Articolo 25 della Legge 1 marzo 2001, n. 63
Articolo 24Articolo 26
Versione
6 aprile 2001
Art. 25. 1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 6 aprile 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente