Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3399 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 1338/2021
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1338/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 380/2021 del Tribunale di Nola, pubblicata in data
25/2/2021, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 Pt_3
(C.F. ),
[...] C.F._3 Parte_4
(C.F. , (C.F. C.F._4 Parte_5
) e (C.F. C.F._5 Parte_6
, tutti difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. C.F._6
Antonio Mercogliano (C.F. ) C.F._7
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maria Panico (C.F.
) C.F._8
APPELLATA
E
(P.I. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rapp.te p.t., difesa, come da procura in atti, dall'avv. Franco
Pepe ( ) CodiceFiscale_9
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti non sono comparse all'udienza collegiale del 18/6/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 380/2021, pubblicata in data 25/2/2021, il Tribunale di Nola, decidendo sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2
, , e nei confronti Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 delle società e volta ad ottenere Controparte_2 Controparte_1 il saldo del prezzo della vendita del tabacco coltivato nei terreni di loro proprietà nel corso del 2011, così provvedeva:
“- Dichiara l'inammissibilità delle domande proposte da e da Parte_6
; Parte_7
- Rigetta le domande proposte da , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e;
[...] Parte_4 Parte_5
- Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore di ciascuna convenuta, in Euro 5.500,00 oltre IVA, CPA e contributo spese generali (15%) come per legge, da distrarsi in favore dei rispettivi procuratori costituiti;
- Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico degli attori”.
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e proponevano appello, avverso la suindicata decisione e
[...] Parte_6 convenivano in giudizio, dinanzi a questa Corte, le controparti, chiedendo, sulla base dei motivi analiticamente dedotti nell'atto d'impugnazione ed in riforma della stessa, accogliersi la domanda introduttiva, con condanna delle società
e al pagamento delle seguenti somme: € 5.038,00 Controparte_2 CP_1 in favore di € 4.951,44 in favore di € Parte_6 Parte_1
8.686,60 in favore di , € 6.186,00 in favore di , € Parte_2 Parte_3
13.599,30 in favore di ed € 1.198,80 in favore di , Parte_4 Parte_5 oltre interessi legali maturati e rivalutazione monetaria.
Costituitesi in giudizio, le appellate chiedevano rigettarsi il gravame, in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente conferma dell'impugnata pronuncia.
Con ordinanza resa all'udienza in data 11/6/2025, non essendo comparse le parti, la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 18/6/2025. 3 R.G. n. 1338/2021
Le parti non comparivano neppure alla suindicata udienza del 18/6/2025, sicché la causa veniva riservata in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, nonché, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 309 c.p.c., in relazione all'art. 181
c.p.c., come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, che trova applicazione nella specie, ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado risulta instaurato con atto di citazione notificato in data 2/4/2013.
Va aggiunto che l'ordinanza di rinvio della causa ex art. 309 c.p.c. è stata regolarmente comunicata alle parti costituite.
Occorre precisare che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e con atto di citazione notificato in data
[...] Parte_5 Parte_6
19/3/2021, nei confronti delle società e Controparte_2 CP_2 CP_1
avverso la sentenza n. 380/2021 del Tribunale di Nola, pubblicata in data
[...]
25/2/2021, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara estinto il processo;
b) dispone che le spese di lite restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 18/6/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato 4 R.G. n. 1338/2021 telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.