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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 21/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 429/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 429/2023
tra
Parte_1
[...]
RICORRENTE
e
[...]
Controparte_1
Controparte_2
[...]
RESISTENTE
Oggi 21/01/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparso via collegamento l'avv. Ganzerli in sostituzione dell'Avv. Naso per parte ricorrente e la dott.ssa Tomaselli per parte resistente.
Il difensore di parte ricorrente rappresenta che la diffida prodotta contiene un estratto dei nominativi per i quali la diffida è stata inviata e che non viene prodotto l'elenco completo dei nominativi in quanto molto copioso.
La dott.ssa Tomaselli si rimette a giustizia sull'eccezione di prescrizione e sulla regolarità della diffida.
Per il resto, gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti,
istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
pagina 1 di 8 Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 429/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GANZERLI CINZIA e dell'avv. NASO DOMENICO ( ) C.F._2 [...]
00100 ROMA, elettivamente domiciliato in VIA Controparte_3
CHIASSI, 54 46100 MANTOVA presso il difensore avv. GANZERLI CINZIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GANZERLI Parte_1 C.F._3
CINZIA e dell'avv. NASO DOMENICO ( ) C.F._2 Controparte_3
, 1/B 00187 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA CHIASSI 54 MANTOVA
[...] ore avv. GANZERLI CINZIA
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
Controparte_2
(C.F. ),
[...]
RESISTENTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito pagina 3 di 8 con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
I ricorrenti chiedono l'attribuzione del beneficio economico di cui alla carta docente, con accertamento del diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, rispettivamente per:
- CONVERTITO WALTER: anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla Controparte_1
corresponsione di € 1.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, così come riconosciuta al Parte_1
personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla Controparte_1
corresponsione di € 1.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
Si è costituita l'amministrazione resistente, eccependo l'infondatezza della pretesa da parte dei ricorrenti sulla base della clausola n. 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Ha eccepito, inoltre, l'integrale prescrizione di quanto richiesto da parte ricorrente, segnalando che i crediti vantati sono soggetti a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. e che, essendo relativa agli a.s. 2017/2018 e 2018/2019, la richiesta dei ricorrenti deve dirsi prescritta, non essendo stata presentata alcuna diffida precedentemente all'iscrizione del giudizio.
Ha chiesto, pertanto, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art.
1. c.121 l. n. 107/2015 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, il rigetto del ricorso.
Istruita tramite le produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza del 21.01.2025 la causa è stata discussa e posta in decisione.
2.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
pagina 4 di 8 Nonostante la contestazione nel merito di parte resistente, si rileva come sulle questioni sollevate da parte ricorrente nel presente ricorso si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n.
29961/2023, a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. sollevata dal giudice del lavoro del Tribunale di Taranto.
Sulla base di quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, in funzione nomofilattica, rileva questa
Corte che trattandosi di un contenzioso seriale, in cui l'oggetto della pretesa risulta la medesima per tutti i docenti ricorrenti - discostandosi solo per alcuni specifici aspetti chiariti dalla Corte di
Cassazione nella già menzionata sentenza- la motivazione non possa che attenersi ai principi di diritti enunciati dai Giudici di Legittimità, che così hanno affermato:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. pagina 5 di 8 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. ”
Nel caso di specie, si sottolinea come risulta provato da parte ricorrente che i docenti, negli anni richiesti, abbiano tutti lavorato con supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, così come indicato dall'art. 4 c.1 e c.2 L. 124/1999, negli anni scolastici per cui è causa.
Quanto alla pretesa per l' a.s. 2017/2018, essa deve essere accolta: parte ricorrente ha prodotto in atti l'atto di diffida interruttiva, munito di allegato in cui risulta anche il nominativo dei ricorrenti e pertanto il decorso del termine di prescrizione risulta validamente interrotto e, conseguentemente,
l'eccezione di prescrizione risulta infondata. La pretesa per l'a.s. 18/19 deve parimenti essere accolta in quanto interrotto il termine prescrizionale dall'iscrizione del presente ricorso.
Posto che i docenti ricorrenti risultano ancora impiegati presso il , alla Controparte_1
stregua di quanto affermato dalla Corte di cassazione, l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica, ossia tramite l'assegnazione materiale della “carta docente” per gli anni per la quale la stessa è dovuta, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati ( art.1 c. 121, l. 107/2015).
Pertanto, il beneficio del c.d. “bonus docenti” deve essere riconosciuto ai ricorrenti per gli anni richiesti: per CONVERTITO per gli aa.ss 2017/2018, 2018/2019; per per gli aa. ss. Pt_1
2017/2018, 2018/2019.
3.
pagina 6 di 8 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo
D.M. 147/2022, sono quindi poste a carico della soccombente parte resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, e la serialità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.
Stante la dichiarazione di anticipazione delle spese da parte dei procuratori di parte ricorrente, le spese vengono distratte in loro favore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa: accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire per gli anni Parte_1
2017/2018, 2018/2019 l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n.
107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui e per l'effetto, condanna
l'Amministrazione resistente ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 1.000,00, oltre interessi come in parte motiva;
accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire per gli anni Parte_1
2017/2018, 2018/2019 l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n.
107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui e per l'effetto, condanna
l'Amministrazione resistente ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 1.000,00, oltre interessi come in parte motiva;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.133,00 per compensi, oltre 49,00 € di contributo unificato e accessori di legge, disponendone il pagamento a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. pagina 7 di 8 Così deciso in Forlì, il 21/01/2025.
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 429/2023
tra
Parte_1
[...]
RICORRENTE
e
[...]
Controparte_1
Controparte_2
[...]
RESISTENTE
Oggi 21/01/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparso via collegamento l'avv. Ganzerli in sostituzione dell'Avv. Naso per parte ricorrente e la dott.ssa Tomaselli per parte resistente.
Il difensore di parte ricorrente rappresenta che la diffida prodotta contiene un estratto dei nominativi per i quali la diffida è stata inviata e che non viene prodotto l'elenco completo dei nominativi in quanto molto copioso.
La dott.ssa Tomaselli si rimette a giustizia sull'eccezione di prescrizione e sulla regolarità della diffida.
Per il resto, gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti,
istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
pagina 1 di 8 Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 429/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GANZERLI CINZIA e dell'avv. NASO DOMENICO ( ) C.F._2 [...]
00100 ROMA, elettivamente domiciliato in VIA Controparte_3
CHIASSI, 54 46100 MANTOVA presso il difensore avv. GANZERLI CINZIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GANZERLI Parte_1 C.F._3
CINZIA e dell'avv. NASO DOMENICO ( ) C.F._2 Controparte_3
, 1/B 00187 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA CHIASSI 54 MANTOVA
[...] ore avv. GANZERLI CINZIA
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
Controparte_2
(C.F. ),
[...]
RESISTENTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito pagina 3 di 8 con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
I ricorrenti chiedono l'attribuzione del beneficio economico di cui alla carta docente, con accertamento del diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, rispettivamente per:
- CONVERTITO WALTER: anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla Controparte_1
corresponsione di € 1.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, così come riconosciuta al Parte_1
personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla Controparte_1
corresponsione di € 1.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
Si è costituita l'amministrazione resistente, eccependo l'infondatezza della pretesa da parte dei ricorrenti sulla base della clausola n. 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Ha eccepito, inoltre, l'integrale prescrizione di quanto richiesto da parte ricorrente, segnalando che i crediti vantati sono soggetti a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. e che, essendo relativa agli a.s. 2017/2018 e 2018/2019, la richiesta dei ricorrenti deve dirsi prescritta, non essendo stata presentata alcuna diffida precedentemente all'iscrizione del giudizio.
Ha chiesto, pertanto, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art.
1. c.121 l. n. 107/2015 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, il rigetto del ricorso.
Istruita tramite le produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza del 21.01.2025 la causa è stata discussa e posta in decisione.
2.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
pagina 4 di 8 Nonostante la contestazione nel merito di parte resistente, si rileva come sulle questioni sollevate da parte ricorrente nel presente ricorso si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n.
29961/2023, a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. sollevata dal giudice del lavoro del Tribunale di Taranto.
Sulla base di quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, in funzione nomofilattica, rileva questa
Corte che trattandosi di un contenzioso seriale, in cui l'oggetto della pretesa risulta la medesima per tutti i docenti ricorrenti - discostandosi solo per alcuni specifici aspetti chiariti dalla Corte di
Cassazione nella già menzionata sentenza- la motivazione non possa che attenersi ai principi di diritti enunciati dai Giudici di Legittimità, che così hanno affermato:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. pagina 5 di 8 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. ”
Nel caso di specie, si sottolinea come risulta provato da parte ricorrente che i docenti, negli anni richiesti, abbiano tutti lavorato con supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, così come indicato dall'art. 4 c.1 e c.2 L. 124/1999, negli anni scolastici per cui è causa.
Quanto alla pretesa per l' a.s. 2017/2018, essa deve essere accolta: parte ricorrente ha prodotto in atti l'atto di diffida interruttiva, munito di allegato in cui risulta anche il nominativo dei ricorrenti e pertanto il decorso del termine di prescrizione risulta validamente interrotto e, conseguentemente,
l'eccezione di prescrizione risulta infondata. La pretesa per l'a.s. 18/19 deve parimenti essere accolta in quanto interrotto il termine prescrizionale dall'iscrizione del presente ricorso.
Posto che i docenti ricorrenti risultano ancora impiegati presso il , alla Controparte_1
stregua di quanto affermato dalla Corte di cassazione, l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica, ossia tramite l'assegnazione materiale della “carta docente” per gli anni per la quale la stessa è dovuta, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati ( art.1 c. 121, l. 107/2015).
Pertanto, il beneficio del c.d. “bonus docenti” deve essere riconosciuto ai ricorrenti per gli anni richiesti: per CONVERTITO per gli aa.ss 2017/2018, 2018/2019; per per gli aa. ss. Pt_1
2017/2018, 2018/2019.
3.
pagina 6 di 8 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo
D.M. 147/2022, sono quindi poste a carico della soccombente parte resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, e la serialità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.
Stante la dichiarazione di anticipazione delle spese da parte dei procuratori di parte ricorrente, le spese vengono distratte in loro favore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa: accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire per gli anni Parte_1
2017/2018, 2018/2019 l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n.
107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui e per l'effetto, condanna
l'Amministrazione resistente ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 1.000,00, oltre interessi come in parte motiva;
accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire per gli anni Parte_1
2017/2018, 2018/2019 l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n.
107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui e per l'effetto, condanna
l'Amministrazione resistente ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 1.000,00, oltre interessi come in parte motiva;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.133,00 per compensi, oltre 49,00 € di contributo unificato e accessori di legge, disponendone il pagamento a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. pagina 7 di 8 Così deciso in Forlì, il 21/01/2025.
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 8 di 8