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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/04/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 643/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 643/2022 R.G. pendente tra:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Proietti ed elettivamente domiciliata presso
[...]
i Centro 1, Dislocazione di Firenze, P.zza dé Davanzati n. Controparte_2
4, Firenze come da procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Ravenni CP_3 C.F._1
Francesco Paolo ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio come da procura in atti;
PARTE APPELLATA
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 13.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare integralmente
l'impugnata sentenza e per l'effetto: -Respingere ogni richiesta avanzata dal sig. nei confronti di in quanto infondata CP_3 Controparte_1 in fatto ed in diritto ed illegittima per tutti i motivi esposti.
Conseguentemente condannare il sig. alla restituzione dell'importo percepito di € 26.730,94, o diverso CP_3 importo ritenuto di giustizia, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio”.
per parte appellata: “CHIEDE all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, previa valutazione Controparte_ sull'ammissibilità del documento allegato sub. 2 nell'odierno appello da e con riserva all'esito di denegata ipotesi di assunzione di presentazione di querela di falso, la piena conferma della sentenza 741/2021 Tribunale di Siena in quando ben motivata e del tutto fondata in punto di fatto e di diritto. Con vittoria di compensi legali e spese di giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 741/2021 emessa il 06.10.2021 dal Tribunale di Siena nel procedimento R.G. n. 1398/2019 e depositata il 07.10.2021, in materia di responsabilità extracontrattuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato ha interposto appello avverso la Controparte_1 sentenza n. 741/2021 con la quale il Tribunale di Siena l'ha condannata al risarcimento del danno patrimoniale sofferto da e cagionato dalla condotta illecita di un agente postale, il CP_3 quale, attestando falsamente l'immissione in cassetta dell'avviso di deposito di un atto giudiziario presso la casa comunale, aveva permesso il perfezionamento in data 06.08.2015 della notifica dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Siena n. T8V01PF00603/2015, con conseguente impossibilità per il contribuente di impugnare nei termini tale atto, avendolo conosciuto soltanto in data
17.02.2016 mediante l'avviso n. 10477201600000095000 speditogli dall'ente di riscossione Equitalia
Gerit.
nel proprio atto di citazione introduttivo del giudizio dinnanzi al Tribunale di Siena, CP_3 ricostruiva la vicenda fattuale presupposta alla richiesta risarcitoria nei termini che si vanno ad esporre.
In data 17.02.2016 lo stesso aveva ricevuto una raccomandata con la quale era stato informato della presa in carico da parte di Equitalia della riscossione della maggiore imposta, degli interessi e delle sanzioni irrogategli dall'Agenzia delle Entrate per la somma complessiva di € 22.199,74, in virtù di un precedente avviso di accertamento a suo dire mai notificatogli. Il recatosi presso l'Agenzia CP_3 delle Entrate, aveva poi preso conoscenza dell'avviso di accertamento, nel quale si dava atto che il contribuente, nell'anno di imposta 2011, aveva beneficiato del c.d. regime dei minimi senza averne diritto essendo socio di una società di persone , di talché Parte_1 l'ente aveva revocato la tassazione sostitutiva al 20% sul reddito complessivo dichiarato (€ 28.435,00), applicando l'ordinario regime impositivo dei lavoratori autonomi con recupero dell'Irpef ordinaria e dell'Iva. La notifica dell'atto impositivo risultava perfezionata per compiuta giacenza all'indirizzo di residenza del Via del Rialto 48, Siena. Quest'ultimo aveva dunque impugnato l'avviso di CP_3 pagamento di Equitalia dinnanzi alla Commissione Tributaria di Siena, deducendo l'inesistenza della Cont notifica dell'atto presupposto nonché l'infondatezza nel merito della pretesa di , dal momento che il era socio accomandante di una società di persone, con conseguente responsabilità limitata al CP_3 conferimento, per cui i redditi derivatigli da questa rappresentavano redditi di capitale e non di lavoro.
Costituendosi in giudizio l'Agenzia delle Entrate aveva sostenuto la regolarità della notifica producendo la raccomandata di spedizione dell'avviso di accertamento con attestazione di immissione in cassetta dell'avviso di deposito e il duplicato della Comunicazione di Avviso di Deposito rilasciato all'ente da a seguito della richiesta dell'Agenzia per smarrimento dell'originale. In contrapposizione CP_1
Cont alle difese dell' il veva dunque sostenuto che in data 28.07.2015, nel notificargli l'avviso di CP_3 accertamento e stante la sua temporanea assenza, il postino incaricato aveva falsamente attestato di aver immesso nella sua cassetta postale l'avviso di deposito della raccomandata presso la casa comunale. Il contribuente aveva anche dedotto che successivamente, su richiesta dell'ente impositore che lo aveva smarrito, aveva rilasciato un duplicato dell'avviso di ricevimento della raccomandata della CP_1
CAD recante però un nominativo diverso dal suo anziché . La Persona_1 CP_3
Commissione Tributaria, tuttavia aveva ritenuto regolare la notifica respingendo il ricorso con condanna del contribuente alla rifusione delle spese di lite nella misura di € 500,00 e al rimborso del contributo unificato pari a € 120,00. Il rinunciando ad impugnare la sentenza della CP_3
Commissione Tributaria, aveva proceduto alla rottamazione delle cartelle esattoriali pagando complessivamente la somma di € 12.201,45 al contempo contestando l'accaduto a con CP_1 richiesta di annullamento della notifica, istanza respinta dall'ente per assenza dei presupposti, dal momento che era stato rispettato il procedimento previsto dalla legge e posto che il diverso nominativo presente sul duplicato della CAD era frutto di un mero errore materiale di trascrizione dai registri.
Stante l'esito negativo del successivo tentativo di conciliazione esperito, il instaurava il giudizio CP_3 dinnanzi al Tribunale di Siena al fine di ottenere da il risarcimento dei danni patiti a CP_1 seguito della falsa attestazione operata dall'agente postale, liquidati in € 14.321,45 per le spese di rottamazione ruoli e di lite, € 5.000,00 per danno non patrimoniale da violazione del diritto alla difesa e all'integrità della sfera patrimoniale ed € 5.000,00, in subordine, per il danno da perdita di chance.
Deduceva, infatti, l'attore che il comportamento del portalettere e di aveva comportato il CP_1 falso perfezionamento della notifica dell'atto impositivo nei suoi confronti, in realtà mai avvenuto, con la conseguente scadenza dei termini per impugnare l'avviso, maturati nella totale inconsapevolezza dell'interessato. Costituendosi in giudizio la convenuta eccepiva in via preliminare la carenza della Controparte_1 propria legittimazione passiva, posto che l'agente postale che esegue una notificazione sarebbe qualificabile come ausiliario dell'ufficiale giudiziario e non di . Nel merito la convenuta CP_1 sosteneva che l'attore avrebbe dovuto eventualmente proporre querela di falso avverso il documento sottoscritto dall'agente postale, che ha valore di prova legale ex art. 2700 c.c., e chiedeva il rigetto della domanda per carenza di prove e, in subordine, la limitazione del risarcimento al minimo previsto dalla
Legge n. 890/1982.
Istruita la causa con le prove documentali depositate e l'audizione dei testimoni e S_ [...]
, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Siena ha pronunciato la Tes_2 sentenza n. 741/2021, con la quale ha condannato al pagamento in favore dell'attore di € CP_1
14.321,45 a titolo di risarcimento del danno ed € 5.000,00 per responsabilità aggravata ex art. 96 comma
3 c.p.c., nonché alla rifusione delle spese di lite, quantificate in € 4.835,00 oltre CU, spese generali, IVA
e cpa come per legge. In particolare, il giudice di primo grado ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di sostenendo che “Parte convenuta, a seguito di smarrimento del Controparte_1
CAD relativo alla raccomandata spedita e consegnata presso l'indirizzo indicato (parte attrice sostiene che sia stata infilata sotto il portone perché lì rinvenuta), ha provveduto ad un duplicato del CAD che era stato smarrito, indicando un destinatario inesistente, tale Quindi, al di là di quanto attestato dal portalettere (che è ausiliario Persona_1 dell'ufficiale giudiziario), vi è una responsabilità della convenuta per detto errore (doc. 12 all.citaz.)”. Nel merito, ha accertato la sussistenza della responsabilità di dal momento che l'attestazione del postino CP_1
e l'erroneo duplicato della CAD avevano permesso la realizzazione della compiuta giacenza con la conseguente decadenza del dal potere di impugnare l'avviso di accertamento, ormai spirati i CP_3 termini. Il giudice ha poi irrogato la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo che la tesi della convenuta, in base alla quale la notifica dovesse ritenersi regolare, integrasse i presupposti della resistenza temeraria in giudizio.
Avverso la sentenza del Tribunale di Siena ha proposto appello affidandosi a Controparte_1 quattro distinti motivi:
1) Erroneità della sentenza alla luce della nuova prova documentale depositata in giudizio per la prima volta in appello ed indispensabile ai fini della decisione. In particolare, si tratta dell'originale della CAD recante l'indicazione del nome corretto del destinatario e dunque attestante l'avvenuto perfezionamento della notifica nei confronti di questi. In base alla tesi dell'appellante tale documento non era stato depositato nel rispetto delle preclusioni probatorie a causa delle difficoltà riscontrate dall'ufficio postale nel suo reperimento;
esso sarebbe infatti stato ritrovato dopo lunghe e complesse ricerche.
2) Violazione dell'art. 2697 c.c. laddove il primo giudice ha ritenuto non veritiera l'attestazione dell'agente postale sulla base delle deposizioni testimoniali, contestate dall'appellante e vertenti sullo stato dei luoghi dell'indirizzo di spedizione della raccomandata, e nonostante l'attestazione godesse di fede privilegiata dell'attività svolta dal notificatore fino a querela di falso, non proposta.
3) Erroneo accertamento positivo della sussistenza di un danno risarcibile, posto che il gestore del servizio postale non può conoscere il contenuto della raccomandata oggetto della spedizione cosicché eventuali danni arrecati dagli agenti si pongono necessariamente al di fuori della sfera di prevedibilità di cui all'art. 1225 c.c. Di conseguenza, l'appellante ha sostenuto che potesse al più riconoscersi in capo al destinatario della notifica il diritto ad un rimborso per mancato recapito pari ad € 25,82 (come previsto dalla Carta qualità dei servizi di poste italiane).
4) Erroneità della condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. pronunciata dal giudice in assenza dei presupposti di un abuso del processo.
L'appellante ha chiesto dunque l'accoglimento dell'impugnazione e la conseguente condanna dell'appellato alla ripetizione di quanto già versato in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a complessivi € 26.730,94 oltre interessi dalla data del pagamento al saldo.
Radicatosi il contraddittorio si è costituito in giudizio preliminarmente eccependo CP_3
l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. del nuovo documento prodotto da parte appellante (all. 2 all'atto di appello) e nel merito contestando le censure mosse alla sentenza impugnata, di cui ha chiesto l'integrale conferma.
Senza ulteriore istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 13.01.2025 sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 17 aprile 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'ammissibilità del nuovo documento
Preliminarmente va esaminato il primo motivo di gravame, per mezzo del quale ha CP_1 richiesto l'acquisizione agli atti di un documento nuovo, prodotto per la prima volta nel presente grado e allegato all'atto di impugnazione (all. 2). Trattandosi dell'originale della CAD recante il corretto nominativo dell'appellato “ , a parere di esso sarebbe indispensabile per CP_3 CP_1 la decisione, revocando ogni dubbio sul corretto perfezionamento della notifica dell'atto impositivo nei confronti del contribuente. Nella propria comparsa di costituzione in appello quest'ultimo ha, tuttavia, eccepito l'inammissibilità della nuova produzione documentale in quanto tardivamente richiesta, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. L'eccezione è fondata e la produzione del nuovo documento inammissibile. È noto che il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione testuale introdotta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 convertito con l. n. 134 del 2012, può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere (si cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024). Con la riforma del 2012 il legislatore ha inteso, infatti, introdurre limitazioni più stringenti ai cd. nova in appello rispetto alla disciplina previgente. Ciò è stato chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di giudizio di appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione antecedente al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il giudice può ammettere una prova nuova, purché non dichiarata precedentemente inammissibile, quando sia indispensabile ai fini della decisione, tale essendo quella idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, senza che rilevi l'accertata sua impossibilità di produzione, che integra, invece, un presupposto diverso e alternativo di ammissibilità, atteso che, diversamente ragionando, si attribuirebbe alla riforma del
2012, che ha eliminato il requisito della indispensabilità, un significato non innovativo e anzi più permissivo del testo previgente” (si cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 196 del 04/01/2024). Stante l'assenza di rilievo, nel nuovo regime dell'art. 345 c.p.c., della indispensabilità per la decisione del nuovo documento, occorre verificare se nel caso di specie sussista o meno il requisito della impossibilità della produzione in primo grado per causa non imputabile alla parte. Sul punto l'appellante si è limitato ad allegare le difficoltà del reperimento dello scontrino, avvenuto dopo lunghe ricerche tra i molteplici atti e documenti presenti negli uffici di . Tale allegazione, sfornita di altri elementi, non vale a costituire una causa CP_1 non imputabile a ma, anzi, permette di inferire l'esatto opposto e cioè che il ritrovamento tardivo CP_1 del documento sia stato determinato da una negligenza dell'ufficio sotto il profilo della carente organizzazione nella conservazione dei documenti. Secondo la giurisprudenza “il concetto di 'causa a se non imputabile' deve essere ricondotto a ragioni ascrivibili a circostanze estranee alla sfera di controllo dell'interessato e non può essere dilatato sino a ricomprendere fatti dipendenti dalla negligenza organizzativa della parte” (si cfr. Cass.
15762/2018). Ciò posto, data l'assenza di ulteriori specifiche e peculiari circostanze qualificabili in termini di causa di forza maggiore o di caso fortuito, mai allegate dall'appellante, la nuova produzione documentale va dichiarata inammissibile perché tardiva, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c.
2. L'appello
Con il secondo motivo di appello ha lamentato la violazione dell'art. 2697 c.c. laddove il CP_1 primo giudice ha considerato provato il mancato avveramento della notifica sulla base della ritenuta falsità dell'attestazione dell'agente postale e sull'asserita erroneità del duplicato CAD, a loro volta dimostrate per mezzo di mere deposizioni testimoniali, contestate dall'appellante e vertenti sulla descrizione dello stato dei luoghi dell'indirizzo di spedizione della raccomandata. L'appellante ha dedotto che l'attestazione del portalettere fa piena prova dell'attività svolta dal notificatore e che, dunque, per contestarne la veridicità, il avrebbe dovuto proporre querela di falso. Quanto al CP_3 duplicato della Comunicazione di Avviso di Deposito, ha fin dal principio riconosciuto di CP_1 aver commesso un errore materiale nel riportare il nome proprio del destinatario, al contempo sostenendo si trattasse di una mera irregolarità della notifica non comportante la sua nullità o inesistenza. Costituendosi l'appellato ha eccepito di non essere onerato della proposizione di querela di falso rispetto all'attestazione del portalettere, dal momento che il documento contestato non era stato prodotto dalla controparte ma da lui medesimo. Contrariamente a ciò, si osserva fin d'ora che l'appellato aveva invece proposto querela di falso in via incidentale nel giudizio di primo grado, successivamente rinunciandovi all'udienza del 26.11.2020. Quanto al duplicato CAD, l'appellato, in sostanza, ha in primo grado sostenuto che il diverso nome proprio ivi riportato, “ ” anziché Per_1
“ non rappresentasse un errore del proprio nominativo ma la prova che l'avviso di CP_3 CP_3 deposito fosse stato indirizzato ad un soggetto diverso e a lui non ricollegabile. Il motivo è fondato e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono. Può essere opportuno ricordare che la notifica in caso di irreperibilità- anche provvisoria- o di rifiuto delle persone indicate all'art. 139 c.p.c. si compone di tre atti di competenza dell'ufficiale giudiziario (che può avvalersi dell'agente postale quale proprio ausiliario): il deposito della copia dell'atto nella casa comunale del luogo ove deve realizzarsi la notifica;
l'immissione nella casella postale, o in alternativa l'affissione alla porta dell'abitazione del destinatario, dell'avviso di deposito presso la casa comunale in busta chiusa e sigillata;
l'invio dell'informativa circa l'avvenuta notifica ex art. 140 c.p.c. da effettuarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento (cd. Comunicazione di avviso di deposito -CAD). La norma è stata dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale, sentenza n. 3 del 2010, nella parte in cui veniva interpretata dalla giurisprudenza nel senso di ritenere perfezionata la notifica nei confronti del destinatario con la mera spedizione della raccomandata informativa, ultimo passaggio della procedura sopra ricordata, o comunque decorsi dieci giorni da tale spedizione. A seguito di tale pronuncia la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario dell'atto giudiziario con il ricevimento della raccomanda informativa contenente l'avviso di deposito dell'atto stesso presso la casa comunale o comunque con la compiuta giacenza della raccomandata informativa presso la casa comunale, nel caso in cui il destinatario sia irreperibile anche in occasione del secondo accesso.
Così chiariti i passaggi della procedura di notificazione, va osservato preliminarmente che nel caso di specie la responsabilità di è stata qualificata dall'attore in termini di responsabilità CP_1 aquiliana, sia per ciò che concerne la falsa attestazione asseritamente compiuta dall'agente postale sia per quanto riguarda l'errore nel duplicato della CAD. Ciò posto, dunque, appare chiaro che l'onere della prova della condotta colposa dell'agente postale, a sua volta eventualmente fondativa della responsabilità ex art. 2049 c.c. di , fosse a carico di colui che si assumeva danneggiato (il CP_1
. Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, quanto al fatto del preposto, il danneggiato CP_3 aveva l'onere di dimostrare la sussistenza del fatto illecito, dell'evento lesivo, del danno conseguenza e del nesso di causalità che li collega. Partendo da tale assunto, nel caso di specie va ulteriormente chiarito che, come correttamente sostenuto dall'appellante, l'attestazione del portalettere, il quale riveste la qualità di pubblico ufficiale, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art, 2700 c.c.). La giurisprudenza della Suprema Corte ha, infatti, più volte ribadito come “nella notificazione a mezzo del servizio postale,
l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto
l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare
l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso” (si cfr. Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22058 del 03/09/2019). Pari valore di prova legale è attribuito al duplicato della
Comunicazione di avviso di deposito, in applicazione analogica del sopra menzionato art. 8 del d.P.R.
n. 655 del 1982, infatti, in caso di smarrimento o distruzione della comunicazione di avvenuto deposito in giacenza nell'ipotesi di mancato recapito del plico al destinatario (cd. CAD), l'interessato può richiedere all'Ufficio postale il rilascio di un duplicato, il quale, al pari del duplicato dell'avviso di ricevimento, ha natura di atto pubblico, alla stessa stregua dell'originale, e fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché il destinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione ha l'onere di proporre querela di falso nei confronti di detto atto (si cfr. Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 22348 del 15/10/2020). Trattandosi di due documenti aventi fede privilegiata appare evidente che, per contestarne la corrispondenza al vero, il vrebbe dovuto impugnarli mediante CP_3 querela di falso ai sensi degli artt. 221 e ss. c.p.c., come invece non ha fatto. A nulla rileva poi che l'attestazione sia stata prodotta in giudizio dalla stessa parte che ne lamenta la falsità, costituendo principio consolidato quello per cui è legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi, non esclusa la stessa parte che l'abbia prodotto in giudizio, senza potersi distinguere tra querela proposta in via principale o incidentale (si cfr. Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 8575 del 27/03/2019). Non rileva, dunque, che nel caso di specie fosse lo stesso a volersi avvalere del documento censurato, sebbene previo accertamento della falsità di esso, CP_3 poiché l'unico mezzo a sua disposizione per incrinare il valore di prova legale delle attestazioni ivi contenute era costituito dalla querela di falso. Non avendo l'attore proposto detta querela è del tutto errata la decisione del giudice di non tenere conto dell'attestazione dell'agente postale e al contempo di ammettere le prove per testi volte a descrivere lo stato dei luoghi della notificazione. Quanto attestato dall'agente postale, in assenza del sub procedimento richiesto dalla legge, doveva infatti ritenersi fuori dal thema probandum, con esclusione della sussistenza di una condotta illecita ascrivibile al portalettere e, conseguentemente, a ai sensi dell'art. 2049 c.c. CP_1
A prescindere dall'assenza di una condotta illecita del postino, rimasta indimostrata dal danneggiato per i motivi appena descritti, la sentenza di primo grado ha comunque ritenuto sussistente la responsabilità di per l'errore presente sul duplicato della CAD richiesto dall'Agenzia delle Entrate, Controparte_1 ove il destinatario è indicato con il nome proprio di anziché di Si è già detto come, a Per_1 CP_3 parere dell'appellato, il diverso nominativo sulla CAD sarebbe la prova che l'atto non gli fu mai notificato, essendo stato dal principio indirizzato ad un soggetto diverso, seppur avente il suo stesso cognome. Secondo il primo giudice a causa di tale errore di la notifica non si sarebbe CP_1 compiuta nei confronti di a tal riguardo si riporta il passaggio della sentenza CP_3 impugnata “Omette di rilevare (ndr. la commissione tributaria) che la CAD è andata smarrita e che l'Agenzia delle Entrate ha richiesto un duplicato, l'ufficio Postale ha duplicato la CAD sbagliando il nome del destinatario e pertanto la notifica non si è compiuta” (p. 4 sentenza). La sentenza risulta errata sotto un duplice ordine di ragioni. Innanzitutto, è noto che “in materia di notificazioni, l'errore sulle generalità del destinatario di un atto è causa di nullità della notificazione solo nel caso in cui sia tale da determinare incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta (Cass. 22-1-2004 n. 1079; Cass. 8-10-2001 n. 12325; Cass. 19-3- 2014 n. 6352)” (si cfr.
Cass., Ordinanza n. 27607/2020). Non può incidere sulla validità della notifica (tanto meno in termini della ben più radicale inesistenza giuridica) l'incertezza sull'identità di colui cui la notifica è diretta se non in quanto sia tale da rendere effettivamente impossibile la sua identificazione e, di riflesso, da non permettere neppure di ipotizzare l'esistenza dell'indispensabile legame tra consegnatario (noto) e destinatario (incerto) dell'atto medesimo. Quando, invece, l'errore materiale nell'indicazione del nome delle parti destinatarie della notifica ed il tenore dell'atto notificato (cui la relazione di notifica accede) manifestino comunque in modo chiaro ed evidente a chi quell'atto è davvero destinato, quel mero errore materiale non incide sulla validità della notifica e tanto meno è tale da renderla giuridicamente inesistente (si cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1079 del 22/01/2004). Dall'esame del caso di specie alla luce degli approdi giurisprudenziali ora descritti, emerge come l'errore nel duplicato CAD possa al più aver determinato una mera irregolarità della notifica, come correttamente sostenuto dall'appellante. Nel duplicato in esame, infatti, è riportato il numero della raccomandata con cui si è data comunicazione del deposito dell'atto impositivo presso la casa comunale (n. 765884311839), con la specificazione che detto atto era stato precedentemente spedito con raccomandata n. 763739374437 indirizzata a Per_1
, via del Rialto 48, 53100 Siena, giunta a destinazione il giorno 28.07.2015. Risulta sempre dal
[...] duplicato che l'immissione in cassetta dell'avviso di deposito della CAD è avvenuta il giorno successivo,
29.07.2015 (all. 5 all'atto di citazione di primo grado). Ebbene, dall'avviso di ricevimento del plico contenente l'atto giudiziario, prodotto dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito della causa tributaria, emerge che il numero di raccomandata è il medesimo riportato sul duplicato CAD, così come l'indirizzo; che ivi il nome è invece correttamente indicato in che le date CP_3 corrispondono a quelle riportate sul duplicato (28.07 e 29.07 del 2015). Inoltre, nell'A.R. della raccomandata vi è l'attestazione ad opera del postino della spedizione della CAD n. 765884311839 (che Cont è appunto la stessa CAD cui si riferisce il duplicato rilasciato da all' ). I dati sui due CP_1 documenti, pertanto, risultano identici, eccezion fatta per il nome proprio del destinatario. Per stessa ammissione dell'attore, l'indirizzo indicato nei due atti corrisponde alla propria residenza e nessun abitava presso via del Rialto 48, di talché risulta inverosimile che la raccomandata fosse Persona_1 stata inviata a persona effettivamente diversa dall'appellato presso lo stesso indirizzo di residenza di quest'ultimo. Alla luce di queste premesse l'errore del nome proprio nel duplicato CAD, sebbene imputabile ad una negligenza di , non ha pregiudicato il perfezionamento del CP_1 procedimento notificatorio nei confronti dell'appellato e, conseguentemente, non può avergli prodotto alcuna lesione.
Anche sposando l'opposta tesi, in verità, il risultato pratico non subisce alcun mutamento significativo.
L'assenza di impugnazione per querela di falso dell'attestazione di immissione in cassetta dell'avviso, infatti, comporta l'impossibilità di dubitare dell'avvenuto deposito in data 28.07.2015 del plico presso l'indirizzo corretto e nei confronti del destinatario correttamente identificato. Ma vi è di più, la totale assenza del nesso di causalità tra perfezionamento della notificazione e qualsivoglia danno risarcibile risulta inoltre dalla sentenza della Commissione Tributaria, trattandosi di una pronuncia che evidentemente contiene statuizioni di merito e non di mero rito. Si legge infatti “La Commissione, presa visione degli atti e dei documenti prodotti, verificato che l'avviso di accertamento è stato notificato tramite raccomandata il
27.07.2015 nel rispetto della legge n. 890/1982; che non è stato recapitato per assenza del destinatario, che per questo è stata inviata la CAD e che il plico è stato restituito all'Agenzia delle Entrate dopo la compiuta giacenza;
che è stato accertato che il ricorrente partecipava, quale socio, al 50% in una società di persone determinando così l'impossibilità per lo stesso di beneficiare del cosiddetto regime dei minimi, così come disciplinato dall'art. 1 c. 96-117 della legge
24.12.2017 n. 244. La Commissione respinge il ricorso e condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 5.000”. Diversamente da quanto sostenuto dal la Commissione CP_3 tributaria non ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivamente proposto, ma ha rigettato nel merito l'impugnazione, accertando l'erroneità della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno di imposta oggetto dell'avviso, avendo il beneficiato del regime dei minimi senza averne i CP_3 requisiti, in quanto socio di società di persone. Nessuna rilevanza ricopre la circostanza allegata dall'appellato secondo cui vi sarebbero diverse ed opposte interpretazioni dei giudici tributari sulla posizione contributiva del socio accomandante poiché la sede corretta per lo spiegamento di tali argomentazioni difensive sarebbe stato senz'altro il giudizio di appello dinnanzi alla Commissione
Tributaria regionale, mai proposto, e non il presente giudizio civile. Ciò posto, va esclusa la responsabilità di per l'assenza di una condotta lesiva ad essa CP_1 ascrivibile e per il difetto del nesso di causalità tra condotta delle e danno evento lamentato CP_1 dall'appellato, di talché il terzo motivo, inerente la prova e la quantificazione del danno risarcibile, rimane assorbito. In ragione della fondatezza dell'impugnazione e della riforma integrale della sentenza del Tribunale di Siena, va accolto il quarto motivo di appello, con cui ha contestato Controparte_1 la correttezza della condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. , atteso che le difese dell'ente si sono rivelate in alcun modo temerarie ma anzi pienamente fondate, difettando pertanto i presupposti dell'abuso del diritto giustificativi della condanna per responsabilità aggravata.
3. La restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza impugnata
Fin dall'atto di citazione in appello, ha concluso chiedendo la ripetizione di quanto CP_1 versato a in virtù della sentenza di primo grado, quantificando l'importo in € CP_3
26.730,94. È ormai pacifico in giurisprudenza che “la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, se l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione…” (si cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
24896 del 21/08/2023). Nel caso di specie, la parte appellante, pur avendo allegato il quantum corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, nulla ha prodotto a dimostrazione del versamento. D'altro canto, tuttavia, la parte appellata nulla ha eccepito rispetto alla domanda restitutoria. Mancando la specifica contestazione dell'avvenuto pagamento, esso deve considerarsi pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c. nell'ammontare indicato da , con conseguente CP_1 condanna di alla restituzione di quanto versato dall'appellante in forza della sentenza CP_3 riformata, nella somma complessiva di € 26.730,94 oltre interessi dalla data del pagamento al saldo.
4. Le spese di lite
La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n.
9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez.
L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza
n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Nel caso di specie, le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellato- il quale all'esito del giudizio ha visto integralmente rigettata la propria domanda risarcitoria- nella misura liquidata in dispositivo ex DM 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del disputatum
(ricompreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), considerato un impegno difensivo prestato
(medio), con esclusione per il presente grado della fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1
n. 741/2021 del Tribunale di Siena , ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così dispone:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara nulla dovuto da a titolo di risarcimento del danno in favore di;
Controparte_1 CP_3
2) revoca la condanna ex art. 96 c.p.c pronunciata nella sentenza impugnata nei confronti di
[...]
; CP_1
3) condanna a restituire a la somma ricevuta in esecuzione CP_3 Controparte_1 della sentenza di primo grado riformata, pari a € 26.730,94 oltre interessi dalla data del pagamento al saldo;
4) condanna a rifondere a le spese di lite di entrambi i giudizi, CP_3 Controparte_1 che si liquidano per il primo grado in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA e per il secondo grado in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 643/2022 R.G. pendente tra:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Proietti ed elettivamente domiciliata presso
[...]
i Centro 1, Dislocazione di Firenze, P.zza dé Davanzati n. Controparte_2
4, Firenze come da procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Ravenni CP_3 C.F._1
Francesco Paolo ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio come da procura in atti;
PARTE APPELLATA
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 13.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare integralmente
l'impugnata sentenza e per l'effetto: -Respingere ogni richiesta avanzata dal sig. nei confronti di in quanto infondata CP_3 Controparte_1 in fatto ed in diritto ed illegittima per tutti i motivi esposti.
Conseguentemente condannare il sig. alla restituzione dell'importo percepito di € 26.730,94, o diverso CP_3 importo ritenuto di giustizia, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio”.
per parte appellata: “CHIEDE all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, previa valutazione Controparte_ sull'ammissibilità del documento allegato sub. 2 nell'odierno appello da e con riserva all'esito di denegata ipotesi di assunzione di presentazione di querela di falso, la piena conferma della sentenza 741/2021 Tribunale di Siena in quando ben motivata e del tutto fondata in punto di fatto e di diritto. Con vittoria di compensi legali e spese di giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 741/2021 emessa il 06.10.2021 dal Tribunale di Siena nel procedimento R.G. n. 1398/2019 e depositata il 07.10.2021, in materia di responsabilità extracontrattuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato ha interposto appello avverso la Controparte_1 sentenza n. 741/2021 con la quale il Tribunale di Siena l'ha condannata al risarcimento del danno patrimoniale sofferto da e cagionato dalla condotta illecita di un agente postale, il CP_3 quale, attestando falsamente l'immissione in cassetta dell'avviso di deposito di un atto giudiziario presso la casa comunale, aveva permesso il perfezionamento in data 06.08.2015 della notifica dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Siena n. T8V01PF00603/2015, con conseguente impossibilità per il contribuente di impugnare nei termini tale atto, avendolo conosciuto soltanto in data
17.02.2016 mediante l'avviso n. 10477201600000095000 speditogli dall'ente di riscossione Equitalia
Gerit.
nel proprio atto di citazione introduttivo del giudizio dinnanzi al Tribunale di Siena, CP_3 ricostruiva la vicenda fattuale presupposta alla richiesta risarcitoria nei termini che si vanno ad esporre.
In data 17.02.2016 lo stesso aveva ricevuto una raccomandata con la quale era stato informato della presa in carico da parte di Equitalia della riscossione della maggiore imposta, degli interessi e delle sanzioni irrogategli dall'Agenzia delle Entrate per la somma complessiva di € 22.199,74, in virtù di un precedente avviso di accertamento a suo dire mai notificatogli. Il recatosi presso l'Agenzia CP_3 delle Entrate, aveva poi preso conoscenza dell'avviso di accertamento, nel quale si dava atto che il contribuente, nell'anno di imposta 2011, aveva beneficiato del c.d. regime dei minimi senza averne diritto essendo socio di una società di persone , di talché Parte_1 l'ente aveva revocato la tassazione sostitutiva al 20% sul reddito complessivo dichiarato (€ 28.435,00), applicando l'ordinario regime impositivo dei lavoratori autonomi con recupero dell'Irpef ordinaria e dell'Iva. La notifica dell'atto impositivo risultava perfezionata per compiuta giacenza all'indirizzo di residenza del Via del Rialto 48, Siena. Quest'ultimo aveva dunque impugnato l'avviso di CP_3 pagamento di Equitalia dinnanzi alla Commissione Tributaria di Siena, deducendo l'inesistenza della Cont notifica dell'atto presupposto nonché l'infondatezza nel merito della pretesa di , dal momento che il era socio accomandante di una società di persone, con conseguente responsabilità limitata al CP_3 conferimento, per cui i redditi derivatigli da questa rappresentavano redditi di capitale e non di lavoro.
Costituendosi in giudizio l'Agenzia delle Entrate aveva sostenuto la regolarità della notifica producendo la raccomandata di spedizione dell'avviso di accertamento con attestazione di immissione in cassetta dell'avviso di deposito e il duplicato della Comunicazione di Avviso di Deposito rilasciato all'ente da a seguito della richiesta dell'Agenzia per smarrimento dell'originale. In contrapposizione CP_1
Cont alle difese dell' il veva dunque sostenuto che in data 28.07.2015, nel notificargli l'avviso di CP_3 accertamento e stante la sua temporanea assenza, il postino incaricato aveva falsamente attestato di aver immesso nella sua cassetta postale l'avviso di deposito della raccomandata presso la casa comunale. Il contribuente aveva anche dedotto che successivamente, su richiesta dell'ente impositore che lo aveva smarrito, aveva rilasciato un duplicato dell'avviso di ricevimento della raccomandata della CP_1
CAD recante però un nominativo diverso dal suo anziché . La Persona_1 CP_3
Commissione Tributaria, tuttavia aveva ritenuto regolare la notifica respingendo il ricorso con condanna del contribuente alla rifusione delle spese di lite nella misura di € 500,00 e al rimborso del contributo unificato pari a € 120,00. Il rinunciando ad impugnare la sentenza della CP_3
Commissione Tributaria, aveva proceduto alla rottamazione delle cartelle esattoriali pagando complessivamente la somma di € 12.201,45 al contempo contestando l'accaduto a con CP_1 richiesta di annullamento della notifica, istanza respinta dall'ente per assenza dei presupposti, dal momento che era stato rispettato il procedimento previsto dalla legge e posto che il diverso nominativo presente sul duplicato della CAD era frutto di un mero errore materiale di trascrizione dai registri.
Stante l'esito negativo del successivo tentativo di conciliazione esperito, il instaurava il giudizio CP_3 dinnanzi al Tribunale di Siena al fine di ottenere da il risarcimento dei danni patiti a CP_1 seguito della falsa attestazione operata dall'agente postale, liquidati in € 14.321,45 per le spese di rottamazione ruoli e di lite, € 5.000,00 per danno non patrimoniale da violazione del diritto alla difesa e all'integrità della sfera patrimoniale ed € 5.000,00, in subordine, per il danno da perdita di chance.
Deduceva, infatti, l'attore che il comportamento del portalettere e di aveva comportato il CP_1 falso perfezionamento della notifica dell'atto impositivo nei suoi confronti, in realtà mai avvenuto, con la conseguente scadenza dei termini per impugnare l'avviso, maturati nella totale inconsapevolezza dell'interessato. Costituendosi in giudizio la convenuta eccepiva in via preliminare la carenza della Controparte_1 propria legittimazione passiva, posto che l'agente postale che esegue una notificazione sarebbe qualificabile come ausiliario dell'ufficiale giudiziario e non di . Nel merito la convenuta CP_1 sosteneva che l'attore avrebbe dovuto eventualmente proporre querela di falso avverso il documento sottoscritto dall'agente postale, che ha valore di prova legale ex art. 2700 c.c., e chiedeva il rigetto della domanda per carenza di prove e, in subordine, la limitazione del risarcimento al minimo previsto dalla
Legge n. 890/1982.
Istruita la causa con le prove documentali depositate e l'audizione dei testimoni e S_ [...]
, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Siena ha pronunciato la Tes_2 sentenza n. 741/2021, con la quale ha condannato al pagamento in favore dell'attore di € CP_1
14.321,45 a titolo di risarcimento del danno ed € 5.000,00 per responsabilità aggravata ex art. 96 comma
3 c.p.c., nonché alla rifusione delle spese di lite, quantificate in € 4.835,00 oltre CU, spese generali, IVA
e cpa come per legge. In particolare, il giudice di primo grado ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di sostenendo che “Parte convenuta, a seguito di smarrimento del Controparte_1
CAD relativo alla raccomandata spedita e consegnata presso l'indirizzo indicato (parte attrice sostiene che sia stata infilata sotto il portone perché lì rinvenuta), ha provveduto ad un duplicato del CAD che era stato smarrito, indicando un destinatario inesistente, tale Quindi, al di là di quanto attestato dal portalettere (che è ausiliario Persona_1 dell'ufficiale giudiziario), vi è una responsabilità della convenuta per detto errore (doc. 12 all.citaz.)”. Nel merito, ha accertato la sussistenza della responsabilità di dal momento che l'attestazione del postino CP_1
e l'erroneo duplicato della CAD avevano permesso la realizzazione della compiuta giacenza con la conseguente decadenza del dal potere di impugnare l'avviso di accertamento, ormai spirati i CP_3 termini. Il giudice ha poi irrogato la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo che la tesi della convenuta, in base alla quale la notifica dovesse ritenersi regolare, integrasse i presupposti della resistenza temeraria in giudizio.
Avverso la sentenza del Tribunale di Siena ha proposto appello affidandosi a Controparte_1 quattro distinti motivi:
1) Erroneità della sentenza alla luce della nuova prova documentale depositata in giudizio per la prima volta in appello ed indispensabile ai fini della decisione. In particolare, si tratta dell'originale della CAD recante l'indicazione del nome corretto del destinatario e dunque attestante l'avvenuto perfezionamento della notifica nei confronti di questi. In base alla tesi dell'appellante tale documento non era stato depositato nel rispetto delle preclusioni probatorie a causa delle difficoltà riscontrate dall'ufficio postale nel suo reperimento;
esso sarebbe infatti stato ritrovato dopo lunghe e complesse ricerche.
2) Violazione dell'art. 2697 c.c. laddove il primo giudice ha ritenuto non veritiera l'attestazione dell'agente postale sulla base delle deposizioni testimoniali, contestate dall'appellante e vertenti sullo stato dei luoghi dell'indirizzo di spedizione della raccomandata, e nonostante l'attestazione godesse di fede privilegiata dell'attività svolta dal notificatore fino a querela di falso, non proposta.
3) Erroneo accertamento positivo della sussistenza di un danno risarcibile, posto che il gestore del servizio postale non può conoscere il contenuto della raccomandata oggetto della spedizione cosicché eventuali danni arrecati dagli agenti si pongono necessariamente al di fuori della sfera di prevedibilità di cui all'art. 1225 c.c. Di conseguenza, l'appellante ha sostenuto che potesse al più riconoscersi in capo al destinatario della notifica il diritto ad un rimborso per mancato recapito pari ad € 25,82 (come previsto dalla Carta qualità dei servizi di poste italiane).
4) Erroneità della condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. pronunciata dal giudice in assenza dei presupposti di un abuso del processo.
L'appellante ha chiesto dunque l'accoglimento dell'impugnazione e la conseguente condanna dell'appellato alla ripetizione di quanto già versato in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a complessivi € 26.730,94 oltre interessi dalla data del pagamento al saldo.
Radicatosi il contraddittorio si è costituito in giudizio preliminarmente eccependo CP_3
l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. del nuovo documento prodotto da parte appellante (all. 2 all'atto di appello) e nel merito contestando le censure mosse alla sentenza impugnata, di cui ha chiesto l'integrale conferma.
Senza ulteriore istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 13.01.2025 sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 17 aprile 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'ammissibilità del nuovo documento
Preliminarmente va esaminato il primo motivo di gravame, per mezzo del quale ha CP_1 richiesto l'acquisizione agli atti di un documento nuovo, prodotto per la prima volta nel presente grado e allegato all'atto di impugnazione (all. 2). Trattandosi dell'originale della CAD recante il corretto nominativo dell'appellato “ , a parere di esso sarebbe indispensabile per CP_3 CP_1 la decisione, revocando ogni dubbio sul corretto perfezionamento della notifica dell'atto impositivo nei confronti del contribuente. Nella propria comparsa di costituzione in appello quest'ultimo ha, tuttavia, eccepito l'inammissibilità della nuova produzione documentale in quanto tardivamente richiesta, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. L'eccezione è fondata e la produzione del nuovo documento inammissibile. È noto che il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione testuale introdotta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 convertito con l. n. 134 del 2012, può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere (si cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024). Con la riforma del 2012 il legislatore ha inteso, infatti, introdurre limitazioni più stringenti ai cd. nova in appello rispetto alla disciplina previgente. Ciò è stato chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di giudizio di appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione antecedente al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il giudice può ammettere una prova nuova, purché non dichiarata precedentemente inammissibile, quando sia indispensabile ai fini della decisione, tale essendo quella idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, senza che rilevi l'accertata sua impossibilità di produzione, che integra, invece, un presupposto diverso e alternativo di ammissibilità, atteso che, diversamente ragionando, si attribuirebbe alla riforma del
2012, che ha eliminato il requisito della indispensabilità, un significato non innovativo e anzi più permissivo del testo previgente” (si cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 196 del 04/01/2024). Stante l'assenza di rilievo, nel nuovo regime dell'art. 345 c.p.c., della indispensabilità per la decisione del nuovo documento, occorre verificare se nel caso di specie sussista o meno il requisito della impossibilità della produzione in primo grado per causa non imputabile alla parte. Sul punto l'appellante si è limitato ad allegare le difficoltà del reperimento dello scontrino, avvenuto dopo lunghe ricerche tra i molteplici atti e documenti presenti negli uffici di . Tale allegazione, sfornita di altri elementi, non vale a costituire una causa CP_1 non imputabile a ma, anzi, permette di inferire l'esatto opposto e cioè che il ritrovamento tardivo CP_1 del documento sia stato determinato da una negligenza dell'ufficio sotto il profilo della carente organizzazione nella conservazione dei documenti. Secondo la giurisprudenza “il concetto di 'causa a se non imputabile' deve essere ricondotto a ragioni ascrivibili a circostanze estranee alla sfera di controllo dell'interessato e non può essere dilatato sino a ricomprendere fatti dipendenti dalla negligenza organizzativa della parte” (si cfr. Cass.
15762/2018). Ciò posto, data l'assenza di ulteriori specifiche e peculiari circostanze qualificabili in termini di causa di forza maggiore o di caso fortuito, mai allegate dall'appellante, la nuova produzione documentale va dichiarata inammissibile perché tardiva, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c.
2. L'appello
Con il secondo motivo di appello ha lamentato la violazione dell'art. 2697 c.c. laddove il CP_1 primo giudice ha considerato provato il mancato avveramento della notifica sulla base della ritenuta falsità dell'attestazione dell'agente postale e sull'asserita erroneità del duplicato CAD, a loro volta dimostrate per mezzo di mere deposizioni testimoniali, contestate dall'appellante e vertenti sulla descrizione dello stato dei luoghi dell'indirizzo di spedizione della raccomandata. L'appellante ha dedotto che l'attestazione del portalettere fa piena prova dell'attività svolta dal notificatore e che, dunque, per contestarne la veridicità, il avrebbe dovuto proporre querela di falso. Quanto al CP_3 duplicato della Comunicazione di Avviso di Deposito, ha fin dal principio riconosciuto di CP_1 aver commesso un errore materiale nel riportare il nome proprio del destinatario, al contempo sostenendo si trattasse di una mera irregolarità della notifica non comportante la sua nullità o inesistenza. Costituendosi l'appellato ha eccepito di non essere onerato della proposizione di querela di falso rispetto all'attestazione del portalettere, dal momento che il documento contestato non era stato prodotto dalla controparte ma da lui medesimo. Contrariamente a ciò, si osserva fin d'ora che l'appellato aveva invece proposto querela di falso in via incidentale nel giudizio di primo grado, successivamente rinunciandovi all'udienza del 26.11.2020. Quanto al duplicato CAD, l'appellato, in sostanza, ha in primo grado sostenuto che il diverso nome proprio ivi riportato, “ ” anziché Per_1
“ non rappresentasse un errore del proprio nominativo ma la prova che l'avviso di CP_3 CP_3 deposito fosse stato indirizzato ad un soggetto diverso e a lui non ricollegabile. Il motivo è fondato e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono. Può essere opportuno ricordare che la notifica in caso di irreperibilità- anche provvisoria- o di rifiuto delle persone indicate all'art. 139 c.p.c. si compone di tre atti di competenza dell'ufficiale giudiziario (che può avvalersi dell'agente postale quale proprio ausiliario): il deposito della copia dell'atto nella casa comunale del luogo ove deve realizzarsi la notifica;
l'immissione nella casella postale, o in alternativa l'affissione alla porta dell'abitazione del destinatario, dell'avviso di deposito presso la casa comunale in busta chiusa e sigillata;
l'invio dell'informativa circa l'avvenuta notifica ex art. 140 c.p.c. da effettuarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento (cd. Comunicazione di avviso di deposito -CAD). La norma è stata dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale, sentenza n. 3 del 2010, nella parte in cui veniva interpretata dalla giurisprudenza nel senso di ritenere perfezionata la notifica nei confronti del destinatario con la mera spedizione della raccomandata informativa, ultimo passaggio della procedura sopra ricordata, o comunque decorsi dieci giorni da tale spedizione. A seguito di tale pronuncia la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario dell'atto giudiziario con il ricevimento della raccomanda informativa contenente l'avviso di deposito dell'atto stesso presso la casa comunale o comunque con la compiuta giacenza della raccomandata informativa presso la casa comunale, nel caso in cui il destinatario sia irreperibile anche in occasione del secondo accesso.
Così chiariti i passaggi della procedura di notificazione, va osservato preliminarmente che nel caso di specie la responsabilità di è stata qualificata dall'attore in termini di responsabilità CP_1 aquiliana, sia per ciò che concerne la falsa attestazione asseritamente compiuta dall'agente postale sia per quanto riguarda l'errore nel duplicato della CAD. Ciò posto, dunque, appare chiaro che l'onere della prova della condotta colposa dell'agente postale, a sua volta eventualmente fondativa della responsabilità ex art. 2049 c.c. di , fosse a carico di colui che si assumeva danneggiato (il CP_1
. Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, quanto al fatto del preposto, il danneggiato CP_3 aveva l'onere di dimostrare la sussistenza del fatto illecito, dell'evento lesivo, del danno conseguenza e del nesso di causalità che li collega. Partendo da tale assunto, nel caso di specie va ulteriormente chiarito che, come correttamente sostenuto dall'appellante, l'attestazione del portalettere, il quale riveste la qualità di pubblico ufficiale, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art, 2700 c.c.). La giurisprudenza della Suprema Corte ha, infatti, più volte ribadito come “nella notificazione a mezzo del servizio postale,
l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto
l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare
l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso” (si cfr. Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22058 del 03/09/2019). Pari valore di prova legale è attribuito al duplicato della
Comunicazione di avviso di deposito, in applicazione analogica del sopra menzionato art. 8 del d.P.R.
n. 655 del 1982, infatti, in caso di smarrimento o distruzione della comunicazione di avvenuto deposito in giacenza nell'ipotesi di mancato recapito del plico al destinatario (cd. CAD), l'interessato può richiedere all'Ufficio postale il rilascio di un duplicato, il quale, al pari del duplicato dell'avviso di ricevimento, ha natura di atto pubblico, alla stessa stregua dell'originale, e fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché il destinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione ha l'onere di proporre querela di falso nei confronti di detto atto (si cfr. Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 22348 del 15/10/2020). Trattandosi di due documenti aventi fede privilegiata appare evidente che, per contestarne la corrispondenza al vero, il vrebbe dovuto impugnarli mediante CP_3 querela di falso ai sensi degli artt. 221 e ss. c.p.c., come invece non ha fatto. A nulla rileva poi che l'attestazione sia stata prodotta in giudizio dalla stessa parte che ne lamenta la falsità, costituendo principio consolidato quello per cui è legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi, non esclusa la stessa parte che l'abbia prodotto in giudizio, senza potersi distinguere tra querela proposta in via principale o incidentale (si cfr. Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 8575 del 27/03/2019). Non rileva, dunque, che nel caso di specie fosse lo stesso a volersi avvalere del documento censurato, sebbene previo accertamento della falsità di esso, CP_3 poiché l'unico mezzo a sua disposizione per incrinare il valore di prova legale delle attestazioni ivi contenute era costituito dalla querela di falso. Non avendo l'attore proposto detta querela è del tutto errata la decisione del giudice di non tenere conto dell'attestazione dell'agente postale e al contempo di ammettere le prove per testi volte a descrivere lo stato dei luoghi della notificazione. Quanto attestato dall'agente postale, in assenza del sub procedimento richiesto dalla legge, doveva infatti ritenersi fuori dal thema probandum, con esclusione della sussistenza di una condotta illecita ascrivibile al portalettere e, conseguentemente, a ai sensi dell'art. 2049 c.c. CP_1
A prescindere dall'assenza di una condotta illecita del postino, rimasta indimostrata dal danneggiato per i motivi appena descritti, la sentenza di primo grado ha comunque ritenuto sussistente la responsabilità di per l'errore presente sul duplicato della CAD richiesto dall'Agenzia delle Entrate, Controparte_1 ove il destinatario è indicato con il nome proprio di anziché di Si è già detto come, a Per_1 CP_3 parere dell'appellato, il diverso nominativo sulla CAD sarebbe la prova che l'atto non gli fu mai notificato, essendo stato dal principio indirizzato ad un soggetto diverso, seppur avente il suo stesso cognome. Secondo il primo giudice a causa di tale errore di la notifica non si sarebbe CP_1 compiuta nei confronti di a tal riguardo si riporta il passaggio della sentenza CP_3 impugnata “Omette di rilevare (ndr. la commissione tributaria) che la CAD è andata smarrita e che l'Agenzia delle Entrate ha richiesto un duplicato, l'ufficio Postale ha duplicato la CAD sbagliando il nome del destinatario e pertanto la notifica non si è compiuta” (p. 4 sentenza). La sentenza risulta errata sotto un duplice ordine di ragioni. Innanzitutto, è noto che “in materia di notificazioni, l'errore sulle generalità del destinatario di un atto è causa di nullità della notificazione solo nel caso in cui sia tale da determinare incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta (Cass. 22-1-2004 n. 1079; Cass. 8-10-2001 n. 12325; Cass. 19-3- 2014 n. 6352)” (si cfr.
Cass., Ordinanza n. 27607/2020). Non può incidere sulla validità della notifica (tanto meno in termini della ben più radicale inesistenza giuridica) l'incertezza sull'identità di colui cui la notifica è diretta se non in quanto sia tale da rendere effettivamente impossibile la sua identificazione e, di riflesso, da non permettere neppure di ipotizzare l'esistenza dell'indispensabile legame tra consegnatario (noto) e destinatario (incerto) dell'atto medesimo. Quando, invece, l'errore materiale nell'indicazione del nome delle parti destinatarie della notifica ed il tenore dell'atto notificato (cui la relazione di notifica accede) manifestino comunque in modo chiaro ed evidente a chi quell'atto è davvero destinato, quel mero errore materiale non incide sulla validità della notifica e tanto meno è tale da renderla giuridicamente inesistente (si cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1079 del 22/01/2004). Dall'esame del caso di specie alla luce degli approdi giurisprudenziali ora descritti, emerge come l'errore nel duplicato CAD possa al più aver determinato una mera irregolarità della notifica, come correttamente sostenuto dall'appellante. Nel duplicato in esame, infatti, è riportato il numero della raccomandata con cui si è data comunicazione del deposito dell'atto impositivo presso la casa comunale (n. 765884311839), con la specificazione che detto atto era stato precedentemente spedito con raccomandata n. 763739374437 indirizzata a Per_1
, via del Rialto 48, 53100 Siena, giunta a destinazione il giorno 28.07.2015. Risulta sempre dal
[...] duplicato che l'immissione in cassetta dell'avviso di deposito della CAD è avvenuta il giorno successivo,
29.07.2015 (all. 5 all'atto di citazione di primo grado). Ebbene, dall'avviso di ricevimento del plico contenente l'atto giudiziario, prodotto dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito della causa tributaria, emerge che il numero di raccomandata è il medesimo riportato sul duplicato CAD, così come l'indirizzo; che ivi il nome è invece correttamente indicato in che le date CP_3 corrispondono a quelle riportate sul duplicato (28.07 e 29.07 del 2015). Inoltre, nell'A.R. della raccomandata vi è l'attestazione ad opera del postino della spedizione della CAD n. 765884311839 (che Cont è appunto la stessa CAD cui si riferisce il duplicato rilasciato da all' ). I dati sui due CP_1 documenti, pertanto, risultano identici, eccezion fatta per il nome proprio del destinatario. Per stessa ammissione dell'attore, l'indirizzo indicato nei due atti corrisponde alla propria residenza e nessun abitava presso via del Rialto 48, di talché risulta inverosimile che la raccomandata fosse Persona_1 stata inviata a persona effettivamente diversa dall'appellato presso lo stesso indirizzo di residenza di quest'ultimo. Alla luce di queste premesse l'errore del nome proprio nel duplicato CAD, sebbene imputabile ad una negligenza di , non ha pregiudicato il perfezionamento del CP_1 procedimento notificatorio nei confronti dell'appellato e, conseguentemente, non può avergli prodotto alcuna lesione.
Anche sposando l'opposta tesi, in verità, il risultato pratico non subisce alcun mutamento significativo.
L'assenza di impugnazione per querela di falso dell'attestazione di immissione in cassetta dell'avviso, infatti, comporta l'impossibilità di dubitare dell'avvenuto deposito in data 28.07.2015 del plico presso l'indirizzo corretto e nei confronti del destinatario correttamente identificato. Ma vi è di più, la totale assenza del nesso di causalità tra perfezionamento della notificazione e qualsivoglia danno risarcibile risulta inoltre dalla sentenza della Commissione Tributaria, trattandosi di una pronuncia che evidentemente contiene statuizioni di merito e non di mero rito. Si legge infatti “La Commissione, presa visione degli atti e dei documenti prodotti, verificato che l'avviso di accertamento è stato notificato tramite raccomandata il
27.07.2015 nel rispetto della legge n. 890/1982; che non è stato recapitato per assenza del destinatario, che per questo è stata inviata la CAD e che il plico è stato restituito all'Agenzia delle Entrate dopo la compiuta giacenza;
che è stato accertato che il ricorrente partecipava, quale socio, al 50% in una società di persone determinando così l'impossibilità per lo stesso di beneficiare del cosiddetto regime dei minimi, così come disciplinato dall'art. 1 c. 96-117 della legge
24.12.2017 n. 244. La Commissione respinge il ricorso e condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 5.000”. Diversamente da quanto sostenuto dal la Commissione CP_3 tributaria non ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivamente proposto, ma ha rigettato nel merito l'impugnazione, accertando l'erroneità della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno di imposta oggetto dell'avviso, avendo il beneficiato del regime dei minimi senza averne i CP_3 requisiti, in quanto socio di società di persone. Nessuna rilevanza ricopre la circostanza allegata dall'appellato secondo cui vi sarebbero diverse ed opposte interpretazioni dei giudici tributari sulla posizione contributiva del socio accomandante poiché la sede corretta per lo spiegamento di tali argomentazioni difensive sarebbe stato senz'altro il giudizio di appello dinnanzi alla Commissione
Tributaria regionale, mai proposto, e non il presente giudizio civile. Ciò posto, va esclusa la responsabilità di per l'assenza di una condotta lesiva ad essa CP_1 ascrivibile e per il difetto del nesso di causalità tra condotta delle e danno evento lamentato CP_1 dall'appellato, di talché il terzo motivo, inerente la prova e la quantificazione del danno risarcibile, rimane assorbito. In ragione della fondatezza dell'impugnazione e della riforma integrale della sentenza del Tribunale di Siena, va accolto il quarto motivo di appello, con cui ha contestato Controparte_1 la correttezza della condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. , atteso che le difese dell'ente si sono rivelate in alcun modo temerarie ma anzi pienamente fondate, difettando pertanto i presupposti dell'abuso del diritto giustificativi della condanna per responsabilità aggravata.
3. La restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza impugnata
Fin dall'atto di citazione in appello, ha concluso chiedendo la ripetizione di quanto CP_1 versato a in virtù della sentenza di primo grado, quantificando l'importo in € CP_3
26.730,94. È ormai pacifico in giurisprudenza che “la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, se l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione…” (si cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
24896 del 21/08/2023). Nel caso di specie, la parte appellante, pur avendo allegato il quantum corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, nulla ha prodotto a dimostrazione del versamento. D'altro canto, tuttavia, la parte appellata nulla ha eccepito rispetto alla domanda restitutoria. Mancando la specifica contestazione dell'avvenuto pagamento, esso deve considerarsi pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c. nell'ammontare indicato da , con conseguente CP_1 condanna di alla restituzione di quanto versato dall'appellante in forza della sentenza CP_3 riformata, nella somma complessiva di € 26.730,94 oltre interessi dalla data del pagamento al saldo.
4. Le spese di lite
La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n.
9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez.
L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza
n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Nel caso di specie, le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellato- il quale all'esito del giudizio ha visto integralmente rigettata la propria domanda risarcitoria- nella misura liquidata in dispositivo ex DM 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del disputatum
(ricompreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), considerato un impegno difensivo prestato
(medio), con esclusione per il presente grado della fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1
n. 741/2021 del Tribunale di Siena , ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così dispone:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara nulla dovuto da a titolo di risarcimento del danno in favore di;
Controparte_1 CP_3
2) revoca la condanna ex art. 96 c.p.c pronunciata nella sentenza impugnata nei confronti di
[...]
; CP_1
3) condanna a restituire a la somma ricevuta in esecuzione CP_3 Controparte_1 della sentenza di primo grado riformata, pari a € 26.730,94 oltre interessi dalla data del pagamento al saldo;
4) condanna a rifondere a le spese di lite di entrambi i giudizi, CP_3 Controparte_1 che si liquidano per il primo grado in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA e per il secondo grado in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.