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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/04/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6068/2018
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art
281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'udienza del 16.04.2024
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 6068 del R.G.A.C. dell'anno 2018 all'esito della discussione orale nell'udienza del 16/04/2024 vertente t r a
, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Tortora e Parte_1
Giuseppina Gambardella tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Alfonso Mancuso sito in
Salerno alla via A.M De Luca n.6 come da procura in atti;
- Attore -
e in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Cava de' Tirreni (SA), alla via P. Controparte_1
Di Domenico, n. 42, P.IVA: , rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Corvino, con studio P.IVA_1 in Salerno al Corso G. Garibaldi n. 153, come da procura in atti.
- Convenuto – nonché
, elettivamente domiciliati in Salerno alla via G. Guglielmi CP_2 Controparte_3 CP_4
n. 6 presso lo studio dell'avv. Gaetano Colonnese che li rappresenta e difende come da mandato in atti.
- Convenuto –
nonché
(P.I. in persona del procuratore speciale dott. Controparte_5 P.IVA_2 Parte_2
(C.F. ), con sede legale in Roma, Piazza Guglielmo Marconi, 25, elett.te
[...] C.F._1 dom.ta in Roma, alla via Cicerone 49, presso lo studio dell'Avv. Sveva Bernardini
pagina 1 di 5 - Terzo chiamato –
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale proprietario dell'imbarcazione Parte_1
- gommone modello DOMAR 10 - ormeggiata presso il pontile galleggiante nel porto di S. Teresa di
Salerno, conveniva in giudizio la società ormeggiatrice nonché i SI.ri Controparte_1 CP_4
, e per vedere accolta la domanda di risarcimento danni alla
[...] CP_2 Controparte_3 fiancata di dritta, al tubolare, alle prese d'aria motore della sua imbarcazione, verificatisi in data 06.10.2017
a seguito della collisione con l'imbarcazione tg. 3GE1485D di proprietà dei convenuti dovuta alla rottura degli ormeggi di quest'ultima durante una mareggiata tra la notte del 10 e 11 settembre 2017.
L'attore, , deduceva che la responsabilità del fatto dannoso fosse imputabile non Parte_1 solo ai proprietari dell'imbarcazione ex art. 2051 c.c., ma anche all'ormeggiatrice sul quale incomberebbe un obbligo di custodia sulle imbarcazioni ad essa affidate, essendo il rapporto contrattuale assimilabile al deposito. Con Chiedeva sia alla ex 2051 c.c., quale ormeggiatrice, sia ai proprietari della Controparte_1 imbarcazione danneggiante a titolo di responsabilità extracontrattuale il risarcimento dei danni di euro
20.884,04 di cui euro 18.399,24 per i danni materiali ed euro 2.488,80 quale danno da fermo tecnico di 17 giorni per la riparazione, ovvero della somma maggiore o minore quantificata in corso di causa a seguito di
CTU che ha espressamente richiesto oltre al deprezzamento del natante.
L'attore agiva preliminarmente con messa in mora ma i proprietari dell'imbarcazione danneggiante escludevano ogni loro responsabilità attribuendo la stessa alla sola società ormeggiatrice;
inoltrava l'invito alla negoziazione assistita che però rimaneva priva di riscontro.
Chiedeva, inoltre, procedersi ad interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta
[...]
quale società ormeggiatrice, e alla prova testimoniale così come articolata in atti. Controparte_1
La si costituiva in giudizio e contestava il difetto di legittimazione passiva, Controparte_1 disconoscendo la propria responsabilità per il sinistro in oggetto in quanto essa non era responsabile per la custodia del bene;
quindi, non era tenuta ad osservare obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, non essendo previste nel contratto ulteriori obbligazioni da parte della società ormeggiatrice.
Rilevava la che con che il contratto di ormeggio offriva servizi relativi alla Controparte_1 sola somministrazione dell'energia elettrica e dell'acqua ed inoltre specificava che “l'unità da diporto oggetto dell'ormeggio deve essere assicurata dall'Utente con una compagnia a copertura dei danni da responsabilità civile verso terzi, per furto totale, incendio, danneggiamento, distruzione, perdita e danni recati ad altre imbarcazioni, nonché alle attrezzature e pagina 2 di 5 agli impianti del pontile di ormeggio e annessi, causati dall'unità da diporto, dal personale di bordo ed in ogni caso dai soggetti preposti all'uso. L'Utente manleva il Gestore da ogni responsabilità civile per danni causati dalla propria unità da diporto a terzi”.
Adduceva altresì la sussistenza di un “caso fortuito”, in quanto l'evento dannoso si sarebbe verificato, così come già sostenuto sia da parte attrice sia dai convenuti, durante una mareggiata che ha determinato il cedimento degli ormeggi dell'imbarcazione.
A sostegno di ciò, provvedeva a depositare in atti i dati pluviometrici ufficiali inerenti alla mareggiata che si è abbattuta sulle coste salernitane tra il 10 e l'11.09.2017 determinata dalla caduta di una
“improvvisa ed imprevedibile” pioggia a carattere temporalesco che ha agitato ed innalzato il livello del mare, causando danni su tutto il litorale.
Anch'essa chiedeva nomina CTU.
I SI.ri , e quali proprietari della imbarcazione CP_4 CP_2 Controparte_3 danneggiante tg. 3GE1485D, si costituivano in giudizio, contestando l'evento dannoso, respingendo la propria responsabilità e deducendo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l'attore- danneggiato avrebbe stipulato un regolare contratto di ormeggio per la sua imbarcazione con la società ormeggiatrice Controparte_1
Detto contratto, ad avviso dei convenuti, comporterebbe l'obbligo di custodia delle imbarcazioni tale da renderlo assimilabile ad un deposito (artt. 1766 ss. c.c.), con conseguente applicabilità delle relative disposizioni.
Inoltre, nel ricostruire la dinamica del sinistro, con l'ausilio di un consulente di parte, escludevano ancora la propria responsabilità in quanto il sinistro sarebbe derivato da un evento “imprevedibile ed inevitabile” identificabile quale “caso fortuito” e quindi idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il danno. Chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in causa della propria Compagnia Assicurativa
[...]
al fine di manlevarli, nel caso di condanna, da qualsivoglia onere risarcitorio. Controparte_5
La si costituiva in giudizio associandosi alle difese svolte da parte dei Controparte_5 convenuti , ed impugnando la domanda attorea in quanto CP_2 Controparte_3 CP_4 risulterebbe confusa e non chiara in ordine alla responsabilità e alle cause del sinistro.
Inoltre, impugnava il quantum, la relativa documentazione a supporto e il nesso tra il presunto evento e gli eventuali danni lamentati.
La causa veniva istruita mediante esame testimoniale di parte attrice, nomina CTU e rinviata all'udienza odierna del 16.04.2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, parte attrice fonda la propria richiesta risarcitoria sulla responsabilità che incomberebbe sull'ormeggiatore “obbligo di custodia” in ordine alle imbarcazioni dei contraenti ad esso affidate e sulla responsabilità che incomberebbe sui proprietari dell'imbarcazione pagina 3 di 5 danneggiante ex. 2051 c.c. “dovere di provvedere alla custodia della barca in modo da non arrecare danno a terzi” ovvero anche a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Le parti convenute e cioè la società di ormeggio, i proprietari dell'imbarcazione danneggiante e la
HDI Ass.ni S.p.a., quale terza chiamata in causa, escludevano la propria responsabilità attribuendo la causazione del sinistro ad una mareggiata “improvvisa ed imprevedibile” avvenuta tra la notte del 10 e l'11 settembre 2017 a causa di forti temporali e ciò emergerebbe sia dalla documentazione allegata dalle parti sia da quanto sostenuto da parte attrice.
Al fine di valutare la fondatezza della domanda attorea ed il caso fortuito invocato da tutte le parti convenute e dalla terza chiamata, veniva nominato CTU con lo specifico compito di accertare se la mareggiata avvenuta tra la notte del 10 e 11 settembre 2017 fosse inquadrabile quale “evento fortuito” ovvero se si dovessero ritenere responsabili i proprietari dell'imbarcazione danneggiante e/o l'ormeggiatore.
Il CTU rispondeva al quesito posto dal giudice attraverso una relazione tecnica nella quale, a pagina
21 “conclusioni”, riporta che “sulla base degli elementi agli Atti e sulla base della più probabile ricostruzione dell'incidente, il CTU stima che i danni riscontrati dal natante dell'attore non siano riconducibili a responsabilità dei convenuti, proprietari del natante, nell'aver omesso di adottare cautele necessarie durante l'ormeggio del veicolo. Il CTU stima che le responsabilità siano da attribuire esclusivamente alle avverse condizioni meteo, che hanno provocato delle turbolenze straordinarie che possono aver rotto gli ormeggi e causato l'impatto. Dall'analisi dei documenti ufficiali, il CTU stima che le condizioni meteorologiche riscontrate in quel periodo, con particolare riferimento alla notte tra il 10 e l'11 settembre 2017, abbiano costituito un fattore eccezionale e si esclude qualsiasi profilo di responsabilità per colpa dei convenuti”.
Alla luce della relazione tecnica effettuata dal CTU, la mareggiata avvenuta tra la notte del 10 e 11 settembre 2017 va inquadrata quale “evento eccezionale” tale da escludere qualsiasi profilo di responsabilità per colpa dei convenuti.
Sul punto si ritiene opportuno richiamare l'ordinanza della Cassazione Civile, Sezione III 1° febbraio 2018, n. 2482 secondo cui “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'articolo 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico”.
Nel caso di specie, dunque, indipendentemente dalla qualificazione del contratto, dall'esistenza o meno dell'obbligo di custodia e dalla responsabilità incombente sui proprietari di una imbarcazione, è evidente che la mareggiata occorsa nella notte del sinistro sia un fattore esterno con requisiti di
“imprevedibilità ed eccezionalità” tali da interrompere il nesso di causalità tra l'inadempimento contrattuale pagina 4 di 5 della / la responsabilità del custode dei proprietari dell'imbarcazione da un lato e l'evento CP_6 dannoso dall'altro.
In conclusione, l'evento atmosferico, così come identificato nel caso concreto, deve ritenersi da solo idoneo a determinare l'evento dannoso in quanto eccezionale ed imprevedibile.
Per l'effetto, la domanda risarcitoria attorea va rigettata.
Tenuto conto della complessità della questione, del danno che effettivamente si è verificato nell'imbarcazione di parte attrice, della eccezionalità dell'evento atmosferico, si ritiene che sussistano le gravi ragioni in forza delle quali il Giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio ai sensi dell'art 92 co 2 cpc nella versione novellata dalla sentenza della C. Cost n 77/18.
Le spese di CTU invece vengono poste a carico di parte attrice e della convenuta CP_1
in misura di metà cadauno per causalità processuale poiché entrambe l'hanno chiesta (rectius dopo
[...] la richiesta di CTU di parte attrice, l'avv Corvino per la HG nelle note scritte dell'11.04.23 ha espressamente dichiarato di non avere nulla da eccepire su tale istanza). Viceversa gli altri convenuti si sono opposti, nelle memorie istruttorie, all'istanza di CTU avanzata da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento danni avanzata da nei Parte_1 confronti della e dei sig.ri , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1) Rigetta la domanda risarcitoria;
2) Compensa integralmente le spese processuali tra tutte le parti;
3) Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, a carico di parte attrice e della convenuta in misura di metà cadauno. Controparte_1
Così deciso in Salerno
16/04/2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 5 di 5
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art
281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'udienza del 16.04.2024
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 6068 del R.G.A.C. dell'anno 2018 all'esito della discussione orale nell'udienza del 16/04/2024 vertente t r a
, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Tortora e Parte_1
Giuseppina Gambardella tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Alfonso Mancuso sito in
Salerno alla via A.M De Luca n.6 come da procura in atti;
- Attore -
e in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Cava de' Tirreni (SA), alla via P. Controparte_1
Di Domenico, n. 42, P.IVA: , rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Corvino, con studio P.IVA_1 in Salerno al Corso G. Garibaldi n. 153, come da procura in atti.
- Convenuto – nonché
, elettivamente domiciliati in Salerno alla via G. Guglielmi CP_2 Controparte_3 CP_4
n. 6 presso lo studio dell'avv. Gaetano Colonnese che li rappresenta e difende come da mandato in atti.
- Convenuto –
nonché
(P.I. in persona del procuratore speciale dott. Controparte_5 P.IVA_2 Parte_2
(C.F. ), con sede legale in Roma, Piazza Guglielmo Marconi, 25, elett.te
[...] C.F._1 dom.ta in Roma, alla via Cicerone 49, presso lo studio dell'Avv. Sveva Bernardini
pagina 1 di 5 - Terzo chiamato –
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale proprietario dell'imbarcazione Parte_1
- gommone modello DOMAR 10 - ormeggiata presso il pontile galleggiante nel porto di S. Teresa di
Salerno, conveniva in giudizio la società ormeggiatrice nonché i SI.ri Controparte_1 CP_4
, e per vedere accolta la domanda di risarcimento danni alla
[...] CP_2 Controparte_3 fiancata di dritta, al tubolare, alle prese d'aria motore della sua imbarcazione, verificatisi in data 06.10.2017
a seguito della collisione con l'imbarcazione tg. 3GE1485D di proprietà dei convenuti dovuta alla rottura degli ormeggi di quest'ultima durante una mareggiata tra la notte del 10 e 11 settembre 2017.
L'attore, , deduceva che la responsabilità del fatto dannoso fosse imputabile non Parte_1 solo ai proprietari dell'imbarcazione ex art. 2051 c.c., ma anche all'ormeggiatrice sul quale incomberebbe un obbligo di custodia sulle imbarcazioni ad essa affidate, essendo il rapporto contrattuale assimilabile al deposito. Con Chiedeva sia alla ex 2051 c.c., quale ormeggiatrice, sia ai proprietari della Controparte_1 imbarcazione danneggiante a titolo di responsabilità extracontrattuale il risarcimento dei danni di euro
20.884,04 di cui euro 18.399,24 per i danni materiali ed euro 2.488,80 quale danno da fermo tecnico di 17 giorni per la riparazione, ovvero della somma maggiore o minore quantificata in corso di causa a seguito di
CTU che ha espressamente richiesto oltre al deprezzamento del natante.
L'attore agiva preliminarmente con messa in mora ma i proprietari dell'imbarcazione danneggiante escludevano ogni loro responsabilità attribuendo la stessa alla sola società ormeggiatrice;
inoltrava l'invito alla negoziazione assistita che però rimaneva priva di riscontro.
Chiedeva, inoltre, procedersi ad interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta
[...]
quale società ormeggiatrice, e alla prova testimoniale così come articolata in atti. Controparte_1
La si costituiva in giudizio e contestava il difetto di legittimazione passiva, Controparte_1 disconoscendo la propria responsabilità per il sinistro in oggetto in quanto essa non era responsabile per la custodia del bene;
quindi, non era tenuta ad osservare obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, non essendo previste nel contratto ulteriori obbligazioni da parte della società ormeggiatrice.
Rilevava la che con che il contratto di ormeggio offriva servizi relativi alla Controparte_1 sola somministrazione dell'energia elettrica e dell'acqua ed inoltre specificava che “l'unità da diporto oggetto dell'ormeggio deve essere assicurata dall'Utente con una compagnia a copertura dei danni da responsabilità civile verso terzi, per furto totale, incendio, danneggiamento, distruzione, perdita e danni recati ad altre imbarcazioni, nonché alle attrezzature e pagina 2 di 5 agli impianti del pontile di ormeggio e annessi, causati dall'unità da diporto, dal personale di bordo ed in ogni caso dai soggetti preposti all'uso. L'Utente manleva il Gestore da ogni responsabilità civile per danni causati dalla propria unità da diporto a terzi”.
Adduceva altresì la sussistenza di un “caso fortuito”, in quanto l'evento dannoso si sarebbe verificato, così come già sostenuto sia da parte attrice sia dai convenuti, durante una mareggiata che ha determinato il cedimento degli ormeggi dell'imbarcazione.
A sostegno di ciò, provvedeva a depositare in atti i dati pluviometrici ufficiali inerenti alla mareggiata che si è abbattuta sulle coste salernitane tra il 10 e l'11.09.2017 determinata dalla caduta di una
“improvvisa ed imprevedibile” pioggia a carattere temporalesco che ha agitato ed innalzato il livello del mare, causando danni su tutto il litorale.
Anch'essa chiedeva nomina CTU.
I SI.ri , e quali proprietari della imbarcazione CP_4 CP_2 Controparte_3 danneggiante tg. 3GE1485D, si costituivano in giudizio, contestando l'evento dannoso, respingendo la propria responsabilità e deducendo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l'attore- danneggiato avrebbe stipulato un regolare contratto di ormeggio per la sua imbarcazione con la società ormeggiatrice Controparte_1
Detto contratto, ad avviso dei convenuti, comporterebbe l'obbligo di custodia delle imbarcazioni tale da renderlo assimilabile ad un deposito (artt. 1766 ss. c.c.), con conseguente applicabilità delle relative disposizioni.
Inoltre, nel ricostruire la dinamica del sinistro, con l'ausilio di un consulente di parte, escludevano ancora la propria responsabilità in quanto il sinistro sarebbe derivato da un evento “imprevedibile ed inevitabile” identificabile quale “caso fortuito” e quindi idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il danno. Chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in causa della propria Compagnia Assicurativa
[...]
al fine di manlevarli, nel caso di condanna, da qualsivoglia onere risarcitorio. Controparte_5
La si costituiva in giudizio associandosi alle difese svolte da parte dei Controparte_5 convenuti , ed impugnando la domanda attorea in quanto CP_2 Controparte_3 CP_4 risulterebbe confusa e non chiara in ordine alla responsabilità e alle cause del sinistro.
Inoltre, impugnava il quantum, la relativa documentazione a supporto e il nesso tra il presunto evento e gli eventuali danni lamentati.
La causa veniva istruita mediante esame testimoniale di parte attrice, nomina CTU e rinviata all'udienza odierna del 16.04.2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, parte attrice fonda la propria richiesta risarcitoria sulla responsabilità che incomberebbe sull'ormeggiatore “obbligo di custodia” in ordine alle imbarcazioni dei contraenti ad esso affidate e sulla responsabilità che incomberebbe sui proprietari dell'imbarcazione pagina 3 di 5 danneggiante ex. 2051 c.c. “dovere di provvedere alla custodia della barca in modo da non arrecare danno a terzi” ovvero anche a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Le parti convenute e cioè la società di ormeggio, i proprietari dell'imbarcazione danneggiante e la
HDI Ass.ni S.p.a., quale terza chiamata in causa, escludevano la propria responsabilità attribuendo la causazione del sinistro ad una mareggiata “improvvisa ed imprevedibile” avvenuta tra la notte del 10 e l'11 settembre 2017 a causa di forti temporali e ciò emergerebbe sia dalla documentazione allegata dalle parti sia da quanto sostenuto da parte attrice.
Al fine di valutare la fondatezza della domanda attorea ed il caso fortuito invocato da tutte le parti convenute e dalla terza chiamata, veniva nominato CTU con lo specifico compito di accertare se la mareggiata avvenuta tra la notte del 10 e 11 settembre 2017 fosse inquadrabile quale “evento fortuito” ovvero se si dovessero ritenere responsabili i proprietari dell'imbarcazione danneggiante e/o l'ormeggiatore.
Il CTU rispondeva al quesito posto dal giudice attraverso una relazione tecnica nella quale, a pagina
21 “conclusioni”, riporta che “sulla base degli elementi agli Atti e sulla base della più probabile ricostruzione dell'incidente, il CTU stima che i danni riscontrati dal natante dell'attore non siano riconducibili a responsabilità dei convenuti, proprietari del natante, nell'aver omesso di adottare cautele necessarie durante l'ormeggio del veicolo. Il CTU stima che le responsabilità siano da attribuire esclusivamente alle avverse condizioni meteo, che hanno provocato delle turbolenze straordinarie che possono aver rotto gli ormeggi e causato l'impatto. Dall'analisi dei documenti ufficiali, il CTU stima che le condizioni meteorologiche riscontrate in quel periodo, con particolare riferimento alla notte tra il 10 e l'11 settembre 2017, abbiano costituito un fattore eccezionale e si esclude qualsiasi profilo di responsabilità per colpa dei convenuti”.
Alla luce della relazione tecnica effettuata dal CTU, la mareggiata avvenuta tra la notte del 10 e 11 settembre 2017 va inquadrata quale “evento eccezionale” tale da escludere qualsiasi profilo di responsabilità per colpa dei convenuti.
Sul punto si ritiene opportuno richiamare l'ordinanza della Cassazione Civile, Sezione III 1° febbraio 2018, n. 2482 secondo cui “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'articolo 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico”.
Nel caso di specie, dunque, indipendentemente dalla qualificazione del contratto, dall'esistenza o meno dell'obbligo di custodia e dalla responsabilità incombente sui proprietari di una imbarcazione, è evidente che la mareggiata occorsa nella notte del sinistro sia un fattore esterno con requisiti di
“imprevedibilità ed eccezionalità” tali da interrompere il nesso di causalità tra l'inadempimento contrattuale pagina 4 di 5 della / la responsabilità del custode dei proprietari dell'imbarcazione da un lato e l'evento CP_6 dannoso dall'altro.
In conclusione, l'evento atmosferico, così come identificato nel caso concreto, deve ritenersi da solo idoneo a determinare l'evento dannoso in quanto eccezionale ed imprevedibile.
Per l'effetto, la domanda risarcitoria attorea va rigettata.
Tenuto conto della complessità della questione, del danno che effettivamente si è verificato nell'imbarcazione di parte attrice, della eccezionalità dell'evento atmosferico, si ritiene che sussistano le gravi ragioni in forza delle quali il Giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio ai sensi dell'art 92 co 2 cpc nella versione novellata dalla sentenza della C. Cost n 77/18.
Le spese di CTU invece vengono poste a carico di parte attrice e della convenuta CP_1
in misura di metà cadauno per causalità processuale poiché entrambe l'hanno chiesta (rectius dopo
[...] la richiesta di CTU di parte attrice, l'avv Corvino per la HG nelle note scritte dell'11.04.23 ha espressamente dichiarato di non avere nulla da eccepire su tale istanza). Viceversa gli altri convenuti si sono opposti, nelle memorie istruttorie, all'istanza di CTU avanzata da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento danni avanzata da nei Parte_1 confronti della e dei sig.ri , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1) Rigetta la domanda risarcitoria;
2) Compensa integralmente le spese processuali tra tutte le parti;
3) Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, a carico di parte attrice e della convenuta in misura di metà cadauno. Controparte_1
Così deciso in Salerno
16/04/2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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