Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 31 agosto 2012, n. 164
Articolo 3
- Legge 31 agosto 2012, n. 164
Articolo 4 della Legge 31 agosto 2012, n. 164
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29 settembre 2012
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