Ordinanza presidenziale 2 novembre 2021
Sentenza 27 settembre 2023
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Appalti pubblici: il principio di invarianza ex art. 108, comma 12, d.lgs. 36/2023 opera anche nel caso di provvedimenti in autotutela della stazione appaltante e nelle gare da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa TAR Campania, sezione I, 18 febbraio 2026, n. 1188 Appalti pubblici: l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione dev'essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento TAR Campania, sezione I, 30 gennaio 2026, n. 642 Diritto amministrativo: la P.A. non è tenuta a pronunciarsi sulle istanze di autotutela avanzate dai privati CGA Regione Siciliana, 13 ottobre 2025, n. 755 Diritto amministrativo: una volta ammesso, all'esito di …
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Appalti pubblici: il principio di invarianza ex art. 108, comma 12, d.lgs. 36/2023 opera anche nel caso di provvedimenti in autotutela della stazione appaltante e nelle gare da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa TAR Campania, sezione I, 18 febbraio 2026, n. 1188 Appalti pubblici: l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione dev'essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento TAR Campania, sezione I, 30 gennaio 2026, n. 642 Diritto amministrativo: la P.A. non è tenuta a pronunciarsi sulle istanze di autotutela avanzate dai privati CGA Regione Siciliana, 13 ottobre 2025, n. 755 Diritto amministrativo: una volta ammesso, all'esito di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza presidenziale 02/11/2021, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/11/2021
N. 01954/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1954 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LO NA, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Neri, Franco Zambelli e Valentino Peterle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
il Comune di Comelico Superiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Livio Viel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Maurizio Visconti in Venezia, Dorsoduro,1057;
nei confronti
ER DI non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
dell'ordinanza 1/09/2010 prot. n. 6998 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Comelico Superiore, avente ad oggetto "ordinanza di rimozione di manufatti edilizi quali pilastrino, cordolo in cls, recinzione, cartello segnaletico e riempimento di terreno al fine del ripristino dell'interrotto pubblico transito sul sentiero riportato in mappa come comunale in corrispondenza del mapp. n. 772 del fg. 64 — fr. Casamazzagno";
nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 30.12.2016:
della nota del Responsabile dell’Area Tecnica prot. n.7857 del 10.11.2016
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Comelico Superiore;
Considerato che, ai fini del decidere, occorre acquisire dalle parti costituite una documentata relazione sulla vicenda controversa, compresi gli sviluppi più recenti sopravvenuti, con allegati gli atti successivi del procedimento;
P.Q.M.
Invita
le parti costituite a depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la documentazione sopra richiesta.
L’inerzia potrà essere valutata come contegno concludente, anche ai fini di una pronuncia decisoria sulla sopravvenuta carenza di interesse.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Venezia il giorno 2 novembre 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO