Sentenza 4 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/05/2004, n. 8460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8460 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU CI, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato VINCENZO SIMONELLI con studio in 81055 S. MARIA CAPUA VETERE VIA MAZZOCCHI 114, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN DO, SE IA, elettivamente domiciliati in ROMA C.SO TRIESTE 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO RECCHIA, difesi dall'avvocato BARTOLOMEO DELLA MORTE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1097/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione 3^ Civile, emessa il 17/02/00 e depositata il 09/05/00 (R.G. 1393/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 07/01/04 dal Consigliere Dott. Giacomo TRAVAGLINO;
udito l'Avvocato Vincenzo SIMONELLI;
udito l'Avvocato Armando CECCOLI (per delega Avv. B. DELLA MORTE);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 5 maggio 1983, il Tribunale di Napoli dichiarò il fallimento di DO NA, ma, su opposizione del medesimo, riconosciutane la fondatezza, revocò tale dichiarazione "per non essersi l'NA mai realmente trovato in una situazione di insolvenza";
1.1. Con atto di citazione del 29.10.1987 RO AR convenne l'NA e sua moglie, AN SE, per ottenere il trasferimento coattivo di un immobile di proprietà dei due coniugi, trasferimento (a suo dire) dovuto per essersi egli precedentemente obbligato a pagare tutti i debiti del fallimento, e per avere egli rinunciato al proprio credito insinuato al passivo per 500 milioni di lire ottenendo, come corrispettivo, la promessa di vendita del detto immobile, promessa che aveva formato oggetto di due distinti contratti preliminari, ciascuno relativa alla quota di comproprietà spettante ai due coniugi.
1.2. La domanda venne rigettata dal tribunale di Napoli, che dichiarò risolto il primo preliminare (AR-SE) per fatto e colpa dell'AR - non avendo questi fornito la prova di aver adempiuto gli obblighi assunti con il concordato - dichiarando altresì nullo il secondo (AR-Antonageli) per omessa indicazione del prezzo di vendita;
1.3. Proposto appello avverso tale sentenza, la Corte partenopea lo rigettò, con sentenza passata in giudicato;
2. Con atto di citazione in riassunzione notificato il 24.7.1996, l'AR convenne allora gli attuali resistenti per sentirli condannare al pagamento in suo favore della somma di 225 milioni a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. a seguito della declaratoria di risoluzione/nullità dei contratti preliminari stipulati con i coniugi NA, nonché al pagamento della somma di 500 milioni oltre interessi, ex art. 2041 stesso codice, così quantificando il danno patrimoniale subito in conseguenza della rinuncia al proprio credito insinuato al passivo del fallimento;
2.1 Il tribunale, all'esito dell'istruttoria, accolse la domanda limitatamente alla richiesta ex art. 2033 c.c., rigettando, invece, quella avanzata ex art. 2041;
2.2 Con atto di citazione notificato il 28 maggio 1999, DO NA e AN SE impugnarono tale pronuncia e la Corte d'appello di Napoli, accogliendo il gravame, riformò la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda dell'AR ex art. 2033, confermandola nel resto (e conseguentemente rigettando l'appello incidentale dell'AR, che ne aveva chiesto la riforma nella parte in cui era stata rigettata la domanda avanzata ex art. 2041 c.c.). La Corte partenopea, nel motivare la propria decisione,
osservò, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità:
- Che le azioni proposte dall'AR ex artt. 2033 e 2041 c.c. avevano diversità di petitum e di causa petendi rispetto a quella esperita ex art. 2932, nel procedimento conclusosi con sentenza di rigetto della domanda di trasferimento dell'immobile dei coniugi NA, passata in cosa giudicata;
- Che, dunque, entrambe le azioni erano ammissibili e non trovavano ostacolo (ma, viceversa, ne ripetevano la fonte) in quella sentenza;
- Che la doglianza degli appellanti NA sul punto della mancata prova, da parte dell'AR, del fatto materiale che avrebbe costituito fonte del pagamento in ipotesi indebito (così come ritenuto dal tribunale) andava accolta, non avendo l'appellato offerto alcuna prova documentale del suo assunto;
- Che l'azione di arricchimento senza causa, già rigettata in prime cure, e riproposta dall'AR in sede di appello incidentale, era giuridicamente destituita di fondamento, atteso che, proposta un'azione diretta di ripetizione di indebito, non era in potestà del giudice sostituire ad essa la complementare azione di arricchimento;
ed atteso, ancora, che, avendo l'AR riconosciuto di non aver mai pagato la somma rivendicata nella misura di 500 milioni (e non avendo, pertanto, per essa correttamente proposto l'azione ex art. 2033), la sussidiarietà della (azione e della) domanda ex art. 2041 risultava ostativa al suo accoglimento, risultando sperimentabile l'azione da cui traeva origine il credito poi rinunciato, in ordine alla cui esistenza, peraltro, era agevole rilevare l'assenza di qualsiasi prova.
Impugna la sentenza della Corte partenopea l'AR con ricorso affidato a due motivi di doglianza.
Resistono con controricorso DO NA e AN SE. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in ogni sua parte infondato e va, pertanto, rigettato. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta il vizio di omessa e insufficiente motivazione per aver erroneamente valutato la Corte di merito le risultanze processuali (interrogatorio formale dell'NA; deposizioni testimoniali;
dichiarazioni rese dal curatore del fallimento) in modo difforme da quanto ritenuto dai giudice di prime cure.
Il motivo, che si spinge fino alle soglie della inammissibilità, è, comunque, del tutto infondato.
Con motivazione articolata, approfondita e del tutto esente da vizi logico-giuridici, la Corte di merito ha dato conto del proprio convincimento esaminando funditus le deposizioni testimoniali, le prove documentali ed orali offerte dall'AR, concludendo per una (del tutto condivisibile) situazione di "manchevolezza probatoria" cui è conseguita il rigetto della domanda accolta in primo grado. Trattasi, si ripete, di un coacervo di valutazioni di fatto che si sottrae, all'evidenza, all'esame di questa Corte, risolvendosi il lamentato vizio di motivazione in una inammissibile richiesta di diversa e più favorevole valutazione del materiale probatorio esaminato dalla Corte napoletana. L'aver privilegiato l'una o l'altra fonte di prove (nella specie, le deposizioni testimoniali anziché l'interrogatorio formale dell'odierno resistente) rientra, difatti, nel potere del giudice di merito, attesa l'inesistenza, nel nostro ordinamento, di qualsivoglia "gerarchia" delle fonti e dei mezzi di prova, potere il cui esercizio risulta affatto incensurabile, ex art. 116, se, come nella specie, immune da errori logico-giuridici. Con il secondo motivo, si deduce falsa applicazione dell'art. 2033 in relazione all'art. 360 comma 3 c.p.c., atteso che, quanto alla restituzione della somma di 500 milioni, l'unica azione esperibile, a detta del ricorrente, era proprio quella ex art. 2041 ss. c.c.. Il motivo, che trae nutrimento da una errata lettura della sentenza di merito, è anch'esso infondato.
La Corte napoletana non ha affatto affermato che l'azione di indebito arricchimento proposta dall'AR ex art. 2041 sarebbe stata esclusa, ex art. 2042, dalla esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo, ma ha viceversa sostenuto (con motivazione, ancora una volta, immune da vizi logico-giuridici) che "la sussidiarietà che rende improponibile l'azione di arricchimento senza causa proposta dall'AR non opera in funzione della sperimentabilità dell'azione di indebito, ma dalla sperimentabilità di quell'azione - che l'AR non ha mai indicato - da cui trarrebbe origine il credito rinunciato, in ordine alla cui esistenza, peraltro, egli non ha offerto alcuna prova". L'esistenza e l'esperibilità di altra azione restitutoria tipica, e non anche le relazioni di inferenza/esclusione con l'indebito oggettivo, sono state, pertanto, legittimamente poste a base della propria decisione dalla Corte napoletana, con conseguente rigetto anche del secondo motivo del ricorso.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2004