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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5900 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4631/2021 R.G., riservata in decisione all'udienza in data 26 febbraio 2025 e vertente:
TRA
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Domenico Boniello e dall'avv. Teodorico Boniello, con questi elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Capri (NA) alla via P.S. Cimino
n. 26, giusta procura in atti,
PARTE APPELLANTE
CONTRO
), in persona del suo Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Viva, e con questo elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Napoli al Largo Sermoneta n.
24, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
1 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Di Ruocco Emilia contro Controparte_1 OGGETTO: appello contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli n.
3642/2021 del 13 aprile 2021, pubblicata in pari data, R.G. n. 27486/2016, non notificata, ad oggetto: pagamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 06.10.2016, il in Controparte_1
persona del sindaco, ing. , conveniva in giudizio innanzi al Parte_2
Tribunale di Napoli, titolare dell' omonima ditta individuale, Parte_1
per sentir: “1) accertare e dichiarare che il ha diritto a Controparte_1
conseguire dalla convenuta ditta , occorrendo anche a titolo Parte_1
risarcitorio o di ingiustificato arricchimento, l'importo complessivo di €
9.363,11, di cui € 8.982,71 (comprensivo di IVA) per canone non corrisposto relativo a 266 giorni di gestione dei bagni pubblici siti in Viale Matteotti ed in località MA LA, come da determinazione n. 14/2016 Reg. Gen.le, €
250,00 per la penale comminata con determinazione n. 145/2016 Reg. Gen.le a seguito delle indebite interruzioni del servizio da parte della convenuta accertata dal Comando della Polizia Municipale di ed € 130,40 a titolo CP_1
di rimborso della fattura per energia elettrica relativa all' utenza sita in Viale
Matteotti saldata dal 2) per l'effetto, condannare la sig.ra Controparte_1
, quale titolare della omonima ditta individuale, a pagare in Parte_1
favore del l'importo di € 9.363,11, per i titoli di cui al punto Controparte_1
1, o quel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi, se del caso ed in via subordinata a titolo risarcitorio o di ingiustificato arricchimento;
3) con condanna a carico della convenuta al pagamento dei compensi e delle spese del giudizio.
A sostegno della domanda il affermava di essere creditore nei Controparte_1
confronti della ditta delle somme indicate sia per la gara Parte_1
d'appalto per il servizio di gestione dei bagni pubblici di proprietà comunale, siti in Via Matteotti e in Via MA LA, vinta dalla con la sua Parte_1
2 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Di Ruocco Emilia contro Controparte_1 offerta del 23 aprile 2015, sia per la successiva determinazione dell'Ufficio
Segreteria del Comune di Capri, in cui era stata dichiarata aggiudicataria dell'appalto, del 4.5.2015.
1.1 Si costituiva in giudizio quale titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale, che contestava la domanda attrice deducendo che fosse improcedibile, inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto.
Specificatamente eccepiva: - improcedibilita' della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, - nullita' del contratto di appalto del servizio di gestione dei bagni pubblici per mancanza di forma scritta,
- infondatezza della domanda per vizi della cosa oggetto del rapporto (i bagni pubblici del Viale Matteotti presentavano vizi all'impianto idrico fognario), - inammissibilità ed infondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento.
Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
2. Con la sentenza n. 3642/2021 il Tribunale di Napoli ha così provveduto: “a) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento, in favore del della somma di € 5.858,00,
[...] Controparte_1
oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo, nonché della somma di €
83,85, senza ulteriori interessi;
b) dichiara compensate in ragione di ¼ le spese del giudizio;
condanna al pagamento, in favore dell'attore, Controparte_2
della residua quota, che liquida in complessivi € 3.829,00 di cui € 202,00 per spese ed € 3.627,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge.”.
Alla prima udienza il Giudice assegnava il termine per l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita. All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, disattese le richieste istruttorie, e, all'udienza del
7.1.2021, veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Di Ruocco Emilia contro Controparte_1 In via preliminare ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla convenuta poiché, a norma dell'art. Parte_1
15 dello Statuto del compete istituzionalmente al Sindaco la Controparte_1
rappresentanza del Comune e questo ha legittimamente sottoscritto l'invito alla stipulazione della negoziazione assistita.
Nel merito ha ritenuto infondata la domanda di pagamento avanzata in via contrattuale dal a causa della circostanza che, all'avvenuta Controparte_1
aggiudicazione, non ha fatto seguito la stipulazione del contratto d'appalto, prevista dal bando gara, con conseguente mancata instaurazione del rapporto negoziale. Ha aggiunto che: “Né a diverse conclusioni può pervenirsi in virtù della dichiarazione sottoscritta dalla in data 23/4/2015, con la quale Parte_1
la stessa accettava le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e nello schema di contratto, atteso che quando la P.A. agisce iure privatorum l'osservanza della forma scritta esige che la stipulazione del contratto si traduca nella redazione di un apposito documento recante la sottoscrizione di entrambe le parti,…”.
Ha ritenuto però accoglibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata dal azione esperibile “nel caso in Controparte_1
cui l'azione contrattuale sia preclusa per l'esistenza di una causa di nullità del rapporto, atteso che una delle situazioni tipiche riconducibili alla funzione dell'azione per indebito arricchimento – eliminazione dello squilibrio determinatosi a seguito del conseguimento di una utilità economica da parte di un soggetto con correlativa diminuzione patrimoniale di un altro soggetto – è proprio quella del contratto nullo nel caso in cui una delle parti abbia eseguito la sua prestazione (cfr. Cass. 17/5/2017, n, 11461).”. In particolare ha evidenziato che la ha avuto la detenzione dei bagni pubblici, di cui Parte_1
si era aggiudicato l'appalto del servizio di gestione, fino alla data del 18.1.2016,
4 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Di Ruocco Emilia contro Controparte_1 allorquando l'amministrazione ha revocato l'affidamento a seguito della rinuncia comunicata dalla in data 8.1.2016. Parte_1
Ha quantificato l'indennizzo tenendo conto del canone stabilito nel contratto d'appalto non concluso, operando una decurtazione pari al 15% dell'importo da ritenersi corrispondente al presumibile utile programmato dall'amministrazione comunale nell'ottica della concessione a terzi della gestione dei suddetti impianti: “Di conseguenza, il corrispettivo annuo di € 10.100,50 decurtato del
15% risulta pari ad € 8.585,42, corrispondente all'importo mensile di € 715,45.
Pertanto, dovendosi considerare che il periodo di occupazione si è protratto all'incirca per 8 mesi, dalla data di aggiudicazione del 27/4/2015 sino alla data del 18/1/2016, data dell'avvenuta revoca dell'affidamento, l'indennizzo in questione va liquidato equitativamente nell'importo complessivo di € 5.727,60.
A detta importo deve aggiungersi, inoltre, quanto versato dal Controparte_1
per il consumo di energia elettrica pari ad € 130,40 di cui alla bolletta prodotta in atti. Nulla, invece, può riconoscersi all'attore a titolo di penale per i giorni di chiusura dei servizi igienici, presupponendo il pagamento di tale somma
l'esistenza di un valido contratto, né a titolo di IVA non configurando
l'indennizzo un corrispettivo di natura contrattuale e non essendo, pertanto, soggetto a detta imposizione fiscale.”.
Ha ritenuto di compensare per un quarto le spese di lite poste a carico della convenuta.
3. nella qualità, ha proposto appello contro la sentenza n. Parte_1
3642/2021 con quattro motivi: 1) Improcedibilità della domanda per carenza di potere nel procedimento di negoziazione assistita d.l. nr. 132/2014 – Violazione art. 15 dello Statuto 2) Violazione e/o falsa applicazione degli Controparte_1
art. 2041 c.c.- 2042 c.c. 183 Vi co.; 3) Violazione e/o falsa applicazione degli art. 2041 c.c.- 2042 c.c. art. 1337 c.c. in relazione al R.D. n. 2440/1923 all'
5 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Di Ruocco Emilia contro Controparte_1 art.1418 c.c. ed all' art. 1321 c.c. D.LGS 163/2006; 4) Violazione e/o falsa applicazione degli art. 2041 c.c.- 2042 c.c.;
Ha così concluso: - Riformare integralmente la sentenza n. 3462/2021, emessa dal Tribunale di Napoli, sez. XI, per i motivi tutti sopra esposti o per quelli meglio visti dall' odierno giudicante, e, per l'effetto, e in accoglimento dei motivi dell'appello, rigettare la domanda del così come Controparte_1
liquidata dal Giudice di Primo Grado, perchè improcedibile, inammissibile o comunque infondata. - in via del tutto subordinata e istruttoria ammettersi la prova per testi articolata nella seconda memoria 183 sesto comma del c.p.c. con
i testi ivi indicati;
- il tutto con vittoria di spese di giustizia, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
4. Si è costituito il che ha confutato punto per punto le Controparte_1
argomentazioni dell'appellante.
In particolare ha evidenziato che “Dalla esatta ricostruzione dei fatti, emerge con evidenza che l'attuale appellante, gestendo il servizio dei bagni pubblici senza versare alcunchè in favore del ha lucrato i Controparte_1
considerevoli profitti derivanti dall'attività arricchendosi indebitamente ai danni dell'Ente, il cui patrimonio ha invece subito una contestuale riduzione, ed
è ovvio che le due situazioni si pongono tra loro in un rapporto di causalità diretta ed immediata, per cui dallo stesso fatto costitutivo deriva
l'arricchimento dell'una ed il depauperamento dell'altro.”.
Ha concluso per il rigetto integrale dell'appello, perché inammissibile, improcedibile ed infondato sia in fatto che in diritto.
5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta ulteriore attività istruttoria.
All'udienza in data 26 febbraio 2025, con provvedimento del 27 febbraio 2025, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
6 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Di Ruocco Emilia contro Controparte_1 6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente e correttamente notificata alle parti.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 13 aprile 2021; b) la sentenza non risulta notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato alla controparte in data 11 novembre 2021.
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., tenuto conto anche del periodo di sospensione feriale dei termini.
È dunque possibile accedere al merito del giudizio nei termini precisati.
7. Con il primo motivo (Improcedibilità della domanda per carenza di potere nel procedimento di negoziazione assistita d.l. nr. 132/2014 – Violazione art. 15 dello Statuto ) la parte appellante ha sostenuto Controparte_1
l'improcedibilità della domanda proposta dal per carenza di potere del CP_1
Sindaco che ha sottoscritto l'invito alla negoziazione assistita. Secondo la tesi dell'appellante vi è stata violazione dell'art. 15 dello Statuto Comunale che richiede apposita delibera di Giunta per la rappresentanza in giudizio e atti prodromici (“il Sindaco rappresenta in giudizio il sia esso attore o CP_1
convenuto, e promuove i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie davanti all'Autorità giudiziaria, a seguito di atto deliberativo della Giunta
Municipale”).
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Invero la norma richiamata dall'appellante – art. 15 Statuto Comunale – si riferisce alla rappresentanza in giudizio dell'ente e non alla fase stragiudiziale che caratterizza il procedimento di negoziazione assistita. La delibera di Giunta
Municipale è necessaria esclusivamente per la rappresentanza in giudizio e non per procedimenti di natura stragiudiziale, per i quali può ritenersi sussistente il potere del Sindaco nel promuovere i relativi procedimenti.
8. Vengono trattati congiuntamente il secondo motivo (Violazione e/o falsa applicazione degli art. 2041 c.c.- 2042 c.c. 183 Vi co. ;) ed il terzo motivo
7 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Di Ruocco Emilia contro Controparte_1 (Violazione e/o falsa applicazione degli art. 2041 c.c.- 2042 c.c. art. 1337 c.c. in relazione al R.D. n. 2440/1923 all' art.1418 c.c. ed all' art. 1321 c.c. D.LGS
163/2006;) per la stretta connessione degli argomenti posti in evidenza.
La parte appellante ha denunciato con il secondo motivo la violazione o falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. e dell'art. 2042 c.c., riguardante la proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento e la liquidazione del relativo indennizzo che il Giudice di Prime Cure ha riconosciuto a favore della pubblica amministrazione, tanto nei confronti di un privato ed a seguito della nullità assoluta del contratto per mancanza di forma scritta. Ritiene l'appellante che, a seguito del riconoscimento operato, il Giudice avrebbe dovuto ritenere nulle le richieste ulteriori, collegate alla vicenda, così da rigettare integralmente la domanda anche in relazione all'azione di ingiustificato arricchimento, fra l'altro,
a suo dire, non proposta nemmeno in via alternativa.
Con il terzo motivo ha denunciato l'ulteriore sussistenza dell'indicata violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. quale conseguenza della declaratoria di nullità del contratto per mancanza di forma scritta, così da dover ritenere l'inapplicabilità dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento per responsabilità dello stesso
Ente, considerato che il vincolo negoziale nella Pubblica Amministrazione si perfeziona con la sottoscrizione del contratto, necessaria per cristallizzare la volontà delle parti in un atto che disponga obblighi reciproci in una condizione di parità e con identificazione precisa delle prestazioni reciprocamente esigibili.
I due motivi di appello sono infondati.
Preliminarmente si osserva che il ha proposto la domanda di Controparte_1
indebito arricchimento in via subordinata a quella principale relativa alla richiesta di pagamento del canone stabilito con la gara d'appalto.
Il Giudice di primo grado ha rilevato che “i presupposti per la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento vanno ravvisati, oltre nella sussidiarietà dell'azione, a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b)
8 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Di Ruocco Emilia contro Controparte_1 nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo.”. Ha quindi considerato i termini nei quali si è sviluppato il rapporto tra l'Ente e la , nella qualità. In Parte_1
particolare ha evidenziato che non è contestata la circostanza della detenzione, da parte della , dei bagni pubblici di cui si era aggiudicata l'appalto Parte_1
del servizio di gestione, con decorrenza dal 27 aprile 2015 (data dell'avvenuta aggiudicazione) fino al 18 gennaio 2016, allorchè l'amministrazione ha provveduto a revocare l'affidamento, in accoglimento della formale rinuncia avanzata dalla in data 8 gennaio 2016. Parte_1
Nella citata nota la ha dichiarato quanto segue: Parte_1
La difesa della aveva affermato di non aver ricevuto alcun beneficio Parte_1
economico dalla situazione di fatto, relativa all'oggetto dell'appalto, poiché non aveva potuto espletare il servizio ivi previsto in quanto i bagni di viale Matteotti presentavano vizi all'impianto idrico fognario, mentre quelli di MA LA erano sprovvisti dei requisiti di agilità. E' di tutta evidenza però che tale assunto difensivo è in contrasto con quanto affermato dalla stessa nella Parte_1
riportata nota inviata in data 8 gennaio 2016 nella quale, in risposta alla nota con cui il Comune di le contestava la chiusura in data 28/12/2015 dei locali in CP_1
oggetto, la stessa precisava di rinunciare alla gestione dei bagni pubblici “per sopravvenuti motivi che non consentono la prosecuzione dell'attività”
(sopraggiunti motivi e prosecuzione di attività, tanto a significare che in origini non vi era la sussistenza di motivi ostativi e l'attività aveva avuto esplicazione).
9 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Di Ruocco Emilia contro Controparte_1 Ciò posto, tenuto conto che l'attività è stata espletata dalla , per sua Parte_1
stessa ammissione, e considerato che sono sopraggiunti motivi che ne hanno impedito la continuazione, si ritiene di condividere quanto correttamente il
Giudice di primo grado ha argomentato in ordine alla sussistenza dei presupposti per dichiarare la fondatezza dell'azione di indebito arricchimento proposta dal in via subordinata alla domanda principale relativa alla gara Controparte_1
d'appalto, considerato che il relativo contratto era da ritenersi nullo perché mai sottoscritto dalle parti ( ed aggiudicataria). Priva di rilevanza Controparte_1
appare quindi l'affermazione della parte appellante che anche in comparsa conclusionale ha ribadito: In un contesto di nullità contrattuale e di incertezza creata dall'inerzia del tale comunicazione rappresentava un tentativo CP_1
di definire formalmente la propria posizione a fronte delle contestazioni ricevute, senza che ciò possa sanare la nullità del rapporto o provare un arricchimento inesistente. In effetti, pur ritenendo la sussistenza della nullità contrattuale, non si ravvisa alcuna incertezza sullo svolgimento del rapporto di fatto che certamente è stato caratterizzato dall'effettiva attività svolta dalla ditta per tutto il tempo della detenzione dei locali comunali. Parte_1
9. Con il quarto motivo (Violazione e/o falsa applicazione degli art. 2041 c.c.-
2042 c.c.;) la parte appellante, nel riportare le argomentazioni sviluppate in primo grado, ripercorre in buona parte quanto già sostenuto nei precedenti motivi e sostiene in particolare: “alcun valore può assumere la missiva del
18.01.2016, posta dal Giudicante a base della propria statuizione, atteso che, una volta riconosciuta la nullità del rapporto obbligatorio, era doveroso procedere alla determinazione del danno secondo i parametri dell'articolo 2041
c.c., se sussistevano le condizioni, e non riandare ai termini economici del rapporto dichiarato nullo.” – pag. 18 atto di appello.
Fermo restando quanto già argomentato in ordine alla rilevanza della nota a firma dell'aggiudicataria in data 8 gennaio 2016, con successivo provvedimento
10 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Di Ruocco Emilia contro Controparte_1 di revoca dell'affidamento reso in data 18 gennaio 2016, il Giudice ha proceduto alla determinazione del danno causato all'Ente usando come parametro il canone stabilito nel contratto, ancorché affetto da nullità, ma ha operato una decurtazione del 15% corrispondente al presumibile utile programmato dall'Ente, così uniformandosi all'interpretazione formulata per l'art. 2041 dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 23385/2008 espressamente ritenendo che l'art. 2041 c.c. deve essere interpretato nel senso di escludere dal calcolo dell'indennità richiesta per la "diminuzione patrimoniale" subita dall'esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido, quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace.
Il motivo di appello è quindi infondato e va rigettato.
10. Si prende atto che l'appellante in comparsa conclusionale ha così modificato le proprie conclusioni: - Dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dal
[...]
- In subordine, rigettare nel merito la domanda di ingiustificato CP_1
arricchimento proposta dal per insussistenza dei presupposti Controparte_1
di cui all'art. 2041 c.c.; - In via ulteriormente subordinata, ridurre l'eventuale indennizzo dovuto alla sola somma relativa ai consumi elettrici provati, previa rigorosa dimostrazione della loro riferibilità esclusiva alla gestione dell'appellante; - rilevando che non ha riproposto le richieste istruttorie articolate in atto di appello, da intendersi quindi oggetto di rinuncia.
11. In considerazione del rigetto dell'appello la parte appellante va condannata al pagamento delle spese del grado di giudizio tenuto conto del valore della causa (euro 5.858,00) e dell'attività effettivamente svolta dalla parte appellata, così da determinare la liquidazione in base al valore minimo per lo scaglione applicato, decurtato del 30% tenuto conto dell'assenza di particolari argomenti di diritto.
11 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Di Ruocco Emilia contro Controparte_1 12. La parte appellante, in quanto soccombente, è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: titolare di omonima ditta, Parte_1
contro la sentenza n. 3642/2021 del Tribunale di Napoli, così definitivamente provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore del che liquida in € 2.200,00 oltre a rimborso forfettario, IVA e Controparte_1
CPA se dovute.
- dà atto che la parte appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre
2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, in data 12 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa Maria Teresa Onorato
12 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Di Ruocco Emilia contro Controparte_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4631/2021 R.G., riservata in decisione all'udienza in data 26 febbraio 2025 e vertente:
TRA
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Domenico Boniello e dall'avv. Teodorico Boniello, con questi elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Capri (NA) alla via P.S. Cimino
n. 26, giusta procura in atti,
PARTE APPELLANTE
CONTRO
), in persona del suo Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Viva, e con questo elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Napoli al Largo Sermoneta n.
24, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
1 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Di Ruocco Emilia contro Controparte_1 OGGETTO: appello contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli n.
3642/2021 del 13 aprile 2021, pubblicata in pari data, R.G. n. 27486/2016, non notificata, ad oggetto: pagamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 06.10.2016, il in Controparte_1
persona del sindaco, ing. , conveniva in giudizio innanzi al Parte_2
Tribunale di Napoli, titolare dell' omonima ditta individuale, Parte_1
per sentir: “1) accertare e dichiarare che il ha diritto a Controparte_1
conseguire dalla convenuta ditta , occorrendo anche a titolo Parte_1
risarcitorio o di ingiustificato arricchimento, l'importo complessivo di €
9.363,11, di cui € 8.982,71 (comprensivo di IVA) per canone non corrisposto relativo a 266 giorni di gestione dei bagni pubblici siti in Viale Matteotti ed in località MA LA, come da determinazione n. 14/2016 Reg. Gen.le, €
250,00 per la penale comminata con determinazione n. 145/2016 Reg. Gen.le a seguito delle indebite interruzioni del servizio da parte della convenuta accertata dal Comando della Polizia Municipale di ed € 130,40 a titolo CP_1
di rimborso della fattura per energia elettrica relativa all' utenza sita in Viale
Matteotti saldata dal 2) per l'effetto, condannare la sig.ra Controparte_1
, quale titolare della omonima ditta individuale, a pagare in Parte_1
favore del l'importo di € 9.363,11, per i titoli di cui al punto Controparte_1
1, o quel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi, se del caso ed in via subordinata a titolo risarcitorio o di ingiustificato arricchimento;
3) con condanna a carico della convenuta al pagamento dei compensi e delle spese del giudizio.
A sostegno della domanda il affermava di essere creditore nei Controparte_1
confronti della ditta delle somme indicate sia per la gara Parte_1
d'appalto per il servizio di gestione dei bagni pubblici di proprietà comunale, siti in Via Matteotti e in Via MA LA, vinta dalla con la sua Parte_1
2 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Di Ruocco Emilia contro Controparte_1 offerta del 23 aprile 2015, sia per la successiva determinazione dell'Ufficio
Segreteria del Comune di Capri, in cui era stata dichiarata aggiudicataria dell'appalto, del 4.5.2015.
1.1 Si costituiva in giudizio quale titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale, che contestava la domanda attrice deducendo che fosse improcedibile, inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto.
Specificatamente eccepiva: - improcedibilita' della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, - nullita' del contratto di appalto del servizio di gestione dei bagni pubblici per mancanza di forma scritta,
- infondatezza della domanda per vizi della cosa oggetto del rapporto (i bagni pubblici del Viale Matteotti presentavano vizi all'impianto idrico fognario), - inammissibilità ed infondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento.
Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
2. Con la sentenza n. 3642/2021 il Tribunale di Napoli ha così provveduto: “a) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento, in favore del della somma di € 5.858,00,
[...] Controparte_1
oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo, nonché della somma di €
83,85, senza ulteriori interessi;
b) dichiara compensate in ragione di ¼ le spese del giudizio;
condanna al pagamento, in favore dell'attore, Controparte_2
della residua quota, che liquida in complessivi € 3.829,00 di cui € 202,00 per spese ed € 3.627,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge.”.
Alla prima udienza il Giudice assegnava il termine per l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita. All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, disattese le richieste istruttorie, e, all'udienza del
7.1.2021, veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Di Ruocco Emilia contro Controparte_1 In via preliminare ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla convenuta poiché, a norma dell'art. Parte_1
15 dello Statuto del compete istituzionalmente al Sindaco la Controparte_1
rappresentanza del Comune e questo ha legittimamente sottoscritto l'invito alla stipulazione della negoziazione assistita.
Nel merito ha ritenuto infondata la domanda di pagamento avanzata in via contrattuale dal a causa della circostanza che, all'avvenuta Controparte_1
aggiudicazione, non ha fatto seguito la stipulazione del contratto d'appalto, prevista dal bando gara, con conseguente mancata instaurazione del rapporto negoziale. Ha aggiunto che: “Né a diverse conclusioni può pervenirsi in virtù della dichiarazione sottoscritta dalla in data 23/4/2015, con la quale Parte_1
la stessa accettava le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e nello schema di contratto, atteso che quando la P.A. agisce iure privatorum l'osservanza della forma scritta esige che la stipulazione del contratto si traduca nella redazione di un apposito documento recante la sottoscrizione di entrambe le parti,…”.
Ha ritenuto però accoglibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata dal azione esperibile “nel caso in Controparte_1
cui l'azione contrattuale sia preclusa per l'esistenza di una causa di nullità del rapporto, atteso che una delle situazioni tipiche riconducibili alla funzione dell'azione per indebito arricchimento – eliminazione dello squilibrio determinatosi a seguito del conseguimento di una utilità economica da parte di un soggetto con correlativa diminuzione patrimoniale di un altro soggetto – è proprio quella del contratto nullo nel caso in cui una delle parti abbia eseguito la sua prestazione (cfr. Cass. 17/5/2017, n, 11461).”. In particolare ha evidenziato che la ha avuto la detenzione dei bagni pubblici, di cui Parte_1
si era aggiudicato l'appalto del servizio di gestione, fino alla data del 18.1.2016,
4 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Di Ruocco Emilia contro Controparte_1 allorquando l'amministrazione ha revocato l'affidamento a seguito della rinuncia comunicata dalla in data 8.1.2016. Parte_1
Ha quantificato l'indennizzo tenendo conto del canone stabilito nel contratto d'appalto non concluso, operando una decurtazione pari al 15% dell'importo da ritenersi corrispondente al presumibile utile programmato dall'amministrazione comunale nell'ottica della concessione a terzi della gestione dei suddetti impianti: “Di conseguenza, il corrispettivo annuo di € 10.100,50 decurtato del
15% risulta pari ad € 8.585,42, corrispondente all'importo mensile di € 715,45.
Pertanto, dovendosi considerare che il periodo di occupazione si è protratto all'incirca per 8 mesi, dalla data di aggiudicazione del 27/4/2015 sino alla data del 18/1/2016, data dell'avvenuta revoca dell'affidamento, l'indennizzo in questione va liquidato equitativamente nell'importo complessivo di € 5.727,60.
A detta importo deve aggiungersi, inoltre, quanto versato dal Controparte_1
per il consumo di energia elettrica pari ad € 130,40 di cui alla bolletta prodotta in atti. Nulla, invece, può riconoscersi all'attore a titolo di penale per i giorni di chiusura dei servizi igienici, presupponendo il pagamento di tale somma
l'esistenza di un valido contratto, né a titolo di IVA non configurando
l'indennizzo un corrispettivo di natura contrattuale e non essendo, pertanto, soggetto a detta imposizione fiscale.”.
Ha ritenuto di compensare per un quarto le spese di lite poste a carico della convenuta.
3. nella qualità, ha proposto appello contro la sentenza n. Parte_1
3642/2021 con quattro motivi: 1) Improcedibilità della domanda per carenza di potere nel procedimento di negoziazione assistita d.l. nr. 132/2014 – Violazione art. 15 dello Statuto 2) Violazione e/o falsa applicazione degli Controparte_1
art. 2041 c.c.- 2042 c.c. 183 Vi co.; 3) Violazione e/o falsa applicazione degli art. 2041 c.c.- 2042 c.c. art. 1337 c.c. in relazione al R.D. n. 2440/1923 all'
5 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Di Ruocco Emilia contro Controparte_1 art.1418 c.c. ed all' art. 1321 c.c. D.LGS 163/2006; 4) Violazione e/o falsa applicazione degli art. 2041 c.c.- 2042 c.c.;
Ha così concluso: - Riformare integralmente la sentenza n. 3462/2021, emessa dal Tribunale di Napoli, sez. XI, per i motivi tutti sopra esposti o per quelli meglio visti dall' odierno giudicante, e, per l'effetto, e in accoglimento dei motivi dell'appello, rigettare la domanda del così come Controparte_1
liquidata dal Giudice di Primo Grado, perchè improcedibile, inammissibile o comunque infondata. - in via del tutto subordinata e istruttoria ammettersi la prova per testi articolata nella seconda memoria 183 sesto comma del c.p.c. con
i testi ivi indicati;
- il tutto con vittoria di spese di giustizia, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
4. Si è costituito il che ha confutato punto per punto le Controparte_1
argomentazioni dell'appellante.
In particolare ha evidenziato che “Dalla esatta ricostruzione dei fatti, emerge con evidenza che l'attuale appellante, gestendo il servizio dei bagni pubblici senza versare alcunchè in favore del ha lucrato i Controparte_1
considerevoli profitti derivanti dall'attività arricchendosi indebitamente ai danni dell'Ente, il cui patrimonio ha invece subito una contestuale riduzione, ed
è ovvio che le due situazioni si pongono tra loro in un rapporto di causalità diretta ed immediata, per cui dallo stesso fatto costitutivo deriva
l'arricchimento dell'una ed il depauperamento dell'altro.”.
Ha concluso per il rigetto integrale dell'appello, perché inammissibile, improcedibile ed infondato sia in fatto che in diritto.
5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta ulteriore attività istruttoria.
All'udienza in data 26 febbraio 2025, con provvedimento del 27 febbraio 2025, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
6 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Di Ruocco Emilia contro Controparte_1 6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente e correttamente notificata alle parti.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 13 aprile 2021; b) la sentenza non risulta notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato alla controparte in data 11 novembre 2021.
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., tenuto conto anche del periodo di sospensione feriale dei termini.
È dunque possibile accedere al merito del giudizio nei termini precisati.
7. Con il primo motivo (Improcedibilità della domanda per carenza di potere nel procedimento di negoziazione assistita d.l. nr. 132/2014 – Violazione art. 15 dello Statuto ) la parte appellante ha sostenuto Controparte_1
l'improcedibilità della domanda proposta dal per carenza di potere del CP_1
Sindaco che ha sottoscritto l'invito alla negoziazione assistita. Secondo la tesi dell'appellante vi è stata violazione dell'art. 15 dello Statuto Comunale che richiede apposita delibera di Giunta per la rappresentanza in giudizio e atti prodromici (“il Sindaco rappresenta in giudizio il sia esso attore o CP_1
convenuto, e promuove i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie davanti all'Autorità giudiziaria, a seguito di atto deliberativo della Giunta
Municipale”).
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Invero la norma richiamata dall'appellante – art. 15 Statuto Comunale – si riferisce alla rappresentanza in giudizio dell'ente e non alla fase stragiudiziale che caratterizza il procedimento di negoziazione assistita. La delibera di Giunta
Municipale è necessaria esclusivamente per la rappresentanza in giudizio e non per procedimenti di natura stragiudiziale, per i quali può ritenersi sussistente il potere del Sindaco nel promuovere i relativi procedimenti.
8. Vengono trattati congiuntamente il secondo motivo (Violazione e/o falsa applicazione degli art. 2041 c.c.- 2042 c.c. 183 Vi co. ;) ed il terzo motivo
7 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Di Ruocco Emilia contro Controparte_1 (Violazione e/o falsa applicazione degli art. 2041 c.c.- 2042 c.c. art. 1337 c.c. in relazione al R.D. n. 2440/1923 all' art.1418 c.c. ed all' art. 1321 c.c. D.LGS
163/2006;) per la stretta connessione degli argomenti posti in evidenza.
La parte appellante ha denunciato con il secondo motivo la violazione o falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. e dell'art. 2042 c.c., riguardante la proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento e la liquidazione del relativo indennizzo che il Giudice di Prime Cure ha riconosciuto a favore della pubblica amministrazione, tanto nei confronti di un privato ed a seguito della nullità assoluta del contratto per mancanza di forma scritta. Ritiene l'appellante che, a seguito del riconoscimento operato, il Giudice avrebbe dovuto ritenere nulle le richieste ulteriori, collegate alla vicenda, così da rigettare integralmente la domanda anche in relazione all'azione di ingiustificato arricchimento, fra l'altro,
a suo dire, non proposta nemmeno in via alternativa.
Con il terzo motivo ha denunciato l'ulteriore sussistenza dell'indicata violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. quale conseguenza della declaratoria di nullità del contratto per mancanza di forma scritta, così da dover ritenere l'inapplicabilità dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento per responsabilità dello stesso
Ente, considerato che il vincolo negoziale nella Pubblica Amministrazione si perfeziona con la sottoscrizione del contratto, necessaria per cristallizzare la volontà delle parti in un atto che disponga obblighi reciproci in una condizione di parità e con identificazione precisa delle prestazioni reciprocamente esigibili.
I due motivi di appello sono infondati.
Preliminarmente si osserva che il ha proposto la domanda di Controparte_1
indebito arricchimento in via subordinata a quella principale relativa alla richiesta di pagamento del canone stabilito con la gara d'appalto.
Il Giudice di primo grado ha rilevato che “i presupposti per la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento vanno ravvisati, oltre nella sussidiarietà dell'azione, a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b)
8 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Di Ruocco Emilia contro Controparte_1 nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo.”. Ha quindi considerato i termini nei quali si è sviluppato il rapporto tra l'Ente e la , nella qualità. In Parte_1
particolare ha evidenziato che non è contestata la circostanza della detenzione, da parte della , dei bagni pubblici di cui si era aggiudicata l'appalto Parte_1
del servizio di gestione, con decorrenza dal 27 aprile 2015 (data dell'avvenuta aggiudicazione) fino al 18 gennaio 2016, allorchè l'amministrazione ha provveduto a revocare l'affidamento, in accoglimento della formale rinuncia avanzata dalla in data 8 gennaio 2016. Parte_1
Nella citata nota la ha dichiarato quanto segue: Parte_1
La difesa della aveva affermato di non aver ricevuto alcun beneficio Parte_1
economico dalla situazione di fatto, relativa all'oggetto dell'appalto, poiché non aveva potuto espletare il servizio ivi previsto in quanto i bagni di viale Matteotti presentavano vizi all'impianto idrico fognario, mentre quelli di MA LA erano sprovvisti dei requisiti di agilità. E' di tutta evidenza però che tale assunto difensivo è in contrasto con quanto affermato dalla stessa nella Parte_1
riportata nota inviata in data 8 gennaio 2016 nella quale, in risposta alla nota con cui il Comune di le contestava la chiusura in data 28/12/2015 dei locali in CP_1
oggetto, la stessa precisava di rinunciare alla gestione dei bagni pubblici “per sopravvenuti motivi che non consentono la prosecuzione dell'attività”
(sopraggiunti motivi e prosecuzione di attività, tanto a significare che in origini non vi era la sussistenza di motivi ostativi e l'attività aveva avuto esplicazione).
9 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Di Ruocco Emilia contro Controparte_1 Ciò posto, tenuto conto che l'attività è stata espletata dalla , per sua Parte_1
stessa ammissione, e considerato che sono sopraggiunti motivi che ne hanno impedito la continuazione, si ritiene di condividere quanto correttamente il
Giudice di primo grado ha argomentato in ordine alla sussistenza dei presupposti per dichiarare la fondatezza dell'azione di indebito arricchimento proposta dal in via subordinata alla domanda principale relativa alla gara Controparte_1
d'appalto, considerato che il relativo contratto era da ritenersi nullo perché mai sottoscritto dalle parti ( ed aggiudicataria). Priva di rilevanza Controparte_1
appare quindi l'affermazione della parte appellante che anche in comparsa conclusionale ha ribadito: In un contesto di nullità contrattuale e di incertezza creata dall'inerzia del tale comunicazione rappresentava un tentativo CP_1
di definire formalmente la propria posizione a fronte delle contestazioni ricevute, senza che ciò possa sanare la nullità del rapporto o provare un arricchimento inesistente. In effetti, pur ritenendo la sussistenza della nullità contrattuale, non si ravvisa alcuna incertezza sullo svolgimento del rapporto di fatto che certamente è stato caratterizzato dall'effettiva attività svolta dalla ditta per tutto il tempo della detenzione dei locali comunali. Parte_1
9. Con il quarto motivo (Violazione e/o falsa applicazione degli art. 2041 c.c.-
2042 c.c.;) la parte appellante, nel riportare le argomentazioni sviluppate in primo grado, ripercorre in buona parte quanto già sostenuto nei precedenti motivi e sostiene in particolare: “alcun valore può assumere la missiva del
18.01.2016, posta dal Giudicante a base della propria statuizione, atteso che, una volta riconosciuta la nullità del rapporto obbligatorio, era doveroso procedere alla determinazione del danno secondo i parametri dell'articolo 2041
c.c., se sussistevano le condizioni, e non riandare ai termini economici del rapporto dichiarato nullo.” – pag. 18 atto di appello.
Fermo restando quanto già argomentato in ordine alla rilevanza della nota a firma dell'aggiudicataria in data 8 gennaio 2016, con successivo provvedimento
10 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Di Ruocco Emilia contro Controparte_1 di revoca dell'affidamento reso in data 18 gennaio 2016, il Giudice ha proceduto alla determinazione del danno causato all'Ente usando come parametro il canone stabilito nel contratto, ancorché affetto da nullità, ma ha operato una decurtazione del 15% corrispondente al presumibile utile programmato dall'Ente, così uniformandosi all'interpretazione formulata per l'art. 2041 dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 23385/2008 espressamente ritenendo che l'art. 2041 c.c. deve essere interpretato nel senso di escludere dal calcolo dell'indennità richiesta per la "diminuzione patrimoniale" subita dall'esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido, quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace.
Il motivo di appello è quindi infondato e va rigettato.
10. Si prende atto che l'appellante in comparsa conclusionale ha così modificato le proprie conclusioni: - Dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dal
[...]
- In subordine, rigettare nel merito la domanda di ingiustificato CP_1
arricchimento proposta dal per insussistenza dei presupposti Controparte_1
di cui all'art. 2041 c.c.; - In via ulteriormente subordinata, ridurre l'eventuale indennizzo dovuto alla sola somma relativa ai consumi elettrici provati, previa rigorosa dimostrazione della loro riferibilità esclusiva alla gestione dell'appellante; - rilevando che non ha riproposto le richieste istruttorie articolate in atto di appello, da intendersi quindi oggetto di rinuncia.
11. In considerazione del rigetto dell'appello la parte appellante va condannata al pagamento delle spese del grado di giudizio tenuto conto del valore della causa (euro 5.858,00) e dell'attività effettivamente svolta dalla parte appellata, così da determinare la liquidazione in base al valore minimo per lo scaglione applicato, decurtato del 30% tenuto conto dell'assenza di particolari argomenti di diritto.
11 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Di Ruocco Emilia contro Controparte_1 12. La parte appellante, in quanto soccombente, è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: titolare di omonima ditta, Parte_1
contro la sentenza n. 3642/2021 del Tribunale di Napoli, così definitivamente provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore del che liquida in € 2.200,00 oltre a rimborso forfettario, IVA e Controparte_1
CPA se dovute.
- dà atto che la parte appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre
2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, in data 12 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa Maria Teresa Onorato
12 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Di Ruocco Emilia contro Controparte_1