Decreto cautelare 8 marzo 2025
Ordinanza collegiale 3 aprile 2025
Ordinanza cautelare 7 maggio 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 02/02/2026, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01903/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02865/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2865 del 2025, proposto da RE AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Moscati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione di Valutazione per la Progressione Nelle Aree del personale di Ruolo del Ministero Dell’Istruzione e del M, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NT ER, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- delle operazioni di valutazione relative ai titoli di servizio fatti valere dal dott. AN per la progressione tra le aree del personale di ruolo del Ministero dell’Istruzione e del Merito per “…151 posti nell’area dei funzionari giuridico – amministrativi – contabili” nella procedura concorsuale bandita con decreto dirigenziale n. 1643 del 13.9.2024, nella parte in cui non sono stati valutati 12 anni di servizio svolti presso altra pubblica amministrazione (punto 5.1. dei criteri di valutazione previsti nel bando);
- dei verbali delle operazioni della commissione valutativa, anche non noti al ricorrente, aventi ad oggetto la valutazione dei titoli di servizio del dott. AN presso l’esperienza maturata in altra amministrazione;
- della graduatoria di merito per il passaggio nell’area dei funzionari giuridico-amministrativo-contabili, cui a decreto n 2389 del 18.12.2024 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e del Merito in data 13.1.2025, nella parte in cui al ricorrente non viene attribuito il corretto punteggio in ragione dei titoli di servizio goduti per l’esperienza maturata in altra amministrazione, con conseguente errata collocazione nella graduatoria medesima;
- del Decreto Direttorale n. 162 del 6 febbraio 2025 avente ad oggetto l’elenco delle posizioni utili per la progressione nell’area dei funzionari giuridico-amministrativo-contabili;
- delle operazioni di passaggio dei candidati dichiarati idonei alla progressione nel ruolo del Ministero dell’Istruzione e del Merito per “…151 posti nell’area dei funzionari giuridico-amministrativi-contabili”;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche non conosciuti al ricorrente, relativi alla determinazione del punteggio per i titoli di servizio fatti valere nella procedura concorsuale, nonché delle fasi di formalizzazione ed esecuzione della graduatoria relativa alla progressione nel ruolo del Ministero dell’Istruzione e del Merito per “…151 posti nell’area dei funzionari giuridico – amministrativi – contabili”, con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. VA UT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti enucleati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
La questione verte essenzialmente sulla legittimità di una procedura di progressione tra le aree del personale di ruolo del Ministero dell’istruzione e del merito, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale.
In particolare si lamenta la carente valutazione dei titoli di servizio del ricorrente.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio impugnando e contestando la ricostruzione e le tesi ricorsuali e domandando il respingimento del ricorso.
In corso di giudizio è stato ritualmente integrato il contraddittorio.
All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato solo quanto alla domanda subordinata, nei limiti e termini di cui appresso, mentre va respinto quanto alla domanda principale.
Con un unico motivo di gravame il ricorrente contesta le risultanze della procedura di progressione verticale indetta con Decreto del Capo Dipartimento n. 1643/2024, finalizzata al passaggio dall’area degli assistenti all’area dei funzionari giuridico‑amministrativo‑contabili.
All’esito della valutazione delle domande (Decreto Direttoriale n. 2389/2024), il ricorrente è stato collocato al posto n. 176 con un punteggio di 66,05, quindi fuori dai 151 posti disponibili per il profilo richiesto.
Egli contesta specificamente, in via principale, il mancato riconoscimento di 12 punti relativi al servizio svolto dal 1999 al 2011 come educatore presso il Convitto “Scarabelli‑Ghini” di Imola.
L’Amministrazione ritiene la pretesa infondata, anzitutto, per la natura straordinaria della procedura, in quanto la progressione verticale ex art. 18, co. 6, CCNL 2019‑2021 avrebbe carattere eccezionale e valuterebbe esperienza e professionalità, non la mera anzianità di servizio. Tale interpretazione sarebbe confermata da orientamenti ARAN e da giurisprudenza della Corte dei conti.
In secondo luogo, sarebbe in concreto rilevante solo l’esperienza nell’area degli assistenti, in quanto il regolamento concorsuale (Allegato B al Decreto n. 1643/2024) attribuisce punteggio solo all’esperienza professionale maturata nell’area degli assistenti, oppure nelle corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione del Comparto Funzioni Centrali.
Per converso non sarebbe valutabile l’esperienza precedente al 17 febbraio 1999 (istituzione delle aree), e l’esperienza maturata in comparti diversi.
In terzo luogo, non sussisterebbe l’equivalenza del servizio da educatore rispetto all’esperienza professionale richiesta per la progressione verso il profilo amministrativo‑contabile.
Difatti, il profilo educativo (CCNL Scuola 2006‑2009, art. 127) ha natura psicopedagogica e relazionale, del tutto diversa dalle funzioni amministrative dell’area assistenti.
Ritiene il Collegio che le argomentazioni dell’Amministrazione sopra sintetizzate siano persuasive e pertanto il ricorso sia da respingere quanto alla domanda principale, con la quale si chiede di accertare l’utilità ai fini del punteggio di tutto il servizio prestato dal 1999 fino al 2011 dal ricorrente nei termini sopra specificati, con l’attribuzione di 12 punti per un totale di 78,05 e con la relativa giusta collocazione in graduatoria (posizione 54) la quale permetterebbe di accedere alla progressione, anche in soprannumero, tra le aree di cui al decreto direttoriale n. 1643 del 13/09/2024.
Invero, il servizio svolto dal ricorrente come educatore non rientra tra le attività valutabili come esperienza professionale nell’area degli assistenti, tanto per ragioni formali che per ragioni sostanziali, correttamente evidenziate dall’Amministrazione nelle deduzioni sopra sintetizzate.
Nemmeno ha pregio l’obiezione della ricorrente alla cui stregua sarebbe illogico che il servizio svolto presso una qualsiasi pubblica amministrazione possa essere oggetto di valutazione, ma non il servizio specifico e altamente professionalizzante svolto nel settore scolastico.
Difatti non sussiste l’illogicità rilevata, considerando che non irragionevolmente viene premiata dalla lex specialis di concorso una professionalità specifica e funzionale, non qualsivoglia professionalità per quanto significativa e maturata nella medesima Amministrazione.
Per cui la domanda principale dell’unico motivo del ricorso risulta infondata.
Invece appare fondata e pertanto va accolta la domanda subordinata, attinente al riconoscimento dell’attività svolta per i 4 anni (2008, 2009, 2010, 2011) di servizio prestato in utilizzazione presso l’Ufficio scolastico regionale, che devono essere valutati secondo il punteggio 1,6 per ogni anno (ai sensi dell’Allegato B decreto direttoriale n. 1643 del 13/09/2024).
In effetti, il ricorrente ha dimostrato di avere svolto in detti periodi temporali attività riconducibili a “ Esperienza professionale nell’Area degli Assistenti, comparto delle funzioni centrali, e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione ”. Precisamente si tratta di “ Esperienza di servizio presso il Ministero dell’istruzione e del merito, del MI, del MIUR e del MPI (punti 1,6 per anno) ” alla stregua dell’Allegato B decreto direttoriale n. 1643 del 13/09/2024.
L’Amministrazione non ha contestato specificamente le deduzioni del ricorrente sotto tale profilo, che comunque appaiono dimostrate per tabulas ed anche alla luce della sentenza del giudice ordinario intervenuta inter partes , che conferma lo svolgimento di attività pertinente ai fini del concorso per cui è causa da parte del ricorrente.
Il gravame va dunque accolto quanto alla menzionata domanda subordinata, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di conformarsi e pertanto di emendare gli atti successivi della illegittimità accertata nella presente decisione, mentre va respinto per il resto.
Le spese di lite possono essere compensate vista la reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie quanto alla domanda subordinata, nei limiti e termini di cui in motivazione, lo respinge per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA UT, Presidente FF, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VA UT |
IL SEGRETARIO