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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 12/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ISERNIA
Sezione Unica Promiscua in persona del giudice dott.ssa Elvira Puleio e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 334 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013 proposta da:
con il patrocinio dell'avv. Salvatore Rosario Mariani, Controparte_1
elettivamente domiciliato in CC d'RN (IS), alla Via Borgo Saraceno n. 13, presso il difensore;
RICORRENTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. Letizia Testa, elettivamente Controparte_2
domiciliato in RN, alla Via G. Buccigrossi n. 16, presso il difensore;
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
, con il patrocinio dell'avv. Antonio Scuncio, Controparte_3
elettivamente domiciliato in RN, alla Kennedy n. 93, presso il difensore;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 20.11.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 19.02.2013, il Sig. , comproprietario al Controparte_1
50% del fabbricato sito in RN, alla Via Selverine n. 13, distinto al N.C.E.U. al foglio
39, particella 960, sub 1, conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di RN il Sig.
, nella sua qualità di condomino in quanto proprietario dell'unità Controparte_2
abitativa censita nel catasto fabbricati del Comune di RN al foglio 39, particella 680, sub. 5, sita al piano II del civico 13 alla via Selverine, acquistata dal padre sig. CP_3
, come da contratto di compravendita in atti.
[...]
Assumeva, in fatto, che il Sig. , unitamente al Sig. Controparte_2 CP_3
, suo padre, aveva del tutto arbitrariamente, ovvero senza chiedere il preventivo
[...]
e necessario consenso agli altri proprietari, proceduto alla posa in opera di una colonna aderente ad una delle facciate esterne condominiali, ricadente sul suolo comune e contenente fili dell'impianto elettrico e tubi di scarico dell'acqua; inoltre, detta struttura aveva modificato l'intera facciata dell'edificio, alterandone il prospetto e recando pregiudizio al decoro architettonico dell'intero stabile;
detta colonna era suscettibile di minare la salubrità e la sicurezza dell'intero edificio, a causa delle possibili perdite di acqua provenienti dai tubi di scarico.
Tanto premesso, l'attore chiedeva di: “a) accertare e dichiarare l'illegittimità delle opere realizzate dai convenuti;
b) ordinare ai convenuti, nelle rispettive qualità, il ripristino dello status quo ante, ordinando la demolizione delle opere illegittimamente realizzate;
c) condannare i convenuti, ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni, nessun escluso, patiti dall'attore quantificabili nella misura che sarà ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
d) condannare, comunque e in ogni caso, i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione all'avvocato antistatario.”
Si costituiva in giudizio il sig. , eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'incompetenza per materia del Tribunale, in favore del Giudice di Pace e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto. Si costituiva in giudizio anche il sig. , eccependo, in via preliminare, Controparte_3
la propria estraneità al rapporto controverso, chiedendo, per conseguenza,
l'estromissione dal presente giudizio e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita a mezzo di documentazione versata dalle parti, interrogatorio formale, prova testimoniale.
Nelle more del giudizio veniva anche espletata CTU che veniva contestata integralmente dai convenuti, in quanto non esaustiva, incoerente, inconferenti le motivazioni addotte e non compiutamente rispondente ai quesiti posti dal Giudice.
All'udienza del 27.05.2022 l'allora Giudice assegnatario del fascicolo tratteneva la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice poi rimetteva la causa sul ruolo per l'espletamento di una nuova indagine peritale con la sostituzione del CTU, geom. con l'Ing. , ritenendo Per_1 Persona_2
non idonee al raggiungimento dello scopo le conclusioni a cui il geom. è Per_1
pervenuta nell'elaborato peritale.
All'udienza del 20.11.2024 le parti precisavano, di nuovo, le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
2. In via preliminare, l'eccezione sull'incompetenza per materia è da rigettare.
Infatti, in merito, l'art. 7 comma 3, n. 2 c.p.c., stabilisce la competenza del Giudice di
Pace per le “cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case”, ma nel concetto di causa relativa alla misura dell'uso di un servizio comune devono farsi rientrare le cause nelle quali si controverta della estensione del diritto di uso dei singoli condomini su un determinato servizio comune (un esempio può essere la controversia nata dall'impugnazione della delibera condominiale con cui si limita a determinate ore del giorno l'uso del cortile comune da parte di alcuni condomini), mentre per causa relativa alla modalità d'uso deve intendersi quella in cui si discuta del modo in cui il diritto d'uso debba essere esercitato (un esempio ne è la controversia con cui si discuta della legittimità o meno di usare uno spazio condominiale per la sosta di autovetture). Devono intendersi escluse dalla competenza del G.d.P., invece, secondo la tesi giurisprudenziale prevalente, tutte quelle cause nelle quali si discuta della negazione nei confronti di uno o più condomini del diritto d'uso di un determinato servizio o bene comune (un caso molto ricorrente è quello della legittimità o meno della modificazione degli infissi nella facciata esterna di un edificio), come nel caso di specie.
3. Anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del sig. è Controparte_3
da rigettare.
Sul punto si osserva che, nel caso di specie, sussiste una comproprietà immobiliare, dato che la proprietà di un immobile è divisa in due o più quote, assegnate ad altrettanti intestatari e, quindi, il diritto di godere dell'immobile e la responsabilità di gestirlo sono ripartiti fra più soggetti. Inoltre, non sono stati prodotti documenti di accordo inter partes
e nemmeno una bozza di regolamento di patti e condizioni, né tantomeno un regolamento condominiale e, pertanto, posto che, in teoria, ogni decisione relativa al bene comune dovrebbe essere presa dall'assemblea dei comproprietari, è opportuno che il sig. resti come parte processuale. Parte_1
4. Nel merito, la domanda attorea è da rigettare.
Poiché i muri perimetrali sono parti comuni dell'edificio, l'uso che i condomini possano farne deve rispondere al criterio fissato dall'art. 1102 c.c., per cui le parti comuni potrebbero essere utilizzate per l'installazione di un impianto al servizio di una singola abitazione. In tal caso, apporre tubazioni sui muri comuni è considerata attività lecita purché non alteri la destinazione della cosa comune e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Secondo la pacifica giurisprudenza, installare una tubazione di scarico sulla parete condominiale, a servizio di una proprietà individuale, rappresenta, semplicemente, un uso della cosa comune.
La realizzazione di tale opera, perciò, è pienamente consentita dalla legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1102 e 1139 c.c. «la liceità dell'utilizzazione dei muri comuni da parte del singolo condomino per installarvi tubature per lo scarico di acque o per il passaggio del gas nonché sfiatatoi per evitare il ristagno di odori, a norma del combinato disposto degli artt. 1102 e 1139 cod. civ. (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., 9 luglio 1973 n. 1975; Cass. Civ., 3 aprile 1968 n. 1026; Cass. 29 dicembre 1970 n. 2780; Cass. Civ., n. 1162/1999 e Tribunale di Genova
24/9/2010).
Inoltre, nel corso del giudizio, è stata esperita CTU che ha concluso per la legittimità delle opere realizzate, “fattibili in regime di libera iniziativa trovando legittimità tra quelle del DM
380/2001 e successivi “elenchi non esaustivi”, tra i più recenti il DM Trasporti del 02 marzo 2018”, precisando che “Nel caso de quo l' opere realizzata è stata apposta sulla facciata perimetrale che interessa e chiude la proprietà dei convenuti, a loro spese nonché in analogia con le varie utenze e servizi di cui è piena la facciata principale.” e che “Di per sé l'apposizione di tubi di servizio che non sottragga agli altri eventuali condomini la fruizione della parte comune dell'edificio non dovrebbe determinare
l'insorgenza di un concreto pregiudizio in danno dei singoli e non implica la necessità di revisione delle tabelle millesimali che…non esistono per il fabbricati in oggetto come non si ravvisa un interesse diretto o di fatto degli attori sulla parete opposta alla loro proprietà” e anche che “la facciata è rimasta architettonicamente inalterata rispetto all'originaria”.
Dunque, la domanda è da rigettare, avendo parte resistente operato una modifica alla cosa comune non sostanziale e al fine di poter apportare una concreta ed effettiva miglioria alla propria parte personale.
5. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di RN, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dall'attore;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dei Controparte_1
resistenti e , che liquida in euro 1.000 per Controparte_2 Controparte_3
ciascuno, oltre iva, spese generali e c.p.a., con distrazione in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari, e delle spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
Così deciso in RN, il 11 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Elvira Puleio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ISERNIA
Sezione Unica Promiscua in persona del giudice dott.ssa Elvira Puleio e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 334 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013 proposta da:
con il patrocinio dell'avv. Salvatore Rosario Mariani, Controparte_1
elettivamente domiciliato in CC d'RN (IS), alla Via Borgo Saraceno n. 13, presso il difensore;
RICORRENTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. Letizia Testa, elettivamente Controparte_2
domiciliato in RN, alla Via G. Buccigrossi n. 16, presso il difensore;
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
, con il patrocinio dell'avv. Antonio Scuncio, Controparte_3
elettivamente domiciliato in RN, alla Kennedy n. 93, presso il difensore;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 20.11.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 19.02.2013, il Sig. , comproprietario al Controparte_1
50% del fabbricato sito in RN, alla Via Selverine n. 13, distinto al N.C.E.U. al foglio
39, particella 960, sub 1, conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di RN il Sig.
, nella sua qualità di condomino in quanto proprietario dell'unità Controparte_2
abitativa censita nel catasto fabbricati del Comune di RN al foglio 39, particella 680, sub. 5, sita al piano II del civico 13 alla via Selverine, acquistata dal padre sig. CP_3
, come da contratto di compravendita in atti.
[...]
Assumeva, in fatto, che il Sig. , unitamente al Sig. Controparte_2 CP_3
, suo padre, aveva del tutto arbitrariamente, ovvero senza chiedere il preventivo
[...]
e necessario consenso agli altri proprietari, proceduto alla posa in opera di una colonna aderente ad una delle facciate esterne condominiali, ricadente sul suolo comune e contenente fili dell'impianto elettrico e tubi di scarico dell'acqua; inoltre, detta struttura aveva modificato l'intera facciata dell'edificio, alterandone il prospetto e recando pregiudizio al decoro architettonico dell'intero stabile;
detta colonna era suscettibile di minare la salubrità e la sicurezza dell'intero edificio, a causa delle possibili perdite di acqua provenienti dai tubi di scarico.
Tanto premesso, l'attore chiedeva di: “a) accertare e dichiarare l'illegittimità delle opere realizzate dai convenuti;
b) ordinare ai convenuti, nelle rispettive qualità, il ripristino dello status quo ante, ordinando la demolizione delle opere illegittimamente realizzate;
c) condannare i convenuti, ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni, nessun escluso, patiti dall'attore quantificabili nella misura che sarà ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
d) condannare, comunque e in ogni caso, i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione all'avvocato antistatario.”
Si costituiva in giudizio il sig. , eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'incompetenza per materia del Tribunale, in favore del Giudice di Pace e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto. Si costituiva in giudizio anche il sig. , eccependo, in via preliminare, Controparte_3
la propria estraneità al rapporto controverso, chiedendo, per conseguenza,
l'estromissione dal presente giudizio e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita a mezzo di documentazione versata dalle parti, interrogatorio formale, prova testimoniale.
Nelle more del giudizio veniva anche espletata CTU che veniva contestata integralmente dai convenuti, in quanto non esaustiva, incoerente, inconferenti le motivazioni addotte e non compiutamente rispondente ai quesiti posti dal Giudice.
All'udienza del 27.05.2022 l'allora Giudice assegnatario del fascicolo tratteneva la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice poi rimetteva la causa sul ruolo per l'espletamento di una nuova indagine peritale con la sostituzione del CTU, geom. con l'Ing. , ritenendo Per_1 Persona_2
non idonee al raggiungimento dello scopo le conclusioni a cui il geom. è Per_1
pervenuta nell'elaborato peritale.
All'udienza del 20.11.2024 le parti precisavano, di nuovo, le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
2. In via preliminare, l'eccezione sull'incompetenza per materia è da rigettare.
Infatti, in merito, l'art. 7 comma 3, n. 2 c.p.c., stabilisce la competenza del Giudice di
Pace per le “cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case”, ma nel concetto di causa relativa alla misura dell'uso di un servizio comune devono farsi rientrare le cause nelle quali si controverta della estensione del diritto di uso dei singoli condomini su un determinato servizio comune (un esempio può essere la controversia nata dall'impugnazione della delibera condominiale con cui si limita a determinate ore del giorno l'uso del cortile comune da parte di alcuni condomini), mentre per causa relativa alla modalità d'uso deve intendersi quella in cui si discuta del modo in cui il diritto d'uso debba essere esercitato (un esempio ne è la controversia con cui si discuta della legittimità o meno di usare uno spazio condominiale per la sosta di autovetture). Devono intendersi escluse dalla competenza del G.d.P., invece, secondo la tesi giurisprudenziale prevalente, tutte quelle cause nelle quali si discuta della negazione nei confronti di uno o più condomini del diritto d'uso di un determinato servizio o bene comune (un caso molto ricorrente è quello della legittimità o meno della modificazione degli infissi nella facciata esterna di un edificio), come nel caso di specie.
3. Anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del sig. è Controparte_3
da rigettare.
Sul punto si osserva che, nel caso di specie, sussiste una comproprietà immobiliare, dato che la proprietà di un immobile è divisa in due o più quote, assegnate ad altrettanti intestatari e, quindi, il diritto di godere dell'immobile e la responsabilità di gestirlo sono ripartiti fra più soggetti. Inoltre, non sono stati prodotti documenti di accordo inter partes
e nemmeno una bozza di regolamento di patti e condizioni, né tantomeno un regolamento condominiale e, pertanto, posto che, in teoria, ogni decisione relativa al bene comune dovrebbe essere presa dall'assemblea dei comproprietari, è opportuno che il sig. resti come parte processuale. Parte_1
4. Nel merito, la domanda attorea è da rigettare.
Poiché i muri perimetrali sono parti comuni dell'edificio, l'uso che i condomini possano farne deve rispondere al criterio fissato dall'art. 1102 c.c., per cui le parti comuni potrebbero essere utilizzate per l'installazione di un impianto al servizio di una singola abitazione. In tal caso, apporre tubazioni sui muri comuni è considerata attività lecita purché non alteri la destinazione della cosa comune e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Secondo la pacifica giurisprudenza, installare una tubazione di scarico sulla parete condominiale, a servizio di una proprietà individuale, rappresenta, semplicemente, un uso della cosa comune.
La realizzazione di tale opera, perciò, è pienamente consentita dalla legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1102 e 1139 c.c. «la liceità dell'utilizzazione dei muri comuni da parte del singolo condomino per installarvi tubature per lo scarico di acque o per il passaggio del gas nonché sfiatatoi per evitare il ristagno di odori, a norma del combinato disposto degli artt. 1102 e 1139 cod. civ. (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., 9 luglio 1973 n. 1975; Cass. Civ., 3 aprile 1968 n. 1026; Cass. 29 dicembre 1970 n. 2780; Cass. Civ., n. 1162/1999 e Tribunale di Genova
24/9/2010).
Inoltre, nel corso del giudizio, è stata esperita CTU che ha concluso per la legittimità delle opere realizzate, “fattibili in regime di libera iniziativa trovando legittimità tra quelle del DM
380/2001 e successivi “elenchi non esaustivi”, tra i più recenti il DM Trasporti del 02 marzo 2018”, precisando che “Nel caso de quo l' opere realizzata è stata apposta sulla facciata perimetrale che interessa e chiude la proprietà dei convenuti, a loro spese nonché in analogia con le varie utenze e servizi di cui è piena la facciata principale.” e che “Di per sé l'apposizione di tubi di servizio che non sottragga agli altri eventuali condomini la fruizione della parte comune dell'edificio non dovrebbe determinare
l'insorgenza di un concreto pregiudizio in danno dei singoli e non implica la necessità di revisione delle tabelle millesimali che…non esistono per il fabbricati in oggetto come non si ravvisa un interesse diretto o di fatto degli attori sulla parete opposta alla loro proprietà” e anche che “la facciata è rimasta architettonicamente inalterata rispetto all'originaria”.
Dunque, la domanda è da rigettare, avendo parte resistente operato una modifica alla cosa comune non sostanziale e al fine di poter apportare una concreta ed effettiva miglioria alla propria parte personale.
5. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di RN, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dall'attore;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dei Controparte_1
resistenti e , che liquida in euro 1.000 per Controparte_2 Controparte_3
ciascuno, oltre iva, spese generali e c.p.a., con distrazione in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari, e delle spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
Così deciso in RN, il 11 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Elvira Puleio