TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4050 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, in persona del giudice, dott.ssa
Paola Caserta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta, in grado di appello, al n. rg. 12677/2021, avente ad oggetto: appello a sentenza di giudice di pace, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via G. Santacroce n. 79, presso lo studio dell'Avv. Valentina Rutigliano
(c.f. ), che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
C.F._2
Appellante
E
(c.f. ); Controparte_1 CodiceFiscale_3
Appellata- contumace
NONCHE'
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Caivano (Na) alla via Braucci n° 23, nonché in
Caserta Corso Trieste n. 98, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Esposito (C.F.:
), che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
C.F._4
Appellata e Appellante incidentale
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi il Giudice di Pace di Afragola gli odierni appellati per ottenere il risarcimento delle lesioni riportate nel sinistro avvenuto il 9.05.2016, alle ore 11.45 circa, in Cardito (NA) alla Via G. Amendola allorquando, mentre era intenta a scendere dal marciapiede per attraversare la detta via, veniva investita dall'auto Kia
Sorento trg. EH179DD, di proprietà di ed assicurata con la Controparte_1 CP_2
[...]
Si costituiva la compagnia assicurativa eccependo l'improcedibilità, l'inammissibilità
e comunque l'infondatezza della domanda, mentre rimaneva Controparte_1 contumace.
Pag. 1 di 4
Con sentenza n. 2378/2021, il giudice di pace accoglieva parzialmente la domanda proposta da , dichiarando il concorso di responsabilità delle parti Parte_1 nella misura del 50% nella produzione del sinistro de quo.
3. Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 deducendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di
Pace, giacché dalla prova testimoniale assunta risultava provata la dinamica del sinistro come descritta nell'atto di citazione e con essa l'esclusiva responsabilità di
. Controparte_1
Si è costituita la la quale ha proposto appello incidentale Controparte_2 riproponendo l'eccezione di improponibilità ed improcedibilità della domanda risarcitoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 148 e 145 c.p.c. già formulata in primo grado e sulla quale il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi;
nel merito, ha dedotto l'infondatezza dei motivi dell'appello principale.
Non si è costituita sebbene regolarmente citata, per cui ne va Controparte_1 dichiarata la contumacia.
4. Orbene, l'appello incidentale è fondato e va pertanto accolto, con conseguente rigetto dell'appello principale.
Seguendo la ragione più liquida nella decisione, si osserva che la domanda risarcitoria proposta in primo grado andava rigettata in quanto la domanda proposta dall'attrice in primo grado risultava improcedibile ai sensi dell'art. 145 del codice delle assicurazioni private.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “l'art. 145 cod. assicurazioni
— come anche affermato dal Giudice delle leggi (Corte cost., sent. 3 maggio 2012, n. 111) —
"ha un chiaro intento deflattivo", essendone evidente la finalità "di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari", intento il cui raggiungimento, tuttavia, "non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni" per la proposizione della domanda risarcitoria, "ma — soprattutto — al procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa" Cass. Sez. 3, sent. 25 gennaio 2018, n. 1829).
Affinché "la procedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'«offerta congrua»", ciò che richiede sia "un presupposto formale", ovvero "la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di
«accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta»", sia "un requisito sostanziale", e ciò in quanto "la collaborazione tra danneggiato e assicuratore Parte_2
Pag. 2 di 4
nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.)" Cass. Sez. 3, sent. n. 1829 del 2018, cit.).
Dai suindicati principi si può, quindi, dedurre che “Viene meno, dunque, a tale dovere di collaborazione — subendone, come conseguenza, l'improponibilità della domanda risarcitoria
— il danneggiato che "si è sottratto all'ispezione" del mezzo, "attività utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria" Cass.
Civ., sez. VI, ordinanza 20 gennaio 2022, n. 1756.
Nel caso di specie, non è oggetto di contestazione che, a fronte della richiesta effettuata dalla compagnia assicurativa, non si sia sottoposta alla Parte_1 visita medico-legale cui era stata invitata dal medico incaricato dalla compagnia violando, per tal verso, i principi giurisprudenziali sopracitati sicché la domanda andava dichiarata improcedibile non essendo stata rispettata la procedura di cui all'art. 145 del codice delle assicurazioni.
A ciò si aggiunga che la lettera di messa in mora relativa al sinistro in oggetto del
19/5/2016, inviata alla in data 26/05/2016 e dalla stessa ricevuta il Controparte_2
31/5/2016, è stata formulata in violazione degli artt. 145, 148 del codice delle assicurazioni. La stessa risulta incompleta in quanto non riporta il reddito e l'occupazione della danneggiata, né se abbia goduto o meno di trattamento economico previdenziale, durante il periodo di infermità. Reca, invece, espresso richiamo alla documentazione medica allegata, tra cui il certificato di compiuta guarigione di . Ma è palese che detto certificato non può essere Parte_1 stato trasmesso alla Compagnia convenuta in allegato alla lettera di messa in mora, in quanto è stato rilasciato in data successiva a quest'ultima, ovvero in data
15/9/2016.
In ragione di tanto, l'appello incidentale è fondato e pertanto, in riforma della sentenza n. 2378/2021 del Giudice di Pace di Afragola, va dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta in primo grado.
5. Le spese del primo grado e del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenuto conto del valore della causa, (determinato alla stregua del petitum) e dell'attività svolta, escludendo l'istruttoria per il presente grado.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del giudice dott.ssa Paola Caserta, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Parte_1
b) accoglie l'appello incidentale e, in riforma della sentenza n. 2378/2021 emessa dal
Giudice di Pace di Afragola, dichiara improponibile la domanda proposta da
Pag. 3 di 4
nei confronti di e;
Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
c) rigetta l'appello principale;
d) condanna al pagamento in favore di in persona Parte_1 Controparte_2 del legale rapp.te p.t., delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 1.265,00 per compenso, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15% sul compenso, Iva e Cpa come per legge;
e) condanna al pagamento in favore di in persona Parte_1 Controparte_2 del legale rapp.te p.t., delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 147,00 per spese, € 1.701,00 per compenso, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15% sul compenso, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Aversa il 19.11.2025
Il Giudice dott.ssa Paola Caserta
Pag. 4 di 4