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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 133/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 133/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 152/2023 pubblicata il 19.01.2023
TRA
(avv.to Zeppola Fabio) Parte_1
(appellante)
E
(avv.to Nargisio Maria Luisa) Controparte_1
(appellato)
All'udienza del 1°.10.2024 la causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
OSSERVA
Con atto di citazione notificato in data 21.9.2021, la società introduceva la Parte_1 fase di merito dell'opposizione alla procedura esecutiva n. 354/2019 intrapresa dalla creditrice
. Controparte_1
Eccepiva l'inesistenza del titolo esecutivo azionato rappresentato dalla sentenza della Corte di Appello di Bari n. 416/2007, in quanto integralmente cassata con rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 10275/2014.
Eccepiva, altresì, l'impignorabilità dei beni ed instava per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese.
pagina 1 di 4 Si costituiva contestando la fondatezza dell'avversa opposizione ed instando per il Controparte_1
rigetto, con vittoria di spese.
Il Tribunale, con la sentenza n. 152/2023 pubblicata il 18.01.2023, rigettava la domanda e condannava la società opponente al pagamento delle spese.
Argomentava che dalla sola lettura della sentenza della Cassazione emergeva che l'annullamento riguardava unicamente il capo di condanna generica al pagamento dei danni per il marmo estratto e per il materiale di risulta asportato successivamente al 1995, la cui liquidazione era stata erroneamente rimessa da parte della Corte territoriale ad un separato giudizio.
Viceversa, il rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso aveva cristallizzato la condanna di al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di euro 1.756.748,85 oltre Parte_1
interessi legali, pari al valore commerciale del marmo illegittimamente estratto dall'odierno attore nell'area indebitamente occupata sino all'11.4.1995, pronunciata dalla Corte territoriale.
Concludeva che il capo della sentenza di secondo grado relativo alla condanna della Parte_1
al pagamento delle predette somme, era divenuto definitivo e costituiva valido titolo
[...]
esecutivo.
Dichiarava l'inammissibilità della doglianza relativa all'impignorabilità dei beni in quanto non proposta nell'atto introduttivo del presente giudizio costituito dal ricorso in opposizione ex art. 615 cpc.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la società contestando che il Parte_1
Tribunale aveva erroneamente:
- interpretato la sentenza della Corte di Cassazione n. 10275/2014 limitando l'analisi al solo dispositivo;
- dichiarato inammissibile l'eccezione afferente l'impignorabilità dei beni.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il Controparte_1
rigetto.
L'appello non può essere accolto.
Secondo l'appellante la sentenza della Corte di Appello deve ritenersi cassata integralmente dovendosi considerare unitariamente il capo di condanna risarcitorio poiché unica era la domanda di condanna formulata dalla e la stessa non può essere frazionata come avrebbe erroneamente argomentato CP_1
il giudice di primo grado nella sentenza appellata.
Il motivo non è condivisibile.
Emerge dagli atti che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 010275/14 depositata il
12.05.2014, ha rigettato oltre che il primo, anche il secondo motivo di ricorso con cui la società
pagina 2 di 4 appellante aveva contestato le ragioni addotte dalla Corte di Appello di Bari per la scelta dei criteri di quantificazione del danno, patito dalla , determinato in €1.756.748,85. CP_1
Ha accolto, invece, il terzo motivo avente ad oggetto la condanna generica al pagamento dei danni.successivamente al 1995.
Le voci di danno, oggetto dei capi di condanna della sentenza della Corte di Appello n. 416/2007, sono diverse.
Ed infatti, il capo attinto dal secondo motivo di ricorso principale, rigettato dal Supremo Collegio, riguarda il risarcimento del danno, pari ad euro 1.756.748,85 oltre interessi legali, per il valore commerciale del marmo illegittimamente estratto dalla nell'area indebitamente Parte_1 occupata sino all'11.4.1995.
Il capo condannatorio attinto dal terzo motivo, invece, riguarda il pagamento dei danni per il marmo estratto e per il materiale di risulta asportato successivamente al 1995.
Il Supremo Collegio ha accolto il predetto terzo motivo ed ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al predetto capo, rinviando la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per un nuovo esame.
La Suprema Corte non ha cassato l'intera sentenza, come, invece, sostenuto dall'appellante, ma, anzi, ha confermato la condanna di secondo grado limitatamente al pagamento della somma oggetto della procedura esecutiva.
Nell'ambito del giudizio di rinvio riassunto, dalla creditrice , innanzi alla Corte di Controparte_1
Appello di Bari, è stata disposta CTU e sono attualmente in corso le operazioni peritali.
Secondo la giurisprudenza di legittimità conservano efficacia, e sono pertanto utilizzabili, tutte le statuizioni di merito su cui, nel corso del procedimento ormai estinto, si sia formato il giudicato/ e cioè le sentenze di merito non definitive che non abbiano formato oggetto di impugnazione, o i cui motivi di impugnazione siano stati rigettati, ovvero quelle definitive ma passate solo parzialmente in giudicato per essere stati accolti i motivi di ricorso solo relativamente ad alcuni capi della sentenza in virtù del principio della formazione progressiva del giudicato (Cass. n. 6712/2001).
Orbene, nel caso di specie, la sentenza di secondo grado è indubbiamente divenuta definitiva limitatamente al capo della condanna, nei confronti della al pagamento di € Parte_1
1.756.748,85 oltre interessi legali dall'11.4.1995 sino al soddisfo per il marmo estratto illegittimamente sino a tale data.
Nulla impedisce, quindi, al creditore di agire esecutivamente sulla base del capo del titolo giudiziario divenuto definitivo in forza del principio della formazione progressiva del giudicato.
Né si ravvisa alcuna violazione del divieto di frazionamento del credito.
pagina 3 di 4 E' stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità che il predetto principio non deve essere inteso in senso assoluto, dovendo escludersi il divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale allorquando solo per una parte dell'unico credito vi siano le condizioni richieste dalla legge per agire con lo strumento giudiziario più spedito azionato per primo.
In questo caso, è evidente come non sia configurabile alcun abuso del processo, giacché è legittimo che il creditore utilizzi la via più breve per riscuotere la parte del credito già liquida e si riservi di agire successivamente per l'accertamento e la liquidazione della parte variabile del suo preteso credito.
In tali casi non v'è alcun abuso del processo. Al contrario, sarebbe il creditore a subire un ingiusto pregiudizio ove gli venisse preclusa la possibilità di avvalersi del procedimento più spedito per la parte di credito già liquida;
ove, per ottenere un titolo esecutivo relativo a tale parte di credito, fosse costretto ad attendere i tempi più lunghi di un procedimento ordinario, sia pure sub specie di procedimento sommario di cognizione. (vd in motivazione Sez. 2, Sentenza n. 22574 del 07/11/2016).
L'appello deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(parametri minimi attesa la non complessità delle questioni affrontate)
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 152/2023 pubblicata il Parte_1
19.01.2023, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese del gradop che Controparte_1 liquida in € 18.977,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari, 7.01.2025
Il Presidente
Dott. Maria Mitola
Il consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Piliego
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 133/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 152/2023 pubblicata il 19.01.2023
TRA
(avv.to Zeppola Fabio) Parte_1
(appellante)
E
(avv.to Nargisio Maria Luisa) Controparte_1
(appellato)
All'udienza del 1°.10.2024 la causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
OSSERVA
Con atto di citazione notificato in data 21.9.2021, la società introduceva la Parte_1 fase di merito dell'opposizione alla procedura esecutiva n. 354/2019 intrapresa dalla creditrice
. Controparte_1
Eccepiva l'inesistenza del titolo esecutivo azionato rappresentato dalla sentenza della Corte di Appello di Bari n. 416/2007, in quanto integralmente cassata con rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 10275/2014.
Eccepiva, altresì, l'impignorabilità dei beni ed instava per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese.
pagina 1 di 4 Si costituiva contestando la fondatezza dell'avversa opposizione ed instando per il Controparte_1
rigetto, con vittoria di spese.
Il Tribunale, con la sentenza n. 152/2023 pubblicata il 18.01.2023, rigettava la domanda e condannava la società opponente al pagamento delle spese.
Argomentava che dalla sola lettura della sentenza della Cassazione emergeva che l'annullamento riguardava unicamente il capo di condanna generica al pagamento dei danni per il marmo estratto e per il materiale di risulta asportato successivamente al 1995, la cui liquidazione era stata erroneamente rimessa da parte della Corte territoriale ad un separato giudizio.
Viceversa, il rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso aveva cristallizzato la condanna di al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di euro 1.756.748,85 oltre Parte_1
interessi legali, pari al valore commerciale del marmo illegittimamente estratto dall'odierno attore nell'area indebitamente occupata sino all'11.4.1995, pronunciata dalla Corte territoriale.
Concludeva che il capo della sentenza di secondo grado relativo alla condanna della Parte_1
al pagamento delle predette somme, era divenuto definitivo e costituiva valido titolo
[...]
esecutivo.
Dichiarava l'inammissibilità della doglianza relativa all'impignorabilità dei beni in quanto non proposta nell'atto introduttivo del presente giudizio costituito dal ricorso in opposizione ex art. 615 cpc.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la società contestando che il Parte_1
Tribunale aveva erroneamente:
- interpretato la sentenza della Corte di Cassazione n. 10275/2014 limitando l'analisi al solo dispositivo;
- dichiarato inammissibile l'eccezione afferente l'impignorabilità dei beni.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il Controparte_1
rigetto.
L'appello non può essere accolto.
Secondo l'appellante la sentenza della Corte di Appello deve ritenersi cassata integralmente dovendosi considerare unitariamente il capo di condanna risarcitorio poiché unica era la domanda di condanna formulata dalla e la stessa non può essere frazionata come avrebbe erroneamente argomentato CP_1
il giudice di primo grado nella sentenza appellata.
Il motivo non è condivisibile.
Emerge dagli atti che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 010275/14 depositata il
12.05.2014, ha rigettato oltre che il primo, anche il secondo motivo di ricorso con cui la società
pagina 2 di 4 appellante aveva contestato le ragioni addotte dalla Corte di Appello di Bari per la scelta dei criteri di quantificazione del danno, patito dalla , determinato in €1.756.748,85. CP_1
Ha accolto, invece, il terzo motivo avente ad oggetto la condanna generica al pagamento dei danni.successivamente al 1995.
Le voci di danno, oggetto dei capi di condanna della sentenza della Corte di Appello n. 416/2007, sono diverse.
Ed infatti, il capo attinto dal secondo motivo di ricorso principale, rigettato dal Supremo Collegio, riguarda il risarcimento del danno, pari ad euro 1.756.748,85 oltre interessi legali, per il valore commerciale del marmo illegittimamente estratto dalla nell'area indebitamente Parte_1 occupata sino all'11.4.1995.
Il capo condannatorio attinto dal terzo motivo, invece, riguarda il pagamento dei danni per il marmo estratto e per il materiale di risulta asportato successivamente al 1995.
Il Supremo Collegio ha accolto il predetto terzo motivo ed ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al predetto capo, rinviando la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per un nuovo esame.
La Suprema Corte non ha cassato l'intera sentenza, come, invece, sostenuto dall'appellante, ma, anzi, ha confermato la condanna di secondo grado limitatamente al pagamento della somma oggetto della procedura esecutiva.
Nell'ambito del giudizio di rinvio riassunto, dalla creditrice , innanzi alla Corte di Controparte_1
Appello di Bari, è stata disposta CTU e sono attualmente in corso le operazioni peritali.
Secondo la giurisprudenza di legittimità conservano efficacia, e sono pertanto utilizzabili, tutte le statuizioni di merito su cui, nel corso del procedimento ormai estinto, si sia formato il giudicato/ e cioè le sentenze di merito non definitive che non abbiano formato oggetto di impugnazione, o i cui motivi di impugnazione siano stati rigettati, ovvero quelle definitive ma passate solo parzialmente in giudicato per essere stati accolti i motivi di ricorso solo relativamente ad alcuni capi della sentenza in virtù del principio della formazione progressiva del giudicato (Cass. n. 6712/2001).
Orbene, nel caso di specie, la sentenza di secondo grado è indubbiamente divenuta definitiva limitatamente al capo della condanna, nei confronti della al pagamento di € Parte_1
1.756.748,85 oltre interessi legali dall'11.4.1995 sino al soddisfo per il marmo estratto illegittimamente sino a tale data.
Nulla impedisce, quindi, al creditore di agire esecutivamente sulla base del capo del titolo giudiziario divenuto definitivo in forza del principio della formazione progressiva del giudicato.
Né si ravvisa alcuna violazione del divieto di frazionamento del credito.
pagina 3 di 4 E' stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità che il predetto principio non deve essere inteso in senso assoluto, dovendo escludersi il divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale allorquando solo per una parte dell'unico credito vi siano le condizioni richieste dalla legge per agire con lo strumento giudiziario più spedito azionato per primo.
In questo caso, è evidente come non sia configurabile alcun abuso del processo, giacché è legittimo che il creditore utilizzi la via più breve per riscuotere la parte del credito già liquida e si riservi di agire successivamente per l'accertamento e la liquidazione della parte variabile del suo preteso credito.
In tali casi non v'è alcun abuso del processo. Al contrario, sarebbe il creditore a subire un ingiusto pregiudizio ove gli venisse preclusa la possibilità di avvalersi del procedimento più spedito per la parte di credito già liquida;
ove, per ottenere un titolo esecutivo relativo a tale parte di credito, fosse costretto ad attendere i tempi più lunghi di un procedimento ordinario, sia pure sub specie di procedimento sommario di cognizione. (vd in motivazione Sez. 2, Sentenza n. 22574 del 07/11/2016).
L'appello deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(parametri minimi attesa la non complessità delle questioni affrontate)
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 152/2023 pubblicata il Parte_1
19.01.2023, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese del gradop che Controparte_1 liquida in € 18.977,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari, 7.01.2025
Il Presidente
Dott. Maria Mitola
Il consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Piliego
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