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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/11/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
RG n. 922/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gaetano Campo Presidente dott. Paolo Talamo Consigliere Relatore dott. Silvia Burelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 21/11/2021 da Parte_1
(Cod. Fisc. ),
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Sandulli del Foro di Roma con domicilio eletto presso l'Avv. Raffaella Boscolo, con studio in Venezia S. Marco 4769 – cap 30124;
contro (C.F. , CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Maria Paola Gentili e dall'Avv. Davide Losi e con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma (RM), presso il loro Studio Legale, sito in Via Boncompagni, 16 (c.a.p. 00187);
* Oggetto: appello avverso la sentenza n. 322/2021 resa dal Tribunale di Verona, non notificata. in punto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_2
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante : 1) riformare integralmente la sentenza n.322/2021, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Verona Sezione Lavoro all'udienza del 20 maggio 2021, depositata in pari con motivazione contestuale e non notificata, per tutti i motivi di cui in narrativa;
2) per l'effetto, rigettare le domande tutte proposte dall'Arch. con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Verona in CP_1 data 28 aprile 2020. Con vittoria di compensi e spese del doppio grado, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA.
Per parte appellata : 1) per i motivi di cui in narrativa, respingere l'appello proposto dall , in Parte_1 quanto inammissibile, infondato, in fatto ed in diritto, ed altresì in quanto privo di prova, e tto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Verona n. 322/2021, pubblicata il 20.5.2021,
1 resa inter partes (R.G. n. 696/2020), non notificata, per i motivi di cui in narrativa;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona ha accolto, in parte, la domanda proposta dalla odierna parte appellata accertando in capo alla stessa il diritto <al riconoscimento della pensione di vecchiaia con integrazione dell'importo sino al minimo nella misura indicata tabella o del nuovo regolamento generale previdenza 2012 decorrenza dal 1.12.2014>> e quindi condannando a riliquidare il trattamento pensionistico ed a corrispondere alla ricorrente la Parte_1 pensione nella misura e con la decorrenza indicate al punto 1) ed a corrispondere i ratei arretrati, oltre agli interessi e rivalutazione ex art. 16 comma 6 legge 412/91>>.
Il Tribunale di Verona, compensate le spese di giudizio nella misura di un terzo, ha infine condannato alla rifusione della quota residua. Parte_1
1.1. l'odierna appellata, Architetta iscritta all'Albo degli CP_1 architetti di Verona dall'anno 1978 e ad dall'1/6/1979, allegava Parte_1 infatti – come riportato dalla sentenza di primo grado - che al momento della propria iscrizione alla2 presentazione della domanda;
di aver presentato domanda di pensione il 14/05/2019; che la aveva comunicato alla ricorrente che la pensione sarebbe stata pari a € Parte_1
7.851,34 e che non avrebbe potuto godere dell'adeguamento, non essendo in possesso di ISEE inferiore alla soglia prevista;
che aveva comunicato la decorrenza della Parte_1 pensione dal 01/06/2019 e non dal 01/12/2014, primo giorno successivo alla maturazione del diritto>>.
In particolare, quanto alla contesta limitazione del trattamento pensionistico, la evidenziava come l'art. 28, co. 5 del Regolamento Generale di CP_1
Previdenza 2012 escludeva l'adeguamento alla pensione minima in danno del pensionato il cui valore dell'ISE riferito all'anno precedente il pensionamento fosse superiore ad € 30 mila. Evidenziava, peraltro, di avere posseduto già alla data di modifica della normativa di rilievo tutti i requisiti per accedere al trattamento pensionistico secondo l'originario regime.
1.2. La quindi domandava che <fosse accertata l'illegittimità della cp_1 nuova regolamentazione per violazione dei presupposti previsti dall'articolo 3 comma 12 legge n. 335 95 (principio del pro rata temporis, principio di gradualità, equità intergenerazionale)>>, oltre che di altri principii di rilievo costituzionale, e quindi chiedeva come anno di decorrenza della pensione, il contributo soggettivo minimo era pari a Parte_1
€ 2275. Inoltre al 31/12/2012 il ricorrente aveva maturato 33 anni e mezzo di anzianità contributiva e dal 01/01/2013 al 01/06/2019 aveva maturato 6 anni e mezzo di anzianità contributiva. Applicando la disciplina vigente tempo per tempo e valorizzando quindi le anzianità maturate nei diversi periodi, l'importo di pensione minimo avrebbe dovuto quindi essere pari a euro 17.049,01 lordi annui e comunque non inferiore all'importo pensione minima di cui alla “Tabella O” allegata al nuovo regolamento generale di previdenza pari nel 2019 ad euro 11.117 lordi annui e per il 2014 pari a € 10.854 lordi annui>>.
1.3. La <inoltre chiedeva che fosse accertato diritto alla pensione di vecchiaia cp_1 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici>> ciò alla luce della previsione dell'art. 20 del nuovo regolamento e, in particolare, in applicazione della3 entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione della modifica regolamentare da parte dei ministeri vigilanti avessero compiuto almeno 65 anni di età anagrafica e conseguito almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione nel previgente Statuto Inarcassa. Secondo la norma transitoria contenuta nell'articolo 17, la decorrenza coincideva con il primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento a cui nasceva il diritto>>.
2. La pronuncia gravata, rilevato come preliminare difesa di si Parte_1 fondasse sull'affermazione per cui <il principio del pro rata, previsto dall'articolo 3 comma 12 legge 335 95 invocato dalla parte ricorrente, non sia applicabile per quanto concerne la previgente regola sull'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia in tale componente avrebbe natura assistenziale e previdenziale>>, richiamava principio affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 240/94) con riferimento alle pensioni erogate dall' e, tuttavia, ritenuto di CP_2 portata generale. Il Tribunale di Verona ha quindi rilevato che <la disciplina vigente prevedeva che gli iscritti potessero pt_1 maturare il diritto alla pensione di vecchiaia con anzianità minima 20 anni e la non potesse essere inferiore a un determinato importo, veniva aumentato per ogni anno superiore al 20° ai sensi dell'articolo 8 d.p.r. n. 301 75; tale era stato mantenuto anche dopo l'entrata in vigore della legge 6 81 cassa data anteriore all'entrata medesima;
l'articolo 2 poteva volte contributo soggettivo minimo dalla quale decorreva da pensione;
inoltre aveva decorrenza dal primo giorno del mese successivo verificarsi dell'evento cui nasceva (art. 1 81); seguito trasformazione ente personalità privato adottato nuovo regolamento introdotto delle modifiche nella vecchiaia;
partire 01 2013, pur mantenendo via transitoria regime dei requisiti anagrafica contributiva previgenti coloro avessero compiuto 65 entro 19 11 2015, tuttavia efficacia immediata una riduzione dell'importo minima;
limite reddituale sopra spettava più l'integrazione prevista precedenza;
stata caso accesso unificata maturazione ma
>.
Il giudice di prime cure, come sopra <superata l'obiezione ritenuta dirimente dalla
-> ha riportato, integralmente condividendolo, precedente della Parte_1
Corte d'Appello di Roma (sentenza n. 1166/2021 del 31.3.2021)1.
4 Invero, ha ribadito più di recente la Cassazione ( con la sentenza n. 136/2019) che la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata - il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse" (ex pluribus: Cass. sez. lav., 18 aprile 2011, n. 8846; Cass. sez. lav., 2 maggio 2011, n. 9621; Cass. sez.
6-L, 7 marzo 2012, n. 3613; Cass. sez. lav., 30 luglio 2012, n. 13607, Cass. sez.
6-L, 14 febbraio 2014, n. 3520; Cass. SS.UU. 17742 del 2015);
- il principio di cui si discute realizza una misura di salvaguardia che la legge n. 335/95 ha inteso porre al centro del proprio sistema nel momento in cui ha introdotto il sistema di calcolo c.d. contributivo per il quale la pensione deve essere calcolata, a regime, esclusivamente sulla base dei contributi effettivamente versati dal soggetto assicurato ed esso importa la gradualità del passaggio dal primo al secondo sistema;
- il principio, per quanto riguarda le Casse Private, ha determinato che i trattamenti di quiescenza riconosciuti dopo il 31/12/1995 a favore dei lavoratori iscritti ai medesimi Enti dovevano essere liquidati "nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate"; si è chiarito che l'autonomia attribuita alle Casse private nell'esercizio del potere di variazione stabilito dalla citata disposizione trova il doppio limite della tipizzazione per contenuto del tipi di provvedimento da adottare (variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico) e della cogenza del "rispetto del principio del pro rata" (Cass. 18.4.11 n. 8847; Cass. ord.
7.3.12 n. 3613; Cass. 29.10.12 n. 18556; Cass. n. 13607/12; Cass. n. 8559/12; Cass. n. 18558/12, Cass. n. 18479/12; Cass. nn. 13607/2012, 13613/2012, 13614/2012; Cass. SS.UU. n. 17742/2015). 4.6. - Quanto poi alla questione oggetto di gravame, non vi è dubbio che la previsione regolamentare censurata ha violato suindicati principi, in quanto, nel non riconoscere l'integrazione al minimo con riferimento all'intero periodo di anzianità contributiva, non ha tenuto in conto dell'anzianità maturata prima dell'entrata in vigore del Regolamento, né si può ritenere che il principio del pro rata non sia stato violato in quanto la previsione della facoltà di richiedere la pensione di vecchiaia unificata con anticipazione al 63° anno di età verso il venir meno in toto del diritto all'adeguamento alla pensione minima esula, infatti, dai provvedimenti previsti da detto art. 3, comma 12, della l. 335/1995 (nella versione precedente alla modifica del 2007: "...provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti) e introduce sostanzialmente un meccanismo di calcolo della pensione peggiorativo, poiché proprio il calcolo delle quote di pensione imputabili all'anzianità maturata anteriormente all'entrata in vigore del regolamento avrebbe dovuto tener conto dell'integrazione al minimo, per vero escluso in forza della disposizione medesima. 4.7. - Al riguardo, la difesa appellante invoca il principio più volte enunciato dalla giurisprudenza della cassazione - che, in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la liquidazione dei trattamenti pensionistici, a partire dal 10 gennaio 2007, è legittimamente operata sulla base dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995 riformulato dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, che, nel prevedere che gli enti previdenziali adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario, impone solo di aver presente - e non di applicare in modo assoluto - il principio del "pro rata", in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, con salvezza degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 e che, in forza dell'art. 1, comma 488, della I. n. 147 del 2013 (il quale ha contenuto chiarificatore del dettato legislativo e non viola i canoni legittimanti l'intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo), si intendono legittimi ed efficaci purché siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine (da Cass. Sez. U., n. 18136 del 2015). Tuttavia, la sentenza non è censurabile, anche alla luce dei motivi rappresentati nell'atto di gravame, lì dove rimarca che non ha in fondo esplicitato in che modo ha tenuto Parte_1 presente il principio del pro rata né come avrebbe ris rincipi di gradualità sopprimendo l'integrazione al minimo per coloro che accedono alla pensione anticipata di vecchiaia.
5 Inoltre, anche quanto alla decorrenza della pensione, il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda della in ragione di quanto previsto CP_1 dall'art. 32.1 del nuovo Regolamento. Ha rilevato quindi il Tribunale di Verona come la Parte_1 CP_1 avesse in effetti <compiuto 65 anni 20 08 2014, quindi entro i 3 dall'approvazione del nuovo regolamento da parte ministeri vigilanti (29 11 2012), e ha maturato di anzianità contributiva nel 2009 essendosi scritta ad il parte_1
01/06/1979 quindi con periodi di iscrizione anteriore al 29/01/1981>> ciò determinando che deve essere applicato alla il regime della CP_1 pensione di vecchiaia ex art. 17 del Nuovo Regolamento e non l'art. 20 del medesimo regolamento che disciplina la pensione di vecchiaia unificata, prevedendo quindi l'articolo 17 che la decorrenza della pensione sia differita alla data della domanda solamente su richiesta dell'interessato.
Rigettate le ulteriori domande della , il Tribunale di Verona ha CP_1 quindi concluso che <le domande di parte ricorrente devono essere in accolte e deve accertato il diritto del al riconoscimento della pensione vecchiaia con integrazione dell'importo sino minimo nella misura indicata “tabella o” nuovo regolamento generale previdenza 2012 decorrenza dal 1.12.2014.
deve essere condannata alla corresponsione del trattamento pensionistico con tali Parte_1 importo e decorrenza ed a corrispondere alla ricorrente gli arretrati maturati dalla suddetta data. Gli interessi e la rivalutazione devono essere computati nei limiti dettati dall'art. 16 comma 6 legge 412/91 per i crediti previdenziali.
Il parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente giustifica la compensazione delle spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti per causa previdenziale di valore indeterminabile senza fase di istruzione probatoria, nella misura di un terzo>>.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello sulla base Parte_1 di due, al loro interno, articolati motivi di gravame.
4.8. - Né infine l'approvazione del Regolamento da parte dei vigilanti è di per sé valida ad escludere CP_3 l'illegittimità delle disposizioni indicate ( cfr Cass. 7516/2017)
6 2.1. Con il primo motivo di appello, funzionale a demolire la pronuncia di primo grado nella porzione in cui ha riconosciuto in favore della il CP_1 diritto a conseguire l'integrazione della pensione al minimo, Parte_1 dubita, innanzitutto, della correttezza della decisione del primo giudice nella porzione in cui questi ha ritenuto che l'istituto dell'integrazione al minimo abbia natura previdenziale piuttosto che assistenziale.
Rileva poi parte appellante come non chiaro sia nella pronuncia appellata quale sia la norma in base alla quale sarebbe stata valutata la illegittimità del Regolamento contestato e, in particolare, dell'art. 28 del Regolamento. Puntualizza quindi AR (invero su tale aspetto convenendo anche parte appellata) come norma di riferimento sia l'art. 3, co. 12, Legge 335/1995 nella sua versione avente decorrenza dall'anno 20072 ed evidenzia pertanto come la stessa contenga assai meno limitazioni di quelle contenute nella precedente versione in tal modo rilevando come il Regolamento di cui si discute sia stato adottato (nel 2012) in data successiva alla modifica, appunto decorrente dall'anno 2007, della suddetta norma di Legge.
Argomenta quindi l'appellante come il nuovo regolamento sia rispettoso dei principii, tutti, e vincoli posti dall'art. 3, co. 12, Legge 335/1995.
Ed infatti, premessa la sussistenza di ampia autonomia delle Casse private nella regolamentazione degli aspetti pensionistici, ne rileva quindi la coerenza (del Regolamento) sotto il profilo del rispetto del principio del pro rata temporis (ridimensionato a seguito della modifica di cui alla Legge finanziaria 2007) e della sussistenza delle esigenze economico-finanziarie legittimanti l'intervento regolamentare atto a modificare il sistema precedente.
7 Richiama, infine, giurisprudenza di merito (Tribunali di Pistoia e di Firenze).
2.2. Con il secondo motivo di appello, contesta la pronuncia Parte_1 gravata nella porzione in cui questa dispone la decorrenza del trattamento pensionistico, con condanna al pagamento degli arretrati, dal dicembre 2014 anziché dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di quiescenza.
Contesta in particolare parte appellante l'applicazione fatta dal Tribunale alla FRANCO della previsione di cui all'art. 17.7 del Regolamento (si vede la nota n. 4) in base al quale, evidentemente a mutamento della pregressa e differente regolamentazione, la decorrenza della pensione può essere differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, solamente a seguito di esplicita richiesta dell'interessato.
Contesta in particolare parte appellante che alla siano applicabili gli CP_1 art. 32.13 e 174 del Regolamento la cui congiunta lettura dovrebbe portare ad affermare che sono fatte salve le regole speciali per i vecchi iscritti a patto che questi facciano domanda di pensione entro l'anno 2014, dovendo, di contro, trovare applicazione l'art. 20 del Regolamento in tema di pensione di vecchiaia unificata secondo cui <la disciplina vigente prevedeva che gli iscritti potessero pt_1 maturare il diritto alla pensione di vecchiaia con anzianità minima 20 anni e la non potesse essere inferiore a un determinato importo, veniva aumentato per ogni anno superiore al 20° ai sensi dell'articolo 8 d.p.r. n. 301 75; tale era stato mantenuto anche dopo l'entrata in vigore della legge 6 81 cassa data anteriore all'entrata medesima;
l'articolo 2 poteva volte contributo soggettivo minimo dalla quale decorreva da pensione;
inoltre aveva decorrenza dal primo giorno del mese successivo verificarsi dell'evento cui nasceva (art. 1 81); seguito trasformazione ente personalità privato adottato nuovo regolamento introdotto delle modifiche nella vecchiaia;
partire 01 2013, pur mantenendo via transitoria regime dei requisiti anagrafica contributiva previgenti coloro avessero compiuto 65 entro 19 11 2015, tuttavia efficacia immediata una riduzione dell'importo minima;
limite reddituale sopra spettava più l'integrazione prevista precedenza;
stata caso accesso unificata maturazione ma
>.
3. Si è costituita parte appellata con memoria depositata in data 27/3/2023, prendendo specifica ed estesa posizione a confutazione dei motivi di appello.
4. La causa, con prima udienza fissata e svoltasi in data 6/4/2023, è stata, una volta concesso alle parti termine per il deposito di memorie integrative, più volte rinviata per ragioni organizzative fino all'udienza del 23/10/2025 e quindi decisa come da dispositivo. 3 <32.1 - Gli iscritti ad , che abbiano conseguito periodi di iscrizione e contribuzione in data anteriore al Parte_1
29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di venti anni purché, entro il termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione della modifica regolamentare da parte dei Ministeri vigilanti8, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età anagrafica e abbiano conseguito almeno venti anni di iscrizione e contribuzione. Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958>>. 4 <17.1 – A decorrere dal 1° gennaio 2013 la pensione di cui al presente articolo è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata di cui all'art.20. 17.2 - La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad . Parte_1
[…] 17.7 – Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa>>.
8 *
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere respinto.
6. Occorre innanzitutto chiarire, posto che su tale aspetto la pronuncia di primo grado non pare sviluppare appieno il tema, come il Tribunale di Verona abbia di fatto affermato la illegittimità dell'art. 28, co. 5 del Regolamento Generale di Previdenza 2012, in quanto non rispettoso del precetto dell'art. 3, co. 12, Legge 335/1995 (evidentemente nella sua versione post anno 2007), nella porzione in cui esclude l'adeguamento al minimo della pensione con riferimento al pensionato il cui valore dell'ISE riferito all'anno precedente il pensionamento sia superiore ad € 30 mila.
6.1. Ciò chiarito, reputa il Collegio non essere invero dirimente stabilire se l'integrazione al minimo della pensione sia attinente alla materia previdenziale (quindi sottoposta alle limitazioni della Legge) ovvero a quella assistenziale (rispetto alla quale sarebbe, invece, a proprio dire, libera di Parte_1 operare senza alcuna limitazione).
Ciò, innanzitutto, in ragione del fatto che la Legge – come ad esempio rilevato anche dalla Corte d'appello di Roma (richiamata dalla parte appellata) – non stabilisce con chiarezza se i poteri normativi delle Casse Private trovino limitazione solo con riferimento alla materia previdenziale e non anche con riferimento a quella assistenziale invero ponendosi l'art. 3, co. 12, Legge 335/1995 lo scopo di assicurare il generale equilibrio di bilancio e, in ogni caso, la stabilità delle gestioni previdenziali. Cosa che ritiene di aver Parte_1 effettuato proprio effettuando modifiche al regime dell'integrazione al minimo della pensione.
Inoltre, utile è poi sul punto rilevare come non pare proprio – come rileva parte appellata – che la stessa appellante ritenga che l'integrazione al Pt_1 minimo della pensione di vecchiaia sia misura di carattere assistenziale posto che l'art. 3 dello Statuto della non contempla affatto l'integrazione al Pt_1 minimo tra le misure di carattere assistenziale, descrivendola e disciplinandola, invece, a mezzo delle norme regolamentari che dettano i criteri di quantificazione del trattamento pensionistico.
In ogni caso rileva il Collegio come, nel momento stesso in cui l'integrazione al minimo interviene a correggere (calibrare) un trattamento previdenziale, questa assume, per accessorietà, valenza previdenziale in tal modo divenendo criterio, al pari di altri, per la determinazione del quantum della pensione
9 (quindi, un trattamento previdenziale); criterio di cui, è bene sin da ora rilevarlo, l'assicurata, già prima dell'entrata in vigore del Regolamento oggetto di contestazione, poteva beneficiare posto che la stessa già aveva maturato le condizioni tali da consentirle di fruire della pensione di vecchiaia rispetto al quale era ammessa l'integrazione al minimo.
6.2. Posto quanto sopra, quindi, messo in luce come l'integrazione al minimo concorra alla determinazione del concreto trattamento pensionistico, occorre ora stabilire se il regolamento adottato dalla sia coerente con il dato Pt_1 normativo e, quindi, con l'art. 3, co. 12, Legge 335/1995 nella sua versione post anno 2007 (essendo pacifico per le parti tutte che nel caso di specie questo sia il parametro di riferimento per la valutazione della legittimità – nel senso del rispetto della norma delegante/primaria – del Regolamento , Parte_1 in particolare dell'art. 28, di cui qui si discute).
6.3. Tale regolamento, nella parte contestata dalla , prevede infatti CP_1 all'art. 28 che l'integrazione al minimo sia subordinata al non raggiungimento di un certo isee che la ha pacificamente superato. Secondo la nuova CP_1 regolamentazione, quindi, alla non spetterebbe alcuna integrazione CP_1 al minimo del trattamento pensionistico.
6.4. Ciò detto, deve innanzitutto essere chiarito, viste anche su tale aspetto le difese di , come la , pur avendo utilizzato un modulo Parte_1 CP_1 imposto dall'appellata al fine di richiedere la prestazione previdenziale – modulo afferente alla pensione di vecchiaia unificata (art. 20 Reg.) – abbia invero richiesto di accedere al trattamento di pensione di vecchiaia (art. 17 Reg.) e, quindi, a trattamento pensionistico avente le caratteristiche di tale tipologia di pensione (quindi con integrazione al minimo e decorrenza retrodatata al momento di verificazione delle condizioni per la sua erogazione).
Si vedano, a tal riguardo, le considerazioni sviluppate dalla parte appellata alle pagine 5 e 57 della propria memoria di costituzione che, non contestate dall'appellante, ben mettono in luce tale aspetto e, con ciò, gli esatti termini della domanda di pensione avanzata dalla . CP_1
Trattasi di considerazioni di una certa rilevanza e di cui è agevole comprendere il peso a seguito della lettura della pronuncia n. 34273/2024 con la quale la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di ha, in Parte_1 situazione per nulla associabile a quella qui in trattazione, affermato che alcuna
10 rilevanza ha il ragionare in merito al rispetto o meno del principio del pro rata (che anche qui l'appellata, tra le altre cose, afferma violato) allorquando si discute di trattamento pensionistico nuovo in quanto introdotto ed integralmente disciplinato da una normativa sopravvenuta;
cosa che nel caso di specie non ricorre posto che la , come si è appena sopra detto, ha CP_1 richiesto di accedere a trattamento pensionistico secondo il vecchio regime. Ed infatti, nel caso deciso dalla sentenza n. 34273/2024, l'assicurata aveva richiesto di accedere alla pensione di vecchiaia unificata, di cui solo aveva i requisiti, e non di beneficiare della vecchia pensione di vecchiaia, di cui non aveva i requisiti;
La Corte in tal modo, incidentalmente, chiarendo che <inoltre chiedeva che fosse accertato diritto alla pensione di vecchiaia cp_1 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici>>.
Nel caso di specie, quindi, e ciò consente di discostarsi dal principio espresso la pronuncia di legittimità sopra riportata, deve escludersi che la CP_1 abbia chiesto, pur utilizzando il modulo messo a disposizione da
, di accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia unificata Parte_1
(art. 20 Reg.) avendo invero richiesto di accedere al trattamento di pensione di vecchiaia (art. 17 Reg.).
6.5. Posto quanto sopra e, quindi, stabilito che nel caso di specie è necessario verificare la conformità dell'art. 28 Reg. rispetto al disposto dell'art. 3, co. 12, Legge 335/1995 nella sua versione post 2007, ritiene la Corte condivisibili le considerazioni svolte dalla parte appellata.
Deve sul punto essere rammentato come il potere normativo delle Casse Private trovi specifiche limitazioni e ben precisi presupposti:
- scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle gestioni previdenziali entro un arco temporale non inferiore a 50 anni;
- principio del pro rata (che deve essere tenuto presente) in relazione alle anzianità già maturate;
- criterio di gradualità;
- criterio di equità fra generazioni.
11 6.6. Reputa il Collegio che certamente non può dirsi rispettato il principio del pro rata.
Deve infatti qui essere ricordato – ma di ciò si è già detto in precedenza – come il principio del pro rata (la cui applicabilità è stata attenuata dalla modifica del 2007, non certo eliminata), sia funzionale a salvaguardare gli effetti connessi alla maturazione nei previgenti regimi dell'anzianità di iscrizione e contribuzione, facendo in modo che tale anzianità di iscrizione e contribuzione vengano valorizzate a fini pensionistici ai sensi della disciplina vigente al momento della loro maturazione.
Ora, una modifica di tale regime che subordini l'integrazione al minimo ad un certo ISEE e lo faccia in modo drastico, senza alcuna gradualità, equivale a porre nel nulla l'anzianità contributiva dall'assicurato. Nel caso di specie della
. CP_1
In altri e più precisi termini, la nuova regolamentazione introdotta da ha in buona sostanza annullato quella anzianità contributiva Parte_1 che, secondo le regole previgenti, in essere fin dopo al momento nel quale la aveva integrato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico CP_1 richiesto, le avrebbe consentito l'integrazione della pensione al minimo.
Una simile regolamentazione, sopravvenuta, si palesa, ad opinione dell'odierno Collegio, lesiva, in modo evidente, del principio del pro rata in quanto non ha tenuto minimamente conto delle regolamentazione previgente e di cui la avrebbe potuto beneficiare sol che avesse fatto domanda, CP_1 come ben avrebbe potuto, di pensionamento anteriormente all'anno 2012; cosa che la , è pacifico, ben avrebbe potuto fare e che logicamente CP_1 non ha fatto prevedendo, in linea con le previsione normativa in allora vigente, di poter godere di un certo trattamento pensionistico che contemplava l'integrazione al minimo.
Certo è quindi che, se per un verso è assodato che nel calcolo della pensione di vecchiaia di cui beneficia la parte appellata, alle anzianità contributive maturate fino al 2012 continua ad applicarsi un metodo di calcolo retributivo, è pur assodato come rispetto a tali annualità non si tenga in alcun modo conto, almeno in via parziale, a seguito di una introduzione graduata delle nuove regole, di una almeno parziale integrazione al minimo, attenendo detta integrazione, come sopra detto, non all'accesso al trattamento pensionistico bensì al calcolo della misura della pensione. Tenuto peraltro conto del fatto,
12 questo essendo dato pacifico ed assai rilevante, come la avesse CP_1 maturato, prima della formulazione del Regolamento del 2012 tutti i requisiti per accedere al trattamento pensionistico dalla stessa richiesto.
6.7. Le superiori considerazioni rendono poi ad avviso del Collegio del tutto evidente come il Regolamento in discussione presenti – come d'altronde la stessa difesa della ha chiarito – significative problematiche in CP_1 merito ai requisiti, parimenti disattesi, di gradualità e di equità tra generazioni.
Ed infatti, introdurre, di punto in bianco, una limitazione come quella di cui qui si discute, senza disporre una qualche forma progressiva di integrazione al minimo è fatto che si pone in contrasto con il principio di gradualità.
6.8. Inoltre, posto che il Regolamento di cui si discute è contestato dalla anche sotto ulteriore profilo, rileva il Collegio come non vi è prova CP_1
– incombendo l'onere dimostrativo sulla parte appellante - che sussistessero i presupposti economico-finanziari per l'adozione del Regolamento qui in discussione.
Parte appellante invero cita, solo in appello, quindi tardivamente, i lavori preparatori funzionali all'adozione del Regolamento contestato e, tuttavia, non produce documentazione (cosa che comunque non potrebbe più fare in appello trattandosi di nuova produzione sorretta da altrettanto nuova allegazione) atta a suffragare l'affermata necessità di intervenire, al fine di far quadrare il bilancio della sulla misura della pensione mediante Pt_1 esclusione/ridimensionamento dell'integrazione al minimo.
7. Similari considerazioni possono poi essere svolte anche con riferimento all'altro aspetto – di cui al secondo motivo di appello – afferente alla decorrenza della liquidazione della pensione (retrodatata al momento di integrazione dei requisiti) tenuto peraltro conto del fatto che nel caso qui in esame la retrodatazione è di fatto prevista dalla norma transitoria di cui all'art. 32.1 (evidentemente ispirata al criterio di progressività) che, infatti, fa salva la possibilità di conseguire la pensione di vecchiaia da parte di coloro che, proprio come la , avevano integrato i requisiti per conseguirla entro CP_1 tre anni dall'approvazione del Regolamento [13 anni di età anagrafica e abbiano conseguito almeno venti anni di iscrizione e contribuzione>>].
Deve infatti essere evidenziato come norma suddetta rimandi all'art. 17
[intitolato>] che, esclusa per la (che CP_1 beneficia della norma transitoria di cui sopra) l'applicazione dell'art. 17.2 (<la disciplina vigente prevedeva che gli iscritti potessero pt_1 maturare il diritto alla pensione di vecchiaia con anzianità minima 20 anni e la non potesse essere inferiore a un determinato importo, veniva aumentato per ogni anno superiore al 20° ai sensi dell'articolo 8 d.p.r. n. 301 75; tale era stato mantenuto anche dopo l'entrata in vigore della legge 6 81 cassa data anteriore all'entrata medesima;
l'articolo 2 poteva volte contributo soggettivo minimo dalla quale decorreva da pensione;
inoltre aveva decorrenza dal primo giorno del mese successivo verificarsi dell'evento cui nasceva (art. 1 81); seguito trasformazione ente personalità privato adottato nuovo regolamento introdotto delle modifiche nella vecchiaia;
partire 01 2013, pur mantenendo via transitoria regime dei requisiti anagrafica contributiva previgenti coloro avessero compiuto 65 entro 19 11 2015, tuttavia efficacia immediata una riduzione dell'importo minima;
limite reddituale sopra spettava più l'integrazione prevista precedenza;
stata caso accesso unificata maturazione ma
) ed escluso anche il punto 17.1 (<al riconoscimento della pensione di vecchiaia con integrazione dell'importo sino al minimo nella misura indicata tabella o del nuovo regolamento generale previdenza 2012 decorrenza dal 1.12.2014/>2013 la pensione di cui al presente articolo è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata di cui all'art. 20>>), disciplina la determinazione/quantificazione della pensione di vecchiaia inoltre prevedendo - all'art. 17.7 – che <superata l'obiezione ritenuta dirimente dalla
>. Da tale regola ben si evince – come ha fatto il Tribunale di Verona – che la decorrenza non è certamente quella ipotizzata da bensì quella in precedenza prevista dalla Legge e dall'originario Parte_1 regolamentazione della e, quindi dal momento di integrazione di tutti i Pt_1 requisiti per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia. Essendosi tale momento verificato per la – è incontroverso – alla data del CP_1
1/12/2014.
8. L'appello, per le ragioni suddette, deve essere rigettato con quanto da ciò discende in punto liquidazione delle spese di lite che possono essere determinate, in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, in base al principio di soccombenza secondo i valori medi di scaglione.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di giudizio a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 6.946,00 oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
14 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 23 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gaetano Campo
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 <4.4. - Orbene, ciò che in sostanza è dedotto come vulnus ai diritti quesiti della pensionata si rinviene nella parte del Regolamento ( art. 28.5) in cui esclude la previsione della pensione minima per i casi di pensione anticipata di vecchiaia in violazione del principio del pro rata di cui all'art. 3 co. 12 L 335/95, il quale prevede che le Casse adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione all'anzianità già maturata rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e equità fra generazioni . 4.5. - La Suprema Corte ha chiarito che “il necessario rispetto del principio del pro rata temporis contenuto nella ricordata L. n.335 del 1995 (art. 3, comma 12) indica chiaramente che i provvedimenti adottandi dalle Casse di previdenza "allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio" devono garantire l'intangibilità degli effetti derivanti, per gli assicurati le cui prestazioni pensionistiche non siano state ancora acquisite, dalle quote di contribuzione già versate”( Cass 12338/16). 2 Versione ante 2007 : <allo scopo di assicurare l'equilibrio bilancio in attuazione quanto previsto dall'articolo 2, comma del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. esito alle risultanze e disposto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti variazione aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti rendimento o ogni altro criterio determinazione trattamento pensionistico nel rispetto principio pro rata relazione anzianità già maturate alla introduzione modifiche derivanti dai suddetti.>>. Versione post 2007 (a seguito di modifica disposta con art.1 comma 763 della Legge 27.12.2006 n.296 : <nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, 103, con esclusione delle forme previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo assicurare l'equilibrio bilancio in attuazione quanto previsto dall'articolo 2, comma del suddetto n.509 la stabilità gestioni previdenziali cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. ... esito alle risultanze disposto citato articolo sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per salvaguardia dell'equilibrio finanziario lungo termine, avendo presente il principio pro rata relazione anzianità già maturate alla introduzione modifiche derivanti dai suddetti comunque tenuto conto criteri gradualità equità fra generazioni. qualora le esigenze riequilibrio vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato valutazione nucleo della spesa previdenziale, possono essere adottate misure all'articolo 4, 509.
...>>
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gaetano Campo Presidente dott. Paolo Talamo Consigliere Relatore dott. Silvia Burelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 21/11/2021 da Parte_1
(Cod. Fisc. ),
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Sandulli del Foro di Roma con domicilio eletto presso l'Avv. Raffaella Boscolo, con studio in Venezia S. Marco 4769 – cap 30124;
contro (C.F. , CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Maria Paola Gentili e dall'Avv. Davide Losi e con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma (RM), presso il loro Studio Legale, sito in Via Boncompagni, 16 (c.a.p. 00187);
* Oggetto: appello avverso la sentenza n. 322/2021 resa dal Tribunale di Verona, non notificata. in punto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_2
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante : 1) riformare integralmente la sentenza n.322/2021, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Verona Sezione Lavoro all'udienza del 20 maggio 2021, depositata in pari con motivazione contestuale e non notificata, per tutti i motivi di cui in narrativa;
2) per l'effetto, rigettare le domande tutte proposte dall'Arch. con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Verona in CP_1 data 28 aprile 2020. Con vittoria di compensi e spese del doppio grado, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA.
Per parte appellata : 1) per i motivi di cui in narrativa, respingere l'appello proposto dall , in Parte_1 quanto inammissibile, infondato, in fatto ed in diritto, ed altresì in quanto privo di prova, e tto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Verona n. 322/2021, pubblicata il 20.5.2021,
1 resa inter partes (R.G. n. 696/2020), non notificata, per i motivi di cui in narrativa;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona ha accolto, in parte, la domanda proposta dalla odierna parte appellata accertando in capo alla stessa il diritto <al riconoscimento della pensione di vecchiaia con integrazione dell'importo sino al minimo nella misura indicata tabella o del nuovo regolamento generale previdenza 2012 decorrenza dal 1.12.2014>> e quindi condannando a riliquidare il trattamento pensionistico ed a corrispondere alla ricorrente la Parte_1 pensione nella misura e con la decorrenza indicate al punto 1) ed a corrispondere i ratei arretrati, oltre agli interessi e rivalutazione ex art. 16 comma 6 legge 412/91>>.
Il Tribunale di Verona, compensate le spese di giudizio nella misura di un terzo, ha infine condannato alla rifusione della quota residua. Parte_1
1.1. l'odierna appellata, Architetta iscritta all'Albo degli CP_1 architetti di Verona dall'anno 1978 e ad dall'1/6/1979, allegava Parte_1 infatti – come riportato dalla sentenza di primo grado - che al momento della propria iscrizione alla
di aver presentato domanda di pensione il 14/05/2019; che la aveva comunicato alla ricorrente che la pensione sarebbe stata pari a € Parte_1
7.851,34 e che non avrebbe potuto godere dell'adeguamento, non essendo in possesso di ISEE inferiore alla soglia prevista;
che aveva comunicato la decorrenza della Parte_1 pensione dal 01/06/2019 e non dal 01/12/2014, primo giorno successivo alla maturazione del diritto>>.
In particolare, quanto alla contesta limitazione del trattamento pensionistico, la evidenziava come l'art. 28, co. 5 del Regolamento Generale di CP_1
Previdenza 2012 escludeva l'adeguamento alla pensione minima in danno del pensionato il cui valore dell'ISE riferito all'anno precedente il pensionamento fosse superiore ad € 30 mila. Evidenziava, peraltro, di avere posseduto già alla data di modifica della normativa di rilievo tutti i requisiti per accedere al trattamento pensionistico secondo l'originario regime.
1.2. La quindi domandava che <fosse accertata l'illegittimità della cp_1 nuova regolamentazione per violazione dei presupposti previsti dall'articolo 3 comma 12 legge n. 335 95 (principio del pro rata temporis, principio di gradualità, equità intergenerazionale)>>, oltre che di altri principii di rilievo costituzionale, e quindi chiedeva
€ 2275. Inoltre al 31/12/2012 il ricorrente aveva maturato 33 anni e mezzo di anzianità contributiva e dal 01/01/2013 al 01/06/2019 aveva maturato 6 anni e mezzo di anzianità contributiva. Applicando la disciplina vigente tempo per tempo e valorizzando quindi le anzianità maturate nei diversi periodi, l'importo di pensione minimo avrebbe dovuto quindi essere pari a euro 17.049,01 lordi annui e comunque non inferiore all'importo pensione minima di cui alla “Tabella O” allegata al nuovo regolamento generale di previdenza pari nel 2019 ad euro 11.117 lordi annui e per il 2014 pari a € 10.854 lordi annui>>.
1.3. La <inoltre chiedeva che fosse accertato diritto alla pensione di vecchiaia cp_1 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici>> ciò alla luce della previsione dell'art. 20 del nuovo regolamento e, in particolare, in applicazione della
2. La pronuncia gravata, rilevato come preliminare difesa di si Parte_1 fondasse sull'affermazione per cui <il principio del pro rata, previsto dall'articolo 3 comma 12 legge 335 95 invocato dalla parte ricorrente, non sia applicabile per quanto concerne la previgente regola sull'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia in tale componente avrebbe natura assistenziale e previdenziale>>, richiamava principio affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 240/94) con riferimento alle pensioni erogate dall' e, tuttavia, ritenuto di CP_2 portata generale. Il Tribunale di Verona ha quindi rilevato che <la disciplina vigente prevedeva che gli iscritti potessero pt_1 maturare il diritto alla pensione di vecchiaia con anzianità minima 20 anni e la non potesse essere inferiore a un determinato importo, veniva aumentato per ogni anno superiore al 20° ai sensi dell'articolo 8 d.p.r. n. 301 75; tale era stato mantenuto anche dopo l'entrata in vigore della legge 6 81 cassa data anteriore all'entrata medesima;
l'articolo 2 poteva volte contributo soggettivo minimo dalla quale decorreva da pensione;
inoltre aveva decorrenza dal primo giorno del mese successivo verificarsi dell'evento cui nasceva (art. 1 81); seguito trasformazione ente personalità privato adottato nuovo regolamento introdotto delle modifiche nella vecchiaia;
partire 01 2013, pur mantenendo via transitoria regime dei requisiti anagrafica contributiva previgenti coloro avessero compiuto 65 entro 19 11 2015, tuttavia efficacia immediata una riduzione dell'importo minima;
limite reddituale sopra spettava più l'integrazione prevista precedenza;
stata caso accesso unificata maturazione ma
>.
Il giudice di prime cure, come sopra <superata l'obiezione ritenuta dirimente dalla
-> ha riportato, integralmente condividendolo, precedente della Parte_1
Corte d'Appello di Roma (sentenza n. 1166/2021 del 31.3.2021)1.
4 Invero, ha ribadito più di recente la Cassazione ( con la sentenza n. 136/2019) che la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata - il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse" (ex pluribus: Cass. sez. lav., 18 aprile 2011, n. 8846; Cass. sez. lav., 2 maggio 2011, n. 9621; Cass. sez.
6-L, 7 marzo 2012, n. 3613; Cass. sez. lav., 30 luglio 2012, n. 13607, Cass. sez.
6-L, 14 febbraio 2014, n. 3520; Cass. SS.UU. 17742 del 2015);
- il principio di cui si discute realizza una misura di salvaguardia che la legge n. 335/95 ha inteso porre al centro del proprio sistema nel momento in cui ha introdotto il sistema di calcolo c.d. contributivo per il quale la pensione deve essere calcolata, a regime, esclusivamente sulla base dei contributi effettivamente versati dal soggetto assicurato ed esso importa la gradualità del passaggio dal primo al secondo sistema;
- il principio, per quanto riguarda le Casse Private, ha determinato che i trattamenti di quiescenza riconosciuti dopo il 31/12/1995 a favore dei lavoratori iscritti ai medesimi Enti dovevano essere liquidati "nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate"; si è chiarito che l'autonomia attribuita alle Casse private nell'esercizio del potere di variazione stabilito dalla citata disposizione trova il doppio limite della tipizzazione per contenuto del tipi di provvedimento da adottare (variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico) e della cogenza del "rispetto del principio del pro rata" (Cass. 18.4.11 n. 8847; Cass. ord.
7.3.12 n. 3613; Cass. 29.10.12 n. 18556; Cass. n. 13607/12; Cass. n. 8559/12; Cass. n. 18558/12, Cass. n. 18479/12; Cass. nn. 13607/2012, 13613/2012, 13614/2012; Cass. SS.UU. n. 17742/2015). 4.6. - Quanto poi alla questione oggetto di gravame, non vi è dubbio che la previsione regolamentare censurata ha violato suindicati principi, in quanto, nel non riconoscere l'integrazione al minimo con riferimento all'intero periodo di anzianità contributiva, non ha tenuto in conto dell'anzianità maturata prima dell'entrata in vigore del Regolamento, né si può ritenere che il principio del pro rata non sia stato violato in quanto la previsione della facoltà di richiedere la pensione di vecchiaia unificata con anticipazione al 63° anno di età verso il venir meno in toto del diritto all'adeguamento alla pensione minima esula, infatti, dai provvedimenti previsti da detto art. 3, comma 12, della l. 335/1995 (nella versione precedente alla modifica del 2007: "...provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti) e introduce sostanzialmente un meccanismo di calcolo della pensione peggiorativo, poiché proprio il calcolo delle quote di pensione imputabili all'anzianità maturata anteriormente all'entrata in vigore del regolamento avrebbe dovuto tener conto dell'integrazione al minimo, per vero escluso in forza della disposizione medesima. 4.7. - Al riguardo, la difesa appellante invoca il principio più volte enunciato dalla giurisprudenza della cassazione - che, in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la liquidazione dei trattamenti pensionistici, a partire dal 10 gennaio 2007, è legittimamente operata sulla base dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995 riformulato dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, che, nel prevedere che gli enti previdenziali adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario, impone solo di aver presente - e non di applicare in modo assoluto - il principio del "pro rata", in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, con salvezza degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 e che, in forza dell'art. 1, comma 488, della I. n. 147 del 2013 (il quale ha contenuto chiarificatore del dettato legislativo e non viola i canoni legittimanti l'intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo), si intendono legittimi ed efficaci purché siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine (da Cass. Sez. U., n. 18136 del 2015). Tuttavia, la sentenza non è censurabile, anche alla luce dei motivi rappresentati nell'atto di gravame, lì dove rimarca che non ha in fondo esplicitato in che modo ha tenuto Parte_1 presente il principio del pro rata né come avrebbe ris rincipi di gradualità sopprimendo l'integrazione al minimo per coloro che accedono alla pensione anticipata di vecchiaia.
5 Inoltre, anche quanto alla decorrenza della pensione, il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda della in ragione di quanto previsto CP_1 dall'art. 32.1 del nuovo Regolamento
01/06/1979 quindi con periodi di iscrizione anteriore al 29/01/1981>> ciò determinando che deve essere applicato alla il regime della CP_1 pensione di vecchiaia ex art. 17 del Nuovo Regolamento e non l'art. 20 del medesimo regolamento che disciplina la pensione di vecchiaia unificata, prevedendo quindi l'articolo 17 che la decorrenza della pensione sia differita alla data della domanda solamente su richiesta dell'interessato.
Rigettate le ulteriori domande della , il Tribunale di Verona ha CP_1 quindi concluso che <le domande di parte ricorrente devono essere in accolte e deve accertato il diritto del al riconoscimento della pensione vecchiaia con integrazione dell'importo sino minimo nella misura indicata “tabella o” nuovo regolamento generale previdenza 2012 decorrenza dal 1.12.2014.
deve essere condannata alla corresponsione del trattamento pensionistico con tali Parte_1 importo e decorrenza ed a corrispondere alla ricorrente gli arretrati maturati dalla suddetta data. Gli interessi e la rivalutazione devono essere computati nei limiti dettati dall'art. 16 comma 6 legge 412/91 per i crediti previdenziali.
Il parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente giustifica la compensazione delle spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti per causa previdenziale di valore indeterminabile senza fase di istruzione probatoria, nella misura di un terzo>>.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello sulla base Parte_1 di due, al loro interno, articolati motivi di gravame.
4.8. - Né infine l'approvazione del Regolamento da parte dei vigilanti è di per sé valida ad escludere CP_3 l'illegittimità delle disposizioni indicate ( cfr Cass. 7516/2017)
6 2.1. Con il primo motivo di appello, funzionale a demolire la pronuncia di primo grado nella porzione in cui ha riconosciuto in favore della il CP_1 diritto a conseguire l'integrazione della pensione al minimo, Parte_1 dubita, innanzitutto, della correttezza della decisione del primo giudice nella porzione in cui questi ha ritenuto che l'istituto dell'integrazione al minimo abbia natura previdenziale piuttosto che assistenziale.
Rileva poi parte appellante come non chiaro sia nella pronuncia appellata quale sia la norma in base alla quale sarebbe stata valutata la illegittimità del Regolamento contestato e, in particolare, dell'art. 28 del Regolamento. Puntualizza quindi AR (invero su tale aspetto convenendo anche parte appellata) come norma di riferimento sia l'art. 3, co. 12, Legge 335/1995 nella sua versione avente decorrenza dall'anno 20072 ed evidenzia pertanto come la stessa contenga assai meno limitazioni di quelle contenute nella precedente versione in tal modo rilevando come il Regolamento di cui si discute sia stato adottato (nel 2012) in data successiva alla modifica, appunto decorrente dall'anno 2007, della suddetta norma di Legge.
Argomenta quindi l'appellante come il nuovo regolamento sia rispettoso dei principii, tutti, e vincoli posti dall'art. 3, co. 12, Legge 335/1995.
Ed infatti, premessa la sussistenza di ampia autonomia delle Casse private nella regolamentazione degli aspetti pensionistici, ne rileva quindi la coerenza (del Regolamento) sotto il profilo del rispetto del principio del pro rata temporis (ridimensionato a seguito della modifica di cui alla Legge finanziaria 2007) e della sussistenza delle esigenze economico-finanziarie legittimanti l'intervento regolamentare atto a modificare il sistema precedente.
7 Richiama, infine, giurisprudenza di merito (Tribunali di Pistoia e di Firenze).
2.2. Con il secondo motivo di appello, contesta la pronuncia Parte_1 gravata nella porzione in cui questa dispone la decorrenza del trattamento pensionistico, con condanna al pagamento degli arretrati, dal dicembre 2014 anziché dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di quiescenza.
Contesta in particolare parte appellante l'applicazione fatta dal Tribunale alla FRANCO della previsione di cui all'art. 17.7 del Regolamento (si vede la nota n. 4) in base al quale, evidentemente a mutamento della pregressa e differente regolamentazione, la decorrenza della pensione può essere differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, solamente a seguito di esplicita richiesta dell'interessato.
Contesta in particolare parte appellante che alla siano applicabili gli CP_1 art. 32.13 e 174 del Regolamento la cui congiunta lettura dovrebbe portare ad affermare che sono fatte salve le regole speciali per i vecchi iscritti a patto che questi facciano domanda di pensione entro l'anno 2014, dovendo, di contro, trovare applicazione l'art. 20 del Regolamento in tema di pensione di vecchiaia unificata secondo cui <la disciplina vigente prevedeva che gli iscritti potessero pt_1 maturare il diritto alla pensione di vecchiaia con anzianità minima 20 anni e la non potesse essere inferiore a un determinato importo, veniva aumentato per ogni anno superiore al 20° ai sensi dell'articolo 8 d.p.r. n. 301 75; tale era stato mantenuto anche dopo l'entrata in vigore della legge 6 81 cassa data anteriore all'entrata medesima;
l'articolo 2 poteva volte contributo soggettivo minimo dalla quale decorreva da pensione;
inoltre aveva decorrenza dal primo giorno del mese successivo verificarsi dell'evento cui nasceva (art. 1 81); seguito trasformazione ente personalità privato adottato nuovo regolamento introdotto delle modifiche nella vecchiaia;
partire 01 2013, pur mantenendo via transitoria regime dei requisiti anagrafica contributiva previgenti coloro avessero compiuto 65 entro 19 11 2015, tuttavia efficacia immediata una riduzione dell'importo minima;
limite reddituale sopra spettava più l'integrazione prevista precedenza;
stata caso accesso unificata maturazione ma
>.
3. Si è costituita parte appellata con memoria depositata in data 27/3/2023, prendendo specifica ed estesa posizione a confutazione dei motivi di appello.
4. La causa, con prima udienza fissata e svoltasi in data 6/4/2023, è stata, una volta concesso alle parti termine per il deposito di memorie integrative, più volte rinviata per ragioni organizzative fino all'udienza del 23/10/2025 e quindi decisa come da dispositivo. 3 <32.1 - Gli iscritti ad , che abbiano conseguito periodi di iscrizione e contribuzione in data anteriore al Parte_1
29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di venti anni purché, entro il termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione della modifica regolamentare da parte dei Ministeri vigilanti8, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età anagrafica e abbiano conseguito almeno venti anni di iscrizione e contribuzione. Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958>>. 4 <17.1 – A decorrere dal 1° gennaio 2013 la pensione di cui al presente articolo è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata di cui all'art.20. 17.2 - La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad . Parte_1
[…] 17.7 – Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa>>.
8 *
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere respinto.
6. Occorre innanzitutto chiarire, posto che su tale aspetto la pronuncia di primo grado non pare sviluppare appieno il tema, come il Tribunale di Verona abbia di fatto affermato la illegittimità dell'art. 28, co. 5 del Regolamento Generale di Previdenza 2012, in quanto non rispettoso del precetto dell'art. 3, co. 12, Legge 335/1995 (evidentemente nella sua versione post anno 2007), nella porzione in cui esclude l'adeguamento al minimo della pensione con riferimento al pensionato il cui valore dell'ISE riferito all'anno precedente il pensionamento sia superiore ad € 30 mila.
6.1. Ciò chiarito, reputa il Collegio non essere invero dirimente stabilire se l'integrazione al minimo della pensione sia attinente alla materia previdenziale (quindi sottoposta alle limitazioni della Legge) ovvero a quella assistenziale (rispetto alla quale sarebbe, invece, a proprio dire, libera di Parte_1 operare senza alcuna limitazione).
Ciò, innanzitutto, in ragione del fatto che la Legge – come ad esempio rilevato anche dalla Corte d'appello di Roma (richiamata dalla parte appellata) – non stabilisce con chiarezza se i poteri normativi delle Casse Private trovino limitazione solo con riferimento alla materia previdenziale e non anche con riferimento a quella assistenziale invero ponendosi l'art. 3, co. 12, Legge 335/1995 lo scopo di assicurare il generale equilibrio di bilancio e, in ogni caso, la stabilità delle gestioni previdenziali. Cosa che ritiene di aver Parte_1 effettuato proprio effettuando modifiche al regime dell'integrazione al minimo della pensione.
Inoltre, utile è poi sul punto rilevare come non pare proprio – come rileva parte appellata – che la stessa appellante ritenga che l'integrazione al Pt_1 minimo della pensione di vecchiaia sia misura di carattere assistenziale posto che l'art. 3 dello Statuto della non contempla affatto l'integrazione al Pt_1 minimo tra le misure di carattere assistenziale, descrivendola e disciplinandola, invece, a mezzo delle norme regolamentari che dettano i criteri di quantificazione del trattamento pensionistico.
In ogni caso rileva il Collegio come, nel momento stesso in cui l'integrazione al minimo interviene a correggere (calibrare) un trattamento previdenziale, questa assume, per accessorietà, valenza previdenziale in tal modo divenendo criterio, al pari di altri, per la determinazione del quantum della pensione
9 (quindi, un trattamento previdenziale); criterio di cui, è bene sin da ora rilevarlo, l'assicurata, già prima dell'entrata in vigore del Regolamento oggetto di contestazione, poteva beneficiare posto che la stessa già aveva maturato le condizioni tali da consentirle di fruire della pensione di vecchiaia rispetto al quale era ammessa l'integrazione al minimo.
6.2. Posto quanto sopra, quindi, messo in luce come l'integrazione al minimo concorra alla determinazione del concreto trattamento pensionistico, occorre ora stabilire se il regolamento adottato dalla sia coerente con il dato Pt_1 normativo e, quindi, con l'art. 3, co. 12, Legge 335/1995 nella sua versione post anno 2007 (essendo pacifico per le parti tutte che nel caso di specie questo sia il parametro di riferimento per la valutazione della legittimità – nel senso del rispetto della norma delegante/primaria – del Regolamento , Parte_1 in particolare dell'art. 28, di cui qui si discute).
6.3. Tale regolamento, nella parte contestata dalla , prevede infatti CP_1 all'art. 28 che l'integrazione al minimo sia subordinata al non raggiungimento di un certo isee che la ha pacificamente superato. Secondo la nuova CP_1 regolamentazione, quindi, alla non spetterebbe alcuna integrazione CP_1 al minimo del trattamento pensionistico.
6.4. Ciò detto, deve innanzitutto essere chiarito, viste anche su tale aspetto le difese di , come la , pur avendo utilizzato un modulo Parte_1 CP_1 imposto dall'appellata al fine di richiedere la prestazione previdenziale – modulo afferente alla pensione di vecchiaia unificata (art. 20 Reg.) – abbia invero richiesto di accedere al trattamento di pensione di vecchiaia (art. 17 Reg.) e, quindi, a trattamento pensionistico avente le caratteristiche di tale tipologia di pensione (quindi con integrazione al minimo e decorrenza retrodatata al momento di verificazione delle condizioni per la sua erogazione).
Si vedano, a tal riguardo, le considerazioni sviluppate dalla parte appellata alle pagine 5 e 57 della propria memoria di costituzione che, non contestate dall'appellante, ben mettono in luce tale aspetto e, con ciò, gli esatti termini della domanda di pensione avanzata dalla . CP_1
Trattasi di considerazioni di una certa rilevanza e di cui è agevole comprendere il peso a seguito della lettura della pronuncia n. 34273/2024 con la quale la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di ha, in Parte_1 situazione per nulla associabile a quella qui in trattazione, affermato che alcuna
10 rilevanza ha il ragionare in merito al rispetto o meno del principio del pro rata (che anche qui l'appellata, tra le altre cose, afferma violato) allorquando si discute di trattamento pensionistico nuovo in quanto introdotto ed integralmente disciplinato da una normativa sopravvenuta;
cosa che nel caso di specie non ricorre posto che la , come si è appena sopra detto, ha CP_1 richiesto di accedere a trattamento pensionistico secondo il vecchio regime. Ed infatti, nel caso deciso dalla sentenza n. 34273/2024, l'assicurata aveva richiesto di accedere alla pensione di vecchiaia unificata, di cui solo aveva i requisiti, e non di beneficiare della vecchia pensione di vecchiaia, di cui non aveva i requisiti;
La Corte in tal modo, incidentalmente, chiarendo che <inoltre chiedeva che fosse accertato diritto alla pensione di vecchiaia cp_1 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici>>.
Nel caso di specie, quindi, e ciò consente di discostarsi dal principio espresso la pronuncia di legittimità sopra riportata, deve escludersi che la CP_1 abbia chiesto, pur utilizzando il modulo messo a disposizione da
, di accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia unificata Parte_1
(art. 20 Reg.) avendo invero richiesto di accedere al trattamento di pensione di vecchiaia (art. 17 Reg.).
6.5. Posto quanto sopra e, quindi, stabilito che nel caso di specie è necessario verificare la conformità dell'art. 28 Reg. rispetto al disposto dell'art. 3, co. 12, Legge 335/1995 nella sua versione post 2007, ritiene la Corte condivisibili le considerazioni svolte dalla parte appellata.
Deve sul punto essere rammentato come il potere normativo delle Casse Private trovi specifiche limitazioni e ben precisi presupposti:
- scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle gestioni previdenziali entro un arco temporale non inferiore a 50 anni;
- principio del pro rata (che deve essere tenuto presente) in relazione alle anzianità già maturate;
- criterio di gradualità;
- criterio di equità fra generazioni.
11 6.6. Reputa il Collegio che certamente non può dirsi rispettato il principio del pro rata.
Deve infatti qui essere ricordato – ma di ciò si è già detto in precedenza – come il principio del pro rata (la cui applicabilità è stata attenuata dalla modifica del 2007, non certo eliminata), sia funzionale a salvaguardare gli effetti connessi alla maturazione nei previgenti regimi dell'anzianità di iscrizione e contribuzione, facendo in modo che tale anzianità di iscrizione e contribuzione vengano valorizzate a fini pensionistici ai sensi della disciplina vigente al momento della loro maturazione.
Ora, una modifica di tale regime che subordini l'integrazione al minimo ad un certo ISEE e lo faccia in modo drastico, senza alcuna gradualità, equivale a porre nel nulla l'anzianità contributiva dall'assicurato. Nel caso di specie della
. CP_1
In altri e più precisi termini, la nuova regolamentazione introdotta da ha in buona sostanza annullato quella anzianità contributiva Parte_1 che, secondo le regole previgenti, in essere fin dopo al momento nel quale la aveva integrato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico CP_1 richiesto, le avrebbe consentito l'integrazione della pensione al minimo.
Una simile regolamentazione, sopravvenuta, si palesa, ad opinione dell'odierno Collegio, lesiva, in modo evidente, del principio del pro rata in quanto non ha tenuto minimamente conto delle regolamentazione previgente e di cui la avrebbe potuto beneficiare sol che avesse fatto domanda, CP_1 come ben avrebbe potuto, di pensionamento anteriormente all'anno 2012; cosa che la , è pacifico, ben avrebbe potuto fare e che logicamente CP_1 non ha fatto prevedendo, in linea con le previsione normativa in allora vigente, di poter godere di un certo trattamento pensionistico che contemplava l'integrazione al minimo.
Certo è quindi che, se per un verso è assodato che nel calcolo della pensione di vecchiaia di cui beneficia la parte appellata, alle anzianità contributive maturate fino al 2012 continua ad applicarsi un metodo di calcolo retributivo, è pur assodato come rispetto a tali annualità non si tenga in alcun modo conto, almeno in via parziale, a seguito di una introduzione graduata delle nuove regole, di una almeno parziale integrazione al minimo, attenendo detta integrazione, come sopra detto, non all'accesso al trattamento pensionistico bensì al calcolo della misura della pensione. Tenuto peraltro conto del fatto,
12 questo essendo dato pacifico ed assai rilevante, come la avesse CP_1 maturato, prima della formulazione del Regolamento del 2012 tutti i requisiti per accedere al trattamento pensionistico dalla stessa richiesto.
6.7. Le superiori considerazioni rendono poi ad avviso del Collegio del tutto evidente come il Regolamento in discussione presenti – come d'altronde la stessa difesa della ha chiarito – significative problematiche in CP_1 merito ai requisiti, parimenti disattesi, di gradualità e di equità tra generazioni.
Ed infatti, introdurre, di punto in bianco, una limitazione come quella di cui qui si discute, senza disporre una qualche forma progressiva di integrazione al minimo è fatto che si pone in contrasto con il principio di gradualità.
6.8. Inoltre, posto che il Regolamento di cui si discute è contestato dalla anche sotto ulteriore profilo, rileva il Collegio come non vi è prova CP_1
– incombendo l'onere dimostrativo sulla parte appellante - che sussistessero i presupposti economico-finanziari per l'adozione del Regolamento qui in discussione.
Parte appellante invero cita, solo in appello, quindi tardivamente, i lavori preparatori funzionali all'adozione del Regolamento contestato e, tuttavia, non produce documentazione (cosa che comunque non potrebbe più fare in appello trattandosi di nuova produzione sorretta da altrettanto nuova allegazione) atta a suffragare l'affermata necessità di intervenire, al fine di far quadrare il bilancio della sulla misura della pensione mediante Pt_1 esclusione/ridimensionamento dell'integrazione al minimo.
7. Similari considerazioni possono poi essere svolte anche con riferimento all'altro aspetto – di cui al secondo motivo di appello – afferente alla decorrenza della liquidazione della pensione (retrodatata al momento di integrazione dei requisiti) tenuto peraltro conto del fatto che nel caso qui in esame la retrodatazione è di fatto prevista dalla norma transitoria di cui all'art. 32.1 (evidentemente ispirata al criterio di progressività) che, infatti, fa salva la possibilità di conseguire la pensione di vecchiaia da parte di coloro che, proprio come la , avevano integrato i requisiti per conseguirla entro CP_1 tre anni dall'approvazione del Regolamento [
Deve infatti essere evidenziato come norma suddetta rimandi all'art. 17
[intitolato
l'articolo 2 poteva volte contributo soggettivo minimo dalla quale decorreva da pensione;
inoltre aveva decorrenza dal primo giorno del mese successivo verificarsi dell'evento cui nasceva (art. 1 81); seguito trasformazione ente personalità privato adottato nuovo regolamento introdotto delle modifiche nella vecchiaia;
partire 01 2013, pur mantenendo via transitoria regime dei requisiti anagrafica contributiva previgenti coloro avessero compiuto 65 entro 19 11 2015, tuttavia efficacia immediata una riduzione dell'importo minima;
limite reddituale sopra spettava più l'integrazione prevista precedenza;
stata caso accesso unificata maturazione ma
) ed escluso anche il punto 17.1 (<al riconoscimento della pensione di vecchiaia con integrazione dell'importo sino al minimo nella misura indicata tabella o del nuovo regolamento generale previdenza 2012 decorrenza dal 1.12.2014/>2013 la pensione di cui al presente articolo è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata di cui all'art. 20>>), disciplina la determinazione/quantificazione della pensione di vecchiaia inoltre prevedendo - all'art. 17.7 – che <superata l'obiezione ritenuta dirimente dalla
>. Da tale regola ben si evince – come ha fatto il Tribunale di Verona – che la decorrenza non è certamente quella ipotizzata da bensì quella in precedenza prevista dalla Legge e dall'originario Parte_1 regolamentazione della e, quindi dal momento di integrazione di tutti i Pt_1 requisiti per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia. Essendosi tale momento verificato per la – è incontroverso – alla data del CP_1
1/12/2014.
8. L'appello, per le ragioni suddette, deve essere rigettato con quanto da ciò discende in punto liquidazione delle spese di lite che possono essere determinate, in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, in base al principio di soccombenza secondo i valori medi di scaglione.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di giudizio a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 6.946,00 oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
14 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 23 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gaetano Campo
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 <4.4. - Orbene, ciò che in sostanza è dedotto come vulnus ai diritti quesiti della pensionata si rinviene nella parte del Regolamento ( art. 28.5) in cui esclude la previsione della pensione minima per i casi di pensione anticipata di vecchiaia in violazione del principio del pro rata di cui all'art. 3 co. 12 L 335/95, il quale prevede che le Casse adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione all'anzianità già maturata rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e equità fra generazioni . 4.5. - La Suprema Corte ha chiarito che “il necessario rispetto del principio del pro rata temporis contenuto nella ricordata L. n.335 del 1995 (art. 3, comma 12) indica chiaramente che i provvedimenti adottandi dalle Casse di previdenza "allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio" devono garantire l'intangibilità degli effetti derivanti, per gli assicurati le cui prestazioni pensionistiche non siano state ancora acquisite, dalle quote di contribuzione già versate”( Cass 12338/16). 2 Versione ante 2007 : <allo scopo di assicurare l'equilibrio bilancio in attuazione quanto previsto dall'articolo 2, comma del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. esito alle risultanze e disposto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti variazione aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti rendimento o ogni altro criterio determinazione trattamento pensionistico nel rispetto principio pro rata relazione anzianità già maturate alla introduzione modifiche derivanti dai suddetti.>>. Versione post 2007 (a seguito di modifica disposta con art.1 comma 763 della Legge 27.12.2006 n.296 : <nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, 103, con esclusione delle forme previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo assicurare l'equilibrio bilancio in attuazione quanto previsto dall'articolo 2, comma del suddetto n.509 la stabilità gestioni previdenziali cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. ... esito alle risultanze disposto citato articolo sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per salvaguardia dell'equilibrio finanziario lungo termine, avendo presente il principio pro rata relazione anzianità già maturate alla introduzione modifiche derivanti dai suddetti comunque tenuto conto criteri gradualità equità fra generazioni. qualora le esigenze riequilibrio vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato valutazione nucleo della spesa previdenziale, possono essere adottate misure all'articolo 4, 509.
...>>