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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 13/09/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice Giulia Paoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 721 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con atto di citazione notificato il 14.10.2024 da:
(c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(TN) e ivi residente in [...];
(c.f. ), nato il [...] a Parte_2 C.F._2
Rovereto (TN) e residente in [...];
(c.f. ), nata il [...] a Parte_3 C.F._3
Rovereto (TN) e ivi residente in [...]; tutti rappresentati e difese, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.
Massimiliano Versini e Rodolfo Matteotti ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Arco (TN), via S. Andrea, n. 53;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. , nato il [...] a Controparte_1 C.F._4
Rovereto e ivi residente in [...]; rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Paola Labriola ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Rovereto (TN), vicolo
Tintori n. 8;
PARTE CONVENUTA
In punto di: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
Conclusioni
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1 Nel merito
- accertata l'irregolarità della luce presente sul lato Est della p.ed. 1117/2, condannare il signor a renderla conforme alle prescrizioni di cui all'art. CP_1
901 cc e quindi a munirla di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza, di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati e ad alzare il lato inferiore del foro ad un'altezza non inferiore a due metri dal livello finito del pavimento della stanza alla quale fornisce luce e aria;
- in subordine, nell'ipotesi in cui si ritenesse che successivamente ai lavori di ristrutturazione la luce sia stata trasformata in veduta, accertata l'inesistenza di una servitù di veduta a carico della p.ed. 1102/2 ed accertata la violazione delle distanze prescritte dall'art. 905 cc, condannare il signor a demolire e chiudere la CP_1 veduta illegittima e conseguentemente a regolarizzare la luce ai sensi degli artt. 901
e 902 cc;
- condannare il convenuto a pagare agli attori in solido tra loro l'importo di 50,00 €
a titolo di misura coercitiva ex art. 614 bis cpc per ogni giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'auspicata sentenza di accoglimento, fino all'effettiva esecuzione delle condanne in essa contenute;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, accessori di legge compensi;
- condannare il signor al pagamento di una somma equitativamente CP_1 determinata ai sensi degli artt. 91 e 96 co.3 cpc per aver rifiutato immotivatamente la proposta conciliativa formulata dal giudice” (cfr. note di trattazione scritta del
05.09.2025)
Parte convenuta:
“Voglia l'On. le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale dichiarare:
- In via preliminare inammissibile la domanda attorea per assenza di indicazione nell'atto di citazione dei diritti da tutelare e dei diritti che si assumono violati;
2 - Nel merito rigettare tutte le domande attoree così come proposte siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti.
- In ogni caso con rifusione integrale di competenze, onorari e spese di giudizio oltre addizionali di legge (IVA, CNPA e 15% spese gen.), delle spese di mediazione (doc
9) e delle eventuali spese di CTU a nominarsi” (cfr. note di trattazione scritta del
04.09.2025).
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione notificato il 14.10.2024 il nudo proprietario e la nuda proprietaria della p.m. 4 della p.ed. 1102/2 in C.C. Rovereto, e Pt_2 Parte_3
, nonché l'usufruttuario di tale particella edificiale, , hanno
[...] Parte_1 convenuto in giudizio il proprietario della p.ed. 1117/2 in C.C. Rovereto, CP_1
esponendo:
[...]
- che sulla facciata est dell'immobile del convenuto, a confine con la loro particella, sarebbe sempre stata esistente una luce irregolare non conforme alle caratteristiche di cui all'art. 901 c.c. (cfr. doc. 2 di parte attrice);
- che nonostante il dissenso espresso da alla richiesta di di Parte_1 CP_1 procedere all'ampliamento di tale luce, quest'ultimo, con SCIA del 14.03.2024 sub prot. 16523/2024 (doc. 3 di parte attrice), avrebbe provveduto al suo illegittimo ampliamento, abbassando il davanzale di almeno 27 cm, come risulterebbe dallo stato di raffronto allegato alla relazione tecnica redatta del tecnico del convenuto
(doc. 5 di parte attrice);
- che ai sensi dell'art. 902 c.c. sarebbe loro facoltà, per giunta imprescrittibile, ottenere la regolarizzazione della luce senza che il convenuto possa opporre l'eventuale usucapione della servitù di mantenere la luce irregolare, in quanto servitù negativa e non appratente;
- che, in subordine, laddove la luce dovesse essere qualificata come veduta, essa sarebbe a distanza inferiore a quella stabilita dall'art. 905 c.c. (in quanto collocata a meno di un metro e mezzo dal loro fondo) e ne andrebbe pertanto ordinata la chiusura, non sussistendo a favore del fondo di alcun diritto a mantenere la CP_1 veduta a distanza inferiore a quella legale rispetto al loro fondo (actio negatoria servitutis).
3 1.1. Sulla base di quanto esposto , e insistono nelle Pt_1 Pt_2 Parte_3 conclusioni indicate in epigrafe.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 24.01.2025 si è costituito in giudizio, contestando in fatto e in diritto la Controparte_2 ricostruzione attorea, chiedendo il rigetto, in rito e nel merito, delle relative pretese e con vittoria delle spese di causa.
2.1. In particolare, secondo il convenuto le domande di parte attrice sarebbero anzitutto inammissibili:
- per carenza di interesse, posto che dalla veduta realizzata sulla facciata est della p.ed. 1117/2 in C.C. Rovereto non deriverebbe la lesione di alcun diritto degli attori
(in specie non della privacy, non incisa dalla veduta posto che non consentirebbe l'affaccio sulla proprietà attorea, né del diritto a edificare, non sussistente);
- in quanto generiche, non essendo stati chiaramente indicati i diritti di cui si domanderebbe tutela.
2.2. Nel merito le pretese attoree sarebbero comunque infondate posto che:
- la finestra oggetto di causa sarebbe una veduta (e non invece una luce come sostenuto dai ) e tale sarebbe sin dal 1961, come risulterebbe dalla licenza a Parte_3 costruire n. 3527/1/61, nella quale sono rappresentate in facciata est due finestre di dimensioni 1,10 x 1,45 metri, regolarmente approvate (doc. 4 di parte convenuta);
- in ogni caso il convenuto avrebbe usucapito il diritto di mantenere la veduta essendola stessa insistente in loco da circa 63 e trattandosi di servitù apparente.
3. All'udienza del 16.04.2025, interrogate liberamente le parti e formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., accolta dagli attori ma rigettata dal convenuto, la giudice, ritenuta la causa matura, ha fissato l'udienza a trattazione scritta dell'08.09.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4. Con ordinanza del 09.09.2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, vanno anzitutto esaminate le eccezioni di rito formulate dal convenuto.
5.1. Entrambe le eccezioni sono manifestamente infondate: gli attori agiscono a tutela del loro diritto di proprietà, che sarebbe leso, a seconda dell'inquadramento giuridico seguito, tanto dalla presenza di una luce irregolare, quanto dalla presenza di
4 una veduta a distanza inferiore a quella legale, al fine quindi di ottenerne l'eliminazione e conseguentemente la cessazione della lesione.
5.2. Tali rilievi consentono di superare agevolmente sia l'eccezione di carenza di interesse, che coincide con l'interesse a tutela la proprietà, sia l'eccezione di genericità della domanda per mancata individuazione del diritto di cui si chiede tutela, che coincide appunto con il diritto di proprietà.
6. Si deve quindi passare all'esame del merito delle domande attoree ex art. 902 e
949 c.c., a questo fine, tuttavia, vanno svolte alcune premesse generali in punto di luci e vedute.
6.1. Ai sensi dell'art. 900 c.c. le finestre (o aperture) si distinguono in luci (artt. 901 e ss. c.c.), se consentono il passaggio di luce e aria ma non di affacciarsi sul fondo del vicino, e in vedute (o prospetti) (artt. artt. 905 e ss. c.c.) se, oltre a consentire il passaggio di luce e aria, permettono altresì di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.
6.1.1. In base all'art. 901 c.c., inoltre, le luci, per essere regolari, debbono possedere cumulativamente tutti i requisiti previsti da tale norma e quindi:
1. devono essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo, le cui maglie (misurate internamente) non possono essere superiori a tre centimetri quadrati;
2. il lato inferiore deve rispettare un duplice requisito di altezza: anzitutto deve essere collocato a una quota dal pavimento della costruzione che si vuole munire di luci non inferiore a 2,50 m, ovvero a 2,00 m, a seconda che le luci siano da realizzare al primo piano o piani superiori al primo;
in secondo luogo il lato inferiore della luce deve essere collocato ad altezza non minore di 2,50 metri dal suolo del fondo del vicino (“a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa”, cfr. art. 901, n. 3 c.c.).
6.1.2. Ai sensi dell'art. 902, co. 1 c.c., le aperture (o finestre) che non abbiano i caratteri della veduta (e dunque non consentano l'affaccio) sono luci, eventualmente irregolari allorché non rispettino le prescrizioni di cui all'art. 901 c.c., tertium non datur (cfr. Cass. Sez. 2, 17/11/2021, n. 34824, Rv. 662867 – 01); in base al
5 successivo comma 2, nel caso di luci irregolari il vicino ha la facoltà, imprescrittibile in quanto inerente al diritto di proprietà, di ottenerne la regolarizzazione (art. 902, co.
2 c.c.).
6.1.3. Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, non è possibile usucapire il diritto a mantenere una servitù di luce irregolare in quanto servitù negativa e non apparente (così Cass. Sez. 2, 19/06/2023, n. 17475, Rv. 668062 – 01 citata da parte attrice, ma anche Cass. Sez. 2, 19/10/2005, n. 20200, Rv. 584212 – 01, nonché Cass.
Sez. 2, 17/06/2004, n. 11343, Rv. 573685 – 01).
6.2. Quanto alle vedute, esse possono essere oggetto di un diritto (il diritto di veduta, per l'appunto), che tuttavia può avere due diverse nature: può essere cioè iure proprietatis ovvero iure servitutis.
6.2.1. La prima ipotesi (diritto di veduta iure proprietatis) ricorre quando la veduta viene aperta nel rispetto delle distanze prescritte: in questo caso, infatti, l'apertura della veduta rientra fra le facoltà del proprietario.
6.2.2. Il diritto di veduta sorge invece iure servitutis allorché la veduta sia aperta a distanza inferiore da quella prescritta dalla legge e vi sia un titolo - derivativo o originario - che ne consenta l'apertura e il mantenimento;
in questo caso il diritto di veduta integra il contenuto (positivo) di un diritto di servitù di aprire e/o mantenere la veduta a distanza inferiore a quella legale;
in questo senso la Cassazione ha affermato che "il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, in assenza di specifici titoli, negoziali o a titolo originario...,
l'acquisto della servitù di veduta, con la conseguenza che una mera situazione di fatto, concretantesi nell'esistenza, a distanza inferiore a quella prescritta dall'art.
905 c.c., di aperture che consentano l'inspectio e la prospectio in alienum, non è di per sé suscettibile di tutela in via petitoria" ai sensi dell'art. 907 c.c. (Cass.
11956/2009).
6.3. Fatte queste premesse, si può affrontare il caso di specie.
6.3.1. Fino all'ampliamento operato a seguito della SCIA del 2024, la finestra in facciata est della p.ed. 1117/2 in C.C. Rovereto era qualificabile come luce irregolare, in quanto, trovandosi a circa due metri dal pavimento del piano primo, non consentiva l'affaccio, tuttavia era priva di alcuni dei requisiti previsti dall'art. 6 901 c.c. (in specie non era munita di inferriate e non si trovava all'altezza minima del pavimento prescritta). Tale conclusione si ricava:
- dalla stato di raffronto allegato alla relazione del tecnico di parte convenuta (cfr. doc. 5 di parte attrice), dal quale risulta come la finestra in questione si trovasse a circa 1.97 metri dal pavimento;
- dalla disamina del doc. 12 di parte attrice, dalla cui consultazione emerge in tutta evidenza il diverso e ben molto più elevato livello dal pavimento a cui la finestra de quo era collocata rispetto agli altri fori, pacificamente qualificabili come vedute;
in sede di interrogatorio libero il convenuto ha confermato che prima della SCIA del
2024 la finestra in questione era quella di cui al citato documento 12 (cfr. verbale del
16.04.2025).
6.3.2. Successivamente all'ampliamento operato con la del 2024, l'affaccio CP_3 risulta consentito e pertanto la luce irregolare è stata trasformata in veduta.
6.3.3. È incontestato, e comunque emerge documentalmente, che la nuova veduta si trovi a confine fra la p.m. 4 della p.ed. 1102 c.c. e la p.ed. 1117/2, e quindi sia stata realizzata a distanza inferiore da quella prescritta dall'art. 905 c.c., che consente l'apertura di vedute purché alla distanza di 1,50 metri dal confine del vicino.
6.3.4. Parte convenuta, tuttavia, non ha dimostrato di avere diritto a realizzare
(prima) e a mantenere (poi) detta veduta a distanza inferiore a quella legale: in altre parole non ha provato il proprio diritto di veduta iure servitutis; diritto che CP_1 non può discendere né dalla licenza a costruire del 1961, che pacificamente non è titolo per la costituzione di servitù, né sull'usucapione, posto che, per quanto argomentato al paragrafo 6.3.1., prima del 2024 la veduta non c'era, esistendo unicamente una luce irregolare.
6.4. Alla luce di quanto argomentato, quindi, si accerta l'insussistenza del diritto di servitù a realizzare e mantenere la veduta esistente sul lato est della p.ed. 1117/2 in
C.C. Rovereto, indicata con freccia rossa nel doc. 12 di parte attrice e che costituisce parte integrante della presente sentenza, a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 905 c.c. dal confine con la p.m. 4 della p.ed. 1102/2 in C.C. Rovereto;
pertanto, si condanna alla eliminazione o all'arretramento di tale veduta nel Controparte_1
7 rispetto delle distanze di legge, entro trenta giorni dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza.
6.4.1. Si condanna altresì ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al Controparte_1 pagamento, a favore degli attori, della somma complessiva di € 25,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del presente provvedimento una volta decorso il termine sopra indicato.
7. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. ACCERTA l'insussistenza del diritto di servitù a realizzare e mantenere la veduta esistente sul lato est della p.ed. 1117/2 in C.C. Rovereto, indicata con freccia rossa nel doc. 12 di parte attrice e che costituisce parte integrante della presente sentenza, a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 905 c.c. dal confine con la p.m. 4 della p.ed. 1102/2 in C.C. Rovereto;
2. CONDANNA alla eliminazione o all'arretramento nel Controparte_1 rispetto delle distanze di legge della veduta di cui al punto 1, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
3. CONDANNA ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al Controparte_1 pagamento, a favore degli attori, della somma complessiva di € 25,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del presente provvedimento una volta decorso il termine di cui al punto 2;
4. CONDANNA al pagamento a favore di , e Controparte_1 Pt_1 Pt_2
delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € Parte_3
3.809,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. per legge.
Così deciso in Rovereto 13/09/2025
La giudice
Giulia Paoli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice Giulia Paoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 721 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con atto di citazione notificato il 14.10.2024 da:
(c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(TN) e ivi residente in [...];
(c.f. ), nato il [...] a Parte_2 C.F._2
Rovereto (TN) e residente in [...];
(c.f. ), nata il [...] a Parte_3 C.F._3
Rovereto (TN) e ivi residente in [...]; tutti rappresentati e difese, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.
Massimiliano Versini e Rodolfo Matteotti ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Arco (TN), via S. Andrea, n. 53;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. , nato il [...] a Controparte_1 C.F._4
Rovereto e ivi residente in [...]; rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Paola Labriola ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Rovereto (TN), vicolo
Tintori n. 8;
PARTE CONVENUTA
In punto di: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
Conclusioni
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1 Nel merito
- accertata l'irregolarità della luce presente sul lato Est della p.ed. 1117/2, condannare il signor a renderla conforme alle prescrizioni di cui all'art. CP_1
901 cc e quindi a munirla di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza, di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati e ad alzare il lato inferiore del foro ad un'altezza non inferiore a due metri dal livello finito del pavimento della stanza alla quale fornisce luce e aria;
- in subordine, nell'ipotesi in cui si ritenesse che successivamente ai lavori di ristrutturazione la luce sia stata trasformata in veduta, accertata l'inesistenza di una servitù di veduta a carico della p.ed. 1102/2 ed accertata la violazione delle distanze prescritte dall'art. 905 cc, condannare il signor a demolire e chiudere la CP_1 veduta illegittima e conseguentemente a regolarizzare la luce ai sensi degli artt. 901
e 902 cc;
- condannare il convenuto a pagare agli attori in solido tra loro l'importo di 50,00 €
a titolo di misura coercitiva ex art. 614 bis cpc per ogni giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'auspicata sentenza di accoglimento, fino all'effettiva esecuzione delle condanne in essa contenute;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, accessori di legge compensi;
- condannare il signor al pagamento di una somma equitativamente CP_1 determinata ai sensi degli artt. 91 e 96 co.3 cpc per aver rifiutato immotivatamente la proposta conciliativa formulata dal giudice” (cfr. note di trattazione scritta del
05.09.2025)
Parte convenuta:
“Voglia l'On. le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale dichiarare:
- In via preliminare inammissibile la domanda attorea per assenza di indicazione nell'atto di citazione dei diritti da tutelare e dei diritti che si assumono violati;
2 - Nel merito rigettare tutte le domande attoree così come proposte siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti.
- In ogni caso con rifusione integrale di competenze, onorari e spese di giudizio oltre addizionali di legge (IVA, CNPA e 15% spese gen.), delle spese di mediazione (doc
9) e delle eventuali spese di CTU a nominarsi” (cfr. note di trattazione scritta del
04.09.2025).
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione notificato il 14.10.2024 il nudo proprietario e la nuda proprietaria della p.m. 4 della p.ed. 1102/2 in C.C. Rovereto, e Pt_2 Parte_3
, nonché l'usufruttuario di tale particella edificiale, , hanno
[...] Parte_1 convenuto in giudizio il proprietario della p.ed. 1117/2 in C.C. Rovereto, CP_1
esponendo:
[...]
- che sulla facciata est dell'immobile del convenuto, a confine con la loro particella, sarebbe sempre stata esistente una luce irregolare non conforme alle caratteristiche di cui all'art. 901 c.c. (cfr. doc. 2 di parte attrice);
- che nonostante il dissenso espresso da alla richiesta di di Parte_1 CP_1 procedere all'ampliamento di tale luce, quest'ultimo, con SCIA del 14.03.2024 sub prot. 16523/2024 (doc. 3 di parte attrice), avrebbe provveduto al suo illegittimo ampliamento, abbassando il davanzale di almeno 27 cm, come risulterebbe dallo stato di raffronto allegato alla relazione tecnica redatta del tecnico del convenuto
(doc. 5 di parte attrice);
- che ai sensi dell'art. 902 c.c. sarebbe loro facoltà, per giunta imprescrittibile, ottenere la regolarizzazione della luce senza che il convenuto possa opporre l'eventuale usucapione della servitù di mantenere la luce irregolare, in quanto servitù negativa e non appratente;
- che, in subordine, laddove la luce dovesse essere qualificata come veduta, essa sarebbe a distanza inferiore a quella stabilita dall'art. 905 c.c. (in quanto collocata a meno di un metro e mezzo dal loro fondo) e ne andrebbe pertanto ordinata la chiusura, non sussistendo a favore del fondo di alcun diritto a mantenere la CP_1 veduta a distanza inferiore a quella legale rispetto al loro fondo (actio negatoria servitutis).
3 1.1. Sulla base di quanto esposto , e insistono nelle Pt_1 Pt_2 Parte_3 conclusioni indicate in epigrafe.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 24.01.2025 si è costituito in giudizio, contestando in fatto e in diritto la Controparte_2 ricostruzione attorea, chiedendo il rigetto, in rito e nel merito, delle relative pretese e con vittoria delle spese di causa.
2.1. In particolare, secondo il convenuto le domande di parte attrice sarebbero anzitutto inammissibili:
- per carenza di interesse, posto che dalla veduta realizzata sulla facciata est della p.ed. 1117/2 in C.C. Rovereto non deriverebbe la lesione di alcun diritto degli attori
(in specie non della privacy, non incisa dalla veduta posto che non consentirebbe l'affaccio sulla proprietà attorea, né del diritto a edificare, non sussistente);
- in quanto generiche, non essendo stati chiaramente indicati i diritti di cui si domanderebbe tutela.
2.2. Nel merito le pretese attoree sarebbero comunque infondate posto che:
- la finestra oggetto di causa sarebbe una veduta (e non invece una luce come sostenuto dai ) e tale sarebbe sin dal 1961, come risulterebbe dalla licenza a Parte_3 costruire n. 3527/1/61, nella quale sono rappresentate in facciata est due finestre di dimensioni 1,10 x 1,45 metri, regolarmente approvate (doc. 4 di parte convenuta);
- in ogni caso il convenuto avrebbe usucapito il diritto di mantenere la veduta essendola stessa insistente in loco da circa 63 e trattandosi di servitù apparente.
3. All'udienza del 16.04.2025, interrogate liberamente le parti e formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., accolta dagli attori ma rigettata dal convenuto, la giudice, ritenuta la causa matura, ha fissato l'udienza a trattazione scritta dell'08.09.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4. Con ordinanza del 09.09.2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, vanno anzitutto esaminate le eccezioni di rito formulate dal convenuto.
5.1. Entrambe le eccezioni sono manifestamente infondate: gli attori agiscono a tutela del loro diritto di proprietà, che sarebbe leso, a seconda dell'inquadramento giuridico seguito, tanto dalla presenza di una luce irregolare, quanto dalla presenza di
4 una veduta a distanza inferiore a quella legale, al fine quindi di ottenerne l'eliminazione e conseguentemente la cessazione della lesione.
5.2. Tali rilievi consentono di superare agevolmente sia l'eccezione di carenza di interesse, che coincide con l'interesse a tutela la proprietà, sia l'eccezione di genericità della domanda per mancata individuazione del diritto di cui si chiede tutela, che coincide appunto con il diritto di proprietà.
6. Si deve quindi passare all'esame del merito delle domande attoree ex art. 902 e
949 c.c., a questo fine, tuttavia, vanno svolte alcune premesse generali in punto di luci e vedute.
6.1. Ai sensi dell'art. 900 c.c. le finestre (o aperture) si distinguono in luci (artt. 901 e ss. c.c.), se consentono il passaggio di luce e aria ma non di affacciarsi sul fondo del vicino, e in vedute (o prospetti) (artt. artt. 905 e ss. c.c.) se, oltre a consentire il passaggio di luce e aria, permettono altresì di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.
6.1.1. In base all'art. 901 c.c., inoltre, le luci, per essere regolari, debbono possedere cumulativamente tutti i requisiti previsti da tale norma e quindi:
1. devono essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo, le cui maglie (misurate internamente) non possono essere superiori a tre centimetri quadrati;
2. il lato inferiore deve rispettare un duplice requisito di altezza: anzitutto deve essere collocato a una quota dal pavimento della costruzione che si vuole munire di luci non inferiore a 2,50 m, ovvero a 2,00 m, a seconda che le luci siano da realizzare al primo piano o piani superiori al primo;
in secondo luogo il lato inferiore della luce deve essere collocato ad altezza non minore di 2,50 metri dal suolo del fondo del vicino (“a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa”, cfr. art. 901, n. 3 c.c.).
6.1.2. Ai sensi dell'art. 902, co. 1 c.c., le aperture (o finestre) che non abbiano i caratteri della veduta (e dunque non consentano l'affaccio) sono luci, eventualmente irregolari allorché non rispettino le prescrizioni di cui all'art. 901 c.c., tertium non datur (cfr. Cass. Sez. 2, 17/11/2021, n. 34824, Rv. 662867 – 01); in base al
5 successivo comma 2, nel caso di luci irregolari il vicino ha la facoltà, imprescrittibile in quanto inerente al diritto di proprietà, di ottenerne la regolarizzazione (art. 902, co.
2 c.c.).
6.1.3. Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, non è possibile usucapire il diritto a mantenere una servitù di luce irregolare in quanto servitù negativa e non apparente (così Cass. Sez. 2, 19/06/2023, n. 17475, Rv. 668062 – 01 citata da parte attrice, ma anche Cass. Sez. 2, 19/10/2005, n. 20200, Rv. 584212 – 01, nonché Cass.
Sez. 2, 17/06/2004, n. 11343, Rv. 573685 – 01).
6.2. Quanto alle vedute, esse possono essere oggetto di un diritto (il diritto di veduta, per l'appunto), che tuttavia può avere due diverse nature: può essere cioè iure proprietatis ovvero iure servitutis.
6.2.1. La prima ipotesi (diritto di veduta iure proprietatis) ricorre quando la veduta viene aperta nel rispetto delle distanze prescritte: in questo caso, infatti, l'apertura della veduta rientra fra le facoltà del proprietario.
6.2.2. Il diritto di veduta sorge invece iure servitutis allorché la veduta sia aperta a distanza inferiore da quella prescritta dalla legge e vi sia un titolo - derivativo o originario - che ne consenta l'apertura e il mantenimento;
in questo caso il diritto di veduta integra il contenuto (positivo) di un diritto di servitù di aprire e/o mantenere la veduta a distanza inferiore a quella legale;
in questo senso la Cassazione ha affermato che "il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, in assenza di specifici titoli, negoziali o a titolo originario...,
l'acquisto della servitù di veduta, con la conseguenza che una mera situazione di fatto, concretantesi nell'esistenza, a distanza inferiore a quella prescritta dall'art.
905 c.c., di aperture che consentano l'inspectio e la prospectio in alienum, non è di per sé suscettibile di tutela in via petitoria" ai sensi dell'art. 907 c.c. (Cass.
11956/2009).
6.3. Fatte queste premesse, si può affrontare il caso di specie.
6.3.1. Fino all'ampliamento operato a seguito della SCIA del 2024, la finestra in facciata est della p.ed. 1117/2 in C.C. Rovereto era qualificabile come luce irregolare, in quanto, trovandosi a circa due metri dal pavimento del piano primo, non consentiva l'affaccio, tuttavia era priva di alcuni dei requisiti previsti dall'art. 6 901 c.c. (in specie non era munita di inferriate e non si trovava all'altezza minima del pavimento prescritta). Tale conclusione si ricava:
- dalla stato di raffronto allegato alla relazione del tecnico di parte convenuta (cfr. doc. 5 di parte attrice), dal quale risulta come la finestra in questione si trovasse a circa 1.97 metri dal pavimento;
- dalla disamina del doc. 12 di parte attrice, dalla cui consultazione emerge in tutta evidenza il diverso e ben molto più elevato livello dal pavimento a cui la finestra de quo era collocata rispetto agli altri fori, pacificamente qualificabili come vedute;
in sede di interrogatorio libero il convenuto ha confermato che prima della SCIA del
2024 la finestra in questione era quella di cui al citato documento 12 (cfr. verbale del
16.04.2025).
6.3.2. Successivamente all'ampliamento operato con la del 2024, l'affaccio CP_3 risulta consentito e pertanto la luce irregolare è stata trasformata in veduta.
6.3.3. È incontestato, e comunque emerge documentalmente, che la nuova veduta si trovi a confine fra la p.m. 4 della p.ed. 1102 c.c. e la p.ed. 1117/2, e quindi sia stata realizzata a distanza inferiore da quella prescritta dall'art. 905 c.c., che consente l'apertura di vedute purché alla distanza di 1,50 metri dal confine del vicino.
6.3.4. Parte convenuta, tuttavia, non ha dimostrato di avere diritto a realizzare
(prima) e a mantenere (poi) detta veduta a distanza inferiore a quella legale: in altre parole non ha provato il proprio diritto di veduta iure servitutis; diritto che CP_1 non può discendere né dalla licenza a costruire del 1961, che pacificamente non è titolo per la costituzione di servitù, né sull'usucapione, posto che, per quanto argomentato al paragrafo 6.3.1., prima del 2024 la veduta non c'era, esistendo unicamente una luce irregolare.
6.4. Alla luce di quanto argomentato, quindi, si accerta l'insussistenza del diritto di servitù a realizzare e mantenere la veduta esistente sul lato est della p.ed. 1117/2 in
C.C. Rovereto, indicata con freccia rossa nel doc. 12 di parte attrice e che costituisce parte integrante della presente sentenza, a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 905 c.c. dal confine con la p.m. 4 della p.ed. 1102/2 in C.C. Rovereto;
pertanto, si condanna alla eliminazione o all'arretramento di tale veduta nel Controparte_1
7 rispetto delle distanze di legge, entro trenta giorni dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza.
6.4.1. Si condanna altresì ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al Controparte_1 pagamento, a favore degli attori, della somma complessiva di € 25,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del presente provvedimento una volta decorso il termine sopra indicato.
7. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. ACCERTA l'insussistenza del diritto di servitù a realizzare e mantenere la veduta esistente sul lato est della p.ed. 1117/2 in C.C. Rovereto, indicata con freccia rossa nel doc. 12 di parte attrice e che costituisce parte integrante della presente sentenza, a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 905 c.c. dal confine con la p.m. 4 della p.ed. 1102/2 in C.C. Rovereto;
2. CONDANNA alla eliminazione o all'arretramento nel Controparte_1 rispetto delle distanze di legge della veduta di cui al punto 1, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
3. CONDANNA ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al Controparte_1 pagamento, a favore degli attori, della somma complessiva di € 25,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del presente provvedimento una volta decorso il termine di cui al punto 2;
4. CONDANNA al pagamento a favore di , e Controparte_1 Pt_1 Pt_2
delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € Parte_3
3.809,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. per legge.
Così deciso in Rovereto 13/09/2025
La giudice
Giulia Paoli
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