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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice relatore
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza dell'1/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 969/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marone
Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2 distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso dell'1.12.2023 al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, l'odierna parte appellante, premesso di essere docente a tempo determinato, lamentava la mancata erogazione in suo favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3,35 e 97 Cost.
La docente domandava, pertanto, la condanna dell'amministrazione a corrispondere la somma di euro 1.500,00 pari al valore della "Carta Elettronica del Docente" per gli anni scolastici di cui al ricorso introduttivo, disapplicando il D.P.C.M. del 2016 che escludeva i precari da tale elargizione.
Con sentenza n. 946/2024 dell'1.3.2024, il giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto al rilascio della carta, compensando le spese di lite alla luce del recentissimo arresto della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia.
Avverso la sentenza ha proposto appello parziale la ricorrente con ricorso depositato il
16.04.2024, chiedendo il riconoscimento delle spese processuali.
Le amministrazioni si sono costituite in giudizio resistendo al gravame.
La causa è stata decisa come da dispositivo.
2.- L'appello è infondato.
In primo luogo, va rilevato che alla data di deposito del ricorso ci trovavamo in un contesto giurisprudenziale non ancora del tutto compiuto al massimo livello della giurisprudenza nazionale, anche per aspetti non toccati dalla Corte sovranazionale.
La S.C. cit., infatti, ha dato per la prima volta risposta a numerosi quesiti in ordine alla tematica coinvolta nel presente procedimento, tra l'altro sulla platea dei beneficiari, sul carattere del beneficio e sulla natura dell'obbligazione azionata, sul rilievo dei peculiari vincoli e modalità di esercizio che il Dpcm 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo e, soprattutto, profilo particolarmente incidente sul presente gravame, sulla natura e i limiti della prescrizione del diritto azionato.
Dunque, la fattispecie ha attraversato una fase, sino alla pronuncia della sentenza di prime cure, di formazione in itinere di un assetto giurisprudenziale, che ha dato risposta anche al presente appello, tale da rientrare nella previsione di compensazione contemplata dal vigente art. 92 c.p.c.
Ad abundantiam, può poi essere rilevato che è consentito al Giudice di compensare totalmente o parzialmente tra le parti le spese di lite anche alla luce della rimodulazione del secondo comma dell'art. 92 cit. ad opera della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, che ha statuito “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate”, di cui si deve dare conto nella motivazione.
Con l'intervento del Giudice delle leggi si è tendenzialmente tornati, allora, alla formulazione dell'art. 92 c.p.c. rinvenibile dalla legge n. 69/09, in relazione alla quale la
S.C. (cfr. Cass., VI, 31.5.2016 n. 11217) ci insegna che le "gravi ed eccezionali ragioni" che legittimano la compensazione delle spese devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che non possono essere indicate in modo generico, con formule che, ad esempio, facciano un mero riferimento alla "peculiarità della materia del contendere" (così Cass., VI, 25.9.2017 n. 22310) o con “la peculiarità della fattispecie”
(cfr. Cass VI, 14.7.2016 n. 14411), del tutto inidonee a consentire il necessario controllo.
In tale contesto allora, la statuizione impugnata appare al Collegio giustificabile, tenendo conto che, secondo la condivisibile impostazione della S.C. (cfr., da ultimo, Cass., VI,
24.9.2020 n. 20001), l'art. 92, comma 2, c.p.c., laddove (secondo il testo introdotto dalla l. n. 69/2009) permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano 'gravi ed eccezionali ragioni', costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, pur da specificare da parte del giudice del merito.
In particolare, anche l'oggettiva opinabilità o il non del tutto compiuto orientamento giurisprudenziale integra la detta nozione, se ed in quanto sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio.
Nella fattispecie al vaglio il carattere di novità della questione e della definitività dell'assetto giurisprudenziale solo nel corso del procedimento di prime cure certamente rendono legittima la determinazione di procedere alla censurata compensazione.
Le spese del presente grado si compensano parimenti per la novità della questione trattata.
PQM
La Corte così decide:
1) rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti le spese del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, l'1.04.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice relatore
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza dell'1/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 969/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marone
Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2 distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso dell'1.12.2023 al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, l'odierna parte appellante, premesso di essere docente a tempo determinato, lamentava la mancata erogazione in suo favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3,35 e 97 Cost.
La docente domandava, pertanto, la condanna dell'amministrazione a corrispondere la somma di euro 1.500,00 pari al valore della "Carta Elettronica del Docente" per gli anni scolastici di cui al ricorso introduttivo, disapplicando il D.P.C.M. del 2016 che escludeva i precari da tale elargizione.
Con sentenza n. 946/2024 dell'1.3.2024, il giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto al rilascio della carta, compensando le spese di lite alla luce del recentissimo arresto della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia.
Avverso la sentenza ha proposto appello parziale la ricorrente con ricorso depositato il
16.04.2024, chiedendo il riconoscimento delle spese processuali.
Le amministrazioni si sono costituite in giudizio resistendo al gravame.
La causa è stata decisa come da dispositivo.
2.- L'appello è infondato.
In primo luogo, va rilevato che alla data di deposito del ricorso ci trovavamo in un contesto giurisprudenziale non ancora del tutto compiuto al massimo livello della giurisprudenza nazionale, anche per aspetti non toccati dalla Corte sovranazionale.
La S.C. cit., infatti, ha dato per la prima volta risposta a numerosi quesiti in ordine alla tematica coinvolta nel presente procedimento, tra l'altro sulla platea dei beneficiari, sul carattere del beneficio e sulla natura dell'obbligazione azionata, sul rilievo dei peculiari vincoli e modalità di esercizio che il Dpcm 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo e, soprattutto, profilo particolarmente incidente sul presente gravame, sulla natura e i limiti della prescrizione del diritto azionato.
Dunque, la fattispecie ha attraversato una fase, sino alla pronuncia della sentenza di prime cure, di formazione in itinere di un assetto giurisprudenziale, che ha dato risposta anche al presente appello, tale da rientrare nella previsione di compensazione contemplata dal vigente art. 92 c.p.c.
Ad abundantiam, può poi essere rilevato che è consentito al Giudice di compensare totalmente o parzialmente tra le parti le spese di lite anche alla luce della rimodulazione del secondo comma dell'art. 92 cit. ad opera della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, che ha statuito “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate”, di cui si deve dare conto nella motivazione.
Con l'intervento del Giudice delle leggi si è tendenzialmente tornati, allora, alla formulazione dell'art. 92 c.p.c. rinvenibile dalla legge n. 69/09, in relazione alla quale la
S.C. (cfr. Cass., VI, 31.5.2016 n. 11217) ci insegna che le "gravi ed eccezionali ragioni" che legittimano la compensazione delle spese devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che non possono essere indicate in modo generico, con formule che, ad esempio, facciano un mero riferimento alla "peculiarità della materia del contendere" (così Cass., VI, 25.9.2017 n. 22310) o con “la peculiarità della fattispecie”
(cfr. Cass VI, 14.7.2016 n. 14411), del tutto inidonee a consentire il necessario controllo.
In tale contesto allora, la statuizione impugnata appare al Collegio giustificabile, tenendo conto che, secondo la condivisibile impostazione della S.C. (cfr., da ultimo, Cass., VI,
24.9.2020 n. 20001), l'art. 92, comma 2, c.p.c., laddove (secondo il testo introdotto dalla l. n. 69/2009) permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano 'gravi ed eccezionali ragioni', costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, pur da specificare da parte del giudice del merito.
In particolare, anche l'oggettiva opinabilità o il non del tutto compiuto orientamento giurisprudenziale integra la detta nozione, se ed in quanto sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio.
Nella fattispecie al vaglio il carattere di novità della questione e della definitività dell'assetto giurisprudenziale solo nel corso del procedimento di prime cure certamente rendono legittima la determinazione di procedere alla censurata compensazione.
Le spese del presente grado si compensano parimenti per la novità della questione trattata.
PQM
La Corte così decide:
1) rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti le spese del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, l'1.04.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone