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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 229/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 229/2023 R.G. promossa da
, con sede in Perugia, via G. Lunghi n.51, C.F. Parte_1
, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante P.IVA_1 Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Mongatti, giusta procura alle liti del
[...]
16.7.2020, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Campo di Marte
n.4;
-Appellante=
nei confronti di con sede in Roma, via Piemonte n.38, C.F. n. , CP_1 P.IVA_2
rappresentata dalla mandataria , C.F. n , Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco ed elettivamente domiciliata in Perugia,
via Cartolari n.25, presso lo studio dell'avv. Martina Buggiani, in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello;
pagina 1 di 10 -Appellata=
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come alle note scritte datate 14.11.2023;
Per parte appellata come alle note scritte datate 3.7.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1
proponeva opposizione al precetto notificatole il 9.7.2020 da (quale CP_1
cessionaria del credito vantato da Banca delle Marche Spa) col quale le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di €.320.574,20 oltre interessi, somma che costituiva il residuo da versare a fronte del contratto di mutuo fondiario per atto notar di Perugia dell'11.9.2009, registrato a Perugia il 14.9.2009 al n.14647, nonché Per_1
del successivo atto pubblico del 3.12.2010, registrato il 6.12.2010 al n.17671.
Deduceva la società opponente: - il difetto di legittimazione attiva di per CP_1
carenza di prova della cessione;
- il difetto di rappresentanza dell'opposta; - la nullità del contratto di mutuo fondiario del 3.12.2010, poiché concesso con garanzia ipotecaria di secondo grado;
- l'inidoneità del contratto a costituire titolo esecutivo, trattandosi di mutuo condizionato;
l'usurarietà degli interessi moratori.
In conformità delle deduzioni svolte l'opponente chiedeva: dichiararsi improcedibile la minacciata esecuzione;
dichiarare il difetto di valido titolo esecutivo in capo all'intimante, trattandosi di mutuo condizionato;
dichiararsi nullo il contratto di mutuo per mancanza dei requisiti di legge;
accertare la natura usuraria degli interessi di mora;
sempre comunque con vittoria di spese di lite.
pagina 2 di 10 Radicatosi il contraddittorio resisteva alla domanda producendo l'avviso CP_1
pubblicato in G.U. dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti, ex art. 58 c.2 Pt_2
nonché l'atto notarile di conferimento della procura speciale a , con l'ulteriore CP_3
procura con la quale quest'ultima società aveva a propria volta conferito mandato a sulla base della documentazione prodotta la convenuta Controparte_4
concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
La causa, di natura documentale, non veniva ulteriormente istruita con prove orali;
quindi il Tribunale di Perugia, con sentenza n.464/2023 pubblicata il 21.03.2023,
rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha interposto appello la società Parte_1
per i seguenti motivi:
1) “Titolarità del credito e legittimazione attiva della società veicolo”.
L'appellante ribadisce il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, evidenziando che il primo giudice avrebbe invertito l'onere della prova con riguardo alla dimostrazione dell'intervenuta cessione del credito (da Banca delle Marche a ). CP_1
2) “Difetto di rappresentanza”.
Sostiene l'appellante che abbia allegato solo nella presente fase di giudizio la CP_1
procura rilasciata dalla sua rappresentante a CP_3 Controparte_5
nonché la procura conferita da alla stessa . In ogni caso la successiva CP_1 CP_3
procura conferita da a ha limitato il potere di delega ad alcuni atti “ma non CP_3 CP_2
in generale”, con la conseguenza che non abbia “il potere di procedere alla CP_2
gestione, amministrazione e recupero dei crediti oggetto della cessione”.
3) “Nullità del mutuo fondiario per mancanza del requisito dell'ipoteca di primo
grado”.
pagina 3 di 10 Reitera l'appellante la censura già formulata innanzi al Tribunale, nel senso che il mutuo fondiario si caratterizza per la garanzia ipotecaria di primo grado ma nella fattispecie il mutuo del 2010 era stato stipulato “con una nuova iscrizione sul medesimo immobile già
gravato da ipoteca di I° grado”, di qui la nullità del secondo contratto di mutuo.
4) “Mutuo condizionato” (N.B.: nella numerazione dell'appellante è indicato direttamente il numero 5).
Ritiene l'appellante che i mutui de quibus siano “condizionati” e per ciò non costituiscano titoli esecutivi, difettando del carattere della “realità”.
In conformità delle argomentazioni svolte l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Con comparsa di risposta datata 4.7.23 si è costituita in giudizio CP_1
cessionaria del credito originariamente vantato da Banca delle Marche Spa,
rappresentata dalla mandataria che ha contestato tutte Controparte_2
le argomentazioni di parte appellante ed ha chiesto che l'impugnazione venisse rigettata,
poiché priva di fondamento, con la conferma in ogni sua parte della sentenza appellata e vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 15.11.23 il Consigliere istruttore designato, ritenuto di non dover procedere a norma dell'art. 350 bis cpc, ha assegnato alle parti i termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica.
All'udienza del 2.10.2024 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
*****
Con il primo motivo di impugnazione la società ha Parte_1
chiesto la riforma della sentenza gravata ribadendo le censure già proposte in prime cure quanto al difetto di legittimazione attiva della cessionaria, evidenziando che il primo pagina 4 di 10 giudice avrebbe invertito l'onere della prova con riguardo alla dimostrazione dell'intervenuta cessione del credito (originariamente sorto in capo a Banca delle
Marche).
Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato.
L'avvenuta cessione in blocco dei crediti di è stata Controparte_6
comunicata mediante pubblicazione nella G.U. (n.52 del 4.5.2017), in conformità all'art. 58 c.2 TUB, e tale cessione comprende “tutti i crediti” derivanti da contratti di finanziamento, aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica esistenti alla data del 31.12.2016.
Trattasi di una cessione onnicomprensiva, che prevede soltanto un limite temporale che risulta rispettato nella fattispecie in esame, dato che i due contratti di mutuo in discorso sono stati stipulati (negli anni 2009 e 2010) antecedentemente al citato termine finale del
31.12.2016.
In pratica l'estratto di cessione contenuto nella G.U. consente di individuare senza incertezze che i crediti di cui si discute siano compresi in quelli ceduti in blocco, dato il rispetto dei limiti temporali.
A tutto voler concedere si consideri che l'atto a rogito del notaio dr. di Milano Per_2
del 27.4.17, richiamato dalla G.U. n.52 del 4.5.17, contiene la lista dei codici rapporto identificativi dei crediti oggetto di cessione, lista nella quale sono certificati ed indicati anche i crediti oggetto della presente controversia, con riferimento al numero del mutuo,
ciò che dimostra il passaggio della titolarità del credito.
Del resto la contestazione dell'appellante è generica, nel senso che non specifica i motivi per cui il credito di cui si discute non dovrebbe rientrare in quelli ceduti, a fronte del fatto, pacifico, che i contratti di mutuo in discorso sono stati stipulati antecedentemente al termine finale preso in considerazione.
pagina 5 di 10 In ultimo, ma non per ultimo, va rilevato che è stata versata in atti la dichiarazione del cedente del 23.4.2024 che indica tra i crediti ceduti quelli oggetto di lite, ciò che elimina in radice qualunque residuale incertezza (che in realtà non c'era); in proposito va solo osservato che si tratta di produzione ammissibile anche in secondo grado poiché
rilevante ai fini dell'individuazione del titolare del credito (legittimato ad agire).
Da quanto esposto deriva che il primo motivo di appello va respinto.
*****
Il secondo motivo di appello ha ad oggetto l'affermato difetto di rappresentanza in capo alla mandataria.
Sostiene l'appellante che abbia allegato solo nella presente fase di giudizio la CP_1
procura rilasciata dalla sua rappresentante a CP_3 Controparte_5
nonché la procura conferita da alla stessa . CP_1 CP_3
Fatto sta che la successiva procura conferita da a individua una serie di CP_3 CP_2
attività che la delegata potrebbe svolgere in suo nome e per suo conto ma solo CP_2
sulla base di singoli mandati con rappresentanza già conferiti o da conferire in futuro,
con la conseguenza che non avrebbe “il potere di procedere alla gestione, CP_2
amministrazione e recupero dei crediti oggetto della cessione, incluse le iniziative giudiziarie connesse” senza uno specifico atto di delega.
Ritiene questa Corte che la censura dell'appellante non sia fondata.
Dalle procure alle liti prodotte si ricava sia lo ius postulandi del procuratore, sia la
legitimatio ad causam della mandataria.
In particolare aveva depositato in primo grado l'atto notarile di conferimento CP_1
della procura speciale a (doc.1) ed anche l'atto di procura con il quale la CP_3
procuratrice speciale ha conferito a sua volta mandato a Controparte_4
(doc.2); è da notare che nella procura conferita a si fa espresso riferimento al CP_2
pagina 6 di 10 “potere di costituirsi in giudizio in caso di notifica di atti giudiziari”, che integra il caso di specie.
Sostiene l'appellante che nella procura conferita da a il potere di delega sia CP_3 CP_2
generico e che per le singole posizioni debitorie occorressero delle specifiche procure.
Osserva al proposito questa Corte che il “potere di costituirsi in giudizio in caso di notifica di atti giudiziari” per i crediti oggetto di mandato risulta decisivo per respingere l'eccezione dell'appellante.
In ogni caso il 2.12.2022 si è fusa per incorporazione con CP_3 CP_2
con subentro di in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
[...] CP_2
facenti capo alle incorporate (e con conferma e ratifica delle procure speciali già
rilasciate), sicché fin dal giudizio di primo grado le due società non erano più delle entità
distinte.
Aggiungasi, infine, tra le procure speciali rilasciate, riportate in calce all'atto di fusione,
figurava anche quella relativa al credito per cui si discute, quindi è infondato il motivo di impugnazione riguardante l'asserito difetto di legittimazione della mandataria.
*****
Col terzo motivo d'impugnazione la società ha Parte_1
reiterato la censura già formulata innanzi al Tribunale, deducendo che il mutuo fondiario si caratterizza per la garanzia ipotecaria di primo grado e che nella fattispecie il mutuo del 2010 era stato stipulato “con una nuova iscrizione sul medesimo immobile già
gravato da ipoteca di I° grado”, con la conseguente nullità del secondo contratto di mutuo.
Osserva questa Corte che il primo giudice ha già confutato la tesi dell'appellante (cfr.
pag.4 della sentenza appellata) e che l'impugnazione non indica l'errore nel quale pagina 7 di 10 sarebbe incorso il primo giudice nel suo iter logico-giuridico, quindi il motivo di appello
è innanzitutto inammissibile.
Oltre a tale argomentazione, peraltro in sé assorbente, occorre rilevare che l'importo erogato dal secondo mutuo fondiario – sommato al capitale residuo del primo mutuo –
non risultava superiore all'80% del valore dell'immobile, sicché il disposto dell'art. 38
TUB era comunque fatto salvo.
In ogni caso ed a tutto voler concedere si osservi che secondo autorevole giurisprudenza,
da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi, l'art. 38 c.II° del T.U.B. non integra una norma imperativa a presidio della validità del contratto (Cass. Sez. III 20.3.2023
n.7949) essendo il limite di finanziabilità un elemento integrativo dell'oggetto del contratto derogabile dalle parti, senza conseguenze sul sinallagma contrattuale (in termini Cass. S.U. n.33719 del 16.11.2022).
Ne deriva che va affermata la validità dei contratti di mutuo stipulati tra le parti.
*****
L'ultimo motivo di appello riguarda l'asserita mancanza di realità del mutuo condizionato e la conseguente assenza di un titolo esecutivo valido posto alla base del precetto intimato da CP_1
In particolare l'appellante ha rilevato che il contratto contiene l'indicazione che la somma mutuata sia stata accantonata in un deposito cauzionale, ma la dicitura non sarebbe corrispondente al vero e per questo l'opponente aveva chiesto che il primo giudice volesse ordinare l'esibizione dell'estratto conto a norma dell'art. 210 cpc.
Ritiene questa Corte che anche tale motivo di impugnazione non colga nel segno.
L'immediata consegna della somma mutuata risulta dalle quietanze rilasciate nel corpo stesso di entrambi i mutui di cui trattasi e la compatibilità del versamento della somma mutuata in un deposito vincolato con la realità del mutuo è stata anche pagina 8 di 10 recentissimamente ribadita dalla Corte Suprema a sezioni unite (Cass. S.U. n.5968 del
6.3.2025).
Quanto alle dichiarazioni del mutuatario di aver ricevuto la somma, esse sono collocate all'interno dei due atti pubblici formati dal notaio ed indicano sia l'ammontare accreditato su ciascun conto che il numero del conto stesso.
In proposito non è superfluo rilevare che l'appellante contesta l'esistenza dei conti e persino di aver avuto contezza della loro apertura, ma il pagamento di tutte le rate –
onorate fino alla costituzione in mora – costituisce un dato significativo a favore del fatto che il mutuatario abbia avuto la disponibilità delle somme oggetto dei due contratti,
altrimenti risulterebbe inspiegabile il motivo per cui una persona giuridica paga per anni le rate di due mutui senza aver mai avuto gli accrediti delle somme mutuate.
In definitiva, l'atto di quietanza è contenuto nel corpo dei due contratti di mutuo e non ci sono elementi di valutazione per ritenere che le somme mutuate non siano mai entrate nella disponibilità del mutuatario, onde l'ordine di esibizione non può essere impartito,
perché risulterebbe non necessario, del tutto esplorativo e defaticante.
Ne deriva che anche il quarto motivo di appello va respinto.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l'appello proposto dalla società
[...]
debba essere respinto. Parte_1
Le spese di lite della presente fase di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società nei confronti di Parte_1 CP_1
rappresentata dalla mandataria in persona dei rispettivi Controparte_2
pagina 9 di 10 legali rappresentanti pro tempore, ed avverso la sentenza n.464/2023 emessa dal
Tribunale di Perugia il 21.3.2023, contrariis reiectis, così provvede:
• Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• Condanna la società appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellata che liquida in €.10.060,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
• Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 12 marzo 2025
Il Presidente istruttore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 229/2023 R.G. promossa da
, con sede in Perugia, via G. Lunghi n.51, C.F. Parte_1
, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante P.IVA_1 Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Mongatti, giusta procura alle liti del
[...]
16.7.2020, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Campo di Marte
n.4;
-Appellante=
nei confronti di con sede in Roma, via Piemonte n.38, C.F. n. , CP_1 P.IVA_2
rappresentata dalla mandataria , C.F. n , Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco ed elettivamente domiciliata in Perugia,
via Cartolari n.25, presso lo studio dell'avv. Martina Buggiani, in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello;
pagina 1 di 10 -Appellata=
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come alle note scritte datate 14.11.2023;
Per parte appellata come alle note scritte datate 3.7.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1
proponeva opposizione al precetto notificatole il 9.7.2020 da (quale CP_1
cessionaria del credito vantato da Banca delle Marche Spa) col quale le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di €.320.574,20 oltre interessi, somma che costituiva il residuo da versare a fronte del contratto di mutuo fondiario per atto notar di Perugia dell'11.9.2009, registrato a Perugia il 14.9.2009 al n.14647, nonché Per_1
del successivo atto pubblico del 3.12.2010, registrato il 6.12.2010 al n.17671.
Deduceva la società opponente: - il difetto di legittimazione attiva di per CP_1
carenza di prova della cessione;
- il difetto di rappresentanza dell'opposta; - la nullità del contratto di mutuo fondiario del 3.12.2010, poiché concesso con garanzia ipotecaria di secondo grado;
- l'inidoneità del contratto a costituire titolo esecutivo, trattandosi di mutuo condizionato;
l'usurarietà degli interessi moratori.
In conformità delle deduzioni svolte l'opponente chiedeva: dichiararsi improcedibile la minacciata esecuzione;
dichiarare il difetto di valido titolo esecutivo in capo all'intimante, trattandosi di mutuo condizionato;
dichiararsi nullo il contratto di mutuo per mancanza dei requisiti di legge;
accertare la natura usuraria degli interessi di mora;
sempre comunque con vittoria di spese di lite.
pagina 2 di 10 Radicatosi il contraddittorio resisteva alla domanda producendo l'avviso CP_1
pubblicato in G.U. dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti, ex art. 58 c.2 Pt_2
nonché l'atto notarile di conferimento della procura speciale a , con l'ulteriore CP_3
procura con la quale quest'ultima società aveva a propria volta conferito mandato a sulla base della documentazione prodotta la convenuta Controparte_4
concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
La causa, di natura documentale, non veniva ulteriormente istruita con prove orali;
quindi il Tribunale di Perugia, con sentenza n.464/2023 pubblicata il 21.03.2023,
rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha interposto appello la società Parte_1
per i seguenti motivi:
1) “Titolarità del credito e legittimazione attiva della società veicolo”.
L'appellante ribadisce il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, evidenziando che il primo giudice avrebbe invertito l'onere della prova con riguardo alla dimostrazione dell'intervenuta cessione del credito (da Banca delle Marche a ). CP_1
2) “Difetto di rappresentanza”.
Sostiene l'appellante che abbia allegato solo nella presente fase di giudizio la CP_1
procura rilasciata dalla sua rappresentante a CP_3 Controparte_5
nonché la procura conferita da alla stessa . In ogni caso la successiva CP_1 CP_3
procura conferita da a ha limitato il potere di delega ad alcuni atti “ma non CP_3 CP_2
in generale”, con la conseguenza che non abbia “il potere di procedere alla CP_2
gestione, amministrazione e recupero dei crediti oggetto della cessione”.
3) “Nullità del mutuo fondiario per mancanza del requisito dell'ipoteca di primo
grado”.
pagina 3 di 10 Reitera l'appellante la censura già formulata innanzi al Tribunale, nel senso che il mutuo fondiario si caratterizza per la garanzia ipotecaria di primo grado ma nella fattispecie il mutuo del 2010 era stato stipulato “con una nuova iscrizione sul medesimo immobile già
gravato da ipoteca di I° grado”, di qui la nullità del secondo contratto di mutuo.
4) “Mutuo condizionato” (N.B.: nella numerazione dell'appellante è indicato direttamente il numero 5).
Ritiene l'appellante che i mutui de quibus siano “condizionati” e per ciò non costituiscano titoli esecutivi, difettando del carattere della “realità”.
In conformità delle argomentazioni svolte l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Con comparsa di risposta datata 4.7.23 si è costituita in giudizio CP_1
cessionaria del credito originariamente vantato da Banca delle Marche Spa,
rappresentata dalla mandataria che ha contestato tutte Controparte_2
le argomentazioni di parte appellante ed ha chiesto che l'impugnazione venisse rigettata,
poiché priva di fondamento, con la conferma in ogni sua parte della sentenza appellata e vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 15.11.23 il Consigliere istruttore designato, ritenuto di non dover procedere a norma dell'art. 350 bis cpc, ha assegnato alle parti i termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica.
All'udienza del 2.10.2024 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
*****
Con il primo motivo di impugnazione la società ha Parte_1
chiesto la riforma della sentenza gravata ribadendo le censure già proposte in prime cure quanto al difetto di legittimazione attiva della cessionaria, evidenziando che il primo pagina 4 di 10 giudice avrebbe invertito l'onere della prova con riguardo alla dimostrazione dell'intervenuta cessione del credito (originariamente sorto in capo a Banca delle
Marche).
Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato.
L'avvenuta cessione in blocco dei crediti di è stata Controparte_6
comunicata mediante pubblicazione nella G.U. (n.52 del 4.5.2017), in conformità all'art. 58 c.2 TUB, e tale cessione comprende “tutti i crediti” derivanti da contratti di finanziamento, aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica esistenti alla data del 31.12.2016.
Trattasi di una cessione onnicomprensiva, che prevede soltanto un limite temporale che risulta rispettato nella fattispecie in esame, dato che i due contratti di mutuo in discorso sono stati stipulati (negli anni 2009 e 2010) antecedentemente al citato termine finale del
31.12.2016.
In pratica l'estratto di cessione contenuto nella G.U. consente di individuare senza incertezze che i crediti di cui si discute siano compresi in quelli ceduti in blocco, dato il rispetto dei limiti temporali.
A tutto voler concedere si consideri che l'atto a rogito del notaio dr. di Milano Per_2
del 27.4.17, richiamato dalla G.U. n.52 del 4.5.17, contiene la lista dei codici rapporto identificativi dei crediti oggetto di cessione, lista nella quale sono certificati ed indicati anche i crediti oggetto della presente controversia, con riferimento al numero del mutuo,
ciò che dimostra il passaggio della titolarità del credito.
Del resto la contestazione dell'appellante è generica, nel senso che non specifica i motivi per cui il credito di cui si discute non dovrebbe rientrare in quelli ceduti, a fronte del fatto, pacifico, che i contratti di mutuo in discorso sono stati stipulati antecedentemente al termine finale preso in considerazione.
pagina 5 di 10 In ultimo, ma non per ultimo, va rilevato che è stata versata in atti la dichiarazione del cedente del 23.4.2024 che indica tra i crediti ceduti quelli oggetto di lite, ciò che elimina in radice qualunque residuale incertezza (che in realtà non c'era); in proposito va solo osservato che si tratta di produzione ammissibile anche in secondo grado poiché
rilevante ai fini dell'individuazione del titolare del credito (legittimato ad agire).
Da quanto esposto deriva che il primo motivo di appello va respinto.
*****
Il secondo motivo di appello ha ad oggetto l'affermato difetto di rappresentanza in capo alla mandataria.
Sostiene l'appellante che abbia allegato solo nella presente fase di giudizio la CP_1
procura rilasciata dalla sua rappresentante a CP_3 Controparte_5
nonché la procura conferita da alla stessa . CP_1 CP_3
Fatto sta che la successiva procura conferita da a individua una serie di CP_3 CP_2
attività che la delegata potrebbe svolgere in suo nome e per suo conto ma solo CP_2
sulla base di singoli mandati con rappresentanza già conferiti o da conferire in futuro,
con la conseguenza che non avrebbe “il potere di procedere alla gestione, CP_2
amministrazione e recupero dei crediti oggetto della cessione, incluse le iniziative giudiziarie connesse” senza uno specifico atto di delega.
Ritiene questa Corte che la censura dell'appellante non sia fondata.
Dalle procure alle liti prodotte si ricava sia lo ius postulandi del procuratore, sia la
legitimatio ad causam della mandataria.
In particolare aveva depositato in primo grado l'atto notarile di conferimento CP_1
della procura speciale a (doc.1) ed anche l'atto di procura con il quale la CP_3
procuratrice speciale ha conferito a sua volta mandato a Controparte_4
(doc.2); è da notare che nella procura conferita a si fa espresso riferimento al CP_2
pagina 6 di 10 “potere di costituirsi in giudizio in caso di notifica di atti giudiziari”, che integra il caso di specie.
Sostiene l'appellante che nella procura conferita da a il potere di delega sia CP_3 CP_2
generico e che per le singole posizioni debitorie occorressero delle specifiche procure.
Osserva al proposito questa Corte che il “potere di costituirsi in giudizio in caso di notifica di atti giudiziari” per i crediti oggetto di mandato risulta decisivo per respingere l'eccezione dell'appellante.
In ogni caso il 2.12.2022 si è fusa per incorporazione con CP_3 CP_2
con subentro di in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
[...] CP_2
facenti capo alle incorporate (e con conferma e ratifica delle procure speciali già
rilasciate), sicché fin dal giudizio di primo grado le due società non erano più delle entità
distinte.
Aggiungasi, infine, tra le procure speciali rilasciate, riportate in calce all'atto di fusione,
figurava anche quella relativa al credito per cui si discute, quindi è infondato il motivo di impugnazione riguardante l'asserito difetto di legittimazione della mandataria.
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Col terzo motivo d'impugnazione la società ha Parte_1
reiterato la censura già formulata innanzi al Tribunale, deducendo che il mutuo fondiario si caratterizza per la garanzia ipotecaria di primo grado e che nella fattispecie il mutuo del 2010 era stato stipulato “con una nuova iscrizione sul medesimo immobile già
gravato da ipoteca di I° grado”, con la conseguente nullità del secondo contratto di mutuo.
Osserva questa Corte che il primo giudice ha già confutato la tesi dell'appellante (cfr.
pag.4 della sentenza appellata) e che l'impugnazione non indica l'errore nel quale pagina 7 di 10 sarebbe incorso il primo giudice nel suo iter logico-giuridico, quindi il motivo di appello
è innanzitutto inammissibile.
Oltre a tale argomentazione, peraltro in sé assorbente, occorre rilevare che l'importo erogato dal secondo mutuo fondiario – sommato al capitale residuo del primo mutuo –
non risultava superiore all'80% del valore dell'immobile, sicché il disposto dell'art. 38
TUB era comunque fatto salvo.
In ogni caso ed a tutto voler concedere si osservi che secondo autorevole giurisprudenza,
da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi, l'art. 38 c.II° del T.U.B. non integra una norma imperativa a presidio della validità del contratto (Cass. Sez. III 20.3.2023
n.7949) essendo il limite di finanziabilità un elemento integrativo dell'oggetto del contratto derogabile dalle parti, senza conseguenze sul sinallagma contrattuale (in termini Cass. S.U. n.33719 del 16.11.2022).
Ne deriva che va affermata la validità dei contratti di mutuo stipulati tra le parti.
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L'ultimo motivo di appello riguarda l'asserita mancanza di realità del mutuo condizionato e la conseguente assenza di un titolo esecutivo valido posto alla base del precetto intimato da CP_1
In particolare l'appellante ha rilevato che il contratto contiene l'indicazione che la somma mutuata sia stata accantonata in un deposito cauzionale, ma la dicitura non sarebbe corrispondente al vero e per questo l'opponente aveva chiesto che il primo giudice volesse ordinare l'esibizione dell'estratto conto a norma dell'art. 210 cpc.
Ritiene questa Corte che anche tale motivo di impugnazione non colga nel segno.
L'immediata consegna della somma mutuata risulta dalle quietanze rilasciate nel corpo stesso di entrambi i mutui di cui trattasi e la compatibilità del versamento della somma mutuata in un deposito vincolato con la realità del mutuo è stata anche pagina 8 di 10 recentissimamente ribadita dalla Corte Suprema a sezioni unite (Cass. S.U. n.5968 del
6.3.2025).
Quanto alle dichiarazioni del mutuatario di aver ricevuto la somma, esse sono collocate all'interno dei due atti pubblici formati dal notaio ed indicano sia l'ammontare accreditato su ciascun conto che il numero del conto stesso.
In proposito non è superfluo rilevare che l'appellante contesta l'esistenza dei conti e persino di aver avuto contezza della loro apertura, ma il pagamento di tutte le rate –
onorate fino alla costituzione in mora – costituisce un dato significativo a favore del fatto che il mutuatario abbia avuto la disponibilità delle somme oggetto dei due contratti,
altrimenti risulterebbe inspiegabile il motivo per cui una persona giuridica paga per anni le rate di due mutui senza aver mai avuto gli accrediti delle somme mutuate.
In definitiva, l'atto di quietanza è contenuto nel corpo dei due contratti di mutuo e non ci sono elementi di valutazione per ritenere che le somme mutuate non siano mai entrate nella disponibilità del mutuatario, onde l'ordine di esibizione non può essere impartito,
perché risulterebbe non necessario, del tutto esplorativo e defaticante.
Ne deriva che anche il quarto motivo di appello va respinto.
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Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l'appello proposto dalla società
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debba essere respinto. Parte_1
Le spese di lite della presente fase di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società nei confronti di Parte_1 CP_1
rappresentata dalla mandataria in persona dei rispettivi Controparte_2
pagina 9 di 10 legali rappresentanti pro tempore, ed avverso la sentenza n.464/2023 emessa dal
Tribunale di Perugia il 21.3.2023, contrariis reiectis, così provvede:
• Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• Condanna la società appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellata che liquida in €.10.060,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
• Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 12 marzo 2025
Il Presidente istruttore
(Dott. Simone Salcerini)
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