TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17471 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico dott.ssa Romana Di
GI EL FR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50790 / 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Canevari ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Ippolito Nievo n. 62
ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Francesca Tossini ed elettivamente domiciliata presso la sede sociale in
Roma, via Prenestina n. 45
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
16.09.2025.
OGGETTO: controversia in materia di risarcimento danni.
Con atto di citazione regolarmente notificato evocava in giudizio Parte_1
l' (d'ora in poi ) per Controparte_2 CP_1
ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro avvenuto in data 23.07.2018,
Pagina 1 alle ore 08.10 circa, in Roma, a via Sette Metri, quando dopo essere salita sull'autobus della linea 515, targato CP645YE, cadeva procurandosi gravi lesioni;
agiva sia a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1681 cc come trasportata
(chiedendo in questo caso l'accertamento della sua presenza a bordo dell'autobus e la riconducibilità delle lesioni al sinistro indicato) sia a titolo di responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2054 cc (chiedendo in tal caso l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente dell'autobus e dell'Azienda proprietaria dello stesso nella causazione del sinistro e la riconducibilità delle lesioni riportate al sinistro). In ogni caso chiedeva la condanna dell' al risarcimento dei danni CP_1
subiti, quantificati in 76.618,31, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre la liquidazione degli interessi da maggior danno da ritardo sulla somma rivalutata dalla data del sinistro fino al soddisfo, chiedendo altresì che si procedesse anche in via equitativa, con vittoria di spese legali anche stragiudiziali.
Parte attrice dichiarava che, nel giorno e all'orario indicato, mentre era in attesa dell'autobus, cominciava a piovere, che, dopo circa 10 minuti di attesa, sopraggiungeva l'autobus della linea n. 515 e che, salita per prima a bordo, scivolava e cadeva in quanto sia il pavimento sia la maniglia a cui si era appoggiata erano bagnati, specificando che l'acqua colava all'interno del mezzo dal tetto, di essere stata immediatamente soccorsa sia dai passeggeri sia dall'autista che faceva anche sgomberare l'autobus per riportarlo al deposito, tenuto conto delle condizioni di inagibilità. Narrava poi di essere stata trasportata tramite 118 al Policlinico Casilino dove le veniva riscontrata “frattura scomposta femore distale destro” con prognosi di
30 giorni ma di aver rifiutato il ricovero e che poi veniva ricoverata al Policlinico
Gemelli dove subiva un intervento chirurgico. Successivamente la si Parte_1
sottoponeva a trattamenti riabilitativi – fisioterapeutici e a un nuovo intervento chirurgico per la “rimozione della placca e delle viti femore dx”, dovendo anche rinunciare alle vacanze estive, con perdita della caparra per € 1.304,50 e a nulla serviva l'invito alla negoziazione assistita e alla successiva mediazione a cui CP_1
non riteneva di aderire non ravvisando alcuna responsabilità nell'occorso, con
[...]
Pagina 2 conseguente diritto al rimborso delle ulteriori spese per € 3.200,00 di cui € 2.000,00 per l'assistenza stragiudiziale della ed € 1.200,00 Controparte_3
per l'avvio della negoziazione assistita e della mediazione.
Si costituiva in giudizio tardivamente l chiedendo in via preliminare di CP_1
chiamare in giudizio di Roma ai fini della manleva. Per quanto Controparte_4
riguarda la paventata responsabilità del vettore contestava che parte attrice aveva omesso di dimostrare l'esistenza del contrato di trasporto con il deposito del biglietto di viaggio e comunque rilevava la mancata prova del nesso di causalità tra la caduta della e le asserite ma non provate condizioni del mezzo pubblico, Parte_1
paventando anche una possibile responsabilità della stessa parte attrice;
rilevava l'eventuale prescrizione del diritto di controparte. Contestava anche il quantum della pretesa risarcitoria ritenuta eccessiva e non provata. Chiedeva, quindi, in via preliminare la chiamata in causa di di Roma, in via principale nel Controparte_4
merito il rigetto della domanda in quanto infondata e non provata, in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda, di dichiarare Le Assicurazioni di Roma tenute a manlevarla e garantirla.
La causa, previo rigetto dell'istanza di chiamata in causa svolta da parte convenuta in quanto costituitasi tardivamente, è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti,
l'escussione di una testimone e l'espletamento di CTU medico-legale; è stato altresì dato della mancata risposta del legale rappresentante dell all'interrogatorio CP_1
formale. All'udienza del 16.09.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa surroga di questo giudice al giudice titolare assente come da disposizioni del
Presidente f.f. di Sezione, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta (sia pure presente solo come capitoletto non sviluppato nel suo contenuto e non riprodotta nelle conclusioni) si rileva che la costituzione tardiva dell comporta la sua decadenza dal diritto di sollevare eccezioni in senso CP_1
Pagina 3 stretto (come appunto l'eccezione di prescrizione) e ne impedisce la valutazione a questo giudice che ex art. 2938 cc non può rilevarla d'ufficio.
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.
In primo luogo deve rilevarsi come la abbia depositato in atti l'abbonamento Parte_1
annuale all (cd. Metrebus) comprensivo della data indicata come data del CP_1
sinistro; inoltre la sua presenza sull'autobus 515, nel giorno e nell'ora indicata, è confermata sia dalla testimonianza della teste oculare escussa Testimone_1
all'udienza del 26.09.2023, sia dal rapporto di incidente redatto dal conducente del mezzo dove è indicato il nominativo della danneggiata sia dal verbale 118 Ares dove
è dichiarato che “… paz. trovata seduta dentro l'autobus 515…”.
La testimone, anch'essa trasportata sull'autobus 515 in sede di Testimone_1
escussione così ha dichiarato: “il 23.07.2018 mi trovavo sull'autobus n. 515. Erano circa le 8,00/ 8,15 del mattino. Mi ricordo che pioveva copiosamente e che all'interno dell'autobus c'era molta acqua. L'acqua si trova per terra e anche sui sedili e questo in quanto pioveva all'interno della vettura. L'acqua passava attraverso la struttura del mezzo;
i piani di appoggio erano bagnati. Il 23.07.2018 ho visto la signora salire sull'autobus; non la conoscevo prima ma la vedevo in Parte_1
giro nel quartiere. La signora è salita dalla porta davanti, mentre io mi trovavo al centro dell'autobus. Appena salita, ma comunque dopo che l'autobus è ripartito la signora è caduta: le porte erano già chiuse, ma la signora era ancora in piedi. non ricordo se ha appoggiato la mano sulla barra lunga, verticale che serve per sostenersi oppure sulla parte superiore del sedile. Stava di fianco al sedile e mentre faceva il passo è scivolata ed è caduta. L'autista ha quindi soccorso la signora insieme a noi passeggeri, ha fatto scendere tutti e ha detto che l'autobus sarebbe andato al deposito … l'autobus era pieno;
i posti a sedere erano tutti occupati e
c'era molta gente in piedi … cadendo la signora è finita con una gamba sotto il sedile, ma non so dire quale gamba, se la destra o la sinistra;
non so neppure dire se sia finita sotto i sedili del lato destro o del lato sinistro … Io ero seduta sul lato destro dell'autobus e guardavo verso l'autista; la signora è salita dalla porta
Pagina 4 anteriore lato destro ed è caduta sul lato sinistro … la signora successivamente mi ha cercato, tramite un('a)mica comune”.
Risulta quindi provata non solo la circostanza che parte attrice sia scivolata appena dopo essere salita sul mezzo pubblico ma anche le condizioni del mezzo bagnato non soltanto sulla pavimentazione e sui sedili (che verosimilmente poteva essere addebitato in qualche misura all'utenza stante la giornata piovosa) ma nel quale l'acqua piovana percolava anche dal tetto. Nessuna responsabilità della pur Parte_1
dedotta sia pure genericamente, è stata provata.
Pertanto la domanda può trovare accoglimento sia ex art. 1681 cc in quanto a fronte della dimostrazione del contratto intercorso con l' , dell'effettiva presenza di CP_1
parte attrice sul mezzo in qualità di trasportata e della riconducibilità delle lesioni subite alle condizioni dell'autobus l non ha fornito alcuna prova di aver CP_1
predisposto tutti i mezzi per impedire il verificarsi del danno sia ex art. 2043 cc stante l'evidente colpa dell'Azienda proprietaria del mezzo nell'effettuare il servizio pubblico in una situazione di palese pericolosità per l'utenza, oltre alla ricorrenza del fatto illecito e della derivazione dallo stesso delle lesioni lamentate da parte attrice.
Ciò premesso, in ordine al quantum della pretesa di parte attrice, occorre rilevare che la CTU designata dott.ssa - il cui elaborato si condivide - ha Persona_1
riconosciuto il nesso causale tra il sinistro e le lesioni a carico dell'attrice, descritte come: “frattura scomposta diafisi distale femore”.
La CTU ha quindi concluso il proprio elaborato riconoscendo alla 50 gg. di Parte_1
I.T.A., 60 gg. di I.T.P. al 50% ed un 14% di invalidità permanente, con postumi che non possono avere miglioramenti, senza alcun danno fisiognomico e prevedibili spese future;
il CTU ha riconosciuto come congrue le spese mediche documentate per un totale di € 800,00.
Ciò posto, per la liquidazione dei suddetti danni questo giudice ritiene di applicare le tabelle redatte dal Tribunale di Roma nel 2025 che per la loro costruzione garantiscono la massima aderenza ai criteri individuati dall'art. 138 CdA. Tale disposizione, infatti, prevede che la tabella si fondi sul sistema a punto variabile in
Pagina 5 funzione dell'età e del grado di invalidità del danneggiato e che il valore economico del punto sia in funzione crescente della percentuale di invalidità e dell'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che, quindi, cresca in modo più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi;
cioè il legislatore ha chiaramente indicato che ciascun punto di invalidità deve essere non solo di valore superiore a quello precedente ma che l'incremento deve essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi.
Questo criterio appare soddisfatto dalle tabelle del Tribunale di Roma.
Pertanto, il cd. danno biologico subito dall'attrice (che all'epoca del sinistro aveva 70 anni), può essere così valutato:
- € 6.512,50 per invalidità temporanea totale;
- € 3.907,50 per invalidità temporanea parziale al 50%.;
- € 28.331,82 per invalidità permanente. per un totale, a titolo risarcitorio del danno biologico, di € 38.751,82.
A titolo di danno morale, (potendosi astrattamente qualificare il fatto dedotto in giudizio come reato), inteso quale sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione, e tenuto conto dell'entità delle lesioni, dei patemi d'animo e dei disagi sofferti dall'attrice a seguito dei traumi riportati, degli interventi chirurgici subiti e dei vari controlli medici e diagnostici cui si è dovuta sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica e per riprendere la pregressa condizione di vita, appare, infine, equo aumentare la somma indicata del 14,5%, (valore medio indicato dalle Tabelle del Tribunale di Roma in relazione alla percentuale di danno biologico riconosciuto) e quindi di € 5.619,00.
Alla luce delle valutazioni della CTU va liquidato in favore di Parte_1
l'importo di € 38.751,82 a titolo di danno biologico, € 800,00 a titolo di rimborso spese mediche ed € 5.619,00 a titolo di danno morale e quindi nel complesso €
45.170,82.
Pagina 6 Viene poi riconosciuto da questo giudice il diritto al rimborso di € 1.304,50 anticipate da parte attrice per il periodo estivo e di cui non ha potuto verosimilmente usufruire stante la stretta successione del periodo prenotato (04.08.2018/14.08.2018) con la data dell'infortunio e dell'intervento chirurgico con connesso ricovero ospedaliero, tenuto conto anche della gravità delle lesioni subite. Inoltre viene riconosciuto a parte attrice il diritto al rimborso degli importi di € 320,00 sostenuti per la riabilitazione motoria, di € 300,00 per il rimborso spese dell'ambulanza e di € 397,00 per i taxi;
per un importo complessivo pari ad € 47.492,32.
Nessun altro danno risulta provato.
Non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
dalla sentenza all'effettivo soddisfo saranno invece dovuti gli interessi di mora in misura legale.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU definitivamente liquidate in € 650,00 oltre
IVA, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 nella misura ritenuta congrua (compresa tra il minimo e il medio dei valori) tenuto conto delle questioni giuridiche trattate di non particolare difficoltà e dell'istruttoria non particolarmente complessa.
Nulla viene liquidato per le spese stragiudiziali della che non è parte del Parte_2
presente giudizio, tenuto anche conto che sono state depositate solo due mail alla stessa riferite e che in merito alla liquidazione delle spese stragiudiziali le due
Pagina 7 sentenze della Corte di Cassazione Civile citate da parte attrice a sostegno della propria richiesta (n. 2275/2006 e n. 11606/2005) dopo aver chiarito il diritto del danneggiato di farsi assistere da un professionista anche nella fase stragiudiziale riconoscono il diritto al rimborso delle spese sostenute in tale fase ma nel caso in esame alcun pagamento alla - ammesso che possa qualificarsi come Parte_2
professionista - è stato dichiarato o provato.
Invece per la negoziazione assistita e mediazione questo giudice riconosce l'importo di € 504,00 per la fase dell'attivazione della negoziazione assistita;
importo ritenuto congruo in quanto parte attrice nella comparsa conclusionale aveva ridotto la richiesta ad € 982,00 (in citazione aveva chiesto € 1.200,00) per entrambe le procedure tentate
(negoziazione assistita e mediazione) ma la tentata mediazione appare ultronea a questo giudice alla luce della precedente tentata negoziazione assistita poiché nel caso in esame non si verte in materia obbligatoriamente soggetta a tale condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna in persona del legale CP_5
rappresentante pro tempore, a risarcire a il complessivo Parte_1
importo di € 47.492,32, oltre lucro cessante e interessi come da parte motiva;
- condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
rifondere a le spese di lite del presente giudizio, che liquida Parte_1
in € 790,00 per spese vive, € 4.500,00 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, oltre spese di lite per la tentata negoziazione assistita liquidate €
504,00 oltre accessori di legge;
- pone le spese di CTU, liquidate in € 650,00 oltre IVA, definitivamente a carico di . CP_1
Roma, 12.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Romana Di GI EL FR
Pagina 8