Ordinanza collegiale 9 novembre 2023
Ordinanza cautelare 22 dicembre 2023
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 22/12/2023, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/12/2023
N. 00506/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00765/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 765 del 2023, proposto da
RE IS NT e NE TT, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Motteggiana, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Motteggiana n. 5 del 5.7.2023, notificata ai ricorrenti il 7.7.2023, con la quale sono state disposte limitazioni alle emissioni sonore per piccoli trattenimenti, feste e spettacoli occasionali eseguiti presso le proprietà private e in particolare presso la località “Torre del Gattazzo”, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, secondo i ricorrenti, il pregiudizio grave e irreparabile che giustificherebbe una misura cautelare sarebbe in re ipsa perché essi si troverebbero gravemente limitati a tempo indeterminato nella possibilità di utilizzo degli immobili per feste private, dalle quali il sig. NT trarrebbe “ importanti momenti di svago per sé e per i suoi amici ”;
Ritenuto invece che non sussista un pregiudizio grave e irreparabile, perché l’ordinanza impugnata non preclude di svolgere feste negli immobili di cui è causa, ma fissa solo delle limitazioni di orario e di intensità per le “ attività sonore ” durante le feste, a tutela della popolazione residente e dell’ambiente contro l’inquinamento acustico;
Ritenuto di non doversi pronunciare sulle spese della fase cautelare, stanti il rigetto della stessa e la mancata costituzione del Comune di Motteggiana;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Nulla sulle spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandro Fede, Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fede | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO