Sentenza 30 luglio 2015
Massime • 1
Quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un "error in procedendo", il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto. (Nella specie, la S.C., rilevando un vizio di omessa pronuncia in ordine alla riproposizione in appello della originaria domanda di risarcimento del danno, ha proceduto direttamente all'interpretazione dell'atto di appello erroneamente interpretato dal giudice di merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/2015, n. 16164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16164 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato - Presidente -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa - Consigliere -
Dott. GENOVESE RA Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO RA, domiciliato in Roma, via Alfredo Catalani 4, presso l'avv. Santamaria Filippo Alberto, che lo rappresenta e difende, come da mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IT UE s.r.l., domiciliata in Roma, via Filippo Lippi 2, presso l'avv. Tomassini Fabio, che la rappresenta e difende, come da mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la Sentenza n. 4002/2007 della Corte d'appello di Roma, depositata l'8 ottobre 2007;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;
uditi i difensori, avv. Orlando delegato per il ricorrente e avv. Tomassini per la resistente Udite le conclusioni del P.M., Dott. SALVATO Luigi che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma si è pronunciata nella controversia insorta tra la IT UE s.r.l., concessionaria della AE Motor Italia s.p.a., e il suo procacciatore d'affari autorizzato DO RA. Era accaduto che, lamentando l'abusiva vendita di autovetture fornite anche da altri concessionari, la IT UE s.r.l. aveva revocato l'autorizzazione al procacciatore e aveva proposto ricorso in via d'urgenza per interdirgli ulteriori comportamenti di concorrenza sleale. Il ricorso della concessionaria era stato però respinto per difetto di legittimazione ad agire a tutela del marchio AE. E di conseguenza DO RA aveva proposto azione di risarcimento dei danni nei confronti della concessionaria, che ne aveva però richiesto in via riconvenzionale la condanna ai danni da concorrenza sleale e alla restituzione del materiale pubblicitario AE affidatogli.
Il Tribunale di Roma rigettò la domanda principale dell'attore e in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da IT UE s.r.l. condannò DO RA alla restituzione del materiale pubblicitario e al pagamento della somma di Euro 40.000 in favore della concessionaria convenuta. Appellata da DO RA, la sentenza del tribunale è stata confermata dalla Corte d'appello di Roma con la sentenza ora impugnata per cassazione. I giudici d'appello, ritenuto che DO RA non aveva riproposto in appello la sua domanda originaria ma si era limitato a richiedere il rigetto della domanda riconvenzionale, ne hanno rigettato l'impugnazione, ribadendo che egli aveva illecitamente continuato a vendere autovetture AE anche dopo la revoca dell'autorizzazione da parte della concessionaria e aveva ingenerato confusione nella clientela circa la provenienza dei prodotti e la sua legittimazione a venderli.
Ricorre per cassazione DO RA e propone tre motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso la IT UE s.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 345 e 346 c.p.c., lamentando che i giudici di secondo grado abbiano erroneamente escluso la riproposizione in appello della sua originaria domanda principale di condanna della IT UE s.r.l. al risarcimento dei danni. Sostiene che, pur mancando indicazioni specifiche nelle conclusioni dell'atto d'appello a causa di un refuso, la riproposizione della sua originaria domanda di danni poteva desumersi dal contesto dell'impugnazione, in conformità alla giurisprudenza che ammette la possibilità di desumere dal complesso delle difese svolte la volontà di non abbandonare la domanda o l'eccezione non decisa o ritenuta assorbita in primo grado. 1.2- Il motivo è fondato.
Occorre premettere che non è qui in discussione la sorte delle domande della parte anche solo parzialmente vittoriosa, che può riproporle ove non respinte. DO RA era rimasto totalmente soccombente in primo grado, perché non solo era stata respinta la sua domanda principale, ma era stata anche accolta la domanda riconvenzionale della società convenuta.
Si tratta dunque di interpretare l'atto d'appello. E contrariamente a quanto pure si sostiene talora in giurisprudenza (Cass., sez. L, 27 maggio 2014, n. 11828, m. 631057), spetta a questa corte procedere direttamente all'interpretazione dell'atto processuale della cui validità si discuta (Cass., sez. VI, 28 novembre 2014, n. 25308, m. 633637, Cass., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077, m. 622361). Lo impone il principio consolidato che, quando viene dedotto un error in procedendo, il sindacato di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, indipendentemente dalle motivazioni esibite al riguardo, perché in questi casi la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (Cass., sez. L, 12 marzo 1999, n. 2251, m. 524097, Cass., sez. 2, 23 dicembre 1977, n. 5730, m. 389255.). Non è possibile, infatti, scindere il momento dell'interpretazione degli atti processuali, e segnatamente delle domande delle parti, dal momento della violazione delle norme processuali, in particolare dell'art. 345 c.p.c., perché l'omessa pronuncia, come l'ultra o l'extra petizione, possono dipendere appunto da quell'erronea interpretazione oltre che da un errore di percezione. Nè sarebbe plausibile sostenere che solo gli errori di percezione sono deducibili a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 4, mentre dovrebbe essere denunciata a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5 ogni altra violazione di norme processuali derivante da un'erronea interpretazione degli atti del procedimento. Si determinerebbe così una riduzione al vizio di motivazione della gran parte degli errores in procedendo, con uno stravolgimento inaccettabile del giudizio di legittimità. Se il controllo della Corte di cassazione sul rapporto tra domande delle parti e pronuncia del giudice dovesse davvero esercitarsi solo attraverso il sindacato sulla motivazione esibita dal giudice del merito nell'interpretazione degli atti eccepiti di invalidità, dovrebbe coerentemente concludersi che, accertato il vizio della motivazione, la corte dovrebbe rinviare al giudice del merito per una nuova interpretazione della domanda. Mentre questo orientamento giurisprudenziale viene di solito evocato, quale più comodo schema argomentativo, solo quando si tratti di negare l'esistenza del vizio di ultrapetizione o di omessa pronuncia. Orbene nel caso in esame risulta palese dall'esame dell'atto d'appello che l'appellante aveva proposto distinte censure sia nei confronti del capo della decisione di rigetto della sua domanda sia nei confronti del capo di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla IT UE s.r.l. Ne consegue che erroneamente la corte d'appello omise di pronunciarsi sul primo motivo dell'impugnazione propostale. 2.1- Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 2598 c.c., nn. 1 e 2, lamentando che sia stata erroneamente ritenuta la sua responsabilità per concorrenza sleale. Sostiene che gli viene addebitato a vantaggio di IT UE s.r.l. l'uso del marchio AE, alla cui tutela la concessionaria non è legittimata, mentre l'uso di moduli di vendita intestati alla IT UE s.r.l. non è provata e comunque non potè comportare uno sviamento di clientela, perché comunque successivo alla conclusione delle trattative di vendita delle vetture. La stessa contiguità dei locali riguarda l'officina e il negozio di ricambi, che sono subaffittati e non gestiti direttamente dalla IT UE s.r.l.
Infine è arbitraria la liquidazione equitativa del danno nella misura di quarantamila Euro.
2.1- Il motivo è inammissibile, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alla plausibile considerazione che l'uso del marchio AE da parte di DO RA induceva confusione sulla sua qualità di concessionario, a danno dell'esclusivista di zona;
e che i danni erano stati correttamente liquidati dal tribunale in ragione sia della durata dell'illecita attività concorrenziale sia del fatturato della IT UE s.r.l..
3. Con il terzo motivo il ricorrente censura il mancato accoglimento del suo motivo d'appello relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado. Ma ancora una volta si tratta di motivo inammissibile.
La corte d'appello ha dichiarato inammissibile il motivo d'impugnazione relativo alle spese, perché privo di specificità. Il ricorrente ripropone ora le sue critiche alla liquidazione di primo grado, ma non censura il rilievo di specificità del suo motivo d'appello.
Sicché il motivo di ricorso è inammissibile, perché non censura l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
4. In accoglimento del primo motivo del ricorso la sentenza impugnata va dunque cassata. Ma non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa corte può decidere nel merito rigettando la domanda proposta da DO RA. Il ricorrente aveva infatti proposto domanda di risarcimento dei danni sia per la lesione all'immagine e la perdita di clientela conseguente alla revoca dell'autorizzazione, sia ex art. 96 c.p.c., deducendo che la IT UE s.r.l. avesse agito con mala fede o colpa grave, tanto che il suo ricorso per concorrenza sleale proposto in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. era stato respinto per difetto di legittimazione attiva.
Sennonché, quand'anche fosse stata errata la prospettazione della domanda cautelare, l'esito del successivo giudizio di piena cognizione esclude palesemente sia il dolo sia la colpa della IT UE s.r.l.
Quanto alla dedotta lesione all'immagine e alla lamentata perdita di clientela, va rilevato che i giudici del merito hanno accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla IT UE per atti di concorrenza sleale compiuti da DO dal maggio 2001 al luglio 2003, vale a dire sia prima sia dopo la revoca dell'autorizzazione al procacciamento degli affari. Sicché si è ritenuta legittima la revoca dell'autorizzazione; e questa decisione è evidentemente incompatibile con la pretesa risarcitoria fatta valere da DO, basata sull'assunto che fosse indebita la revoca. La domanda di DO RA va dunque rigettata, perché, secondo la giurisprudenza di questa corte, in caso di nullità della sentenza per omessa pronuncia, esigenze di economia processuale impongono di evitare la cassazione con rinvio quando la pretesa, sulla quale si riscontri mancare la pronuncia, avrebbe dovuto essere rigettata o potuto essere decisa nel merito, purché senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto (Cass., sez. 6, 8 ottobre 2014, n. 21257, m. 632915, Cass., sez. 2, 1 febbraio 2010, n. 2313, m. 611365). Le spese seguono la soccombenza e sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibili il secondo e il terzo, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da DO RA e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente, liquidandole per il giudizio di legittimità in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge, ferme per i giudizi di merito le precedenti liquidazioni. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2015