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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/06/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2549/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n° R.G. 2549/2021 tra:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Piero Conti Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
, nata a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
1 Oggetto: scioglimento del matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1.Con ricorso depositato in data 04.06.2021, ha premesso: - di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con a IE il 22.09.2001, trascritto agli atti dello stato Controparte_1
civile di tale Comune Anno 2001, Atto n. 2001/26/1, da cui non sono nati figli;
- che con decreto dell'01.06.2010 il Tribunale di Roma aveva omologato le condizioni della separazione consensuale dei coniugi nelle quali era stato stabilito, a suo carico, il mantenimento della moglie nella misura di euro 200,00 mensili, nonché il rilascio della casa coniugale entro tre mesi;
- che,
d'accordo con il coniuge, era rimasto nella detta abitazione fino alla fine di settembre 2014 e che, in luogo della corresponsione del suo mantenimento, aveva provveduto al pagamento dei canoni di locazione pari ad € 500,00 mensili, oltre alle utenze domestiche e buona parte del vitto anche per la di lei figlia;
- che, con provvedimento dell'ottobre 2016, il Tribunale di IE
aveva incrementato l'assegno di mantenimento in favore della moglie ad € 300,00 mensili e che a seguito delle procedure esecutive azionate nei propri confronti (delle quali non era venuto a conoscenza avendo cambiato residenza), la moglie aveva ottenuto circa € 5.300,00, oltre il pignoramento di un quinto del suo stipendio;
- che la sig.ra si era trasferita a Mentana CP_1
dove conviveva con il compagno e prestava lavoro come collaboratrice domestica;
- che dalla separazione, pur avendo coabitato con la moglie fino a settembre 2014, non era ripresa la convivenza coniugale ed era definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis.
Il ricorrente ha domandato pertanto lo scioglimento del matrimonio, chiedendo che sia disposto con tale pronuncia che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento e “in via provvisoria e cautelare disporre fin dalla prima udienza l'eliminazione del contributo di mantenimento a carico del ricorrente”.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti innanzi al Presidente f.f. e notificato il decreto unitamente al ricorso, all'udienza del 14.06.2022 è comparso solo il ricorrente, che ha insistito nella domanda.
2 La resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio;
quindi, non esperito il tentativo di conciliazione per assenza della resistente e non essendovi provvedimenti da assumere, il Presidente f.f. con ordinanza del 19.06.2022 ha designato il giudice istruttore innanzi al quale ha rimesso le parti.
Nonostante la rituale notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale, la resistente non si è costituita neppure innanzi al giudice istruttore, sicché se ne deve dichiarare la contumacia.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione della documentazione ritualmente prodotta e a seguito dell'udienza del 18.02.2025, tenuta con modalità cartolare, assunto il procedimento dal giudice relatore a seguito di assegnazione del ruolo, sulle conclusioni di parte ricorrente il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., cui la parte ha rinunciato.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Il Tribunale deve prendere atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la circostanza del protrarsi della separazione tra i coniugi, del tempo trascorso dalla comparizione dinanzi il Presidente del Tribunale di IE nel giudizio di separazione e della condizione di irreperibilità della resistente, nei cui confronti la notifica del ricorso si è perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non risultando l'indirizzo di residenza della resistente corrispondere ad una civile abitazione ed essendo risultate vane le ricerche della stessa.
Il protrarsi della separazione tra i coniugi dedotto dal ricorrente va dunque ritenuto provato in assenza di alcuna eccezione dell'interruzione della separazione, gravante sulla resistente.
Circa la permanenza del ricorrente nell'abitazione coniugale sino alla fine di settembre 2014, il ricorrente ha dedotto che – fermo il venir meno dell'affectio coniugalis fin dalla separazione
- tale coabitazione si è protratta con il consenso della resistente e con previsione dell'onere a carico del stesso di corrispondere il canone di locazione di 500,00 euro a Pt_1
compensazione del mantenimento di 200 euro al mese. Anche tale circostanza non è stata smentita dalla resistente, non costituitasi in giudizio.
3 Sussistono, alla luce di quanto sopra, i presupposti di legge ex artt. 1 e 3 n. 2 lettera b) n. 2
della legge 898 del 1970, atteso il decorso dei termini di legge ivi previsti e atteso che non v'è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, avuto riguardo al contegno processuale ed extraprocessuale della resistente.
Deve, quindi, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a IE (CH)
il 22.09.2001, trascritto agli atti dello stato civile di tale Comune Anno 2001, Atto n. 2001/26/1.
3. Osserva, infine, il Tribunale che nulla deve disporsi a titolo di assegno divorzile, in quanto il ricorrente non ha spiegato domanda di assegno divorzile ed in quanto non richiesto dalla resistente non costituitasi in giudizio.
In relazione alla domanda di revoca ex tunc (dalla data della prima udienza, come richiesto nell'atto introduttivo, o far data dall'iscrizione a ruolo della causa, come precisato nella nota scritta del 14-02-2025) dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, stabilito con il decreto di omologa della separazione, nulla deve disporre sul punto il Tribunale: la corresponsione del contributo al mantenimento in favore della moglie, stabilito ex art. 156 c.c.
tra le condizioni concordate in sede di separazione consensuale, viene meno con la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Ognuno dei coniugi provvederà pertanto al proprio mantenimento, non essendo state avanzate richieste di carattere economico.
4. Le ragioni della decisioni in una con la natura e l'oggetto della presente controversia e la contumacia della resistente giustificano l'irripetibilità delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 04.06.2021, così provvede:
- dichiara la contumacia della resistente;
Controparte_1
4 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a IE (CH) il 22.09.2001, trascritto agli atti dello stato civile di tale Comune Anno 2001, Atto n. 2001/26/1 tra , nato a Parte_1
IE (CH) il 06.04.1963 e , nata a [...] il [...]; Controparte_1
- dichiara che nulla è dovuto dal sig. in favore della sig.ra a Parte_1 Controparte_1
titolo di assegno divorzile;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di competenza per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 20-05-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca Iaconi.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Iaconi Dott. Francesco Lupia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n° R.G. 2549/2021 tra:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Piero Conti Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
, nata a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
1 Oggetto: scioglimento del matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1.Con ricorso depositato in data 04.06.2021, ha premesso: - di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con a IE il 22.09.2001, trascritto agli atti dello stato Controparte_1
civile di tale Comune Anno 2001, Atto n. 2001/26/1, da cui non sono nati figli;
- che con decreto dell'01.06.2010 il Tribunale di Roma aveva omologato le condizioni della separazione consensuale dei coniugi nelle quali era stato stabilito, a suo carico, il mantenimento della moglie nella misura di euro 200,00 mensili, nonché il rilascio della casa coniugale entro tre mesi;
- che,
d'accordo con il coniuge, era rimasto nella detta abitazione fino alla fine di settembre 2014 e che, in luogo della corresponsione del suo mantenimento, aveva provveduto al pagamento dei canoni di locazione pari ad € 500,00 mensili, oltre alle utenze domestiche e buona parte del vitto anche per la di lei figlia;
- che, con provvedimento dell'ottobre 2016, il Tribunale di IE
aveva incrementato l'assegno di mantenimento in favore della moglie ad € 300,00 mensili e che a seguito delle procedure esecutive azionate nei propri confronti (delle quali non era venuto a conoscenza avendo cambiato residenza), la moglie aveva ottenuto circa € 5.300,00, oltre il pignoramento di un quinto del suo stipendio;
- che la sig.ra si era trasferita a Mentana CP_1
dove conviveva con il compagno e prestava lavoro come collaboratrice domestica;
- che dalla separazione, pur avendo coabitato con la moglie fino a settembre 2014, non era ripresa la convivenza coniugale ed era definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis.
Il ricorrente ha domandato pertanto lo scioglimento del matrimonio, chiedendo che sia disposto con tale pronuncia che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento e “in via provvisoria e cautelare disporre fin dalla prima udienza l'eliminazione del contributo di mantenimento a carico del ricorrente”.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti innanzi al Presidente f.f. e notificato il decreto unitamente al ricorso, all'udienza del 14.06.2022 è comparso solo il ricorrente, che ha insistito nella domanda.
2 La resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio;
quindi, non esperito il tentativo di conciliazione per assenza della resistente e non essendovi provvedimenti da assumere, il Presidente f.f. con ordinanza del 19.06.2022 ha designato il giudice istruttore innanzi al quale ha rimesso le parti.
Nonostante la rituale notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale, la resistente non si è costituita neppure innanzi al giudice istruttore, sicché se ne deve dichiarare la contumacia.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione della documentazione ritualmente prodotta e a seguito dell'udienza del 18.02.2025, tenuta con modalità cartolare, assunto il procedimento dal giudice relatore a seguito di assegnazione del ruolo, sulle conclusioni di parte ricorrente il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., cui la parte ha rinunciato.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Il Tribunale deve prendere atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la circostanza del protrarsi della separazione tra i coniugi, del tempo trascorso dalla comparizione dinanzi il Presidente del Tribunale di IE nel giudizio di separazione e della condizione di irreperibilità della resistente, nei cui confronti la notifica del ricorso si è perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non risultando l'indirizzo di residenza della resistente corrispondere ad una civile abitazione ed essendo risultate vane le ricerche della stessa.
Il protrarsi della separazione tra i coniugi dedotto dal ricorrente va dunque ritenuto provato in assenza di alcuna eccezione dell'interruzione della separazione, gravante sulla resistente.
Circa la permanenza del ricorrente nell'abitazione coniugale sino alla fine di settembre 2014, il ricorrente ha dedotto che – fermo il venir meno dell'affectio coniugalis fin dalla separazione
- tale coabitazione si è protratta con il consenso della resistente e con previsione dell'onere a carico del stesso di corrispondere il canone di locazione di 500,00 euro a Pt_1
compensazione del mantenimento di 200 euro al mese. Anche tale circostanza non è stata smentita dalla resistente, non costituitasi in giudizio.
3 Sussistono, alla luce di quanto sopra, i presupposti di legge ex artt. 1 e 3 n. 2 lettera b) n. 2
della legge 898 del 1970, atteso il decorso dei termini di legge ivi previsti e atteso che non v'è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, avuto riguardo al contegno processuale ed extraprocessuale della resistente.
Deve, quindi, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a IE (CH)
il 22.09.2001, trascritto agli atti dello stato civile di tale Comune Anno 2001, Atto n. 2001/26/1.
3. Osserva, infine, il Tribunale che nulla deve disporsi a titolo di assegno divorzile, in quanto il ricorrente non ha spiegato domanda di assegno divorzile ed in quanto non richiesto dalla resistente non costituitasi in giudizio.
In relazione alla domanda di revoca ex tunc (dalla data della prima udienza, come richiesto nell'atto introduttivo, o far data dall'iscrizione a ruolo della causa, come precisato nella nota scritta del 14-02-2025) dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, stabilito con il decreto di omologa della separazione, nulla deve disporre sul punto il Tribunale: la corresponsione del contributo al mantenimento in favore della moglie, stabilito ex art. 156 c.c.
tra le condizioni concordate in sede di separazione consensuale, viene meno con la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Ognuno dei coniugi provvederà pertanto al proprio mantenimento, non essendo state avanzate richieste di carattere economico.
4. Le ragioni della decisioni in una con la natura e l'oggetto della presente controversia e la contumacia della resistente giustificano l'irripetibilità delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 04.06.2021, così provvede:
- dichiara la contumacia della resistente;
Controparte_1
4 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a IE (CH) il 22.09.2001, trascritto agli atti dello stato civile di tale Comune Anno 2001, Atto n. 2001/26/1 tra , nato a Parte_1
IE (CH) il 06.04.1963 e , nata a [...] il [...]; Controparte_1
- dichiara che nulla è dovuto dal sig. in favore della sig.ra a Parte_1 Controparte_1
titolo di assegno divorzile;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di competenza per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 20-05-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca Iaconi.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Iaconi Dott. Francesco Lupia
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