TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/10/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 2287/2025
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. ACCIARO ANNAMARIA GRAZIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Falcone n. 5;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto;
CONCLUSIONI
“1) La figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori e Persona_1 collocata presso il domicilio materno in Retorbido (PV), via San Rocco n. 10, dove già risiede e ove manterrà la residenza.
Riguardo alla frequentazione della ragazza da parte del padre, in considerazione dell'età Per_ della stessa, i genitori hanno concordato che incontri il signor Parte_2 liberamente, sia nel corso della settimana, dal lunedì al venerdì, che nei fine settimana, compatibilmente ai suoi impegni scolastici e a quelli lavorativi del padre;
durante le Per_ vacanze scolastiche estive, potrà trascorrere un periodo di due settimane consecutive con il padre, concordandolo entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le Per_ vacanze scolastiche natalizie, potrà trascorrere con il padre più giornate, compatibilmente ai suoi impegni scolastici e a quelli lavorativi del padre.
pag. 1 di 3 Per_ Anche nel corso delle vacanze scolastiche pasquali o nei “ponti”, potrà passare con il padre una o più giornate, compatibilmente ai rispettivi impegni di padre e figlia
(sulla frequentazione padre/figlia v. doc. 9 dichiarazione dei genitori sottoscritta).
2) La casa familiare di Rivanazzano Terme (PV), Frazione Cascinetta Spalla n. 23, è stata da tempo rilasciata dagli ex conviventi. Attualmente il signor vive in Parte_2 un immobile in Rivanazzano Terme (PV), via Europa n. 23, mentre la signora Pt_1 con le figlie abita in un appartamento in locazione sito in Retorbido (PV), via
[...]
San Rocco n. 10, dove le ragazze manterranno la residenza.
3) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento delle due figlie, , studentessa, maggiorenne, non Per_2
Per_ economicamente autosufficiente, e , studentessa, minore di età, la somma di €
600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia), che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo-vita, tenendo come base il numero indice relativo a giugno 2025 (prima rivalutazione giugno 2026). Il contributo sarà dovuto fino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte delle due figlie.
Le parti pattuiscono che l'Assegno Unico Universale in favore delle due ragazze venga erogato al 100% alla signora Parte_1
4) Il signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative Parte_2 alle due figlie di cui al “Protocollo n. 2323/2016 tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia in merito alle spese per i figli a carico dei genitori”, che i signori e dichiarano di avere ricevuto in copia, letto Parte_1 Parte_2
e integralmente approvato. Le spese extra assegno, documentate e trasmesse al padre, verranno conteggiate alla fine di ogni mese e saranno rimborsate alla madre entro il giorno 10 del mese successivo.
5) COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 30.6.2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento della figlia minore Per_1
pag. 2 di 3 nata a [...] il [...] e in merito al mantenimento della figlia , Pt_2 Per_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente, nata il [...] a [...]; che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra esposte;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, con note depositate in sostituzione della predetta udienza, hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Si dà atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 10.10.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 2287/2025
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. ACCIARO ANNAMARIA GRAZIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Falcone n. 5;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto;
CONCLUSIONI
“1) La figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori e Persona_1 collocata presso il domicilio materno in Retorbido (PV), via San Rocco n. 10, dove già risiede e ove manterrà la residenza.
Riguardo alla frequentazione della ragazza da parte del padre, in considerazione dell'età Per_ della stessa, i genitori hanno concordato che incontri il signor Parte_2 liberamente, sia nel corso della settimana, dal lunedì al venerdì, che nei fine settimana, compatibilmente ai suoi impegni scolastici e a quelli lavorativi del padre;
durante le Per_ vacanze scolastiche estive, potrà trascorrere un periodo di due settimane consecutive con il padre, concordandolo entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le Per_ vacanze scolastiche natalizie, potrà trascorrere con il padre più giornate, compatibilmente ai suoi impegni scolastici e a quelli lavorativi del padre.
pag. 1 di 3 Per_ Anche nel corso delle vacanze scolastiche pasquali o nei “ponti”, potrà passare con il padre una o più giornate, compatibilmente ai rispettivi impegni di padre e figlia
(sulla frequentazione padre/figlia v. doc. 9 dichiarazione dei genitori sottoscritta).
2) La casa familiare di Rivanazzano Terme (PV), Frazione Cascinetta Spalla n. 23, è stata da tempo rilasciata dagli ex conviventi. Attualmente il signor vive in Parte_2 un immobile in Rivanazzano Terme (PV), via Europa n. 23, mentre la signora Pt_1 con le figlie abita in un appartamento in locazione sito in Retorbido (PV), via
[...]
San Rocco n. 10, dove le ragazze manterranno la residenza.
3) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento delle due figlie, , studentessa, maggiorenne, non Per_2
Per_ economicamente autosufficiente, e , studentessa, minore di età, la somma di €
600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia), che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo-vita, tenendo come base il numero indice relativo a giugno 2025 (prima rivalutazione giugno 2026). Il contributo sarà dovuto fino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte delle due figlie.
Le parti pattuiscono che l'Assegno Unico Universale in favore delle due ragazze venga erogato al 100% alla signora Parte_1
4) Il signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative Parte_2 alle due figlie di cui al “Protocollo n. 2323/2016 tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia in merito alle spese per i figli a carico dei genitori”, che i signori e dichiarano di avere ricevuto in copia, letto Parte_1 Parte_2
e integralmente approvato. Le spese extra assegno, documentate e trasmesse al padre, verranno conteggiate alla fine di ogni mese e saranno rimborsate alla madre entro il giorno 10 del mese successivo.
5) COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 30.6.2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento della figlia minore Per_1
pag. 2 di 3 nata a [...] il [...] e in merito al mantenimento della figlia , Pt_2 Per_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente, nata il [...] a [...]; che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra esposte;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, con note depositate in sostituzione della predetta udienza, hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Si dà atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 10.10.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3