TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/07/2025, n. 3460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3460 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 8598/2024 R.G.L. promossa
D A
- CF. - rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARIA GERACI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in
Palermo, Via Catania n. 88, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente CP_1 domiciliato in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con gli avv.ti
ADRIANA GIOVANNA RIZZO e MARIA GRAZIA SPARACINO che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- opposto -
E
(già Controparte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore rappresentata e CP_3 difesa dall'avv. CARMELO LO BELLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, Via E. Restivo n. 174, giusta procura in atti.
- opposto contumace-
OGGETTO: opposizione a preavviso di fermo amministrativo
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza dell'11 giugno 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
1 D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
❖ Accoglie il ricorso e annulla il preavviso di fermo amministrativo n.
29680202400000328000
❖ Dichiara compensate le spese di lite con CP_2
❖ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1
liquida in euro 850,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge disponendone la distrazione in favore dell'avv. Maria Geraci dichiaratasi antistataria.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 giugno 2024 parte ricorrente - come indicata in epigrafe - propose opposizione al preavviso di fermo di beni mobili registrati n.
29680202400000328000 del 26.4.2024, per complessivi € 3.765,99 (contenente quale atto presupposto l'avviso di addebito n. 59620220003295838000 relativo ad omessa contribuzione alla, Gestione Commercianti per l'anno 2019) deducendone l'illegittimità giacche avverso l'unico atto prodromico ivi inserito era stata proposta opposizione conclusasi con sentenza n 2607/23 del 10 luglio 2023 emessa da questo
Tribunale e già passata in giudicato con cui l'atto veniva annullato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_2
contestando la fondatezza del ricorso (sotto diversi profili) e, in particolare, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, rivendicava la legittimità del proprio operato in quanto, non essendo stata parte del giudizio di opposizione all'Avviso di addebito, non era venuto a conoscenza dell'esito dello stesso e, in assenza di comunicazione dell'ente creditore, aveva proseguito nel proprio incarico di riscossione.
Anche l' si costituiva in giudizio contestando le difese di cui al ricorso e, in CP_1
particolare eccependo
- la carenza di legittimazione passiva, trattandosi di impugnazione ad atto dell'ente riscossore;
- la carenza di interesse agire sotto un duplice profilo: sia perché l'ente riscossore non aveva posto in essere alcun atto idoneo ad intaccare la sfera giuridico-
2 patrimoniale del ricorrente, sia perché in ogni caso l'AVA in questione era stato sgravato.
La causa, di natura documentale, assunta in riserva all'udienza dell'11 giugno
2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dall'ente riscossore di nullità della procura rilasciata dal ricorrente per difetto di autentica da parte del procuratore.
Ritiene, infatti questo giudice, che in un contesto di procura alle liti firmata digitalmente dal difensore e allegata nel fascicolo telematico, la mancanza della dicitura “per autentica” non invalida la procura se la firma digitale è stata apposta correttamente (formato “p7m”) e verificata perché ciò è sufficiente per attestare la validità della procura stessa, anche se la dicitura “per autentica” è assente.
Ciò premesso, va disattesa anche l'eccezione sollevata dall'ente previdenziale di carenza di interesse ad agire.
Invero, il preavviso di fermo di beni mobili registrati trova il suo riscontro normativo nell'art 86, comma 2, del DPR 602/73 che testualmente dispone:
«1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione».
Pertanto, si tratta di un atto immediatamente antecedente all'iscrizione di fermo presso i registri P.R.A. (con cui l'ente di riscossione comunica al debitore l'intenzione di sottoporre a fermo un veicolo di sua proprietà, se non provvede al pagamento del
3 debito ivi indicato entro 30 giorni) equiparabile dal punto di vista sostanziale, all'atto di precetto di cui all'art. 480 c.p.c.
Sul punto, va ricordata la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr.
Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 22/07/2015, n. 15354) che sottolinea come «il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento» .
Pertanto, conformante all'orientamento pressoché univoco in giurisprudenza, ritiene questo giudice che l'opposizione a preavviso di fermo amministrativo sia ammissibile in quanto atto immediatamente lesivo della sfera giuridica del destinatario e l'interesse ad agire sussiste giacché si mira a contestare il diritto dell'ente creditore di procedere al fermo e non si configura come un giudizio di tipo impugnatorio/caducatorio, ma come un ordinario giudizio di cognizione. (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 22/07/2015, n. 15354 «L'impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo dei beni mobili registrati si sostanzia in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria e segue le generali norme in tema di riparto della competenza per materia e per valore.»).
E non è neppure sostenibile la carenza di interesse ad agire per intervenuto sgravio del credito contributivo, come ritenuto dall'ente previdenziale.
Emerge, infatti, per tabulas che
- l'avviso di addebito n. 59620220003295838000 era già stato annullato con sentenza n 2607/23 del 10 luglio 2023 emessa da questo Tribunale e ciononostante il credito ivi portato iscritto a ruolo e/o non sospeso;
- lo sgravio è intervenuto (26 luglio 2024) successivamente alla notifica del ricorso
(28 giugno 2024).
Conseguentemente, era onere dell'ente previdenziale comunicare l'esito della sentenza e lo sgravio all'ente riscossore non essendo quest'ultimo parte nel giudizio di opposizione all'atto presupposto né risulta ex actis che l' abbia provveduto a CP_1
siffatta comunicazione.
Pertanto, nella fattispecie scrutinata, alla luce della documentazione in atti emerge che, essendo venuto meno il titolo esecutivo, non poteva ulteriormente CP_2
4 procedere alla notifica del preavviso di fermo amministrativo de quo costringendo, pertanto, parte ricorrente ad adire questa autorità giudiziaria.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione il ricorso va accolto.
Tenuto conto della posizione processuale dell'ente riscossore, si ritiene equo compensare le spese di lite tra parte ricorrente e CP_2
Le altre spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico dell' e CP_1 si liquidano - in applicazione minimi tariffari avuto riguardo all'attività effettivamente espletata - come in dispositivo disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc dell'11 giugno 2025
IL GIUDICE O.
Claudia Gentile
5