Sentenza 19 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/09/2003, n. 13873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13873 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 13873/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE ERZ isarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sig ri R.G.N. 1777/00 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Rel. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE 27975 Cron. Consigliere Dott. Bruno DURANTE 3676 Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 13/03/03Consigliere Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FI OL, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MARCO POLO 43, presso 10 studio dell'avvocato STELIO SERRA, difesa dagli avvocati ERNESTO VELLA, FRANCESCA CONSIGLIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MA OL, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MICHELE ALI' con studio in 95124 CATANIA VIA CROCIFERI 60, giusta delega in atti;
2003 - controricorrente 660 avversO la sentenza n. 951/98 della Corte d'Appello di 1 CATANIA, emessa il 27/03/98 e depositata il 09/12/98 (R.G. 389/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/03 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Ernesto VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 6.10.1989 OL DO conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Catania NI AN ed il Comune di IP per ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni, che quan- tificava nella misura di cinquecento milioni di lire. A sostegno della domanda assumeva che aveva otte- concessione edilizia per la costruzione di due nuto villette su un terreno di sua proprietà e che, nell'eseguire i lavori, si era uniformata, mediante ar- retramento di tre metri delle fabbriche, alla delimita- zione della zona edificabile tracciata dal tecnico Co- munale NI AN, dopo che con i proprietari del lotti vicini erano sorti contrasti in proposito;
che, successivamente, ad altra proprietaria di un lotto li- mitrofo era stata autorizzata la costruzione senza 2 1'imposizione dell'arretramento che ella aveva dovuto osservare;
che la costruzione senza il rispetto dell'allineamento a lei imposto era stata resa possibi- le a seguito di interpretazione del tutto illegittima delle previsioni dello strumento urbanistico per detta zona, secondo la determinazione della Commissione edi- lizia comunale;
che ciò era avvenuto per il parere fa- vorevole espresso dallo stesso AN, il quale, nel fornire alla commissione il dato della diversa limita- zione della zona edificabile, aveva violato non solo le norme di buona amministrazione, ma anche le regole più elementari della tecnica urbanistica non comportandosi con la dovuta diligenza e prudenza. Nella contumacia del Comune di IP, il tribu- nale adito, all'esito di consulenza tecnica, rigettava la domanda e compensava le spese processuali. La impugnazione della soccombente era decisa con la sentenza in questa sede denunciata, con la quale la Corte d'appello di Catania confermava la decisione di primo grado e compensava le pese del grado. 5 I giudici di appello rilevavano, anzitutto, che la DO era titolare di un diritto soggettivo all'edificazione sul suo terreno secondo le previsioni del piano regolatore generale. Consideravano che il comportamento negligente del 3 и д AN aveva leso detto diritto e cagionato un danno alla ricorrente, impedendole di realizzare la costru- zione secondo le diverse modalità, che lo strumento ur- banistico consentiva. Ritenevano, tuttavia, che, poiché l'illecito si era realizzato il 10 dicembre 1982 a seguito dell'atto di delimitazione dell'area edificabile, l'azione aqui- liana, introdotta con la citazione del 6 ottobre 1989, era prescritta ai sensi dell'art. 2947 cod. civ., non essendo intervenuto nessun atto interruttivo prima del decorso del termine del quinquennio. Per la cassazione della sentenza ha proposto ri- illustrato anche da memoria, OL FI corso, ni, che affida la impugnazione a quattro mezzi di do- glianza. Resiste con controricorso NI AN. Non ha svolto difese il Comune di IP. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2947 e 2043 cod. civ. nonché l'omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia- la ricorrente critica la decisione del giudice di merito in ordine alla ritenuta fondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'azione 4 4 4 8 risarcitoria. Assume che la prescrizione quinquennale, pur a vo- lerne ipotizzare l'inizio della decorrenza dal momento in cui era stato emesso il provvedimento di determina- zione della zona edificabile, sarebbe stata interrotta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 cod. civ., dalla diffida da lei inviata in data 3.12.1984, conte- nente una esplicita riserva di richiesta di danni anche nei confronti personali di NI AN. Lamenta che erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto che la diffida fosse riferita soltanto all'immobile oggetto di altra concessione edilizia e che essa non contenesse alcun riferimento al c.d. asse- gno di linea relativo alla costruzione da lei realizza- ta. Precisa, altresì, che, pure a prescindere dagli evidenti legami logici e cronologici tra l'attività del AN ed il rilascio delle due concessioni edilizie, anche il dato testuale della diffida avrebbe dovuto in- durre il giudice di merito a ravvisarvi tutti gli ele- menti utili e necessari per ricavarne la manifestazio- ne della sua volontà di interrompere la prescrizione. Il motivo non può essere accolto. Secondo un principio del tutto pacifico nella giu- risprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cass., 5 4 4 8 n.10504/99; Cass., n. 9662/2001; Cass., n. 15067/2001), affinché un atto possa acquisire efficacia inter- ruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., esso deve contenere anche l'esplicitazione di una pretesa, vale a dire una in- timazione richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito, anche tramite il suo rap- presentante, di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora. valutazione dell'idoneità dell'atto La non si tratti degli atti previsti quando espressamente e specificamente dalla legge come ido- nei all'effetto interruttivo, come nei casi indicati nei primi due commi dell'art. 2943 cod. civ.- costi- tuisce apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici o da errori giuridici. Nel caso di specie l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito, circa il contenuto della diffida in data 3.12.1984 e circa l'inidoneità dell'atto a costi- tuire manifestazione inequivocabile della volontà della DO di far valere il suo diritto al risarcimento dei danni, risulta immune da vizi logici e giuridici. La Corte territoriale, infatti, ha precisato al ri- guardo che le molteplici lamentele espresse nell'atto dalla ricorrente sono tutte da riferire alla concessio- ne edilizia rilasciata all'altra proprietaria della di- versa area ed alla costruzione su di essa eseguita. Ha rilevato, altresì, che la riserva delle azioni giudiziali -in sede civile, penale о amministrativa- riguardava "evidentemente" le doglianze esposte in or- dine alla costruzione della proprietaria dell'altro lotto. Ha precisato, infine, che mancava la "sia pur mini- ma intenzione o richiesta relativa alla pretesa risar- citoria di poi fatta valere ...contro il AN per il danno subito in conseguenza dell'assegno di linea 16.12.1982". In virtù dell'iter argomentativo esposto, risulta ben chiara la valutazione del giudice di merito nel senso che l'atto di diffida era diretto soltanto ad ottenere che la costruzione della vicina fosse realiz- zata secondo le medesime modalità, cui essa ricorrente in precedenza era stata obbligata a conformarsi, sicché non è affatto illogica l'interpretazione della Corte . territoriale secondo cui la minaccia di azioni giudi- ziali deve intendersi formulata non in rapporto al dan- 7 u z no cagionato alla stessa ricorrente dall'atto pregres- SO, ma in relazione al diverso pregiudizio che le sa- rebbe derivato qualora la realizzazione della costru- zione altrui fosse stata resa possibile da concessione edilizia illegittima, in quanto non rispettosa degli stessi limiti a lei imposti. Con il secondo motivo -deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 2043 cod. civ. nonché l'omessa, insufficiente e contraddit- toria motivazione su un punto decisivo della controver- sia la ricorrente denuncia che erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto che il denunciato illecito si era consumato in via istantanea al momento dell'emissione del provvedimento del c.d. assegno di linea. Assume che la condotta illecita del AN non si sarebbe esaurita alla data dell'adozione del provvedi- mento in suo danno, ma, iniziata in tale momento, si sarebbe protratta sino al 26.1.1985, quando il tecnico confermava per la confinante la delimitazione della zo- na edificabile di proprietà della stessa secondo moda- più vantaggiose di quelle in precedenza dettatelità per l'area fabbricabile di essa ricorrente. • Anche detta censura non è fondata. Il giudice di merito in proposito ha argomentato 8 4 4 8 che l'attività svolta successivamente dal AN con riferimento alla proprietà della confinante Scaccianoce non determinò alcun illecito aquiliano incidente di per sé nei confronti della ricorrente DO, ma servì solamente ad evidenziare ex post l'errore tecnico com- messo in danno di quest'ultima. In tale situazione, nella quale il provvedimento adottato nei confronti della ricorrente non venne impu- gnato innanzi al giudice amministrativo, l'illecito ad- debitato al AN esattamente è stato ritenuto a ca- rattere istantaneo, dato che la denunciata fattispecie, alla quale la ricorrente collega la compressione del suo diritto soggettivo, si è perfezionata e si è esau- rita con l'emissione del provvedimento di delimitazione dell'area edificabile, cui la destinataria ebbe a dare esecuzione. Con riferimento, poi, all'azione di responsabilità nei confronti del Comune di IP (per il quale il comportamento illecito viene dalla ricorrente ravvisato nel fatto del rilascio dell'altra concessione a favore della proprietaria del lotto limitrofo) ancora più evidente il carattere istantaneo del preteso illecito. Con il terzo motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia la violazione della norma di cui all'art. 2043 ed il vizio di motivazione sul punto in quanto il giu- и з dice d'appello avrebbe dovuto riconoscere la responsa- bilità del AN per avere agito con dolo о colpa grave. Con l'ultimo mezzo di doglianza la ricorrente dedu- ce la violazione della norma di cui all'art. 91 c.p.c. ! ed il vizio di motivazione per non avere il giudice di merito pronunciato condanna dei convenuti alle spese processuali. L'esame delle due censure resta assorbito per ef- fetto della prescrizione dell'azione. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassa- zione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 13 marzo 2003 Il Consigliere est. Il Presidente за сил и IL CANCELLIERE C1 innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 19 SET. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 10 и з