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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 305/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
19.11.2024 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
1. (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
2. (CF: ); Parte_2 C.F._2
3. (CF: ); Parte_3 C.F._3
4. (CF: ; Parte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Federici ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale;
ricorrenti
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso AR P.IVA_1 dall'avv. Francesca Linares ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente OGGETTO: Riconoscimento qualifica superiore a dipendenti pubblici e conseguente risarcimento del danno
Conclusioni
Per le parti ricorrenti , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
: “si chiede che il Giudice, previa fissazione dell'udienza ex art. 415 cpc voglia
[...]
pronunciarsi sulle seguenti domande:
1. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assunzione nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario UNEP –
F1 o in quello in cui tale profilo dovesse confluire per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale che dovesse essere, nelle more, attuato ai sensi dell'art.12
CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 e dei successivi rinnovi contrattuali con decorrenza 1° gennaio 2009 o, in subordine, dal 30 giugno 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia.
2.Per l'effetto ordinare al in AR
persona del di inquadrare i ricorrenti nella III° Area Funzionale – profilo CP_2
professionale Funzionario UNEP F1 o nel profilo professionale nel quale tali profili dovessero confluire per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale che, nelle more, dovesse trovare attuazione ai sensi dell'art.12 CCNL Funzioni Centrali
2016-2018 e successivi rinnovi.
3. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III° Area Funzionale – profilo professionale
Funzionario UNEP a decorrere dal 1° gennaio 2009 o, in subordine, dal 30 giugno
2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e sino all'effettivo inquadramento nella suddetta Area 4. Per l'effetto condannare il in persona AR
del al pagamento del risarcimento del danno da liquidarsi, nella maggiore CP_2
o minore somma che si riterrà di giustizia (con riconoscimento di tale importo anche ai fini previdenziali e di quiescenza), per ciascun ricorrente in € 16.605,38 (periodo
1.1.2009-31.12.2018) oltre a: • € 1.816,94 annue da corrispondere dal 1° gennaio 2019 sino all'effettivo inquadramento nella III° Area funzionale – F1 per i ricorrenti inquadrati nella II° Area – F4 • € 1.816,94 dal 1° gennaio 2019 al febbraio 2020 e €
Pag. 2 di 16 818,59 dal 1° marzo 2020 per il ricorrente inquadrato da tale data nella fascia Pt_4
retributiva F5 della II° Area;
con riconoscimento della differenza stipendiale prevista dall'art.15 CCNL Comparto a titolo di assegno ad personam a decorrere CP_3 dall'inquadramento nella superiore area 5. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal 2001 e subendi a seguito della perdita di chance per tutti i motivi suindicati e per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento, in favore delle parti CP_1
istanti, della somma che risulterà più opportuna e di giustizia, da determinarsi con liquidazione equitativa, tenendo conto dei parametri indicati in ricorso ed eventualmente a mezzo CTU 6. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione a favore dell'avv. Roberta Federici.
Con nota depositata in data 04.11.2024, i ricorrenti riducevano le proprie domande, precisando le conclusioni in questi termini: “
1.Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assunzione nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario
UNEP – F1 o in quello in cui tale profilo dovesse confluire per effetto di un nuovo sistema di classificazione del personale che dovesse essere, nelle more, attuato ai sensi dell'art.12 CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 a far data dal 1° dicembre 2017 o, in via gradata a far data dall'8 agosto 2018 o in ulteriore via gradata a far data dal 30 giugno 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia.
3. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario UNEP a decorrere dal 1° dicembre 2017 o, in via gradata a far data dall'8 agosto 2018 o in ulteriore via gradata a far data dal 30 giugno 2019 e sino all'effettivo inquadramento nella suddetta Area o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e condannare il in persona del Ministro p.t. al AR
pagamento del risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, che in base ai parametri economici forniti nel ricorso introduttivo (e riformulati sulla base delle novità sopravvenute), sono stati così quantificati in base alle diverse decorrenze: - ai ricorrenti , Parte_1 Pt_2
e (precedentemente inquadrati nel profilo
[...] Parte_3
professionale di Ufficiale Giudiziario II° Area – F4) la somma di € 10.195,16 (per il
Pag. 3 di 16 periodo 1°/12/17-30/06/24) o, in subordine € 8.927,37 (per il periodo 08/08/18-
30/06/24) o in ulteriore subordine la somma di € 7.633,37 (per il periodo 30/06/19-
30/06/24); - al ricorrente , la somma di € 7.435,72 (per il periodo 1°/12/17- Pt_4
30/06/24) o, in subordine € 6.168,79 (per il periodo 08/08/18-30/06/24) o in ulteriore subordine la somma di € 4.874,79 (per il periodo 30/06/19- 30/06/24) oltre all'assegno ad personam (già richiesto nel ricorso introduttivo e non contestato)”.
Per la parte resistente : “Voglia l'ill.mo Tribunale, disattesa AR
ogni contraria istanza, richiesta e deduzione, in via preliminare, dichiarare
l'intervenuta prescrizione del credito asseritamente vantato nei termini sopra esposti;
nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con condanna alle spese e compensi di lite (ex art.152 bis disposizioni per l'attuazione del c.p.c.)”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 31.03.2022, i ricorrenti chiedevano che gli venisse riconosciuto il diritto all'assunzione nell'Area III Funzionale – profilo professionale Funzionario UNEP – F1 o nel diverso profilo professionale derivante dal nuovo sistema di classificazione del personale, condannando il convenuto al risarcimento del danno derivante dal tardivo CP_1
inquadramento.
2. In particolare, i ricorrenti riferivano di essere in servizio presso l' di Pisa CP_4 in qualità di dipendenti del – Dipartimento AR
Amministrazione Giudiziaria, inquadrati nell'Area II Funzionale del CCNL
Comparto – profilo professionale di Ufficiale Giudiziario. In base al CP_3
CCNL Comparto (1998/2001) erano stati inquadrati nell'area funzionale CP_3
“B” – posizione economica B3. Con il CCNL del comparto Ministeri 2006/2009 veniva introdotto l'attuale sistema di classificazione del personale, prevedendo tre aree (I, II e III), che comprendevano le precedenti posizioni (A1 e A1S nell'area I;
B1, B2, B3, B3S nell'area II e C1, C2, C3 e C3S nell'area III).
Pag. 4 di 16 3. I ricorrenti si lamentavano del fatto che il convenuto non aveva attuato CP_1
l'art. 10 del CCNL 2006-2009, ovvero non aveva provveduto alla riqualificazione del personale dell'Amministrazione Giudiziaria, che per loro avrebbe comportato il passaggio dall'Area II (posizione B3) all'Area III (posizione C1). Anzi il
, con il CCNI del 2010, attuava il nuovo sistema di AR
classificazione facendo confluire automaticamente in Area II gli ufficiali giudiziari ex area B, B3 e B3S e in Area III gli ufficiali giudiziari ex area C1 e C2.
4. Secondo i ricorrenti, in base alle disposizioni dei contratti collettivi, tenendo conto della loro posizione di “ufficiale giudiziario”, avrebbero dovuto essere inquadrati in Area III e non in Area II, così subendo un demansionamento professionale.
5. Si evidenziava che il nuovo sistema di classificazione generava un ampio contenzioso (dovuto al fatto che la qualifica di ufficiale giudiziario era prevista sia in Area II sia in Area III), a seguito del quale interveniva il legislatore (art. 21 quater del D.L. 83/15 conv. in L. 132/15), che autorizzava il a indire CP_1
procedure interne riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge (e in servizio alla data del 14.11.2009) per il passaggio del personale dall'Area II all'Area III. Con bando 7356/2016 veniva avviata la procedura di riqualificazione,
a cui partecipavano i ricorrenti, risultando idonei. Dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, il procedeva allo scorrimento parziale della CP_1 graduatoria di merito inquadrando nell'Area III i dipendenti collocati fino alla posizione 626. I ricorrenti, classificati dopo tale posizione, rimanevano esclusi.
6. I ricorrenti aggiungevano che in data 26.04.2017 veniva firmato un accordo sindacale con il quale il Ministero della Giustizia di impegnava a definire il processo di attuazione della progressione tra le aree entro il 30.06.2019 per gli ufficiali giudiziari risultati idonei. Il , però, rimaneva inadempiente. CP_1
7. In definitiva, i ricorrenti sostenevano che, con le procedure di riqualificazione ex art. 21 quater del DL.83/15, il legislatore aveva voluto produrre un effetto sanante, consentendo il passaggio di tutti gli ufficiali giudiziari della ex area B-B3 nell'attuale Area III per attuare gli artt. 8 e 10 del CCNL Comparto Ministeri ed evitare la costituzione di un profilo ripartito su aree diverse.
Pag. 5 di 16 8. In data 27.06.2022 si costituiva in giudizio la parte resistente, AR
, che contestava le argomentazioni esposte dai ricorrenti e chiedeva il
[...]
rigetto delle domande proposte.
9. Il resistente preliminarmente eccepiva la sopravvenuta prescrizione, in quanto i ricorrenti avevano agito in giudizio facendo valere un diritto che sarebbe maturato già nel 2009 e, quindi, essendo del 2022 il ricorso introduttivo del presente giudizio, ovvero a distanza di 13 anni, il termine prescrizionale di dieci anni era ampiamente maturato.
10. Nel merito, il negava la sussistenza di un diritto dei AR ricorrenti ad ottenere un inquadramento nell'area superiore per effetto dell'entrata in vigore del CCNI del 29.07.2010, ovvero al di fuori di una procedura concorsuale. Nei vari passaggi del loro inquadramento che si sono succeduti nel corso degli anni, i ricorrenti non hanno subito alcuna dequalificazione professionale, conservando il medesimo livello di funzioni e di retribuzione.
Pertanto, si ritiene che non vi sia un inquadramento automatico nella qualifica superiore (funzionario UNEP), dovendo avvenire tale riconoscimento solo attraverso una procedura concorsuale. In definitiva, la P.A. aveva operato correttamente nell'individuare l'inquadramento dei ricorrenti secondo le nuove fasce previste dai contratti collettivi e in ragione delle attività svolte dai dipendenti;
il riconoscimento della qualifica superiore non è un “diritto” del dipendente, in quanto può trovare riconoscimento solo all'esito di un concorso pubblico. La contrattazione collettiva ha un carattere meramente programmatico, dovendosi escludere che la P.A. fosse obbligata ad offrire al personale dipendente una chance di sviluppo della carriera.
11. Secondo parte resistente, ciò è quello che è avvenuto nel caso in esame. In definitiva, si sostiene che l'amministrazione resistente non abbia compiuto alcun inadempimento causativo di danni risarcibili a favore dei ricorrenti.
12. La parte resistente, a sostegno della propria posizione, menzionava le numerose pronunce di merito favorevoli (sia del giudice di primo grado sia del giudice di appello).
Pag. 6 di 16 13. Con nota depositata in data 04.11.2024, parte ricorrente riferiva che con PDG del
07.03.2024 era stato recentemente attuato un ulteriore scorrimento della graduatoria degli Ufficiali Giudiziari idonei, includendovi anche i soggetti ricorrenti a far data dal 16.04.2024. Pertanto, la domanda di accertamento all'inquadramento nella III Area veniva precisata come domanda di retrodatazione dell'inquadramento a partire dal 01.12.2017 o dalle successive date indicate nel ricorso, quindi, con rinuncia espressa alla decorrenza dal 01.01.2009.
14. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 19.11.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
15. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
16. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte resistente. Detta eccezione avrebbe avuto rilevanza se riferita alla domanda iniziale promossa dai ricorrenti, che nell'atto introduttivo di causa chiedevano il riconoscimento del diritto all'assunzione in Area III con decorrenza dal
01.01.2009. Tuttavia, come sopra precisato, i ricorrenti, con nota del 04.11.2024 hanno ridotto la propria domanda a partire dal 01.12.2017, rinunciando espressamente alla decorrenza dal 01.01.2009. Così limitata la domanda attorea,
l'eccezione di prescrizione è priva di fondamento, in quanto il ricorso è stato promosso in data 31.03.2022, ovvero ben prima del decorso del termine di prescrizione in riferimento alla data del 01.12.2017.
17. Nel merito della causa si osserva che i ricorrenti sono dipendenti del
[...]
Amministrazione Giudiziaria in servizio presso Controparte_5
l' di Pisa. Il loro inquadramento, fino alla data del 16.04.2024, era nella CP_4
Area II del CCNL Comparto Ministeri – profilo professionale di Ufficiale
Giudiziario. Dopo tale data i ricorrenti sono stati inquadrati in Area III, come richiesto nel presente giudizio.
Pag. 7 di 16 18. Pertanto, considerato che attualmente tutti i ricorrenti sono stati inquadrati in Area
III, la causa in oggetto non riguarda più il diritto ad essere riconosciuti nel livello di impiego superiore (in riferimento a tale domanda è cessata la materia del contendere), ma il conseguimento del risarcimento del danno dovuto al ritardo con cui il resistente ha provveduto al suddetto inquadramento. CP_1
19. I ricorrenti, in attuazione del C.C.N.L. Comparto Ministeri 1998/2001, inizialmente erano inquadrati nell'Area B – posizione economica B3, in qualità di assistenti U.N.E.P. ex D.P.R. n. 1229/1959, nel profilo professionale di Ufficiale
Giudiziario, così come previsto dal CCNI del 05.04.2000.
20. Il 14.09.2007 veniva firmato in nuovo CCNL del comparto Ministeri 2006/2009, che prevedeva un nuovo sistema di classificazione del personale dipendente, organizzato su 3 Aree: Area I (comprendente le ex posizioni A1 e A1S); Aera II
(comprendente le ex posizioni B1, B2, B3 e B3S); Area III (comprendente le posizioni (C1, C1S, C2, C3 e C3S).
21. L'art. 10 del suddetto CCNL prevedeva: “Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante il riconoscimento - all'interno di ciascuna area - della posizione economica già conseguita nell'ordinamento di provenienza e con la collocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la tabella di trasposizione B (tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione).
2. Nel caso in cui siano tuttora in corso le selezioni previste dal precedente CCNL, il primo inquadramento avviene secondo la posizione ricoperta dal dipendente alla data di entrata in vigore del presente contratto e successivamente, superata la selezione, si provvede ad un nuovo inquadramento del dipendente stesso che avviene con le medesime modalità enunciate al comma 1. 3. Ferme rimanendo le dotazioni organiche complessive di ciascuna Amministrazione, i contingenti delle originarie posizioni economiche di cui al precedente sistema di classificazione, sono portati alla posizione di accesso prevista in ogni profilo in applicazione dell'art. 6, comma 6 (classificazione).
4. Tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del
Pag. 8 di 16 precedente CCNL del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa.
5. Il nuovo inquadramento di cui ai commi l e 2 viene comunicato ai dipendenti a cura di ciascuna Amministrazione al termine delle relative procedure.
6. Nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici e della qualità dei servizi all'utenza, le Amministrazioni, in prima applicazione, possono effettuare, in via prioritaria e con le procedure previste dal presente CCNL per i passaggi di area, la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse”.
22. Nonostante detta disposizione contrattuale, il non AR
attuava la riqualificazione del personale concordata.
23. In data 29.07.2010 veniva firmato il CCNI del Ministero della Giustizia che determinava il passaggio automatico in ogni area delle posizioni economiche previgenti. In base a tali disposizioni i ricorrenti, provenienti dall'ex area B, venivano inquadrati nell'Area II.
24. Questo sistema di classificazione faceva sorgere un ampio contenzioso, da cui originavano pronunce di merito che dichiaravano la nullità del CCNI del
29.07.2010 nella parte in cui prevedeva che il profilo di ufficiale giudiziario fosse stato articolato su due aree diverse (“ufficiale giudiziario” – Area II – e
“funzionario – Area III). CP_4
25. Interveniva, pertanto, il legislatore con l'art. 21 quater D.L. n.83/15, poi convertito in legge n. 132 del 06.08.2015, che prevedeva: “al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto 1998/2001, CP_3
delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del AR
quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato soccombente, e di CP_1
definire i contenziosi giudiziari in corso, il è autorizzato, AR
nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più
Pag. 9 di 16 procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli 8 accessi dall'esterno e' fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto. Il AR
procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2. 4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3.
26. Il , con il bando n. 7356 del 19.09.2016, avviava la AR
procedura di riqualificazione ex art. 21 quater per l'inquadramento nella Area III di n. 622 Funzionari UNEP – F1. A tale procedura veniva ammesso a partecipare
Pag. 10 di 16 il personale inquadrato nel profilo di Ufficiale Giudiziario in servizio alla data del
14 novembre 2009.
27. I ricorrenti prendevano parte a tale procedura. A conclusione delle prove di esame, essi risultavano idonei, così collocandosi nella graduatoria finale: il alla Pt_2 posizione n. 642, l' lla posizione n. 665, il alla posizione n. 666 e la Pt_1 Pt_4
alla posizione n. 1032. Con provvedimento del 03.11.2017 il Parte_3
resistente approvava la graduatoria definitiva e con provvedimento del CP_1
10.11.2017 disponeva l'assunzione dei vincitori. Lo scorrimento parziale della graduatoria portava il a riqualificare gli ufficiali AR
giudiziari fino alla posizione 626, quindi, escludendo i ricorrenti.
28. In data 26.04.2017 il Ministero resistente firmava con i sindacati un accordo con il quale si impegnava a “definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con “i pubblici avvisi” del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art.21 quater del decreto legge 27 giugno 2015, n.83, convertito, con modificazioni , dalla legge 6 agosto 2015, n.132 e del presente accordo”. L'art. 2 di detto accordo precisava: “d) Il personale attualmente in servizio nel profilo di ufficiale giudiziario dichiarato vincitore, nonché quello risultato idoneo all'esito delle procedure selettive di cui ai pubblici avvisi del 19 settembre 2016 mantiene il diritto alla progressione di area secondo quanto previsto negli stessi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, il tutto nei tempi previsti dai successivi articoli 5 e 6. Resta altresì fermo quanto stabilito dal comma 4) dall'articolo 21 quater decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83”. Detto accordo veniva integralmente recepito dalla parte convenuta nel D.M.
09.11.2017.
29. In seguito, a fronte dell'inerzia del convenuto, i ricorrenti (anche con CP_1
l'intervento delle rappresentanze sindacali) chiedevano più volte, in attuazione dell'accordo suddetto, l'integrale scorrimento delle graduatorie, ovvero la riqualificazione in Area III degli ufficiali giudiziaria inquadrati in Area II.
Pag. 11 di 16 30. Così ricostruita la vicenda in oggetto, va osservato che l'intenzione del legislatore del 2015 era quella di svolgere delle procedure di riqualificazione per arrivare a un corretto inquadramento dei dipendenti di Area II. Infatti, l'inosservanza degli artt. 8 e 10 del CCNL Comparto Ministeri 2006-2009, in fase di attuazione del nuovo ordinamento professionale avvenuta con la stipula del CCNI del 29 luglio
2010, aveva privato i ricorrenti, così come tutti gli ufficiali giudiziari della ex area
B, del corretto inquadramento contrattuale.
31. Il CCNL Comparto Ministeri 2006-2009 aveva conservato un sistema di classificazione del personale articolato su 3 Aree di inquadramento, ma aveva innovato tale sistema correlando ciascuna Area a “livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative” (art. 6, CCNL 2006-09).
32. Sempre il Contratto di Comparto (all'art. 6 punto 4) specificava che: “Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all'interno dell'Area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali”. Si deve, quindi, concludere che secondo detto accordo sono da considerare “equivalenti” solamente le mansioni collocate all'interno della stessa area. Ogni profilo professionale risultava caratterizzato dalla omogeneità del
“settore di attività” ovvero dal tipo di lavoro svolto. Pertanto, non era più ammissibile “frazionare” una medesima tipologia di attività in profili diversi come era accaduto con il precedente contratto collettivo.
33. Il CCNL, poi, all'art. 8 prescriveva, in modo vincolante, i criteri a cui la contrattazione integrativa doveva attenersi per la loro individuazione, prevedendo in modo espresso: “b) individuazione all'interno delle aree di profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni, senza possibilità di costituzione di uno stesso profilo professionale articolato su due aree diverse”. In sostanza il nuovo sistema di classificazione prevede “profili professionali” omogenei per settori di attività, che devono appartenere ad una sola Area e non più ad aree diverse.
Pag. 12 di 16 34. Sono state create per ciascuna area dei sistemi chiusi con l'obbligo di definire profili professionali unici all'interno delle aree, con possibilità di progressioni economiche all'interno di ciascuna area e di ciascun profilo.
35. Il , nonostante la disciplina del nuovo CCNL, non ha AR
completato le procedure di selezione previste dalla normativa per il passaggio dalla posizione economica B3 (ora II° Area) alla posizione economica C1 (ora III°
Area). Il CCNI del 29 luglio 2010 disponeva illegittimamente, violando il citato articolo 10, l'inquadramento degli ufficiali giudiziari ex B3 nella II° Area.
36. Con l'art. 21 quater del DL.83/15 si è voluto chiaramente produrre un effetto sanante, allo scopo di riqualificare tutti gli ufficiali giudiziari, precedentemente inquadrati come B-B3, nell'attuale Area III.
37. Infatti, con l'accordo del 26.04.2017 (poi recepito con il DM del 09.11.2017) il
si assumeva espressamente l'impegno di inquadrare AR nell'Area III, entro la data del 30 giugno 2019, tutti i dipendenti (ovvero gli ufficiali giudiziari) risultati idonei alle suddette procedure (art. 6: “g)
Definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive”).
38. L'art. 2 dell'accordo del 26.04.2017 specificava: “Il personale dichiarato vincitore nonché quello risultato idoneo in esito alle procedure selettive di cui agli avvisi del 19 settembre 2016, mantiene in ogni caso il diritto alla progressione di area secondo quanto previsto negli stessi e dall'art.21 quater del decreto-legge 27 giugno 2015 n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.132, il tutto nei tempi previsti dai successivi articoli 5 e 6. Resta altresì fermo quanto stabilito dal comma 4) dall'articolo 21 quater decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83”.
39. Pertanto, il DM 09.11.20217, che aveva recepito l'accordo del 26.04.2017, aveva la chiara finalità di attuare l'accordo stesso, provvedendo alle riqualificazioni perviste entro il 30 giugno 2019.
Pag. 13 di 16 40. È un fatto pacifico che i ricorrenti hanno preso parte alle procedure sopra riportate e che all'esito delle stesse sono risultati idonei, come risulta dal provvedimento di approvazione della graduatoria datato 03.11.2017.
41. Tenuto conto di quanto osservato, si ritiene che i ricorrenti, a partire dalla data del
30.06.2019, avessero pieno diritto al passaggio di area (dall'Area II all'Area III).
La condotta del resistente, ovvero il mancato scorrimento della CP_1 graduatoria entro il 30.06.2019, come era stato stabilito nell'accordo del
26.04.2017 e recepito dal D.M. 09.11.2017, va a violare il principio di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
42. Conseguentemente, le parti ricorrenti hanno diritto ad essere inquadrate nella Area
III Funzionale nel profilo Funzionario UNEP – F1 a decorrere dal 30.06.2019, con conseguente risarcimento del danno patrimoniale per il ritardato inquadramento, in virtù delle disposizioni dell'art. 21 quater D.L. n. 83/15 conv. in L. 132/2015, pari alla differenza tra il trattamento economico percepito e quello spettante quale
Funzionario F1, sino alla data del 16.04.2024, ovvero in cui è avvenuto CP_4
l'effettivo inquadramento nella Area III Funzionale nel profilo di Funzionario
UNEP-F1.
43. Il ritardo con il quale ha operato l'Amministrazione datoriale rileva non solo ai fini del diritto all'inquadramento nella III Area ma anche ai fini del risarcimento del danno patrimoniale connesso all'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III Area Funzionale, in violazione delle disposizioni dell'accordo sindacale del 26.04.2017, da ritenersi a tutti gli effetti un impegno vincolante per la P.A. resistente, in quanto recepito da apposito D.M. del
Novembre 2017, e pertanto da ritenersi pienamente compatibile con le esigenze di bilancio del resistente.
44. La tesi difensiva del si fonda su un'interpretazione non AR
condivisibile dell'art. 21 quater del D.L. 83/2015. La norma infatti non subordina la possibilità di coprire i posti di Funzionario UNEP mediante selezione interna (o scorrimento della relativa graduatoria) al fatto che, prima o contestualmente, vengano messi a concorso altrettanti posti per l'accesso dall'esterno (anche perché, così interpretata, finirebbe per configurare una sorta di condizione meramente
Pag. 14 di 16 potestativa), ma si limita a istituire una riserva, nel senso cioè che il può CP_1
utilizzare per le selezioni interne solo la metà dei posti disponibili di Funzionario
UNEP di Area III, dovendo assegnare l'altra metà (se e quando lo ritenga opportuno) mediante concorso pubblico.
45. Il problema non è quindi accertare se, dopo l'accordo del 26 aprile 2017 e fino al
30 giugno 2019, il abbia o no indetto dei concorsi pubblici per assumere CP_1
un certo numero di Funzionari UNEP, ma verificare se, alla data del 30/6/2019, vi erano posti disponibili di Funzionario di Area III sufficienti a consentire, pur nel rispetto della già citata riserva del 50%, di scorrere la graduatoria già approvata fino ad arrivare alla posizione dei ricorrenti. La risposta è positiva: a questo scopo si devono computare - in aggiunta ai 622 posti della selezione cui hanno partecipato i ricorrenti - non solo (al 50%) i 222 posti di Funzionario UNEP vacanti all'1/3/2019 e gli ulteriori 120 destinati a scoprirsi nel corso del 2019, ma anche (integralmente) i 443 posti di Ufficiale Giudiziario C1 pubblicati con il bando di concorso pubblico del 13 dicembre 2002 e ciò in forza dell'art.21 quater comma 2 del d.l. 83/2015, secondo cui ai fini della determinazione della quota di riserva ivi prevista devono essere considerati "nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del CCNL 1998/2001, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate" (norma questa perfettamente logica se si considera che il legislatore è intervenuto per sanare una situazione pendente da anni e quindi si è correttamente preoccupato di evitare che i lavoratori già in servizio fossero danneggiati dal fatto che, a causa del ritardo nel completamento delle procedure di riqualificazione, i posti utili a questo scopo fossero stati nel frattempo coperti mediante accessi dall'esterno o mobilità). Pertanto, considerando i posti suddetti vi era senza dubbio un numero di posti vacanti sufficiente a scorrere la graduatoria fino alle posizioni occupate dai ricorrenti.
46. I conteggi prodotti dalle parti ricorrenti non sono stati oggetto di specifica contestazione pertanto la parte resistente deve essere condannata a risarcire il danno patrimoniale cagionato ai ricorrenti nella misura quantificata in atti a
Pag. 15 di 16 decorrere dal 30.09.2019 sino alla data dell'effettivo inquadramento nell'Area III
Funzionale, ovvero aprile 2024, con riconoscimento, ove esistente, della differenza stipendiale prevista dall'art.15 CCNL Comparto Ministeri 2006/2009 a titolo di assegno ad personam a decorrere dall'inquadramento nella superiore area.
47. Le spese di lite, in ragione dell'evidente contrasto giurisprudenziale rappresento dalle parti e della complessità delle questioni rappresentate, possono essere compensate.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti all'assunzione nell'Area III Funzionale – profilo professionale Funzionario UNEP – F1 a far data dal 30.06.2019;
2) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nell'Area III
Funzionale – profilo professionale Funzionario UNEP entro la data del 30.06.2019;
3) condanna il , per tale inadempimento, al risarcimento del AR
danno a favore delle parti ricorrenti per i seguenti importi:
o per i ricorrenti , e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 somma di € 7.633,37;
o per il ricorrente la somma di € 4.874,79; Parte_4 con riconoscimento della differenza stipendiale prevista dall'art. 15 CCNL
Comparto a titolo di assegno ad personam a decorrere dall'inquadramento CP_3
nella superiore area, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4) compensa le spese di lite.
Pisa, 24.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 305/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
19.11.2024 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
1. (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
2. (CF: ); Parte_2 C.F._2
3. (CF: ); Parte_3 C.F._3
4. (CF: ; Parte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Federici ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale;
ricorrenti
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso AR P.IVA_1 dall'avv. Francesca Linares ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente OGGETTO: Riconoscimento qualifica superiore a dipendenti pubblici e conseguente risarcimento del danno
Conclusioni
Per le parti ricorrenti , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
: “si chiede che il Giudice, previa fissazione dell'udienza ex art. 415 cpc voglia
[...]
pronunciarsi sulle seguenti domande:
1. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assunzione nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario UNEP –
F1 o in quello in cui tale profilo dovesse confluire per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale che dovesse essere, nelle more, attuato ai sensi dell'art.12
CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 e dei successivi rinnovi contrattuali con decorrenza 1° gennaio 2009 o, in subordine, dal 30 giugno 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia.
2.Per l'effetto ordinare al in AR
persona del di inquadrare i ricorrenti nella III° Area Funzionale – profilo CP_2
professionale Funzionario UNEP F1 o nel profilo professionale nel quale tali profili dovessero confluire per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale che, nelle more, dovesse trovare attuazione ai sensi dell'art.12 CCNL Funzioni Centrali
2016-2018 e successivi rinnovi.
3. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III° Area Funzionale – profilo professionale
Funzionario UNEP a decorrere dal 1° gennaio 2009 o, in subordine, dal 30 giugno
2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e sino all'effettivo inquadramento nella suddetta Area 4. Per l'effetto condannare il in persona AR
del al pagamento del risarcimento del danno da liquidarsi, nella maggiore CP_2
o minore somma che si riterrà di giustizia (con riconoscimento di tale importo anche ai fini previdenziali e di quiescenza), per ciascun ricorrente in € 16.605,38 (periodo
1.1.2009-31.12.2018) oltre a: • € 1.816,94 annue da corrispondere dal 1° gennaio 2019 sino all'effettivo inquadramento nella III° Area funzionale – F1 per i ricorrenti inquadrati nella II° Area – F4 • € 1.816,94 dal 1° gennaio 2019 al febbraio 2020 e €
Pag. 2 di 16 818,59 dal 1° marzo 2020 per il ricorrente inquadrato da tale data nella fascia Pt_4
retributiva F5 della II° Area;
con riconoscimento della differenza stipendiale prevista dall'art.15 CCNL Comparto a titolo di assegno ad personam a decorrere CP_3 dall'inquadramento nella superiore area 5. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal 2001 e subendi a seguito della perdita di chance per tutti i motivi suindicati e per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento, in favore delle parti CP_1
istanti, della somma che risulterà più opportuna e di giustizia, da determinarsi con liquidazione equitativa, tenendo conto dei parametri indicati in ricorso ed eventualmente a mezzo CTU 6. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione a favore dell'avv. Roberta Federici.
Con nota depositata in data 04.11.2024, i ricorrenti riducevano le proprie domande, precisando le conclusioni in questi termini: “
1.Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assunzione nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario
UNEP – F1 o in quello in cui tale profilo dovesse confluire per effetto di un nuovo sistema di classificazione del personale che dovesse essere, nelle more, attuato ai sensi dell'art.12 CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 a far data dal 1° dicembre 2017 o, in via gradata a far data dall'8 agosto 2018 o in ulteriore via gradata a far data dal 30 giugno 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia.
3. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario UNEP a decorrere dal 1° dicembre 2017 o, in via gradata a far data dall'8 agosto 2018 o in ulteriore via gradata a far data dal 30 giugno 2019 e sino all'effettivo inquadramento nella suddetta Area o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e condannare il in persona del Ministro p.t. al AR
pagamento del risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, che in base ai parametri economici forniti nel ricorso introduttivo (e riformulati sulla base delle novità sopravvenute), sono stati così quantificati in base alle diverse decorrenze: - ai ricorrenti , Parte_1 Pt_2
e (precedentemente inquadrati nel profilo
[...] Parte_3
professionale di Ufficiale Giudiziario II° Area – F4) la somma di € 10.195,16 (per il
Pag. 3 di 16 periodo 1°/12/17-30/06/24) o, in subordine € 8.927,37 (per il periodo 08/08/18-
30/06/24) o in ulteriore subordine la somma di € 7.633,37 (per il periodo 30/06/19-
30/06/24); - al ricorrente , la somma di € 7.435,72 (per il periodo 1°/12/17- Pt_4
30/06/24) o, in subordine € 6.168,79 (per il periodo 08/08/18-30/06/24) o in ulteriore subordine la somma di € 4.874,79 (per il periodo 30/06/19- 30/06/24) oltre all'assegno ad personam (già richiesto nel ricorso introduttivo e non contestato)”.
Per la parte resistente : “Voglia l'ill.mo Tribunale, disattesa AR
ogni contraria istanza, richiesta e deduzione, in via preliminare, dichiarare
l'intervenuta prescrizione del credito asseritamente vantato nei termini sopra esposti;
nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con condanna alle spese e compensi di lite (ex art.152 bis disposizioni per l'attuazione del c.p.c.)”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 31.03.2022, i ricorrenti chiedevano che gli venisse riconosciuto il diritto all'assunzione nell'Area III Funzionale – profilo professionale Funzionario UNEP – F1 o nel diverso profilo professionale derivante dal nuovo sistema di classificazione del personale, condannando il convenuto al risarcimento del danno derivante dal tardivo CP_1
inquadramento.
2. In particolare, i ricorrenti riferivano di essere in servizio presso l' di Pisa CP_4 in qualità di dipendenti del – Dipartimento AR
Amministrazione Giudiziaria, inquadrati nell'Area II Funzionale del CCNL
Comparto – profilo professionale di Ufficiale Giudiziario. In base al CP_3
CCNL Comparto (1998/2001) erano stati inquadrati nell'area funzionale CP_3
“B” – posizione economica B3. Con il CCNL del comparto Ministeri 2006/2009 veniva introdotto l'attuale sistema di classificazione del personale, prevedendo tre aree (I, II e III), che comprendevano le precedenti posizioni (A1 e A1S nell'area I;
B1, B2, B3, B3S nell'area II e C1, C2, C3 e C3S nell'area III).
Pag. 4 di 16 3. I ricorrenti si lamentavano del fatto che il convenuto non aveva attuato CP_1
l'art. 10 del CCNL 2006-2009, ovvero non aveva provveduto alla riqualificazione del personale dell'Amministrazione Giudiziaria, che per loro avrebbe comportato il passaggio dall'Area II (posizione B3) all'Area III (posizione C1). Anzi il
, con il CCNI del 2010, attuava il nuovo sistema di AR
classificazione facendo confluire automaticamente in Area II gli ufficiali giudiziari ex area B, B3 e B3S e in Area III gli ufficiali giudiziari ex area C1 e C2.
4. Secondo i ricorrenti, in base alle disposizioni dei contratti collettivi, tenendo conto della loro posizione di “ufficiale giudiziario”, avrebbero dovuto essere inquadrati in Area III e non in Area II, così subendo un demansionamento professionale.
5. Si evidenziava che il nuovo sistema di classificazione generava un ampio contenzioso (dovuto al fatto che la qualifica di ufficiale giudiziario era prevista sia in Area II sia in Area III), a seguito del quale interveniva il legislatore (art. 21 quater del D.L. 83/15 conv. in L. 132/15), che autorizzava il a indire CP_1
procedure interne riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge (e in servizio alla data del 14.11.2009) per il passaggio del personale dall'Area II all'Area III. Con bando 7356/2016 veniva avviata la procedura di riqualificazione,
a cui partecipavano i ricorrenti, risultando idonei. Dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, il procedeva allo scorrimento parziale della CP_1 graduatoria di merito inquadrando nell'Area III i dipendenti collocati fino alla posizione 626. I ricorrenti, classificati dopo tale posizione, rimanevano esclusi.
6. I ricorrenti aggiungevano che in data 26.04.2017 veniva firmato un accordo sindacale con il quale il Ministero della Giustizia di impegnava a definire il processo di attuazione della progressione tra le aree entro il 30.06.2019 per gli ufficiali giudiziari risultati idonei. Il , però, rimaneva inadempiente. CP_1
7. In definitiva, i ricorrenti sostenevano che, con le procedure di riqualificazione ex art. 21 quater del DL.83/15, il legislatore aveva voluto produrre un effetto sanante, consentendo il passaggio di tutti gli ufficiali giudiziari della ex area B-B3 nell'attuale Area III per attuare gli artt. 8 e 10 del CCNL Comparto Ministeri ed evitare la costituzione di un profilo ripartito su aree diverse.
Pag. 5 di 16 8. In data 27.06.2022 si costituiva in giudizio la parte resistente, AR
, che contestava le argomentazioni esposte dai ricorrenti e chiedeva il
[...]
rigetto delle domande proposte.
9. Il resistente preliminarmente eccepiva la sopravvenuta prescrizione, in quanto i ricorrenti avevano agito in giudizio facendo valere un diritto che sarebbe maturato già nel 2009 e, quindi, essendo del 2022 il ricorso introduttivo del presente giudizio, ovvero a distanza di 13 anni, il termine prescrizionale di dieci anni era ampiamente maturato.
10. Nel merito, il negava la sussistenza di un diritto dei AR ricorrenti ad ottenere un inquadramento nell'area superiore per effetto dell'entrata in vigore del CCNI del 29.07.2010, ovvero al di fuori di una procedura concorsuale. Nei vari passaggi del loro inquadramento che si sono succeduti nel corso degli anni, i ricorrenti non hanno subito alcuna dequalificazione professionale, conservando il medesimo livello di funzioni e di retribuzione.
Pertanto, si ritiene che non vi sia un inquadramento automatico nella qualifica superiore (funzionario UNEP), dovendo avvenire tale riconoscimento solo attraverso una procedura concorsuale. In definitiva, la P.A. aveva operato correttamente nell'individuare l'inquadramento dei ricorrenti secondo le nuove fasce previste dai contratti collettivi e in ragione delle attività svolte dai dipendenti;
il riconoscimento della qualifica superiore non è un “diritto” del dipendente, in quanto può trovare riconoscimento solo all'esito di un concorso pubblico. La contrattazione collettiva ha un carattere meramente programmatico, dovendosi escludere che la P.A. fosse obbligata ad offrire al personale dipendente una chance di sviluppo della carriera.
11. Secondo parte resistente, ciò è quello che è avvenuto nel caso in esame. In definitiva, si sostiene che l'amministrazione resistente non abbia compiuto alcun inadempimento causativo di danni risarcibili a favore dei ricorrenti.
12. La parte resistente, a sostegno della propria posizione, menzionava le numerose pronunce di merito favorevoli (sia del giudice di primo grado sia del giudice di appello).
Pag. 6 di 16 13. Con nota depositata in data 04.11.2024, parte ricorrente riferiva che con PDG del
07.03.2024 era stato recentemente attuato un ulteriore scorrimento della graduatoria degli Ufficiali Giudiziari idonei, includendovi anche i soggetti ricorrenti a far data dal 16.04.2024. Pertanto, la domanda di accertamento all'inquadramento nella III Area veniva precisata come domanda di retrodatazione dell'inquadramento a partire dal 01.12.2017 o dalle successive date indicate nel ricorso, quindi, con rinuncia espressa alla decorrenza dal 01.01.2009.
14. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 19.11.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
15. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
16. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte resistente. Detta eccezione avrebbe avuto rilevanza se riferita alla domanda iniziale promossa dai ricorrenti, che nell'atto introduttivo di causa chiedevano il riconoscimento del diritto all'assunzione in Area III con decorrenza dal
01.01.2009. Tuttavia, come sopra precisato, i ricorrenti, con nota del 04.11.2024 hanno ridotto la propria domanda a partire dal 01.12.2017, rinunciando espressamente alla decorrenza dal 01.01.2009. Così limitata la domanda attorea,
l'eccezione di prescrizione è priva di fondamento, in quanto il ricorso è stato promosso in data 31.03.2022, ovvero ben prima del decorso del termine di prescrizione in riferimento alla data del 01.12.2017.
17. Nel merito della causa si osserva che i ricorrenti sono dipendenti del
[...]
Amministrazione Giudiziaria in servizio presso Controparte_5
l' di Pisa. Il loro inquadramento, fino alla data del 16.04.2024, era nella CP_4
Area II del CCNL Comparto Ministeri – profilo professionale di Ufficiale
Giudiziario. Dopo tale data i ricorrenti sono stati inquadrati in Area III, come richiesto nel presente giudizio.
Pag. 7 di 16 18. Pertanto, considerato che attualmente tutti i ricorrenti sono stati inquadrati in Area
III, la causa in oggetto non riguarda più il diritto ad essere riconosciuti nel livello di impiego superiore (in riferimento a tale domanda è cessata la materia del contendere), ma il conseguimento del risarcimento del danno dovuto al ritardo con cui il resistente ha provveduto al suddetto inquadramento. CP_1
19. I ricorrenti, in attuazione del C.C.N.L. Comparto Ministeri 1998/2001, inizialmente erano inquadrati nell'Area B – posizione economica B3, in qualità di assistenti U.N.E.P. ex D.P.R. n. 1229/1959, nel profilo professionale di Ufficiale
Giudiziario, così come previsto dal CCNI del 05.04.2000.
20. Il 14.09.2007 veniva firmato in nuovo CCNL del comparto Ministeri 2006/2009, che prevedeva un nuovo sistema di classificazione del personale dipendente, organizzato su 3 Aree: Area I (comprendente le ex posizioni A1 e A1S); Aera II
(comprendente le ex posizioni B1, B2, B3 e B3S); Area III (comprendente le posizioni (C1, C1S, C2, C3 e C3S).
21. L'art. 10 del suddetto CCNL prevedeva: “Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante il riconoscimento - all'interno di ciascuna area - della posizione economica già conseguita nell'ordinamento di provenienza e con la collocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la tabella di trasposizione B (tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione).
2. Nel caso in cui siano tuttora in corso le selezioni previste dal precedente CCNL, il primo inquadramento avviene secondo la posizione ricoperta dal dipendente alla data di entrata in vigore del presente contratto e successivamente, superata la selezione, si provvede ad un nuovo inquadramento del dipendente stesso che avviene con le medesime modalità enunciate al comma 1. 3. Ferme rimanendo le dotazioni organiche complessive di ciascuna Amministrazione, i contingenti delle originarie posizioni economiche di cui al precedente sistema di classificazione, sono portati alla posizione di accesso prevista in ogni profilo in applicazione dell'art. 6, comma 6 (classificazione).
4. Tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del
Pag. 8 di 16 precedente CCNL del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa.
5. Il nuovo inquadramento di cui ai commi l e 2 viene comunicato ai dipendenti a cura di ciascuna Amministrazione al termine delle relative procedure.
6. Nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici e della qualità dei servizi all'utenza, le Amministrazioni, in prima applicazione, possono effettuare, in via prioritaria e con le procedure previste dal presente CCNL per i passaggi di area, la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse”.
22. Nonostante detta disposizione contrattuale, il non AR
attuava la riqualificazione del personale concordata.
23. In data 29.07.2010 veniva firmato il CCNI del Ministero della Giustizia che determinava il passaggio automatico in ogni area delle posizioni economiche previgenti. In base a tali disposizioni i ricorrenti, provenienti dall'ex area B, venivano inquadrati nell'Area II.
24. Questo sistema di classificazione faceva sorgere un ampio contenzioso, da cui originavano pronunce di merito che dichiaravano la nullità del CCNI del
29.07.2010 nella parte in cui prevedeva che il profilo di ufficiale giudiziario fosse stato articolato su due aree diverse (“ufficiale giudiziario” – Area II – e
“funzionario – Area III). CP_4
25. Interveniva, pertanto, il legislatore con l'art. 21 quater D.L. n.83/15, poi convertito in legge n. 132 del 06.08.2015, che prevedeva: “al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto 1998/2001, CP_3
delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del AR
quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato soccombente, e di CP_1
definire i contenziosi giudiziari in corso, il è autorizzato, AR
nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più
Pag. 9 di 16 procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli 8 accessi dall'esterno e' fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto. Il AR
procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2. 4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3.
26. Il , con il bando n. 7356 del 19.09.2016, avviava la AR
procedura di riqualificazione ex art. 21 quater per l'inquadramento nella Area III di n. 622 Funzionari UNEP – F1. A tale procedura veniva ammesso a partecipare
Pag. 10 di 16 il personale inquadrato nel profilo di Ufficiale Giudiziario in servizio alla data del
14 novembre 2009.
27. I ricorrenti prendevano parte a tale procedura. A conclusione delle prove di esame, essi risultavano idonei, così collocandosi nella graduatoria finale: il alla Pt_2 posizione n. 642, l' lla posizione n. 665, il alla posizione n. 666 e la Pt_1 Pt_4
alla posizione n. 1032. Con provvedimento del 03.11.2017 il Parte_3
resistente approvava la graduatoria definitiva e con provvedimento del CP_1
10.11.2017 disponeva l'assunzione dei vincitori. Lo scorrimento parziale della graduatoria portava il a riqualificare gli ufficiali AR
giudiziari fino alla posizione 626, quindi, escludendo i ricorrenti.
28. In data 26.04.2017 il Ministero resistente firmava con i sindacati un accordo con il quale si impegnava a “definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con “i pubblici avvisi” del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art.21 quater del decreto legge 27 giugno 2015, n.83, convertito, con modificazioni , dalla legge 6 agosto 2015, n.132 e del presente accordo”. L'art. 2 di detto accordo precisava: “d) Il personale attualmente in servizio nel profilo di ufficiale giudiziario dichiarato vincitore, nonché quello risultato idoneo all'esito delle procedure selettive di cui ai pubblici avvisi del 19 settembre 2016 mantiene il diritto alla progressione di area secondo quanto previsto negli stessi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, il tutto nei tempi previsti dai successivi articoli 5 e 6. Resta altresì fermo quanto stabilito dal comma 4) dall'articolo 21 quater decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83”. Detto accordo veniva integralmente recepito dalla parte convenuta nel D.M.
09.11.2017.
29. In seguito, a fronte dell'inerzia del convenuto, i ricorrenti (anche con CP_1
l'intervento delle rappresentanze sindacali) chiedevano più volte, in attuazione dell'accordo suddetto, l'integrale scorrimento delle graduatorie, ovvero la riqualificazione in Area III degli ufficiali giudiziaria inquadrati in Area II.
Pag. 11 di 16 30. Così ricostruita la vicenda in oggetto, va osservato che l'intenzione del legislatore del 2015 era quella di svolgere delle procedure di riqualificazione per arrivare a un corretto inquadramento dei dipendenti di Area II. Infatti, l'inosservanza degli artt. 8 e 10 del CCNL Comparto Ministeri 2006-2009, in fase di attuazione del nuovo ordinamento professionale avvenuta con la stipula del CCNI del 29 luglio
2010, aveva privato i ricorrenti, così come tutti gli ufficiali giudiziari della ex area
B, del corretto inquadramento contrattuale.
31. Il CCNL Comparto Ministeri 2006-2009 aveva conservato un sistema di classificazione del personale articolato su 3 Aree di inquadramento, ma aveva innovato tale sistema correlando ciascuna Area a “livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative” (art. 6, CCNL 2006-09).
32. Sempre il Contratto di Comparto (all'art. 6 punto 4) specificava che: “Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all'interno dell'Area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali”. Si deve, quindi, concludere che secondo detto accordo sono da considerare “equivalenti” solamente le mansioni collocate all'interno della stessa area. Ogni profilo professionale risultava caratterizzato dalla omogeneità del
“settore di attività” ovvero dal tipo di lavoro svolto. Pertanto, non era più ammissibile “frazionare” una medesima tipologia di attività in profili diversi come era accaduto con il precedente contratto collettivo.
33. Il CCNL, poi, all'art. 8 prescriveva, in modo vincolante, i criteri a cui la contrattazione integrativa doveva attenersi per la loro individuazione, prevedendo in modo espresso: “b) individuazione all'interno delle aree di profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni, senza possibilità di costituzione di uno stesso profilo professionale articolato su due aree diverse”. In sostanza il nuovo sistema di classificazione prevede “profili professionali” omogenei per settori di attività, che devono appartenere ad una sola Area e non più ad aree diverse.
Pag. 12 di 16 34. Sono state create per ciascuna area dei sistemi chiusi con l'obbligo di definire profili professionali unici all'interno delle aree, con possibilità di progressioni economiche all'interno di ciascuna area e di ciascun profilo.
35. Il , nonostante la disciplina del nuovo CCNL, non ha AR
completato le procedure di selezione previste dalla normativa per il passaggio dalla posizione economica B3 (ora II° Area) alla posizione economica C1 (ora III°
Area). Il CCNI del 29 luglio 2010 disponeva illegittimamente, violando il citato articolo 10, l'inquadramento degli ufficiali giudiziari ex B3 nella II° Area.
36. Con l'art. 21 quater del DL.83/15 si è voluto chiaramente produrre un effetto sanante, allo scopo di riqualificare tutti gli ufficiali giudiziari, precedentemente inquadrati come B-B3, nell'attuale Area III.
37. Infatti, con l'accordo del 26.04.2017 (poi recepito con il DM del 09.11.2017) il
si assumeva espressamente l'impegno di inquadrare AR nell'Area III, entro la data del 30 giugno 2019, tutti i dipendenti (ovvero gli ufficiali giudiziari) risultati idonei alle suddette procedure (art. 6: “g)
Definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive”).
38. L'art. 2 dell'accordo del 26.04.2017 specificava: “Il personale dichiarato vincitore nonché quello risultato idoneo in esito alle procedure selettive di cui agli avvisi del 19 settembre 2016, mantiene in ogni caso il diritto alla progressione di area secondo quanto previsto negli stessi e dall'art.21 quater del decreto-legge 27 giugno 2015 n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.132, il tutto nei tempi previsti dai successivi articoli 5 e 6. Resta altresì fermo quanto stabilito dal comma 4) dall'articolo 21 quater decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83”.
39. Pertanto, il DM 09.11.20217, che aveva recepito l'accordo del 26.04.2017, aveva la chiara finalità di attuare l'accordo stesso, provvedendo alle riqualificazioni perviste entro il 30 giugno 2019.
Pag. 13 di 16 40. È un fatto pacifico che i ricorrenti hanno preso parte alle procedure sopra riportate e che all'esito delle stesse sono risultati idonei, come risulta dal provvedimento di approvazione della graduatoria datato 03.11.2017.
41. Tenuto conto di quanto osservato, si ritiene che i ricorrenti, a partire dalla data del
30.06.2019, avessero pieno diritto al passaggio di area (dall'Area II all'Area III).
La condotta del resistente, ovvero il mancato scorrimento della CP_1 graduatoria entro il 30.06.2019, come era stato stabilito nell'accordo del
26.04.2017 e recepito dal D.M. 09.11.2017, va a violare il principio di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
42. Conseguentemente, le parti ricorrenti hanno diritto ad essere inquadrate nella Area
III Funzionale nel profilo Funzionario UNEP – F1 a decorrere dal 30.06.2019, con conseguente risarcimento del danno patrimoniale per il ritardato inquadramento, in virtù delle disposizioni dell'art. 21 quater D.L. n. 83/15 conv. in L. 132/2015, pari alla differenza tra il trattamento economico percepito e quello spettante quale
Funzionario F1, sino alla data del 16.04.2024, ovvero in cui è avvenuto CP_4
l'effettivo inquadramento nella Area III Funzionale nel profilo di Funzionario
UNEP-F1.
43. Il ritardo con il quale ha operato l'Amministrazione datoriale rileva non solo ai fini del diritto all'inquadramento nella III Area ma anche ai fini del risarcimento del danno patrimoniale connesso all'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III Area Funzionale, in violazione delle disposizioni dell'accordo sindacale del 26.04.2017, da ritenersi a tutti gli effetti un impegno vincolante per la P.A. resistente, in quanto recepito da apposito D.M. del
Novembre 2017, e pertanto da ritenersi pienamente compatibile con le esigenze di bilancio del resistente.
44. La tesi difensiva del si fonda su un'interpretazione non AR
condivisibile dell'art. 21 quater del D.L. 83/2015. La norma infatti non subordina la possibilità di coprire i posti di Funzionario UNEP mediante selezione interna (o scorrimento della relativa graduatoria) al fatto che, prima o contestualmente, vengano messi a concorso altrettanti posti per l'accesso dall'esterno (anche perché, così interpretata, finirebbe per configurare una sorta di condizione meramente
Pag. 14 di 16 potestativa), ma si limita a istituire una riserva, nel senso cioè che il può CP_1
utilizzare per le selezioni interne solo la metà dei posti disponibili di Funzionario
UNEP di Area III, dovendo assegnare l'altra metà (se e quando lo ritenga opportuno) mediante concorso pubblico.
45. Il problema non è quindi accertare se, dopo l'accordo del 26 aprile 2017 e fino al
30 giugno 2019, il abbia o no indetto dei concorsi pubblici per assumere CP_1
un certo numero di Funzionari UNEP, ma verificare se, alla data del 30/6/2019, vi erano posti disponibili di Funzionario di Area III sufficienti a consentire, pur nel rispetto della già citata riserva del 50%, di scorrere la graduatoria già approvata fino ad arrivare alla posizione dei ricorrenti. La risposta è positiva: a questo scopo si devono computare - in aggiunta ai 622 posti della selezione cui hanno partecipato i ricorrenti - non solo (al 50%) i 222 posti di Funzionario UNEP vacanti all'1/3/2019 e gli ulteriori 120 destinati a scoprirsi nel corso del 2019, ma anche (integralmente) i 443 posti di Ufficiale Giudiziario C1 pubblicati con il bando di concorso pubblico del 13 dicembre 2002 e ciò in forza dell'art.21 quater comma 2 del d.l. 83/2015, secondo cui ai fini della determinazione della quota di riserva ivi prevista devono essere considerati "nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del CCNL 1998/2001, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate" (norma questa perfettamente logica se si considera che il legislatore è intervenuto per sanare una situazione pendente da anni e quindi si è correttamente preoccupato di evitare che i lavoratori già in servizio fossero danneggiati dal fatto che, a causa del ritardo nel completamento delle procedure di riqualificazione, i posti utili a questo scopo fossero stati nel frattempo coperti mediante accessi dall'esterno o mobilità). Pertanto, considerando i posti suddetti vi era senza dubbio un numero di posti vacanti sufficiente a scorrere la graduatoria fino alle posizioni occupate dai ricorrenti.
46. I conteggi prodotti dalle parti ricorrenti non sono stati oggetto di specifica contestazione pertanto la parte resistente deve essere condannata a risarcire il danno patrimoniale cagionato ai ricorrenti nella misura quantificata in atti a
Pag. 15 di 16 decorrere dal 30.09.2019 sino alla data dell'effettivo inquadramento nell'Area III
Funzionale, ovvero aprile 2024, con riconoscimento, ove esistente, della differenza stipendiale prevista dall'art.15 CCNL Comparto Ministeri 2006/2009 a titolo di assegno ad personam a decorrere dall'inquadramento nella superiore area.
47. Le spese di lite, in ragione dell'evidente contrasto giurisprudenziale rappresento dalle parti e della complessità delle questioni rappresentate, possono essere compensate.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti all'assunzione nell'Area III Funzionale – profilo professionale Funzionario UNEP – F1 a far data dal 30.06.2019;
2) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nell'Area III
Funzionale – profilo professionale Funzionario UNEP entro la data del 30.06.2019;
3) condanna il , per tale inadempimento, al risarcimento del AR
danno a favore delle parti ricorrenti per i seguenti importi:
o per i ricorrenti , e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 somma di € 7.633,37;
o per il ricorrente la somma di € 4.874,79; Parte_4 con riconoscimento della differenza stipendiale prevista dall'art. 15 CCNL
Comparto a titolo di assegno ad personam a decorrere dall'inquadramento CP_3
nella superiore area, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4) compensa le spese di lite.
Pisa, 24.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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