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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 23/10/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI dr. Alessandro Chiauzzi pronuncia la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1372 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza dell'8 ottobre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Vanzillotta, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attrice;
e
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, convenuta contumace;
Oggetto: inadempimento contrattuale.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del 8 ottobre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione la società ha esposto di Parte_1 essersi rivolta alla per al fine di acquistare un autocarro CP_1 Controparte_1 [...]
65Q” configurato secondo esigenze di cantiere. In data 5 dicembre 2023 la CP_2 convenuta formulava l'offerta n. 2023-OFC-0000350 per il prezzo complessivo di €
74.456,60; l'11 dicembre 2023, a valle di trattative telefoniche, confermava l'offerta e accettava la permuta dell'usato dell'attrice per € 25.000,00, chiedendo conferma per formalizzare l'accordo. L'indomani, il 12 dicembre 2023, l'attrice domandava l'invio della documentazione necessaria all'attivazione del leasing, volendo prima acquisire il parere positivo dell'ente finanziatore;
il 13 dicembre 2023 la convenuta trasmetteva il parere positivo e il preventivo della BC e, nello stesso giorno, inviava richiesta di pagamento dell'acconto con relativa fattura. Il 15 dicembre 2023 la
[...] versava, a titolo di acconto sulla vendita, € 22.336,98, confidando Parte_1 nella consegna entro tre mesi dall'incasso dell'anticipo, termine indicato dalla venditrice come tempo di produzione del mezzo.
Secondo la prospettazione attorea, dopo l'incasso dell'acconto la convenuta non avrebbe più rispettato i tempi: il 16 febbraio 2024 chiedeva ulteriore documentazione, prontamente trasmessa;
quindi, nonostante plurimi solleciti, il termine di consegna - inizialmente indicato in marzo 2024 - veniva spostato unilateralmente ad aprile e poi a maggio.
Con e-mail del 2 maggio 2024, reiterata il 21 maggio 2024 per assenza di riscontro, l'attrice contestava formalmente il ritardo e l'assenza di aggiornamenti documentali sull'avanzamento lavori.
Dalla fine di febbraio 2024 la avrebbe interrotto le comunicazioni CP_1 scritte, limitandosi a contatti telefonici, nei quali si rassicurava circa una “fase di realizzazione” mai provata neppure con semplici fotografie della produzione richieste più volte dall'acquirente.
All'inizio di giugno 2024, per giustificare l'ulteriore stasi, la venditrice riferiva telefonicamente che la BC avrebbe “cambiato idea” sul leasing, senza tuttavia fornire alcun documento a supporto di tale asserito ripensamento. L'attrice, pur di addivenire alla definizione, dichiarava la disponibilità a saldare anche senza leasing, atteso che - detratto l'acconto di € 22.336,98 e la valutazione dell'usato di € 25.000,00
- la residua somma di € 27.119,62 era nella sua piena disponibilità. Nonostante ciò, la consegna veniva nuovamente posticipata.
2 Il 26 giugno 2024 interveniva OB FI, che trasmetteva alla società attrice i documenti per istruire una nuova pratica di leasing;
la inviava a Parte_1 stretto giro quanto richiesto e, in data 7 agosto 2024, otteneva l'approvazione del leasing con CA IS. Nonostante ciò, il 29 agosto 2024 la chiedeva CP_1 all'attrice di sottoscrivere un “Verbale di Consegna e Accettazione” pur in assenza di effettiva consegna del mezzo, così da consentire alla venditrice di ottenere il saldo dalla finanziaria. L'attrice rappresenta che la firma di tale verbale l'avrebbe esposta al pagamento delle rate a fronte di un bene non ricevuto e alla preclusione di future contestazioni su vizi del veicolo;
perciò, con e-mail del 16 settembre 2024, rifiutava di “attestare il falso” e sollecitava nuovamente la consegna. La convenuta replicava sostenendo che la sottoscrizione del verbale fosse necessaria alla “definizione della pratica di leasing”; onde verificare l'affermazione, il sig. contattava la Parte_1 sig.ra di OB FI (per CA IS), che sconsigliava recisamente la CP_3 firma del verbale in assenza di consegna, avvertendo del rischio di non poter poi interrompere i pagamenti.
Il 19 settembre 2024 la venditrice rinviava ancora la consegna, promettendo di adempiere “entro il mese di ottobre”. Persistendo l'inadempimento, il 23 settembre
2024 il difensore dell'attrice inviava diffida a mezzo PEC intimando l'esecuzione e preannunciando la risoluzione del contratto in caso di perdurante ritardo. In risposta, la affermava che: il 7 marzo 2024 avrebbe trasmesso i documenti della ditta CP_1
a BC;
l'8 luglio 2024 BC avrebbe negato il finanziamento;
con CA Parte_1
IS la pratica sarebbe stata nuovamente avviata e, ricevuto l'“ordine” il 29 agosto
2024, sarebbe iniziata la produzione con previsione di collaudo entro fine ottobre/prima settimana di novembre 2024. L'attrice contestava formalmente tale ricostruzione con PEC del 25 settembre 2024, rimarcando che già il 13 dicembre 2023 la aveva comunicato il parere positivo della BC e incassato l'acconto, da CP_1 cui avrebbe dovuto discendere l'avvio della realizzazione del mezzo;
evidenziava, inoltre, che mai era stata documentata la dedotta revoca della BC né, in generale, lo stato di avanzamento della produzione.
3 Ad oggi riferisce l'attrice che sono infruttuosamente decorsi tutti i termini di consegna unilateralmente indicati dalla venditrice e anche quello assegnato in diffida.
Sulla scorta di tali allegazioni, l'attrice domanda l'accertamento dell'inadempimento della per e la dichiarazione di intervenuta CP_1 Controparte_1 risoluzione del contratto di compravendita ex art. 1453 c.c., con condanna della convenuta alla restituzione dell'acconto di € 22.336,98, oltre spese.
La convenuta per è rimasta contumace. CP_1 Controparte_1
Tanto premesso sulle posizioni delle parti, la domanda proposta dall'attrice è fondata e merita accoglimento.
Risulta in primo luogo provata l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, avente ad oggetto la compravendita di un autocarro modello 65Q, come CP_4 risulta dall'offerta d'acquisto n. 2023-OFC-0000350 del 5 dicembre 2023 (allegato n.
2), accettata dall'attrice e perfezionata mediante il versamento, in data 15 dicembre
2023, di un acconto di € 22.336,98 (ricevuta di bonifico, allegato n. 7).
Il contratto prevedeva il prezzo complessivo di € 74.456,60, la permuta dell'usato dell'attrice per € 25.000,00 e la consegna del nuovo veicolo entro tre mesi dall'acconto, quindi entro marzo 2024. L'attrice ha integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni, provvedendo al pagamento dell'anticipo e ottenendo l'approvazione del leasing dapprima con la BC (comunicazione di parere positivo del 13 dicembre 2023) e successivamente, a seguito delle difficoltà insorte, con CA
IS (approvazione del 7 agosto 2024, allegato n. 13).
Diversamente, la società convenuta non ha adempiuto alla propria prestazione principale, consistente nella consegna del bene venduto, e ha mantenuto un comportamento gravemente inadempiente. Dalle risultanze documentali emerge che, decorso inutilmente il termine pattuito per la consegna, la venditrice ha più volte differito unilateralmente la data senza fornire alcuna giustificazione né prova dell'effettivo avvio della produzione del mezzo, omettendo altresì di riscontrare i ripetuti solleciti dell'acquirente (e-mail del 2 e del 21 maggio 2024, allegati n. 10).
Particolarmente significativa risulta la richiesta, avanzata nell'agosto 2024, di sottoscrizione da parte dell'attrice di un verbale di consegna e accettazione del camion
4 mai effettivamente realizzato (comunicazione del 29 agosto 2024; si veda allegato n.
14), al solo fine di ottenere il saldo prezzo dalla società di leasing, comportamento che integra una violazione grave dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
L'inadempimento della convenuta deve pertanto ritenersi pienamente provato.
In base ai principi consolidati in materia di risoluzione per inadempimento, è sufficiente che il creditore provi la fonte negoziale del proprio diritto e alleghi l'inadempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento.
Nel caso di specie, la contumacia della convenuta impedisce qualsiasi prova liberatoria, onde deve ritenersi accertata la violazione dell'obbligazione contrattuale.
L'inadempimento non può neppure qualificarsi di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., riguardando la prestazione principale del contratto e perdurando per un periodo ampiamente eccedente il termine originariamente pattuito (diffida ad adempiere del 23 settembre 2024 e successiva contestazione del 25 settembre 2024).
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. per grave e ingiustificato inadempimento della per CP_1
La risoluzione comporta, quale effetto restitutorio, l'obbligo per la Controparte_1 convenuta di restituire all'attrice la somma di € 22.336,98 versata a titolo di acconto, venuta meno la causa giustificativa del pagamento;
ne consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della predetta somma, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo.
Le spese della presente procedura, liquidate in dispositivo ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento, senza computo della fase istruttoria, non svoltasi, seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara risolto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., il contratto di compravendita
5 relativo all'offerta d'acquisto n. 2023-OFC-0000350 del 5 dicembre 2023, per grave inadempimento della convenuta per CP_1 Controparte_1
- condanna la società a restituire alla società attrice CP_1 Controparte_1
la somma di € 22.336,98, versata a titolo di Parte_1 acconto, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
- condanna la società al pagamento in favore CP_1 Controparte_1 dell'attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi € 237,00 per esborsi ed € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, 20 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI dr. Alessandro Chiauzzi pronuncia la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1372 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza dell'8 ottobre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Vanzillotta, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attrice;
e
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, convenuta contumace;
Oggetto: inadempimento contrattuale.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del 8 ottobre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione la società ha esposto di Parte_1 essersi rivolta alla per al fine di acquistare un autocarro CP_1 Controparte_1 [...]
65Q” configurato secondo esigenze di cantiere. In data 5 dicembre 2023 la CP_2 convenuta formulava l'offerta n. 2023-OFC-0000350 per il prezzo complessivo di €
74.456,60; l'11 dicembre 2023, a valle di trattative telefoniche, confermava l'offerta e accettava la permuta dell'usato dell'attrice per € 25.000,00, chiedendo conferma per formalizzare l'accordo. L'indomani, il 12 dicembre 2023, l'attrice domandava l'invio della documentazione necessaria all'attivazione del leasing, volendo prima acquisire il parere positivo dell'ente finanziatore;
il 13 dicembre 2023 la convenuta trasmetteva il parere positivo e il preventivo della BC e, nello stesso giorno, inviava richiesta di pagamento dell'acconto con relativa fattura. Il 15 dicembre 2023 la
[...] versava, a titolo di acconto sulla vendita, € 22.336,98, confidando Parte_1 nella consegna entro tre mesi dall'incasso dell'anticipo, termine indicato dalla venditrice come tempo di produzione del mezzo.
Secondo la prospettazione attorea, dopo l'incasso dell'acconto la convenuta non avrebbe più rispettato i tempi: il 16 febbraio 2024 chiedeva ulteriore documentazione, prontamente trasmessa;
quindi, nonostante plurimi solleciti, il termine di consegna - inizialmente indicato in marzo 2024 - veniva spostato unilateralmente ad aprile e poi a maggio.
Con e-mail del 2 maggio 2024, reiterata il 21 maggio 2024 per assenza di riscontro, l'attrice contestava formalmente il ritardo e l'assenza di aggiornamenti documentali sull'avanzamento lavori.
Dalla fine di febbraio 2024 la avrebbe interrotto le comunicazioni CP_1 scritte, limitandosi a contatti telefonici, nei quali si rassicurava circa una “fase di realizzazione” mai provata neppure con semplici fotografie della produzione richieste più volte dall'acquirente.
All'inizio di giugno 2024, per giustificare l'ulteriore stasi, la venditrice riferiva telefonicamente che la BC avrebbe “cambiato idea” sul leasing, senza tuttavia fornire alcun documento a supporto di tale asserito ripensamento. L'attrice, pur di addivenire alla definizione, dichiarava la disponibilità a saldare anche senza leasing, atteso che - detratto l'acconto di € 22.336,98 e la valutazione dell'usato di € 25.000,00
- la residua somma di € 27.119,62 era nella sua piena disponibilità. Nonostante ciò, la consegna veniva nuovamente posticipata.
2 Il 26 giugno 2024 interveniva OB FI, che trasmetteva alla società attrice i documenti per istruire una nuova pratica di leasing;
la inviava a Parte_1 stretto giro quanto richiesto e, in data 7 agosto 2024, otteneva l'approvazione del leasing con CA IS. Nonostante ciò, il 29 agosto 2024 la chiedeva CP_1 all'attrice di sottoscrivere un “Verbale di Consegna e Accettazione” pur in assenza di effettiva consegna del mezzo, così da consentire alla venditrice di ottenere il saldo dalla finanziaria. L'attrice rappresenta che la firma di tale verbale l'avrebbe esposta al pagamento delle rate a fronte di un bene non ricevuto e alla preclusione di future contestazioni su vizi del veicolo;
perciò, con e-mail del 16 settembre 2024, rifiutava di “attestare il falso” e sollecitava nuovamente la consegna. La convenuta replicava sostenendo che la sottoscrizione del verbale fosse necessaria alla “definizione della pratica di leasing”; onde verificare l'affermazione, il sig. contattava la Parte_1 sig.ra di OB FI (per CA IS), che sconsigliava recisamente la CP_3 firma del verbale in assenza di consegna, avvertendo del rischio di non poter poi interrompere i pagamenti.
Il 19 settembre 2024 la venditrice rinviava ancora la consegna, promettendo di adempiere “entro il mese di ottobre”. Persistendo l'inadempimento, il 23 settembre
2024 il difensore dell'attrice inviava diffida a mezzo PEC intimando l'esecuzione e preannunciando la risoluzione del contratto in caso di perdurante ritardo. In risposta, la affermava che: il 7 marzo 2024 avrebbe trasmesso i documenti della ditta CP_1
a BC;
l'8 luglio 2024 BC avrebbe negato il finanziamento;
con CA Parte_1
IS la pratica sarebbe stata nuovamente avviata e, ricevuto l'“ordine” il 29 agosto
2024, sarebbe iniziata la produzione con previsione di collaudo entro fine ottobre/prima settimana di novembre 2024. L'attrice contestava formalmente tale ricostruzione con PEC del 25 settembre 2024, rimarcando che già il 13 dicembre 2023 la aveva comunicato il parere positivo della BC e incassato l'acconto, da CP_1 cui avrebbe dovuto discendere l'avvio della realizzazione del mezzo;
evidenziava, inoltre, che mai era stata documentata la dedotta revoca della BC né, in generale, lo stato di avanzamento della produzione.
3 Ad oggi riferisce l'attrice che sono infruttuosamente decorsi tutti i termini di consegna unilateralmente indicati dalla venditrice e anche quello assegnato in diffida.
Sulla scorta di tali allegazioni, l'attrice domanda l'accertamento dell'inadempimento della per e la dichiarazione di intervenuta CP_1 Controparte_1 risoluzione del contratto di compravendita ex art. 1453 c.c., con condanna della convenuta alla restituzione dell'acconto di € 22.336,98, oltre spese.
La convenuta per è rimasta contumace. CP_1 Controparte_1
Tanto premesso sulle posizioni delle parti, la domanda proposta dall'attrice è fondata e merita accoglimento.
Risulta in primo luogo provata l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, avente ad oggetto la compravendita di un autocarro modello 65Q, come CP_4 risulta dall'offerta d'acquisto n. 2023-OFC-0000350 del 5 dicembre 2023 (allegato n.
2), accettata dall'attrice e perfezionata mediante il versamento, in data 15 dicembre
2023, di un acconto di € 22.336,98 (ricevuta di bonifico, allegato n. 7).
Il contratto prevedeva il prezzo complessivo di € 74.456,60, la permuta dell'usato dell'attrice per € 25.000,00 e la consegna del nuovo veicolo entro tre mesi dall'acconto, quindi entro marzo 2024. L'attrice ha integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni, provvedendo al pagamento dell'anticipo e ottenendo l'approvazione del leasing dapprima con la BC (comunicazione di parere positivo del 13 dicembre 2023) e successivamente, a seguito delle difficoltà insorte, con CA
IS (approvazione del 7 agosto 2024, allegato n. 13).
Diversamente, la società convenuta non ha adempiuto alla propria prestazione principale, consistente nella consegna del bene venduto, e ha mantenuto un comportamento gravemente inadempiente. Dalle risultanze documentali emerge che, decorso inutilmente il termine pattuito per la consegna, la venditrice ha più volte differito unilateralmente la data senza fornire alcuna giustificazione né prova dell'effettivo avvio della produzione del mezzo, omettendo altresì di riscontrare i ripetuti solleciti dell'acquirente (e-mail del 2 e del 21 maggio 2024, allegati n. 10).
Particolarmente significativa risulta la richiesta, avanzata nell'agosto 2024, di sottoscrizione da parte dell'attrice di un verbale di consegna e accettazione del camion
4 mai effettivamente realizzato (comunicazione del 29 agosto 2024; si veda allegato n.
14), al solo fine di ottenere il saldo prezzo dalla società di leasing, comportamento che integra una violazione grave dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
L'inadempimento della convenuta deve pertanto ritenersi pienamente provato.
In base ai principi consolidati in materia di risoluzione per inadempimento, è sufficiente che il creditore provi la fonte negoziale del proprio diritto e alleghi l'inadempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento.
Nel caso di specie, la contumacia della convenuta impedisce qualsiasi prova liberatoria, onde deve ritenersi accertata la violazione dell'obbligazione contrattuale.
L'inadempimento non può neppure qualificarsi di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., riguardando la prestazione principale del contratto e perdurando per un periodo ampiamente eccedente il termine originariamente pattuito (diffida ad adempiere del 23 settembre 2024 e successiva contestazione del 25 settembre 2024).
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. per grave e ingiustificato inadempimento della per CP_1
La risoluzione comporta, quale effetto restitutorio, l'obbligo per la Controparte_1 convenuta di restituire all'attrice la somma di € 22.336,98 versata a titolo di acconto, venuta meno la causa giustificativa del pagamento;
ne consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della predetta somma, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo.
Le spese della presente procedura, liquidate in dispositivo ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento, senza computo della fase istruttoria, non svoltasi, seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara risolto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., il contratto di compravendita
5 relativo all'offerta d'acquisto n. 2023-OFC-0000350 del 5 dicembre 2023, per grave inadempimento della convenuta per CP_1 Controparte_1
- condanna la società a restituire alla società attrice CP_1 Controparte_1
la somma di € 22.336,98, versata a titolo di Parte_1 acconto, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
- condanna la società al pagamento in favore CP_1 Controparte_1 dell'attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi € 237,00 per esborsi ed € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, 20 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
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