Sentenza 13 ottobre 1976
Massime • 2
Nell'Assicurazione contro i danni stipulata per conto di chi spetta il soggetto assicurato, al quale deve essere corrisposto l'indennizzo non coincide col contraente, ma viene determinato in un momento successivo alla stipulazione del contratto, in funzione della titolarita dell'interesse assicurato e, cioe, dell'interesse alla conservazione della cosa. Tale interesse deriva normalmente da un rapporto di proprieta con la cosa stessa, ma puo scaturire anche da un altro diritto di godimento o da un diritto di garanzia (ad esempio, a favore dell'usufruttuario o del creditore pignoratizio), e puo sorgere, infine, anche dalla responsabilita per il caso di perdita o di danneggiamento, incombente su chi ha temporaneamente il possesso o la detenzione della cosa (ad esempio, a favore del conduttore, del depositario, del vettore). Conseguentemente l'Assicurazione contro i danni per conto di chi spetta puo coprire contemporaneamente l'interesse di piu soggetti i quali al momento del sinistro si trovino in varia veste in rapporto con la cosa assicurata, anche se essi siano incerti al momento della conclusione del contratto o mutino durante la vita del rapporto.*
L'Assicurazione contro i danni comprende non solo tutte le forme e tutti i rami assicurativi, in ordine ai quali l'assicuratore si obbliga a rivalere l'assicurato del danno prodotto ad una sua cosa da un sinistro che tale cosa colpisca, ma puo comprendere, secondo le strutture della polizza anche l'Assicurazione per responsabilita civile, che ha per scopo di tenere indenne l'assicurato dal rischio delle azioni che potrebbero essere intentate nei suoi confronti per il risarcimento dei danni, da lui colposamente cagionati a persone o cose in relazione al bene assicurato, e si risolve, quindi, in una Assicurazione contro i danni. (nella specie lo spedizioniere aveva chiamato in giudizio il vettore per il danno subito dalle cose trasportate e questi, a sua volta aveva chiamato in garanzia la societa assicuratrice, che aveva assicurato la merce, stipulando col proprietario un contratto di Assicurazione contro i danni per conto di chi spetta; quest'ultima aveva pero eccepito che titolare del diritto all'indennizzo poteva essere solo il proprietario della merce al momento del sinistro e non gia il vettore, nei cui confronti il danno subito dalla merce si rifletteva solo indirettamente, come causa di responsabilita civile, in ordine alla quale mancava una specifica copertura assicurativa).*
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 18/04/2002 n° 5556Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/10/1976, n. 3425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3425 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 1976 |
Testo completo
Nell'Assicurazione contro i danni stipulata per conto di chi spetta il soggetto assicurato, al quale deve essere corrisposto l'indennizzo non coincide col contraente, ma viene determinato in un momento successivo alla stipulazione del contratto, in funzione della titolarita dell'interesse assicurato e, cioe, dell'interesse alla conservazione della cosa. Tale interesse deriva normalmente da un rapporto di proprieta con la cosa stessa, ma puo scaturire anche da un altro diritto di godimento o da un diritto di garanzia (ad esempio, a favore dell'usufruttuario o del creditore pignoratizio), e puo sorgere, infine, anche dalla responsabilita per il caso di perdita o di danneggiamento, incombente su chi ha temporaneamente il possesso o la detenzione della cosa (ad esempio, a favore del conduttore, del depositario, del vettore). Conseguentemente l'Assicurazione contro i danni per conto di chi spetta puo coprire contemporaneamente l'interesse di piu soggetti i quali al momento del sinistro si trovino in varia veste in rapporto con la cosa assicurata, anche se essi siano incerti al momento della conclusione del contratto o mutino durante la vita del rapporto.*