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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2351/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2351/2024, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Dalle Nogare Claudio (C.F. ) elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio in OG, Via Rubbini n. 2, PEC: giusta Email_1 procura in atti;
ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Santucci Sabrina (C.F. ) elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Rimini, Via Flaminia n. 183/B, PEC: giusta procura in atti;
Email_2 resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da precisazione congiunta delle conclusioni depositate il 5.12.2024, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte pagina 1 di 4 AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il SI. e la SI.ra hanno contratto matrimonio a OG Parte_1 Controparte_1 in data 16.05.2010, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 53, Parte II, Serie A, Anno
2010, e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 9.09.2024 il SI. ha promosso il presente giudizio affinché Parte_1 venisse pronunciata la separazione personale dalla resistente SI.ra alle condizioni ivi formulate, CP_1 esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e ha rassegnato le domande così come indicate in ricorso.
Si è costituita nel presente procedimento la resistente la SI.ra rappresentando l'intervenuto CP_1 accordo tra le parti con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.12.2024, che per un errore telematico, non è risultata nel PCT, come sottolineato alla prima udienza di comparizione dall'Avv. Santucci, che ha poi nuovamente provveduto al deposito della stessa in data 16.01.2025.
Con istanza congiunta depositata il 5.12.2024 le parti hanno infatti nuovamente rappresentato l'intervenuto accordo sulle condizioni della separazione e hanno precisato congiuntamente le loro conclusioni chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la pronuncia delle separazione e altresì per la rimessione della causa al Giudice Relatore per la fissazione alle parti di termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2° comma c.p.c. – con scadenza a data successiva a sei mesi – per permettere alle stesse di dichiarare di non volersi riconciliare e di richiedere la rimessione della causa al Collegio per la sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni congiunte già dedotte.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti del 16.01.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le loro conclusioni ed il Giudice Relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla separazione.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 12.09.2024, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n.
10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
pagina 2 di 4 L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale che dovrebbe contraddistinguere il matrimonio.
Il Collegio deve dunque pronunciare la separazione personale dei coniugi, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico, nonché sono esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“1) i coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto;
2) il SI. si impegna a versare alla sottoscrizione delle presenti condizioni di separazione la somma di euro Parte_1
15.000,00 alla SI.ra a definizione e pagamento del pregresso riconoscimento di debito per arredi e spese di CP_1 ristrutturazione sostenute dalla moglie;
3) il SI. sempre alla sottoscrizione delle presenti condizioni di separazione, si impegna a versare alla SI.ra Parte_1 la rata Tari pari ad euro 225,00 anticipata da quest'ultima, ma di spettanza del ricorrente;
CP_1
4) essendo le parti entrambe economicamente autosufficienti, nessun contributo al mantenimento sarà dovuto tra le parti;
5) spese legali compensate.”
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal SI. Parte_1
nei confronti della SI.ra , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
[...] Controparte_1
➢ Pronuncia la separazione personale fra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
5.08.1964 e , nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a OG in data Controparte_1
16.05.2010, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 53, Parte II, Serie A, Anno
2010, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente ritrascritte ed omologate, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Rimette il procedimento davanti al giudice relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio come da separata ordinanza;
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 16 Gennaio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
pagina 3 di 4 Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 4 di 4