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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunciato all'odierna udienza celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4415/2022 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pipola, Nunzia Roberta Ricci e Parte_1 Felice Velleca
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Anna Oliva RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.8.22, ritualmente notificato, l'istante esponeva di esser stata beneficiaria di reddito di cittadinanza da dicembre 2020 a giugno 2021 e dall'agosto 2021 al febbraio 2022; che dal mese di marzo 2022, la prestazione veniva sospesa per ragioni non note al percettore;
che, presentata nuova domanda amministrativa di r.d.c., la stessa veniva respinta;
che, solo a seguito di controlli nel proprio cassetto previdenziale, la ricorrente veniva a conoscenza di un “presunto indebito” non sanato. Tanto premesso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per accedere alla prestazione illegittimamente sospesa, chiedeva: “Accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la nullità, illegittimità ed infondatezza del mancato accoglimento della domanda del Reddito di Cittadinanza;
CP_ b) Condannare l' al pagamento in favore dell'istante del Reddito di Cittadinanza a partire dal mese di marzo 2022; CP_ c) Annullare l'eventuale richiesta di restituzione somme che dovesse avanzare l'
CP_ L' si costituiva in giudizio evidenziando che l'indebito si era generato in quanto la prestazione già in godimento da parte di altro componente del nucleo familiare ( Persona_1 domanda del 15.4.19) veniva posta in decadenza in data 12.7.21 per omessa comunicazione del passaggio in stato detentivo, sicchè la domanda presentata dall'istante in data 11.11.20 veniva revocata in quanto presentata prima del decorso di 18 mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza. Per le medesime ragioni venivano respinte le successive domande. Chiedeva pertanto rigettarsi il ricorso.
La domanda è infondata e va rigettata.
Giova preliminarmente rammentare la speciale disciplina di riferimento. Ebbene, il reddito di cittadinanza, istituito con il D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni nella
Legge n. 26 del 28.03.2019, è definito dall'articolo 1, comma 1, come misura di “fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili”. Al fine di accedere al beneficio, riconosciuto al nucleo familiare e non al singolo richiedente, occorre il possesso cumulativo dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 26 del 28.03.2019, tra i quali, alla lettera c-bis), prevede: “per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”. L'articolo 3, comma 13, di cui al D.L. n. 4/2019 come convertito in legge, prevede: “13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.” Qualsiasi mutamento delle condizioni patrimoniali o di composizione del nucleo familiare, deve essere comunicato, pena la sanzione penale prevista dall'articolo 7, commi primo e secondo, “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno a tre anni”. Quanto alle sanzioni, si osserva che l'art. 7 del D.l. 4/19 (applicabile ratione temporis) prevedeva espressamente, che: “1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, nonche' alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
La revoca e' disposta dall ai sensi del comma 10. Il beneficio non puo' essere CP_1
nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
(…) 11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
Tanto chiarito, dalla documentazione prodotta dall' (non contestata dall'istante) è emerso CP_1
che con provvedimento del 19.8.2020 veniva disposta la custodia cautelare in carcere di Per_1
familiare convivente della odierna ricorrente e percettore a sua volta di reddito di
[...]
cittadinanza su domanda del 15.4.19. Tale domanda veniva posta in decadenza. Da ciò è conseguita la legittima revoca (con annesso indebito generatosi) della domanda presentata dall'istante in data
11.11.2020, per violazione del disposto di cui all'art. 7 co. 11 succitato, e la successiva domanda del 28.7.21, nonché il legittimo mancato accoglimento dell'ultima domanda presentata del 7.4.22
(sempre per le medesime ragioni).
Per completezza, si osserva che la revoca della prima domanda del 11.11.20 appare legittima sotto un ulteriore profilo, escludendosi l'applicazione della speciale disciplina in tema di buona fede o legittimo affidamento. Alla data del 11.11.20 era stata già disposta la custodia cautelare in carcere CP_ del convivente della ricorrente (provvedimento del 19.8.20, v. prod. e ciononostante la circostanza è stata sottaciuta (benchè rilevante ai fini della erogazione e della determinazione della misura del beneficio godibile) in sede di presentazione della domanda amministrativa, con ciò violando il disposto di cui all'art. 3 co. 13 e generando legittimamente la revoca del beneficio ex art. 7 co. 4.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite attesa la presenza in atti di valida dichiarazione sottoscritta ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara parte istante non tenuta alla refusione delle spese di lite.
Si comunichi. Nola, li 10.6.25
Il Giudice
Dott.ssa Fabrizia Di Palma