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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. DI NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3276/2924 promosso da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) nata a [...] il [...], entrambe con l'Avvocato
[...] CodiceFiscale_2
AR NE TO ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Seveso, Via Cristoforo
Colombo n. 16, giusta procura in atti;
ATTRICI
CONTRO
(c.f. ) nato a [...] il [...], con gli Controparte_1 C.F._3
Avvocati Lucia Aliberti e Morena Lucchese ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano,
Viale Monte Nero n. 82, giusta procura in atti;
CONVENUTO
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
Per le attrici:
Nel merito
Previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso;
Ritenere e dichiarare ogni contraria eventuale azione, domanda, eccezione e difesa di parte convenuta inammissibile, irrituale, improcedibile, decaduta e/o prescritta nonché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettarle integralmente, ove proposte;
Accertare e dichiarare la mancata restituzione da parte del convenuto del prestito Controparte_1 di cui al doc. 07 e per l'effetto dichiarare il Sig. tenuto a restituire alla madre e agli Controparte_1 eredi del Sig. la somma ricevuta in prestito (maggiorata degli interessi dovuti fino al saldo Persona_1 effettivo);
Accertare e dichiarare che l'atto pubblico di compravendita registrato in data 23/11/1990 a SA al n.
1546 Rep.114420 UR DE SA (VA) C/V voltura 243.1/1991 – Pratica n.200239 a rogito Notaio
Dott. con il quale il Sig. acquista da e Persona_2 Controparte_1 Per_1 CP_2
l'immobile di LA (MB) Via San OR n. 81 (ex 79), e relativo a) al fabbricato unifamiliare
[...] costituito da quattro locali oltre servizi al piano terra, con annessi tre vani al piano primo (foglio 6, mappale
90, sub 478), b) al fabbricato ad uso deposito costituito da due vani al piano terra (foglio 6, mappale 89, sub
478) e c) terreno pertinenziale (foglio 6, mappale 89, 90 e 300, partite 1921 e 4962), oggi identificato al
NCEU IN Via San OR n. 81 al foglio 6 particella 89 sub 702 e particella 89 e 90 sub 701, è simulato, posto che il negozio giuridico posto in essere non ha assolto gli effetti tipici della compravendita, attesa l'assenza dell'effettivo versamento del corrispettivo del prezzo da parte del Sig.
e la mancanza dei requisiti sostanziali e di forma e, per l'effetto, dichiarare la Controparte_1 nullità e/o l'inefficacia dell'atto pubblico di cui sopra nei confronti degli eredi del Sig. e Persona_1 condannare il convenuto alla restituzione, in favore della massa ereditaria da Controparte_1 dividere, dell'immobile di LA (MB) Via San OR n. 79 e dei frutti percepiti e percipiendi a far data dal 6.11.1990 fino all'effettiva restituzione;
- In via meramente subordinata e/o alternativa, ove ritenuti sussistenti i requisiti sostanziali e di forma previsti dall'art. 782 c.c., accertare e dichiarare che l'atto pubblico di compravendita registrato in data
23/11/1990 a SA al n. 1546 Rep.114420 UR DE SA (VA) C/V voltura 243.1/1991 – Pratica
n.200239 a rogito Notaio Dott. con il quale il Sig. Persona_2 Controparte_1 acquista da e l'immobile di LA (MB) Via San OR n. 81 (ex 79), e relativo Per_1 CP_2
a) al fabbricato unifamiliare costituito da quattro locali oltre servizi al piano terra, con annessi tre vani al piano primo (foglio 6, mappale 90, sub 478), b) al fabbricato ad uso deposito costituito da due vani al piano terra (foglio 6, mappale 89, sub 478) e c) terreno pertinenziale (foglio 6, mappale 89, 90 e 300, partite 1921
e 4962), oggi identificato al NCEU IN Via San OR n. 81 al foglio 6 particella 89 sub 702 e particella 89 e 90 sub 701, è simulato in quanto dissimulante una donazione in favore del convenuto pagina 2 di 21 e, per l'effetto, dichiarare che la donazione dell'immobile di via San OR n. Controparte_1
81 è lesiva della quota di legittima spettante agli eredi, e – previa dichiarazione che l'immobile di via San
OR n. 81, costituisce asse ereditario del de cuius – ordinare la collazione ex art. 782 c.c., con imputazione nell'asse ereditario da dividere del bene immobile e dei frutti percepiti e percipiendi dalla data del decesso del sig. fino alla divisione ereditaria, da quantificarsi nella somma di Euro Persona_1
2.100,00 (duemilacento/00) mensili ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa o ritenuta di Giustizia;
- Ordinare, per l'effetto di quanto innanzi, lo scioglimento della comunione ereditaria, previa nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote spettanti a ciascun erede;
In via istruttoria
Senza inversione dell'ogni onere e nei limiti di ritenuta necessità si chiede sin da ora l'ammissione di prova per interpello del convenuto e prova per testi sui fatti di cui in narrativa del presente atto da intendersi qui integralmente riportati e capitolati e premessi dalla locuzione “vero che”, che qui di seguito si riportano:
“Vero che la Sig.ra nel corso degli anni esegue dei lavori di manutenzione e ristrutturazione dell'immobile sito Parte_1 in LA (MB) – 20824, alla Via San OR, n. 77, esborsando €.30.000,00= come da doc. 4 che si rammostra?”;
“Vero che in data 20/08/1990 il Sig. per la quota che gli compete, e il Sig. convengono la CP_2 CP_1 compravendita del fabbricato urbano sito in LA (MB) – 20824, alla Via San OR, n. 79 e il terreno ad esso annesso, come da doc. 5 che si rammostra?”;
“Vero che il prezzo della compravendita di cui alla scrittura privata del 20/08/1990 di cui sopra viene indicato in
€.25.882,84= (Lire 50.000.000) da corrispondersi ratealmente al Sig. come da doc. 5 che si rammostra?”; CP_2
“Vero che nel 1990 il Sig. è specializzando di medicina?”; CP_1
“Vero che il prezzo della compravendita di cui al capitolo 3 viene versato successivamente al 1990 dalla Sig.ra
[...]
, come da doc. 05 che si rammostra?”; Parte_2
“Vero che con atto notarile del 06/11/1990, a firma del Dott. i Sigg.ri e Persona_2 Persona_1 CP_2 vendevano l'immobile sito in LA (MB) – 20824, alla Via San OR, n. 79 al Sig. come da doc. 6 CP_1 che si rammostra?”;
7. “Vero che il prezzo della compravendita di cui all'atto notarile del 06/11/1990, a firma del Dott. viene Persona_2 indicato in €.51.645,69= (Lire 100.000.000), come da doc. 6 che si rammostra?”;
8. “Vero che la somma di €.25.882,48 (Lire 50.000.000) viene corrisposta al Sig. dalla Sig.ra CP_2 [...]
anche per conto del marito ”; Parte_2 Persona_1
9. “Vero che l'originale dei versamenti effettuati di cui al doc. 05 che si rammostra è nella disponibilità della Sig.ra
[...]
?”; Parte_2
10. “Vero che l'originale del doc. 05 è sempre stato nelle mani della Sig.ra che procede a versare il Parte_2 denaro al cognato?”;
pagina 3 di 21 11. “Vero che in data 23/10/1995 il Sig. e la Sig.ra sottoscrivono scrittura privata con CP_1 Parte_3 cui riconoscevano la ricezione dai Sigg.ri e dell'importo di €.28.405,13= (Lire Persona_1 Parte_2
55.000.000) a titolo di prestito, come da doc. 9 e 19 che si rammostra?”;
12. “Vero che ad oggi della somma di €.28.405,13= (Lire 55.000.000) mutuata dal de cuius e dalla Sig.ra
[...]
ai Sigg.ri e di cui al doc. 07 è stato restituito l'importo di Parte_2 Controparte_1 Parte_3
€.18.075,99= (Lire 35.000.000) come da doc. 9, pag. 13?”;
13. “Vero che prima della ristrutturazione dell'immobile di Via San OR, n. 81 (ex 79) di LA viene indicato dal perito della Banca del Sig. in €.232.405,60= (Lire 450.000.000) come da doc. 4 pag. 10 avversario che si CP_1 rammostra?”; CP_
14. “Vero che i terreni in comproprietà tra i Sigg.ri e vengono da costoro venduti nell'anno 2000 e Persona_1 nell'anno 2018 al prezzo rispettivamente pari ad €.130.147,13= (Lire 252.000.000) ed €.140.000,00= come da doc. 13 che si rammostra?”;
15. “Vero che in occasione della vendita intercorsa nell'anno 2000 il de cuius corrispondeva al figlio l'importo di Lire CP_1
10.000.000 (pari ad €.5.164,56=)?”;
16. “Vero che in occasione della vendita intercorsa nell'anno 2018 il de cuius corrispondeva al figlio l'importo di CP_1
€.25.000,00=?”;
17. “Vero che nell'anno 1987, in vista delle nozze del figlio Sig. i genitori suddivisero formalmente la loro casa CP_1 familiare in due unità abitative?”;
18. “Vero che detta abitazione venne offerta al figlio e alla futura nuora perché vi andassero ad abitare una volta sposati?”;
Si indicano quali testi, con riserva di indicarne anche a prova contraria sulle circostanza che verranno indicate da controparte che non trovassero già specifiche controdeduzioni:
coniugata e residente in [...] Controparte_1
OR, n. 81, su tutti i capitoli di prova;
residente in [...], su tutti i capitoli di prova;
Testimone_1
residente in [...] su tutti i capitoli di Testimone_2 prova;
, residente in [...] su tutti i capitoli di prova;
Testimone_3
In caso di ammissione di eventuali capitoli richiesti da controparte si chiede sin d'ora d'essere ammessi a prova contraria con i testi che ci si riserva di indicare nei predetti termini;
Nominare un CTU affinché: a) determini il valore locativo dell'immobile ove il Sig. ha CP_1 risieduto dal giugno 1992 ad oggi;
b) provveda alla formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote spettanti a ciascun erede, tenuto conto delle vendite simulate e/o delle donazioni, dirette e/o indirette, effettuate dal de cuius in favore del Sig. e tenuto conto della riserva per i legittimari;
CP_1
In ogni caso
Con vittoria di eventuali spese di CTU e CTP, nonché spese di lite, dei compensi di causa, oltre alle spese generali di studio nella misura del 15%, 4% C.P.A. ex art. 11 D.M. 576/80 ed IVA come per legge. pagina 4 di 21 Per il convenuto:
Richiamato tutto quanto eccepito, dedotto, esposto, argomentato e prodotto in atti e a verbale, il dott.
come sopra rappresentato e difeso - espressamente dichiarando di non accettare il Controparte_1 contraddittorio su domande nuove eventualmente formulate da controparte - chiede al Tribunale adito, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione – anche in via istruttoria e/o incidentale – rigettata, di giudicare in ordine a tutte le domande ritenute preliminari afferenti la composizione dell'asse ereditario di cui agli atti e, nella specie (tanto al mero fine di precisare – a titolo esemplificativo e non esaustivo – le domande preliminari già formulate in ottemperanza alla disposizione del Giudice):
a) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione relativa al prestito del 23.10.1995, con tutte le conseguenze da ciò derivanti ai fini della determinazione dell'asse ereditario;
b) accertare e dichiarare la contitolarità del preteso credito in capo alla signora relativo al Parte_2 prestito del 23.10.1995, congiuntamente concesso anche alla dott.ssa , circostanza, peraltro non Pt_3 contestata da parte attrice, con tutto quanto da ciò derivante ai fini della determinazione dell'asse ereditario;
c) accertare e dichiarare l'intervenuta restituzione del prestito del 23.10.1995;
d) rigettare l'eccezione di nullità dell'atto di compravendita del 6.11.1990 – Notaio di SA Persona_2
e la pretesa mancata uscita dell'immobile oggetto dello stesso dal patrimonio del de cuius;
e) accertare e dichiarare le caratteristiche necessarie e sufficienti relativamente alla forma della donazione indiretta, con tutto quanto da ciò derivante ai fini della determinazione dell'asse ereditario;
f) rigettare l'eccezione di nullità dell'atto di compravendita del 6.11.1990 – Notaio di SA Persona_2 per simulazione relativa;
in particolare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di simulazione relativa riguardante l'atto di compravendita del 6.11.1990 – Notaio di SA, Persona_2 con tutte le conseguenze da ciò derivanti ai fini della determinazione dell'asse ereditario;
g) accertare e dichiarare la natura di donazione indiretta attribuibile al comodato gratuito di immobile, in favore della signora protratto negli anni, con tutto quanto da ciò derivante ai fini della Parte_1 determinazione dell'asse ereditario;
h) accertare e dichiarare le determinanti limitazioni della prova per testi, per presunzioni o a seguito di interrogatorio formale, con conseguente onere in capo alle attrici di fornire la pretesa prova documentale della c.d. controdichiarazione gravante in capo alle stesse, le quali agiscono, nella loro veste di successore mortis causa, subentrando, quindi, nella medesima posizione giuridica del de cuius, con tutte le conseguenze da ciò derivanti ai fini della determinazione dell'asse ereditario;
si ripropongono, comunque, per completezza, le seguenti conclusioni di cui agli atti di causa, che devono intendersi, in questa sede, integralmente richiamati, con riserva di riprecisarle nel prosieguo del giudizio:
- in via principale:
a) per tutti i motivi esposti, respingere ogni domanda formulata nei confronti del dott. dalle CP_1 signore e poiché infondata in fatto e in diritto;
Parte_1 Parte_2 pagina 5 di 21 b) accertare e dichiarare la signora tenuta a conferire nell'asse ereditario del signor Parte_1 Per_1 la somma di Euro 106.200,00 o quell'altra, maggiore o minore, che si dovesse ritenere di giustizia in
[...] corso di causa, a titolo di collazione, corrispondente all'insieme dei canoni che il comodante avrebbe percepito, secondo il valore di mercato, ove avesse locato il bene dal 1994 al 25.6.2023, oltre rivalutazione e interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo;
c) accertare e dichiarare la signora tenuta a corrispondere al dott. la Parte_1 Controparte_1 somma di Euro 3.000,00 o quell'altra, maggiore o minore, che si dovesse ritenere di giustizia in corso di causa, corrispondente a quando dovutogli a titolo di indennità di occupazione della sua quota dell'immobile di LA, via San OR 77, dal 25.6.2023 al momento della divisione dell'eredità, oltre rivalutazione e interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo;
d) operato il conferimento da parte della signora di cui al punto b), procedere alla divisione dei Parte_1 beni immobili caduti in successione alla morte del signor ad esclusione dei terreni, Persona_1 operando gli eventuali conguagli del caso tra gli eredi volti alla corretta ed equa determinazione delle quote ereditarie tra le parti come per legge;
e) condannare, in ogni caso, le attrici, per i motivi e nella misura indicata in narrazione, ex art. 96 c.p.c.
- in via istruttoria: lette e valutate le istanze formulate da parte delle signore e , ci si CP_1 Parte_2 oppone a tutte le richieste istruttorie proposte da controparte e, in particolare, A. ci si oppone, per tutti i motivi esposti in atti, alla richiesta di esibizione “… ex art. 210 c.p.c. … della prova del pagamento del prezzo corrisposto al Sig. e al padre per la compravendita di cui al doc. sub CP_2 Persona_1
6” e della “… produzione in giudizio della prova della restituzione de prestito di cui al doc. 07”, con espressa richiesta di riformare, per tutto quanto già dedotto e argomentato con la nota del 21.7.2025, il provvedimento ammissivo dell'istanza ex art. 210 c.p.c. in favore di parte attrice;
B. si chiede la dichiarazione di inammissibilità dei capitoli di prova per come indicati da parte attrice poiché irritualmente formulati, contenenti valutazioni ed espressioni suggestive e negative e poiché riguardanti circostanze non assoggettabili a prova testimoniale.
In particolare,
- quanto ai capitoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, poiché riguardanti circostanze non assoggettabili a prova testimoniale, ma da provare documentalmente e di fatto smentiti da prova documentale;
- quanto al capitolo 4 poiché genericamente formulato, riguardante circostanza non contestata nonché irrilevante ai fini della decisione;
- quanto al capitolo 8, anche poiché contenente valutazioni non demandabili ai testi e riguardante circostanze di fatto smentite da prova documentale;
- quanto ai capitoli 9, 10, 13, 17 e 18 poiché genericamente formulati nonché riguardanti circostanze ininfluenti ai fini della decisione e comunque contenenti valutazioni non demandabili ai testi.
Ci si oppone, in particolare, all'ammissione di prova per interrogatorio formale di parte convenuta poiché incompatibile, per tutto quanto esposto in comparsa di costituzione e risposta, che si intende in questa sede pagina 6 di 21 integralmente richiamato, con la natura dell'azione promossa da parte attrice.
Per la denegata ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori avversari, si chiede – in ogni caso, senza inversione dell'onere probatorio gravante su parte convenuta e tenuto conto di tutto quanto ammesso e non contestato dalla stessa – l'ammissione a prova contraria, anche attraverso l'escussione degli stessi testi citati da controparte;
C. si chiede di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che a seguito del prestito ricevuto dai signori e in data 23.10.1995 Parte_2 Persona_1
i signori e rimborsarono la somma di lire 35.000.000; CP_1 Parte_3
2) vero che la restante somma di Lire 20.000.000 venne abbonata dal signor al figlio Persona_1 CP_1 poiché la stessa somma era stata, nello stesso periodo, conferita anche alla figlia Parte_1
3) vero che la signora utilizzò la somma di 20.000.000 di lire ricevuta dal padre per acquistare Parte_1 due box in LA, di cui è tuttora proprietaria;
4) vero che la dott.ssa predisponeva i denari necessari per i pagamenti da effettuare nei Parte_3 confronti del signor e CP_2 Persona_1
5) vero che la dott.ssa disponeva quanto di volta in volta concordato dal dottor Parte_3 CP_1 con i signori e in distinte buste;
[...] CP_2 Persona_1
6) vero che la dott.ssa riceveva i denari di cui ai capitoli precedenti dal dott. Parte_3 CP_1
7) vero che la dott.ssa partecipava anche personalmente a detti pagamenti;
Parte_3
8) vero che la signora vive nella casa dei genitori in LA, via San OR n. 77, dal 1994; Parte_1
9) vero che nel 2001, allorché nacque il suo secondo figlio, la signora viveva nella casa dei Parte_1 genitori in LA, via San OR n. 77;
10) vero che la signora ha abitato nella casa dei genitori per tutto il periodo intercorrente dal Parte_1
1994 ad oggi senza corrispondere canone di locazione;
11) vero che alla signora nessuno ha mai chiesto di pagare un canone di locazione per Parte_1
l'immobile di LA, via San OR n. 77;
12) vero che per adibire l'immobile di via San OR ad abitazione della signora vennero Parte_1 eseguiti, a spese del signor rilevanti lavori di divisione interna;
Persona_1
13) vero che i signori e hanno vissuto, dal 1994, nel seminterrato della Parte_2 Persona_1 villetta di via San OR n. 77 per lasciar godere alla figlia dell'appartamento al primo piano;
14) vero che i lavori di ristrutturazione dell'immobile di via San OR n. 81 ebbero inizio nel 1989;
15) vero che quando venne richiesto il mutuo l'immobile aveva già subito una prima parte della ristrutturazione progettata;
16) vero che quando eseguii la valutazione dell'immobile sito in LA via San OR n. 81 il valore dello stesso era pari a Lire 110.000.000, come da documento che mi si rammostra, che riconosco di avere personalmente redatto e che confermo nel suo contenuto;
17) vero che il signor ha sempre goduto di buona salute fino all'età di 87 anni;
Persona_1 pagina 7 di 21 18) vero che il signor si è sempre personalmente occupato della casa e del giardino, per i Persona_1 quali svolgeva personalmente lavori di piccola manutenzione fino all'età di 87 anni;
19) vero che della somma di Lire 20.000.000 rimanente a seguito del rimborso del prestito di Lire
55.000.000 da parte dei signori e venne omessa la richiesta di Controparte_1 Parte_3 pagamento da parte del signor al figlio e alla nuora;
Persona_1
20) vero che a seguito di quanto esposto nel precedente cap. 19, il signor donò, alla figlia Persona_1 la stessa somma di Lire 20.000.000; Parte_1
21) vero che la signora mantenne la residenza anagrafica a Rovellasca anche dopo essere Parte_1 tornata a vivere a LA, in via San OR n. 77;
22) vero che i signori e hanno vissuto, dal 1994, nel seminterrato della Parte_2 Persona_1 villetta di via San OR n. 77;
23) vero che dal 1994 la signora ha sempre abitato al primo piano della casa di LA via San Parte_1
OR n. 77;
24) vero che al piano terreno dell'immobile di LA via San OR n. 77 sono presenti un ingresso e quattro locali accessori e il locale caldaia;
25) vero che in occasione della vendita intercorsa nell'anno 2000 il de cuius corrispondeva alla figlia Pt_1
l'importo di Lire 10.000.000 (Euro 5.164,56);
[...]
26) vero che in occasione della vendita intercorsa nell'anno 2018 il de cuius corrispondeva alla figlia Pt_1
l'importo di Euro 25.000,00;
[...] indicando a testi:
- l'arch. , residente in [...]; Tes_4
- il signor , residente in [...]; Testimone_3
- la signora residente in [...]; Testimone_1
- il geom. residente in [...]; CP_3 con riserva di formulare ulteriori richieste istruttorie, altro dedurre, produrre, articolare, formulare ulteriori capitoli di prova e indicare i testi;
D. in considerazione di quanto esposto da parte attrice, pur senza inversione dell'onere della prova, si chiede a quest'ultima l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'originale integrale della scrittura priva del 23.10.1995, di cui parte convenuta non ha alcun'altra possibilità di venire in possesso;
E. all'esito della pronuncia in ordine alle eccezioni preliminari sollevate e oggetto di decisione, si chiede sin d'ora che venga disposta CTU al fine di determinare l'effettivo valore del compendio ereditario del signor di cui si chiede la divisione in questa sede, in particolare anche tenendo conto: Persona_1
- delle donazioni (dirette e indirette) ricevute dalla signora per come indicate in atti;
Parte_1
- con specifico riferimento a quanto da quest'ultima ricevuto considerato che a partire dal 1994 la signora e la sua famiglia (marito e figli) vivono ininterrottamente nella casa già di proprietà dei signori Parte_1
e , senza corrispondere ai genitori alcunché a fronte di tale occupazione, e Persona_1 Parte_2 pagina 8 di 21 determinabile secondo i criteri evidenziati in atti (e non contestati da parte attrice) o secondo quelli che verranno ritenuti equi ed opportuni;
- di quanto dovuto dalla signora al dottor per l'occupazione da parte Parte_1 Controparte_1 della stessa anche della sua quota di proprietà dell'immobile di LA (MB), via San OR n. 77, dal
25.6.2023 al momento dell'effettivo scioglimento della divisione, e determinabile secondo i criteri evidenziati in atti (e non contestati da parte attrice) o secondo quelli che verranno ritenuti equi ed opportuni;
e, in ogni caso, con stima degli eventuali conguagli necessari e sufficienti per la congrua e corretta determinazione delle quote spettanti ai singoli coeredi, con riserva di meglio articolare la presente domanda nel prosieguo del giudizio.
- in ogni caso, con condanna con vittoria di spese ed onorari di lite.
pagina 9 di 21 Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e esponevano che In Parte_1 Parte_2 data 25/06/2023 decedeva senza lasciare disposizioni testamentarie;
che eredi ab intestato Persona_1 erano la moglie e i figli e che viveva in Parte_2 Pt_1 CP_1 Parte_1 comodato nell'appartamento della madre , nel quale aveva effettuato lavori di Parte_2 ristrutturazione del valore di euro 30.000; che in data 20/08/1990 con scrittura privata tra CP_2
(fratello del de cuius) come “promittente venditrice” ed come “promissario Controparte_1 acquirente” si conveniva la vendita e l'acquisto del fabbricato urbano sito in LA (MB) – 20824, alla Via
S. OR, n. 79 (individuato al mappale 90, foglio 6, partita precensita 478, e mappale 89, foglio 6, partita precensita 478) ed il terreno annesso al fabbricato (“individuato nel successivo tipo di frazionamento n.
5728 del 23/1/1990 e precisamente nel mapp. 89 di mq 61, mapp. 90 di mq 367, mapp.300 di mq 99”); che era proprietario di predetto fabbricato per una quota del 50% e per la restante quota era CP_2 proprietario il de cuius che il prezzo pattuito per la vendita era di €.25.822,84, da versare Persona_1 ratealmente;
che tali versamenti venivano effettuati da e dal marito, in quanto il figlio Parte_2
all'epoca era ancora specializzando;
che in data 6/11/1990, con atto notarile si stipulava la vendita CP_1 da parte di e di e l'acquisto da parte di della predetta unità Persona_1 CP_2 CP_1 immobiliare, per un prezzo di euro 51.645,69; che tale importo, per la quota spettante a era CP_2 stata corrisposta da e e, per quanto riguarda la quota di Parte_2 Persona_1 Persona_1 non era mia stata corrisposta;
che tale atto costituiva donazione indiretta per la parte di prezzo corrisposta a e vendita simulata per la parte afferente che in data 23/10/1995 con scrittura CP_2 Persona_1 privata, e (moglie del convenuto) ricevevano da e CP_1 Parte_3 Persona_1 [...]
la somma di €.28.405,13 a titolo di prestito, mai restituito;
che il relictum dell'eredità di Parte_2 era costituito da denaro, già diviso tra gli eredi, terreni, per i quali le attrici non avevano Persona_1 interesse alla divisione, nonché da villetta unifamiliare sita in LA (MB) Via San OR n. 77, di proprietà per metà di e per metà di;
degli immobili siti in LA Persona_1 Parte_2
(MB) Via San OR n. 81 (ex civico 79), oggetto di vendita simulata;
convenivano in giudizio CP_1
e domandavano che egli fosse condannato alla restituzione del prestito del 1995, nonché che fosse
[...] accertato il carattere donativo e simulato dell'atto del 1990; che esso fosse dichiarato nullo per mancanza di forma o in subordine, che di esso, qualificato come donazione, dichiarato lesivo della quota di legittima;
che ne fosse effettuata collazione;
che il convenuto fosse condannato alla restituzione alla massa ereditaria di tale bene e dei frutti, o in subordine, che di tale donazione e dei frutti – da quantificarsi in euro 2100 mensili - si tenesse conto per la collazione della disposizione lesiva della quota di legittima;
la divisione del compendio ereditario, con attribuzione a dell'immobile di LA, via San OR 77. Parte_1
Si costituiva il quale eccepiva che il de cuius era titolare altresì di terreni e di conti correnti;
che CP_1 il conto corrente cointestato tra , e era stato usato per il pagamento Parte_2 CP_1 Parte_1 delle spese funerarie, la dichiarazione di successione e le relative imposte e tasse;
che in data 15.1.2024 era pagina 10 di 21 stata prelevata da la somma di Euro 30.000,00; che le parti avevano già diviso tra loro il Parte_2 denaro sui conti correnti e non avevano interesse alla divisione dei terreni;
che in data 15.2.2024
[...]
aveva trasferito a e la nuda proprietà della sua quota di 2/3 della Parte_2 Parte_1 Testimone_3 consistenza immobiliare di LA, via San OR n. 77, attraverso la costituzione di un vitalizio assistenziale a favore della cedente;
che era autonoma, guidava la macchina, percepiva Parte_2 una pensione di euro 1500 mensili e non aveva nessuna necessità di ricevere assistenza;
che l'immobile presentava irregolarità urbanistiche che ne inibivano la divisione;
di aver restituito 35.000 euro del denaro prestatogli nel 1995; che i genitori non vollero la restituzione degli ulteriori 20.000 euro, in quanto donarono somma corrispondente alla sorella;
che in ogni caso, solo la metà della somma gli era Pt_1 stata prestata dal padre, della cui eredità si discorreva;
che in ogni caso, il diritto alla restituzione era prescritto;
che era prescritta anche l'azione di simulazione relativa dell'atto di compravendita del 1990, in quanto non proposta in modo strumentale ad una riduzione per lesione di legittima;
che le attrici, in quanto eredi del de cuius, erano soggette ai limiti probatori afferenti la simulazione dell'atto; che in ogni caso, esse non avevano allegato alcun presupposto afferente la lesione della quota di legittima;
di aver in ogni caso versato al padre tutto il prezzo di vendita, anche accendendo un mutuo bancario;
che anche ove l'atto avesse configurato una donazione, essa sarebbe stata di modico valore e non avrebbe necessitato di forma solenne;
eccepiva di aver pagato il prezzo della vendita allo zio;
che in ogni caso, le attrici allegavano CP_2 che il rimborso sarebbe stato effettuato da , e che ciò dunque non poteva inficiare la Parte_2 validità dell'atto di vendita;
che anche ove essa fosse stata qualificabile come donazione indiretta, non avrebbe richiesto la forma solenne;
che la quantificazione dei frutti era stata fatta in modo apodittico;
che a far data dal 1994 viveva nell'immobile di LA;
che rispetto a ciò si configurava una Parte_1 donazione indiretta;
concludeva domandando il rigetto delle domande, la condanna di a Parte_1 conferire nell'asse ereditario la somma di Euro 106.200,00 a titolo di collazione, corrispondente all'insieme dei canoni che il comodante avrebbe percepito, secondo il valore di mercato, ove avesse locato il bene dal
1994 al 25.6.2023, nonché che fosse condannata a versargli la somma di Euro 3.000,00 Parte_1 corrispondente a quanto dovutogli a titolo di indennità di occupazione della sua quota dell'immobile di
LA, via San OR 77, dal 25.6.2023 al momento della divisione dell'eredità, oltre rivalutazione e interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo;
che fossero divisi gli immobili facenti parte dell'eredità di con condanna delle attrici alle spese di lite ed ex articolo 96 c.p.c. Persona_1
All'udienza del 24.10.2024 i procuratori del convenuto propongono l'abbandono delle rispettive domanda, con divisione del bene attualmente nell'asse.
Il procuratore delle attrici propone la rinuncia alle domande, con assegnazione della casa in cui vivono le attrici alla signora
la quale chiede di poter produrre fatture dei lavori effettuati. Parte_1
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice rigettava l'istanza di produzione documentale perché tardiva e preliminarmente invitava le parti al deposito in giudizio delle visure della conservatoria dei registri pagina 11 di 21 immobiliari afferenti il de cuius e sé stessi, delle note di eventuali iscrizioni ipotecarie aperte e rinviava per l'esame della documentazione.
All'udienza del 14.1.2025 il legale di parte convenuta si riserva di provvedere alla cancellazione formale dell'ipoteca, poiché il mutuo è stato estinto, in una data che si riserva di comunicare e propone per il proprio assistito la definizione del procedimento mediante rinuncia alle domande reciproche, con assegnazione alle attrici del 1/6 dell'immobile in cui vivono, salva corresponsione del 50% del valore al convenuto, pari ad euro 25.000 circa.
Il legale di parte attrice non accetta, si rifà alla propria proposta della volta scorsa in quanto già comprendente molte rinunce alle domande effettuate.
Il Giudice rigettava le istanze istruttorie articolate dalle parti ed ex art. 210 c.p.c. ordinava a parte convenuta la produzione in giudizio della prova del pagamento del prezzo corrisposto a e CP_2 Persona_1 per la compravendita.
Alla successiva udienza del 9.9.2025 il legale di parte attrice chiede nominarsi CTU per la divisione dell'asse (…) effettua la seguente proposta: può tenere l'immobile dove vive e la signora tiene la quota del padre, senza CP_1 CP_1 conguagli e con rinuncia a tutte le ulteriori domande
I legali di parte convenuta insistono sulla propria istanza, con anche pronuncia sulle questioni preliminari, anche prima di eventuale CTU sulla divisione dell'asse. Ribadiscono la propria proposta transattiva, che non è stata accolta da controparte, che prevede la cessione di 1/6 dell'immobile a parte attrice a 25.000 euro o cifra eventualmente trattabile, inferiore.
Il Giudice, sussistendo questioni preliminari afferenti la composizione dell'asse ereditario, fissava udienza di discussione ex art. 189 c.p.c..
*******
Deve in primo luogo accertarsi la qualità di eredi ab intestato di in capo alla moglie Persona_1 [...]
ed ai figli ed come risulta dalla dichiarazione di successione del de cuius Parte_2 Pt_1 CP_1
(documento 2 attrici) e per la quota di 1/3 ciascuno ex articolo 581 c.c.; le domande e difese proposte nella presente sede integrano peraltro accettazione tacita dell'eredità relitta ex articolo 476 c.c.
Ciò premesso, quanto alla composizione dell'asse si osserva che:
-Beni mobili e terreni: le parti hanno già provveduto alla suddivisione dei beni mobili;
nell'asse sussistono inoltre i seguenti terreni, che le parti non hanno attualmente interesse a dividere (circostanze incontroverse ai fini del decidere): quota di ½ di
1.T. A. – Comune di LA NCEU Foglio 1, Part. 150, Nat. T Parte_4
2. T. A. – Seminativo Comune di LA NCEU Foglio 2, Part. 377, Nat. T
3. T. A. – Seminativo Comune di LA NCEU Foglio 5, Part. 25, Nat. T – Sup. aa 14,40
4. T. E. – Seminativo Comune di LA, via San OR n. 81 NCEU Foglio 6, Part. 93, Nat. T – Sup. aa 6,41
5. T. A. – Seminativo Comune di LA NCEU Foglio 6, Part. 301, Nat. T – Sup. ca 20,00 pagina 12 di 21 6. T. E. – Seminativo Comune di LA NCEU Foglio 7, Part. 8, Nat. T – Sup. aa 19,50
7. T. A. – Prato Comune di LA NCEU Foglio 7, Part. 8, Nat. T
8. T. A. – Comune di LA NCEU Foglio 18, Part. 149, Nat. T – Sup. aa 10,90. Parte_4
È possibile la divisione parziale dell'asse, sussistendo accordo in tale senso tra le parti e non essendo il principio dell'universalità della divisione di ordine pubblico (Cfr. Cass. sent. 6931/2016, Cass. sent. n.
573/2011).
- Prestito del 23.10.1995
Occorre evidenziare che parte attrice negli atti introduttivi e per tutto il corso del giudizio formula domanda di restituzione del prestito di lire 55.000.000 da e ad Persona_1 Controparte_4 CP_1
e del 23.10.1995 (documento 7 attrici) e non chiede che dello stesso si effettui
[...] Parte_3 collazione per la quota non restituita.
Il diritto alla restituzione è prescritto: l'accordo di cui al documento 7 attrici configura un mutuo, nel quale non è stato convenuto un termine di restituzione ex articoli 1813 e 1817 c.c.
Dalla documentazione versata in atti risulta che l'importo è stato parzialmente restituito per lire 35.000.000
(documento 19 attrici e documento 3 convenuto), e l'ultima restituzione risale al 2000 (ibidem).
Da allora non risulta alcun altro pagamento, né alcun atto interruttivo della prescrizione;
tra la stipula del contratto di mutuo e l'introduzione del presente giudizio (notifica atto di citazione) sono decorsi oltre 28 anni, ne sono trascorsi 24 tra l'ultimo pagamento e l'introduzione del giudizio;
dunque, il diritto alla restituzione è prescritto ex articolo 2946 c.c.
Invero, come argomentato da giurisprudenza di legittimità che integralmente si condivide (Cass. sent. n.
14345 /2009) La prescrizione del credito decorre anche quando il relativo diritto non sia ancora esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, potendo in tal caso il creditore comunque ricorrere al giudice per la fissazione del termine, ai sensi dell'art. 1183, comma terzo, cod. civ., con la conseguenza che in tal caso è impossibile configurare un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, il quale soltanto impedisce il decorso della prescrizione;
in particolare, condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto pur potendo esercitarlo si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tale fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui il detto titolare venga a trovarsi (Cass., 3.6.1997,
n. 4939). Il diritto di credito, ancorché non ancora esigibile per mancata fissazione del tempo dell'adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, può essere esercitato, in caso di mancato accordo, attraverso il corso del creditore al giudice ex art. 1183
c.c., comma 2, con la conseguenza che l'inerzia del creditore - ossia la mancanza del ricorso giudiziale o della sollecitazione al debitore determina il decorso della prescrizione ex art. 2935 c.c. fin dal momento in cui il diritto è sorto (cfr. anche Cass. sent. n. 1731/1986).
Nella fattispecie per cui è causa il mutuo è stato stipulato ad ottobre 1995; secondo la disciplina sopra richiamata, da tale data il mutuante poteva esercitare il proprio diritto alla restituzione spiegando l'opportuna azione ex art. 1817 c.c.; il termine di prescrizione è decennale ex art. 2946 c.c; non risulta che il pagina 13 di 21 de cuius o i suoi eredi abbiano richiesto la restituzione della somma prima dell'introduzione del procedimento, o della proposizione della domanda di mediazione volta alla sua introduzione.
Ne consegue che il diritto fatto valere da parte attrice è senz'altro prescritto.
Non rileva nel caso di specie quanto disposto dall'articolo 2959 c.c. in ordine al riconoscimento da parte di di non aver restituito parte della somma: tale norma si applica soltanto alle prescrizioni CP_1 presuntive ex articoli 2954, 2955 e 2956 c.c., fattispecie non ricorrente nel caso di specie.
Ai sensi dell'art. 2935 c.c. non rileva nemmeno il decesso del mutuatario avvenuto il 25 giugno 2023: il mutamento di titolarità di un diritto per effetto di acquisto a titolo derivativo non incide infatti sulla sua identità, sicché la relativa prescrizione non subisce interruzione in conseguenza di tale mutamento (Cass. sent. n. 3654/1981).
La prescrizione del diritto alla restituzione inibisce l'accoglimento della relativa domanda ed il denaro mutuato non può considerarsi parte dell'asse; tale valutazione consente il superamento di tutte le ulteriori questioni afferenti la parte di prestito riferibile al de cuius, in applicazione del principio dogmatico della cd. ragione più liquida (in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente già pronta, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre: ex pluris Cass. ord. n. 363/2019).
-Scrittura privata del 20.8.1990 e compravendita dell'immobile LA Via San OR 79/81.
Dagli atti e dai documenti di causa risulta che con scrittura privata del 20.8.1990 proprietario CP_2 della quota del 50%, si impegnava a cedere ad il fabbricati urbano sito in LA Via San CP_1
OR n. 79 foglio 6 mappale 90 sub. 6, foglio 6 mappale 89 sub. 6 ed il terreno annesso ai predetti fabbricati per l'importo di lire 50.000.000 da versare per lire 10.000.000 alla sottoscrizione della scrittura privata, per lire 20.000.000 al rogito, per lire 20.000.000 entro il dicembre 1992 (documento 5 attrici e documento 8 convenuto).
Nella predetta scrittura dichiara di aver ricevuto lire 20.000.000 il 6.11.1990, lire 10.000.000 il CP_2
28.12.1992, lire 5.000.000 il 9.8.1993, lire 5.000.000 a saldo il 6.12. 1993 (ibidem).
Con scrittura privata autenticata dal Notaio del 6.11.1990 e Persona_2 CP_2 Per_1 vendevano ad il fabbricato unifamiliare, il deposito ed il terreno pertinenziale siti in
[...] CP_1
LA e censiti al NCEU rispettivamente al foglio 6 mappale 90 sub. 6, foglio 6 mappale 89 sub. 6 e
Catasto terreni foglio 6 mappale 90 per l'importo di lire 100.000.000 che i venditori riconoscevano di aver già ricevuto, rilasciandone quietanza (documento 6 attrici).
Le attrici argomentano che:
a)La somma di lire 50.000.000 dovuta da a fu in realtà corrisposta da CP_1 CP_2 Parte_2
e configura quindi una donazione, della quale occorre fare collazione.
Ora, si evidenzia in primo luogo che la successione di cui trattasi è quella di e la collazione Persona_1 che deve essere effettuata in vista della divisione dell'asse afferisce dunque le sole donazioni effettuate dal de cuius, non da terzi soggetti. pagina 14 di 21 Eventuali versamenti di denaro effettuati da a favore del figlio non sono dunque Parte_2 rilevanti nella presente sede, in quanto ai fini della divisione dei beni ereditari rilevano solo quelle eventualmente effettuate dal di lei marito.
Le istanze istruttorie articolate sul punto dalle attrici (3. “Vero che il prezzo della compravendita di cui alla scrittura privata del 20/08/1990 di cui sopra viene indicato in €.25.882,84= (Lire 50.000.000) da corrispondersi ratealmente al
Sig. come da doc. 5 che si rammostra?”; 4. “Vero che nel 1990 il Sig. è specializzando di CP_2 CP_1 medicina?”; 5. “Vero che il prezzo della compravendita di cui al capitolo 3 viene versato successivamente al 1990 dalla Sig.ra
, come da doc. 05 che si rammostra?”; 7. “Vero che il prezzo della compravendita di cui all'atto Parte_2 notarile del 06/11/1990, a firma del Dott. viene indicato in €.51.645,69= (Lire 100.000.000), come da Persona_2 doc. 6 che si rammostra?”; 8. “Vero che la somma di €.25.882,48 (Lire 50.000.000) viene corrisposta al Sig. CP_2 dalla Sig.ra anche per conto del marito ”; 9. “Vero che l'originale dei
[...] Parte_2 Persona_1 versamenti effettuati di cui al doc. 05 che si rammostra è nella disponibilità della Sig.ra ?”; 10. Parte_2
“Vero che l'originale del doc. 05 è sempre stato nelle mani della Sig.ra che procede a versare il denaro al Parte_2 cognato?”) non sono rilevanti ai fini del decidere, in quanto volte a dimostrare che i versamenti di denaro sarebbero stati effettuati da e non da della cui successione si controverte. Parte_2 Persona_1
In ogni caso, l'assunto secondo cui il versamento dell'importo di lire 50.000.000 sarebbe stato fatto da altro soggetto rispetto ad è rimasto indimostrato: la scrittura privata è stata sottoscritta da ed CP_1 CP_2
(documento 5 attrici e documento 8 convenuto), le quietanze rilasciate da CP_1 CP_2 afferiscono l'intero saldo (con la ricezione di lire 5.000.000 il 6.12.1993 riporta di aver ricevuto CP_2 appunto l'importo a saldo) e non indicano un differente soggetto che materialmente avrebbe versato il denaro (documento 5 attrici e documento 8 convenuto), né tale indicazione emerge in altro modo.
Anche nella scrittura privata autenticata dal Notaio (documento 6 attrici), rilascia quietanza per CP_2
l'importo di vendita ad e non viene fatta menzione del versamento del denaro da parte di altro CP_1 soggetto.
Dalla documentazione versata in atti dal convenuto (documento 9 convenuto) risulta peraltro che egli all'epoca della restituzione della somma aveva circa trent'anni e lavorava come medico dal 1.3.1989 (circa un anno e mezzo prima della stipula del preliminare e del definitivo), con stipendio mensile di lire
3.9000.000 circa (media dei cinque cedolini prodotti documento 9 convenuto); anche la moglie di CP_1 all'epoca lavorava (documento 10 convenuto).
[...]
La coppia, a ridosso della compravendita definitiva dell'immobile, in data 28.1.1991, ha peraltro acceso un mutuo fondiario per importo pari al corrispettivo della vendita stessa (documento 4 convenuto), con il che attestando una capacità reddituale in difetto della quale il mutuo non sarebbe stato verosimilmente concesso.
Tutti tali elementi sono compatibile con il versamento del prezzo, peraltro con modalità rateali, allo zio (lire
50.000.000 in tre anni, pari a lire 16.700.000 annui, ovvero lire 1.400.000 mensili).
pagina 15 di 21 b) Con riferimento al versamento del prezzo di lire 50.000.000 da a parte attrice CP_1 Persona_1 eccepisce che la relativa parte di prezzo non sarebbe mai stata pagata, che il negozio integrerebbe dunque una donazione dissimulata, nulla per difetto di forma;
in subordine, eccepiscono il carattere lesivo della quota di legittima di tale donazione.
Il convenuto a sua volta eccepisce la prescrizione dell'azione di simulazione, di aver pagato il prezzo anche mediante stipulazione di contratto di mutuo (documento 4 convenuto); che l'eventuale donazione non sarebbe in ogni caso nulla per mancanza di forma solenne, essendo di modico valore in rapporto al patrimonio del de cuius.
Ora, come più volte affermato da giurisprudenza che integralmente si condivide, l'azione di simulazione ha natura di accertamento negativo della inefficacia del contratto simulato;
essa è imprescrittibile in caso di simulazione assoluta.
Il discrimine tra l'azione di simulazione assoluta e quella di simulazione relativa risiede nel fatto che la prima è finalizzata a far dichiarare l'inesistenza di qualsiasi mutamento della realtà giuridica preesistente al negozio simulato, mentre con la seconda si vuole far emergere il reale intendimento delle parti, in luogo di quello apparentemente esteriorizzato nel contratto, al fine di potersene in qualche modo avvantaggiare.
Con riguardo ai diritti nascenti dal negozio dissimulato, solo nell'ipotesi di azione di simulazione relativa si può parlare di prescrizione, quando cioè la parte che agisce mira ad ottenere l'adempimento del negozio realmente voluto o, comunque a trarne qualche effetto a proprio favore (cfr. Corte appello Milano sez. IV,
11/06/2021, n.1837).
Peraltro, Quando l'azione di simulazione relativa è diretta a far emergere l'effettivo reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato, tale azione si prescrive nell'ordinario termine decennale;
quando invece essa è finalizzata ad accertare la nullità tanto del negozio simulato, quanto di quello dissimulato (per la mancanza dei requisiti di sostanza o di forma), rilevando l'inesistenza di qualsiasi effetto tra le parti, tale azione non è soggetta a prescrizione (cfr.
Cass. sent. n. 7682/1997; Cass. sent. n. 14562 /2004 ).
In particolare, tale ultima pronuncia, resa in una fattispecie analoga alla presente, evidenzia che il legittimario che impugni per simulazione un atto compiuto dal "de cuius" ha veste di terzo, e può, quindi, avvalersi della prova testimoniale senza limiti solo quando agisca per la reintegrazione della quota a lui riservata, mentre soggiace alle limitazioni probatorie imposte alle pari quando l'impugnazione sia proposta dallo stesso anche come erede e tenda pure al conseguimento della disponibile. Tuttavia, detto esonero dalle limitazioni probatorie a favore del legittimario che agisca per il recupero o la reintegrazione della legittima non può ritenersi contemporaneamente concesso e non concesso in parte, nel caso in cui
l'impugnazione dell'atto sia destinata a riflettersi comunque, oltre che sulla determinazione della quota di riserva, anche sulla riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario, sicché il legittimario venga ad avvantaggiarsene sia in tale sua qualità, sia in quella di successore a titolo universale;
in tal caso legittimario è esonerato in modo completo dalle limitazioni probatorie in tema di simulazione, non potendosi applicare rispetto ad un unico atto simulato per una parte una regola probatoria, e per un'altra parte una regola dive sa. Il principio esposto vale, ovviamente, sia in caso di simulazione assoluta, sia nella ipotesi di atto relativamente simulato, che pagina 16 di 21 dissimuli un negozio nullo, poiché il bene oggetto del negozio dissimulato viene comunque interamente recuperato all'asse ereditario (in tali sensi sentenze 26/4/2002 n. 6078; 2/2/1999 n. 848). Dalla qualità di terzo rispetto al negozio di cessione di beni ereditari compiuto dal de cuius (e rispetto all'accordo simulatorio) derivano effetti non solo sul piano probatorio ma anche sotto il profilo della prescrizione che decorre non dal compimento dell'atto che si assume simulato ma dall'apertura della successione: da tale momento il legittimario può proporre la domanda di simulazione esercitando un'azione di natura personale (per la tutela di un diritto suo proprio) soggetta al termine ordinario di prescrizione decorrente dall'apertura della successione posto che da tale momento - che coincide con quello di acquisto della qualità di erede - l'atto compiuto dal de cuius assume l'idoneità a ledere i diritti del legittimario e ne rende concreto ed attuale l'interesse ad agire in giudizio per la ricostruzione dell'asse ereditario al fine della determinazione per lui più favorevole dei diritti riservati. peraltro, secondo quanto chiarito nella giurisprudenza di legittimità, quando l'azione di simulazione relativa è diretta a far emergere il reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato, tale azione si prescrive nell'ordinario termine decennale;
quando invece è finalizzata ad accertare la nullità tanto del negozio simulato, quanto di quello dissimulato (per la mancanza dei requisiti di sostanza o, come nel caso in esame, di forma), rilevando l'inesistenza di qualsiasi effetto tra le parti, tale azione non è soggetta a prescrizione (Cass. sent. n. 7682/1997; Cass. sent. n. 382/1997).
Nel caso di specie, fin dall'atto di citazione le attrici evidenziano di agire anche in vista dell'accertamento della lesione della quota di legittima (pagina 11 riga 23 atto di citazione) e dunque devono essere considerate terze sia con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione (dall'apertura della successione, 25/06/2023, non già dall'atto di compravendita), sia ai fini della prova della simulazione.
L'esperimento dell'azione di riduzione non richiede peraltro la previa accettazione con beneficio di inventario ex articolo 564 c.c., sia in quanto l'azione di riduzione è operata solo nei confronti del coerede
(Cass. sent. n. 3950/1992; Cass. sent. n. 11873/1993, Cass. sent. n. 5768/2013), sia perché, nel caso di specie, le attrici intendono far valere la nullità dell'atto dissimulato (donazione) per mancanza di forma.
Ed invero, L'esperimento dell'azione di simulazione da parte degli eredi, relativamente ad un negozio apparentemente oneroso compiuto dal "de cuius", preordinato al successivo eventuale esercizio dell'azione di riduzione e diretto contro persone estranee all'eredità, non è condizionato all'accettazione con beneficio d'inventario nei soli casi in cui venga in questione la simulazione assoluta di un negozio giuridico o in cui, pur prospettandosi la simulazione come relativa, il negozio dissimulato sia nullo per vizio di forma o per incapacità di uno dei soggetti o per altra causa, non potendo in tali casi negarsi l'interesse del legittimario a fare accertare, indipendentemente dall'azione di riduzione, l'intervenuta simulazione e cioè l'inesistenza dell'apparente negozio giuridico posto in essere dal "de cuius". (Cass. Sent. n. 10262/2003, cfr. anche
Cass. sent. n. 17896/2011 e Cass. sent. n. 4400/2011).
Ciò premesso, quanto alla prova dell'effettivo pagamento del prezzo, deve innanzitutto evidenziarsi che l'onere di fornire elementi presuntivi del mancato pagamento del prezzo grava su chi assuma il carattere simulato dell'atto, in applicazione dei principi generali di cui all'articolo 2697 c.c. (cfr. Cass. Sentenza n.
1413 /2006, Cass. Sent n. 5326/2017).
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito tali elementi e non ha nemmeno articolato istanze istruttorie volte a provare che il prezzo di vendita non sia stato corrisposto da a CP_1 Persona_1 pagina 17 di 21 Il recupero della documentazione bancaria attestante i versamenti da a è CP_1 Persona_1 impossibile, essendo decorso il termine decennale di conservazione dei documenti, come comunicato anche dagli Istituti di credito al convenuto (documentazione prodotta il 21.7.2025). ha in ogni caso prodotto perizia estimativa dell'immobile redatta il 2.11.1989 da tecnico su CP_1 incarico di e ed attestante un valore di lire 110.000.000 (documento 6 convenuto), CP_2 Persona_1 nonché il contratto di mutuo stipulato da e dalla moglie per l'importo di lire 100.000.000 a CP_1 ridosso della compravendita (documento 4 convenuto).
I fratelli hanno dunque effettivamente fatto valutare il bene, e tale valutazione (che verosimilmente ha CP_1 comportato un esborso pari al compenso del tecnico) non sarebbe stata ovviamente necessaria ove essi avessero inteso regalarlo, anziché venderlo al figlio/nipote; il valore stimato è peraltro assolutamente prossimo a quello risultante poi dall'atto, ad ulteriore riprova della volontà dei fratelli di operare un CP_1 trasferimento a titolo oneroso del bene, per il suo corretto valore.
L'accensione da parte di e della moglie di mutuo fondiario per il prezzo di acquisito a ridosso CP_1 della stipula dell'atto testimonia, oltre che la capacità reddituale della coppia, anche l'effettiva corresponsione degli importi ai venditori, importi esattamente pari alla somma mutuata.
Alla luce di tutto quanto precede, la domanda di accertamento di simulazione relativa della compravendita deve essere rigettata.
È appena il caso di rilevare che e la di lui famiglia occupano il bene per cui è causa da oltre 20 CP_1 anni (circostanza incontroversa), che dunque del bene sarebbe comunque intervenuta usucapione e che esso non rientrerebbe pertanto nell'asse; il rilievo del titolo di proprietà in capo al convenuto per tale profilo non sarebbe peraltro inibito dal carattere autodeterminato del diritto.
- l'immobile di LA, via San OR n, 77
È circostanza pacifica quella per cui a partire dal 1994 e la sua famiglia (marito e figli) vivono Parte_1 ininterrottamente nella casa già di proprietà dei signori e , senza corrispondere ai genitori Persona_1 Parte_2 alcunché a fronte di tale occupazione (pagina 18 comparsa di costituzione e risposta convenuto).
La fattispecie integra un contratto di comodato, non già una donazione: In tema di divisione ereditaria, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione il godimento, a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal "de cuius" a uno degli eredi, atteso che l'arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall'uso personale e gratuito della cosa comodata, in quanto detta utilità non costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti, come avviene nella donazione, bensì il contenuto tipico del comodato stesso.
(Cass. sent. n. 24866/2006).
In tema di divisione ereditaria, il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal "de cuius" a uno degli eredi, da inquadrarsi necessariamente nel contratto di comodato, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione, atteso che l'utilità per il comodatario consiste nell'uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito nello schema causale del contratto l'obbligo di restituzione. Tali peculiarità sono incompatibili con l'illimitata rinuncia alla
pagina 18 di 21 disponibilità del bene che caratterizza la struttura e la finalità della donazione nella quale la predetta utilità costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti. (Cass. Sent. n. 27259/2017).
Poiché, dunque come avviene nel caso di specie, a) il vantaggio derivante dal godimento a titolo gratuito del bene non è il risultato finale dell'atto, ma il suo contenuto tipico;
b) non si realizza effetto traslativo e conseguentemente c) non viene meno l'obbligo restitutorio, il contratto è inquadrabile come comodato, non come liberalità soggetta a collazione.
Ciò tanto più, considerando che il contratto di comodato può essere precario, ovvero senza determinazione di termine di durata, oppure a termine;
nel caso di specie, entrambe le parti convengono nel ritenere che il contratto sia precario (pagina atto di citazione e pagina 18 comparsa di costituzione e risposta), né
l'avvenuta apposizione di un termine al godimento emerge aliunde.
La precarietà dell'attribuzione, che consente al comodante di richiedere la restituzione del bene ex articolo
1809 c. 2 c.c., è ulteriore indice dell'impossibilità di qualificare la stessa come donazione.
Invero, il comodato precario si caratterizza per il fatto che la durata del vincolo viene fatta dipendere potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può determinarne la scadenza ad nutum, mediante la richiesta di restituzione del bene Tale richiesta determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa, viene ad assumere la posizione di detentore "sine titulo" e quindi abusivo del bene altrui, salvo che dimostri di poterne disporne in base ad altro rapporto diverso dal precario.
(Cass. sent. n. 5987/2000, Cass. sent. n. 4718/1989).
La morte del comodante non determina l'estinzione del contratto di comodato, in cui subentrano gli eredi, in capo ai quali si consolida altresì il diritto ad ottenere la restituzione del bene ad nutum (Cass. sent. n.
1018/1976).
Nel caso di specie, dunque, il contratto di comodato a favore di è precario;
l'occupazione del Parte_1 bene da parte della attrice è stata legittima, in quanto attuata in forza della detenzione derivante dal contratto stesso;
la morte di non determina la estinzione del contratto, ma la richiesta in Persona_1 tale senso di – subentrato in quanto erede nel contratto – determina il venir meno del CP_1 rapporto negoziale. attualmente non gode dunque del bene in qualità di comodataria, ma quale coerede e dunque Parte_1 comproprietaria dello stesso, ex articolo 1102 c.c. (Cass. sent. n. 5987/2000, Cass. sent. n. 4718/1989).
In ordine al godimento esclusivo del bene comune da parte di un comproprietario, si osserva che “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo e inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota dei frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (Cass. n. 2423/2015 in senso conforme Cass. n. 24647/2010).
pagina 19 di 21 In tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità
(cfr. Cass. sent. n. 5156/2012); Ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. sent. n. 17856/2019).
E dunque, non sussiste alcun godimento illegittimo sino al momento in cui gli altri comproprietari domandano di poter usufruire del bene, e l'indennità di occupazione può essere pertanto calcolata solo da tale momento, a valere quale messa in mora della attrice/comproprietaria (nel caso di specie, 12.1.2024, formulazione della domanda di indennità in sede di divisione, documento 1.2 convenuto).
Nulla è dovuto alla per i miglioramenti operati sul bene, ai sensi dell'articolo 1808 c.c., Parte_5 il quale recita: Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che Il comodatario, che al fine di utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione straordinaria, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, salvo che si tratti di spese necessarie ed urgenti, pretenderne il rimborso dal comodante, non essendo quest'ultimo tenuto, in ragione dell'essenziale gratuità del contratto, a conservare la qualità del godimento della cosa, né a far sì che la stessa sia idonea all'uso cui il comodatario intende destinarla. (Cass. sent. n. 15699/2018; Cass. ord.
5371/2024).
Nel caso di specie, allega di aver sostenuto spese per la ristrutturazione dell'immobile di cui ai Parte_1 documenti 3 e 4 attrice, senza fornire, né articolare alcuna istanza istruttoria volta a dimostrare necessità ed urgenza degli interventi.
Il capitolo di prova sul punto è il seguente “Vero che la Sig.ra nel corso degli anni esegue dei lavori di Parte_1 manutenzione e ristrutturazione dell'immobile sito in LA (MB) – 20824, alla Via San OR, n. 77, esborsando
€.30.000,00= come da doc. 4 che si rammostra?” e non appare dunque idoneo a dimostrare il carattere necessario ed urgente dei lavori.
Peraltro, la natura degli stessi (posa piastrelle, eliminazione carta parati e tinteggiatura, elettrificazione tapparelle, sostituzione impianto elettrico, installazione sistema filtraggio acqua, sostituzione caldaia documenti 3 e 4 attrice) è in ogni caso all'evidenza migliorativa e non conservativa dei beni, e dunque non consente di ottenere il rimborso delle relative spese.
Così definito l'asse ereditario, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'effettuazione di CTU sul valore del bene e la predisposizione di progetto divisionale.
Le spese di lite verranno regolamentate al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella epigrafata controversia: pagina 20 di 21 -accerta che , e sono eredi ab intestato per la quota di 1/3 Parte_2 CP_1 Parte_1 ciascuno di nato a [...] il [...] e deceduto il 25.6.2023 a LA;
Persona_1
-accerta che , e hanno accettato l'eredità relitta da Parte_2 CP_1 Parte_1 Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto il 25.6.2023 a LA;
[...]
-accerta che l'asse ereditario è così composto:
1.quota di ½ di Abitazione Comune di LA via San OR n. 77;
2. quota di ½ T. A. – Bosco Ceduo Comune di LA NCEU Foglio 1, Part. 150, Nat. T
3. quota di ½ T. A. – Seminativo Comune di LA NCEU Foglio 2, Part. 377, Nat. T
4. quota di ½ T. A. – Seminativo Comune di LA NCEU Foglio 5, Part. 25, Nat. T – Sup. aa 14,40
5. quota di ½ T. E. – Seminativo Comune di LA, via San OR n. 81 NCEU Foglio 6, Part. 93, Nat.
T – Sup. aa 6,41
6. quota di ½ T. A. – Seminativo Comune di LA NCEU Foglio 6, Part. 301, Nat. T – Sup. ca 20,00
7. quota di ½ T. E. – Seminativo Comune di LA NCEU Foglio 7, Part. 8, Nat. T – Sup. aa 19,50
8. quota di ½ T. A. – Prato Comune di LA NCEU Foglio 7, Part. 8, Nat. T
9. quota di ½ T. A. – Bosco Ceduo Comune di LA NCEU Foglio 18, Part. 149, Nat. T – Sup. aa 10,90
-Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria sulla quota di ½ di abitazione in Comune di LA via San OR n. 77;
-rigetta le ulteriori domande;
-dispone la remissione della causa sul ruolo con separata ordinanza;
-spese al definitivo.
Monza, 23.12.2025
Il Giudice
DI NO
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. DI NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3276/2924 promosso da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) nata a [...] il [...], entrambe con l'Avvocato
[...] CodiceFiscale_2
AR NE TO ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Seveso, Via Cristoforo
Colombo n. 16, giusta procura in atti;
ATTRICI
CONTRO
(c.f. ) nato a [...] il [...], con gli Controparte_1 C.F._3
Avvocati Lucia Aliberti e Morena Lucchese ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano,
Viale Monte Nero n. 82, giusta procura in atti;
CONVENUTO
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
Per le attrici:
Nel merito
Previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso;
Ritenere e dichiarare ogni contraria eventuale azione, domanda, eccezione e difesa di parte convenuta inammissibile, irrituale, improcedibile, decaduta e/o prescritta nonché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettarle integralmente, ove proposte;
Accertare e dichiarare la mancata restituzione da parte del convenuto del prestito Controparte_1 di cui al doc. 07 e per l'effetto dichiarare il Sig. tenuto a restituire alla madre e agli Controparte_1 eredi del Sig. la somma ricevuta in prestito (maggiorata degli interessi dovuti fino al saldo Persona_1 effettivo);
Accertare e dichiarare che l'atto pubblico di compravendita registrato in data 23/11/1990 a SA al n.
1546 Rep.114420 UR DE SA (VA) C/V voltura 243.1/1991 – Pratica n.200239 a rogito Notaio
Dott. con il quale il Sig. acquista da e Persona_2 Controparte_1 Per_1 CP_2
l'immobile di LA (MB) Via San OR n. 81 (ex 79), e relativo a) al fabbricato unifamiliare
[...] costituito da quattro locali oltre servizi al piano terra, con annessi tre vani al piano primo (foglio 6, mappale
90, sub 478), b) al fabbricato ad uso deposito costituito da due vani al piano terra (foglio 6, mappale 89, sub
478) e c) terreno pertinenziale (foglio 6, mappale 89, 90 e 300, partite 1921 e 4962), oggi identificato al
NCEU IN Via San OR n. 81 al foglio 6 particella 89 sub 702 e particella 89 e 90 sub 701, è simulato, posto che il negozio giuridico posto in essere non ha assolto gli effetti tipici della compravendita, attesa l'assenza dell'effettivo versamento del corrispettivo del prezzo da parte del Sig.
e la mancanza dei requisiti sostanziali e di forma e, per l'effetto, dichiarare la Controparte_1 nullità e/o l'inefficacia dell'atto pubblico di cui sopra nei confronti degli eredi del Sig. e Persona_1 condannare il convenuto alla restituzione, in favore della massa ereditaria da Controparte_1 dividere, dell'immobile di LA (MB) Via San OR n. 79 e dei frutti percepiti e percipiendi a far data dal 6.11.1990 fino all'effettiva restituzione;
- In via meramente subordinata e/o alternativa, ove ritenuti sussistenti i requisiti sostanziali e di forma previsti dall'art. 782 c.c., accertare e dichiarare che l'atto pubblico di compravendita registrato in data
23/11/1990 a SA al n. 1546 Rep.114420 UR DE SA (VA) C/V voltura 243.1/1991 – Pratica
n.200239 a rogito Notaio Dott. con il quale il Sig. Persona_2 Controparte_1 acquista da e l'immobile di LA (MB) Via San OR n. 81 (ex 79), e relativo Per_1 CP_2
a) al fabbricato unifamiliare costituito da quattro locali oltre servizi al piano terra, con annessi tre vani al piano primo (foglio 6, mappale 90, sub 478), b) al fabbricato ad uso deposito costituito da due vani al piano terra (foglio 6, mappale 89, sub 478) e c) terreno pertinenziale (foglio 6, mappale 89, 90 e 300, partite 1921
e 4962), oggi identificato al NCEU IN Via San OR n. 81 al foglio 6 particella 89 sub 702 e particella 89 e 90 sub 701, è simulato in quanto dissimulante una donazione in favore del convenuto pagina 2 di 21 e, per l'effetto, dichiarare che la donazione dell'immobile di via San OR n. Controparte_1
81 è lesiva della quota di legittima spettante agli eredi, e – previa dichiarazione che l'immobile di via San
OR n. 81, costituisce asse ereditario del de cuius – ordinare la collazione ex art. 782 c.c., con imputazione nell'asse ereditario da dividere del bene immobile e dei frutti percepiti e percipiendi dalla data del decesso del sig. fino alla divisione ereditaria, da quantificarsi nella somma di Euro Persona_1
2.100,00 (duemilacento/00) mensili ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa o ritenuta di Giustizia;
- Ordinare, per l'effetto di quanto innanzi, lo scioglimento della comunione ereditaria, previa nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote spettanti a ciascun erede;
In via istruttoria
Senza inversione dell'ogni onere e nei limiti di ritenuta necessità si chiede sin da ora l'ammissione di prova per interpello del convenuto e prova per testi sui fatti di cui in narrativa del presente atto da intendersi qui integralmente riportati e capitolati e premessi dalla locuzione “vero che”, che qui di seguito si riportano:
“Vero che la Sig.ra nel corso degli anni esegue dei lavori di manutenzione e ristrutturazione dell'immobile sito Parte_1 in LA (MB) – 20824, alla Via San OR, n. 77, esborsando €.30.000,00= come da doc. 4 che si rammostra?”;
“Vero che in data 20/08/1990 il Sig. per la quota che gli compete, e il Sig. convengono la CP_2 CP_1 compravendita del fabbricato urbano sito in LA (MB) – 20824, alla Via San OR, n. 79 e il terreno ad esso annesso, come da doc. 5 che si rammostra?”;
“Vero che il prezzo della compravendita di cui alla scrittura privata del 20/08/1990 di cui sopra viene indicato in
€.25.882,84= (Lire 50.000.000) da corrispondersi ratealmente al Sig. come da doc. 5 che si rammostra?”; CP_2
“Vero che nel 1990 il Sig. è specializzando di medicina?”; CP_1
“Vero che il prezzo della compravendita di cui al capitolo 3 viene versato successivamente al 1990 dalla Sig.ra
[...]
, come da doc. 05 che si rammostra?”; Parte_2
“Vero che con atto notarile del 06/11/1990, a firma del Dott. i Sigg.ri e Persona_2 Persona_1 CP_2 vendevano l'immobile sito in LA (MB) – 20824, alla Via San OR, n. 79 al Sig. come da doc. 6 CP_1 che si rammostra?”;
7. “Vero che il prezzo della compravendita di cui all'atto notarile del 06/11/1990, a firma del Dott. viene Persona_2 indicato in €.51.645,69= (Lire 100.000.000), come da doc. 6 che si rammostra?”;
8. “Vero che la somma di €.25.882,48 (Lire 50.000.000) viene corrisposta al Sig. dalla Sig.ra CP_2 [...]
anche per conto del marito ”; Parte_2 Persona_1
9. “Vero che l'originale dei versamenti effettuati di cui al doc. 05 che si rammostra è nella disponibilità della Sig.ra
[...]
?”; Parte_2
10. “Vero che l'originale del doc. 05 è sempre stato nelle mani della Sig.ra che procede a versare il Parte_2 denaro al cognato?”;
pagina 3 di 21 11. “Vero che in data 23/10/1995 il Sig. e la Sig.ra sottoscrivono scrittura privata con CP_1 Parte_3 cui riconoscevano la ricezione dai Sigg.ri e dell'importo di €.28.405,13= (Lire Persona_1 Parte_2
55.000.000) a titolo di prestito, come da doc. 9 e 19 che si rammostra?”;
12. “Vero che ad oggi della somma di €.28.405,13= (Lire 55.000.000) mutuata dal de cuius e dalla Sig.ra
[...]
ai Sigg.ri e di cui al doc. 07 è stato restituito l'importo di Parte_2 Controparte_1 Parte_3
€.18.075,99= (Lire 35.000.000) come da doc. 9, pag. 13?”;
13. “Vero che prima della ristrutturazione dell'immobile di Via San OR, n. 81 (ex 79) di LA viene indicato dal perito della Banca del Sig. in €.232.405,60= (Lire 450.000.000) come da doc. 4 pag. 10 avversario che si CP_1 rammostra?”; CP_
14. “Vero che i terreni in comproprietà tra i Sigg.ri e vengono da costoro venduti nell'anno 2000 e Persona_1 nell'anno 2018 al prezzo rispettivamente pari ad €.130.147,13= (Lire 252.000.000) ed €.140.000,00= come da doc. 13 che si rammostra?”;
15. “Vero che in occasione della vendita intercorsa nell'anno 2000 il de cuius corrispondeva al figlio l'importo di Lire CP_1
10.000.000 (pari ad €.5.164,56=)?”;
16. “Vero che in occasione della vendita intercorsa nell'anno 2018 il de cuius corrispondeva al figlio l'importo di CP_1
€.25.000,00=?”;
17. “Vero che nell'anno 1987, in vista delle nozze del figlio Sig. i genitori suddivisero formalmente la loro casa CP_1 familiare in due unità abitative?”;
18. “Vero che detta abitazione venne offerta al figlio e alla futura nuora perché vi andassero ad abitare una volta sposati?”;
Si indicano quali testi, con riserva di indicarne anche a prova contraria sulle circostanza che verranno indicate da controparte che non trovassero già specifiche controdeduzioni:
coniugata e residente in [...] Controparte_1
OR, n. 81, su tutti i capitoli di prova;
residente in [...], su tutti i capitoli di prova;
Testimone_1
residente in [...] su tutti i capitoli di Testimone_2 prova;
, residente in [...] su tutti i capitoli di prova;
Testimone_3
In caso di ammissione di eventuali capitoli richiesti da controparte si chiede sin d'ora d'essere ammessi a prova contraria con i testi che ci si riserva di indicare nei predetti termini;
Nominare un CTU affinché: a) determini il valore locativo dell'immobile ove il Sig. ha CP_1 risieduto dal giugno 1992 ad oggi;
b) provveda alla formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote spettanti a ciascun erede, tenuto conto delle vendite simulate e/o delle donazioni, dirette e/o indirette, effettuate dal de cuius in favore del Sig. e tenuto conto della riserva per i legittimari;
CP_1
In ogni caso
Con vittoria di eventuali spese di CTU e CTP, nonché spese di lite, dei compensi di causa, oltre alle spese generali di studio nella misura del 15%, 4% C.P.A. ex art. 11 D.M. 576/80 ed IVA come per legge. pagina 4 di 21 Per il convenuto:
Richiamato tutto quanto eccepito, dedotto, esposto, argomentato e prodotto in atti e a verbale, il dott.
come sopra rappresentato e difeso - espressamente dichiarando di non accettare il Controparte_1 contraddittorio su domande nuove eventualmente formulate da controparte - chiede al Tribunale adito, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione – anche in via istruttoria e/o incidentale – rigettata, di giudicare in ordine a tutte le domande ritenute preliminari afferenti la composizione dell'asse ereditario di cui agli atti e, nella specie (tanto al mero fine di precisare – a titolo esemplificativo e non esaustivo – le domande preliminari già formulate in ottemperanza alla disposizione del Giudice):
a) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione relativa al prestito del 23.10.1995, con tutte le conseguenze da ciò derivanti ai fini della determinazione dell'asse ereditario;
b) accertare e dichiarare la contitolarità del preteso credito in capo alla signora relativo al Parte_2 prestito del 23.10.1995, congiuntamente concesso anche alla dott.ssa , circostanza, peraltro non Pt_3 contestata da parte attrice, con tutto quanto da ciò derivante ai fini della determinazione dell'asse ereditario;
c) accertare e dichiarare l'intervenuta restituzione del prestito del 23.10.1995;
d) rigettare l'eccezione di nullità dell'atto di compravendita del 6.11.1990 – Notaio di SA Persona_2
e la pretesa mancata uscita dell'immobile oggetto dello stesso dal patrimonio del de cuius;
e) accertare e dichiarare le caratteristiche necessarie e sufficienti relativamente alla forma della donazione indiretta, con tutto quanto da ciò derivante ai fini della determinazione dell'asse ereditario;
f) rigettare l'eccezione di nullità dell'atto di compravendita del 6.11.1990 – Notaio di SA Persona_2 per simulazione relativa;
in particolare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di simulazione relativa riguardante l'atto di compravendita del 6.11.1990 – Notaio di SA, Persona_2 con tutte le conseguenze da ciò derivanti ai fini della determinazione dell'asse ereditario;
g) accertare e dichiarare la natura di donazione indiretta attribuibile al comodato gratuito di immobile, in favore della signora protratto negli anni, con tutto quanto da ciò derivante ai fini della Parte_1 determinazione dell'asse ereditario;
h) accertare e dichiarare le determinanti limitazioni della prova per testi, per presunzioni o a seguito di interrogatorio formale, con conseguente onere in capo alle attrici di fornire la pretesa prova documentale della c.d. controdichiarazione gravante in capo alle stesse, le quali agiscono, nella loro veste di successore mortis causa, subentrando, quindi, nella medesima posizione giuridica del de cuius, con tutte le conseguenze da ciò derivanti ai fini della determinazione dell'asse ereditario;
si ripropongono, comunque, per completezza, le seguenti conclusioni di cui agli atti di causa, che devono intendersi, in questa sede, integralmente richiamati, con riserva di riprecisarle nel prosieguo del giudizio:
- in via principale:
a) per tutti i motivi esposti, respingere ogni domanda formulata nei confronti del dott. dalle CP_1 signore e poiché infondata in fatto e in diritto;
Parte_1 Parte_2 pagina 5 di 21 b) accertare e dichiarare la signora tenuta a conferire nell'asse ereditario del signor Parte_1 Per_1 la somma di Euro 106.200,00 o quell'altra, maggiore o minore, che si dovesse ritenere di giustizia in
[...] corso di causa, a titolo di collazione, corrispondente all'insieme dei canoni che il comodante avrebbe percepito, secondo il valore di mercato, ove avesse locato il bene dal 1994 al 25.6.2023, oltre rivalutazione e interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo;
c) accertare e dichiarare la signora tenuta a corrispondere al dott. la Parte_1 Controparte_1 somma di Euro 3.000,00 o quell'altra, maggiore o minore, che si dovesse ritenere di giustizia in corso di causa, corrispondente a quando dovutogli a titolo di indennità di occupazione della sua quota dell'immobile di LA, via San OR 77, dal 25.6.2023 al momento della divisione dell'eredità, oltre rivalutazione e interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo;
d) operato il conferimento da parte della signora di cui al punto b), procedere alla divisione dei Parte_1 beni immobili caduti in successione alla morte del signor ad esclusione dei terreni, Persona_1 operando gli eventuali conguagli del caso tra gli eredi volti alla corretta ed equa determinazione delle quote ereditarie tra le parti come per legge;
e) condannare, in ogni caso, le attrici, per i motivi e nella misura indicata in narrazione, ex art. 96 c.p.c.
- in via istruttoria: lette e valutate le istanze formulate da parte delle signore e , ci si CP_1 Parte_2 oppone a tutte le richieste istruttorie proposte da controparte e, in particolare, A. ci si oppone, per tutti i motivi esposti in atti, alla richiesta di esibizione “… ex art. 210 c.p.c. … della prova del pagamento del prezzo corrisposto al Sig. e al padre per la compravendita di cui al doc. sub CP_2 Persona_1
6” e della “… produzione in giudizio della prova della restituzione de prestito di cui al doc. 07”, con espressa richiesta di riformare, per tutto quanto già dedotto e argomentato con la nota del 21.7.2025, il provvedimento ammissivo dell'istanza ex art. 210 c.p.c. in favore di parte attrice;
B. si chiede la dichiarazione di inammissibilità dei capitoli di prova per come indicati da parte attrice poiché irritualmente formulati, contenenti valutazioni ed espressioni suggestive e negative e poiché riguardanti circostanze non assoggettabili a prova testimoniale.
In particolare,
- quanto ai capitoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, poiché riguardanti circostanze non assoggettabili a prova testimoniale, ma da provare documentalmente e di fatto smentiti da prova documentale;
- quanto al capitolo 4 poiché genericamente formulato, riguardante circostanza non contestata nonché irrilevante ai fini della decisione;
- quanto al capitolo 8, anche poiché contenente valutazioni non demandabili ai testi e riguardante circostanze di fatto smentite da prova documentale;
- quanto ai capitoli 9, 10, 13, 17 e 18 poiché genericamente formulati nonché riguardanti circostanze ininfluenti ai fini della decisione e comunque contenenti valutazioni non demandabili ai testi.
Ci si oppone, in particolare, all'ammissione di prova per interrogatorio formale di parte convenuta poiché incompatibile, per tutto quanto esposto in comparsa di costituzione e risposta, che si intende in questa sede pagina 6 di 21 integralmente richiamato, con la natura dell'azione promossa da parte attrice.
Per la denegata ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori avversari, si chiede – in ogni caso, senza inversione dell'onere probatorio gravante su parte convenuta e tenuto conto di tutto quanto ammesso e non contestato dalla stessa – l'ammissione a prova contraria, anche attraverso l'escussione degli stessi testi citati da controparte;
C. si chiede di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che a seguito del prestito ricevuto dai signori e in data 23.10.1995 Parte_2 Persona_1
i signori e rimborsarono la somma di lire 35.000.000; CP_1 Parte_3
2) vero che la restante somma di Lire 20.000.000 venne abbonata dal signor al figlio Persona_1 CP_1 poiché la stessa somma era stata, nello stesso periodo, conferita anche alla figlia Parte_1
3) vero che la signora utilizzò la somma di 20.000.000 di lire ricevuta dal padre per acquistare Parte_1 due box in LA, di cui è tuttora proprietaria;
4) vero che la dott.ssa predisponeva i denari necessari per i pagamenti da effettuare nei Parte_3 confronti del signor e CP_2 Persona_1
5) vero che la dott.ssa disponeva quanto di volta in volta concordato dal dottor Parte_3 CP_1 con i signori e in distinte buste;
[...] CP_2 Persona_1
6) vero che la dott.ssa riceveva i denari di cui ai capitoli precedenti dal dott. Parte_3 CP_1
7) vero che la dott.ssa partecipava anche personalmente a detti pagamenti;
Parte_3
8) vero che la signora vive nella casa dei genitori in LA, via San OR n. 77, dal 1994; Parte_1
9) vero che nel 2001, allorché nacque il suo secondo figlio, la signora viveva nella casa dei Parte_1 genitori in LA, via San OR n. 77;
10) vero che la signora ha abitato nella casa dei genitori per tutto il periodo intercorrente dal Parte_1
1994 ad oggi senza corrispondere canone di locazione;
11) vero che alla signora nessuno ha mai chiesto di pagare un canone di locazione per Parte_1
l'immobile di LA, via San OR n. 77;
12) vero che per adibire l'immobile di via San OR ad abitazione della signora vennero Parte_1 eseguiti, a spese del signor rilevanti lavori di divisione interna;
Persona_1
13) vero che i signori e hanno vissuto, dal 1994, nel seminterrato della Parte_2 Persona_1 villetta di via San OR n. 77 per lasciar godere alla figlia dell'appartamento al primo piano;
14) vero che i lavori di ristrutturazione dell'immobile di via San OR n. 81 ebbero inizio nel 1989;
15) vero che quando venne richiesto il mutuo l'immobile aveva già subito una prima parte della ristrutturazione progettata;
16) vero che quando eseguii la valutazione dell'immobile sito in LA via San OR n. 81 il valore dello stesso era pari a Lire 110.000.000, come da documento che mi si rammostra, che riconosco di avere personalmente redatto e che confermo nel suo contenuto;
17) vero che il signor ha sempre goduto di buona salute fino all'età di 87 anni;
Persona_1 pagina 7 di 21 18) vero che il signor si è sempre personalmente occupato della casa e del giardino, per i Persona_1 quali svolgeva personalmente lavori di piccola manutenzione fino all'età di 87 anni;
19) vero che della somma di Lire 20.000.000 rimanente a seguito del rimborso del prestito di Lire
55.000.000 da parte dei signori e venne omessa la richiesta di Controparte_1 Parte_3 pagamento da parte del signor al figlio e alla nuora;
Persona_1
20) vero che a seguito di quanto esposto nel precedente cap. 19, il signor donò, alla figlia Persona_1 la stessa somma di Lire 20.000.000; Parte_1
21) vero che la signora mantenne la residenza anagrafica a Rovellasca anche dopo essere Parte_1 tornata a vivere a LA, in via San OR n. 77;
22) vero che i signori e hanno vissuto, dal 1994, nel seminterrato della Parte_2 Persona_1 villetta di via San OR n. 77;
23) vero che dal 1994 la signora ha sempre abitato al primo piano della casa di LA via San Parte_1
OR n. 77;
24) vero che al piano terreno dell'immobile di LA via San OR n. 77 sono presenti un ingresso e quattro locali accessori e il locale caldaia;
25) vero che in occasione della vendita intercorsa nell'anno 2000 il de cuius corrispondeva alla figlia Pt_1
l'importo di Lire 10.000.000 (Euro 5.164,56);
[...]
26) vero che in occasione della vendita intercorsa nell'anno 2018 il de cuius corrispondeva alla figlia Pt_1
l'importo di Euro 25.000,00;
[...] indicando a testi:
- l'arch. , residente in [...]; Tes_4
- il signor , residente in [...]; Testimone_3
- la signora residente in [...]; Testimone_1
- il geom. residente in [...]; CP_3 con riserva di formulare ulteriori richieste istruttorie, altro dedurre, produrre, articolare, formulare ulteriori capitoli di prova e indicare i testi;
D. in considerazione di quanto esposto da parte attrice, pur senza inversione dell'onere della prova, si chiede a quest'ultima l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'originale integrale della scrittura priva del 23.10.1995, di cui parte convenuta non ha alcun'altra possibilità di venire in possesso;
E. all'esito della pronuncia in ordine alle eccezioni preliminari sollevate e oggetto di decisione, si chiede sin d'ora che venga disposta CTU al fine di determinare l'effettivo valore del compendio ereditario del signor di cui si chiede la divisione in questa sede, in particolare anche tenendo conto: Persona_1
- delle donazioni (dirette e indirette) ricevute dalla signora per come indicate in atti;
Parte_1
- con specifico riferimento a quanto da quest'ultima ricevuto considerato che a partire dal 1994 la signora e la sua famiglia (marito e figli) vivono ininterrottamente nella casa già di proprietà dei signori Parte_1
e , senza corrispondere ai genitori alcunché a fronte di tale occupazione, e Persona_1 Parte_2 pagina 8 di 21 determinabile secondo i criteri evidenziati in atti (e non contestati da parte attrice) o secondo quelli che verranno ritenuti equi ed opportuni;
- di quanto dovuto dalla signora al dottor per l'occupazione da parte Parte_1 Controparte_1 della stessa anche della sua quota di proprietà dell'immobile di LA (MB), via San OR n. 77, dal
25.6.2023 al momento dell'effettivo scioglimento della divisione, e determinabile secondo i criteri evidenziati in atti (e non contestati da parte attrice) o secondo quelli che verranno ritenuti equi ed opportuni;
e, in ogni caso, con stima degli eventuali conguagli necessari e sufficienti per la congrua e corretta determinazione delle quote spettanti ai singoli coeredi, con riserva di meglio articolare la presente domanda nel prosieguo del giudizio.
- in ogni caso, con condanna con vittoria di spese ed onorari di lite.
pagina 9 di 21 Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e esponevano che In Parte_1 Parte_2 data 25/06/2023 decedeva senza lasciare disposizioni testamentarie;
che eredi ab intestato Persona_1 erano la moglie e i figli e che viveva in Parte_2 Pt_1 CP_1 Parte_1 comodato nell'appartamento della madre , nel quale aveva effettuato lavori di Parte_2 ristrutturazione del valore di euro 30.000; che in data 20/08/1990 con scrittura privata tra CP_2
(fratello del de cuius) come “promittente venditrice” ed come “promissario Controparte_1 acquirente” si conveniva la vendita e l'acquisto del fabbricato urbano sito in LA (MB) – 20824, alla Via
S. OR, n. 79 (individuato al mappale 90, foglio 6, partita precensita 478, e mappale 89, foglio 6, partita precensita 478) ed il terreno annesso al fabbricato (“individuato nel successivo tipo di frazionamento n.
5728 del 23/1/1990 e precisamente nel mapp. 89 di mq 61, mapp. 90 di mq 367, mapp.300 di mq 99”); che era proprietario di predetto fabbricato per una quota del 50% e per la restante quota era CP_2 proprietario il de cuius che il prezzo pattuito per la vendita era di €.25.822,84, da versare Persona_1 ratealmente;
che tali versamenti venivano effettuati da e dal marito, in quanto il figlio Parte_2
all'epoca era ancora specializzando;
che in data 6/11/1990, con atto notarile si stipulava la vendita CP_1 da parte di e di e l'acquisto da parte di della predetta unità Persona_1 CP_2 CP_1 immobiliare, per un prezzo di euro 51.645,69; che tale importo, per la quota spettante a era CP_2 stata corrisposta da e e, per quanto riguarda la quota di Parte_2 Persona_1 Persona_1 non era mia stata corrisposta;
che tale atto costituiva donazione indiretta per la parte di prezzo corrisposta a e vendita simulata per la parte afferente che in data 23/10/1995 con scrittura CP_2 Persona_1 privata, e (moglie del convenuto) ricevevano da e CP_1 Parte_3 Persona_1 [...]
la somma di €.28.405,13 a titolo di prestito, mai restituito;
che il relictum dell'eredità di Parte_2 era costituito da denaro, già diviso tra gli eredi, terreni, per i quali le attrici non avevano Persona_1 interesse alla divisione, nonché da villetta unifamiliare sita in LA (MB) Via San OR n. 77, di proprietà per metà di e per metà di;
degli immobili siti in LA Persona_1 Parte_2
(MB) Via San OR n. 81 (ex civico 79), oggetto di vendita simulata;
convenivano in giudizio CP_1
e domandavano che egli fosse condannato alla restituzione del prestito del 1995, nonché che fosse
[...] accertato il carattere donativo e simulato dell'atto del 1990; che esso fosse dichiarato nullo per mancanza di forma o in subordine, che di esso, qualificato come donazione, dichiarato lesivo della quota di legittima;
che ne fosse effettuata collazione;
che il convenuto fosse condannato alla restituzione alla massa ereditaria di tale bene e dei frutti, o in subordine, che di tale donazione e dei frutti – da quantificarsi in euro 2100 mensili - si tenesse conto per la collazione della disposizione lesiva della quota di legittima;
la divisione del compendio ereditario, con attribuzione a dell'immobile di LA, via San OR 77. Parte_1
Si costituiva il quale eccepiva che il de cuius era titolare altresì di terreni e di conti correnti;
che CP_1 il conto corrente cointestato tra , e era stato usato per il pagamento Parte_2 CP_1 Parte_1 delle spese funerarie, la dichiarazione di successione e le relative imposte e tasse;
che in data 15.1.2024 era pagina 10 di 21 stata prelevata da la somma di Euro 30.000,00; che le parti avevano già diviso tra loro il Parte_2 denaro sui conti correnti e non avevano interesse alla divisione dei terreni;
che in data 15.2.2024
[...]
aveva trasferito a e la nuda proprietà della sua quota di 2/3 della Parte_2 Parte_1 Testimone_3 consistenza immobiliare di LA, via San OR n. 77, attraverso la costituzione di un vitalizio assistenziale a favore della cedente;
che era autonoma, guidava la macchina, percepiva Parte_2 una pensione di euro 1500 mensili e non aveva nessuna necessità di ricevere assistenza;
che l'immobile presentava irregolarità urbanistiche che ne inibivano la divisione;
di aver restituito 35.000 euro del denaro prestatogli nel 1995; che i genitori non vollero la restituzione degli ulteriori 20.000 euro, in quanto donarono somma corrispondente alla sorella;
che in ogni caso, solo la metà della somma gli era Pt_1 stata prestata dal padre, della cui eredità si discorreva;
che in ogni caso, il diritto alla restituzione era prescritto;
che era prescritta anche l'azione di simulazione relativa dell'atto di compravendita del 1990, in quanto non proposta in modo strumentale ad una riduzione per lesione di legittima;
che le attrici, in quanto eredi del de cuius, erano soggette ai limiti probatori afferenti la simulazione dell'atto; che in ogni caso, esse non avevano allegato alcun presupposto afferente la lesione della quota di legittima;
di aver in ogni caso versato al padre tutto il prezzo di vendita, anche accendendo un mutuo bancario;
che anche ove l'atto avesse configurato una donazione, essa sarebbe stata di modico valore e non avrebbe necessitato di forma solenne;
eccepiva di aver pagato il prezzo della vendita allo zio;
che in ogni caso, le attrici allegavano CP_2 che il rimborso sarebbe stato effettuato da , e che ciò dunque non poteva inficiare la Parte_2 validità dell'atto di vendita;
che anche ove essa fosse stata qualificabile come donazione indiretta, non avrebbe richiesto la forma solenne;
che la quantificazione dei frutti era stata fatta in modo apodittico;
che a far data dal 1994 viveva nell'immobile di LA;
che rispetto a ciò si configurava una Parte_1 donazione indiretta;
concludeva domandando il rigetto delle domande, la condanna di a Parte_1 conferire nell'asse ereditario la somma di Euro 106.200,00 a titolo di collazione, corrispondente all'insieme dei canoni che il comodante avrebbe percepito, secondo il valore di mercato, ove avesse locato il bene dal
1994 al 25.6.2023, nonché che fosse condannata a versargli la somma di Euro 3.000,00 Parte_1 corrispondente a quanto dovutogli a titolo di indennità di occupazione della sua quota dell'immobile di
LA, via San OR 77, dal 25.6.2023 al momento della divisione dell'eredità, oltre rivalutazione e interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo;
che fossero divisi gli immobili facenti parte dell'eredità di con condanna delle attrici alle spese di lite ed ex articolo 96 c.p.c. Persona_1
All'udienza del 24.10.2024 i procuratori del convenuto propongono l'abbandono delle rispettive domanda, con divisione del bene attualmente nell'asse.
Il procuratore delle attrici propone la rinuncia alle domande, con assegnazione della casa in cui vivono le attrici alla signora
la quale chiede di poter produrre fatture dei lavori effettuati. Parte_1
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice rigettava l'istanza di produzione documentale perché tardiva e preliminarmente invitava le parti al deposito in giudizio delle visure della conservatoria dei registri pagina 11 di 21 immobiliari afferenti il de cuius e sé stessi, delle note di eventuali iscrizioni ipotecarie aperte e rinviava per l'esame della documentazione.
All'udienza del 14.1.2025 il legale di parte convenuta si riserva di provvedere alla cancellazione formale dell'ipoteca, poiché il mutuo è stato estinto, in una data che si riserva di comunicare e propone per il proprio assistito la definizione del procedimento mediante rinuncia alle domande reciproche, con assegnazione alle attrici del 1/6 dell'immobile in cui vivono, salva corresponsione del 50% del valore al convenuto, pari ad euro 25.000 circa.
Il legale di parte attrice non accetta, si rifà alla propria proposta della volta scorsa in quanto già comprendente molte rinunce alle domande effettuate.
Il Giudice rigettava le istanze istruttorie articolate dalle parti ed ex art. 210 c.p.c. ordinava a parte convenuta la produzione in giudizio della prova del pagamento del prezzo corrisposto a e CP_2 Persona_1 per la compravendita.
Alla successiva udienza del 9.9.2025 il legale di parte attrice chiede nominarsi CTU per la divisione dell'asse (…) effettua la seguente proposta: può tenere l'immobile dove vive e la signora tiene la quota del padre, senza CP_1 CP_1 conguagli e con rinuncia a tutte le ulteriori domande
I legali di parte convenuta insistono sulla propria istanza, con anche pronuncia sulle questioni preliminari, anche prima di eventuale CTU sulla divisione dell'asse. Ribadiscono la propria proposta transattiva, che non è stata accolta da controparte, che prevede la cessione di 1/6 dell'immobile a parte attrice a 25.000 euro o cifra eventualmente trattabile, inferiore.
Il Giudice, sussistendo questioni preliminari afferenti la composizione dell'asse ereditario, fissava udienza di discussione ex art. 189 c.p.c..
*******
Deve in primo luogo accertarsi la qualità di eredi ab intestato di in capo alla moglie Persona_1 [...]
ed ai figli ed come risulta dalla dichiarazione di successione del de cuius Parte_2 Pt_1 CP_1
(documento 2 attrici) e per la quota di 1/3 ciascuno ex articolo 581 c.c.; le domande e difese proposte nella presente sede integrano peraltro accettazione tacita dell'eredità relitta ex articolo 476 c.c.
Ciò premesso, quanto alla composizione dell'asse si osserva che:
-Beni mobili e terreni: le parti hanno già provveduto alla suddivisione dei beni mobili;
nell'asse sussistono inoltre i seguenti terreni, che le parti non hanno attualmente interesse a dividere (circostanze incontroverse ai fini del decidere): quota di ½ di
1.T. A. – Comune di LA NCEU Foglio 1, Part. 150, Nat. T Parte_4
2. T. A. – Seminativo Comune di LA NCEU Foglio 2, Part. 377, Nat. T
3. T. A. – Seminativo Comune di LA NCEU Foglio 5, Part. 25, Nat. T – Sup. aa 14,40
4. T. E. – Seminativo Comune di LA, via San OR n. 81 NCEU Foglio 6, Part. 93, Nat. T – Sup. aa 6,41
5. T. A. – Seminativo Comune di LA NCEU Foglio 6, Part. 301, Nat. T – Sup. ca 20,00 pagina 12 di 21 6. T. E. – Seminativo Comune di LA NCEU Foglio 7, Part. 8, Nat. T – Sup. aa 19,50
7. T. A. – Prato Comune di LA NCEU Foglio 7, Part. 8, Nat. T
8. T. A. – Comune di LA NCEU Foglio 18, Part. 149, Nat. T – Sup. aa 10,90. Parte_4
È possibile la divisione parziale dell'asse, sussistendo accordo in tale senso tra le parti e non essendo il principio dell'universalità della divisione di ordine pubblico (Cfr. Cass. sent. 6931/2016, Cass. sent. n.
573/2011).
- Prestito del 23.10.1995
Occorre evidenziare che parte attrice negli atti introduttivi e per tutto il corso del giudizio formula domanda di restituzione del prestito di lire 55.000.000 da e ad Persona_1 Controparte_4 CP_1
e del 23.10.1995 (documento 7 attrici) e non chiede che dello stesso si effettui
[...] Parte_3 collazione per la quota non restituita.
Il diritto alla restituzione è prescritto: l'accordo di cui al documento 7 attrici configura un mutuo, nel quale non è stato convenuto un termine di restituzione ex articoli 1813 e 1817 c.c.
Dalla documentazione versata in atti risulta che l'importo è stato parzialmente restituito per lire 35.000.000
(documento 19 attrici e documento 3 convenuto), e l'ultima restituzione risale al 2000 (ibidem).
Da allora non risulta alcun altro pagamento, né alcun atto interruttivo della prescrizione;
tra la stipula del contratto di mutuo e l'introduzione del presente giudizio (notifica atto di citazione) sono decorsi oltre 28 anni, ne sono trascorsi 24 tra l'ultimo pagamento e l'introduzione del giudizio;
dunque, il diritto alla restituzione è prescritto ex articolo 2946 c.c.
Invero, come argomentato da giurisprudenza di legittimità che integralmente si condivide (Cass. sent. n.
14345 /2009) La prescrizione del credito decorre anche quando il relativo diritto non sia ancora esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, potendo in tal caso il creditore comunque ricorrere al giudice per la fissazione del termine, ai sensi dell'art. 1183, comma terzo, cod. civ., con la conseguenza che in tal caso è impossibile configurare un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, il quale soltanto impedisce il decorso della prescrizione;
in particolare, condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto pur potendo esercitarlo si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tale fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui il detto titolare venga a trovarsi (Cass., 3.6.1997,
n. 4939). Il diritto di credito, ancorché non ancora esigibile per mancata fissazione del tempo dell'adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, può essere esercitato, in caso di mancato accordo, attraverso il corso del creditore al giudice ex art. 1183
c.c., comma 2, con la conseguenza che l'inerzia del creditore - ossia la mancanza del ricorso giudiziale o della sollecitazione al debitore determina il decorso della prescrizione ex art. 2935 c.c. fin dal momento in cui il diritto è sorto (cfr. anche Cass. sent. n. 1731/1986).
Nella fattispecie per cui è causa il mutuo è stato stipulato ad ottobre 1995; secondo la disciplina sopra richiamata, da tale data il mutuante poteva esercitare il proprio diritto alla restituzione spiegando l'opportuna azione ex art. 1817 c.c.; il termine di prescrizione è decennale ex art. 2946 c.c; non risulta che il pagina 13 di 21 de cuius o i suoi eredi abbiano richiesto la restituzione della somma prima dell'introduzione del procedimento, o della proposizione della domanda di mediazione volta alla sua introduzione.
Ne consegue che il diritto fatto valere da parte attrice è senz'altro prescritto.
Non rileva nel caso di specie quanto disposto dall'articolo 2959 c.c. in ordine al riconoscimento da parte di di non aver restituito parte della somma: tale norma si applica soltanto alle prescrizioni CP_1 presuntive ex articoli 2954, 2955 e 2956 c.c., fattispecie non ricorrente nel caso di specie.
Ai sensi dell'art. 2935 c.c. non rileva nemmeno il decesso del mutuatario avvenuto il 25 giugno 2023: il mutamento di titolarità di un diritto per effetto di acquisto a titolo derivativo non incide infatti sulla sua identità, sicché la relativa prescrizione non subisce interruzione in conseguenza di tale mutamento (Cass. sent. n. 3654/1981).
La prescrizione del diritto alla restituzione inibisce l'accoglimento della relativa domanda ed il denaro mutuato non può considerarsi parte dell'asse; tale valutazione consente il superamento di tutte le ulteriori questioni afferenti la parte di prestito riferibile al de cuius, in applicazione del principio dogmatico della cd. ragione più liquida (in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente già pronta, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre: ex pluris Cass. ord. n. 363/2019).
-Scrittura privata del 20.8.1990 e compravendita dell'immobile LA Via San OR 79/81.
Dagli atti e dai documenti di causa risulta che con scrittura privata del 20.8.1990 proprietario CP_2 della quota del 50%, si impegnava a cedere ad il fabbricati urbano sito in LA Via San CP_1
OR n. 79 foglio 6 mappale 90 sub. 6, foglio 6 mappale 89 sub. 6 ed il terreno annesso ai predetti fabbricati per l'importo di lire 50.000.000 da versare per lire 10.000.000 alla sottoscrizione della scrittura privata, per lire 20.000.000 al rogito, per lire 20.000.000 entro il dicembre 1992 (documento 5 attrici e documento 8 convenuto).
Nella predetta scrittura dichiara di aver ricevuto lire 20.000.000 il 6.11.1990, lire 10.000.000 il CP_2
28.12.1992, lire 5.000.000 il 9.8.1993, lire 5.000.000 a saldo il 6.12. 1993 (ibidem).
Con scrittura privata autenticata dal Notaio del 6.11.1990 e Persona_2 CP_2 Per_1 vendevano ad il fabbricato unifamiliare, il deposito ed il terreno pertinenziale siti in
[...] CP_1
LA e censiti al NCEU rispettivamente al foglio 6 mappale 90 sub. 6, foglio 6 mappale 89 sub. 6 e
Catasto terreni foglio 6 mappale 90 per l'importo di lire 100.000.000 che i venditori riconoscevano di aver già ricevuto, rilasciandone quietanza (documento 6 attrici).
Le attrici argomentano che:
a)La somma di lire 50.000.000 dovuta da a fu in realtà corrisposta da CP_1 CP_2 Parte_2
e configura quindi una donazione, della quale occorre fare collazione.
Ora, si evidenzia in primo luogo che la successione di cui trattasi è quella di e la collazione Persona_1 che deve essere effettuata in vista della divisione dell'asse afferisce dunque le sole donazioni effettuate dal de cuius, non da terzi soggetti. pagina 14 di 21 Eventuali versamenti di denaro effettuati da a favore del figlio non sono dunque Parte_2 rilevanti nella presente sede, in quanto ai fini della divisione dei beni ereditari rilevano solo quelle eventualmente effettuate dal di lei marito.
Le istanze istruttorie articolate sul punto dalle attrici (3. “Vero che il prezzo della compravendita di cui alla scrittura privata del 20/08/1990 di cui sopra viene indicato in €.25.882,84= (Lire 50.000.000) da corrispondersi ratealmente al
Sig. come da doc. 5 che si rammostra?”; 4. “Vero che nel 1990 il Sig. è specializzando di CP_2 CP_1 medicina?”; 5. “Vero che il prezzo della compravendita di cui al capitolo 3 viene versato successivamente al 1990 dalla Sig.ra
, come da doc. 05 che si rammostra?”; 7. “Vero che il prezzo della compravendita di cui all'atto Parte_2 notarile del 06/11/1990, a firma del Dott. viene indicato in €.51.645,69= (Lire 100.000.000), come da Persona_2 doc. 6 che si rammostra?”; 8. “Vero che la somma di €.25.882,48 (Lire 50.000.000) viene corrisposta al Sig. CP_2 dalla Sig.ra anche per conto del marito ”; 9. “Vero che l'originale dei
[...] Parte_2 Persona_1 versamenti effettuati di cui al doc. 05 che si rammostra è nella disponibilità della Sig.ra ?”; 10. Parte_2
“Vero che l'originale del doc. 05 è sempre stato nelle mani della Sig.ra che procede a versare il denaro al Parte_2 cognato?”) non sono rilevanti ai fini del decidere, in quanto volte a dimostrare che i versamenti di denaro sarebbero stati effettuati da e non da della cui successione si controverte. Parte_2 Persona_1
In ogni caso, l'assunto secondo cui il versamento dell'importo di lire 50.000.000 sarebbe stato fatto da altro soggetto rispetto ad è rimasto indimostrato: la scrittura privata è stata sottoscritta da ed CP_1 CP_2
(documento 5 attrici e documento 8 convenuto), le quietanze rilasciate da CP_1 CP_2 afferiscono l'intero saldo (con la ricezione di lire 5.000.000 il 6.12.1993 riporta di aver ricevuto CP_2 appunto l'importo a saldo) e non indicano un differente soggetto che materialmente avrebbe versato il denaro (documento 5 attrici e documento 8 convenuto), né tale indicazione emerge in altro modo.
Anche nella scrittura privata autenticata dal Notaio (documento 6 attrici), rilascia quietanza per CP_2
l'importo di vendita ad e non viene fatta menzione del versamento del denaro da parte di altro CP_1 soggetto.
Dalla documentazione versata in atti dal convenuto (documento 9 convenuto) risulta peraltro che egli all'epoca della restituzione della somma aveva circa trent'anni e lavorava come medico dal 1.3.1989 (circa un anno e mezzo prima della stipula del preliminare e del definitivo), con stipendio mensile di lire
3.9000.000 circa (media dei cinque cedolini prodotti documento 9 convenuto); anche la moglie di CP_1 all'epoca lavorava (documento 10 convenuto).
[...]
La coppia, a ridosso della compravendita definitiva dell'immobile, in data 28.1.1991, ha peraltro acceso un mutuo fondiario per importo pari al corrispettivo della vendita stessa (documento 4 convenuto), con il che attestando una capacità reddituale in difetto della quale il mutuo non sarebbe stato verosimilmente concesso.
Tutti tali elementi sono compatibile con il versamento del prezzo, peraltro con modalità rateali, allo zio (lire
50.000.000 in tre anni, pari a lire 16.700.000 annui, ovvero lire 1.400.000 mensili).
pagina 15 di 21 b) Con riferimento al versamento del prezzo di lire 50.000.000 da a parte attrice CP_1 Persona_1 eccepisce che la relativa parte di prezzo non sarebbe mai stata pagata, che il negozio integrerebbe dunque una donazione dissimulata, nulla per difetto di forma;
in subordine, eccepiscono il carattere lesivo della quota di legittima di tale donazione.
Il convenuto a sua volta eccepisce la prescrizione dell'azione di simulazione, di aver pagato il prezzo anche mediante stipulazione di contratto di mutuo (documento 4 convenuto); che l'eventuale donazione non sarebbe in ogni caso nulla per mancanza di forma solenne, essendo di modico valore in rapporto al patrimonio del de cuius.
Ora, come più volte affermato da giurisprudenza che integralmente si condivide, l'azione di simulazione ha natura di accertamento negativo della inefficacia del contratto simulato;
essa è imprescrittibile in caso di simulazione assoluta.
Il discrimine tra l'azione di simulazione assoluta e quella di simulazione relativa risiede nel fatto che la prima è finalizzata a far dichiarare l'inesistenza di qualsiasi mutamento della realtà giuridica preesistente al negozio simulato, mentre con la seconda si vuole far emergere il reale intendimento delle parti, in luogo di quello apparentemente esteriorizzato nel contratto, al fine di potersene in qualche modo avvantaggiare.
Con riguardo ai diritti nascenti dal negozio dissimulato, solo nell'ipotesi di azione di simulazione relativa si può parlare di prescrizione, quando cioè la parte che agisce mira ad ottenere l'adempimento del negozio realmente voluto o, comunque a trarne qualche effetto a proprio favore (cfr. Corte appello Milano sez. IV,
11/06/2021, n.1837).
Peraltro, Quando l'azione di simulazione relativa è diretta a far emergere l'effettivo reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato, tale azione si prescrive nell'ordinario termine decennale;
quando invece essa è finalizzata ad accertare la nullità tanto del negozio simulato, quanto di quello dissimulato (per la mancanza dei requisiti di sostanza o di forma), rilevando l'inesistenza di qualsiasi effetto tra le parti, tale azione non è soggetta a prescrizione (cfr.
Cass. sent. n. 7682/1997; Cass. sent. n. 14562 /2004 ).
In particolare, tale ultima pronuncia, resa in una fattispecie analoga alla presente, evidenzia che il legittimario che impugni per simulazione un atto compiuto dal "de cuius" ha veste di terzo, e può, quindi, avvalersi della prova testimoniale senza limiti solo quando agisca per la reintegrazione della quota a lui riservata, mentre soggiace alle limitazioni probatorie imposte alle pari quando l'impugnazione sia proposta dallo stesso anche come erede e tenda pure al conseguimento della disponibile. Tuttavia, detto esonero dalle limitazioni probatorie a favore del legittimario che agisca per il recupero o la reintegrazione della legittima non può ritenersi contemporaneamente concesso e non concesso in parte, nel caso in cui
l'impugnazione dell'atto sia destinata a riflettersi comunque, oltre che sulla determinazione della quota di riserva, anche sulla riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario, sicché il legittimario venga ad avvantaggiarsene sia in tale sua qualità, sia in quella di successore a titolo universale;
in tal caso legittimario è esonerato in modo completo dalle limitazioni probatorie in tema di simulazione, non potendosi applicare rispetto ad un unico atto simulato per una parte una regola probatoria, e per un'altra parte una regola dive sa. Il principio esposto vale, ovviamente, sia in caso di simulazione assoluta, sia nella ipotesi di atto relativamente simulato, che pagina 16 di 21 dissimuli un negozio nullo, poiché il bene oggetto del negozio dissimulato viene comunque interamente recuperato all'asse ereditario (in tali sensi sentenze 26/4/2002 n. 6078; 2/2/1999 n. 848). Dalla qualità di terzo rispetto al negozio di cessione di beni ereditari compiuto dal de cuius (e rispetto all'accordo simulatorio) derivano effetti non solo sul piano probatorio ma anche sotto il profilo della prescrizione che decorre non dal compimento dell'atto che si assume simulato ma dall'apertura della successione: da tale momento il legittimario può proporre la domanda di simulazione esercitando un'azione di natura personale (per la tutela di un diritto suo proprio) soggetta al termine ordinario di prescrizione decorrente dall'apertura della successione posto che da tale momento - che coincide con quello di acquisto della qualità di erede - l'atto compiuto dal de cuius assume l'idoneità a ledere i diritti del legittimario e ne rende concreto ed attuale l'interesse ad agire in giudizio per la ricostruzione dell'asse ereditario al fine della determinazione per lui più favorevole dei diritti riservati. peraltro, secondo quanto chiarito nella giurisprudenza di legittimità, quando l'azione di simulazione relativa è diretta a far emergere il reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato, tale azione si prescrive nell'ordinario termine decennale;
quando invece è finalizzata ad accertare la nullità tanto del negozio simulato, quanto di quello dissimulato (per la mancanza dei requisiti di sostanza o, come nel caso in esame, di forma), rilevando l'inesistenza di qualsiasi effetto tra le parti, tale azione non è soggetta a prescrizione (Cass. sent. n. 7682/1997; Cass. sent. n. 382/1997).
Nel caso di specie, fin dall'atto di citazione le attrici evidenziano di agire anche in vista dell'accertamento della lesione della quota di legittima (pagina 11 riga 23 atto di citazione) e dunque devono essere considerate terze sia con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione (dall'apertura della successione, 25/06/2023, non già dall'atto di compravendita), sia ai fini della prova della simulazione.
L'esperimento dell'azione di riduzione non richiede peraltro la previa accettazione con beneficio di inventario ex articolo 564 c.c., sia in quanto l'azione di riduzione è operata solo nei confronti del coerede
(Cass. sent. n. 3950/1992; Cass. sent. n. 11873/1993, Cass. sent. n. 5768/2013), sia perché, nel caso di specie, le attrici intendono far valere la nullità dell'atto dissimulato (donazione) per mancanza di forma.
Ed invero, L'esperimento dell'azione di simulazione da parte degli eredi, relativamente ad un negozio apparentemente oneroso compiuto dal "de cuius", preordinato al successivo eventuale esercizio dell'azione di riduzione e diretto contro persone estranee all'eredità, non è condizionato all'accettazione con beneficio d'inventario nei soli casi in cui venga in questione la simulazione assoluta di un negozio giuridico o in cui, pur prospettandosi la simulazione come relativa, il negozio dissimulato sia nullo per vizio di forma o per incapacità di uno dei soggetti o per altra causa, non potendo in tali casi negarsi l'interesse del legittimario a fare accertare, indipendentemente dall'azione di riduzione, l'intervenuta simulazione e cioè l'inesistenza dell'apparente negozio giuridico posto in essere dal "de cuius". (Cass. Sent. n. 10262/2003, cfr. anche
Cass. sent. n. 17896/2011 e Cass. sent. n. 4400/2011).
Ciò premesso, quanto alla prova dell'effettivo pagamento del prezzo, deve innanzitutto evidenziarsi che l'onere di fornire elementi presuntivi del mancato pagamento del prezzo grava su chi assuma il carattere simulato dell'atto, in applicazione dei principi generali di cui all'articolo 2697 c.c. (cfr. Cass. Sentenza n.
1413 /2006, Cass. Sent n. 5326/2017).
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito tali elementi e non ha nemmeno articolato istanze istruttorie volte a provare che il prezzo di vendita non sia stato corrisposto da a CP_1 Persona_1 pagina 17 di 21 Il recupero della documentazione bancaria attestante i versamenti da a è CP_1 Persona_1 impossibile, essendo decorso il termine decennale di conservazione dei documenti, come comunicato anche dagli Istituti di credito al convenuto (documentazione prodotta il 21.7.2025). ha in ogni caso prodotto perizia estimativa dell'immobile redatta il 2.11.1989 da tecnico su CP_1 incarico di e ed attestante un valore di lire 110.000.000 (documento 6 convenuto), CP_2 Persona_1 nonché il contratto di mutuo stipulato da e dalla moglie per l'importo di lire 100.000.000 a CP_1 ridosso della compravendita (documento 4 convenuto).
I fratelli hanno dunque effettivamente fatto valutare il bene, e tale valutazione (che verosimilmente ha CP_1 comportato un esborso pari al compenso del tecnico) non sarebbe stata ovviamente necessaria ove essi avessero inteso regalarlo, anziché venderlo al figlio/nipote; il valore stimato è peraltro assolutamente prossimo a quello risultante poi dall'atto, ad ulteriore riprova della volontà dei fratelli di operare un CP_1 trasferimento a titolo oneroso del bene, per il suo corretto valore.
L'accensione da parte di e della moglie di mutuo fondiario per il prezzo di acquisito a ridosso CP_1 della stipula dell'atto testimonia, oltre che la capacità reddituale della coppia, anche l'effettiva corresponsione degli importi ai venditori, importi esattamente pari alla somma mutuata.
Alla luce di tutto quanto precede, la domanda di accertamento di simulazione relativa della compravendita deve essere rigettata.
È appena il caso di rilevare che e la di lui famiglia occupano il bene per cui è causa da oltre 20 CP_1 anni (circostanza incontroversa), che dunque del bene sarebbe comunque intervenuta usucapione e che esso non rientrerebbe pertanto nell'asse; il rilievo del titolo di proprietà in capo al convenuto per tale profilo non sarebbe peraltro inibito dal carattere autodeterminato del diritto.
- l'immobile di LA, via San OR n, 77
È circostanza pacifica quella per cui a partire dal 1994 e la sua famiglia (marito e figli) vivono Parte_1 ininterrottamente nella casa già di proprietà dei signori e , senza corrispondere ai genitori Persona_1 Parte_2 alcunché a fronte di tale occupazione (pagina 18 comparsa di costituzione e risposta convenuto).
La fattispecie integra un contratto di comodato, non già una donazione: In tema di divisione ereditaria, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione il godimento, a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal "de cuius" a uno degli eredi, atteso che l'arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall'uso personale e gratuito della cosa comodata, in quanto detta utilità non costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti, come avviene nella donazione, bensì il contenuto tipico del comodato stesso.
(Cass. sent. n. 24866/2006).
In tema di divisione ereditaria, il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal "de cuius" a uno degli eredi, da inquadrarsi necessariamente nel contratto di comodato, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione, atteso che l'utilità per il comodatario consiste nell'uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito nello schema causale del contratto l'obbligo di restituzione. Tali peculiarità sono incompatibili con l'illimitata rinuncia alla
pagina 18 di 21 disponibilità del bene che caratterizza la struttura e la finalità della donazione nella quale la predetta utilità costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti. (Cass. Sent. n. 27259/2017).
Poiché, dunque come avviene nel caso di specie, a) il vantaggio derivante dal godimento a titolo gratuito del bene non è il risultato finale dell'atto, ma il suo contenuto tipico;
b) non si realizza effetto traslativo e conseguentemente c) non viene meno l'obbligo restitutorio, il contratto è inquadrabile come comodato, non come liberalità soggetta a collazione.
Ciò tanto più, considerando che il contratto di comodato può essere precario, ovvero senza determinazione di termine di durata, oppure a termine;
nel caso di specie, entrambe le parti convengono nel ritenere che il contratto sia precario (pagina atto di citazione e pagina 18 comparsa di costituzione e risposta), né
l'avvenuta apposizione di un termine al godimento emerge aliunde.
La precarietà dell'attribuzione, che consente al comodante di richiedere la restituzione del bene ex articolo
1809 c. 2 c.c., è ulteriore indice dell'impossibilità di qualificare la stessa come donazione.
Invero, il comodato precario si caratterizza per il fatto che la durata del vincolo viene fatta dipendere potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può determinarne la scadenza ad nutum, mediante la richiesta di restituzione del bene Tale richiesta determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa, viene ad assumere la posizione di detentore "sine titulo" e quindi abusivo del bene altrui, salvo che dimostri di poterne disporne in base ad altro rapporto diverso dal precario.
(Cass. sent. n. 5987/2000, Cass. sent. n. 4718/1989).
La morte del comodante non determina l'estinzione del contratto di comodato, in cui subentrano gli eredi, in capo ai quali si consolida altresì il diritto ad ottenere la restituzione del bene ad nutum (Cass. sent. n.
1018/1976).
Nel caso di specie, dunque, il contratto di comodato a favore di è precario;
l'occupazione del Parte_1 bene da parte della attrice è stata legittima, in quanto attuata in forza della detenzione derivante dal contratto stesso;
la morte di non determina la estinzione del contratto, ma la richiesta in Persona_1 tale senso di – subentrato in quanto erede nel contratto – determina il venir meno del CP_1 rapporto negoziale. attualmente non gode dunque del bene in qualità di comodataria, ma quale coerede e dunque Parte_1 comproprietaria dello stesso, ex articolo 1102 c.c. (Cass. sent. n. 5987/2000, Cass. sent. n. 4718/1989).
In ordine al godimento esclusivo del bene comune da parte di un comproprietario, si osserva che “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo e inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota dei frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (Cass. n. 2423/2015 in senso conforme Cass. n. 24647/2010).
pagina 19 di 21 In tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità
(cfr. Cass. sent. n. 5156/2012); Ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. sent. n. 17856/2019).
E dunque, non sussiste alcun godimento illegittimo sino al momento in cui gli altri comproprietari domandano di poter usufruire del bene, e l'indennità di occupazione può essere pertanto calcolata solo da tale momento, a valere quale messa in mora della attrice/comproprietaria (nel caso di specie, 12.1.2024, formulazione della domanda di indennità in sede di divisione, documento 1.2 convenuto).
Nulla è dovuto alla per i miglioramenti operati sul bene, ai sensi dell'articolo 1808 c.c., Parte_5 il quale recita: Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che Il comodatario, che al fine di utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione straordinaria, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, salvo che si tratti di spese necessarie ed urgenti, pretenderne il rimborso dal comodante, non essendo quest'ultimo tenuto, in ragione dell'essenziale gratuità del contratto, a conservare la qualità del godimento della cosa, né a far sì che la stessa sia idonea all'uso cui il comodatario intende destinarla. (Cass. sent. n. 15699/2018; Cass. ord.
5371/2024).
Nel caso di specie, allega di aver sostenuto spese per la ristrutturazione dell'immobile di cui ai Parte_1 documenti 3 e 4 attrice, senza fornire, né articolare alcuna istanza istruttoria volta a dimostrare necessità ed urgenza degli interventi.
Il capitolo di prova sul punto è il seguente “Vero che la Sig.ra nel corso degli anni esegue dei lavori di Parte_1 manutenzione e ristrutturazione dell'immobile sito in LA (MB) – 20824, alla Via San OR, n. 77, esborsando
€.30.000,00= come da doc. 4 che si rammostra?” e non appare dunque idoneo a dimostrare il carattere necessario ed urgente dei lavori.
Peraltro, la natura degli stessi (posa piastrelle, eliminazione carta parati e tinteggiatura, elettrificazione tapparelle, sostituzione impianto elettrico, installazione sistema filtraggio acqua, sostituzione caldaia documenti 3 e 4 attrice) è in ogni caso all'evidenza migliorativa e non conservativa dei beni, e dunque non consente di ottenere il rimborso delle relative spese.
Così definito l'asse ereditario, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'effettuazione di CTU sul valore del bene e la predisposizione di progetto divisionale.
Le spese di lite verranno regolamentate al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella epigrafata controversia: pagina 20 di 21 -accerta che , e sono eredi ab intestato per la quota di 1/3 Parte_2 CP_1 Parte_1 ciascuno di nato a [...] il [...] e deceduto il 25.6.2023 a LA;
Persona_1
-accerta che , e hanno accettato l'eredità relitta da Parte_2 CP_1 Parte_1 Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto il 25.6.2023 a LA;
[...]
-accerta che l'asse ereditario è così composto:
1.quota di ½ di Abitazione Comune di LA via San OR n. 77;
2. quota di ½ T. A. – Bosco Ceduo Comune di LA NCEU Foglio 1, Part. 150, Nat. T
3. quota di ½ T. A. – Seminativo Comune di LA NCEU Foglio 2, Part. 377, Nat. T
4. quota di ½ T. A. – Seminativo Comune di LA NCEU Foglio 5, Part. 25, Nat. T – Sup. aa 14,40
5. quota di ½ T. E. – Seminativo Comune di LA, via San OR n. 81 NCEU Foglio 6, Part. 93, Nat.
T – Sup. aa 6,41
6. quota di ½ T. A. – Seminativo Comune di LA NCEU Foglio 6, Part. 301, Nat. T – Sup. ca 20,00
7. quota di ½ T. E. – Seminativo Comune di LA NCEU Foglio 7, Part. 8, Nat. T – Sup. aa 19,50
8. quota di ½ T. A. – Prato Comune di LA NCEU Foglio 7, Part. 8, Nat. T
9. quota di ½ T. A. – Bosco Ceduo Comune di LA NCEU Foglio 18, Part. 149, Nat. T – Sup. aa 10,90
-Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria sulla quota di ½ di abitazione in Comune di LA via San OR n. 77;
-rigetta le ulteriori domande;
-dispone la remissione della causa sul ruolo con separata ordinanza;
-spese al definitivo.
Monza, 23.12.2025
Il Giudice
DI NO
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