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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/07/2025, n. 3460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3460 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 89/2025 R.G.V.G, proposto congiuntamente da:
, nata a [...] il [...], , Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. RAPISARDA ANTONIO giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...] , c.f. , Parte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. RAPISARDA ANTONIO giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 04/01/2025, e , Controparte_1 Parte_1 premettendo di avere intrattenuto una convivenza more uxorio dalla quale è nata la figlia
[...] in data 01.12.2015, hanno chiesto al Tribunale la regolamentazione delle modalità di Per_1 affidamento e mantenimento della figlia minore alle seguenti condizioni:
“Per le Parti
1. A collaborare ed a comunicare nell'interesse supremo della figlia Persona_1
Per la figlia minorenne
2. concordano nel disporre l'affidamento condiviso della minore con il Persona_1 collocamento presso la madre;
3. Il IG. contribuirà al mantenimento della figlia minore, , mediante Parte_1 Per_2 versamento alla IG.ra genitore collocatario, della somma di € 300,00, tramite CP_1 accredito bancario su IBAN IT24 T076 0116 9000 0009 4698 966 entro il giorno 15 di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) occorrenti per la figlia;
Il IG. concede che il beneficio Parte_1 economico “dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico”, venga richiesto esclusivamente dalla IG.ra , al fine di essere utilizzato per la figlia Controparte_1
Per_
.
4. Le parti ritengono che la regolamentazione del diritto di visita, del genitore non collocatario, con la figlia, vada, preliminarmente, demandata principalmente agli accordi fra le parti ed alle esigenze della stessa minore. Invero il padre potrà vedere la figlia per due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) in video chiamata, sul telefono della IG.ra Potrà CP_1 vedere e tenere con se, a settimane alterne, il sabato dalle ore 9.00 fino alle ore 15, il successivo sabato dalle ore 8.00 (con la madre che si impegna, solo in questo caso, a lasciare la figlia a casa del papà) e fino alle ore 18.00 della domenica successiva, con pernottamento,
e la domenica successiva dalle ore 9.00 e fino alle ore 15.00; sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno
(dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio) e per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (alternando i periodi negli anni); 20 giorni, anche non consecutivi durante le vacanze estive;
la figlia trascorrerà la festa della mamma ed il compleanno di costei con la madre, e la festa del papà e il compleanno di costui con il padre;
il compleanno della figlia e le ricorrenze straordinarie, della stessa, verranno concordate con il padre e la madre, in alternanza, con la giornata suddivisa dalle 9 alle 16 con un genitore, mentre dalle 16 alle 22 con l'altro genitore, salvo diversi accordi e fatte salve le esigenze della figlia;
5. Le parti stabiliscono che la minore trascorra con ciascun genitore le principali festività di rilievo familiari, quali a titolo esemplificativo, compleanni, lauree, cresime e battesimi ecc. ecc. di partenti ed affini;
6. Le parti concordano, congiuntamente, il rilascio della carta d'identità valita per l'espatrio Per_ per la figlia;
All'udienza del 09.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno insistito nell'accordo versato in atto e, su richiesta del procuratore, il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo e all'interesse della prole.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 89/2025 R.G.:
ACCOGLIE il ricorso alle condizioni di cui in parte motiva;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 4/07/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente dott.ssa Lidia Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 89/2025 R.G.V.G, proposto congiuntamente da:
, nata a [...] il [...], , Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. RAPISARDA ANTONIO giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...] , c.f. , Parte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. RAPISARDA ANTONIO giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 04/01/2025, e , Controparte_1 Parte_1 premettendo di avere intrattenuto una convivenza more uxorio dalla quale è nata la figlia
[...] in data 01.12.2015, hanno chiesto al Tribunale la regolamentazione delle modalità di Per_1 affidamento e mantenimento della figlia minore alle seguenti condizioni:
“Per le Parti
1. A collaborare ed a comunicare nell'interesse supremo della figlia Persona_1
Per la figlia minorenne
2. concordano nel disporre l'affidamento condiviso della minore con il Persona_1 collocamento presso la madre;
3. Il IG. contribuirà al mantenimento della figlia minore, , mediante Parte_1 Per_2 versamento alla IG.ra genitore collocatario, della somma di € 300,00, tramite CP_1 accredito bancario su IBAN IT24 T076 0116 9000 0009 4698 966 entro il giorno 15 di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) occorrenti per la figlia;
Il IG. concede che il beneficio Parte_1 economico “dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico”, venga richiesto esclusivamente dalla IG.ra , al fine di essere utilizzato per la figlia Controparte_1
Per_
.
4. Le parti ritengono che la regolamentazione del diritto di visita, del genitore non collocatario, con la figlia, vada, preliminarmente, demandata principalmente agli accordi fra le parti ed alle esigenze della stessa minore. Invero il padre potrà vedere la figlia per due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) in video chiamata, sul telefono della IG.ra Potrà CP_1 vedere e tenere con se, a settimane alterne, il sabato dalle ore 9.00 fino alle ore 15, il successivo sabato dalle ore 8.00 (con la madre che si impegna, solo in questo caso, a lasciare la figlia a casa del papà) e fino alle ore 18.00 della domenica successiva, con pernottamento,
e la domenica successiva dalle ore 9.00 e fino alle ore 15.00; sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno
(dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio) e per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (alternando i periodi negli anni); 20 giorni, anche non consecutivi durante le vacanze estive;
la figlia trascorrerà la festa della mamma ed il compleanno di costei con la madre, e la festa del papà e il compleanno di costui con il padre;
il compleanno della figlia e le ricorrenze straordinarie, della stessa, verranno concordate con il padre e la madre, in alternanza, con la giornata suddivisa dalle 9 alle 16 con un genitore, mentre dalle 16 alle 22 con l'altro genitore, salvo diversi accordi e fatte salve le esigenze della figlia;
5. Le parti stabiliscono che la minore trascorra con ciascun genitore le principali festività di rilievo familiari, quali a titolo esemplificativo, compleanni, lauree, cresime e battesimi ecc. ecc. di partenti ed affini;
6. Le parti concordano, congiuntamente, il rilascio della carta d'identità valita per l'espatrio Per_ per la figlia;
All'udienza del 09.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno insistito nell'accordo versato in atto e, su richiesta del procuratore, il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo e all'interesse della prole.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 89/2025 R.G.:
ACCOGLIE il ricorso alle condizioni di cui in parte motiva;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 4/07/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente dott.ssa Lidia Greco