Ordinanza cautelare 25 settembre 2024
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 15/12/2025, n. 22616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22616 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22616/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01734/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1734 del 2024, proposto da
IU IL, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Morra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del turismo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto di approvazione della graduatoria di merito del 24.10.2023 protocollo n. 27410/23, ai sensi dell'Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità del 18 luglio 2022, prot. 9049/22, e della relativa Graduatoria Allegato 1, recante elenco degli interventi idonei, Allegato 2 - interventi non idonei, Allegato 3 - interventi esclusi, pubblicata sul sito web del Ministero (https://www.ministeroturismo.gov.it/piano-sviluppo-e-coesione-psc/scheda-n-52-montagna-itali/) (All. 1-2-3);
- di tutti gli atti presupposti, collegati, consequenziali e connessi a quelli impugnati, anche di estremi ignoti laddove lesivi degli interessi del ricorrente nonché per la declaratoria del diritto del sig. IU IL di essere ammessa fra i beneficiari degli interventi idonei.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del turismo;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa AN OR RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il decreto i cui estremi sono indicati in epigrafe il Ministero del turismo ha approvato la graduatoria dei “ progetti ammessi a valutazione di merito e idonei per il finanziamento ” (elencati al relativo allegato 1), a conclusione del procedimento avviato con l’avviso pubblico prot. 9049/22 del 18 luglio 2022 (indetto “ per la manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità, a valere sulla misura “Montagna Italia” del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, di cui alla delibera CIPESS n. 58/2021 ”, con ammontare complessivo stanziato pari ad euro 26.700.000,00);
- è stato contestualmente approvato anche l’elenco degli “interventi non idonei”, ossia quelli valutati con punteggio inferiore alla soglia minima di idoneità stabilita all’art. 8 dell’avviso, pari a 60 punti (cfr. allegato 2 del decreto), tra cui risulta inclusa anche la domanda presentata dal Sig. IL IU, titolare di omonima ditta individuale (che aveva partecipato alla procedura quale mandatario dell’A.T.I. “Le Agavi”), avendo essa conseguito il punteggio di 37/100;
- il Sig. IL è insorto avverso il prefato decreto con ricorso notificato in data 21 gennaio 2024 e tempestivamente depositato, esperito unicamente nei confronti del Ministero del turismo, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia;
- il ricorso reca in calce istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm., la quale è stata successivamente reiterata, in uno alla domanda cautelare, con atto depositato in data 13 luglio 2024;
- il Ministero si è costituito in giudizio con atto di stile depositato in data 22 febbraio 2024;
- con ordinanza n. 4343/2024 del 25 settembre 2024, pronunciata all’esito della camera di consiglio del 23 settembre 2024, la Sezione ha rigettato l’istanza cautelare per difetto del pregiudizio grave ed irreparabile prescritto dalla legge, con la precisazione “ soprassedendo, al momento, su profili di inammissibilità del ricorso per mancata notificazione ad almeno un controinteressato, nel rispetto del disposto di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a. ”, questione di cui era stato dato avviso alle parti, trascritto a verbale;
- il Ministero ha depositato documentazione (in data 3 novembre 2025) e memoria illustrativa (in data 7 novembre 2025);
- all’udienza pubblica del 25 novembre 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione;
Ritenuto che:
- in limine litis va disposto lo stralcio della documentazione e della memoria illustrativa depositate dalla difesa erariale nelle date 3 e 7 novembre 2025, in quanto prodotte in violazione dei termini (rispettivamente di 40 e 30 giorni liberi prima dell’udienza di discussione del ricorso) previsti dall’art. 73, co. 1 cod. proc. amm.;
- il ricorso è inammissibile in quanto non risulta notificato ad almeno un controinteressato, come da avviso reso dal Presidente in occasione della camera di consiglio del 23 settembre 2024 e trascritto a verbale ai sensi dell’art. 73, co. 3 cod. proc. amm.;
- giova precisare che il decreto oggetto di gravame è la risultante di una procedura selettiva finalizzata all’erogazione di contributi a soggetti privati, su presentazione di un progetto che è stato sottoposto ad una preliminare verifica di ammissibilità formale e alla successiva valutazione di merito, demandata ad un’apposita Commissione istituita dal Ministero del turismo;
- l’art. 8 dell’avviso pubblico ha previsto che “ A ciascuna domanda sarà attribuito un punteggio da 0 a 100, con una soglia minima di sufficienza pari a 60 su 100. Saranno finanziate le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza, in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile ”;
- con il decreto conclusivo oggi gravato, oltre all’approvazione della graduatoria definitiva dei progetti idonei per il finanziamento, nonché dell’elenco di quelli “non idonei” ed “esclusi”, è stata contestualmente deliberata “ l’immediata finanziabilità dei progetti utilmente collocatisi nella posizione dal n. 1 al n. 17 della graduatoria di merito di cui al succitato Allegato 1, per un importo complessivo a valere sul Piano pari a € 26.694.893,72 ”;
- ne deriva che è evidente l’esistenza di controinteressati ai sensi dell’art. 41, co. 2 cod. proc. amm., tali essendo i soggetti ammessi a contributo, nominativamente indicati nell’allegato 1 al gravato decreto (con conseguente integrazione del cd elemento formale), i quali hanno presentato progetti decretati come immediatamente finanziabili, e dunque portatori di un interesse giuridicamente qualificato di natura eguale e contraria a quello del ricorrente, la cui posizione verrebbe inevitabilmente pregiudicata dall’eventuale accoglimento del ricorso (cd elemento sostanziale);
- quanto all’ elemento formale si precisa che il provvedimento consentiva l’immediata identificazione di tali soggetti, senza che fosse necessario inoltrare all’amministrazione eventuali istanze conoscitive per individuarli (come attesta il fatto che le richieste di accesso presente dal ricorrente nelle date 27 e 29 ottobre 2023 - richiamate in ricorso e parzialmente rigettate con determinazione avverso la quale è stato presentato ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo ha accolto con decisione del 19 dicembre 2023 - hanno ad oggetto esclusivamente gli atti relativi alla valutazione della propria proposta progettuale e alla comprensione del percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione nella valutazione delle domande);
- ne deriva che è stato violato il disposto del citato 41, co. 2 cod. proc. amm. (“ Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge (…) ”);
- va puntualizzato che, per ipotesi, non varrebbe a sanare tale vizio procedurale nemmeno l’avvenuta presentazione dell’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, co. 4 cod. proc. amm. (al riguardo si rinvia a T.A.R. Lazio, II ter, 26 settembre 2024, n. 16669, secondo cui “ in ogni caso – ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, c.p.a. – la condizione perché per disporre l’estensione del contraddittorio è che il ricorso sia stato notificato ad almeno un controinteressato (Consiglio di Stato sez. III, 22/04/2024, n.3588) e l’integrazione non può essere ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato ”);
- in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di contraddittorio, in ragione della sua mancata notificazione entro il termine decadenziale ad almeno un controinteressato ai sensi dell’art. 41, co. 2, cod. proc. amm.;
- le spese di lite possono essere compensate avuto riguardo alla circostanza che la difesa erariale non ha spiegato attività difensiva utilmente valutabile dal giudice, in ragione della tardività del deposito di cui si è dato atto in via preliminare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per le ragioni indicate in parte motiva.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL MA, Presidente
AN OR RO, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OR RO | EL MA |
IL SEGRETARIO