Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/06/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1877/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a Parte_1 C.F._1
RAPALLO (GE), il 29/03/1970, residente in [...]16035
RAPALLO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CANESSA LUIGI (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti e
C.F. nato a [...], il Parte_2 C.F._3
15/06/1968, residente in [...]16035 RAPALLO ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CANESSA
LUIGI (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._2
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in RAPALLO il 03/05/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 567/2024 emessa dal
Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in RAPALLO il 03/05/2014 dai Signori e Parte_1 CP_1
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1-le parti dichiarano di non aver pretese economiche e pertanto rinunciano a far valere reciprocamente richieste in tal senso non essendo mutate le loro condizioni economiche e lavorative dalla data della separazione;
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2-la casa già coniugale e la relativa pertinenza sita in Rapallo Via Mameli
265/A/2 resta nella piena ed esclusiva disponibilità della moglie con tutti gli arredi e corredi contenuti;
3-il terreno sito in Comune di Santa Margherita Ligure censito al F.1 mapp.
611, uliveto classe 1, sup. m/q 1060, r.d. Euro 5,47 r.a. Euro 3,56 resta in comproprietà tra i ricorrenti in ragione del 50% e in caso di vendita il ricavato verrà diviso in parti uguali rimanendo nella disponiblità del sig. Pt_2
4- le parti dichiarano che non esistono pendenze tra di loro e di aver già provveduto a definire ogni rapporto”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2014, Numero 13, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, nella camera di consiglio del 13.6.2025
Il Presidente est
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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