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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/10/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 609/2021 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa Scolaro consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 609/2021 R.G. posta in decisione all'udienza del 25.2.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1
p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. F. Patrizia FORMICA ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in Milazzo, via Marina Garibaldi, n.13
– Palazzo Marullo pec: ; Email_1
RECLAMANTE
E
in persona del curatore (avv. VASAPERNA Controparte_1 Andrea Paolo) quale legale rappresentante pro tempore;
RESISTENTE–CONTUMACE
NONCHÉ
(già , in persona del legale CP_2 Controparte_3 CP_4 rappresentante pro tempore; RESISTENTE–CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL
rappresentante dell'ufficio del P.M. presso la Procura generale della Repubblica di Messina;
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento (reclamo art. 18 L. Fall.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante:
“… insiste in tutte le eccezioni e difese formulate nel proposto reclamo, nonché in tutti gli atti e verbali di causa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in gravame. Si chiede infatti che l'ecc.ma Corte adita voglia, ai sensi dell'art.18 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, revocare il fallimento della società Parte_1 ed accogliere e le seguenti conclusioni: - In via principale ritenere e dichiarare la nullità della sentenza
[...] impugnata per la violazione dell'art.1 comma 2 L.F, in quanto la società reclamante non supera congiuntamente negli ultimi tre anni antecedenti alla notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, i limiti dimensionali di cui ai punti a) b) e c) del citato articolo. - In via istruttoria, ammettere CTU tecnico - contabile al fine di accertare in base alla documentazione contabile della società fallita prodotta in atti e di ogni altro documento utile e necessario all'indagine, la conformità dei dei dati di bilancio alle scritture contabili della fallita, nonché la loro regolare approvazione nei termini di legge da parte dell'organo sociale e per l'effetto, il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art.1 LF. - Sempre in via istruttoria, ordinare ex art.210 c.p.c. al curatore del fallimento il deposito in giudizio dei seguenti libri sociali obbligatori al fine di accertare l'esistenza o meno dei limiti dimensionali: a)libro giornale;
b) libro inventari;
c) Libro beni strumentali;
d) Libro acquisti e vendite Iva;
- In subordine, se del caso, dare incarico alla Guardia di Finanza di accertare la conformità dei bilanci alle scritture contabili e quindi l'inesistenza o meno dei limiti dimensionali per la dichiarazione di fallimento. Pertanto, si chiede che la causa venga posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge …”.
Per il rappresentante dell'ufficio del P.M.:
Si dà atto che il rappresentante dell' notiziato della pendenza della corrente Controparte_5 iscrizione (come si evince dai visti apposti in data 24.11.2021 e 13.12.2022), ha concluso nulla opponendo all'accoglimento del gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.8.2021 e regolarmente notificato (unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione di prima udienza), la società Parte_1 ha convenuto in giudizio davanti a questa Corte:
[...]
(già (quale unico creditore istante in CP_2 Controparte_3 CP_4 sede prefallimentare); la curatela del proprio fallimento (in persona del legale rappresentante pro tempore, avv. VASAPERNA Andrea Paolo); in reclamo avverso la sentenza emessa al n. 15 in data 15.7.2021 dal Tribunale di Barcellona
ZZ di TT nel procedimento già iscritto al n. 8/2021 RG PREFALL.
*
La società reclamante lamenta che l'impugnata sentenza ne avrebbe erroneamente ed ingiustificatamente statuito il fallimento, e ciò:
1. trascurando di considerare che la documentazione prodotta dall'odierna reclamante era sufficiente a dimostrare il possesso, da parte della medesima, dei requisiti di cui ai punti a), b) e c), comma 2, art. 1 della L. Fall., che ne escludevano l'assoggettamento a fallimento;
ed infatti: 1.1. anche se il bilancio di esercizio rappresenta il canale privilegiato per la valutazione d'insussistenza dei limiti dimensionali per la dichiarazione dello stato di decozione, la verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità costituirebbe un campo di indagine aperto e disponibile, sicché:
“… il Tribunale fallimentare in subiecta materia ha la possibilità e, in ogni caso, il dovere di avvalersi dell'intero arco documentale concretamente prodotto in giudizio costituito dai bilanci dell'ultimo triennio, dagli analoghi modelli unici idoneamente corredati dalle ricevute di presentazione, dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 C.C.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa idoneamente risultate utile …”;
1.2. il Tribunale, al fine di accertare il possesso, da parte della società, dei requisiti di cui ai punti a), b) e c), comma 2, art. 1 della Legge Fallimentare, si sarebbe limitato a ritenere inutilizzabili i bilanci di esercizio dell'ultimo triennio, poiché risultanti – secondo la produzione avvenuta – non ancora approvati né depositati nel registro delle imprese, omettendo però di valutare anche le dichiarazioni dei redditi che l' Parte_1 aveva tratto dalle proprie scritture contabili e presentato
[...] regolarmente all'Agenzia delle Entrate; ragion per cui:
“… ciò, a modesto avviso della scrivente, si traduce in un omesso esame dei documenti contabili prodotti che sfocia certamente in una carenza di motivazione dell'impugnata sentenza, in quanto non vi è ragione di dubitare sulla potenziale decisività della documentazione contabile appena sopra richiamata, che era stata regolarmente presentata entro i termini di legge all'Agenzia delle Entrate, così come si evince dalle relative ricevute di presentazione in atti …”;
1.3. dalla disamina dei menzionati M.U. emergerebbe chiaramente che la società non aveva superato congiuntamente, negli ultimi tre anni antecedenti alla notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, i limiti dimensionali di cui ai punti a), b) e c), comma 2, art. 1 della Legge Fallimentare; ciò risulterebbe, in particolare:
“… dai quadri economici-patrimoniali riservati agli studi di settore che riportavano analiticamente il valore numerico delle attività, ovvero dei ricavi annui, delle rimanenze di magazzino e dei beni strumentali (fedelmente coincidenti con quelli indicati nei bilanci di esercizio contestati dal giudice di prime cure) che, sommati al valore delle passività complessive dell'impresa indicate negli stessi bilanci fornivano la reale rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali della reclamante e la dimostrazione della loro preesistenza alla data di presentazione dell'istanza di fallimento …”;
2. omettendo di motivare congruamente sulla complessiva valutazione d' inutilizzabilità dei bilanci di esercizio e sul mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi da parte del collegio fallimentare;
e ciò poiché:
2.1. la concreta utilizzabilità di strumenti probatori alternativi a quello rappresentato dal deposito dei bilanci di esercizio si rinverrebbe, anzitutto, nella circostanza che l'art. 1 della L. Fall. non opererebbe alcun riferimento al bilancio; invero:
“… la norma dell'art. 1, comma 2, indica in modo espresso che la sussistenza del presupposto dei ricavi lordi (comma 2, lett. b) può risultare "in qualunque modo" e non v'è ragione per non riferire tale evenienza pure agli altri due presupposti, così come si evince in uno spunto della pronuncia della Corte Costituzionale, 1 luglio 2009, n. 198 …”;
2.2. il Tribunale avrebbe manifestato un'opinione d'irrilevanza generale ben generica delle prodotte dichiarazioni dei redditi, senza pretendere (in forza dei suoi poteri istruttori) la produzione in giudizio dei verbali di approvazione dei relativi bilanci d'esercizio al fine di verificare la loro preesistenza o meno alla data di instaurazione del giudizio fallimentare; difatti:
“… desumere 'dalla dichiarazione del dott. del 10/5/2021, in cui il tecnico specifica di 'aver Persona_1 predisposto la bozza dei bilanci e dei documenti accompagnatori relativi agli anni 2017–2018–2019 per la pubblicazione e registrazione presso la Camera di Commercio di Messina Registro Imprese' (a conferma, dunque, della produzione in giudizio di mere bozze di bilanci, non ancora approvati né depositati nel Registro delle Imprese)', rappresenta un grave errore di valutazione facilmente smentibile con la produzione nell'odierno giudizio di reclamo delle copie dei Bilanci riclassificati IV direttiva CEE, relativi alle annualità 2017-2020, con i relativi allegati (verbali di approvazione e nota integrativa) che dimostrano come gli stessi siano stati regolarmente approvati nei termini di legge e solo non depositati presso la CCIAA per l'assenza di idoneo pagamento del compenso del commercialista che doveva curarne l'inoltro …”;
2.3. in ogni caso, nessun valore potrebbe assumere la circostanza, menzionata dal Tribunale, che il bilancio del 2020 sia stato prodotto in allegato alla nota difensiva del 10.5.2021, giacché la norma codicistica di riferimento consentirebbe l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o nel maggior termine di 180 giorni e, quindi, entro il 30.6.2021: la citata produzione in allegato alla nota del 10.05.2021, pertanto, non potrebbe essere assunta a compiuta motivazione sull'inutilizzabilità dei relativi dati di bilancio, in quanto il documento risulterebbe formato e approvato nei termini di legge;
2.4. inoltre:
“… sono altresì prive di verità 'le puntuali contestazioni sollevate dall'odierno reclamato nei confronti delle scritture contabili in questione nella nota di udienza del 12/5/2021, circa il fatto che nel bilancio 2019 la esponeva DEBITI nei confronti dei FORNITORI per soli €.3.796,00, Parte_2 quando invece il credito della risulta conclamato assai precedentemente in €.22.924,67', in CP_2 quanto palesemente contrastanti con le norme espresse dal principio contabile OIC19, paragrafo 24, che pretende la registrazione contabile dei debiti assistiti da cambiali passive (come quello vantato dalla
sotto la voce 'debiti entro i 12 mesi' e non sotto quella 'debiti verso fornitori', così come Parte_3 affermato all'interno della citata relazione in atti …”;
2.5. l'incremento della voce di bilancio “debiti” sarebbe dipeso dal riallineamento del debito tributario vanato dalla in aderenza alla relativa visura effettuata e Parte_4 depositata agli atti del giudizio di primo grado, con rettifica nelle scritture contabili sotto la voce oneri di gestione del conto economico e la voce debiti dello stato patrimoniale al fine di indicare il dato reale dei debiti sociali alla data del 31.12.2020; per cui, l'aumento dei debiti nel bilancio del 2020, lungi dall'avallare la statuizione di prime cure di inattendibilità dei bilanci, sarebbe dipesa dall'allocazione in contabilità degli interessi ed oneri esattoriali che per disposizione di legge maturano giorno per giorno, indipendentemente dall'attività liquidatoria di impresa decisa con verbale d'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2020, nel quale i soci avevano deliberato la volontà di sciogliere la società;
2.6. in ordine alla consistenza di cassa, pari ad € 81.191, la sua esistenza contabile risulterebbe alla data del 31.12.2020, con la conseguenza che nell'anno sarebbe ingiustificato sostenere per presunzioni il suo mancato utilizzo per estinguere il debito azionato o quelli ulteriori indicati in bilancio;
2.7. l'attendibilità dei bilanci relativi al periodo 2017-2020 si sarebbe potuta agevolmente dimostrare attraverso un'indagine officiosa, demandata all'acquisizione dei corrispondenti verbali assembleari, unitamente libri giornali relativi allo stesso triennio, al registro dei beni strumentali ed ai registri IVA acquisti dei medesimi anni;
e d'altronde:
“… residua in capo al tribunale un potere di indagine officiosa finalizzata ad evitare la pronuncia di fallimento ingiustificato, che si esplica nell'acquisizione di informazioni urgenti (L.F., art. 15, comma 4), nell'utilizzazione dei dati di ricavi lordi in qualunque modo essi risultino e, dunque, a prescindere dalle allegazioni del debitore
…”;
e conclude chiedendo, in accoglimento del reclamo, la revoca e/o l'annullamento della sentenza dichiarativa del fallimento de quo, con vittoria di spese e, in via istruttoria, l'ammissione di c.t.u. tecnico–contabile al fine di accertare la regolarità della documentazione contabile prodotta in giudizio e, per l'effetto, il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 L. Fall.; in subordine, sempre in via istruttoria, chiede che sia ordinato al Curatore del Fallimento, ex art. 210 C.P.C., il deposito in giudizio dei libri sociali obbligatori e che sia conferito incarico alla Guardia di Finanza di accertare la conformità dei bilanci alle scritture contabili e quindi
l'inesistenza o meno dei limiti dimensionali per la dichiarazione di fallimento.
*
Per le parti resistenti:
- sia la curatela fallimentare;
- sia la parte già creditrice istante in sede prefallimentare;
nonostante la ritualità della citazione, non si sono costituite, donde la declaranda loro contumacia.
Il rappresentante dell' come si evince dai visti apposti in data 24.11.2021 e Controparte_5
13.12.2022, ha concluso nulla opponendo all'accoglimento del gravame.
*
Differito il procedimento dall'udienza collegiale di prima comparizione del 15.11.2022 a quella del 4.4.2022 (per carico di ruolo), nonché di seguito al 16.5.2022 e, quindi, dapprima al
24.10.2022 (onerando parte reclamante di integrare il contraddittorio nei confronti del rappresentante dell'ufficio del P.M. presso il Tribunale di Barcellona ZZ di TT) e, poi, al
13.3.2023 (disponendo la rinnovazione della notifica del reclamo in favore della Curatela Fallimentare) ed all'8.5.2023 (per carico di ruolo), nonché successivamente prima al 23.10.2023 (per la precisazione delle conclusioni), poi all'8.4.2024 e, quindi, al 24.2.2025.
A quest'ultima udienza, previa sostituzione del consigliere relatore, e sulle conclusioni precisate dalla sola parte reclamante in sede di note di trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte, osserva e rileva il Collegio che, per quanto consta dalla meditata disamina dell'incarto processuale:
a) con il ricorso per dichiarazione di fallimento introduttivo delle prime cure, il creditore istante individuava il debito della società di cui chiedeva accertarsi la decozione – CP_2 come dal precetto notificato e dalla fase esecutiva di seguito infruttuosamente esperita – nell'importo di euro 34.387,01 oltre interessi maturati e maturandi nonché ulteriormente il debito per le spese di fase esecutiva;
b) con la produzione difensiva offerta in giudizio (nelle date del 10 e del 18.5.2021) in fase prefallimentare, consistente di:
- copie dei bilanci 2017-2018-2019-2020, non asseverate da certificazione e/o attestazione di conformità alle risultanze delle scritture contabili e prive di riscontro quanto all'avvenuta loro approvazione e successivo versamento nel registro delle imprese, ma solo corredate da attestazione con data 10.5.2021 a firma di professionista – tal dott.
– che dichiarava d'aver predisposto su mandato dell'amministratore Persona_1 dette bozze;
- modelli UNICO 2018-2019-2020, muniti delle pedisseque ricevute di deposito presso l'Agenzia delle Entrate;
- attestazione di Riscossione SICILIA S.R.L. in data 28.4.2021;
l'odierna reclamante deduceva che:
b.1)
“… l'odierno debito reclamato portato dall'atto di precetto (unico scaduto e non pagato) è complessivamente inferiore ad euro 30.000,00, quelli iscritti in bilancio che risultano ancora inesigibili e non scaduti perché sottoposti al beneficio del termine sono pari ad euro 178.527,00 …”;
ma tale deduzione risulta non persuasiva, per il primo profilo, poiché in difformità alla risultanza sub a) relativamente al debito verso privati (avendo la deducente considerato, con detta difesa, una pendenza inferiore, ossia quella portata dal decreto ingiuntivo emesso contro la medesima nel 2015, e non anche gli accessori medio tempore maturati sull'importo ingiunto); ed in proposito, poiché va rammentato, con Cass. Sez. I, ordinanza n. 1441 del 21/1/2025, che:
«… Il limite di fallibilità di cui all'art. 15, comma 9, l. fall., è finalizzato ad esentare dal concorso le crisi d'impresa di modeste dimensioni oggettive, configurandosi alla stregua di condizione per la non declaratoria fallimentare;
l'inferiorità di un'esposizione debitoria complessiva (debiti scaduti e non pagati) rispetto al limite di euro trentamila deve risultare oggettivamente dagli atti dell'istruttoria e secondo un riscontro riferito alla data della decisione, potendo essere rilevato anche d'ufficio dal tribunale sulla base delle predette emergenze …»
in limine va rilevata e dichiarata per la superiore evidenza in fatto l'infondatezza del motivo di gravame con cui parte reclamante ha contestato che la sua debitoria fosse inferiore alla suddetta soglia “minima” di fallibilità e che, per l'effetto, difettasse la condizione di procedibilità – in cui essa si sostanzia – del ricorso per dichiarazione di fallimento proposto;
b.2)
“… il suo attivo patrimoniale, così come i suoi ricavi lordi, non superano per il triennio 2017-2020, il limite dimensionale individuato ai punti a) e b) dell'art.1 L.F., in quanto ambedue inferiori ad euro 200.000,00 …”; ora, in proposito si osserva che tale rilievo è avvenuto sulla base della produzione ut supra segnalata, da cui si trae che:
- se, per un verso, i ricavi erano stati: al 31.12.2017, euro 93.215; al 31.12.2018, euro 99.234; al 31.12.2019, euro 44.471; al 31.12.2020, euro 35.183; mentre gli utili erano risultati: al 31.12.2018, euro 2.111; al 31.12.2019, euro 1.554; mentre al 31.12.2020 risultavano perdite per euro 143.963;
- per altro verso, le passività dichiarate avevano avuto il seguente andamento: al 31.12.2018, euro 149.648; al 31.12.2019, euro 137.595; al 31.12.2020, euro 244.113;
sicché effettivamente non erano superate le soglie di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 L. Fall. ratione temporis vigente;
quindi, a voler tenere per attendibili in toto e sine glossa dette scritture, la debitoria finale così emergente in atti – come sostenuto sub 1.2. e sub 1.3. – non risultava superare il limite dimensionale richiamato sub b.1);
b.3) essa poteva godere del beneficio della rateizzazione per far fronte ai debiti erariali rimasti impagati, ammontanti – ed iscritti a ruolo – al 28.4.2021 ad euro 197.736,72; ma il dato non è stato suffragato aliunde;
c) la sentenza in riesame, al riguardo, rilevava quanto appresso:
c.1) quanto all'utilizzabilità della produzione avvenuta:
“… i bilanci in parola sono stati prodotti in allegato alla memoria di costituzione in giudizio e, con riferimento a quello rubricato bilancio 2020, in allegato alla nota del 10/5/2021, senza tuttavia il relativo verbale di approvazione assembleare e redatti soltanto successivamente alla instaurazione del presente giudizio, come si desume dalla dichiarazione del dott. del 10/5/2021, in cui il tecnico specifica di “aver Persona_1 predisposto la bozza dei bilanci e dei documenti accompagnatori relativi agli anni 2017 – 2018 – 2019 per la pubblicazione e registrazione presso la Camera di Commercio di Messina Registro Imprese” (a conferma, dunque, della produzione in giudizio di mere bozze di bilanci, non ancora approvati né depositati nel Registro delle Imprese); f) le superiori considerazioni suffragano, dunque, una valutazione negativa di utilizzabilità delle scritture contabili depositate agli effetti di cui all'art. 1 L.F., in ossequio al principio per cui «In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l. fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità” (Cass. civ., sez. VI, 20/12/2018, n. 33091; cfr. anche Cass. civ., sez. I, 31/05/2017, n. 13746) …”;
ed in proposito, rileva questa Corte che:
se, per un verso, è fondata la tesi difensiva sub 1.1., circa la generale fruibilità di poteri officiosi d'integrazione istruttoria in sede prefallimentare;
per altro verso va considerato, di contro agli assunti sub 2.1., 2.2., 2.3. e 2.7. ed al petitum
d'acquisizione ex art. 210 C.P.C. (nonché d'esperimento di c.t.u. contabile) che, nella vicenda processuale che ne occupa, la documentazione versata in prime cure è stata integrata solo in questa sede di reclamo e non integralmente, bensì solo con parte della produzione attestata come mancante dal Giudice a quo (difetta infatti tutt'ora prova di riscontro circa l'avvenuto deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese, oltre che dei verbali assembleari d'approvazione dei bilanci per gli anni suindicati – ripetesi, dal 2017 al 2020 –, dei bilanci medesimi e delle relazioni accompagnatorie); sicché non è dato d'inferire alcunché circa la conformità a meno delle copie (prive di tracce di bollatura e vidimatura) versate in questa iscrizione e in quella di primo grado: vuoi agli originali presenti nella contabilità d'impresa; vuoi agli eventuali documenti trasmessi in Camera di Commercio;
e, comunque, deve rammentarsi l'indirizzo di legittimità (severo, ma convincente) che, in tema sovrapponibile, ha condotto la Corte di cassazione (Sez. I, ordinanza n. 2223 del 30/1/2025) ad affermare, restringendo la concreta praticabilità “ora per allora” dei detti poteri officiosi (ossia, negandone legittimità in sede di reclamo), nel senso che:
«… La condizione di fallibilità di cui all'art. 15, comma 9, l. fall. deve sussistere al momento della dichiarazione di fallimento e va accertata sulla base delle risultanze dell'istruttoria prefallimentare, non essendo rilevanti i documenti eventualmente prodotti nel giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall. per dimostrare il venir meno della predetta condizione, anche se formati anteriormente alla dichiarazione di fallimento (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che ha ritenuto irrilevante l'allegazione, soltanto in sede di reclamo, dei documenti attestanti l'adesione della società debitrice alla definizione agevolata di debiti tributari, in data antecedente all'apertura della procedura concorsuale, dopo che la stessa società non si era costituita avanti al primo giudice) …»;
e ciò poiché:
«… la soglia dell'indebitamento scaduto di cui all'art. 15, nono comma, l. fall. si configura – come rilevano correttamente gli stessi ricorrenti – quale condizione afferente al 'far luogo” alla pronuncia, che il giudice deve accertare prima di dichiarare il fallimento. Propriamente, tuttavia, non si tratta di condizione dell'azione, non configurandosi un diritto dell'istante (ricorrente o richiedente) alla dichiarazione di fallimento, né la predetta soglia condiziona la proponibilità della singola iniziativa, che ben potrà procedere da un montante individuale di credito anche più basso, posto che lo scrutinio della sommatoria indicata dal legislatore viene rimandato (o comunque assume essenzialità) alla fase successiva decisoria, assolvendo alla funzione appunto condizionante la possibilità che il procedimento - correttamente instaurato - possa giungere alla pronuncia positiva di fallimento. La norma concretizza l'interesse giuridicamente prefissato dal legislatore e rilevante nella disciplina della concorsualità della crisi d'impresa alla pronuncia sulla domanda di fallimento purché vi sia il superamento di un valore assoluto di indebitamento scaduto, al di sotto del quale la dichiarazione di fallimento non può, come si ripete, avere luogo. Perché ritenuta, secondo la scelta legislativa e per varie ragioni, sproporzionata nel bilanciamento tra risorse anche pubbliche impiegate ed efficacia dello strumento processuale.
13. Pertanto, all'atto della sussistenza dei fatti integrativi della domanda e della insussistenza di fatti impeditivi - elementi della fattispecie che rientrano nell'onere di allegazione delle parti - può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento, ove risulti alla data della decisione un indebitamento scaduto assoluto e complessivo almeno pari al minimo normativo, come risultante da tutti gli elementi acquisiti all'istruttoria, anche indipendenti da quelli prodotti da istante e debitore e non di necessità propri dei soli crediti veicolati avanti al tribunale (Cass., n. 26926/2017; Cass., n. 5377/2016).
14. Trattandosi di condizione che attiene alla finale pronunciabilità della sentenza di fallimento, essa è sottratta stricto sensu all'onere della prova e va accertata d'ufficio, per come tratta e dunque risulti “dagli atti dell'istruttoria” (Cass., n. 16683/2018). Congruenti con questa impostazione sono la previsione di informazioni urgenti a termini dell'art. 15, comma quarto, l. fall. e l'espletamento di mezzi di prova officiosi ex art. 15, sesto comma, l. fall., finalizzati a fare emergere la reale dimensione dell'insolvenza del debitore. In quanto condizione afferente alla procedibilità della pronuncia positiva di fallimento, il superamento di tale soglia va accertato dunque al momento della decisione e non anche al momento in cui è stata proposta la domanda di declaratoria di fallimento (Cass., n. 10952/2015), costituendo ultimo accertamento a compiersi dal giudice che procede.
15. Dalle premesse consegue che, da un lato, il legislatore esige che l'accertamento della predetta condizione sia effettuato dal giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda degli istanti, dando conto di poter così procedere – fermi gli altri presupposti sostanziali – ed è a tale momento e a tale solo stato dell'istruttoria che detto riscontro va necessariamente riferito. Ne consegue inoltre, e dall'altro, che il medesimo accertamento della soglia nominale dell'insolvenza giuridicamente rilevante, quale sussistente o insussistente, cristallizza – su questo punto – i presupposti della correttezza del giudizio avanti al tribunale, rendendo irrilevanti ai predetti fini i loro mutamenti anteriori o posteriori. Così che la rispettiva contestazione nel giudizio di reclamo avrà ad oggetto lo scrutinio della effettiva e sola loro sussistenza, al momento della pronuncia resa dal Tribunale e però secondo lo stato degli atti, con l'interrogativo cioè se essi risultavano (in ossequio alla chiara indicazione selettiva del legislatore al nono comma dell'art.15 l. fall.) nel processo stesso; a differenza degli altri elementi, più variamente rimessi anche alla disponibilità delle parti (legittimazione, fatti costitutivi oggettivi e soggettivi), che potranno nel reclamo essere rimeditati – rispetto al riscontro espresso dal primo giudice – sottoponendo a riaccertamento la stessa loro storica (e non solo processuale) esistenza.
16. Sono, pertanto, irrilevanti i fatti, ancorché precedenti la decisione, ma solo e benché successivamente fatti emergere in sede di reclamo, volti a dimostrare che la soglia dei cd. 30.000 euro non era in fatto raggiunta al momento della dichiarazione di fallimento, laddove, come nel caso, il reclamante, non costituitosi avanti al primo giudice, ne proponga l'accertamento per la prima volta alla corte d'appello; in questo senso, anche la collocazione della norma all'interno della disposizione organizzativa processuale della fase avanti al tribunale, si connette ad un preciso perimetro di oneri, del giudice (quanto all'accertamento) e delle parti (ove vogliano interloquire). Il che illustra la esorbitanza di ogni richiamo ai principi di devoluzione piena cui soggiace il giudizio di reclamo: diversamente dagli ordinari presupposti della fallibilità, che fondano la corretta instaurazione o non istaurazione di una procedura concorsuale e dunque possono emergere probatoriamente anche in sede di reclamo, in termini tali da sovvertire il primo giudizio che non ne abbia tenuto conto ma purché se ne provi la storica preesistenza alla decisione, laddove il reclamo solleciti la disamina della più circoscritta condizione di cui all'art. 15 comma 9, l. fall., ai fini della procedibilità della dichiarazione di fallimento, la corte d'appello dovrà solo verificare se, al momento di detta pronuncia e al culmine della relativa istruttoria, tali elementi risultavano o meno avanti al tribunale. Condizione che, nel caso, era pienamente sussistente, né vi era agli atti documentazione ad essa ostativa.
17. Non può infatti sostenersi, come deduce il ricorrente, che la definizione agevolata, in quanto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento, potesse essere allegata anche in sede di reclamo appunto ai fini del venir meno della condizione di procedibilità della prima sentenza, dovendosi tale condizione accertare quale risultante nel primo processo e al momento della sua decisione. E tale accertamento appare correttamente essere stato condotto dal giudice di merito per il quale, al momento della dichiarazione di fallimento, la debitoria scaduta ed emersa oltrepassava i 30.000 euro. In questo senso è la parte debitrice che, sottraendosi dal partecipare al contraddittorio avanti al tribunale, ha omesso di contraddire in quella sede ciò che risultava dalla istruttoria, non vi ha recato alcun elemento (pur in apparenza disponendone), né poi, in reclamo, ha contestato tale risultanza in sé. Invocando una più superficiale e malintesa lettura del principio pienamente devolutivo del giudizio di reclamo, non è dunque ammissibile che il reclamante sottoponga a controllo non tanto un elemento sostanziale di fallibilità, bensì un riscontro processuale di procedibilità, pienamente emerso dagli atti del processo cui la norma lo riferisce …»;
pertanto, la disamina delle doglianze oggi poste alla cognizione di questa Corte non potrà che aver luogo sulla base della produzione cristallizzatasi in prime cure, con seguente:
inutilizzabilità dei documenti ulteriori messi a disposizione di questa Corte in quanto antea producibili ma non prodotti (ossia: liquidazioni periodiche IVA estratte dal registro fatture per gli anni dal 2017 al 2020; estratti dal giornale di contabilità generale per gli anni 2017, 2019 e 2020; estratti dal registro corrispettivi per gli anni dal 2017 al 2020; estratto dal libro inventari per il periodo dal 31.12.2017 al 31.12.2020; estratti dai registri degli acquisiti e dei cespiti ammortizzabili per gli anni dal 2017 al 2020); schede di contabilità per gli anni 2017, 2019 e 2020; fatture di vendita dal 2017 al 2020; libro giornale al 30.4.2021; registro acquisiti relativo all'anno 2021, fino al 28.2.2021);
ultroneità ai fini del decidere dell'invocato esperimento di c.t.u. contabile (che su tali scritture dovrebbe aver luogo), noto il principio di diritto (per cui si v. Cass. Sez. I, ordinanza n. 6991 dell'11/3/2019) in virtùd del quale: «… In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, i poteri di indagine officiosa previsti dall'art. 15 l. fall. sono finalizzati a colmare mere lacune probatorie dell'interessato e sono limitati ai fatti oggetto di allegazioni difensive delle parti (Fattispecie in cui è stata ritenuta immune da censure la decisione dei giudici di merito di non attivare i poteri in parola – neppure attraverso l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio – a fronte della produzione di documenti inidonei a fornire la minima certezza in ordine alla corrispondenza alla realtà dei dati ivi rappresentati e di una consulenza di parte priva di indicazioni sufficientemente analitiche) …»;
c.2) quanto ai temi oggi dedotti sub 1.2. e sub 1.3., nulla ex professo, ma, a tenore dello svolgimento motivo seguente (in cui si dava notizia dell'avvenuta disamina dell'intera produzione avvenuta):
“… g) a ciò si aggiungono le puntuali contestazioni sollevate dall'odierno ricorrente nei confronti delle scritture contabili in questione, contestazioni invero non specificamente riscontrate dalla controparte;
h) in particolare, è utile richiamare quanto rappresentato dal ricorrente nella nota di udienza del 12/5/2021 circa il fatto che “nel bilancio 2019 la esponeva DEBITI nei confronti dei Parte_2 FORNITORI per soli €.3.796,00, quando invece il credito della risulta conclamato assai CP_2 precedentemente in €.22.924,67” (pag. 3 nota del 12/5/2021), in aggiunta al rilievo per cui, in ogni caso, i bilanci allegati non consentono, in assenza dei documenti connessi e di ulteriori precisazioni da parte della resistente, anche a fronte delle contestazioni sollevate, la specifica individuazione delle poste attive e passive che li compongono; i) sotto tale profilo, ad esempio, rimane ingiustificato - e, pertanto, contribuisce a supportare il giudizio di inattendibilità delle scritture contabili allegate - il fatto che dal 2019 al 2020 la società abbia registrato un significativo aumento dei debiti (da € 137.595 ad € 244.113), tanto più ove si consideri che, secondo quanto dichiarato dalla stessa resistente, “la società si trova in liquidazione” (cfr. pag. 1 della nota di udienza depositata in data 18/5/2021; sebbene, giova evidenziare, la ridetta circostanza non trovi riscontro nella visura camerale allegata e nella produzione documentale offerta dalla resistente medesima), posto che, in tal caso, non si spiegherebbe la contrazione di nuovi debiti a fronte di un'attività meramente liquidatoria e conservativa;
j) si consideri, ancora, come a fronte della specifica contestazione della dedotta esistenza di una significativa liquidità, pari a € 81.191 (cfr. bilancio 2020), di cui peraltro non è stato fornito alcun riscontro probatorio, la resistente si sia limitata a rilevare che essa si giustificherebbe in ragione della fase liquidatoria in corso “ che prevede una maggiore disponibilità liquida per la presumibile vendita del magazzino ed il conseguente azzeramento della relativa posta e quindi l'incremento di liquidità della detta voce di bilancio” (cfr. pag. 1 nota del 18/5/2021), ciò da cui si ricava che la stessa rappresentazione della liquidità riportata in bilancio risulta generica (“presumibile vendita del magazzino”), fermo restando che rimarrebbe del pari ingiustificato il mancato utilizzo della stessa per estinguere il debito azionato o, in generale, quelli ulteriori indicati in bilancio;
k) ne viene che, dunque, le difese esposte dalla società resistente appaiono generiche e, pertanto, rimangono inutilizzabili ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 1, co. 2, L.F., ciò da cui discende il mancato superamento della presunzione di fallibilità della società ”; Parte_5
il convincimento per cui, pur non smentita la corrispondenza tra i dati dichiarati nei modelli UNICO e quelli ritraibili dalla residua documentazione prodotta, quanto attestato ivi non costituisse comunque fonte sufficiente per una seria e documentata ricostruzione favorevole alle tesi della società deducente e per far riconoscere non operante la presunzione di fallibilità gravante sul debitore;
ed al riguardo, osserva questo Collegio, effettivamente i dubbi d'attendibilità (intrinseca ed estrinseca) dei dati di sintesi emergenti dalle scritture di prime cure apparivano (ed appaiono) non risolubili in senso giovevole al debitore, né di conforto onde poter inferire anche solo in via presuntiva come veraci dette scritture – e quindi riconoscibile la non fallibilità dell'impresa per il mancato superamento dei limiti dimensionali retro richiamati – atteso che le difese oggi prospettate sub 2.4., sub 2.5. e sub 2.6. ex adverso da parte reclamante risultano: la prima, non verificabile, dato che la debitoria pendente negli anni 2017 e 2018 era indicata con unico importo (non disaggregato in componenti) e, singolarmente, esattamente nel medesimo ammontare (come non avesse avuto alcuna variazione medio tempore) mentre solo quella del 2019 era disaggregata (ma, si consideri, senza la voce
“debiti entro 12 mesi” e riportando nelle voci “fornitori nazionali” e “cambiali passive” importi che, pur sommati – euro 3.796 ed euro 15.169 – risultano non coincidere con quello riveniente dal decreto ingiuntivo emesso a favore del creditore istante;
donde l'infondatezza, per mancato riscontro dell'arguizione in tema della parte reclamante);
la seconda, in parte non verificabile ed in parte non persuasiva, se si considera che: il bilancio 2020 non è stato prodotto in prime cure;
quelli del 2017 e del 2018 non recano scritture disaggregate;
quello fino al 31.12.2019, di contro, evidenzia un debito verso erario (in c/IVA per euro 80.330 ed in c/ritenute fiscali di euro 1.766), ed un debito vs enti previdenziali per euro 17.252, di evidente non comparabilità rispetto a quelli per le medesime causali degli anni precedenti;
la terza, parimenti non verificabile, dato che il bilancio del 2020 non è stato prodotto in prime cure;
e si osservi che, comunque, il bilancio del 2020 prodotto non era strutturato in guisa tale da permettere di disaggregare il totale finale dei debiti in voci specifiche;
ritiene dunque conclusivamente questa Corte che il reclamo non sia fondato e, nei sensi retro specificati, vada pertanto disatteso.
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Pur nella superiore soccombenza, in difetto di costituzione delle parti resistenti, nulla va statuito in punto di spese processuali nei confronti della parte reclamante.
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A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_6 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte 41 impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi il procuratore della sola parte costituita nonché il rappresentante del P.M. presso questo Ufficio, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sul reclamo proposto con atto iscritto a ruolo in data 5.8.2021 e notificato in data 6.12.2022 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Barcellona ZZ di TT–Sezione Fallimentare emessa al n. 15 in data 15-21.7.2021 nel procedimento già iscritto al n. 8/2021 CP_6 reclamo proposto da:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1 nei confronti di:
in persona del curatore (avv. VASAPERNA Controparte_1
Andrea Paolo) quale legale rappresentante pro tempore;
e di: (già in persona del legale CP_2 Controparte_3 CP_4 rappresentante pro tempore; così provvede:
1) rigetta il reclamo e conferma l'impugnata sentenza;
2) nulla per le spese;
3) dà atto che la parte reclamante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …“ della presente pronuncia. Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 23.9.2025
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa Scolaro consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 609/2021 R.G. posta in decisione all'udienza del 25.2.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1
p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. F. Patrizia FORMICA ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in Milazzo, via Marina Garibaldi, n.13
– Palazzo Marullo pec: ; Email_1
RECLAMANTE
E
in persona del curatore (avv. VASAPERNA Controparte_1 Andrea Paolo) quale legale rappresentante pro tempore;
RESISTENTE–CONTUMACE
NONCHÉ
(già , in persona del legale CP_2 Controparte_3 CP_4 rappresentante pro tempore; RESISTENTE–CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL
rappresentante dell'ufficio del P.M. presso la Procura generale della Repubblica di Messina;
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento (reclamo art. 18 L. Fall.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante:
“… insiste in tutte le eccezioni e difese formulate nel proposto reclamo, nonché in tutti gli atti e verbali di causa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in gravame. Si chiede infatti che l'ecc.ma Corte adita voglia, ai sensi dell'art.18 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, revocare il fallimento della società Parte_1 ed accogliere e le seguenti conclusioni: - In via principale ritenere e dichiarare la nullità della sentenza
[...] impugnata per la violazione dell'art.1 comma 2 L.F, in quanto la società reclamante non supera congiuntamente negli ultimi tre anni antecedenti alla notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, i limiti dimensionali di cui ai punti a) b) e c) del citato articolo. - In via istruttoria, ammettere CTU tecnico - contabile al fine di accertare in base alla documentazione contabile della società fallita prodotta in atti e di ogni altro documento utile e necessario all'indagine, la conformità dei dei dati di bilancio alle scritture contabili della fallita, nonché la loro regolare approvazione nei termini di legge da parte dell'organo sociale e per l'effetto, il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art.1 LF. - Sempre in via istruttoria, ordinare ex art.210 c.p.c. al curatore del fallimento il deposito in giudizio dei seguenti libri sociali obbligatori al fine di accertare l'esistenza o meno dei limiti dimensionali: a)libro giornale;
b) libro inventari;
c) Libro beni strumentali;
d) Libro acquisti e vendite Iva;
- In subordine, se del caso, dare incarico alla Guardia di Finanza di accertare la conformità dei bilanci alle scritture contabili e quindi l'inesistenza o meno dei limiti dimensionali per la dichiarazione di fallimento. Pertanto, si chiede che la causa venga posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge …”.
Per il rappresentante dell'ufficio del P.M.:
Si dà atto che il rappresentante dell' notiziato della pendenza della corrente Controparte_5 iscrizione (come si evince dai visti apposti in data 24.11.2021 e 13.12.2022), ha concluso nulla opponendo all'accoglimento del gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.8.2021 e regolarmente notificato (unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione di prima udienza), la società Parte_1 ha convenuto in giudizio davanti a questa Corte:
[...]
(già (quale unico creditore istante in CP_2 Controparte_3 CP_4 sede prefallimentare); la curatela del proprio fallimento (in persona del legale rappresentante pro tempore, avv. VASAPERNA Andrea Paolo); in reclamo avverso la sentenza emessa al n. 15 in data 15.7.2021 dal Tribunale di Barcellona
ZZ di TT nel procedimento già iscritto al n. 8/2021 RG PREFALL.
*
La società reclamante lamenta che l'impugnata sentenza ne avrebbe erroneamente ed ingiustificatamente statuito il fallimento, e ciò:
1. trascurando di considerare che la documentazione prodotta dall'odierna reclamante era sufficiente a dimostrare il possesso, da parte della medesima, dei requisiti di cui ai punti a), b) e c), comma 2, art. 1 della L. Fall., che ne escludevano l'assoggettamento a fallimento;
ed infatti: 1.1. anche se il bilancio di esercizio rappresenta il canale privilegiato per la valutazione d'insussistenza dei limiti dimensionali per la dichiarazione dello stato di decozione, la verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità costituirebbe un campo di indagine aperto e disponibile, sicché:
“… il Tribunale fallimentare in subiecta materia ha la possibilità e, in ogni caso, il dovere di avvalersi dell'intero arco documentale concretamente prodotto in giudizio costituito dai bilanci dell'ultimo triennio, dagli analoghi modelli unici idoneamente corredati dalle ricevute di presentazione, dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 C.C.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa idoneamente risultate utile …”;
1.2. il Tribunale, al fine di accertare il possesso, da parte della società, dei requisiti di cui ai punti a), b) e c), comma 2, art. 1 della Legge Fallimentare, si sarebbe limitato a ritenere inutilizzabili i bilanci di esercizio dell'ultimo triennio, poiché risultanti – secondo la produzione avvenuta – non ancora approvati né depositati nel registro delle imprese, omettendo però di valutare anche le dichiarazioni dei redditi che l' Parte_1 aveva tratto dalle proprie scritture contabili e presentato
[...] regolarmente all'Agenzia delle Entrate; ragion per cui:
“… ciò, a modesto avviso della scrivente, si traduce in un omesso esame dei documenti contabili prodotti che sfocia certamente in una carenza di motivazione dell'impugnata sentenza, in quanto non vi è ragione di dubitare sulla potenziale decisività della documentazione contabile appena sopra richiamata, che era stata regolarmente presentata entro i termini di legge all'Agenzia delle Entrate, così come si evince dalle relative ricevute di presentazione in atti …”;
1.3. dalla disamina dei menzionati M.U. emergerebbe chiaramente che la società non aveva superato congiuntamente, negli ultimi tre anni antecedenti alla notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, i limiti dimensionali di cui ai punti a), b) e c), comma 2, art. 1 della Legge Fallimentare; ciò risulterebbe, in particolare:
“… dai quadri economici-patrimoniali riservati agli studi di settore che riportavano analiticamente il valore numerico delle attività, ovvero dei ricavi annui, delle rimanenze di magazzino e dei beni strumentali (fedelmente coincidenti con quelli indicati nei bilanci di esercizio contestati dal giudice di prime cure) che, sommati al valore delle passività complessive dell'impresa indicate negli stessi bilanci fornivano la reale rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali della reclamante e la dimostrazione della loro preesistenza alla data di presentazione dell'istanza di fallimento …”;
2. omettendo di motivare congruamente sulla complessiva valutazione d' inutilizzabilità dei bilanci di esercizio e sul mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi da parte del collegio fallimentare;
e ciò poiché:
2.1. la concreta utilizzabilità di strumenti probatori alternativi a quello rappresentato dal deposito dei bilanci di esercizio si rinverrebbe, anzitutto, nella circostanza che l'art. 1 della L. Fall. non opererebbe alcun riferimento al bilancio; invero:
“… la norma dell'art. 1, comma 2, indica in modo espresso che la sussistenza del presupposto dei ricavi lordi (comma 2, lett. b) può risultare "in qualunque modo" e non v'è ragione per non riferire tale evenienza pure agli altri due presupposti, così come si evince in uno spunto della pronuncia della Corte Costituzionale, 1 luglio 2009, n. 198 …”;
2.2. il Tribunale avrebbe manifestato un'opinione d'irrilevanza generale ben generica delle prodotte dichiarazioni dei redditi, senza pretendere (in forza dei suoi poteri istruttori) la produzione in giudizio dei verbali di approvazione dei relativi bilanci d'esercizio al fine di verificare la loro preesistenza o meno alla data di instaurazione del giudizio fallimentare; difatti:
“… desumere 'dalla dichiarazione del dott. del 10/5/2021, in cui il tecnico specifica di 'aver Persona_1 predisposto la bozza dei bilanci e dei documenti accompagnatori relativi agli anni 2017–2018–2019 per la pubblicazione e registrazione presso la Camera di Commercio di Messina Registro Imprese' (a conferma, dunque, della produzione in giudizio di mere bozze di bilanci, non ancora approvati né depositati nel Registro delle Imprese)', rappresenta un grave errore di valutazione facilmente smentibile con la produzione nell'odierno giudizio di reclamo delle copie dei Bilanci riclassificati IV direttiva CEE, relativi alle annualità 2017-2020, con i relativi allegati (verbali di approvazione e nota integrativa) che dimostrano come gli stessi siano stati regolarmente approvati nei termini di legge e solo non depositati presso la CCIAA per l'assenza di idoneo pagamento del compenso del commercialista che doveva curarne l'inoltro …”;
2.3. in ogni caso, nessun valore potrebbe assumere la circostanza, menzionata dal Tribunale, che il bilancio del 2020 sia stato prodotto in allegato alla nota difensiva del 10.5.2021, giacché la norma codicistica di riferimento consentirebbe l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o nel maggior termine di 180 giorni e, quindi, entro il 30.6.2021: la citata produzione in allegato alla nota del 10.05.2021, pertanto, non potrebbe essere assunta a compiuta motivazione sull'inutilizzabilità dei relativi dati di bilancio, in quanto il documento risulterebbe formato e approvato nei termini di legge;
2.4. inoltre:
“… sono altresì prive di verità 'le puntuali contestazioni sollevate dall'odierno reclamato nei confronti delle scritture contabili in questione nella nota di udienza del 12/5/2021, circa il fatto che nel bilancio 2019 la esponeva DEBITI nei confronti dei FORNITORI per soli €.3.796,00, Parte_2 quando invece il credito della risulta conclamato assai precedentemente in €.22.924,67', in CP_2 quanto palesemente contrastanti con le norme espresse dal principio contabile OIC19, paragrafo 24, che pretende la registrazione contabile dei debiti assistiti da cambiali passive (come quello vantato dalla
sotto la voce 'debiti entro i 12 mesi' e non sotto quella 'debiti verso fornitori', così come Parte_3 affermato all'interno della citata relazione in atti …”;
2.5. l'incremento della voce di bilancio “debiti” sarebbe dipeso dal riallineamento del debito tributario vanato dalla in aderenza alla relativa visura effettuata e Parte_4 depositata agli atti del giudizio di primo grado, con rettifica nelle scritture contabili sotto la voce oneri di gestione del conto economico e la voce debiti dello stato patrimoniale al fine di indicare il dato reale dei debiti sociali alla data del 31.12.2020; per cui, l'aumento dei debiti nel bilancio del 2020, lungi dall'avallare la statuizione di prime cure di inattendibilità dei bilanci, sarebbe dipesa dall'allocazione in contabilità degli interessi ed oneri esattoriali che per disposizione di legge maturano giorno per giorno, indipendentemente dall'attività liquidatoria di impresa decisa con verbale d'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2020, nel quale i soci avevano deliberato la volontà di sciogliere la società;
2.6. in ordine alla consistenza di cassa, pari ad € 81.191, la sua esistenza contabile risulterebbe alla data del 31.12.2020, con la conseguenza che nell'anno sarebbe ingiustificato sostenere per presunzioni il suo mancato utilizzo per estinguere il debito azionato o quelli ulteriori indicati in bilancio;
2.7. l'attendibilità dei bilanci relativi al periodo 2017-2020 si sarebbe potuta agevolmente dimostrare attraverso un'indagine officiosa, demandata all'acquisizione dei corrispondenti verbali assembleari, unitamente libri giornali relativi allo stesso triennio, al registro dei beni strumentali ed ai registri IVA acquisti dei medesimi anni;
e d'altronde:
“… residua in capo al tribunale un potere di indagine officiosa finalizzata ad evitare la pronuncia di fallimento ingiustificato, che si esplica nell'acquisizione di informazioni urgenti (L.F., art. 15, comma 4), nell'utilizzazione dei dati di ricavi lordi in qualunque modo essi risultino e, dunque, a prescindere dalle allegazioni del debitore
…”;
e conclude chiedendo, in accoglimento del reclamo, la revoca e/o l'annullamento della sentenza dichiarativa del fallimento de quo, con vittoria di spese e, in via istruttoria, l'ammissione di c.t.u. tecnico–contabile al fine di accertare la regolarità della documentazione contabile prodotta in giudizio e, per l'effetto, il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 L. Fall.; in subordine, sempre in via istruttoria, chiede che sia ordinato al Curatore del Fallimento, ex art. 210 C.P.C., il deposito in giudizio dei libri sociali obbligatori e che sia conferito incarico alla Guardia di Finanza di accertare la conformità dei bilanci alle scritture contabili e quindi
l'inesistenza o meno dei limiti dimensionali per la dichiarazione di fallimento.
*
Per le parti resistenti:
- sia la curatela fallimentare;
- sia la parte già creditrice istante in sede prefallimentare;
nonostante la ritualità della citazione, non si sono costituite, donde la declaranda loro contumacia.
Il rappresentante dell' come si evince dai visti apposti in data 24.11.2021 e Controparte_5
13.12.2022, ha concluso nulla opponendo all'accoglimento del gravame.
*
Differito il procedimento dall'udienza collegiale di prima comparizione del 15.11.2022 a quella del 4.4.2022 (per carico di ruolo), nonché di seguito al 16.5.2022 e, quindi, dapprima al
24.10.2022 (onerando parte reclamante di integrare il contraddittorio nei confronti del rappresentante dell'ufficio del P.M. presso il Tribunale di Barcellona ZZ di TT) e, poi, al
13.3.2023 (disponendo la rinnovazione della notifica del reclamo in favore della Curatela Fallimentare) ed all'8.5.2023 (per carico di ruolo), nonché successivamente prima al 23.10.2023 (per la precisazione delle conclusioni), poi all'8.4.2024 e, quindi, al 24.2.2025.
A quest'ultima udienza, previa sostituzione del consigliere relatore, e sulle conclusioni precisate dalla sola parte reclamante in sede di note di trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte, osserva e rileva il Collegio che, per quanto consta dalla meditata disamina dell'incarto processuale:
a) con il ricorso per dichiarazione di fallimento introduttivo delle prime cure, il creditore istante individuava il debito della società di cui chiedeva accertarsi la decozione – CP_2 come dal precetto notificato e dalla fase esecutiva di seguito infruttuosamente esperita – nell'importo di euro 34.387,01 oltre interessi maturati e maturandi nonché ulteriormente il debito per le spese di fase esecutiva;
b) con la produzione difensiva offerta in giudizio (nelle date del 10 e del 18.5.2021) in fase prefallimentare, consistente di:
- copie dei bilanci 2017-2018-2019-2020, non asseverate da certificazione e/o attestazione di conformità alle risultanze delle scritture contabili e prive di riscontro quanto all'avvenuta loro approvazione e successivo versamento nel registro delle imprese, ma solo corredate da attestazione con data 10.5.2021 a firma di professionista – tal dott.
– che dichiarava d'aver predisposto su mandato dell'amministratore Persona_1 dette bozze;
- modelli UNICO 2018-2019-2020, muniti delle pedisseque ricevute di deposito presso l'Agenzia delle Entrate;
- attestazione di Riscossione SICILIA S.R.L. in data 28.4.2021;
l'odierna reclamante deduceva che:
b.1)
“… l'odierno debito reclamato portato dall'atto di precetto (unico scaduto e non pagato) è complessivamente inferiore ad euro 30.000,00, quelli iscritti in bilancio che risultano ancora inesigibili e non scaduti perché sottoposti al beneficio del termine sono pari ad euro 178.527,00 …”;
ma tale deduzione risulta non persuasiva, per il primo profilo, poiché in difformità alla risultanza sub a) relativamente al debito verso privati (avendo la deducente considerato, con detta difesa, una pendenza inferiore, ossia quella portata dal decreto ingiuntivo emesso contro la medesima nel 2015, e non anche gli accessori medio tempore maturati sull'importo ingiunto); ed in proposito, poiché va rammentato, con Cass. Sez. I, ordinanza n. 1441 del 21/1/2025, che:
«… Il limite di fallibilità di cui all'art. 15, comma 9, l. fall., è finalizzato ad esentare dal concorso le crisi d'impresa di modeste dimensioni oggettive, configurandosi alla stregua di condizione per la non declaratoria fallimentare;
l'inferiorità di un'esposizione debitoria complessiva (debiti scaduti e non pagati) rispetto al limite di euro trentamila deve risultare oggettivamente dagli atti dell'istruttoria e secondo un riscontro riferito alla data della decisione, potendo essere rilevato anche d'ufficio dal tribunale sulla base delle predette emergenze …»
in limine va rilevata e dichiarata per la superiore evidenza in fatto l'infondatezza del motivo di gravame con cui parte reclamante ha contestato che la sua debitoria fosse inferiore alla suddetta soglia “minima” di fallibilità e che, per l'effetto, difettasse la condizione di procedibilità – in cui essa si sostanzia – del ricorso per dichiarazione di fallimento proposto;
b.2)
“… il suo attivo patrimoniale, così come i suoi ricavi lordi, non superano per il triennio 2017-2020, il limite dimensionale individuato ai punti a) e b) dell'art.1 L.F., in quanto ambedue inferiori ad euro 200.000,00 …”; ora, in proposito si osserva che tale rilievo è avvenuto sulla base della produzione ut supra segnalata, da cui si trae che:
- se, per un verso, i ricavi erano stati: al 31.12.2017, euro 93.215; al 31.12.2018, euro 99.234; al 31.12.2019, euro 44.471; al 31.12.2020, euro 35.183; mentre gli utili erano risultati: al 31.12.2018, euro 2.111; al 31.12.2019, euro 1.554; mentre al 31.12.2020 risultavano perdite per euro 143.963;
- per altro verso, le passività dichiarate avevano avuto il seguente andamento: al 31.12.2018, euro 149.648; al 31.12.2019, euro 137.595; al 31.12.2020, euro 244.113;
sicché effettivamente non erano superate le soglie di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 L. Fall. ratione temporis vigente;
quindi, a voler tenere per attendibili in toto e sine glossa dette scritture, la debitoria finale così emergente in atti – come sostenuto sub 1.2. e sub 1.3. – non risultava superare il limite dimensionale richiamato sub b.1);
b.3) essa poteva godere del beneficio della rateizzazione per far fronte ai debiti erariali rimasti impagati, ammontanti – ed iscritti a ruolo – al 28.4.2021 ad euro 197.736,72; ma il dato non è stato suffragato aliunde;
c) la sentenza in riesame, al riguardo, rilevava quanto appresso:
c.1) quanto all'utilizzabilità della produzione avvenuta:
“… i bilanci in parola sono stati prodotti in allegato alla memoria di costituzione in giudizio e, con riferimento a quello rubricato bilancio 2020, in allegato alla nota del 10/5/2021, senza tuttavia il relativo verbale di approvazione assembleare e redatti soltanto successivamente alla instaurazione del presente giudizio, come si desume dalla dichiarazione del dott. del 10/5/2021, in cui il tecnico specifica di “aver Persona_1 predisposto la bozza dei bilanci e dei documenti accompagnatori relativi agli anni 2017 – 2018 – 2019 per la pubblicazione e registrazione presso la Camera di Commercio di Messina Registro Imprese” (a conferma, dunque, della produzione in giudizio di mere bozze di bilanci, non ancora approvati né depositati nel Registro delle Imprese); f) le superiori considerazioni suffragano, dunque, una valutazione negativa di utilizzabilità delle scritture contabili depositate agli effetti di cui all'art. 1 L.F., in ossequio al principio per cui «In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l. fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità” (Cass. civ., sez. VI, 20/12/2018, n. 33091; cfr. anche Cass. civ., sez. I, 31/05/2017, n. 13746) …”;
ed in proposito, rileva questa Corte che:
se, per un verso, è fondata la tesi difensiva sub 1.1., circa la generale fruibilità di poteri officiosi d'integrazione istruttoria in sede prefallimentare;
per altro verso va considerato, di contro agli assunti sub 2.1., 2.2., 2.3. e 2.7. ed al petitum
d'acquisizione ex art. 210 C.P.C. (nonché d'esperimento di c.t.u. contabile) che, nella vicenda processuale che ne occupa, la documentazione versata in prime cure è stata integrata solo in questa sede di reclamo e non integralmente, bensì solo con parte della produzione attestata come mancante dal Giudice a quo (difetta infatti tutt'ora prova di riscontro circa l'avvenuto deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese, oltre che dei verbali assembleari d'approvazione dei bilanci per gli anni suindicati – ripetesi, dal 2017 al 2020 –, dei bilanci medesimi e delle relazioni accompagnatorie); sicché non è dato d'inferire alcunché circa la conformità a meno delle copie (prive di tracce di bollatura e vidimatura) versate in questa iscrizione e in quella di primo grado: vuoi agli originali presenti nella contabilità d'impresa; vuoi agli eventuali documenti trasmessi in Camera di Commercio;
e, comunque, deve rammentarsi l'indirizzo di legittimità (severo, ma convincente) che, in tema sovrapponibile, ha condotto la Corte di cassazione (Sez. I, ordinanza n. 2223 del 30/1/2025) ad affermare, restringendo la concreta praticabilità “ora per allora” dei detti poteri officiosi (ossia, negandone legittimità in sede di reclamo), nel senso che:
«… La condizione di fallibilità di cui all'art. 15, comma 9, l. fall. deve sussistere al momento della dichiarazione di fallimento e va accertata sulla base delle risultanze dell'istruttoria prefallimentare, non essendo rilevanti i documenti eventualmente prodotti nel giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall. per dimostrare il venir meno della predetta condizione, anche se formati anteriormente alla dichiarazione di fallimento (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che ha ritenuto irrilevante l'allegazione, soltanto in sede di reclamo, dei documenti attestanti l'adesione della società debitrice alla definizione agevolata di debiti tributari, in data antecedente all'apertura della procedura concorsuale, dopo che la stessa società non si era costituita avanti al primo giudice) …»;
e ciò poiché:
«… la soglia dell'indebitamento scaduto di cui all'art. 15, nono comma, l. fall. si configura – come rilevano correttamente gli stessi ricorrenti – quale condizione afferente al 'far luogo” alla pronuncia, che il giudice deve accertare prima di dichiarare il fallimento. Propriamente, tuttavia, non si tratta di condizione dell'azione, non configurandosi un diritto dell'istante (ricorrente o richiedente) alla dichiarazione di fallimento, né la predetta soglia condiziona la proponibilità della singola iniziativa, che ben potrà procedere da un montante individuale di credito anche più basso, posto che lo scrutinio della sommatoria indicata dal legislatore viene rimandato (o comunque assume essenzialità) alla fase successiva decisoria, assolvendo alla funzione appunto condizionante la possibilità che il procedimento - correttamente instaurato - possa giungere alla pronuncia positiva di fallimento. La norma concretizza l'interesse giuridicamente prefissato dal legislatore e rilevante nella disciplina della concorsualità della crisi d'impresa alla pronuncia sulla domanda di fallimento purché vi sia il superamento di un valore assoluto di indebitamento scaduto, al di sotto del quale la dichiarazione di fallimento non può, come si ripete, avere luogo. Perché ritenuta, secondo la scelta legislativa e per varie ragioni, sproporzionata nel bilanciamento tra risorse anche pubbliche impiegate ed efficacia dello strumento processuale.
13. Pertanto, all'atto della sussistenza dei fatti integrativi della domanda e della insussistenza di fatti impeditivi - elementi della fattispecie che rientrano nell'onere di allegazione delle parti - può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento, ove risulti alla data della decisione un indebitamento scaduto assoluto e complessivo almeno pari al minimo normativo, come risultante da tutti gli elementi acquisiti all'istruttoria, anche indipendenti da quelli prodotti da istante e debitore e non di necessità propri dei soli crediti veicolati avanti al tribunale (Cass., n. 26926/2017; Cass., n. 5377/2016).
14. Trattandosi di condizione che attiene alla finale pronunciabilità della sentenza di fallimento, essa è sottratta stricto sensu all'onere della prova e va accertata d'ufficio, per come tratta e dunque risulti “dagli atti dell'istruttoria” (Cass., n. 16683/2018). Congruenti con questa impostazione sono la previsione di informazioni urgenti a termini dell'art. 15, comma quarto, l. fall. e l'espletamento di mezzi di prova officiosi ex art. 15, sesto comma, l. fall., finalizzati a fare emergere la reale dimensione dell'insolvenza del debitore. In quanto condizione afferente alla procedibilità della pronuncia positiva di fallimento, il superamento di tale soglia va accertato dunque al momento della decisione e non anche al momento in cui è stata proposta la domanda di declaratoria di fallimento (Cass., n. 10952/2015), costituendo ultimo accertamento a compiersi dal giudice che procede.
15. Dalle premesse consegue che, da un lato, il legislatore esige che l'accertamento della predetta condizione sia effettuato dal giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda degli istanti, dando conto di poter così procedere – fermi gli altri presupposti sostanziali – ed è a tale momento e a tale solo stato dell'istruttoria che detto riscontro va necessariamente riferito. Ne consegue inoltre, e dall'altro, che il medesimo accertamento della soglia nominale dell'insolvenza giuridicamente rilevante, quale sussistente o insussistente, cristallizza – su questo punto – i presupposti della correttezza del giudizio avanti al tribunale, rendendo irrilevanti ai predetti fini i loro mutamenti anteriori o posteriori. Così che la rispettiva contestazione nel giudizio di reclamo avrà ad oggetto lo scrutinio della effettiva e sola loro sussistenza, al momento della pronuncia resa dal Tribunale e però secondo lo stato degli atti, con l'interrogativo cioè se essi risultavano (in ossequio alla chiara indicazione selettiva del legislatore al nono comma dell'art.15 l. fall.) nel processo stesso; a differenza degli altri elementi, più variamente rimessi anche alla disponibilità delle parti (legittimazione, fatti costitutivi oggettivi e soggettivi), che potranno nel reclamo essere rimeditati – rispetto al riscontro espresso dal primo giudice – sottoponendo a riaccertamento la stessa loro storica (e non solo processuale) esistenza.
16. Sono, pertanto, irrilevanti i fatti, ancorché precedenti la decisione, ma solo e benché successivamente fatti emergere in sede di reclamo, volti a dimostrare che la soglia dei cd. 30.000 euro non era in fatto raggiunta al momento della dichiarazione di fallimento, laddove, come nel caso, il reclamante, non costituitosi avanti al primo giudice, ne proponga l'accertamento per la prima volta alla corte d'appello; in questo senso, anche la collocazione della norma all'interno della disposizione organizzativa processuale della fase avanti al tribunale, si connette ad un preciso perimetro di oneri, del giudice (quanto all'accertamento) e delle parti (ove vogliano interloquire). Il che illustra la esorbitanza di ogni richiamo ai principi di devoluzione piena cui soggiace il giudizio di reclamo: diversamente dagli ordinari presupposti della fallibilità, che fondano la corretta instaurazione o non istaurazione di una procedura concorsuale e dunque possono emergere probatoriamente anche in sede di reclamo, in termini tali da sovvertire il primo giudizio che non ne abbia tenuto conto ma purché se ne provi la storica preesistenza alla decisione, laddove il reclamo solleciti la disamina della più circoscritta condizione di cui all'art. 15 comma 9, l. fall., ai fini della procedibilità della dichiarazione di fallimento, la corte d'appello dovrà solo verificare se, al momento di detta pronuncia e al culmine della relativa istruttoria, tali elementi risultavano o meno avanti al tribunale. Condizione che, nel caso, era pienamente sussistente, né vi era agli atti documentazione ad essa ostativa.
17. Non può infatti sostenersi, come deduce il ricorrente, che la definizione agevolata, in quanto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento, potesse essere allegata anche in sede di reclamo appunto ai fini del venir meno della condizione di procedibilità della prima sentenza, dovendosi tale condizione accertare quale risultante nel primo processo e al momento della sua decisione. E tale accertamento appare correttamente essere stato condotto dal giudice di merito per il quale, al momento della dichiarazione di fallimento, la debitoria scaduta ed emersa oltrepassava i 30.000 euro. In questo senso è la parte debitrice che, sottraendosi dal partecipare al contraddittorio avanti al tribunale, ha omesso di contraddire in quella sede ciò che risultava dalla istruttoria, non vi ha recato alcun elemento (pur in apparenza disponendone), né poi, in reclamo, ha contestato tale risultanza in sé. Invocando una più superficiale e malintesa lettura del principio pienamente devolutivo del giudizio di reclamo, non è dunque ammissibile che il reclamante sottoponga a controllo non tanto un elemento sostanziale di fallibilità, bensì un riscontro processuale di procedibilità, pienamente emerso dagli atti del processo cui la norma lo riferisce …»;
pertanto, la disamina delle doglianze oggi poste alla cognizione di questa Corte non potrà che aver luogo sulla base della produzione cristallizzatasi in prime cure, con seguente:
inutilizzabilità dei documenti ulteriori messi a disposizione di questa Corte in quanto antea producibili ma non prodotti (ossia: liquidazioni periodiche IVA estratte dal registro fatture per gli anni dal 2017 al 2020; estratti dal giornale di contabilità generale per gli anni 2017, 2019 e 2020; estratti dal registro corrispettivi per gli anni dal 2017 al 2020; estratto dal libro inventari per il periodo dal 31.12.2017 al 31.12.2020; estratti dai registri degli acquisiti e dei cespiti ammortizzabili per gli anni dal 2017 al 2020); schede di contabilità per gli anni 2017, 2019 e 2020; fatture di vendita dal 2017 al 2020; libro giornale al 30.4.2021; registro acquisiti relativo all'anno 2021, fino al 28.2.2021);
ultroneità ai fini del decidere dell'invocato esperimento di c.t.u. contabile (che su tali scritture dovrebbe aver luogo), noto il principio di diritto (per cui si v. Cass. Sez. I, ordinanza n. 6991 dell'11/3/2019) in virtùd del quale: «… In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, i poteri di indagine officiosa previsti dall'art. 15 l. fall. sono finalizzati a colmare mere lacune probatorie dell'interessato e sono limitati ai fatti oggetto di allegazioni difensive delle parti (Fattispecie in cui è stata ritenuta immune da censure la decisione dei giudici di merito di non attivare i poteri in parola – neppure attraverso l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio – a fronte della produzione di documenti inidonei a fornire la minima certezza in ordine alla corrispondenza alla realtà dei dati ivi rappresentati e di una consulenza di parte priva di indicazioni sufficientemente analitiche) …»;
c.2) quanto ai temi oggi dedotti sub 1.2. e sub 1.3., nulla ex professo, ma, a tenore dello svolgimento motivo seguente (in cui si dava notizia dell'avvenuta disamina dell'intera produzione avvenuta):
“… g) a ciò si aggiungono le puntuali contestazioni sollevate dall'odierno ricorrente nei confronti delle scritture contabili in questione, contestazioni invero non specificamente riscontrate dalla controparte;
h) in particolare, è utile richiamare quanto rappresentato dal ricorrente nella nota di udienza del 12/5/2021 circa il fatto che “nel bilancio 2019 la esponeva DEBITI nei confronti dei Parte_2 FORNITORI per soli €.3.796,00, quando invece il credito della risulta conclamato assai CP_2 precedentemente in €.22.924,67” (pag. 3 nota del 12/5/2021), in aggiunta al rilievo per cui, in ogni caso, i bilanci allegati non consentono, in assenza dei documenti connessi e di ulteriori precisazioni da parte della resistente, anche a fronte delle contestazioni sollevate, la specifica individuazione delle poste attive e passive che li compongono; i) sotto tale profilo, ad esempio, rimane ingiustificato - e, pertanto, contribuisce a supportare il giudizio di inattendibilità delle scritture contabili allegate - il fatto che dal 2019 al 2020 la società abbia registrato un significativo aumento dei debiti (da € 137.595 ad € 244.113), tanto più ove si consideri che, secondo quanto dichiarato dalla stessa resistente, “la società si trova in liquidazione” (cfr. pag. 1 della nota di udienza depositata in data 18/5/2021; sebbene, giova evidenziare, la ridetta circostanza non trovi riscontro nella visura camerale allegata e nella produzione documentale offerta dalla resistente medesima), posto che, in tal caso, non si spiegherebbe la contrazione di nuovi debiti a fronte di un'attività meramente liquidatoria e conservativa;
j) si consideri, ancora, come a fronte della specifica contestazione della dedotta esistenza di una significativa liquidità, pari a € 81.191 (cfr. bilancio 2020), di cui peraltro non è stato fornito alcun riscontro probatorio, la resistente si sia limitata a rilevare che essa si giustificherebbe in ragione della fase liquidatoria in corso “ che prevede una maggiore disponibilità liquida per la presumibile vendita del magazzino ed il conseguente azzeramento della relativa posta e quindi l'incremento di liquidità della detta voce di bilancio” (cfr. pag. 1 nota del 18/5/2021), ciò da cui si ricava che la stessa rappresentazione della liquidità riportata in bilancio risulta generica (“presumibile vendita del magazzino”), fermo restando che rimarrebbe del pari ingiustificato il mancato utilizzo della stessa per estinguere il debito azionato o, in generale, quelli ulteriori indicati in bilancio;
k) ne viene che, dunque, le difese esposte dalla società resistente appaiono generiche e, pertanto, rimangono inutilizzabili ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 1, co. 2, L.F., ciò da cui discende il mancato superamento della presunzione di fallibilità della società ”; Parte_5
il convincimento per cui, pur non smentita la corrispondenza tra i dati dichiarati nei modelli UNICO e quelli ritraibili dalla residua documentazione prodotta, quanto attestato ivi non costituisse comunque fonte sufficiente per una seria e documentata ricostruzione favorevole alle tesi della società deducente e per far riconoscere non operante la presunzione di fallibilità gravante sul debitore;
ed al riguardo, osserva questo Collegio, effettivamente i dubbi d'attendibilità (intrinseca ed estrinseca) dei dati di sintesi emergenti dalle scritture di prime cure apparivano (ed appaiono) non risolubili in senso giovevole al debitore, né di conforto onde poter inferire anche solo in via presuntiva come veraci dette scritture – e quindi riconoscibile la non fallibilità dell'impresa per il mancato superamento dei limiti dimensionali retro richiamati – atteso che le difese oggi prospettate sub 2.4., sub 2.5. e sub 2.6. ex adverso da parte reclamante risultano: la prima, non verificabile, dato che la debitoria pendente negli anni 2017 e 2018 era indicata con unico importo (non disaggregato in componenti) e, singolarmente, esattamente nel medesimo ammontare (come non avesse avuto alcuna variazione medio tempore) mentre solo quella del 2019 era disaggregata (ma, si consideri, senza la voce
“debiti entro 12 mesi” e riportando nelle voci “fornitori nazionali” e “cambiali passive” importi che, pur sommati – euro 3.796 ed euro 15.169 – risultano non coincidere con quello riveniente dal decreto ingiuntivo emesso a favore del creditore istante;
donde l'infondatezza, per mancato riscontro dell'arguizione in tema della parte reclamante);
la seconda, in parte non verificabile ed in parte non persuasiva, se si considera che: il bilancio 2020 non è stato prodotto in prime cure;
quelli del 2017 e del 2018 non recano scritture disaggregate;
quello fino al 31.12.2019, di contro, evidenzia un debito verso erario (in c/IVA per euro 80.330 ed in c/ritenute fiscali di euro 1.766), ed un debito vs enti previdenziali per euro 17.252, di evidente non comparabilità rispetto a quelli per le medesime causali degli anni precedenti;
la terza, parimenti non verificabile, dato che il bilancio del 2020 non è stato prodotto in prime cure;
e si osservi che, comunque, il bilancio del 2020 prodotto non era strutturato in guisa tale da permettere di disaggregare il totale finale dei debiti in voci specifiche;
ritiene dunque conclusivamente questa Corte che il reclamo non sia fondato e, nei sensi retro specificati, vada pertanto disatteso.
*
Pur nella superiore soccombenza, in difetto di costituzione delle parti resistenti, nulla va statuito in punto di spese processuali nei confronti della parte reclamante.
*
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_6 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte 41 impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi il procuratore della sola parte costituita nonché il rappresentante del P.M. presso questo Ufficio, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sul reclamo proposto con atto iscritto a ruolo in data 5.8.2021 e notificato in data 6.12.2022 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Barcellona ZZ di TT–Sezione Fallimentare emessa al n. 15 in data 15-21.7.2021 nel procedimento già iscritto al n. 8/2021 CP_6 reclamo proposto da:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1 nei confronti di:
in persona del curatore (avv. VASAPERNA Controparte_1
Andrea Paolo) quale legale rappresentante pro tempore;
e di: (già in persona del legale CP_2 Controparte_3 CP_4 rappresentante pro tempore; così provvede:
1) rigetta il reclamo e conferma l'impugnata sentenza;
2) nulla per le spese;
3) dà atto che la parte reclamante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …“ della presente pronuncia. Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 23.9.2025
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)