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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/08/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1907/2024, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. CARLO SCOFONE, come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dagli avv.ti ALESSANDRO ARVIGO e MARIANO PROTTO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 11.7.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate: per parte opponente:
Si chiede che il Tribunale Ill.mo,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
Pagina nr. 1 − emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
− previo rigetto dell'eventuale istanza avversaria di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c.; in via preliminare di rito
− accerti l'incompetenza del Tribunale di Savona a pronunciare il decreto ingiuntivo opposto, attesa la competenza esclusiva del Tribunale di Genova sulla scorta delle disposizioni dell'art. 7 delle CGA di cui allo Schema Tipo 1.3 ex D.M. 31/2018;
− per l'effetto dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto, disponendone l'immediata revoca, con vittoria di spese e compensi professionali;
in via preliminare in denegata ipotesi di accertata competenza del Tribunale di Savona
− autorizzi la chiamata in giudizio, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., della società
in proprio ed in qualità di mandataria dell' Controparte_2 [...]
con Parte_2 Controparte_3 conseguente spostamento della prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; nel merito in via principale:
- accerti e dichiari che l'importo dei lavori eseguiti dall'ATI dev'essere imputato proporzionalmente alle due polizze per l'anticipazione prestate da e dall'altro Pt_1
Garante, con conseguente diritto della IA alla riduzione dell'importo garantito nella misura del 50% delle somme riconosciute all'ATI in forza del contratto d'appalto;
- accerti e dichiari per l'effetto che ha diritto alla restituzione della Parte_1 somma di € 105.073,56 ovvero della diversa somma pagata in eccesso rispetto all'effettiva consistenza dell'anticipazione residua che risulterà in corso di causa, condannando per l'effetto la alla restituzione dell'importo risultante;
CP_1 in ogni caso ed occorrendo in via riconvenzionale:
- accerti e dichiari che nulla deve alla Provincia in forza dei titoli di cui è Parte_1 causa;
- accerti e dichiari il diritto di di essere manlevata e tenuta indenne da Pt_1 da qualsiasi pagamento effettuato o da effettuarsi in forza Controparte_2 della polizza fideiussoria di cui è causa, pronunciando per l'effetto i necessari provvedimenti di condanna.
− con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.
Pagina nr. 2 Per parte opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in via principale, rigettare l'avversaria opposizione per i motivi dedotti in atti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 483/2024 del 22/7/2024; in via subordinata, comunque condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla , in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, la somma di € 89.463,92 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla richiesta escussione del 25/2/2022 o la diversa somma emergenda in corso di causa;
in ogni caso: vinte le spese di lite, ivi compresi i compensi di avvocato, oltre IVA e
CPA come per legge.
*********************************************
Pagina nr. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 483/2024, con il quale il Tribunale di Savona le aveva ingiunto di pagare in favore di l'importo di euro Controparte_1
89.463,92 oltre interessi e spese. ha esposto che: Parte_1
• La IA (in allora aveva emesso polizza Controparte_4 fideiussoria su richiesta della società appaltatrice e a Controparte_2 favore della stazione appaltante , a garanzia della restituzione Controparte_1 dell'anticipazione contrattuale erogata dall'ente nell'ambito dell'appalto di lavori per la riqualificazione di una strada a scorrimento veloce tra e Vado Ligure. CP_1
A valere sulla medesima posta contabile, un'altra compagnia assicurativa aveva emesso una ulteriore garanzia, relativa alla rata di anticipazione erogata due mesi prima rispetto a quella di . CP_4
• La aveva dichiarato la risoluzione del contratto di appalto, facendo valere CP_1
l'inadempimento della società appaltatrice, e conseguentemente aveva chiesto a l'escussione integrale della polizza fideiussoria, per recuperare la relativa Pt_1 quota di anticipazione;
• Tuttavia, l'ente unilateralmente aveva ritenuto di escutere soltanto la polizza rilasciata da imputando la quota parte dei lavori svolti dalla appaltatrice Pt_1
(come attestata dal DL) alla sola quota di anticipazione garantita dall'altra polizza;
• , pertanto, a seguito di richieste di chiarimenti alla , aveva Parte_1 CP_1 pagato in data 28.6.2024 l'importo di euro 280.554,08, dopo aver detratto la quota di competenza dei lavori eseguiti, ritenendo doversi imputare il recupero dell'anticipazione in via proporzionale rispetto alle due polizze esistenti;
Muovendo da tali premesse, la IA ha lamentato la illegittimità dell'ingiunzione, concessa per la differenza tra il valore dell'importo garantito e quanto in concreto versato, poiché:
• In via preliminare, il Tribunale adito dalla Provincia non era competente a pronunciare il decreto, considerato che l'art. 7 della polizza prevedeva testualmente
“in caso di controversia fra il Garante e la Stazione Appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.” Nel caso di specie, pertanto,
Pagina nr. 4 l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto essere individuata con quella della Sezione
Distrettuale dell'Avvocatura dello Stato, sita a Genova.
• La aveva indebitamente ridotto la garanzia sull'anticipazione CP_1 scomputando la quota dei lavori svolti solo in favore dell'altro garante. Infatti, le due polizze erano state rilasciate per la medesima ed unica anticipazione del 20%, in base all'art. 35 co. 18 del d.lgs. 50/2016. Pertanto, la compagnia aveva diritto ad una imputazione proporzionale della quota del 50% dell'importo dei lavori eseguiti, “dal momento che tanto quanto l'altro garante garantiscono al beneficiario la Pt_1 restituzione della stessa identica voce contabile”;
• Sotto altro profilo, la aveva omesso di rappresentare che l'ATI CP_1 appaltatrice aveva promosso un giudizio innanzi al Tribunale di Genova, per veder riconosciuto un importo a titolo di corrispettivo per i lavori svolti ben maggiore di quello determinato dalla . La CTU svolta in tale sede aveva accertato che CP_1 erano stati eseguiti lavori per un ammontare ampiamente superiore a quello affermato dall'ente.
• Pertanto, la compagnia aveva diritto a veder recuperata la propria quota di anticipazione per un importo oscillante tra euro 151.744,19 ed euro 194.537,475 con conseguente riduzione della potenziale escussione. Pertanto, non era Pt_1 debitrice nei confronti della , ma al contrario era creditrice, e pertanto CP_1 aveva il diritto di ripetere le somme erogate in eccesso.
Tutto ciò premesso, l'opponente ha chiesto: - in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della anche nell'ottica di svolgere in via Controparte_2 riconvenzionale domanda di manleva e di rimborso di quanto versato;
- sempre in via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, accertare che l'importo dei lavori eseguiti dall'ATI deve essere imputato proporzionalmente alle due polizze per l'anticipazione prestate da e da altro garante, con conseguente diritto della opponente alla Pt_1 riduzione dell'importo garantito nella misura del 50%; - per l'effetto, accertare che ha diritto alla restituzione della somma di euro 105.073,56 pagata in eccesso;
- Pt_1 in ogni caso, accertare che nulla deve alla Provincia di - Parte_1 CP_1 accertare il diritto di ad essere manlevata e tenuta indenne da Pt_1 Controparte_2 da qualsiasi pagamento effettuato o da effettuarsi in forza della polizza
[...] fideiussoria.
Pagina nr. 5 Si è costituita la , che alle avverse argomentazioni ha replicato: Controparte_1
• L'eccezione di incompetenza non era fondata. L'art. 7 della polizza fideiussoria, secondo cui il foro competente è da determinare ai sensi dell'art. 25 c.p.c., non poteva essere qualificata come clausola di deroga esclusiva della competenza. Il
Decreto Ministeriale sulla base del quale era stato impostato lo schema tipo del contratto di appalto non poteva individuare fori esclusivi in deroga alle norme primarie. Pertanto, l'art. 25 avrebbe dovuto trovare applicazione solo per le amministrazioni statali e difese dall'avvocatura distrettuale, quale non era la
Provincia;
• Quanto all'eccezione di recupero dell'anticipazione, non aveva diritto Pt_1 all'imputazione proporzionale della quota del 50% rispetto all'altro garante.
Innanzitutto, le anticipazioni erano diverse, derivanti da due distinte erogazioni e su basi giuridiche autonome. Inoltre, la polizza fideiussoria integrava una garanzia autonoma, in forza della quale l'opponente avrebbe dovuto pagare a semplice richiesta alla l'intera somma garantita, e non decurtarla in via Controparte_1 unilaterale, provvedendo a scomputare il 50% del valore dei lavori svolti. Solo una volta corrisposta l'intera somma, avrebbe pertanto potuto chiedere in Pt_1 ripetizione al cofideiussore, ma non al beneficiario, la somma di euro 89.463,92 unilateralmente detratta facendo valere il principio di pari copertura tra i diversi garanti.
• Relativamente all'asserito credito della , derivante dal sottostante rapporto CP_1 tra garantito e impresa appaltatrice, innanzitutto era la stessa opponente ad aver effettuato un pagamento di euro 280.554,08 a fronte dell'escussione della polizza, riconoscendosi debitrice in forza del contratto. Ed infatti, era tenuta al Pt_1 pagamento a prima richiesta, avendo la polizza natura indennitaria e reintegratoria dell'anticipazione. L'obbligazione del garante verso il garantito era del tutto autonoma rispetto a quella principale. L'eventuale azione di regresso avrebbe potuto essere esperita solo una volta effettuato l'integrale pagamento del dovuto.
Tanto premesso, l'opposta ha chiesto rigettare l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo.
A seguito di udienza fissata con decreto emesso ex art. 171 bis c.p.c., non è stata autorizzata la chiamata del terzo, richiesta dall'opponente, è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed è stata disposta la conversione del rito
Pagina nr. 6 da ordinario a semplificato. Le parti hanno depositato memorie ex art. 281 duodecies c.p.c. e la causa è stata rinviata per la discussione orale all'udienza dell'11 luglio 2025, ove è stata trattenuta in decisione.
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L'opposizione è infondata e non può essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Sull'eccezione di incompetenza territoriale
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente.
Al di là dell'invocato valore meramente regolamentare e secondario dello schema tipo previsto con DM 31/2018, deve considerarsi che le parti hanno trasposto la disposizione ivi prevista nell'ambito della polizza fideiussoria tra le medesime sottoscritta. Pertanto, ai sensi dell'art. 1372 c.c., essa ha forza di legge tra le parti e disciplina in via esclusiva i reciproci rapporti.
Tanto chiarito, la clausola convenzionale sulla competenza va conseguentemente letta ed interpretata proprio in base ai principi ermeneutici dettati in materia contrattuale. In particolare, ormai da tempo la giurisprudenza di legittimità, seguita dalla giurisprudenza di merito, ha chiarito che una clausola che deroghi la competenza prevista per legge ha effetto esclusivo e, come tale, esclude il ricorso ad altri fori competenti, soltanto se risulti una enunciazione espressa in tale senso, “che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21362 del 06/10/2020;
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1838 del 25/01/2018).
Nello specifico, più volte è stato ritenuto insufficiente a determinare l'esclusività della competenza convenzionalmente determinata l'utilizzo generico di formule quali “ogni e qualsiasi controversia tra le parti sarà devoluta” ad un determinato foro, e ancora di recente la Suprema Corte ha ribadito che “La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità,
Pagina nr. 7 in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti”. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33203 del
18/12/2024)
Sulla scorta di tali principi, la clausola contenuta nella polizza fideiussoria ed inserita all'art. 7 non può essere in alcun modo interpretata come esclusiva. Essa, intitolata
“Foro competente” si limita a stabilire che “in caso di controversia fra il Garante e la
Stazione appaltante, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ”.
Dunque, sotto un primo e dirimente profilo, la formulazione non riporta alcun riferimento all'esclusività della deroga né esprime in modo univoco la volontà delle parti di escludere inequivocabilmente la competenza ordinaria degli altri fori.
Inoltre, la clausola ha contenuto estremamente generico e fa un mero richiamo all'art. 25 cod. proc. civ., che tuttavia, come noto, si riferisce unicamente alle amministrazioni statali la cui difesa è assunta dall'avvocatura dello Stato.
La strutturazione della clausola non consente pertanto di ritenere che, nel caso in cui la stazione appaltante non abbia le caratteristiche previste dall'art. 25 c.p.c., la volontà
(non enunciata) dei contraenti fosse quella di devolvere la controversia in via esclusiva al foro così determinato, con esclusione degli altri fori competenti in via concorrente.
Alla luce di tali considerazioni l'eccezione di incompetenza si ritiene infondata, poiché la Provincia ha adito il foro territorialmente competente in base alle regole ordinarie dettate dal codice di procedura civile e tale competenza non può ritenersi esclusa per effetto della clausola contenuta nella polizza fideiussoria, per come formulata e sottoscritta tra le parti.
Sulla legittimità del criterio di recupero dell'anticipazione adottato dalla CP_1
Superata l'eccezione preliminare, nel merito occorre muovere dalle non contestate circostanze che:
- ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, in allora vigente, la CP_1 ha anticipato in favore dell'appaltatrice un importo pari al 20% del prezzo dell'appalto.
In particolare, ha erogato una prima anticipazione pari al 10% con atto dirigenziale n.
660 del 3.5.2021, per l'importo compresa IVA di € 450.971,99 ed una seconda anticipazione una seconda anticipazione pari al 10% con atto dirigenziale n. 1099 del
26.7.2021 (doc. 11), per l'importo compreso IVA di € 450.971,99;
Pagina nr.
8 - come richiesto dalla legge, a garanzia dell'anticipazione complessivamente pari al
20% è stata rilasciata dalla appaltatrice (contraente) una garanzia di corrispondente importo mediante la sottoscrizione di due polizze fideiussorie: la prima, rilasciata da per l'importo pari al 10% di € 369.686,13 (polizza n. Parte_3 serie IJ200330 acquisita al protocollo della Provincia al n. 21823 del 29/04/2021), la seconda rilasciata da , per l'importo pari all'ulteriore 10%, Controparte_4 di € 370.018,00 (polizza n. 03994491000501 acquisita al protocollo della Provincia n.
33681 del 15.7.2021).
Muovendo da tali dati, è pacifico ed affermato da entrambe le parti che le due compagnie rivestano la qualità di cofideiussori, e siano stati chiamati a garantire, ciascuno per la porzione e nel limite del 10%, l'anticipazione unica pari al 20% dovuta per legge. Ne discende necessariamente che il debito di entrambi i garanti nei confronti della stazione appaltante è solidale, poiché essi sono obbligati a garantire la medesima prestazione in quota, per la stessa ragione (eadem ratio).
Ne discende che, ai sensi dell'art. 1292 c.c., ciascuno dei garanti è tenuto a rispondere integralmente del debito nei confronti della stazione appaltante, ovviamente nei limiti dell'importo garantito, a prescindere poi dalla ripartizione interna tra cofideiussori, che interessa unicamente i rapporti tra condebitori solidali, ma non la stazione appaltante.
Pertanto, la pretesa della Provincia di escutere l'intera garanzia prestata da
[...]
è legittima, posto che – secondo quanto attestato dal Direttore Lavori – le Parte_1 opere svolte dall'impresa appaltatrice al momento della risoluzione del contratto sono di ammontare inferiore al 10%, per cui la stazione appaltante ben può agire, nei confronti del condebitore solidale meglio ritenuto, per il recupero della differenza rispetto all'anticipazione prestata, ovviamente nel limite dell'importo garantito da ciascuno, ferma poi restando l'eventuale ripartizione interna tra condebitori solidali che non può essere opposta alla creditrice stazione appaltante.
Corrispettivamente, non trova giustificazione sotto il profilo giuridico, la decisione di di sottrarre dal 10% garantito e dovuto a prima richiesta al Parte_1 garantito, in base alla polizza fideiussoria, l'ammontare corrispondente al 50% dei lavori svolti, considerato che – si ribadisce – l'eventuale riparametrazione del dovuto può essere fatta valere nei soli confronti del condebitore solidale e non del creditore, che ha diritto di agire per l'intero (sempre nei limiti dell'importo garantito) verso ciascuno dei cofideiussori.
Pagina nr. 9 Pertanto, sotto tale profilo, il decreto ingiuntivo con il quale la ha richiesto CP_1 proprio la somma unilateralmente detratta da e pari al 50% dell'ammontare dei Pt_1 lavori deve essere confermato.
Sul computo nel merito dell'ammontare dei lavori svolti dall'appaltatrice e sul conseguente diritto di di agire in ripetizione. Pt_1
Sotto altro profilo, in via riconvenzionale, la compagnia ha opposto ancora che l'ammontare dei lavori svolti dalla appaltatrice sarebbe superiore rispetto a quello ritenuto dalla , come in concreto riscontrato dal CTU, nell'ambito del giudizio CP_1 pendente innanzi al Tribunale di Genova e promosso da Controparte_2
Pertanto, la non sarebbe creditrice nei confronti della IA, ma CP_1 debitrice, in quanto avrebbe escusso una garanzia invece non dovuta.
Al riguardo, occorre rilevare che la polizza fideiussoria all'art. 4 prevede testualmente che “Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente – recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice
e della somma dovuta a tale titolo. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.
Il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso la stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal
Contraente o dal Garante”.
Esaminando il dettato contrattuale, interpretato non solo letteralmente, ma anche teleologicamente tenendo conto della funzione sistematica assunta per volontà del legislatore dalla fideiussione a garanzia dell'anticipazione erogata dalla Stazione appaltante, si ritiene che le parti abbiano voluto sottoscrivere un contratto autonomo di garanzia, avente scopo indennitario e reintegratorio.
Ed infatti, innanzitutto il contratto contiene la clausola che impone il pagamento entro un determinato e stringente termine dal ricevimento della “semplice richiesta scritta della Stazione appaltante”, specificando, sotto altro profilo, che resta ferma l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate fossero
Pagina nr. 10 risultate parzialmente non dovute dal contraente o dal garante. Già questo primo dato letterale induce a ritenere che le parti abbiano voluto sganciare l'escussione della garanzia rispetto alla obbligazione principale, assicurando al garantito l'escussione immediata, dietro richiesta, e subordinando le contestazioni relative al merito del rapporto principale all'avvenuto preventivo pagamento.
A conferma di tale impostazione, rileva altresì che la medesima clausola prevede l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.
Inoltre, va tenuto in debito conto che la polizza fideiussoria è esplicitamente redatta secondo lo schema tipo previsto dal DM 31/2018, secondo quanto in allora previsto dal
Codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
È del tutto evidente, come già argomentato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che il legislatore avesse inteso prescrivere l'adozione di garanzie che consentissero alle stazioni appaltanti di escutere rapidamente le somme garantite, senza ulteriori accertamenti, a tutela dell'interesse pubblico.
Tra essi, deve essere ricompresa la fideiussione a garanzia della anticipazione erogata dall'ente pubblico appaltante, pensata proprio al fine di consentire alla stazione appaltante di rientrare velocemente delle somme erogate, con procedura semplificata, in modo da garantire un equilibrio tra le parti coinvolte e limitare le possibilità di contestazioni strumentali da parte delle compagnie assicurative.
La volontà del legislatore è chiaramente quella di consentire alla stazione appaltante di ottenere il pagamento delle somme garantite in tempi brevi e senza dover dimostrare la parte residua dell'anticipazione da recuperare (individuata mediante unilaterale delibera).
Tale interpretazione si pone in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (sentenza n. 3947/2010), che attribuisce alla clausola “a prima richiesta” il ruolo di elemento sufficiente per l'autonomia del contratto, indipendentemente dalla presenza di ulteriori clausole.
Dalla qualificazione proposta, come noto, discende che il garante non ha il diritto di opporre alla stazione appaltante le eccezioni derivanti dal rapporto di merito, che non siano cartolari o derivanti dal dolo del garantito, ipotesi entrambe non ricorrenti nel caso di specie. Pertanto, la domanda riconvenzionale proposta in questa sede deve essere dichiarata inammissibile.
Pagina nr. 11 Pare in ogni caso opportuno aggiungere che, anche a voler diversamente opinare, come parte della più recente giurisprudenza di legittimità, che l'inserimento della clausola “a prima richiesta” non sia sufficiente a qualificare il contratto come autonomo di garanzia, ciò non toglie che nel caso di specie la formulazione negoziale riveste quantomeno e inequivocamente le caratteristiche della fideiussione “solve et repete”.
Ed infatti, obbliga il garante dapprima a corrispondere le somme garantite, a semplice richiesta ed entro un determinato e prefissato termine, salvo poi solo successivamente
(quindi una volta assolto all'obbligo di pagamento) esercitare il diritto di agire in ripetizione verso la stazione appaltante qualora le somme pagate risultassero non dovute.
A differenza del contratto autonomo di garanzia, nel quale l'autonomia di carattere sostanziale separa il contratto di garanzia dal contratto base, tanto da non consentire al garante di far valere le questioni relative al rapporto principale in ogni momento, nella fattispecie in esame, invece, l'obbligazione fideiussoria resta accessoria rispetto a quella principale per cui il garante può sì opporre al creditore le eccezioni derivanti dalla stessa, ma solo in un momento successivo all'avvenuto pagamento, al fine di agire per l'appunto in ripetizione.
Orbene, nel caso concreto, è pacifico che abbia assolto integralmente alla Parte_1 propria obbligazione di pagamento solo in corso di causa, all'esito del provvedimento del giudice di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
È altresì non contestato che tra le parti del rapporto principale sia in essere un contenzioso pendente innanzi al Tribunale di Genova, avente ad oggetto proprio la quantificazione delle opere svolte dall'appaltatrice e conseguentemente del proporzionale diritto della appaltatrice di ottenere un corrispettivo maggiore di quello riconosciuto.
Dalle considerazioni esposte discende dunque in ogni caso l'inammissibilità nel presente giudizio della domanda di ripetizione sollevata da sulla Parte_1 base di eccezioni relative al rapporto principale.
Ed infatti:
- In primo luogo, a livello sostanziale, l'azione promossa è una opposizione a decreto ingiuntivo, fondata proprio sul presupposto del mancato pagamento da parte del Garante dell'obbligazione dovuta a semplice richiesta. Nel momento del promovimento
Pagina nr. 12 dell'azione, al quale necessariamente ancorare la proponibilità e l'ammissibilità della domanda, mancava lo stesso presupposto fondante la domanda di ripetizione, costituito dal pregresso pagamento integrale dell'obbligazione dovuta. Ed infatti, in tale fase, neppure è stata autorizzata la chiamata del terzo poiché la Controparte_2 domanda monitoria era diretta unicamente a definire in tempi rapidi il rapporto tra garante e garantito, a prescindere da quello tra quest'ultimo e il contraente, oggetto di autonomo e separato giudizio tuttora pendente.
La circostanza che, dopo il provvedimento del giudice, la compagnia abbia pagato costituisce un mero fatto storico che non può andare giuridicamente a sanare ex post l'inammissibilità di una domanda che, al momento della proposizione del giudizio, non poteva essere formulata;
- a livello processuale, poi, è stata esclusa, da un lato, la facoltà di disporre la riunione tra la presente causa e quella anteriore e in fase istruttoria pendente innanzi al Tribunale di Genova, considerato che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere funzionalmente decisa dallo stesso giudice che ha emesso l'ingiunzione di pagamento e non può pertanto per sua natura essere “trasferita” innanzi ad altro giudice, pur se preventivamente adito;
- è stato altresì ritenuto di non procedersi alla sospensione del giudizio, in attesa della decisione assunta dal Tribunale di Genova, ex art. 295 c.p.c. mancando tra le cause il rapporto di pregiudizialità richiesto dalla legge. Innanzitutto, in quanto quel giudizio rileva nel presente soltanto al fine di decidere la domanda di ripetizione avanzata dalla garante e ritenuta inammissibile per le ragioni appena esposte. Inoltre, considerato che esso pende tra soggetti diversi dalle parti di questo processo e pertanto non è idoneo a produrre effetti di giudicato nel presente.
Invece, la sospensione finirebbe per frustrare la funzione propria della garanzia a prima richiesta, in quanto andrebbe a subordinare la statuizione definitiva sul pagamento della fideiussione escussa rispetto alla regolamentazione del rapporto nel merito tra stazione appaltante e appaltatrice, dal quale invece essa è stata sganciata per volontà del legislatore e delle parti del contratto.
Alla luce di tutte le ragioni esposte, l'opposizione non può essere accolta, la domanda riconvenzionale dell'opponente deve essere dichiarata inammissibile e il decreto ingiuntivo n. 483/2024 va integralmente confermato.
Sulle spese processuali
Pagina nr. 13 Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vengono poste a carico di parte attrice opponente, liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le fasi di esame, introduttiva, decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 483/2024, emesso dal
Tribunale di Savona in data 22.7.2024 e per l'effetto;
2) Conferma il decreto e lo dichiara definitivamente esecutivo;
3) Dichiara l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dall'opponente;
4) Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 CP_1 spese processuali che liquida in € 8.433,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 21/08/2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1907/2024, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. CARLO SCOFONE, come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dagli avv.ti ALESSANDRO ARVIGO e MARIANO PROTTO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 11.7.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate: per parte opponente:
Si chiede che il Tribunale Ill.mo,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
Pagina nr. 1 − emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
− previo rigetto dell'eventuale istanza avversaria di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c.; in via preliminare di rito
− accerti l'incompetenza del Tribunale di Savona a pronunciare il decreto ingiuntivo opposto, attesa la competenza esclusiva del Tribunale di Genova sulla scorta delle disposizioni dell'art. 7 delle CGA di cui allo Schema Tipo 1.3 ex D.M. 31/2018;
− per l'effetto dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto, disponendone l'immediata revoca, con vittoria di spese e compensi professionali;
in via preliminare in denegata ipotesi di accertata competenza del Tribunale di Savona
− autorizzi la chiamata in giudizio, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., della società
in proprio ed in qualità di mandataria dell' Controparte_2 [...]
con Parte_2 Controparte_3 conseguente spostamento della prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; nel merito in via principale:
- accerti e dichiari che l'importo dei lavori eseguiti dall'ATI dev'essere imputato proporzionalmente alle due polizze per l'anticipazione prestate da e dall'altro Pt_1
Garante, con conseguente diritto della IA alla riduzione dell'importo garantito nella misura del 50% delle somme riconosciute all'ATI in forza del contratto d'appalto;
- accerti e dichiari per l'effetto che ha diritto alla restituzione della Parte_1 somma di € 105.073,56 ovvero della diversa somma pagata in eccesso rispetto all'effettiva consistenza dell'anticipazione residua che risulterà in corso di causa, condannando per l'effetto la alla restituzione dell'importo risultante;
CP_1 in ogni caso ed occorrendo in via riconvenzionale:
- accerti e dichiari che nulla deve alla Provincia in forza dei titoli di cui è Parte_1 causa;
- accerti e dichiari il diritto di di essere manlevata e tenuta indenne da Pt_1 da qualsiasi pagamento effettuato o da effettuarsi in forza Controparte_2 della polizza fideiussoria di cui è causa, pronunciando per l'effetto i necessari provvedimenti di condanna.
− con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.
Pagina nr. 2 Per parte opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in via principale, rigettare l'avversaria opposizione per i motivi dedotti in atti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 483/2024 del 22/7/2024; in via subordinata, comunque condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla , in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, la somma di € 89.463,92 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla richiesta escussione del 25/2/2022 o la diversa somma emergenda in corso di causa;
in ogni caso: vinte le spese di lite, ivi compresi i compensi di avvocato, oltre IVA e
CPA come per legge.
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Pagina nr. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 483/2024, con il quale il Tribunale di Savona le aveva ingiunto di pagare in favore di l'importo di euro Controparte_1
89.463,92 oltre interessi e spese. ha esposto che: Parte_1
• La IA (in allora aveva emesso polizza Controparte_4 fideiussoria su richiesta della società appaltatrice e a Controparte_2 favore della stazione appaltante , a garanzia della restituzione Controparte_1 dell'anticipazione contrattuale erogata dall'ente nell'ambito dell'appalto di lavori per la riqualificazione di una strada a scorrimento veloce tra e Vado Ligure. CP_1
A valere sulla medesima posta contabile, un'altra compagnia assicurativa aveva emesso una ulteriore garanzia, relativa alla rata di anticipazione erogata due mesi prima rispetto a quella di . CP_4
• La aveva dichiarato la risoluzione del contratto di appalto, facendo valere CP_1
l'inadempimento della società appaltatrice, e conseguentemente aveva chiesto a l'escussione integrale della polizza fideiussoria, per recuperare la relativa Pt_1 quota di anticipazione;
• Tuttavia, l'ente unilateralmente aveva ritenuto di escutere soltanto la polizza rilasciata da imputando la quota parte dei lavori svolti dalla appaltatrice Pt_1
(come attestata dal DL) alla sola quota di anticipazione garantita dall'altra polizza;
• , pertanto, a seguito di richieste di chiarimenti alla , aveva Parte_1 CP_1 pagato in data 28.6.2024 l'importo di euro 280.554,08, dopo aver detratto la quota di competenza dei lavori eseguiti, ritenendo doversi imputare il recupero dell'anticipazione in via proporzionale rispetto alle due polizze esistenti;
Muovendo da tali premesse, la IA ha lamentato la illegittimità dell'ingiunzione, concessa per la differenza tra il valore dell'importo garantito e quanto in concreto versato, poiché:
• In via preliminare, il Tribunale adito dalla Provincia non era competente a pronunciare il decreto, considerato che l'art. 7 della polizza prevedeva testualmente
“in caso di controversia fra il Garante e la Stazione Appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.” Nel caso di specie, pertanto,
Pagina nr. 4 l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto essere individuata con quella della Sezione
Distrettuale dell'Avvocatura dello Stato, sita a Genova.
• La aveva indebitamente ridotto la garanzia sull'anticipazione CP_1 scomputando la quota dei lavori svolti solo in favore dell'altro garante. Infatti, le due polizze erano state rilasciate per la medesima ed unica anticipazione del 20%, in base all'art. 35 co. 18 del d.lgs. 50/2016. Pertanto, la compagnia aveva diritto ad una imputazione proporzionale della quota del 50% dell'importo dei lavori eseguiti, “dal momento che tanto quanto l'altro garante garantiscono al beneficiario la Pt_1 restituzione della stessa identica voce contabile”;
• Sotto altro profilo, la aveva omesso di rappresentare che l'ATI CP_1 appaltatrice aveva promosso un giudizio innanzi al Tribunale di Genova, per veder riconosciuto un importo a titolo di corrispettivo per i lavori svolti ben maggiore di quello determinato dalla . La CTU svolta in tale sede aveva accertato che CP_1 erano stati eseguiti lavori per un ammontare ampiamente superiore a quello affermato dall'ente.
• Pertanto, la compagnia aveva diritto a veder recuperata la propria quota di anticipazione per un importo oscillante tra euro 151.744,19 ed euro 194.537,475 con conseguente riduzione della potenziale escussione. Pertanto, non era Pt_1 debitrice nei confronti della , ma al contrario era creditrice, e pertanto CP_1 aveva il diritto di ripetere le somme erogate in eccesso.
Tutto ciò premesso, l'opponente ha chiesto: - in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della anche nell'ottica di svolgere in via Controparte_2 riconvenzionale domanda di manleva e di rimborso di quanto versato;
- sempre in via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, accertare che l'importo dei lavori eseguiti dall'ATI deve essere imputato proporzionalmente alle due polizze per l'anticipazione prestate da e da altro garante, con conseguente diritto della opponente alla Pt_1 riduzione dell'importo garantito nella misura del 50%; - per l'effetto, accertare che ha diritto alla restituzione della somma di euro 105.073,56 pagata in eccesso;
- Pt_1 in ogni caso, accertare che nulla deve alla Provincia di - Parte_1 CP_1 accertare il diritto di ad essere manlevata e tenuta indenne da Pt_1 Controparte_2 da qualsiasi pagamento effettuato o da effettuarsi in forza della polizza
[...] fideiussoria.
Pagina nr. 5 Si è costituita la , che alle avverse argomentazioni ha replicato: Controparte_1
• L'eccezione di incompetenza non era fondata. L'art. 7 della polizza fideiussoria, secondo cui il foro competente è da determinare ai sensi dell'art. 25 c.p.c., non poteva essere qualificata come clausola di deroga esclusiva della competenza. Il
Decreto Ministeriale sulla base del quale era stato impostato lo schema tipo del contratto di appalto non poteva individuare fori esclusivi in deroga alle norme primarie. Pertanto, l'art. 25 avrebbe dovuto trovare applicazione solo per le amministrazioni statali e difese dall'avvocatura distrettuale, quale non era la
Provincia;
• Quanto all'eccezione di recupero dell'anticipazione, non aveva diritto Pt_1 all'imputazione proporzionale della quota del 50% rispetto all'altro garante.
Innanzitutto, le anticipazioni erano diverse, derivanti da due distinte erogazioni e su basi giuridiche autonome. Inoltre, la polizza fideiussoria integrava una garanzia autonoma, in forza della quale l'opponente avrebbe dovuto pagare a semplice richiesta alla l'intera somma garantita, e non decurtarla in via Controparte_1 unilaterale, provvedendo a scomputare il 50% del valore dei lavori svolti. Solo una volta corrisposta l'intera somma, avrebbe pertanto potuto chiedere in Pt_1 ripetizione al cofideiussore, ma non al beneficiario, la somma di euro 89.463,92 unilateralmente detratta facendo valere il principio di pari copertura tra i diversi garanti.
• Relativamente all'asserito credito della , derivante dal sottostante rapporto CP_1 tra garantito e impresa appaltatrice, innanzitutto era la stessa opponente ad aver effettuato un pagamento di euro 280.554,08 a fronte dell'escussione della polizza, riconoscendosi debitrice in forza del contratto. Ed infatti, era tenuta al Pt_1 pagamento a prima richiesta, avendo la polizza natura indennitaria e reintegratoria dell'anticipazione. L'obbligazione del garante verso il garantito era del tutto autonoma rispetto a quella principale. L'eventuale azione di regresso avrebbe potuto essere esperita solo una volta effettuato l'integrale pagamento del dovuto.
Tanto premesso, l'opposta ha chiesto rigettare l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo.
A seguito di udienza fissata con decreto emesso ex art. 171 bis c.p.c., non è stata autorizzata la chiamata del terzo, richiesta dall'opponente, è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed è stata disposta la conversione del rito
Pagina nr. 6 da ordinario a semplificato. Le parti hanno depositato memorie ex art. 281 duodecies c.p.c. e la causa è stata rinviata per la discussione orale all'udienza dell'11 luglio 2025, ove è stata trattenuta in decisione.
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L'opposizione è infondata e non può essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Sull'eccezione di incompetenza territoriale
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente.
Al di là dell'invocato valore meramente regolamentare e secondario dello schema tipo previsto con DM 31/2018, deve considerarsi che le parti hanno trasposto la disposizione ivi prevista nell'ambito della polizza fideiussoria tra le medesime sottoscritta. Pertanto, ai sensi dell'art. 1372 c.c., essa ha forza di legge tra le parti e disciplina in via esclusiva i reciproci rapporti.
Tanto chiarito, la clausola convenzionale sulla competenza va conseguentemente letta ed interpretata proprio in base ai principi ermeneutici dettati in materia contrattuale. In particolare, ormai da tempo la giurisprudenza di legittimità, seguita dalla giurisprudenza di merito, ha chiarito che una clausola che deroghi la competenza prevista per legge ha effetto esclusivo e, come tale, esclude il ricorso ad altri fori competenti, soltanto se risulti una enunciazione espressa in tale senso, “che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21362 del 06/10/2020;
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1838 del 25/01/2018).
Nello specifico, più volte è stato ritenuto insufficiente a determinare l'esclusività della competenza convenzionalmente determinata l'utilizzo generico di formule quali “ogni e qualsiasi controversia tra le parti sarà devoluta” ad un determinato foro, e ancora di recente la Suprema Corte ha ribadito che “La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità,
Pagina nr. 7 in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti”. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33203 del
18/12/2024)
Sulla scorta di tali principi, la clausola contenuta nella polizza fideiussoria ed inserita all'art. 7 non può essere in alcun modo interpretata come esclusiva. Essa, intitolata
“Foro competente” si limita a stabilire che “in caso di controversia fra il Garante e la
Stazione appaltante, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ”.
Dunque, sotto un primo e dirimente profilo, la formulazione non riporta alcun riferimento all'esclusività della deroga né esprime in modo univoco la volontà delle parti di escludere inequivocabilmente la competenza ordinaria degli altri fori.
Inoltre, la clausola ha contenuto estremamente generico e fa un mero richiamo all'art. 25 cod. proc. civ., che tuttavia, come noto, si riferisce unicamente alle amministrazioni statali la cui difesa è assunta dall'avvocatura dello Stato.
La strutturazione della clausola non consente pertanto di ritenere che, nel caso in cui la stazione appaltante non abbia le caratteristiche previste dall'art. 25 c.p.c., la volontà
(non enunciata) dei contraenti fosse quella di devolvere la controversia in via esclusiva al foro così determinato, con esclusione degli altri fori competenti in via concorrente.
Alla luce di tali considerazioni l'eccezione di incompetenza si ritiene infondata, poiché la Provincia ha adito il foro territorialmente competente in base alle regole ordinarie dettate dal codice di procedura civile e tale competenza non può ritenersi esclusa per effetto della clausola contenuta nella polizza fideiussoria, per come formulata e sottoscritta tra le parti.
Sulla legittimità del criterio di recupero dell'anticipazione adottato dalla CP_1
Superata l'eccezione preliminare, nel merito occorre muovere dalle non contestate circostanze che:
- ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, in allora vigente, la CP_1 ha anticipato in favore dell'appaltatrice un importo pari al 20% del prezzo dell'appalto.
In particolare, ha erogato una prima anticipazione pari al 10% con atto dirigenziale n.
660 del 3.5.2021, per l'importo compresa IVA di € 450.971,99 ed una seconda anticipazione una seconda anticipazione pari al 10% con atto dirigenziale n. 1099 del
26.7.2021 (doc. 11), per l'importo compreso IVA di € 450.971,99;
Pagina nr.
8 - come richiesto dalla legge, a garanzia dell'anticipazione complessivamente pari al
20% è stata rilasciata dalla appaltatrice (contraente) una garanzia di corrispondente importo mediante la sottoscrizione di due polizze fideiussorie: la prima, rilasciata da per l'importo pari al 10% di € 369.686,13 (polizza n. Parte_3 serie IJ200330 acquisita al protocollo della Provincia al n. 21823 del 29/04/2021), la seconda rilasciata da , per l'importo pari all'ulteriore 10%, Controparte_4 di € 370.018,00 (polizza n. 03994491000501 acquisita al protocollo della Provincia n.
33681 del 15.7.2021).
Muovendo da tali dati, è pacifico ed affermato da entrambe le parti che le due compagnie rivestano la qualità di cofideiussori, e siano stati chiamati a garantire, ciascuno per la porzione e nel limite del 10%, l'anticipazione unica pari al 20% dovuta per legge. Ne discende necessariamente che il debito di entrambi i garanti nei confronti della stazione appaltante è solidale, poiché essi sono obbligati a garantire la medesima prestazione in quota, per la stessa ragione (eadem ratio).
Ne discende che, ai sensi dell'art. 1292 c.c., ciascuno dei garanti è tenuto a rispondere integralmente del debito nei confronti della stazione appaltante, ovviamente nei limiti dell'importo garantito, a prescindere poi dalla ripartizione interna tra cofideiussori, che interessa unicamente i rapporti tra condebitori solidali, ma non la stazione appaltante.
Pertanto, la pretesa della Provincia di escutere l'intera garanzia prestata da
[...]
è legittima, posto che – secondo quanto attestato dal Direttore Lavori – le Parte_1 opere svolte dall'impresa appaltatrice al momento della risoluzione del contratto sono di ammontare inferiore al 10%, per cui la stazione appaltante ben può agire, nei confronti del condebitore solidale meglio ritenuto, per il recupero della differenza rispetto all'anticipazione prestata, ovviamente nel limite dell'importo garantito da ciascuno, ferma poi restando l'eventuale ripartizione interna tra condebitori solidali che non può essere opposta alla creditrice stazione appaltante.
Corrispettivamente, non trova giustificazione sotto il profilo giuridico, la decisione di di sottrarre dal 10% garantito e dovuto a prima richiesta al Parte_1 garantito, in base alla polizza fideiussoria, l'ammontare corrispondente al 50% dei lavori svolti, considerato che – si ribadisce – l'eventuale riparametrazione del dovuto può essere fatta valere nei soli confronti del condebitore solidale e non del creditore, che ha diritto di agire per l'intero (sempre nei limiti dell'importo garantito) verso ciascuno dei cofideiussori.
Pagina nr. 9 Pertanto, sotto tale profilo, il decreto ingiuntivo con il quale la ha richiesto CP_1 proprio la somma unilateralmente detratta da e pari al 50% dell'ammontare dei Pt_1 lavori deve essere confermato.
Sul computo nel merito dell'ammontare dei lavori svolti dall'appaltatrice e sul conseguente diritto di di agire in ripetizione. Pt_1
Sotto altro profilo, in via riconvenzionale, la compagnia ha opposto ancora che l'ammontare dei lavori svolti dalla appaltatrice sarebbe superiore rispetto a quello ritenuto dalla , come in concreto riscontrato dal CTU, nell'ambito del giudizio CP_1 pendente innanzi al Tribunale di Genova e promosso da Controparte_2
Pertanto, la non sarebbe creditrice nei confronti della IA, ma CP_1 debitrice, in quanto avrebbe escusso una garanzia invece non dovuta.
Al riguardo, occorre rilevare che la polizza fideiussoria all'art. 4 prevede testualmente che “Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente – recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice
e della somma dovuta a tale titolo. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.
Il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso la stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal
Contraente o dal Garante”.
Esaminando il dettato contrattuale, interpretato non solo letteralmente, ma anche teleologicamente tenendo conto della funzione sistematica assunta per volontà del legislatore dalla fideiussione a garanzia dell'anticipazione erogata dalla Stazione appaltante, si ritiene che le parti abbiano voluto sottoscrivere un contratto autonomo di garanzia, avente scopo indennitario e reintegratorio.
Ed infatti, innanzitutto il contratto contiene la clausola che impone il pagamento entro un determinato e stringente termine dal ricevimento della “semplice richiesta scritta della Stazione appaltante”, specificando, sotto altro profilo, che resta ferma l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate fossero
Pagina nr. 10 risultate parzialmente non dovute dal contraente o dal garante. Già questo primo dato letterale induce a ritenere che le parti abbiano voluto sganciare l'escussione della garanzia rispetto alla obbligazione principale, assicurando al garantito l'escussione immediata, dietro richiesta, e subordinando le contestazioni relative al merito del rapporto principale all'avvenuto preventivo pagamento.
A conferma di tale impostazione, rileva altresì che la medesima clausola prevede l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.
Inoltre, va tenuto in debito conto che la polizza fideiussoria è esplicitamente redatta secondo lo schema tipo previsto dal DM 31/2018, secondo quanto in allora previsto dal
Codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
È del tutto evidente, come già argomentato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che il legislatore avesse inteso prescrivere l'adozione di garanzie che consentissero alle stazioni appaltanti di escutere rapidamente le somme garantite, senza ulteriori accertamenti, a tutela dell'interesse pubblico.
Tra essi, deve essere ricompresa la fideiussione a garanzia della anticipazione erogata dall'ente pubblico appaltante, pensata proprio al fine di consentire alla stazione appaltante di rientrare velocemente delle somme erogate, con procedura semplificata, in modo da garantire un equilibrio tra le parti coinvolte e limitare le possibilità di contestazioni strumentali da parte delle compagnie assicurative.
La volontà del legislatore è chiaramente quella di consentire alla stazione appaltante di ottenere il pagamento delle somme garantite in tempi brevi e senza dover dimostrare la parte residua dell'anticipazione da recuperare (individuata mediante unilaterale delibera).
Tale interpretazione si pone in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (sentenza n. 3947/2010), che attribuisce alla clausola “a prima richiesta” il ruolo di elemento sufficiente per l'autonomia del contratto, indipendentemente dalla presenza di ulteriori clausole.
Dalla qualificazione proposta, come noto, discende che il garante non ha il diritto di opporre alla stazione appaltante le eccezioni derivanti dal rapporto di merito, che non siano cartolari o derivanti dal dolo del garantito, ipotesi entrambe non ricorrenti nel caso di specie. Pertanto, la domanda riconvenzionale proposta in questa sede deve essere dichiarata inammissibile.
Pagina nr. 11 Pare in ogni caso opportuno aggiungere che, anche a voler diversamente opinare, come parte della più recente giurisprudenza di legittimità, che l'inserimento della clausola “a prima richiesta” non sia sufficiente a qualificare il contratto come autonomo di garanzia, ciò non toglie che nel caso di specie la formulazione negoziale riveste quantomeno e inequivocamente le caratteristiche della fideiussione “solve et repete”.
Ed infatti, obbliga il garante dapprima a corrispondere le somme garantite, a semplice richiesta ed entro un determinato e prefissato termine, salvo poi solo successivamente
(quindi una volta assolto all'obbligo di pagamento) esercitare il diritto di agire in ripetizione verso la stazione appaltante qualora le somme pagate risultassero non dovute.
A differenza del contratto autonomo di garanzia, nel quale l'autonomia di carattere sostanziale separa il contratto di garanzia dal contratto base, tanto da non consentire al garante di far valere le questioni relative al rapporto principale in ogni momento, nella fattispecie in esame, invece, l'obbligazione fideiussoria resta accessoria rispetto a quella principale per cui il garante può sì opporre al creditore le eccezioni derivanti dalla stessa, ma solo in un momento successivo all'avvenuto pagamento, al fine di agire per l'appunto in ripetizione.
Orbene, nel caso concreto, è pacifico che abbia assolto integralmente alla Parte_1 propria obbligazione di pagamento solo in corso di causa, all'esito del provvedimento del giudice di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
È altresì non contestato che tra le parti del rapporto principale sia in essere un contenzioso pendente innanzi al Tribunale di Genova, avente ad oggetto proprio la quantificazione delle opere svolte dall'appaltatrice e conseguentemente del proporzionale diritto della appaltatrice di ottenere un corrispettivo maggiore di quello riconosciuto.
Dalle considerazioni esposte discende dunque in ogni caso l'inammissibilità nel presente giudizio della domanda di ripetizione sollevata da sulla Parte_1 base di eccezioni relative al rapporto principale.
Ed infatti:
- In primo luogo, a livello sostanziale, l'azione promossa è una opposizione a decreto ingiuntivo, fondata proprio sul presupposto del mancato pagamento da parte del Garante dell'obbligazione dovuta a semplice richiesta. Nel momento del promovimento
Pagina nr. 12 dell'azione, al quale necessariamente ancorare la proponibilità e l'ammissibilità della domanda, mancava lo stesso presupposto fondante la domanda di ripetizione, costituito dal pregresso pagamento integrale dell'obbligazione dovuta. Ed infatti, in tale fase, neppure è stata autorizzata la chiamata del terzo poiché la Controparte_2 domanda monitoria era diretta unicamente a definire in tempi rapidi il rapporto tra garante e garantito, a prescindere da quello tra quest'ultimo e il contraente, oggetto di autonomo e separato giudizio tuttora pendente.
La circostanza che, dopo il provvedimento del giudice, la compagnia abbia pagato costituisce un mero fatto storico che non può andare giuridicamente a sanare ex post l'inammissibilità di una domanda che, al momento della proposizione del giudizio, non poteva essere formulata;
- a livello processuale, poi, è stata esclusa, da un lato, la facoltà di disporre la riunione tra la presente causa e quella anteriore e in fase istruttoria pendente innanzi al Tribunale di Genova, considerato che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere funzionalmente decisa dallo stesso giudice che ha emesso l'ingiunzione di pagamento e non può pertanto per sua natura essere “trasferita” innanzi ad altro giudice, pur se preventivamente adito;
- è stato altresì ritenuto di non procedersi alla sospensione del giudizio, in attesa della decisione assunta dal Tribunale di Genova, ex art. 295 c.p.c. mancando tra le cause il rapporto di pregiudizialità richiesto dalla legge. Innanzitutto, in quanto quel giudizio rileva nel presente soltanto al fine di decidere la domanda di ripetizione avanzata dalla garante e ritenuta inammissibile per le ragioni appena esposte. Inoltre, considerato che esso pende tra soggetti diversi dalle parti di questo processo e pertanto non è idoneo a produrre effetti di giudicato nel presente.
Invece, la sospensione finirebbe per frustrare la funzione propria della garanzia a prima richiesta, in quanto andrebbe a subordinare la statuizione definitiva sul pagamento della fideiussione escussa rispetto alla regolamentazione del rapporto nel merito tra stazione appaltante e appaltatrice, dal quale invece essa è stata sganciata per volontà del legislatore e delle parti del contratto.
Alla luce di tutte le ragioni esposte, l'opposizione non può essere accolta, la domanda riconvenzionale dell'opponente deve essere dichiarata inammissibile e il decreto ingiuntivo n. 483/2024 va integralmente confermato.
Sulle spese processuali
Pagina nr. 13 Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vengono poste a carico di parte attrice opponente, liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le fasi di esame, introduttiva, decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 483/2024, emesso dal
Tribunale di Savona in data 22.7.2024 e per l'effetto;
2) Conferma il decreto e lo dichiara definitivamente esecutivo;
3) Dichiara l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dall'opponente;
4) Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 CP_1 spese processuali che liquida in € 8.433,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 21/08/2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 14