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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/11/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 319/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 319/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito previdenziale” e vertente
TRA
( ) - avv. NITTO DAVIDE Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ; C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 3 r.g. 319/2025
Con ricorso depositato in data 21.01.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di dichiarare l'illegittimità delle CP_ trattenute disposta dall sulla pensione di anzianità cat. VO n.
13553874 operata da aprile 2024 e di condannare l'istituto alla restituzione dei relativi importi. Esponeva che a decorrere da tale mensilità, aveva constatato la sussistenza di una trattenuta di € 133,10 mensili sul proprio vitalizio e che, fatto l'accesso sul portale on-line, aveva rilevato che l'istituto aveva accertato l'esistenza di un indebito di € 9.583,21 sull'indennità di disoccupazione percepita dall'08.07.2010 al 15.06.2011. Eccepiva, in CP_ particolare, l'intervenuta prescrizione del diritto dell di agire in ripetizione e il difetto di motivazione dell'atto, recante la generica dicitura “è stata corrisposta indennità di disoccupazione non spettante”.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 10.4.2025, concludendo come in atti.
Il ricorso si presenta infondato e non meritevole di accoglimento. CP_ Quanto al difetto di motivazione, sebbene la nota dell si presenti alquanto laconica, va osservato che la stessa si va a innestare su un procedimento di recupero dell'indennità di disoccupazione fondato sull'accertamento ispettivo spiegato nei confronti della datrice, sfociato in un provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro notificato anche al ricorrente in data 29.05.2015 (cfr. doc. in atti). Ne deriva che la parte attrice era perfettamente in grado di conoscere le ragioni della procedura di recupero dell'indebito.
Quanto alla prescrizione, non essendo contestato il dies a quo costituito dalla cessazione del pagamento della prestazione previdenziale occorsa il giorno 15.06.2011 e tenuto conto che l'estinzione, nella materia CP_ de qua, si ha solo con il decorso del termine ordinario decennale, l ha offerto in comunicazione la missiva del 05.03.2015 (comunicata il
23.03.2015) che ha tempestivamente interrotto il termine di prescrizione.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Pagina 2 di 3 r.g. 319/2025
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese processuali.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 319/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito previdenziale” e vertente
TRA
( ) - avv. NITTO DAVIDE Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ; C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 3 r.g. 319/2025
Con ricorso depositato in data 21.01.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di dichiarare l'illegittimità delle CP_ trattenute disposta dall sulla pensione di anzianità cat. VO n.
13553874 operata da aprile 2024 e di condannare l'istituto alla restituzione dei relativi importi. Esponeva che a decorrere da tale mensilità, aveva constatato la sussistenza di una trattenuta di € 133,10 mensili sul proprio vitalizio e che, fatto l'accesso sul portale on-line, aveva rilevato che l'istituto aveva accertato l'esistenza di un indebito di € 9.583,21 sull'indennità di disoccupazione percepita dall'08.07.2010 al 15.06.2011. Eccepiva, in CP_ particolare, l'intervenuta prescrizione del diritto dell di agire in ripetizione e il difetto di motivazione dell'atto, recante la generica dicitura “è stata corrisposta indennità di disoccupazione non spettante”.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 10.4.2025, concludendo come in atti.
Il ricorso si presenta infondato e non meritevole di accoglimento. CP_ Quanto al difetto di motivazione, sebbene la nota dell si presenti alquanto laconica, va osservato che la stessa si va a innestare su un procedimento di recupero dell'indennità di disoccupazione fondato sull'accertamento ispettivo spiegato nei confronti della datrice, sfociato in un provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro notificato anche al ricorrente in data 29.05.2015 (cfr. doc. in atti). Ne deriva che la parte attrice era perfettamente in grado di conoscere le ragioni della procedura di recupero dell'indebito.
Quanto alla prescrizione, non essendo contestato il dies a quo costituito dalla cessazione del pagamento della prestazione previdenziale occorsa il giorno 15.06.2011 e tenuto conto che l'estinzione, nella materia CP_ de qua, si ha solo con il decorso del termine ordinario decennale, l ha offerto in comunicazione la missiva del 05.03.2015 (comunicata il
23.03.2015) che ha tempestivamente interrotto il termine di prescrizione.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Pagina 2 di 3 r.g. 319/2025
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese processuali.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 3 di 3