Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/01/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2101/2024 R.G. avente ad oggetto modifica delle condizioni di separazione e pendente tra
, rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Antonio Bolognese,
-parte attrice-
e
, rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Lea Bolognese,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con ricorso depositato il 26/03/2024, Parte_1 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge separato della parte convenuta giusta decreto di omologazione del Tribunale di
Lecce pubblicato in data 21/04/2016, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione è nato il figlio (Lecce, Persona_1
06/11/2015).
Ha domandato, in modifica delle condizioni di separazione già in vigore tra le parti, che:
1) venga aumentato ad € 700,00 il contributo all'assegno di mantenimento in favore del figlio ancora non autosufficiente e che ogni somma dovuta venga erogata, in favore della ricorrente,
direttamente dal datore di lavoro del sig. srl CP_1
L.G.Service, corrente in Matino.
I.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- La parte si è costituita in giudizio, Controparte_1 aderendo alla domanda formulata da controparte nel ricorso introduttivo (comparsa di risposta depositata il 16/09/2024).
I.3.- In occasione dell'udienza di comparizione del 16/09/2024, le parti hanno dichiarato di riportarsi ciascuna alle proprie richieste, chiedendo che la causa sia decisa.
Il giudice delegato si è dunque riservato di riferire al collegio per la decisione.
I.4.- Il pubblico ministero non ha fatto pervenire le sue determinazioni.
II.- La domanda di modifica delle condizioni di separazione è meritevole di accoglimento.
La condizione modificativa di cui alle conclusioni conformi delle parti, infatti, non contrasta con disposizioni di legge né con gli interessi del figlio . Per_1
III.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione del comportamento processuale della parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2101/2024 introdotto con ricorso del
26/03/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1) DISPONE, in parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto del 21/04/2016, che la separazione tra le parti sia regolata anche dalla condizione di cui al ricorso introduttivo del 26/03/2024, dianzi trascritta;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 16/01/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore