,92 per spese mediche
Dette somme, trattandosi di debito di valore, devono essere svalutate dall'attualità al momento in cui gli attori hanno subito il danno e maturano gli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno (Cass. Civ. Sez.Un. 17/02/95
n.1712) fino all'introduzione del giudizio. La somma rivalutata dovrà essere poi maggiorata degli interessi al saggio indicato dall'art. 1284, co 4, c.c. a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione fino al pagamento.
A detta somma deve essere aggiunto quanto pagato dagli attori per l'assistenza in fase stragiudiziale: per il sig. € 2.262,44 e per la sig.ra € Pt_1 Pt_2
1.455,14. Si tratta infatti di somme di cui agli atti è presente prova del pagamento,
Devono essere invece rigettate le ulteriori richieste di risarcimento del danno da lite temeraria, non ravvedendosi alcuna condotta scorretta da parte della compagnia o la richiesta di comunicazione della sentenza all'IVASS, non ravvisandosi la presenza di condotte scorrette.
Del resto, alla luce della presente sentenza non può non osservarsi che a fronte di una domanda di € 42.680,19 è stato accertato il diritto al risarcimento per una somma pari a circa il 25% di quella oggetto di domanda.
Sul governo delle spese, l'evidente divaricazione esistente tra la domanda
10 giudiziale e l'esito complessivo della lite oltre che del rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., induce questo giudice alla parziale compensazione.
Pertanto, previa determinazione dei compensi in applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione determinato in funzione del valore della controversia (per
€ 2.437,49 + 2.614,15 + 2.262,44 = € 7.314,08 per € 557,17 + Pt_1 Pt_2
1.586,92+ 1.455,14 = € 3.599,23 - totale complessivo € 10.913,21), determinando il compenso in € 5.077,00, procedendo quindi all'aumento per la presenza di più parti (15%) per un totale di € 6.092,40, operata poi la compensazione per il 50%, in favore di parte attrice deve essere liquidato l'importo di € 3.046,20 per compensi ed € 259,00 per anticipazioni.
Ferma la solidarietà tra le parti nei confronti del consulente, ausiliario del giudice, le spese di CTU, già liquidate con decreti in atti, seguono la stessa sorte dei compensi e devono essere definitivamente poste per il 50% a carico di parte attrice e per il 50% a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
FR GI, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e contro Parte_1 Parte_2 [...]
e Controparte_1 Controparte_3 [...]
CP_4 in parziale accoglimento della domanda, condanna Controparte_1 Controparte_5
al pagamento di
[...]
• € 7.314,08 (€ 2.437,49 per danno biologico, € 2.614,15 per spese mediche, € 2.262,44 per compensi relativi alla fase stragiudiziale) in favore di e di Parte_1
• € 3.599,23 (€ 557,17 per danno biologico, € 1.586,92 per spese mediche,
€ 1.455,14 per compensi relativi alla fase stragiudiziale) in favore di
; Parte_2 somme da rivalutarsi come in atti, rigetta le ulteriori domande,
11 condanna a tenere indenni da quanto Controparte_1 saranno eventualmente tenuti a pagare Controparte_5
,
[...] previa parziale compensazione, condanna Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 259,00 per anticipazioni, €
[...]
3.046,20 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori, compensa per la metà tra parte attrice e parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Isernia, il giovedì 11 dicembre 2025
Il Giudice onorario
FR GI
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona di FR GI, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 639/2021 promossa da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.07.1949, residente in [...], c. da Colle Rosa n.16
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
07.03.1969 residente in [...], c. da Colle Rosa, n. 16 rappresentati e difesi dall'avv. Davide Pascalucci, presso il cui studio in
Campobasso, Via Umberto I n. 18/A, hanno eletto domicilio contro
(P.IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale dott. con sede legale in Torino – via Corte Controparte_2
d'Appello n.11, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Mastroianni, presso il cui studio in Caserta, alla via Giotto n.28, ha eletto domicilio
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t. con sede in Isernia, via Umbria s.n.c. - contumace
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Controparte_4 C.F._3 ivi residente in c. da Breccelle s.n.c. - contumace
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767
(rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
A seguito dell'incidente verificatosi il 12 agosto 2020, nel centro storico di
Isernia, e hanno convenuto avanti codesto Parte_1 Parte_2
Tribunale la la e il Controparte_1 Controparte_3 conducente del veicolo , chiedendo che venisse accertata la Controparte_4 responsabilità del sinistro e conseguentemente disposta la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni fisici, patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Il sinistro è occorso mentre gli attori si trovavano in Corso Marcelli, appena usciti da un panificio, e venivano urtati dal veicolo Infiniti QX30 targato FS096XG, di proprietà della assicurato con e condotto dal Controparte_3 CP_1
, il quale muovendo in retromarcia, li ha investiti causandone la caduta a CP_4 terra e le successive lesioni documentate nei certificati medici e nelle consulenze specialistiche depositate in atti.
Gli attori hanno descritto un quadro clinico significativo. Il è stato Pt_1 trasportato in ambulanza al nosocomio di Isernia, dove gli sono state riscontrate plurime alterazioni spondilo-artrosiche e, successivamente, tramite indagini di secondo livello, una compromissione del ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato posteriore, possibile compromissione del LCA, limitazione funzionale, difficoltà alla deambulazione e necessità di trattamenti riabilitativi prolungati. La ha riportato invece trauma contusivo al ginocchio e alla Pt_2 colonna lombo-sacrale, per poi ricevere diagnosi di frattura dello scafoide destro in sede differita, con successiva immobilizzazione e trattamento fisioterapico.
Entrambi hanno allegato spese mediche, trattamenti riabilitativi e valutazioni medico-legali dalle quali si evincono postumi permanenti.
Le istanze risarcitorie sono state inoltrate alla compagnia assicurativa in data
03.09.2020, con quantificazione del danno pari ad euro 44.415,57 per l'attore
2 ed euro 11.897,04 per l'attrice , imputando quanto già liquidato Pt_1 Pt_2 solo quale acconto non satisfattivo.
Gli attori hanno quindi chiesto:
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione Controparte_4 del sinistro e, per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., l in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_3 il sig. , in solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, Controparte_4 della somma di € 31.665,57 in favore del sig. e di € 7.297,04 in favore della Parte_1 sig.ra , oltre interessi compensativi, quantificabili mediante Parte_2
l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto e successivamente sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, o, in via gradata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento sino all'effettivo soddisfo;
- in subordine, previo accertamento e declaratoria dell'esclusiva responsabilità del sig.
nella causazione del sinistro, determinare, anche a seguito Controparte_4 dell'espletamento di un CTU, il complessivo pregiudizio patito dagli attori e condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, previa personalizzazione del danno ex artt.
1226, 2059 e 2792 c.c., da determinarsi eventualmente anche in via equitativa, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., oltre interessi compensativi, quantificabili mediante
l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto e successivamente sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, o, in via gradata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento sino all'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare il diritto al rimborso delle spese legali stragiudiziali sostenute e documentate dagli attori e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 3.717,58, oltre interessi moratori dalla data di corresponsione (26.5.21) sino all'effettivo soddisfo;
- in subordine, previo accertamento e declaratoria del diritto al rimborso delle spese legali stragiudiziali sostenute e documentate dagli attori, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adìto non dovesse ritenere congrui i parametri utilizzati per la loro quantificazione, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dalla data di corresponsione (26.5.21) sino
3 all'effettivo soddisfo;
- condannare la (P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c. o, in subordine, ex art. 96, comma 3, c.p.c., da quantificarsi nella misura ritenuta di giustizia;
- in caso di accoglimento della domanda principale o, comunque, in caso di condanna al risarcimento del danno per un importo superiore al doppio di quello offerto, anche per singolo danneggiato, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, trasmettere, ex art.
148, comma 10, C.d.A., contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni concernenti le procedure liquidative di cui al d.lgs. 209/2005;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale di causa.
La , costituendosi in giudizio, ha opposto un quadro difensivo CP_1 diametralmente opposto, sostenendo innanzitutto che la dinamica del sinistro non risulterebbe provata in modo pieno e che il modello CAI costituirebbe una dichiarazione valutabile liberamente e non dimostrerebbe di per sé la responsabilità del conducente. Ha inoltre eccepito la possibile corresponsabilità degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c., assumendo che non avrebbero attraversato sulle strisce né sostato sul marciapiede al momento dell'impatto. La compagnia ha poi affermato di avere già integralmente risarcito il danno, avendo provveduto a corrispondere euro 12.750,00 al ed euro 4.600,00 alla , Pt_1 Pt_2 somme che ritiene adeguate in base alla valutazione medico-legale del proprio fiduciario, escludendo ulteriori spettanze sia per danno morale sia per personalizzazione del danno, non essendo a suo avviso state dimostrate circostanze eccezionali tali da giustificare aumenti risarcitori.
Ha infine contestato la debenza delle spese legali stragiudiziali quantificate dagli attori come non conformi ai criteri di liquidazione e non giustificate.
Gli altri convenuti sono rimasti contumaci.
La causa è stata istruita con prove testimoniali e una CTU medico legale.
Con ordinanza del 17 dicembre 2024 il giudice ha sottoposto alle parti la definizione della controversia ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. L'assicurazione convenuta ha accettato la proposta, parte attrice non ha accettato articolando i motivi del rifiuto in occasione dell'udienza del 2 aprile 2025.
All'udienza del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza
4 la concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
Sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità, in diritto, nella fattispecie, vanno poste in rilievo due circostanze: il fatto che la vettura procedeva in retromarcia e che l'incidente è avvenuto con un pedone.
Non essendo contestato il fatto che la vettura condotta da procedeva CP_4 in retromarcia nel momento in cui è avvenuto l'incidente oggetto di controversia, deve essere evidenziato che è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante (Cass. pen., Sez. IV, Sentenza,
07/11/2017, n. 8591; Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 27/06/2013, n. 35824).
Recentemente Cassazione penale sez. IV, 24/06/2025, n. 23939 ha affermato:
"in tema di colpa nella circolazione stradale, che la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante;
ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per i terzi (Sez. 4, n. 8591 del 07/11/2017, dep.
2018, , Rv. 272485 -01; n. 35824 del 27/06/2013, Rv. 256959 - Per_1 Per_2
01). Egli, tenuto a osservare detta particolare prudenza nell'eseguire tale manovra, non potrà dunque fare affidamento sul fatto che gli altri utenti prestino a loro volta attenzione, giacché l'eventuale imprudenza di costoro, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente a escludere la responsabilità dello stesso conducente (Sez. 4, n. 33385 del 08/07/2008, , Rv. 240899 -01). Per_3
Peraltro, in maniera coerente con tali principi, si è, anche successivamente, precisato che l'utente della strada è responsabile del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità, in tal modo venendosi a temperare, in materia di circolazione stradale, il principio dell'affidamento (ex multis: Sez. 4, n.
24414 del 06/05/2021, Rv. 281399 -01; n. 7664 del 06/12/2017, dep. Per_4
2018, Bonfrisco, Rv. 272223 -01; n. 27513 del 10/05/2017, Rv. 269997 - Per_5
01; n. 5691 del 02/02/2016, Rv. 265981 -01)”. Per_6
Dunque, l'automobilista in retromarcia è tenuto a osservare particolare prudenza nell'eseguire la manovra e non può fare affidamento sulla prudenza degli altri utenti della strada. Tuttavia, il comportamento altrui, quando
5 sopravvenuto e incauto tanto da essere imprevedibile, tempera la responsabilità del conducente del veicolo acquisendo l'efficacia di causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso.
Viene dunque in rilievo l'altro profilo sopra evidenziato: l'incidente ha coinvolto, oltre alla vettura condotta dal convenuto, due pedoni.
Occorre dunque osservare che, in caso di investimento pedonale, per vincere la presunzione della sua responsabilità esclusiva, ex art. 2054, co. 1°, c.c., il conducente
• deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (ovvero fatto tutto il possibile per evitare il danno;
nella fattispecie è richiesta la speciale cautela dettata dalla retromarcia) e
• che la condotta del pedone abbia concorso in maniera colposa, anormale e imprevedibile (rendendo impossibile la previsione del comportamento e l'adozione di condotte atte a evitare il sinistro).
In tal senso si è più volte espressa la suprema corte: Cass. n. 3964 del 2014;
Cass. n. 24472 del 2014; Cass. n. 4551 del 2017; Cass. n. 8663 del 2017; Cass.
n. 9856 del 2022; Cass. n. 11175 del 2025.
Sulla base di tali premesse, nel merito i rapporti tra le responsabilità devono essere regolati alla luce degli art. 2054 c.c., che pone a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie la presunzione di responsabilità, e l'art. 1227 c.c., che pone a carico del danneggiato la responsabilità e le conseguenze che derivano dalla sua condotta colposa. L'onere della prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore.
In motivazione, punto A.1.1, Cass. civ., Sez. III, Ord., 29/07/2025, n. 21761 ha affermato: “In altre parole, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito, occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass. n. 2241 del 2019; Cass. n. 20137 del 2023; Cass. n. 2433 del 2024)”. Naturalmente, a fronte della presunzione della responsabilità, resta a carico del conducente della
6 vettura l'onere della prova del concorso del pedone ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Nulla è stato provato da parte convenuta circa la condotta incauta e imprevedibile dei convenuti, la responsabilità deve dunque essere posta integralmente a carico di parte convenuta.
La consulenza tecnica d'ufficio non risulta essere stata oggetto di contestazioni.
Meglio, per precisione, il CTU riferisce di aver ricevuto osservazioni per conto di parte attrice dal dott. senza tuttavia produrne copia, fatto questo che, Per_7 in sé, determinerebbe un profilo di nullità della relazione per violazione dell'art. 195, co. 2°, cpc.
Tuttavia, parte attrice ha provveduto al deposito di tali note consentendo così all'atto il conseguimento dello scopo. Ma la lettura delle note critiche a firma del dott. determina un dubbio circa i criteri di valutazione del danno Per_7 adottati dal CTU. Alla diversa e maggiore valutazione il CTU perviene alla luce delle affermazioni del CTP, che suggerisce un incremento nella valutazione del danno alla luce della “preesistente spondiloartrosi”.
La preesistenza non è infatti un elemento di aggravamento del danno, determinando, al contrario, la necessità di un approfondimento per potersi procedere alla valutazione del danno cosiddetto differenziale. In particolare, stimata prima l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito, e poi quella preesistente all'illecito, si sarebbe dovuto procedere alla determinazione dell'invalidità derivata dall'evento attraverso il calcolo della differenza tra la lesione totale e quella preesiste: danno differenziale.
In assenza delle condizioni per procedere a tale calcolo logico giuridico, ritiene questo giudice di potersi far riferimento alle valutazioni operate in sede di relazione dal CTU e non a quelle che emergono dalle risposte alle osservazioni ricevute dal CTP.
Parte attrice chiede anche la personalizzazione del danno e il risarcimento del danno morale.
Quanto al danno morale, è noto che, dopo un periodo in cui la giurisprudenza ha negato recisamente l'autonoma risarcibilità del danno del danno morale,
7 recentemente è andato emergendo – ed è ormai accreditata - l'affermazione secondo cui il danno morale non costituisce duplicazione risarcitoria, ma il frutto della differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, tanto in virtù del richiamo alla sentenza n. 235 del 2014 della Corte costituzionale.
Tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico- fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali,
l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. 10/11/2020,
n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.) (Cass. civ., Sez.
III, Ord., 01/03/2024, n. 5547 – in motivazione, punto 4.4).
In altre parole, presupposto del danno morale è lo sconvolgimento o .. debordante devastazione della vita psicologica individuale, condizione difficilmente verificabile in casi di lesioni rientranti nelle cosiddette micropermanenti. Per questo la domanda di danno morale merita una doverosa particolare attenzione nell'accertamento e nella liquidazione.
Peraltro, recentemente, Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/05/2025, n. 13383, dopo aver ritenuto che, in caso di lesioni micropermanenti, il danno morale vada incluso in una valutazione unitaria nella personalizzazione del danno, in motivazione afferma: “
6.5. Tuttavia, questa Corte ha avuto anche modo di
8 chiarire che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità deve corrispondere un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo in caso contrario ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. Sez. 3, ord. n. 5547 del 1 marzo 2024)”.
Per valutare l'allegazione e la prova del danno morale o della personalizzazione del danno biologico, occorre evidenziare che, nella fattispecie, all'udienza del 31 marzo 2023 sono stati escussi due testimoni: sulle Testimone_1 conseguenze subite dal e sulle conseguenze Pt_1 Testimone_2 subite dalla . Pt_2
Il ha riferito che prima dell'incidente il provvedeva Tes_1 Pt_1 personalmente a interventi di installazione e riparazione di impianti termici e di condizionamento, dopo l'incidente ha delegato gli interventi ai dipendenti, che ha difficoltà a camminare, a guidare e a flettersi sulle ginocchia. Si tratta, tuttavia, i primi di profili di danno patrimoniale (non altrimenti provati né quantificati), i secondi di danno biologico. Si aggiunga poi, e non è senza rilievo sotto il profilo della valutazione della prova, il fatto che il è dipendente del . Tes_1 Pt_1
La ha riferito che la dopo l'incidente, per evitare di mostrare Tes_2 Pt_2 una cicatrice, ha smesso di indossare gonne sopra il ginocchio. Ma la CTU ha dato un'espressa valutazione in termini di danno biologico della Cicatrice cutanea sotto rotulea in estetica in giovane donna. Tale danno è stato stimato nella misura dello 0,5%.
Logica vuole che la valutazione di una lesione di così ridotto valore come danno biologico esclude la possibilità della valutazione della stessa anche a titolo di personalizzazione del danno. Né può qualificarsi come sconvolgimento il rifiuto di indossare gonne sopra il ginocchio.
Ne deriva la pressoché integrale conferma delle valutazioni già proposte alle parti con l'ordinanza ex art. 185 bis cpc. Di fatto, alla valutazione operata in sede di ordinanza ex art. 185 bis vanno soltanto aggiunte le spese mediche, stimate dal
CTU come congrue.
9 Dunque:
• per il risarcimento ammonta a € 15.187,49 (Danno Parte_1 biologico permanente € 13.530,29, Invalidità temporanea parziale al 75%
€ 828,60, Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40 e Invalidità temporanea parziale al 25% € 276,20). Pertanto detratta la somma ricevuta in conto (€ 12.750,00) a può essere liquidata la Parte_1 somma di € 2.437,49, oltre € 2.614,15 per spese mediche;
• Per il risarcimento ammonta a € 5.157,17 (Danno Parte_2 biologico permanente € 3.292,82, Invalidità temporanea parziale al 75% €
1.242,90, Invalidità temporanea parziale al 50% € 414,30 e Invalidità temporanea parziale al 25% € 207,15). Pertanto detratta la somma ricevuta in conto (€ 4.600,00) a può essere liquidata Parte_2 la somma di € 557,17, oltre € 1.586,92 per spese mediche
Dette somme, trattandosi di debito di valore, devono essere svalutate dall'attualità al momento in cui gli attori hanno subito il danno e maturano gli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno (Cass. Civ. Sez.Un. 17/02/95
n.1712) fino all'introduzione del giudizio. La somma rivalutata dovrà essere poi maggiorata degli interessi al saggio indicato dall'art. 1284, co 4, c.c. a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione fino al pagamento.
A detta somma deve essere aggiunto quanto pagato dagli attori per l'assistenza in fase stragiudiziale: per il sig. € 2.262,44 e per la sig.ra € Pt_1 Pt_2
1.455,14. Si tratta infatti di somme di cui agli atti è presente prova del pagamento,
Devono essere invece rigettate le ulteriori richieste di risarcimento del danno da lite temeraria, non ravvedendosi alcuna condotta scorretta da parte della compagnia o la richiesta di comunicazione della sentenza all'IVASS, non ravvisandosi la presenza di condotte scorrette.
Del resto, alla luce della presente sentenza non può non osservarsi che a fronte di una domanda di € 42.680,19 è stato accertato il diritto al risarcimento per una somma pari a circa il 25% di quella oggetto di domanda.
Sul governo delle spese, l'evidente divaricazione esistente tra la domanda
10 giudiziale e l'esito complessivo della lite oltre che del rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., induce questo giudice alla parziale compensazione.
Pertanto, previa determinazione dei compensi in applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione determinato in funzione del valore della controversia (per
€ 2.437,49 + 2.614,15 + 2.262,44 = € 7.314,08 per € 557,17 + Pt_1 Pt_2
1.586,92+ 1.455,14 = € 3.599,23 - totale complessivo € 10.913,21), determinando il compenso in € 5.077,00, procedendo quindi all'aumento per la presenza di più parti (15%) per un totale di € 6.092,40, operata poi la compensazione per il 50%, in favore di parte attrice deve essere liquidato l'importo di € 3.046,20 per compensi ed € 259,00 per anticipazioni.
Ferma la solidarietà tra le parti nei confronti del consulente, ausiliario del giudice, le spese di CTU, già liquidate con decreti in atti, seguono la stessa sorte dei compensi e devono essere definitivamente poste per il 50% a carico di parte attrice e per il 50% a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
FR GI, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e contro Parte_1 Parte_2 [...]
e Controparte_1 Controparte_3 [...]
CP_4 in parziale accoglimento della domanda, condanna Controparte_1 Controparte_5
al pagamento di
[...]
• € 7.314,08 (€ 2.437,49 per danno biologico, € 2.614,15 per spese mediche, € 2.262,44 per compensi relativi alla fase stragiudiziale) in favore di e di Parte_1
• € 3.599,23 (€ 557,17 per danno biologico, € 1.586,92 per spese mediche,
€ 1.455,14 per compensi relativi alla fase stragiudiziale) in favore di
; Parte_2 somme da rivalutarsi come in atti, rigetta le ulteriori domande,
11 condanna a tenere indenni da quanto Controparte_1 saranno eventualmente tenuti a pagare Controparte_5
,
[...] previa parziale compensazione, condanna Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 259,00 per anticipazioni, €
[...]
3.046,20 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori, compensa per la metà tra parte attrice e parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Isernia, il giovedì 11 dicembre 2025
Il Giudice onorario
FR GI
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