Ordinanza cautelare 19 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 19/10/2023, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/10/2023
N. 00407/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00719/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 719 del 2023, proposto da
UR RN, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Noschese, Benedetta Montanari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Noschese in ES, via Spalto San Marco 1;
contro
Comune di Borgosatollo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in ES, viale della Stazione;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. n. 8639 del 07.07.2023, con cui il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Borgosatollo denegava al signor UR RN l'istanza volta ad ottenere il rilascio di permesso di costruire (cfr. doc. n. 1);
- di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Borgosatollo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, dalla prospettazione di parte, non è dato evincere la sussistenza di un danno grave e irreparabile che non viene argomentato in termini differenti dall’esigenza di conseguire, in via interinale, il bene della vita ad oggetto del ricorso;
ritenuto, pertanto, che non sono ravvisabili i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Seconda) respinge la domanda di sospensione dell’atto impugnato.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente, Estensore
Mauro Pedron, Consigliere
Luigi Rossetti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Bernardo Massari |
IL SEGRETARIO