Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 04/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 842/2021
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 842/2021, promossa da:
(C.F. ), con sede in Milano, rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e Michele Del Bene, elettivamente domiciliata come in atti.
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1
), corrente in rappresentata e difesa dall'avv. Quirino CICCOCIOPPO, P.IVA_2 CP_1 elettivamente domiciliata come in atti.
CONVENUTA
OGGETTO: azione di pagamento
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.10.24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note scritte: pagina 1 di 22
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito (azzerate come da elenchi che si producono sub
ALL. B – C), interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione V. € 48.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture riepilogate negli elenchi prodotti sub ALL. D - E, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le Note Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo. IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da Parte_1
Parte parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di CP_1 CP_1 pagina 2 di 22 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: • Parte_1 Parte_1 sorte capitale, • interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, • interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare Parte_1 CP_1
l' al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse CP_1 Parte_1 ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1 dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN
OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
La convenuta: “[…] Si riporta integralmente a tutti i propri scritti difensivi chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate. Inoltre, si riporta a tutte le deduzioni, eccezioni e contestazioni presenti nei verbali d'udienza. Infine, impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito […]”.
FATTO E PROCESSO
1. Con atto di citazione del 27.4.21, la a agito in giudizio nei confronti della Parte_1
Cont (di seguito, , Controparte_2 assumendo – in sintesi per quanto d'interesse – che: a) essa era divenuta titolare verso la pagina 3 di 22 convenuta – in virtù di una serie di atti di cessione di credito pro soluto conclusi, attraverso scritture private autenticate, con diciassette società che avevano eseguito prestazioni di Cont fornitura e di servizi in favore della - dei relativi diritti di credito (comprensivi di capitale, per complessivi €. 1.740.161,13, di interessi moratori sulle relative fatture, rimaste impagate, di interessi anatocistici sui predetti interessi, di ulteriori interessi moratori ed anatocistici su ulteriori crediti); b) essa, in qualità di cessionaria, aveva altresì maturato verso la convenuta il diritto al pagamento della somma di €. 40,00 a titolo di risarcimento del danno per ciascuna delle fatture rimaste impagate, ex art. 6 D.lgs. n. 231/02; c) la debitrice non aveva saldato tali debiti.
Tanto premesso, l'attrice ha concluso chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dei crediti cedutile (come dalla stessa quantificati, sia in linea capitale sia in linea di interessi), in via principale a titolo contrattuale e, in via subordinata, come indennizzo ex art. 2041 c.c. per indebito arricchimento derivatole dalle prestazioni svolte in suo favore dalle cedenti i crediti. Cont 2. Con comparsa di risposta depositata in data 12.10.21 si è costituita la la quale ha eccepito: a) la carenza di legittimazione attiva della attrice, per difetto di sussistenza dei presupposti dettati dalla legge n. 52/91 e dall'art. 58 T.U.B. per la cessione in blocco di crediti d'impresa; b) l'incompetenza territoriale del Tribunale adito sulla domanda relativa al pagamento dei crediti asseritamente ceduti alla attrice dalla;
c) il difetto di prova CP_4 della esistenza e dell'ammontare dei crediti oggetto delle asserite cessioni, essendosi l'attrice limitata a depositare le proprie scritture contabili, senza produrre né le fatture delle prestazioni di fornitura rese dalle cedenti, nè le bolle di accompagnamento di esse;
d) la invalidità delle cessioni di credito operate dalla in favore dell'attrice, in ragione CP_4 della omessa notifica all'esponente delle cessioni medesime, in violazione dell'obbligo di Cont previa notifica previsto nel contratto intercorso tra la e la predetta società; e) il fatto di avere continuato a pagare a quest'ultima le fatture relative alle prestazioni ricevute, non avendo avuto la notifica della cessione del relativo credito alla;
f) la non debenza Pt_1 degli interessi di mora e degli interessi anatocistici pretesi dalla attrice, non avendo la esponente mai avuto né diffide di pagamento, né notifiche delle asserite cessioni di credito;
g) la intervenuta prescrizione dei crediti relativi alle fatture emesse dalle cedenti;
h) la “errata quantificazione dei crediti vantati”, trattandosi di quantificazione che “non aveva tenuto conto pagina 4 di 22 Cont delle fatture prescritte e già pagate dalla in buona fede, alla cedente”, con conseguente necessità di una CT per l'esatta quantificazione del credito.
Tanto premesso, la convenuta ha concluso chiedendo l'accoglimento delle spiegate eccezioni, di rito e di merito, con conseguente rigetto delle avverse pretese.
3. Il processo si è articolato nelle fasi di trattazione e di istruttoria documentale, nel corso di cui la attrice – dopo avere dedotto di avere “retrocesso” alle cedenti, nelle more, una parte consistente del credito oggetto di causa - alla udienza di precisazione delle conclusioni del
15.5.23, ha avanzato le richieste di pagamento del proprio credito residuo, avversate dalla controparte.
4. Con sentenza non definitiva n. 576/23, il Tribunale:
- ha dichiarato la inammissibilità, per tardività, dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta;
- ha dichiarato la inammissibilità, per tardività, della istanza della convenuta di chiamata in causa del terzo;
- ha dichiarato, per effetto della sopravvenuta adesione di parte attrice alla eccezione della convenuta di incompetenza territoriale del Tribunale adito - in relazione alla domanda relativa al pagamento dei crediti ceduti alla prima dalla - la sussistenza della CP_5 competenza territoriale dei Tribunale di L'Aquila e di Pescara, rispettivamente per le fatture della predetta società, relative alle prestazioni dell'annualità 2019 e per le fatture della medesima, relative alle prestazioni di assistenza Covid 19;
- ha dichiarato la intervenuta rinuncia di parte attrice alla domanda di pagamento dei crediti azionati per sorte capitale per complessivi € 1.333.146,37 - e relativi interessi e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 – portati dalle seguenti fatture: nn. 1/2, 2/2, 4/2, 5/2,
177/2 e 168/e, quanto a quest'ultima, ad eccezione dell'importo di € 916,82;
- per l'effetto, ha dichiarato la intervenuta estinzione dell'azione relativa ai summenzionati crediti;
- ha rimesso la causa in istruttoria per l'espletamento di una CT contabile, per le causali di cui in motivazione.
5. In particolare, con ordinanza del 17.10.23, è stato assegnato all'Ausiliario tecnico del
Giudice (nominato nella persona del Dott. ) il seguente incarico peritale: Persona_1
pagina 5 di 22 “[…] Il CT esaminerà attentamente l'atto di citazione, la comparsa di risposta, il verbale della 1° udienza, le 1° memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., i documenti in atti, al fine di avere piena contezza della materia del contendere e delle diverse prospettazioni tecniche e fattuali delle parti in ordine ai fatti di causa.
Il CT esaminerà attentamente anche la sentenza non definitiva emessa dal Tribunale, per le parti rilevanti ai fini della indagine tecnica da esperire.
Il CT considererà altresì che l'oggetto residuo del contendere è quello rappresentato dalle pretese definitive avanzate da parte attrice nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 14.5.23 e nella comparsa conclusionale depositata il 14.7.23.
Il CT considererà altresì che la quantificazione del credito (originariamente rivendicato dall'attrice) è stato contestato dalla convenuta sul piano contabile, nel thema decidendum
(ossia fino alla 1° memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., compresa), soltanto in quanto – a suo dire – quella quantificazione non teneva “in considerazione le fatture prescritte e già pagate” (cfr. pag. 18 della comparsa di costituzione). Non considererà dunque le ulteriori contestazioni contabili espresse nella 2° memoria e nella comparsa conclusionale (note di credito;
diversa decorrenza degli interessi di mora).
Escluderà quindi i crediti (di capitale, di interessi, di penale) oggetto di rinuncia da parte dell'attrice nel presente giudizio, così come quelli (di capitale, di interessi, di penale) relativi al credito , sussistendo la incompetenza territoriale del Tribunale di Chieti. CP_4
Il CT considererà altresì – anche in relazione alla contestazione della convenuta resa nel thema decidendum in relazione alla asserita non debenza degli interessi,(per non avere essa ricevuto alcuna diffida per un verso che la attrice (cfr. pag. 17 della comparsa di risposta), sia che la attrice ha prodotto le notifiche via pec delle cessioni dei crediti, sia che, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231/02, gli interessi moratori sono dovuti dal dì successivo alla scadenza delle singole fatture sino al saldo.
Il CT considererà altresì – ai fini della verifica della esistenza e consistenza del credito (di capitale, di interessi e di penali) come rivendicato dall'attrice nella comparsa conclusionale
– che parte convenuta ha dedotto (nella 2° memoria ex art. 183) di avere pagato la quasi totalità delle fatture (producendo tuttavia dei meri avvisi di pagamento che non comprovano l'avvenuto pagamento); terrà dunque in considerazione, a fini contabili, il principio per cui “il mandato di pagamento - ossia l'ordine, impartito al tesoriere dal pagina 6 di 22 competente organo della pubblica amministrazione, con cui si dispone l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore della pubblica amministrazione medesima, al quale deve esserne dato avviso - costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione e, pertanto, la sua emissione non integra, di per sè, un adempimento liberatorio” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2627 del
30/05/1989): nella specie, peraltro, sono stati prodotti avvisi di pagamento alle società Cont creditrici (non già i mandati di pagamento al tesoriere della , privi di qualsivoglia sottoscrizione e della prova della loro spedizione alle citate società.
Il CT – ai fini dei calcoli di cui sopra – darà per buone sia le date di scadenza delle fatture come ivi indicate (non avendo parte convenuta mai contestato, tanto meno nel thema decidendum, le predette date, né tanto meno per avere indicato una diversa data), sia il ritardo nel pagamento delle fatture di cui al punto 5 dell'atto di citazione (come quantificato dall'attrice), in quanto ritardo parimenti non contestato dalla convenuta.
Il CT procederà quindi alla determinazione del credito spettante all'attrice (sia complessivo, sia distinto per capitale, interessi di mora, interessi anatocistici, penali ex art. 6 Dlgs n. 231/02) come esistente alla data dell'accertamento contabile”.
6. Dopo l'espletamento della CT contabile, la causa - all'esito della udienza di precisazione delle conclusioni del 14.10.24 (svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.) e dello scambio delle comparse e delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. – giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Cont 6. In primo luogo, deve ritenersi processualmente acclarato sia che la ha concluso con le molteplici società, di cui la attrice ha dedotto di essere divenuta cessionaria di crediti, i Cont contratti di fornitura di servizi meglio indicati in atti, sia che la medesima ha successivamente beneficiato delle prestazioni di fornitura oggetto dei predetti contratti.
6.1 Infatti, va al riguardo innanzitutto osservato che tali circostanze sono state espressamente ammesse – senza soluzione di continuità nei propri atti processuali - dalla convenuta, la quale, infatti, ha riconosciuto tanto di avere a suo tempo concluso con le predette società detti contratti, sia di avere ricevuto le relative prestazioni, sia di averle, ancorchè non integrlmente, saldate (cfr. la comparsa di risposta: “[…] I contratti richiamati nelle scritture contabili si riferiscono a contratti di prestazioni ospedaliere, forniture mensili o periodiche inerenti a pagina 7 di 22 medicinali da parte di cause farmaceutiche, contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas e utenze telefoniche […]. La quantificazione del credito richiesto non tiene in considerazione le fatture prescritte e già pagate dalla in Controparte_6 buona fede, non avendo ricevuto notifica della cessione né dal cedente né dal cessionario - come già ribadito -, in palese violazione della normativa generale e del contratto stipulato tra cedente e l'odierna convenuta (doc. 9 fatture pagate alle società cedenti)”; cfr. la memoria depositata l'8.9.22: “ […] Inoltre l' deposita gli ordinativi di Controparte_6 pagamento con i quali ha saldato alle varie società che hanno ceduto il credito e all'odierna attrice le fatture emesse e che sono oggetto di causa (doc. 2). Riassumendo, la sorte capitale ancora dovuta dall' è pari ad €. 24.658,20, diversamente Controparte_7 dalla somma richiesta dalla pari ad €. 1.740.161,13”; cfr. la memoria Parte_1 istruttoria depositata il 26.9.22: “[…] La C.T.U. è necessaria anche e soprattutto perché la stessa attrice con la I memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ha ammesso che la quasi totalità delle somme richieste come sorte capitale con l'atto di citazione, €. 1.740.161,13, sono già state pagate dalla convenuta, pagamenti ammessi dall'attrice €. 1.713.066,02, e quindi anche gli interessi devono essere ricalcolati in base alla data dei singoli pagamenti, forse avvenuti già prima della notifica del medesimo atto introduttivo, nello specifico si ribadisce che la C.T.U. deve rispondere ai seguenti quesiti già riportati con la II memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.”; cfr. la nota di precisazione delle conclusioni depositata l'11.10.24: “In riferimento alla sorte capitale l' ha provveduto a pagare quanto dovuto. CP_6
Specificatamente, in allegato il file Excel (doc. 1) con il dettaglio per ciascuna fattura e allegati specifici”; cfr. la ultima comparsa conclusionale: “[…] In riferimento alla sorte capitale si evidenzia che nulla è più dovuto dalla alla Controparte_6 [...] in quanto è stato tutto pagato -in riferimento agli interessi di mora si Parte_2 evidenzia che nulla è più dovuto dalla alla Controparte_6 Parte_2 in quanto sono stati completamente pagati. Nella tabella excel allegata sono riportati
[...]
i giorni effettivi, data emissione fattura e data pagamento fattura, in cui gli interessi di mora si sono prodotti”).
Ed è noto sia che la “non contestazione” - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica - è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà pagina 8 di 22 astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004), sia che
“la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello
è tardiva ed inammissibile” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011), sia che, “nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi” (cfr. Cass. sez. VI, 07/02/2019, n. 3680). Cont 6.2 Inoltre, la non ha mai dedotto alcun profilo di eventuale invalidità – formale o sostanziale – dei contratti stipulati con le società di cui la attrice ha sostenuto di avere acquisito il relativo credito contrattuale (cfr. il thema decidendum)
Ed è noto che sia che “il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assuma di essere titolare” (Cass. N.
15142/2003; Cass. Sezioni Unite: N. 1099 del 1998), sia che “l'attività di allegazione non può esaurirsi nell'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'individuazione di un fatto specifico” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/04/2000). E “poiché il giudice non ha un potere di ricerca dei fatti, il rilievo d'ufficio delle questioni presuppone che un fatto sia già stato allegato pur senza invocarne gli effetti e si riferisce alla produzione degli effetti costitutivi, modificativi, estintivi che discendono dal fatto allegato” (Cass. N. 4392/2000;
Cass. N. 7878/2000). Cont 6.2 Ancora, la effettiva stipula ed esecuzione dei rapporti contrattuali tra cedenti e ha trovato conferma nella circostanziata verifica contabile espletata dal CT , il quale Persona_1 ha riscontrato in modo dettagliato – su rigorosa base documentale – la corrispondenza contabile dei documenti alle cessioni di credito oggetto di causa, intercorse tra le società
, CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
, ,
[...] CP_12 CP_13 CP_14 Controparte_15 pagina 9 di 22 CP_16 Controparte_17 Controparte_18
[...] Controparte_19 CP_20
e la
[...] CP_21 CP_22 Controparte_23 [...]
(cfr. le relazioni di CT e la documentazione ivi analiticamente Controparte_24 richiamata).
7. Tanto acclarato, deve essere riconosciuta la intervenuta acquisizione della prova del fatto
(originariamente contestato dalla convenuta: cfr. la comparsa di risposta) che l'attrice è divenuta cessionaria dei crediti di cui ai citati contratti e di cui la stessa ha rivendicato il pagamento nella domanda introduttiva del giudizio.
7.1 Va infatti osservato, in primo luogo che “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 4713 del 19/02/2019). Cont 7.2 Inoltre, a fronte della iniziale eccezione della di difetto di prova della esistenza e dell'ammontare dei crediti oggetto delle asserite cessioni (eccezione fondata sull'assunto per cu la prima si sarebbe limitata a depositare le proprie scritture contabili, senza produrre né le fatture delle prestazioni di fornitura rese dalle cedenti, nè le bolle di accompagnamento di esse), sono risultate acquisite agli atti le produzioni documentali relative alle cessioni in oggetto ed alle fatture ad esse sottese (cfr. la mole della documentazione versata dall'attrice; cfr. la relazione di CT).
7.3 Ancora, è noto che costituisce principio consolidato quello per cui “l'art. 69 del r.d. n.
2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di pagina 10 di 22 applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 30658 del 21/12/2017; cfr. in termini, ex multis, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32788 del
13/12/2019; Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 21747 del 27/10/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20739 del 14/10/2015).
7.4 Inoltre, la sopravvenuta titolarità, in capo all'attrice, dei crediti oggetto di causa ha trovato conferma – oltre che nei contratti di cessione di crediti in atti (cfr. la documentazione prodotta;
cfr. la relazione di CT) – anche nel fatto che la convenuta ha provveduto a pagare alla prima una parte consistente del credito in linea capitale portato dalle fatture oggetto delle dedotte cessioni di credito (cfr. le deduzioni delle parti rese nelle note di precisazione delle conclusioni e nelle comparse conclusionali).
8. Deve essere rigettata anche la ulteriore, originaria, eccezione della convenuta (sollevata nella comparsa di costituzione) di carenza di legittimazione attiva della attrice, motivata sull'assunto del difetto di sussistenza dei presupposti dettati dalla legge n. 52/91 e dall'art. 58
T.U.B. per la cessione in blocco di crediti d'impresa.
8.1 infatti, al riguardo è sufficiente osservare che: Cont a) la attrice ha provveduto alla notifica di ciascuna di dette cessioni alla (circostanza documentale); ed è noto che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente (come avvenuto nella specie: ndr) dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20495 del 29/09/2020);
b) inoltre, l'adempimento di cui all'art. 58 TUB “è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria pagina 11 di 22 del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006);
c) ancora, per principio generale, “la cessione del credito, per produrre effetti nei confronti del debitore ceduto, che non l'abbia accettata, deve essere a lui notificata ex art. 1264, primo comma cod. civ., al qual fine, non essendo previsti particolari termini o modalità, può utilizzarsi la domanda giudiziale, che il cessionario, rappresentando tale sua qualità, proponga, anche in forma di ricorso per decreto ingiuntivo, nei confronti del debitore, per ottenere il pagamento” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10280 del 23/10/1990);
d) peraltro – e più in generale – “con riferimento ai rapporti di durata, la cessione del credito vantato nei confronti della P.A. deve essere notificata all'amministrazione ceduta ed è efficace solo a seguito dell'accettazione, sempre che il contratto da cui deriva il credito sia in corso di esecuzione;
pertanto nel caso in cui il contratto abbia, invece, esaurito i suoi effetti con l'esecuzione corretta ed integrale della prestazione del contraente privato, trova applicazione la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della P.A.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 268 del 11/01/2006; Sez. 3, Sentenza n. 2541 del
06/02/2007).
9. Venendo a questo punto all'esame delle questioni controverse residue – rappresentate dalla individuazione della eventuale esistenza e della misura dei crediti (ancora) rivendicati dall'attrice verso la convenuta ed alla prima spettanti (cfr. la udienza di precisazione delle conclusioni del 15.5.23 e le note scritte depositate in sostituzione della udienza di precisazione delle conclusioni del 14.10.24), assumono primario rilievo gli esiti della CT contabile espletata, compendiati nelle relazioni tecniche depositate, anche in risposta alle osservazioni delle parti, il 16.3.24.
Dette relazioni devono intendersi qui integralmente richiamate per relationem e condivise, perché redatte con metodologia corretta, all'esito di un esame circostanziato della documentazione in atti, in piena conformità all'oggetto dei quesiti assegnati e del perimetro della indagine contabile fissato dal Giudice e con motivata risposta alle osservazioni di parte.
9.1 In dette relazioni, l'Ausiliario del Giudice ha innanzitutto rilevato, in ordine al credito in linea capitale della attrice (ed in sintesi per quanto d'interesse), quanto segue: pagina 12 di 22 “[…] La documentazione utilizzata per l'espletamento della verifica è la seguente: elenco dei documenti estratti al 27/04/2021 allegato da all'atto di citazione del Controparte_24
27/04/2021; gli ordinativi di pagamento effettuati dalla alle Controparte_6
17 società indicate nell'elenco dei documenti estratti del 27/04/2021; i contratti di cessione di credito stipulati tra la e le 17 società indicate nell'elenco dei documenti Parte_1 estratti al 27/04/2021; gli allegati A, B e C della comunicazione della Parte_3
del 16/09/2021 Prot. n. 68871U21-CH.
[...]
Parte
[…] Dalle verifiche effettuate la sorte capitale di credito spettante a è pari ad euro
4.846,82 al netto delle note credito e delle fatture che sono “bloccate”.
Tale importo è costituito dalla fattura n. 141/R1 del fornitore di euro CP_17
3.930,00 e dall' importo residuo della fattura n. 168/2 pari ad euro 916,82 del fornitore
. CP_22
Tale credito si è successivamente ridotto, per effetto di pagamenti sopravvenuti rispetto a tale accertamento contabile (vd. infra).
9.2 Per quel che riguarda la determinazione dell'importo spettante alla creditrice a titolo di interessi di mora, il CT ha analiticamente e motivatamente rilevato quanto segue:
“[…] Al fine di effettuare tale conteggio il Ctu ha fatto riferimento al D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12 e, in particolare all' art. 5 il quale, al comma 1, prevede che “Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora” ed al successivo comma 2 precisa che “Il tasso di riferimento è così determinato: a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno”.
Per tale verifica il sottoscritto è partito dall'elenco dei documenti estratti del 27/04/2021 e dei successivi prodotti da alla prima memoria ex art. 183 Controparte_24 comma 6 c.p.c., al foglio di precisazione dei crediti e alla comparsa costituzionale;
ha quindi considerato, per la decorrenza degli interessi di mora, il giorno successivo alla data di scadenza originaria (60 giorni dalla data di ricevimento della fattura) e come data di pagamento, la data dell'ordinativo di pagamento;
successivamente, ha calcolato i giorni intercorrenti tra le suddette date e il tasso di interesse moratorio nella misura stabilita dall'art. 5 D.lgs. n. 231/02. pagina 13 di 22 Infine, ha determinato gli interessi di mora applicando la seguente formula: I = C*i*t/365
[…] Gli interessi moratori quantificati dal Ctu sono pari ad euro 18.360,95”,
Del resto, è noto che, “in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr., da ultimo, Cass. civile sez. III, 05/11/2024, n. 28413).
E' parimenti noto che “le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate in favore dei fruitori del SSN hanno natura di transazione commerciale ex art. 2, comma 1, lett.
a), del d.lgs. n. 231 del 2002, sicché sono dovuti gli interessi moratori nella misura prevista di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs.” (cfr., Cass. Sezioni Unite n. 35092 del 14 dicembre 2023;
Cass. civile sez. III, 05/11/2024, n. 28413).
9.3 Il CT ha quindi provveduto a determinare l'ammontare degli interessi anatocistici spettanti all'attrice, ai sensi dell'art. 1283 c.c. e, quindi, dal giorno della domanda e con riferimento agli interessi moratori scaduti almeno per sei mesi:
“[…] Nel fascicolo di causa è presente la copia della notificazione ai sensi della L. 53/1994 Parte dell'atto di citazione effettuata da nella persona dell'avvocato Paolo Bonalume alla
[...]
Controparte_6
Il Ctu ha effettuato il relativo conteggio considerando il giorno 28/04/2021 quale data di notifica dell'atto di citazione, ha calcolato i giorni intercorrenti tra la suddetta data e la data di decorrenza degli interessi di mora;
infine, ha calcolato il tasso di interesse moratorio nella misura stabilita dall'art. 5 D.lgs. n. 231/02.
[…] Gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori sono pari ad euro
18.148,33”.
Ed è noto che “La condanna al pagamento degli interessi anatocistici presuppone che si tratti (come nella specie: ndr) di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte cui l'effetto di capitalizzazione giova li chieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta (come nella specie: ndr) ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti, ovverosia il corrispondente pagina 14 di 22 capitale, da tale momento in poi produrranno” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 1164 del
18/01/2017).
9.4 Il CT ha quindi motivatamente escluso la fondatezza - sul piano tecnico documentale - della ulteriore pretesa pecuniaria dell'attrice di pagamento degli interessi di mora di cui alle note di debito dalla stessa prodotte:
“[…] Nel fascicolo di causa sono presenti le seguenti fatture relative alle Note Debito Parte Interessi: fattura n. 90016723 del 28/12/2020 emessa da alla Parte_4 di euro 4.333,35 per interessi maturati su fatturato società cedente ovvero
[...] per interessi di mora maturati su fatture per sorte capitale pagate in ritardo rispetto alle scadenze previste nel periodo dal 10-12-2019 al 10-12-2020. Tale fattura veniva emessa così Parte come indicato nell'allegato al contratto di cessione di credito tra la e la del CP_20
18 dicembre 2020 (Rep. 38364 – Racc. 17549); • fattura n. 90000484 del 20/01/2021 Parte emessa da alla di euro 10.890,16 per interessi per Controparte_6 ritardato pagamento. Alla fattura veniva allegato un tabulato con il relativo dettaglio;
Parte Cont fattura n. 90001764 del 21/01/2021 emessa da alla Controparte_6 di euro 169.495,25 per interessi per ritardato pagamento. Alla fattura veniva allegato un tabulato con il relativo dettaglio.
Dall'analisi dei suddetti documenti il Ctu ha rilevato che i prospetti di dettaglio relativi alle fatture n. 90000484 e 90001764 indicano fatture non comprese nell'elenco documenti estratti del 27/04/2021 ma oggetto di contratti di cessione credito presenti nel fascicolo di causa.
Pertanto, il CT ritiene che, rispetto alle fatture indicate negli elenchi dei documenti estratti, Parte nessun importo debba essere corrisposto a titolo di ulteriori interessi di mora a in quanto le suddette fatture non hanno ad oggetto le fatture indicate negli elenchi dei documenti estratti prodotti nel fascicolo di causa”.
9.5 In ordine alla ultima pretesa pecuniaria di parte attrice, relativa alla penale di cui all'art. 6 D.LGS. N. 231/02, il CT ha debitamente evidenziato quanto segue:
“[…] Nel fascicolo di causa sono presenti tre fatture, per un totale di euro 48.760,00, con i Parte Cont relativi prospetti di dettaglio, emesse dalla alla contenenti la descrizione “spese a recupero del debitore” e di seguito indicate: • fattura n. 90007578 del 26/04/2021 di euro pagina 15 di 22 30.000,00; • fattura n. 90007579 del 26/04/2021 di euro 9.080,00; • fattura n. 90016505 del 28/12/2020 di euro 9.680,00.
In merito, il Ctu osserva quanto segue:
- dall'analisi del dettaglio della fattura n. 90007578 il Ctu non ha individuato nessuna delle fatture indicate nell'elenco documenti estratti del 27/04/2021;
- dall'analisi del prospetto di dettaglio della fattura n. 90007579 il Ctu ha rilevato che tra le n. 227 fatture indicate sono comprese anche quelle oggetto dell'elenco dei documenti estratti ad eccezione delle note di credito;
- dall'analisi del prospetto di dettaglio relativo alla fattura n. 90016505 emerge che la stessa
è stata emessa così come indicato nell'allegato al contratto di cessione di credito tra la Parte
e la del 18 dicembre 2020 (Rep. 38364 – Racc. 17549) ma non contiene CP_20 nessuna fattura riferibile a contenuta nell'elenco documenti estratti. CP_20
Parte Pertanto, il Ctu ritiene che l'importo effettivamente dovuto alla escludendo le note di credito, le fatture di retrocesse e le fatture che non sono state pagate in ritardo CP_22
(evidenziate in arancione) sia pari ad euro 4.760,00 (corrispondenti all'importo di euro
40,00 per n. 119 fatture)”.
Quanto ritenuto dal CT è coerente con la disciplina normativa di riferimento.
Infatti, l'art. 6 (Risarcimento delle spese di recupero) del D.Lgs. n. 231 del 2002 (“Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”). stabilisce: “1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. 2.
Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
La Corte di Giustizia, con la sentenza resa il 20 ottobre 2022, nella causa C 585/20, nella causa avente ad oggetto “la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Valladolid
(Tribunale amministrativo n. 2 di Valladolid, Spagna)”, ha risposto alla questione sottopostale dal Giudice del rinvio, “se l'articolo 6 della direttiva 2011/7 debba essere interpretato nel senso che l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del pagina 16 di 22 debitore, sia dovuto per ogni transazione commerciale non pagata alla scadenza e attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia oggetto, insieme ad altre fatture, di un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale”.
La motivata risposta della Corte di Giustizia è stata nel senso che “l'articolo 6 della direttiva
2011/7 deve essere interpretato nel senso che l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale”.
Nella stessa occasione la Corte di Giustizia ha sottolineato come, “ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo 4, gli Stati membri assicurano che, in tali transazioni commerciali, un creditore che ha adempiuto ai suoi obblighi e che non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, ha il diritto di ottenere, alla scadenza del termine di cui ai paragrafi 3, 4 e 6 di detto articolo, gli interessi legali di mora, senza che sia necessario un sollecito, salvo nel caso in cui il ritardo non sia imputabile al debitore (sentenza del 16 febbraio 2017, IOS Finance EFC,
C 555/14, EU:C:2017:121, punto 27) (sentenza del 20 ottobre 2022, nella causa C 585/20”).
La maggioritaria giurisprudenza di merito nazionale si è adeguata ai principi sanciti dalla
Corte di Giustizia, così riconoscendo il diritto al risarcimento per ogni fattura non pagata entro la scadenza del relativo termine di pagamento, uniformandosi con quanto stabilito dalla
CGUE (cfr. sentenze Trib. Trani 12/09/2024, n. 1299; Trib. Vibo Valentia 29/07/2024, n.
403; Trib. Velletri 18/06/2024, n. 1389; Trib. Frosinone 06/08/2024, n. 800; Trib. Tivoli
18/07/2024, n. 923; Trib. Oristano 06/05/2024, n. 175; Trib. Sassari 26/04/2024, n. 529;
Trib. Macerata 21/02/2024, n. 183; Trib. Oristano 21/02/2024, n. 82; Trib. Oristano,
14/12/2023, n. 660; Trib. Cosenza 09/12/2023, n. 2038; Trib. Nola 20/11/2023, n. 3000).
9.6 Pertanto, all'esito di tali motivate indagini tecnico-documentali, il CT ha tratto le seguenti conclusioni:
“Alla luce di quanto sopra descritto, il Ctu determina un credito complessivo spettante a ari ad euro 46.116,10 così suddiviso: Controparte_24
- quota capitale pari ad euro 4.846,82
- interessi di mora pari ad euro 18.360,95
- interessi anatocistici pari ad euro 18.148,33 pagina 17 di 22 - penali ex art. 6 D.lgs. n. 231/02 pari ad euro 4.760,00
10. Il Tribunale condivide i contenuti e le conclusioni di tali accertamento tecnico (riferito alla data dell'accertamento peritale del 16.3.24), in quanto essi:
- sono stati elaborati all'esito di un esame circostanziato della documentazione in atti;
- hanno rispettato tutte le direttive dettate dal Giudice con la ordinanza di conferimento dell'incarico;
- sono coerenti rispetto all'oggetto della controversia, come delimitata nel thema decidendum cristallizzatosi nei relativi e perentori termini processuali e – conseguentemente
– nella ordinanza di conferimento dell'incarico;
- non hanno eseguito indagini esplorative, bensì hanno accertato l'ammontare del credito risolvendo le questioni oggetto di (tempestiva) controversia.
10.1 E' infatti noto che “la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata”
(cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1132 del 02/02/2000); onde il suddetto mezzo di indagine “non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 3343 del 07/03/2001; Cass. N. 212/2006).
10.2 Per questo, nella ordinanza di conferimento dell'incarico è stato imposto al CT:
- di considerare che “la quantificazione del credito (originariamente rivendicato dall'attrice) è stata contestata dalla convenuta sul piano contabile, nel thema decidendum
(ossia fino alla 1° memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., compresa), soltanto in quanto – a suo dire – quella quantificazione non teneva “in considerazione le fatture prescritte e già pagate” (cfr. pag. 18 della comparsa di costituzione);
- di conseguenza, di “non considerare le ulteriori contestazioni contabili espresse nella 2° memoria e nella comparsa conclusionale (note di credito;
diversa decorrenza degli interessi di mora)”;
- di attribuire rilievo al fatto che – “in relazione alla contestazione della convenuta resa nel thema decidendum in relazione alla asserita non debenza degli interessi,(per non avere pagina 18 di 22 essa ricevuto alcuna diffida per un verso che la attrice (cfr. pag. 17 della comparsa di risposta) – “la attrice ha prodotto le notifiche via pec delle cessioni dei crediti, sia che, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231/02, gli interessi moratori sono dovuti dal dì successivo alla scadenza delle singole fatture sino al saldo”;
- di “dare per buone sia le date di scadenza delle fatture come ivi indicate (non avendo parte convenuta mai contestato, tanto meno nel thema decidendum, le predette date, né tanto meno per avere indicato una diversa data), sia il ritardo nel pagamento delle fatture di cui al punto 5 dell'atto di citazione (come quantificato dall'attrice), in quanto ritardo parimenti non contestato dalla convenuta”.
10.3 Del resto, è noto sia che “il convenuto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea, con la conseguenza che lo stesso non può limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dalla controparte alla quantificazione del diritto” (cfr. Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003,
SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003), sicchè “detta contestazione assume rilievo solo quando involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provati” (cfr. Cass. Sez.
L, Sentenza n. 85 del 08/01/2003), sia che tale onere “opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma” (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011), sia che – “nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto si connoti per la concomitante ricorrenza di più circostanze - occorre che la contestazione del convenuto esplicitamente si appunti su una o più caratteristiche del fatto costitutivo complesso, essendo altrimenti priva della specificità necessaria a radicare, per un verso,
l'onere dell'altra parte di offrire la prova, e, per altro verso, il dovere del giudice di procedere ad uno specifico esame” (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13079 del
21/05/2008), sia che la “non contestazione” - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica - è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo pagina 19 di 22 sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004), sia che
“la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello
è tardiva ed inammissibile” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011).
11. Un tale accertamento non è in alcun modo confutato dalle argomentazioni addotte dalla convenuta in comparsa conclusionale, argomentazioni che, infatti, da un lato introducono contestazioni “inedite” rispetto a quelle cristallizzatesi nel thema decidendum, dall'altro sostengono – quanto alla “penale” di cui all'art. 6 D.lgs. n. 231/02 – tesi giuridiche contrarie al diritto comunitario (vd dietro), infine richiamano documenti (molti dei quali formatisi negli anni 2020 e 2021) prodotti soltanto con la ultima memoria di replica, al di fuori – quindi – di qualsivoglia contraddittorio processuale, senza istanza di rimessione in termini e al di fuori dei termini perentori processuali deputati alla formazione del thema probandum.
12. Posto che – successivamente all'accertamento peritale – la attrice è stata remunerata da parte delle convenuta di parte del credito in linea capitale (cfr. le note scritte della attrice di cui alla udienza di precisazione delle conclusioni del 14.10.24), tale credito residuo ammonta ad € 144,90.
Pertanto, il credito complessivo dell'attrice alla data del 16.3.24 è pari ad €. 41.414,18.
13. Sulla somma complessiva a debito (spettante alla creditrice - come detto - alla data dell'accertamento peritale -16.3.24 – a titolo di capitale ed interessi) sono dovuti i seguenti interessi:
- sul credito in linea capitale di euro 144,9 (costituente il corrispettivo delle transazioni commerciali intervenute tra le parti), gli interessi di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/02, dal
17.3.24 sino al saldo;
- sul credito in linea di interessi per complessivi €. 36.509,28, gli interessi legali dal 17.3.24 al saldo (avendo la attrice domandato anche il riconoscimento degli interessi anatocistici: cfr. la citazione);
- sul credito di €. 4.760,00 (dovuta come ristoro forfettario del danno, dunque come debito di valore e non già come corrispettivo di una transazione commerciale) sono invece dovuti gli interessi legali dal dì successivo alla pubblicazione della presente sentenza (con cui il pagina 20 di 22 relativo debito di valore si è convertito – per effetto della relativa liquidazione – in debito di valuta) sino al saldo.
13. La disciplina delle spese di lite e di CT segue – ex lege – la soccombenza della convenuta, con liquidazione dei compensi forensi nei valori tabellari medi, come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa come determinato in base al "decisum", e non al "petitum" (come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014): infatti, per un verso, la attrice, sin dalla 1° memoria ex art. 183 c.p.c., ha rinunciato alla quasi totalità (€.
1.333.000,00) del credito in linea capitale rivendicato e, per altro verso, non è possibile per il
Tribunale verificare – in ragione della complessità delle vicende stragiudiziali sopravvenute in corso di causa, relativamente a retrocessioni e pagamenti parziali di credito, alle cedenti piuttosto che alla cessionaria) - la fondatezza della pretesa pecuniaria dell'attrice in misura diversa da quella del “decisum”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 842/21, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA che il credito dell'attrice verso la convenuta – per le causali di cui in motivazione – ammonta ad €. 41.414,18, oltre accessori.
Per l'effetto
ON parte convenuta al pagamento in favore della attrice – per le causali di cui in motivazione – della somma di €. 41.414,18, oltre al pagamento dei seguenti interessi:
- sul credito in linea capitale di euro 144,9, gli interessi di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/02, dal 17.3.24 sino al saldo;
- sul credito in linea di interessi per complessivi €. 36.509,28, gli interessi legali dal 17.3.24 al saldo;
- sul credito di €. 4.760,00 - per ristoro forfettario del danno - gli interessi legali dal dì successivo alla pubblicazione della sentenza sino al saldo. pagina 21 di 22 RIGETTA tutte le altre domande ed eccezioni.
ON la convenuta al rimborso delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in €. 1.713,00 per esborsi, €. 7.616,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi ed altri accessori di legge
PONE le spese di CT a carico definitivo di parte convenuta.
Alla Cancelleria.
Chieti, 4.2.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 22 di 22