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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 400/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2798/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
COMUNE DI CANICATTI'
difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2725 TARI 2018-2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente ore 9.30/9.59. Resistente/Appellato: assente ore 9.30/9.59.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato al Comune di Canicattì il 24 giugno 2024 mediante posta elettronica certificata, depositato il 24.07.2024, il Sig. Ricorrente_1, nato il Data_luogo_1 ed ivi residente, Difensore_1rappresentato e difeso dall'Avv. , proponeva ricorso avverso l'Avviso di Accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento e contestuale irrogazione delle sanzioni N. 2725 del 07.12.2023 - Tassa Rifiuti (TARI) relativo agli anni 2018-2019, emesso dal Comune di Canicattì ed asseritamente notificato il 24 aprile 2024, con cui veniva chiesto il pagamento di € 548,42, per TARI ed accessori relativi all'anno 2018, e di € 562,98 per TARI ed accessori relativi all'anno 2019. Il ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) decadenza dell'accertamento ex art. 1 comma 161 L. 296/2006 con riferimento all'anno 2018; 2) prescrizione ex art. 2948 c.c. relativamente all'anno 2018. Adottava le seguenti conclusioni: “Chiede a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento: - In via pregiudiziale e di rito ritenere e dichiarare la decadenza dell'ingiunzione n. 2725 del 7.12.2023 emesso dal Comune di Canicattì, riferito all'imposta Tari del 2018 ex art.1 comma 161 L. 290/2006; - Dichiarare la prescrizione del diritto alla riscossione della Tari per l'anno 2018, ex art.2948 n.4 c.c.. - Con vittoria di spese e competenze”. Difensore_2Il Comune di Canicattì si costituiva in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. e dall'Avv. Difensore_3, con Memoria depositata il 26.09.2025, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardiva sua proposizione, in violazione dell'art. 21 e dell'art. 22, c. 4, del D. Lgs. 546/1992, in quanto la parte ricorrente non aveva fornito la prova della data in cui gli era stato notificato l'atto impugnato, che non era neppure ricavabile dalla copia (parziale) allegata dello stesso. Chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore dei difensori antistatari. La controversia veniva trattata all'udienza del 06 ottobre 2025 ed in esito alla stessa veniva emessa l'Ordinanza n. 1382/2025, depositata il 14.10.2025, che di seguito si riporta: “ELEMENTI IN FATTO E DIRITTO Premesso quanto contenuto nel ricorso n.2798/2024 depositato il 24/07/2024 dal sig. Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n.2725 emesso dal Comune di Canicattì, a titolo di TARI, anni d'imposta 2018/2019;
Ritenuto che
il Comune di Canicattì ha depositato memorie difensive;
Ritenuto, altresì, che dagli atti depositati dal ricorrente non è possibile riscontrare la data di notifica dell'avviso di accertamento impugnato, che peraltro, è stato depositato solo parzialmente;
P.Q.M.
Onera parte ricorrente di depositare idonea documentazione attestante la data di notifica dell'avviso di accertamento impugnato ed in formato integrale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia all'udienza del 19 gennaio Nominativo_12026 ore 9,45. Agrigento, 06.10.2025 Il Giudice Monocratico ”. In data 09 dicembre 2025 la parte ricorrente depositava una Memoria illustrativa, allegando una nota indirizzata al Comune di Canicattì Ufficio TARI avente come ad oggetto richiesta copia relata di notifica avviso di accertamento n. 2725 Tari anno 2018, notificata a mezzo posta elettronica certificata consegnata il 31 ottobre 2025 all'indirizzo PEC Email_3", protocollata presso il Comune di Canicattì, chiedendo che venisse emesso un ordine di esibizione nei confronti dell'ente impositore e chiedendo in subordine un rinvio per ripresentare la richiesta. Il giorno 19 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in udienza e posta in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorso proposto dal Sig. è inammissibile e tale va, pertanto, dichiarato. Parte ricorrente ha indicato come data di notifica dell'impugnato avviso di accertamento quella del 24 aprile 2024 ma non ha fornito alcuna prova documentale in merito, né tale data è desumibile dalla documentazione versata in atti. Il resistente Comune di Canicattì, dal canto suo, ha evidenziato la suddetta carenza probatoria ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardiva proposizione. Va rammentato che in argomento la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 29957 del 2023 si è espressa nel senso che è inammissibile il ricorso quando non venga fornita la prova della tempestività dell'impugnazione in ipotesi di contestazione della parte resistente, la quale deduca l'inammissibilità del ricorso per tardività, esigendo tale circostanza l'allegazione dell'atto impugnato con specifica indicazione della data dell'avvenuta notifica, atteso che in assenza di tale produzione e, soprattutto, dell'indicazione della data di ricezione dell'atto, non può essere consentito al giudicante di verificare la tempestività dell'impugnazione e considerato che è onere dell'impugnate fornire la prova della ritualità. Ulteriormente la Corte di cassazione - Sezione Tributaria Civile – con l'Ordinanza n. 15224 del 30 maggio 2024 si è occupata delle regole di riparto dell'onere della prova in ordine alla tempestività dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 21 del d.gs. n. 546 del 1992, ribadendo come tale questione sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, costituendo questione logicamente antecedente a tutte le censure di nullità degli atti impugnati e della loro notifica, essendo onere del ricorrente che ha impugnato l'atto dimostrare il momento in cui ha avuto conoscenza dello stesso ai fini della dimostrazione di averlo impugnato entro i sessanta giorni, decorrenti da quel momento. Con la recente Ordinanza N. 20627 pubblicata il 22.07.2025 La Corte di Cassazione ha sottolineato, ancora, che l'onere della prova della tempestiva notifica del ricorso grava sul contribuente e che la mancata produzione di tale prova, vizio rilevabile d'ufficio dal giudice, rende l'impugnazione inammissibile, impedendo l'esame nel merito della questione;
in particolare ha affermato che il principio dell'onere della prova impone al contribuente di dimostrare attivamente di avere rispettato i termini perentori previsti dalla legge, non essendo possibile affidarsi a prove indirette o al comportamento passivo dell'amministrazione finanziaria ovvero dell'ente impositore ed ha ribadito che la produzione della documentazione che attesta la data di notifica dell'atto impugnato è una condizione essenziale per l'azione di impugnazione. In senso conforme vedasi Cassazione n. 24518 del 2024 secondo cui il ricorso innanzi al giudice tributario deve essere proposto entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto impugnato (articolo 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992); il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato. Questa Corte, pur tuttavia, con l'Ordinanza n. 1382/2025 sopra richiamata aveva onerato il Ricorrente_1ricorrente Sig. di depositare idonea documentazione attestante la data di notifica dell'avviso di accertamento impugnato e di produrre quest'ultimo in formato integrale, stante che aveva allegato al ricorso introduttivo solo le prime due pagine sulle quattro totali di cui esso si compone, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. La parte ricorrente, però non ha provveduto a produrre né la chiesta documentazione comprovante la data di notifica dell'atto impugnato né la copia integrale di quest'ultimo. In conseguenza, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente ed a favore della parte resistente: liquidandosi le stesse in complessivi € 300,00, oltre rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della parte resistente, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte resistente, liquidate in complessivi € 300,00, oltre rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dei difensori della parte resistente. Agrigento, 19 gennaio 2026. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2798/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
COMUNE DI CANICATTI'
difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2725 TARI 2018-2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente ore 9.30/9.59. Resistente/Appellato: assente ore 9.30/9.59.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato al Comune di Canicattì il 24 giugno 2024 mediante posta elettronica certificata, depositato il 24.07.2024, il Sig. Ricorrente_1, nato il Data_luogo_1 ed ivi residente, Difensore_1rappresentato e difeso dall'Avv. , proponeva ricorso avverso l'Avviso di Accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento e contestuale irrogazione delle sanzioni N. 2725 del 07.12.2023 - Tassa Rifiuti (TARI) relativo agli anni 2018-2019, emesso dal Comune di Canicattì ed asseritamente notificato il 24 aprile 2024, con cui veniva chiesto il pagamento di € 548,42, per TARI ed accessori relativi all'anno 2018, e di € 562,98 per TARI ed accessori relativi all'anno 2019. Il ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) decadenza dell'accertamento ex art. 1 comma 161 L. 296/2006 con riferimento all'anno 2018; 2) prescrizione ex art. 2948 c.c. relativamente all'anno 2018. Adottava le seguenti conclusioni: “Chiede a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento: - In via pregiudiziale e di rito ritenere e dichiarare la decadenza dell'ingiunzione n. 2725 del 7.12.2023 emesso dal Comune di Canicattì, riferito all'imposta Tari del 2018 ex art.1 comma 161 L. 290/2006; - Dichiarare la prescrizione del diritto alla riscossione della Tari per l'anno 2018, ex art.2948 n.4 c.c.. - Con vittoria di spese e competenze”. Difensore_2Il Comune di Canicattì si costituiva in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. e dall'Avv. Difensore_3, con Memoria depositata il 26.09.2025, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardiva sua proposizione, in violazione dell'art. 21 e dell'art. 22, c. 4, del D. Lgs. 546/1992, in quanto la parte ricorrente non aveva fornito la prova della data in cui gli era stato notificato l'atto impugnato, che non era neppure ricavabile dalla copia (parziale) allegata dello stesso. Chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore dei difensori antistatari. La controversia veniva trattata all'udienza del 06 ottobre 2025 ed in esito alla stessa veniva emessa l'Ordinanza n. 1382/2025, depositata il 14.10.2025, che di seguito si riporta: “ELEMENTI IN FATTO E DIRITTO Premesso quanto contenuto nel ricorso n.2798/2024 depositato il 24/07/2024 dal sig. Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n.2725 emesso dal Comune di Canicattì, a titolo di TARI, anni d'imposta 2018/2019;
Ritenuto che
il Comune di Canicattì ha depositato memorie difensive;
Ritenuto, altresì, che dagli atti depositati dal ricorrente non è possibile riscontrare la data di notifica dell'avviso di accertamento impugnato, che peraltro, è stato depositato solo parzialmente;
P.Q.M.
Onera parte ricorrente di depositare idonea documentazione attestante la data di notifica dell'avviso di accertamento impugnato ed in formato integrale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia all'udienza del 19 gennaio Nominativo_12026 ore 9,45. Agrigento, 06.10.2025 Il Giudice Monocratico ”. In data 09 dicembre 2025 la parte ricorrente depositava una Memoria illustrativa, allegando una nota indirizzata al Comune di Canicattì Ufficio TARI avente come ad oggetto richiesta copia relata di notifica avviso di accertamento n. 2725 Tari anno 2018, notificata a mezzo posta elettronica certificata consegnata il 31 ottobre 2025 all'indirizzo PEC Email_3", protocollata presso il Comune di Canicattì, chiedendo che venisse emesso un ordine di esibizione nei confronti dell'ente impositore e chiedendo in subordine un rinvio per ripresentare la richiesta. Il giorno 19 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in udienza e posta in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorso proposto dal Sig. è inammissibile e tale va, pertanto, dichiarato. Parte ricorrente ha indicato come data di notifica dell'impugnato avviso di accertamento quella del 24 aprile 2024 ma non ha fornito alcuna prova documentale in merito, né tale data è desumibile dalla documentazione versata in atti. Il resistente Comune di Canicattì, dal canto suo, ha evidenziato la suddetta carenza probatoria ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardiva proposizione. Va rammentato che in argomento la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 29957 del 2023 si è espressa nel senso che è inammissibile il ricorso quando non venga fornita la prova della tempestività dell'impugnazione in ipotesi di contestazione della parte resistente, la quale deduca l'inammissibilità del ricorso per tardività, esigendo tale circostanza l'allegazione dell'atto impugnato con specifica indicazione della data dell'avvenuta notifica, atteso che in assenza di tale produzione e, soprattutto, dell'indicazione della data di ricezione dell'atto, non può essere consentito al giudicante di verificare la tempestività dell'impugnazione e considerato che è onere dell'impugnate fornire la prova della ritualità. Ulteriormente la Corte di cassazione - Sezione Tributaria Civile – con l'Ordinanza n. 15224 del 30 maggio 2024 si è occupata delle regole di riparto dell'onere della prova in ordine alla tempestività dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 21 del d.gs. n. 546 del 1992, ribadendo come tale questione sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, costituendo questione logicamente antecedente a tutte le censure di nullità degli atti impugnati e della loro notifica, essendo onere del ricorrente che ha impugnato l'atto dimostrare il momento in cui ha avuto conoscenza dello stesso ai fini della dimostrazione di averlo impugnato entro i sessanta giorni, decorrenti da quel momento. Con la recente Ordinanza N. 20627 pubblicata il 22.07.2025 La Corte di Cassazione ha sottolineato, ancora, che l'onere della prova della tempestiva notifica del ricorso grava sul contribuente e che la mancata produzione di tale prova, vizio rilevabile d'ufficio dal giudice, rende l'impugnazione inammissibile, impedendo l'esame nel merito della questione;
in particolare ha affermato che il principio dell'onere della prova impone al contribuente di dimostrare attivamente di avere rispettato i termini perentori previsti dalla legge, non essendo possibile affidarsi a prove indirette o al comportamento passivo dell'amministrazione finanziaria ovvero dell'ente impositore ed ha ribadito che la produzione della documentazione che attesta la data di notifica dell'atto impugnato è una condizione essenziale per l'azione di impugnazione. In senso conforme vedasi Cassazione n. 24518 del 2024 secondo cui il ricorso innanzi al giudice tributario deve essere proposto entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto impugnato (articolo 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992); il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato. Questa Corte, pur tuttavia, con l'Ordinanza n. 1382/2025 sopra richiamata aveva onerato il Ricorrente_1ricorrente Sig. di depositare idonea documentazione attestante la data di notifica dell'avviso di accertamento impugnato e di produrre quest'ultimo in formato integrale, stante che aveva allegato al ricorso introduttivo solo le prime due pagine sulle quattro totali di cui esso si compone, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. La parte ricorrente, però non ha provveduto a produrre né la chiesta documentazione comprovante la data di notifica dell'atto impugnato né la copia integrale di quest'ultimo. In conseguenza, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente ed a favore della parte resistente: liquidandosi le stesse in complessivi € 300,00, oltre rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della parte resistente, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte resistente, liquidate in complessivi € 300,00, oltre rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dei difensori della parte resistente. Agrigento, 19 gennaio 2026. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione