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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/11/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3671/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3671/2025, promossa da:
AVV. (c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
AN DI EC
ricorrente nei confronti di:
(c.f. ) CP_1 C.F._2
convenuto contumace
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale di udienza del 12/11/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. e art. 14 del D.lgs. n. 150/2011, l'avv. ha chiesto la condanna di al pagamento in suo Parte_1 CP_1
pagina 1 di 4 favore della somma di € 5.736,10, oltre interessi, a titolo di compenso per prestazioni professionali rese a favore del convenuto.
In particolare, il ricorrente ha dedotto di avere assistito il convenuto nel giudizio passivo di esecuzione immobiliare sul cespite in comproprietà del medesimo, sito in Casirate d'Adda al viale Rimembranza n. 16, come proposto dal creditore procedente e per essa dalla mandataria Controparte_2 [...]
con valore di causa pari a € 595.725,94. In tale procedura Controparte_3
esecutiva R.G.E.I. 536/2022, avanti al Tribunale di Bergamo, risultavano altresì costituiti un ulteriore creditore intervenuto, oltre ai comproprietari dell'immobile.
Il convenuto è rimasto contumace.
All'udienza del 12/11/2025 la difesa del ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, che è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, III comma c.p.c..
*** *** ***
1. Sebbene il conferimento dell'incarico professionale (avvenuto a luglio del
2024, come evincibile dall'istanza di visibilità sub doc. 3 ric.) abbia certamente comportato l'esame da parte del difensore dei documenti estratti dal fascicolo telematico (anche inviati al debitore esecutato assistito: v. docc. 5 e 5bis ric.), tuttavia l'attività espletata si è, in concreto, sostanziata nel mero deposito della comparsa di costituzione di nuovo difensore (v. doc. 4 ric.), avendo lo stesso ricorrente allegato e documentato che la revoca del mandato allo stesso conferito
è intervenuta antecedentemente alla celebrazione dell'udienza del 15 marzo 2025, calendarizzata per la verifica dei pagamenti (v. doc. 6 ric.).
Sicché, si ritiene dovuto al ricorrente – in quanto congruo rispetto all'attività documentata – un compenso conforme ai parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014 ratione temporis applicabili (ossia in vigore al momento dell'esaurimento dell'attività: v. Cass. n. 4949/2017) in ragione del valore della procedura esecutiva pagina 2 di 4 in oggetto (e, dunque, per lo scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00), per la sola fase introduttiva così come richiesto, ma senza l'aumento di cui all'art. 4, comma 2 del succitato D.M. n. 55/2014, non ritenuto applicabile al caso che occupa per le suesposte ragioni.
2. Il convenuto, onerato della prova del pagamento estintivo del credito vantato dal ricorrente (v. Cass. S.U. n. 13533/2001), è rimasto contumace e nulla ha provato.
Pertanto, la domanda del ricorrente deve ritenersi fondata e merita di essere accolta nei limiti innanzi indicati: il convenuto deve dunque essere condannato al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 2.457,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15% ex art. 2, comma 2 del D.M. n. 55/2014 e oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, ossia € 3.585,06 oneri accessori inclusi.
Su tale somma sono altresì dovuti al ricorrente gli interessi moratori
(espressamente richiesti) al tasso legale, ossia (i) al saggio di cui all'art. 1284, I comma c.c. dal 16/4/2025 (data documentata della ricezione della parcella da parte del convenuto: v. doc. 8 ric.) fino alla data della domanda, ai sensi degli artt.
1224 e 1219, I comma c.c., e (ii) al saggio di cui all'art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda (ossia dal deposito del ricorso avvenuto il 23/6/2025) fino al saldo effettivo.
3. Le spese seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come da ultimo aggiornato dal D.M. n. 147/2022), applicabili in relazione al valore della condanna, (i) medi per le fasi di studio e introduttiva del giudizio e (ii) minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività in concreto espletata.
Per questi motivi
pagina 3 di 4 il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna il convenuto al pagamento a favore del ricorrente della somma di
€ 3.585,06, oltre interessi come indicati in motivazione;
condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 1.702,00 per compensi e in € 277,75 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, comma 2 del D.M. n. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Bergamo, 18 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3671/2025, promossa da:
AVV. (c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
AN DI EC
ricorrente nei confronti di:
(c.f. ) CP_1 C.F._2
convenuto contumace
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale di udienza del 12/11/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. e art. 14 del D.lgs. n. 150/2011, l'avv. ha chiesto la condanna di al pagamento in suo Parte_1 CP_1
pagina 1 di 4 favore della somma di € 5.736,10, oltre interessi, a titolo di compenso per prestazioni professionali rese a favore del convenuto.
In particolare, il ricorrente ha dedotto di avere assistito il convenuto nel giudizio passivo di esecuzione immobiliare sul cespite in comproprietà del medesimo, sito in Casirate d'Adda al viale Rimembranza n. 16, come proposto dal creditore procedente e per essa dalla mandataria Controparte_2 [...]
con valore di causa pari a € 595.725,94. In tale procedura Controparte_3
esecutiva R.G.E.I. 536/2022, avanti al Tribunale di Bergamo, risultavano altresì costituiti un ulteriore creditore intervenuto, oltre ai comproprietari dell'immobile.
Il convenuto è rimasto contumace.
All'udienza del 12/11/2025 la difesa del ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, che è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, III comma c.p.c..
*** *** ***
1. Sebbene il conferimento dell'incarico professionale (avvenuto a luglio del
2024, come evincibile dall'istanza di visibilità sub doc. 3 ric.) abbia certamente comportato l'esame da parte del difensore dei documenti estratti dal fascicolo telematico (anche inviati al debitore esecutato assistito: v. docc. 5 e 5bis ric.), tuttavia l'attività espletata si è, in concreto, sostanziata nel mero deposito della comparsa di costituzione di nuovo difensore (v. doc. 4 ric.), avendo lo stesso ricorrente allegato e documentato che la revoca del mandato allo stesso conferito
è intervenuta antecedentemente alla celebrazione dell'udienza del 15 marzo 2025, calendarizzata per la verifica dei pagamenti (v. doc. 6 ric.).
Sicché, si ritiene dovuto al ricorrente – in quanto congruo rispetto all'attività documentata – un compenso conforme ai parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014 ratione temporis applicabili (ossia in vigore al momento dell'esaurimento dell'attività: v. Cass. n. 4949/2017) in ragione del valore della procedura esecutiva pagina 2 di 4 in oggetto (e, dunque, per lo scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00), per la sola fase introduttiva così come richiesto, ma senza l'aumento di cui all'art. 4, comma 2 del succitato D.M. n. 55/2014, non ritenuto applicabile al caso che occupa per le suesposte ragioni.
2. Il convenuto, onerato della prova del pagamento estintivo del credito vantato dal ricorrente (v. Cass. S.U. n. 13533/2001), è rimasto contumace e nulla ha provato.
Pertanto, la domanda del ricorrente deve ritenersi fondata e merita di essere accolta nei limiti innanzi indicati: il convenuto deve dunque essere condannato al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 2.457,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15% ex art. 2, comma 2 del D.M. n. 55/2014 e oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, ossia € 3.585,06 oneri accessori inclusi.
Su tale somma sono altresì dovuti al ricorrente gli interessi moratori
(espressamente richiesti) al tasso legale, ossia (i) al saggio di cui all'art. 1284, I comma c.c. dal 16/4/2025 (data documentata della ricezione della parcella da parte del convenuto: v. doc. 8 ric.) fino alla data della domanda, ai sensi degli artt.
1224 e 1219, I comma c.c., e (ii) al saggio di cui all'art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda (ossia dal deposito del ricorso avvenuto il 23/6/2025) fino al saldo effettivo.
3. Le spese seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come da ultimo aggiornato dal D.M. n. 147/2022), applicabili in relazione al valore della condanna, (i) medi per le fasi di studio e introduttiva del giudizio e (ii) minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività in concreto espletata.
Per questi motivi
pagina 3 di 4 il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna il convenuto al pagamento a favore del ricorrente della somma di
€ 3.585,06, oltre interessi come indicati in motivazione;
condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 1.702,00 per compensi e in € 277,75 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, comma 2 del D.M. n. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Bergamo, 18 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 4 di 4