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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 513/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore MUSTO LUIGI, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 654/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso paolapiscopo@pec.it
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Napoli - Sede 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso avv.zarrillo@pec.it
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da Difensore_4 CF_Difensore_4 -
ed elettivamente domiciliato presso avv.zarrillo@pec.it
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8601/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 20 e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 110 202300269988 03 000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6056/2025 depositato il 14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello Ricorrente_1 , a mezzo degli avvocati Difensore_1 e Difensore_2
, impugna la suindicata sentenza della Corte di giustizia di primo grado, in composizione monocratica, che rigettava il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, con condanna alle spese processuali della stessa nella misura di euro 300,00. L'appellante censura la sentenza di primo grado – che aveva ritenuto sussistente la notifica dell'atto prodromico alla cartella di pagamento - rappresentando come in primo grado Equitalia Giustizia si fosse limitata a comprovare la notifica di un atto sanzionatorio – cd. modello D - e non dell'avviso di pagamento e, comunque, che tale modello risultava relativo a un giudizio iscritto a ruolo nel 2020 per importo di 4764,00 a differenza della pretesa oggetto della cartella di pagamento pari a 2495,61 euro per contributo unificato anno 2023. L'appellante conclude per la riforma della sentenza di primo grado con vittoria quanto alle spese e attribuzione ai difensori. Si è costituita Equitalia Giustizia che ha controdedotto che in atti vi è l'invito a pagare euro 2832,00 del 6.7.21, comunicazione inviata a mezzo pec al domiciliatario in data 15.2.22, con specifica della causa civile RG 1530/2020 pendente dinanzi la Corte di appello di Napoli, per omesso pagamento del contributo unificato;
infine rappresenta di avere depositato anche la richiesta bonaria di pagamento inviata in data 11.10.2023, tutti atti prodromici alla notifica della cartella. Chiede la conferma della sentenza impugnata. Si è costituita ADER che conferma la richiesta di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e in subordine confermarsi la sentenza impugnata. La Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio, esaminati gli atti, letti i motivi di appello e le spiegate controdeduzioni, ritiene di dover confermare la decisione impugnata. In secondo grado è stata depositata – tempestivamente, ai sensi del rinnovato art. 58 d.lgs. 546 del 1992, a seguito della sentenza della Corte cost. che ha reso acquisibili gli atti in appello quando il giudizio di primo grado ha avuto inizio con la notifica prima del 4.1.2024, come è nel caso in esame – la prova della notifica a mezzo pec della intimazione di pagamento delle sole sanzioni. Infatti, in data 11.10.2023 la contribuente riceveva l'intimazione di pagamento delle sanzioni – Modello D - nel quale era indicato esplicitamente il riferimento al mancato pagamento dell'importo richiesto con notifica del 15.2.2022, con specifica indicazione del contributo unificato dovuto in relazione alla causa 1530/2020 RG Corte di appello Napoli - nominativo_1. La cartella di pagamento qui impugnata veniva invece notificata il giorno seguente. Ne consegue che avendo avuto la contribuente dapprima conoscenza dell'esistenza dell'avviso di pagamento - richiamato nella intimazione notificatole quanto alle sanzioni - doveva impugnare proprio questo ultimo atto, il cd. mod. D, al fine di contestare la regolarità della notifica dell'atto presupposto (avviso di pagamento), mentre tardiva è l'impugnazione della cartella di
2 pagamento per vizi non propri di tale ultimo atto. Pertanto il ricorso avverso la cartella di pagamento, oggetto del presente giudizio, risulta inammissibile. L'appello va pertanto rigettato ed essendo stati depositati solo in appello il cd. Modello D e la prova della notifica dello stesso, per tale grado di giudizio le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese e competenze del grado compensate. Così deciso in Napoli, il 7.10.25
Il Giudice est. Il Presidente
ES NA AL ON
3
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore MUSTO LUIGI, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 654/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso paolapiscopo@pec.it
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Napoli - Sede 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso avv.zarrillo@pec.it
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da Difensore_4 CF_Difensore_4 -
ed elettivamente domiciliato presso avv.zarrillo@pec.it
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8601/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 20 e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 110 202300269988 03 000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6056/2025 depositato il 14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello Ricorrente_1 , a mezzo degli avvocati Difensore_1 e Difensore_2
, impugna la suindicata sentenza della Corte di giustizia di primo grado, in composizione monocratica, che rigettava il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, con condanna alle spese processuali della stessa nella misura di euro 300,00. L'appellante censura la sentenza di primo grado – che aveva ritenuto sussistente la notifica dell'atto prodromico alla cartella di pagamento - rappresentando come in primo grado Equitalia Giustizia si fosse limitata a comprovare la notifica di un atto sanzionatorio – cd. modello D - e non dell'avviso di pagamento e, comunque, che tale modello risultava relativo a un giudizio iscritto a ruolo nel 2020 per importo di 4764,00 a differenza della pretesa oggetto della cartella di pagamento pari a 2495,61 euro per contributo unificato anno 2023. L'appellante conclude per la riforma della sentenza di primo grado con vittoria quanto alle spese e attribuzione ai difensori. Si è costituita Equitalia Giustizia che ha controdedotto che in atti vi è l'invito a pagare euro 2832,00 del 6.7.21, comunicazione inviata a mezzo pec al domiciliatario in data 15.2.22, con specifica della causa civile RG 1530/2020 pendente dinanzi la Corte di appello di Napoli, per omesso pagamento del contributo unificato;
infine rappresenta di avere depositato anche la richiesta bonaria di pagamento inviata in data 11.10.2023, tutti atti prodromici alla notifica della cartella. Chiede la conferma della sentenza impugnata. Si è costituita ADER che conferma la richiesta di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e in subordine confermarsi la sentenza impugnata. La Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio, esaminati gli atti, letti i motivi di appello e le spiegate controdeduzioni, ritiene di dover confermare la decisione impugnata. In secondo grado è stata depositata – tempestivamente, ai sensi del rinnovato art. 58 d.lgs. 546 del 1992, a seguito della sentenza della Corte cost. che ha reso acquisibili gli atti in appello quando il giudizio di primo grado ha avuto inizio con la notifica prima del 4.1.2024, come è nel caso in esame – la prova della notifica a mezzo pec della intimazione di pagamento delle sole sanzioni. Infatti, in data 11.10.2023 la contribuente riceveva l'intimazione di pagamento delle sanzioni – Modello D - nel quale era indicato esplicitamente il riferimento al mancato pagamento dell'importo richiesto con notifica del 15.2.2022, con specifica indicazione del contributo unificato dovuto in relazione alla causa 1530/2020 RG Corte di appello Napoli - nominativo_1. La cartella di pagamento qui impugnata veniva invece notificata il giorno seguente. Ne consegue che avendo avuto la contribuente dapprima conoscenza dell'esistenza dell'avviso di pagamento - richiamato nella intimazione notificatole quanto alle sanzioni - doveva impugnare proprio questo ultimo atto, il cd. mod. D, al fine di contestare la regolarità della notifica dell'atto presupposto (avviso di pagamento), mentre tardiva è l'impugnazione della cartella di
2 pagamento per vizi non propri di tale ultimo atto. Pertanto il ricorso avverso la cartella di pagamento, oggetto del presente giudizio, risulta inammissibile. L'appello va pertanto rigettato ed essendo stati depositati solo in appello il cd. Modello D e la prova della notifica dello stesso, per tale grado di giudizio le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese e competenze del grado compensate. Così deciso in Napoli, il 7.10.25
Il Giudice est. Il Presidente
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