TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/05/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 08/04/2025 al n. 1870/2025
R.G.,
DA
IN QUALITA' DI GENITORE ESERCENTE LA Parte_1
RESPONSABILITA' GENITORIALE SU OP (C.F. Parte_2
difesa dall'avv. MAGALINI CHIARA, elettivamente C.F._1
domiciliata in PIAZZA SORDELLO 24 46044 GOITO presso lo studio dell'avv.
MAGALINI CHIARA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. MAGNANI CP_1 C.F._2
STEFANIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA G. MATTEOTTI 59 46023
GONZAGA presso lo studio dell'avv. MAGNANI STEFANIA
resistente avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
20/05/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per DI GENITORE ESERCENTE Parte_3
LA RESPONSABILITA' GENITORIALE e Parte_4
“1) Affidare il figlio di anni 11, in via CP_1 Parte_2
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa e residenza
anagrafica presso la madre.
2) Disporre la corresponsione da parte del SI. alla SI.ra CP_1 [...]
, a decorrere dal mese di aprile 2025, dell'importo mensile pari ad € Pt_1
380,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, entro il giorno
venti di ogni mese a mezzo bonifico bancario oltre al 50% delle spese mediche
straordinarie, sportive, ricreative, scolastiche ivi comprese gite, tasse
universitarie, libri di testo e materiale scolastico, trasporto scolastico, spese
relative all'ottenimento della patente di guida, campi estivi con la Parrocchia.
L'assegno verrà rivalutato annualmente secondo l'indice Istat.
3) Stabilire che il SI. tenga con sé il figlio nei seguenti giorni: CP_1
- dal sabato sera alla domenica sera a fine settimana alternati;
- una sera o un pomeriggio della settimana nella quale trascorrerà Parte_2
il week end con la madre, previa comunicazione alla stessa entro la domenica
sera precedente;
- quindici giorni, non continuativi, durante le vacanze estive;
- tre giorni per le vacanze Pasquali, alternando ogni anno il giorno di Pasqua;
pagina 2 di 4 - nel corso delle Festività Natalizie il 1° di gennaio e, ad anni alterni, il giorno
di Natale e il giorno di S. Stefano.
- ogni volta in cui vorrà sulla base di espresso accordo con la madre e nel
rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
4) Disporre che l'assegno unico venga interamente percepito dalla SI.ra
[...]
, prevedendo contestualmente l'impegno del SI. a Pt_1 CP_1
consegnare alla SI.ra tutta la documentazione eventualmente necessaria Pt_1
ai fini della redazione del Mod. ISEE ivi compresa la giacenza media bancaria
e/o postale.
5) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti”;
- per PM: “Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti,
il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede: pagina 3 di 4 1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 22/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 08/04/2025 al n. 1870/2025
R.G.,
DA
IN QUALITA' DI GENITORE ESERCENTE LA Parte_1
RESPONSABILITA' GENITORIALE SU OP (C.F. Parte_2
difesa dall'avv. MAGALINI CHIARA, elettivamente C.F._1
domiciliata in PIAZZA SORDELLO 24 46044 GOITO presso lo studio dell'avv.
MAGALINI CHIARA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. MAGNANI CP_1 C.F._2
STEFANIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA G. MATTEOTTI 59 46023
GONZAGA presso lo studio dell'avv. MAGNANI STEFANIA
resistente avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
20/05/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per DI GENITORE ESERCENTE Parte_3
LA RESPONSABILITA' GENITORIALE e Parte_4
“1) Affidare il figlio di anni 11, in via CP_1 Parte_2
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa e residenza
anagrafica presso la madre.
2) Disporre la corresponsione da parte del SI. alla SI.ra CP_1 [...]
, a decorrere dal mese di aprile 2025, dell'importo mensile pari ad € Pt_1
380,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, entro il giorno
venti di ogni mese a mezzo bonifico bancario oltre al 50% delle spese mediche
straordinarie, sportive, ricreative, scolastiche ivi comprese gite, tasse
universitarie, libri di testo e materiale scolastico, trasporto scolastico, spese
relative all'ottenimento della patente di guida, campi estivi con la Parrocchia.
L'assegno verrà rivalutato annualmente secondo l'indice Istat.
3) Stabilire che il SI. tenga con sé il figlio nei seguenti giorni: CP_1
- dal sabato sera alla domenica sera a fine settimana alternati;
- una sera o un pomeriggio della settimana nella quale trascorrerà Parte_2
il week end con la madre, previa comunicazione alla stessa entro la domenica
sera precedente;
- quindici giorni, non continuativi, durante le vacanze estive;
- tre giorni per le vacanze Pasquali, alternando ogni anno il giorno di Pasqua;
pagina 2 di 4 - nel corso delle Festività Natalizie il 1° di gennaio e, ad anni alterni, il giorno
di Natale e il giorno di S. Stefano.
- ogni volta in cui vorrà sulla base di espresso accordo con la madre e nel
rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
4) Disporre che l'assegno unico venga interamente percepito dalla SI.ra
[...]
, prevedendo contestualmente l'impegno del SI. a Pt_1 CP_1
consegnare alla SI.ra tutta la documentazione eventualmente necessaria Pt_1
ai fini della redazione del Mod. ISEE ivi compresa la giacenza media bancaria
e/o postale.
5) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti”;
- per PM: “Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti,
il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede: pagina 3 di 4 1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 22/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4