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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/07/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
RGL n. 8995/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 11/07/2025 nella causa n. 8995/2024 RGL, promossa da:
c.f. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , quali EREDI
[...] C.F._2 Parte_3
, assistiti dall'avv. MICHELA BONALDI
[...]
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo – art. 445 bis c.p.c.
1. la IG.ra , in vita, ha proposto ricorso ex art. 445-bis Parte_3
c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per ottenere l'erogazione dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980;
2. il procedimento si è concluso con esito positivo quanto al riconoscimento dei presupposti sanitari in relazione alla prestazione richiesta, attribuita con decorrenza dal mese di novembre 2023;
3. gli odierni ricorrenti – già intervenuti nella qualità di eredi della IGnora
, deceduta in corso di procedimento ex art. 445-bis c.p.c. – Pt_3 hanno contestato le conclusioni della CTU affidata alla dr.ssa e Per_1 hanno introdotto il presente giudizio di opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. chiedendo l'accertamento del diritto al riconoscimento, mediante sentenza, dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 con decorrenza dalla data della domanda
1 RGL n. 8995/2024
amministrativa (luglio 2023) o da altra successiva purché anteriore a quella già riconosciuta in sede di procedimento di ATPO, e la condanna al pagamento dei ratei maturati;
4. parte convenuta si è costituita eccependo l'infondatezza in fatto e in CP_1 diritto dell'opposizione;
5. nella presente fase del giudizio è stato disposto nuovo accertamento medico legale con la nomina a CTU della dr.ssa ; Persona_2
6. a seguito del rinnovo degli accertamenti tecnici medico-legali, deve prendersi atto che la dr.ssa dopo ampio approfondimento, Per_2 ha confermato la valutazione espressa nella prima fase del procedimento per quanto alla sussistenza delle condizioni mediche previste dall'art. 1 L.
18/80. In ordine alla decorrenza del beneficio ha, invece, concluso come segue: “Tale riconoscimento si configura a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, ovvero dal luglio 2023, considerando la documentazione acquisita in atti e la gravità delle patologie riscontrate”;
7. il giudizio espresso dalla CTU dr.ssa non è stato oggetto di Per_2 osservazioni dalle parti: deve pertanto essere pronunciato l'accertamento della sussistenza, in capo ai ricorrenti, dei requisiti sanitari come sopra indicati;
8. quanto alla domanda di condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 maturati fino al decesso della dante causa, la stessa risulta inammissibile, in quanto estranea all'oggetto e alla funzione del giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.;
9. tale giudizio, infatti, ha natura esclusivamente accertativa ed è finalizzato alla verifica della sussistenza o meno del requisito sanitario oggetto della consulenza tecnica espletata nella fase di ATP, senza possibilità di estensione del petitum alla condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle somme correlate alla prestazione (che può eventualmente essere richiesta solo in un successivo giudizio ordinario di cognizione);
2 RGL n. 8995/2024
10. le spese del giudizio seguono la soccombenza;
per analoghe ragioni, le spese di entrambe le CTU espletate, liquidate con separati decreti, debbono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- accerta la sussistenza in capo alla IG.ra del Parte_3 requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa (26/07/2023);
- condanna l' alla rifusione ai ricorrenti delle spese del giudizio, CP_1 liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre rimborso spese generali 15%, CPA e
IVA come per legge, oltre € 43,00 per contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Michela Bonaldi;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese delle CTU CP_1 espletate nelle due fasi del giudizio, liquidate con separati decreti.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Samuel Boraso
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 11/07/2025 nella causa n. 8995/2024 RGL, promossa da:
c.f. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , quali EREDI
[...] C.F._2 Parte_3
, assistiti dall'avv. MICHELA BONALDI
[...]
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo – art. 445 bis c.p.c.
1. la IG.ra , in vita, ha proposto ricorso ex art. 445-bis Parte_3
c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per ottenere l'erogazione dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980;
2. il procedimento si è concluso con esito positivo quanto al riconoscimento dei presupposti sanitari in relazione alla prestazione richiesta, attribuita con decorrenza dal mese di novembre 2023;
3. gli odierni ricorrenti – già intervenuti nella qualità di eredi della IGnora
, deceduta in corso di procedimento ex art. 445-bis c.p.c. – Pt_3 hanno contestato le conclusioni della CTU affidata alla dr.ssa e Per_1 hanno introdotto il presente giudizio di opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. chiedendo l'accertamento del diritto al riconoscimento, mediante sentenza, dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 con decorrenza dalla data della domanda
1 RGL n. 8995/2024
amministrativa (luglio 2023) o da altra successiva purché anteriore a quella già riconosciuta in sede di procedimento di ATPO, e la condanna al pagamento dei ratei maturati;
4. parte convenuta si è costituita eccependo l'infondatezza in fatto e in CP_1 diritto dell'opposizione;
5. nella presente fase del giudizio è stato disposto nuovo accertamento medico legale con la nomina a CTU della dr.ssa ; Persona_2
6. a seguito del rinnovo degli accertamenti tecnici medico-legali, deve prendersi atto che la dr.ssa dopo ampio approfondimento, Per_2 ha confermato la valutazione espressa nella prima fase del procedimento per quanto alla sussistenza delle condizioni mediche previste dall'art. 1 L.
18/80. In ordine alla decorrenza del beneficio ha, invece, concluso come segue: “Tale riconoscimento si configura a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, ovvero dal luglio 2023, considerando la documentazione acquisita in atti e la gravità delle patologie riscontrate”;
7. il giudizio espresso dalla CTU dr.ssa non è stato oggetto di Per_2 osservazioni dalle parti: deve pertanto essere pronunciato l'accertamento della sussistenza, in capo ai ricorrenti, dei requisiti sanitari come sopra indicati;
8. quanto alla domanda di condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 maturati fino al decesso della dante causa, la stessa risulta inammissibile, in quanto estranea all'oggetto e alla funzione del giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.;
9. tale giudizio, infatti, ha natura esclusivamente accertativa ed è finalizzato alla verifica della sussistenza o meno del requisito sanitario oggetto della consulenza tecnica espletata nella fase di ATP, senza possibilità di estensione del petitum alla condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle somme correlate alla prestazione (che può eventualmente essere richiesta solo in un successivo giudizio ordinario di cognizione);
2 RGL n. 8995/2024
10. le spese del giudizio seguono la soccombenza;
per analoghe ragioni, le spese di entrambe le CTU espletate, liquidate con separati decreti, debbono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- accerta la sussistenza in capo alla IG.ra del Parte_3 requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa (26/07/2023);
- condanna l' alla rifusione ai ricorrenti delle spese del giudizio, CP_1 liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre rimborso spese generali 15%, CPA e
IVA come per legge, oltre € 43,00 per contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Michela Bonaldi;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese delle CTU CP_1 espletate nelle due fasi del giudizio, liquidate con separati decreti.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Samuel Boraso
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